autorizzazione unica ambientale Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/autorizzazione_unica_ambientale/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Sat, 06 Apr 2019 09:09:30 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Autorizzazione Integrata Ambientale per apertura discarica, solo come ultima opzione https://www.giurdanella.it/2019/04/autorizzazione-integrata-ambientale-rifiuti-discarica/ Fri, 12 Apr 2019 08:37:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=48802 L'Autorizzazione Integrata Ambienta per la gestione di una discarica, e il principio del conferimento dei rifiuti in discarica come extrema ratio

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Caratteristiche e natura giuridica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’attività di discarica del privato, alla luce del principio generale per cui conferimento in discarica dei rifiuti costituisce l’ultima opzione prevista per il trattamento dei rifiuti, una volta accertata l’impossibilità di soluzioni alternative.

Tar Puglia – Bari, sez. II, 4 marzo 2019, n. 342

Un’impresa impugnava davanti al TAR il diniego dell’autorizzazione integrata ambientale, adottato dalla Provincia di Foggia relativo ad un progetto riguardante la realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosa.

Ai fini di accertare e confermare la legittimità del diniego, il Tar Puglia realizza un’approfondita disamina della normativa in materia di gestione dei rifiuti, e della natura giuridica dell’A.I.A.

La c.d. Gerarchia dei rifiuti nell’ordinamento comunitario e la discarica come extrema ratio

Il Tar Puglia ha ritenuto che per esaminare correttamente le condizioni dell’Autorizzazione Integrata occorre partire dai principi fondamentali in materia di gestione dei rigiuti.

La disciplina dei rifiuti risulta regolamentata in ambito comunitario (art. 191 T.F.U.E.), le cui politiche hanno per obiettivo la realizzazione di una c.d. società del riciclaggio: infatti l’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima e dal d.lgs. n. 205 del 2010 poi) stabilisce la gerarchia dei rifiuti, intesa come “ordine di priorità” nella politica e nell’attività di gestione dei rifiuti, che vede come opzioni da seguire nell’ordine:

a) la prevenzione, intesa come insieme di misure volte ad impedire la produzione di rifiuti;

b) la preparazione per il riutilizzo, definita come operazione di controllo, pulizia e riparazione, che permette il riutilizzo del bene;

c) il riciclaggio, ovvero quella particolare forma di recupero attraverso il trattamento con tecniche appropriate per ottenere altri prodotti o materiali;

d) il recupero di altro tipo, come ad esempio avviene con le tecniche di recupero per produrre energia e l’utilizzo del rifiuto pretrattato come combustibile, e, solo in ultimo,

e) lo smaltimento, che a sua volta può avvenire, secondo due modalità principali. La prima è costituita dall’incenerimento, la seconda (residuale) dal conferimento a discarica.

Il conferimento in discarica dei rifiuti costituisce, per quanto detto, l’ultima opzione prevista per il trattamento dei rifiuti. È dunque la scelta ultima e residuale, ossia di extrema ratio. 

La realizzazione di discariche nel territorio comporta non solo la necessità di realizzare progetti assistiti da una serie di misure di cautela, volte a scongiurare pericoli di inquinamento, ma richiede anche un’attenta attività di pianificazione del territorio e di programmazione degli interventi, in modo tale da poter ubicare le discariche da realizzarsi, come ultima opzione del sistema del trattamento dei rifiuti, in sicurezza e in luoghi confacenti.

L’autorizzazione all’apertura di una discarica

La realizzazione di una discarica è un’attività di eminente pubblico interesse, in ordine alla quale non sussiste un diritto precostituito all’esercizio in capo al gestore ambientale, bensì un interesse alla legittimità degli atti dell’amministrazione, nella misura in cui l’attività di discarica sia contemplata come attività utile e necessaria, nell’ambito della programmazione della gestione dei rifiuti.

L’attività di discarica non costituisce un’attività libera, bensì un’attività, riservata a soggetti muniti di predeterminati requisiti, che assume un rilevante pubblico interesse e viene “concessa” (art. 208, comma 12, d.lgs. n. 152 del 2006) al gestore ambientale, con un’autorizzazione costitutiva, a fronte della presentazione di una domanda, con il corredato progetto definitivo, che si colloca però all’interno di un’attività pianificatoria e programmatoria delle autorità pubbliche preposte, che individua specifiche esigenze e criteri.

In base all’art. 208, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006,  i soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare un’apposita domanda alla regione competente, allegando un progetto definitivo e la documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell’impianto coerente con le disposizioni in materia urbanistica, ambientale, della salute, sicurezza sul lavoro e igiene pubblica. Ai sensi dell’art. 208, comma 3, la regione indice poi una conferenza di servizi, al fine di acquisire tutti i documenti, informazioni e chiarimenti dai soggetti coinvolti.

A seguito delle risultanze della conferenza, la regione autorizza o meno l’impianto. L’approvazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità (art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006).

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) quale autorizzazione costitutiva ad esito dell’esercizio di discrezionalità mista

L’autorizzazione integrata ambientale (c.d. A.I.A.), ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. o-bis), del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è quel peculiare provvedimento, che, nell’ottica del perseguimento di un elevato livello di tutela ambientale (art. 191 del T.F.U.E.), permette l’impianto e l’esercizio di una “installazione” di trattamento dei rifiuti, con prescrizioni idonee a prevenire, evitare o contenere al massimo emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo, secondo le migliori tecnologie disponibili (c.d. best available techniques), pur sempre nell’ambito della pianificazione strategica e della programmazione operativa, predisposta dall’amministrazione regionale (artt. 179-180 del d.lgs. n. 152), inerente alla gestione dei rifiuti, quale attività di pubblico interesse (art. 178, comma 1, del d.lgs. n. 152), secondo la “gerarchia” (art. 179, commi 1-2, del d.lgs. n. 152), in conformità alla legge ed al diritto U.E., nel trattamento dei rifiuti.

Più nello specifico, il Tar ricorda che  l’A.I.A. si connota come una tipica autorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa” per un tempo prestabilito (art. 208, comma 12, d.lgs. n. 152) e dunque non sussiste in capo al destinatario alcun precostituito diritto ad ottenerla e quindi può essere rilasciata solo dopo che la pubblica amministrazione abbia valutato discrezionalmente i vari interessi pubblici rilevanti, che vengono in evidenza nel corso dell’iter procedimentale, soprattutto con riferimento alla strategia di fondo (aderente alle disposizioni U.E.) prescelta in materia di gestione dei rifiuti e accolta dalla P.A. competente (art. 179, commi 1, 2 e 5; art. 180 del d.lgs. n. 152).

L’autorizzazione viene rilasciata nell’esercizio di una discrezionalità mista, che implica tanto apprezzamenti tecnici, quanto valutazioni di opportunità, e coinvolge una pluralità di amministrazioni od organismi sia prettamente tecnici (A.R.P.A., A.S.L., Comitato tecnico V.I.A.), sia preposte alla tutela paesaggistico-culturale (Soprintendenza competente del Ministero dei beni culturali), che ancora enti esponenziali della collettività (regioni, province, comuni).

Destinatario del provvedimento è il gestore ambientale proponente, ossia un soggetto abilitato dalla legge al servizio di pubblico interesse dello smaltimento dei rifiuti (art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006).

L’A.I.A. è il provvedimento finale di un procedimento amministrativo complesso, che tramite il modello di coordinamento della conferenza dei servizi, effettua la valutazione di impatto ambientale (c.d. V.I.A.), ossia procede a ponderare, nel processo della gestione dei rifiuti, gli interessi pubblici secondari e gli interessi privati, in ordine al perseguimento dell’interesse pubblico primario al corretto smaltimento dei residui delle attività antropiche, in modo economico, efficiente ed efficace, senza però nuocere all’ambiente.

L’A.I.A. dunque, conclude il TAR, considera in modo combinato ogni fattore potenziale di inquinamento, evitando le tradizionali distinzioni settoriali (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore), e s’inserisce nel solco della tendenza dell’evoluzione del quadro normativo in materia ambientale improntato alla semplificazione del modulo procedimentale e alla considerazione unitaria di tutti i fattori ambientali rilevanti nella fattispecie.

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Prima circolare sulla Autorizzazione Unica Ambientale https://www.giurdanella.it/2013/11/prima-circolare-autorizzazione-unica-ambientale/ Wed, 13 Nov 2013 07:30:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17923 Il Ministero dell’Ambiente ha finalmente chiarito alcune questioni di carattere generale relative all’applicazione del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013

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Con circolare dello scorso 7 novembre, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha finalmente chiarito alcune questioni di carattere generale relative all’applicazione del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

1.- L’ambito di applicazione

La prima delle questioni affrontate è stata individuare l’ambito di applicazione del predetto decreto: se, cioè, i soggetti destinatari della disciplina ivi contenuta siano solo le piccole e medie imprese non soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o anche tutti gli impianti non soggetti ad AIA.

Dall’analisi dell’art. 1, comma 1 del decreto, nonché dalla lettura dell’art. 23, comma 1, del Decreto Legge n. 5/2012 (che ne costituisce base normativa), si evince che il nuovo procedimento autorizzatorio si applica ad entrambe le categorie e, quindi, “a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore”, con la conseguenza che “un impianto produttivo non soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa”.

2.- La natura dell’AUA

Altro problema è chiarire la natura dell’AUA, se facoltativa o, piuttosto, obbligatoria.

Benchè l’art. 10, comma 2 del regolamento disponga che “l’autorizzazione unica ambientale può  – e non deve – essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”, in base al combinato disposto con l’art. 3, comma 1, del decreto (che pone l’obbligo di richiedere l’AUA ogni volta che l’impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi in elenco), il Ministero chiarisce che “la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1”, salvo che ricorra una delle seguenti eccezioni:

– l’impianto è soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (art. 3, comma 3, del D.P.R.);

– il gestore aderisce alle autorizzazioni generali alle emissioni (art. 7, comma 1, del D.P.R.).

La richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1, anche nell’ipotesi in cui l’impianto sia soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore.

Diversamente accade, invece, nell’ipotesi di attività soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, oppure, congiuntamente a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale: in tali ipotesi, infatti, il gestore ha la facoltà – e non l’obbligo – di richiedere l’AUA.

3.- Il termine di presentazione

L’ultima delle questioni affrontate dalla circolare riguarda il termine entro il quale debba essere presentata la prima domanda di AUA: se allo scadere del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10, comma 2 del regolamento) o al termine indicato dalle specifiche norme settoriali.

Secondo il Ministero “appare utile…rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA”.

4.- Il testo

Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla lettura del testo integrale della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013 (in PDF)

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Ambiente e Green economy, il ddl collegato alla Legge Stabilità 2014 https://www.giurdanella.it/2013/10/ambiente-green-economy-il-ddl-collegato-alla-legge-stabilita-2014/ Mon, 28 Oct 2013 16:27:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17579 E' allo studio del CdM un ddl collegato alla legge stabilità recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

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E’ in queste ore allo studio del Consiglio dei Ministri un disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“.

Di seguito la relazione illustrativa sugli articoli di maggiore interesse:

Articolo 3 (Modifica all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma in esame consente di rinnovare l’iniziativa del Governo in materia di strategia per lo sviluppo sostenibile, facendo ripartire il ciclo di pianificazione attivato con le previsioni dell’art. 34 del decreto legislativo 152/2006 e della delibera del CIPE del 2 agosto 2002 – Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).

Articolo 5 (Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

Con le disposizioni che si propongono si intende semplificare ed accelerare l’iter di alcuni procedimenti autorizzatoci in materia di scarico in mare delle acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (art. 104) e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte (art. 109), dando concreta attuazione a quanto già previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove si prevede appunto che “il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale…. ”

Le disposizioni in questione hanno quindi lo scopo di evitare che per una stessa attività da autorizzare, per la quale sia prevista l’acquisizione della valutazione d’impatto ambientale, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti. Con riferimento, in particolare, al procedimento concernente la movimentazione dei fondali marini si elimina la specifica autorizzazione ministeriale alla posa di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, in quanto la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla Regione, che in tal modo diventa “lo sportello unico” per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese. Peraltro, a normazione vigente, l’autorizzazione ministeriale sarebbe connessa con l’interferenza con eventuali SIC o ZPS costieri e marini,per la quale in linea ordinaria è prevista la valutazione di incidenza regionale. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.

Articolo 6 (Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali)

La presente norma deriva dalla recente modifica che il d. lgs. 128/2010 ha introdotto nella disciplina dei rapporti reciproci tra VIA ed AIA, come regolati dall ‘originario d.lgs. 152/2006. Nella prima formulazione (presente anche nel D.Lgs. 59/2005 sull ‘AIA) la VIA costituiva un presupposto di legittimità per la favorevole conclusione del procedimento di AIA, nei casi nei quali la legge richiedeva l’attivazione di ambedue i procedimenti. La loro autonomia procedimentale era fondata sulla cura di interessi pubblici connotati da diversa posizione funzionale nell’ordinamento settoriale (valutazione preliminare alla localizzazione, per la VIA – giudizio di conformità alle BAT attinenti alla gestione dell’impianto, per l’AIA).

Il decreto legislativo 128/2010 ha disposto che la VIA tenga luogo dell ‘AIA nei procedimenti nei quali sono necessari ambedue i provvedimenti ai fini della costruzione e dell’esercizio dell ‘impianto. E dunque, gli stessi vengono rilasciati (o negati) all ‘esito di un procedimento unitario, destinato ad affrontare congiuntamente sia i profili localizzativi e di impatto ambientale di un nuovo progetto, sia quelli attinenti alla gestione dell’impianto da realizzare. In questa prospettiva funzionale di concentrazione del procedimento amministrativo di consenso, non sembra conservare sufficiente giustificazione la presenza di due Commissioni istruttorie distinte, l’una per la VIA e l’altra per l’AIA. Al contempo, la necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti. Con il medesimo intervento normativo si provvede, inoltre, a potenziare gli strumenti consultivi disponibili, a legislazione vigente, nell’ambito delle valutazioni ambientali, adeguando l’azione della Commissione allo svolgimento del dibattito pubblico preventivo.

L’articolazione della Commissione nelle Sottocommissioni garantisce inoltre il mantenimento delle specificità delle diverse procedure, pure in una visione integrata. In particolare per quanto riguarda la VIA Speciale si confermano le fasi della valutazione preliminare, verifica di ottemperanza – valutazione definitiva e verifica di attuazione, per la VAS la valutazione ex ante e in itinere e per l’AIA l’autorizzazione e la verifica. A ciascuna commissione è preposto un coordinatore.

Il potere di nomina della Commissione, la scelta dei componenti secondo i principi dell’ottimale corrispondenza tra esperienza e capacità professionale ed attività da svolgere e dell’equilibrio di genere, è confermato al Ministro dell’Ambiente. Il Direttore Generale per le Valutazioni ambientali partecipa alla programmazione dei lavori e verifica del corretto funzionamento della Commissione, nell’ambito di un apposito Comitato insieme ai 4 coordinatori, ferma restando l’autonomia degli esperti nelle attività valutative.

E’ anche confermata la potestà del Ministro di definire con proprio decreto le modalità di funzionamento della Commissione. Allo scopo di evitare una fase di discontinuità nell ‘esercizio delle funzioni istruttorie affidate alle due Commissioni, le stesse continuano a svolgere i loro compiti istituzionali fino al momento della nomina dei nuovi componenti e del loro insediamento.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)

L ‘emendamento proposto all’art. 25, comma 11 quater della legge 98/2013 aggiunge una tipologia di sorgente sonora per certi versi assimilabile alle aviosuperfici, ovverosia gli eliporti. Trattasi di argomenti che meritano di essere disciplinati in maniera specifica e idonea, essendo queste sorgenti sonore particolarmente critiche. Pertanto, nella proposta emendativa si mantiene, integrandola, la modifica alla Legge 447/95 (art. 11) per la previsione di un regolamento specifico per le aviosuperfici, per gli eliporti e attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. Il restante testo del comma 11 quater della legge 98/2013 va abrogato per le seguenti motivazioni:

– il riferimento all’art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, che dopo le parole: “di autodromi,” inserisce le seguenti: “aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,” tende ad assimilare le aviosuperfici agli autodromi, applicando alle aviosuperfici regole e deroghe specifiche per gare e manifestazioni di auto e moto sportive, che male si applicano o risultano incongruenti se riferite a diverse tipologie di sorgenti sonore quali appunto le aviosuperfici e le attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile;

– la modifica all ‘art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 ° dicembre 1997, a cui il comma 11 quater dell ‘art. 25 della 1.98/2013 apporta dopo la parola: “aeroportuali” le parole “, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile “, condurrebbe alla disapplicazione indiscriminata del criterio differenziale a tutte le attività legate alle aviosuperfici e alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, comportando di fatto l’esclusione in maniera troppo netta di un limite introdotto dalla Legge quadro 447/95 a tutela della popolazione esposta a tali sorgenti di rumore. Al fine di regolamentare in maniera specifica e puntuale tali sorgenti sonore, secondo le indicazioni dello stesso comma 3 dell’articolo 4 del DPCM 14/11/1997, il regolamento introdotto dall’emendamento all’art. 11 della 447/95 contenuto nel testo proposto provvederà a disciplinare in maniera più idonea e coerente con la Legge quadro l’esclusione dall ‘applicazione del cd criterio differenziale;

– il riferimento all’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, in cui il comma 11 quater della 1.98/2013 inserisce le parole: nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile “, comporterebbe la grande complicazione di prevedere anche per le aviosuperfici l’istituzione delle commissioni aeroportuali e la definizione di procedure antirumore – difficilmente applicabili alle aviosuperfici in quanto anche di competenza di ENAV e ENAC, ed inapplicabili alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Articolo 8 (Casi di esclusione da valutazione ambientale strategica nel caso di piani di gestione del rischio)

La modifica è finalizzata a chiarire che la verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al Sistema di allentamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 con particolare riferimento al governo delle piene, di cui all’articolo 7, comma 3 lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 49/2010, atteso che i contenuti del piano di cui alla lettera b) predisposto dalle Regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile riguarda aspetti di pianificazione di protezione civile e di emergenza per i quali, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 è prevista l’esclusione dalla VAS

Articolo 9 (Modifiche agli Allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

In fase di conversione in legge del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, è stato approvato alla Camera dei Deputati l’emendamento parlamentare 41.011, che introducendo l’art. 41 ter, esenta dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera una serie di impianti ad inquinamento scarsamente significativo.

L ‘innovazione per tale serie di impianti è intervenuta nel momento in cui il MATTM stava provvedendo, con diversi schemi di decreto Ministeriale, volti ad integrare l’allegato IV del decreto legislativo 152/2006, e in tal modo, a definire la tipologia degli impianti ed attività da esentare dall’obbligo autorizzativo in questione (linee di trattamento fanghi, essiccatoi agricoli e cantine), caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.

L ‘elenco risultante dall ‘approvazione dell’emendamento anzidetto, risulta più ampio, per numero e tipologia, rispetto a quello proposto dal MATTM, elaborato all ‘esito di una apposita ed approfondita istruttoria condotta con le autorità regionali e le associazioni di categoria, che ha permesso di selezionare gli impianti effettivamente caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.

Il testo normativo risultante dall ‘emendamento approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, nel rendere vano il lavoro condotto dal MATTM con il concorso dei soggetti innanzi richiamati, esenta dall’obbligo di autorizzazione e dai valori limite di emissione una serie di impianti molto più ampia rispetto al dovuto, e potrà avere effetti negativi sulla qualità dell’aria e sul rispetto dei relativi valori limite comunitari (attualmente oggetto di una procedura di precontenzioso da parte della Commissione europea), specialmente in alcune aree (come il bacino padano) caratterizzate sia da gravi criticità sul piano della qualità dell’aria, sia da una diffusa presenza di impianti come gli essiccatoi. La possibilità di un conflitto con la normativa europea delle disposizioni derivanti dall’approvazione dell’emendamento in questione, è stata del resto evidenziata anche dal Servizio Bilancio del Senato nella relazione n. 13 del luglio 2013. La presente proposta, pur accogliendo le esigenze degli operatori, definisce in modo più corretto, nel senso in precedenza illustrato, le esenzioni.

Articolo 12 (Impianti termici civili)

Le norme proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall’entrata in vigore della disciplina introdotta con l’art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l’art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell ‘obbligo di trasmettere la dichiarazione di istallazione degli impianti termici civili all ‘autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l’integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell’impianto.

Articolo 13 (Disposizioni per agevolare il ricorso agli “appalti verdi”)

La disposizione del comma 1 mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS (che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale), o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di “prodotti”, comprensivi di beni e servizi).

Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 75, comma 7, codice appalti.

In virtù del rinvio operato dall’art. 113, codice appalti, all’art. 75, comma 7, tale beneficio si estende alla garanzia di esecuzione, prestata dall’aggiudicatario.

La disposizione del comma 2 mira a introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio, per i contratti aventi ad oggetto beni o servizi, che le prestazioni oggetto del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.

Le disposizioni dei commi 3 e 4 introducono tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il criterio del costo del ciclo di vita dell’opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dall’art. 67 della bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.

Articolo 14 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

Tra le questioni ambientali più rilevanti che l’Italia (e l’intero pianeta) deve affrontare vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di CO2) e quelle legate alla produzione di rifiuti (quest’ultima di particolare rilevanza per molte zone del nostro Paese).

Per entrambe le problematiche ambientali anzidette, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (il cosidetto GPP) può contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico. A tal riguardo occorre rilevare che anche la nuova direttiva comunitaria in tema di appalti (in via di adozione), sottolinea, all’articolo 67, come il tema del costo dei prodotti e dei servizi debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life cycle costing).

A questo fine si propongono le disposizioni in questione che riguardano gli acquisti della pubblica amministrazione relativi ai prodotti che hanno maggiore relazione con il consumo di energia e con la produzione di rifiuti.

Si è deciso di inserire anche gli acquisti relativi al settore “cibo “, considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi (prima del settore abitazioni 23% e del settore trasporti 18,5%). Gli impatti ambientali del settore “cibo” riguardano sia il consumo di energia (produzione fertilizzanti, fitofarmaci, ecc), sia l’emissione di numerose sostanza inquinanti, sia, infine, la produzione di rifiuti.

A quest’ultimo proposito va sottolineato un elemento di estrema gravità e contraddizione: numerose ricerche indicano che oltre il 30% del cibo prodotto viene sprecato e contribuisce ad aumentare la quantità di rifiuti prodotta. Ciò avviene, sia lungo la catena di distribuzione del cibo, sia per preparazioni (mense ed altro) che eccedono la reale esigenza di consumo. Questo fatto, oltre ad essere un problema dal punto di vista della produzione di rifiuti, rappresenta anche un problema di ordine etico.

Diventa quindi indispensabile rafforzare quelle iniziative che permettono di ridurre tale increscioso problema.

Si tratta sostanzialmente di operare a più livelli, introducendo – accanto allo strumento degli accordi volontari con i grandi attori della distribuzione (in particolare la grande distribuzione) per razionalizzare la catena di distribuzione e la gestione dei cibi vicino alla scadenza che possono essere devoluti a associazioni che li distribuiscono a chi ne ha bisogno – anche strumenti obbligatori che premiano quegli operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle derrate alimentari, si attivano nella direzione illustrata.

A questo proposito appare opportuno rendere obbligatorio per gli appalti delle Pubbliche amministrazioni il riferimento alle indicazioni contenute nel DM 25 luglio 2011 (G. U. n. 220 del 21 settembre 2011) che ha adottato i “Criteri ambientali minimi” per “Il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari “, dove, oltre ad altri criteri ambientali, ai punti 5.4.3 e 5.5.1, riguardanti i criteri premianti, si fa riferimento alla gestione e alla destinazione del cibo non somministrato per contenere gli sprechi alimentari.

Articolo 15 (Procedure semplificate di recupero)

Le modifiche apportate dalla presente disposizione all’art. 216 del d. lgs. n. 152 del 2006 hanno lo scopo di inquadrare, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali.

Inoltre, disposizioni di modifica, consentono di individuare in modo certo e chiaro l ‘iter procedimentale affinché 1 ‘impiantistica esistente, e dunque autorizzata al trattamento finalizzato alla produzione di materia prima secondaria dai rifiuti di cui ai decreti ministeriali di seguito citati, possano conformarsi ai requisiti disciplinati dai regolamenti comunitari.

Al riguardo, le Regioni hanno rappresentato le criticità nell’attuazione di detti regolamenti ed, in particolare, la procedura autorizzativa da applicare nel caso specifico anche per quanto concerne l’impiantistica che svolge la propria attività secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate dalle norme tecniche stabilite dai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Gli interventi proposti definiscono il regime autorizzativo individuato nelle procedure semplificate di cui al capo V della parte IV del D.lgs 152/2006 nonché i tempi di adeguamento, previsti in sei mesi, alle disposizioni comunitarie.

E’ stata prevista una norma transitoria che prevede che fino alla scadenza di detto termine è consentito l’esercizio dell’attività in essere nel rispetto delle disposizioni di cui ai succitati decreti ministeriali.

Inoltre, le modifiche apportate confermano le quantità massime stabilite da detti decreti ministeriali al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni di cui all ‘articolo 216, comma 1, per quanto concerne la comunicazione di inizio attività decorsi 90 giorni da tale comunicazione alla Provincia territorialmente competente.

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Autorizzazione unica per la realizzazione di elettrodotti di rilevanza nazionale https://www.giurdanella.it/2013/07/autorizzazione-unica-per-la-realizzazione-di-elettrodotti-di-rilevanza-nazionale/ Mon, 01 Jul 2013 06:30:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14598 E' illegittima l'autorizzazione unica delle opere progettate che non sia conforme agli strumenti urbanistici comunali

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3205 dello scorso 10 giugno, approfondisce la disciplina prevista dall’art. 1 sexies del d.l. n. 239 del 2003 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica).

L’art. 1-sexies del d.l n. 239 del 2003, come sostituito in sede di conversione dalla legge n. 239 del 2004, e successivamente modificato dall’articolo 27, comma 24, lettera a), della legge n.99 del 2009, prevede che le funzioni in merito alla realizzazione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono di competenza dello Stato. Inoltre, dispone che l’autorizzazione unica per la realizzazione di elettrodotti di rilevanza nazionale sostituisce qualunque atto d’assenso e costituisce titolo per la realizzazione del progetto e che l’accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 dell’art. 1-sexies del medesimo decreto legge prevede, ulteriormente, che l’autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare al quale “partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere”. Corollario di tale disposizione è la necessaria partecipazione al procedimento della Regione e dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto. A questi non spetta, peraltro, l’accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi di cui è esclusivamente competente lo Stato, ma solo l’espressione di un parere.

Nel caso in cui l’autorizzazione unica delle opere progettate non dovesse essere conforme agli strumenti urbanistici comunali, ciò non comporterebbe l’illegittimità dell’autorizzazione stessa.

Nel caso in esame, i giudici di Palazzo Spada si soffermano, in particolare su un altro tema rilevante, quello attinente la compatibilità del progetto di un elettrodotto con i valori paesaggistici e ambientali, presidiato dal procedimento di valutazione di impatto ambientale previsto dall’art. 29 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. I giudici ritengono illegittima la determinazione ministeriale che reca giudizio positivo di compatibilità, superando un precedente decreto in cui si evidenziava l’opportunità di “considerare l’opzione cavo interrato, al fine di non interferire con l’ambito paesaggistico ambientale”. In altri termini, la Via positiva rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, va annullata per difetto di motivazione dell’assenso paesaggistico espresso senza aver adeguatamente valutato l’effettiva praticabilità di soluzioni alternative di tracciato e la possibilità di parziale interramento della linea elettrica, al fine di evitare l’inevitabile compromissione del patrimonio ambientale.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 3205 del 10 giugno 2013.

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Ance: operativa dal 13 giugno l’Autorizzazione Unica Ambientale https://www.giurdanella.it/2013/06/ance-operativa-dal-13-giugno-lautorizzazione-unica-ambientale/ Tue, 18 Jun 2013 06:00:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14455 Entrato in vigore lo scorso giovedì il nuovo procedimento per richiedere l'Autorizzazione unica ambientale

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Lo scorso 13 giugno è entrato in vigore il nuovo procedimento per richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 emanato in attuazione dell’art. 23 del D.l. n.5 del 2012 (c.d. “semplificazioni”).

L’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) in una recente nota ricorda che l’AUA riunirà, e quindi sostituirà, fino a sette titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dalle normative di settore ed in inoltre quattro dei sette titoli abilitativi elencati all’art. 3 del dpr 59/2013 che hanno attinenza con il settore edile. I soggetti interessati, ai sensi dell’art.1 del citato dpr, presenteranno domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettate al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

1) autorizzazione agli scarichi  (attinenza con il settore edile);

2) comunicazione preventiva per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 112 del Codice dell’Ambiente  (nessuna attinenza con il settore edile);

3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera  (attinenza con i cantieri edili di grandi dimensioni);

4) autorizzazione generale per impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico  (scarsa attinenza con il settore edile);

5) comunicazione o nulla osta per l’impatto acustico (attinenza con il settore edile);

6) autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione (nessuna attinenza con il settore edile);

7) comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi  (attinenza con il settore edile).

L’Ance evidenza che “il nuovo procedimento per l’AUA comporterà una semplificazione notevole in termini di riduzione dei tempi burocratici nonché di riduzione delle spese istruttorie”.

La domanda di AUA diventerà obbligatoria solo ove il soggetto che ne faccia richiesta necessiti di uno o più tra i titoli abilitativi ambientali sopra elencati.

L’autorizzazione unica ambientale, precisa l’Ance, “si applicherà alle categorie di imprese definite PMI ai sensi del art. 2 DM attività produttive 18/4/2005 (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) e agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui all’Allegato VIII parte II del D. Lgs. 152/2006) e ne resteranno esclusi, invece, i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale allorquando tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale”.

Con un decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro della Funzione pubblica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, sarà adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all’adozione di questo decreto, le domande dovranno essere presentate nel rispetto delle attuali procedure.

Il referente unico per l’AUA sarà lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) competente per territorio che raccoglie la domanda e la documentazione richiesta e trasmette tutto all’autorità competente (di regola la Provincia) e ai soggetti competenti in materia ambientale (altre p.a. o soggetti pubblici) come previsto dalle specifiche normative di settore.

L’autorizzazione in esame avrà una durata di 15 anni dalla data del rilascio, mentre alcune delle autorizzazioni sostituite dall’AUA avranno una durata inferiore.

Il procedimento durerà dai 90 ai 120 giorni con la possibilità, in alcuni casi l’obbligo, di convocare la conferenza di servizi.

I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei relativi procedimenti, tuttavia l’AUA potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

In conclusione, l’Ance precisa che “gli oneri istruttori saranno posti a carico dell’interessato. A tal fine si applicheranno le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall’AUA. Tuttavia, la misura complessiva degli oneri non potrà superare quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del Regolamento (n. 59/2013) per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall’AUA”.

Per ulteriori approfondimenti si rendono disponibili il testo del dpr n.59/2013 e della nota dell’Ance.

 

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Ddl Semplicazioni 2013, il testo. Appalti, novità su Durc e Responsabilità Solidale https://www.giurdanella.it/2013/06/ddl-semplicazioni-2013-il-testo-appalti-novita-su-durc-e-responsabilita-solidale/ https://www.giurdanella.it/2013/06/ddl-semplicazioni-2013-il-testo-appalti-novita-su-durc-e-responsabilita-solidale/#comments Wed, 12 Jun 2013 11:08:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14467 Il Governo dirama il testo della bozza del Ddl Semplificazioni 2013.Interventi significativi su Durc, offerte anomale, accordo bonario, abrogazione responsabilità solidale e garanzia globale di esecuzione

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Il Consiglio dei Ministri ha diffuso il testo della bozza del Ddl Semplificazioni 2013 adottato qualche giorno fa.

Il provvedimento interviene in misura significativa sulla materia degli appalti pubblici, in particolare sul Durc (Art. 16), sulle  offerte anomale (Art. 41), sull’esclusione offerte anomale basse (Art. 42),  sull’accordo bonario (Art. 43), sull’abrogazione della responsabilità solidale fiscale (Art. 54), sul differimento operatività garanzia globale di esecuzione (Art. 85).

Per quanto riguarda il Durc, si procede alla modifica dell’art. 13 bis co. 5 del d.l n. 52/2012, prevedendo l’estensione della procedura compensativa anche ai Durc rilasciati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico e nell’ambito degli appalti privati in edilizia. La bozza interviene anche sulla durata della validità del Durc, che passa dagli attuali 90 giorni a 180, e limita altresì la sua richiesta ai soli momenti fondamentali del contratto, in modo da non dover più essere richiesto in presenza di un documento ancora in corso di validità.

Più in generale, in materia di appalti si prevede poi l’introduzione di una proroga sino al 31 dicembre 2015, al fine di consentire alle amministrazioni di utilizzare l’esclusione automatica per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il ddl interviene anche sul ruolo dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, rafforzandolo, per garantirne maggiore speditezza nei procedimenti.

Come già annunciato, ci si avvia verso l’abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti, prevedendo, nel rapporto tra committente ed appaltatore, soltanto l’applicazione di una sanzione amministrativa qualora il committente paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza avere ottenuto la documentazione necessaria circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Dal testo della bozza, si evince anche un certo favor nei confronti del ricorso all’accordo bonario: si novella infatti  l’art. 240 del d.l. n. 16/2006 introducendo la facoltà per lo Stato e gli enti pubblici territoriali di ricorrere all’AVCP per la formulazione del parere.

Infine per quanto concerne la semplificazione in materia di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale la norma apporta modifiche al Codice dell’Ambiente sopprimendo relativamente alla VIA e alla VAS l’obbligo di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concertanti.

Qui il testo della bozza del Ddl Semplificazioni 2013, diffuso dal Governo

 

 

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Autorizzazione unica ambientale: pubblicato in GU il nuovo regolamento https://www.giurdanella.it/2013/06/autorizzazione-unica-ambientale-pubblicato-in-gu-il-nuovo-regolamento/ https://www.giurdanella.it/2013/06/autorizzazione-unica-ambientale-pubblicato-in-gu-il-nuovo-regolamento/#comments Tue, 11 Jun 2013 06:30:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14110 L'AUA sostituirà una serie di atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 124 del 29 maggio 2013 – S.O. n. 42) il d.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), la semplificazione di atti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Il provvedimento, costituito da 12 articoli e da un corposo allegato, era già stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 febbraio 2013, successivamente all’acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

L’Autorizzazione unica ambientale rappresenta un importante strumento di semplificazione, in quanto sostituirà una serie di atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale. Inoltre l’AUA è rilasciata da un unico ente mediante un procedimento improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività e senza che ciò comporti maggiori oneri a carico delle imprese.

La nuova disciplina si applica a tutte le PMI ossia, in base a quanto disposto dall’art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese che abbiano meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o in alternativa un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro). Il regolamento riguarda anche agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, mentre la sua applicabilità è espressamente esclusa per i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) quando, in base alla normativa statale o regionale, il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso in materia ambientale.

L’AUA può sostituire fino a sette tipologie di titoli abilitativi, tra cui l’autorizzazione agli scarichi, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’autorizzazione generale per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico o le comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre il regolamento consente alle Regioni di individuare ulteriori atti da ricomprendere nell’AUA.

L’Autorizzazione unica ambientale deve essere richiesta allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), il quale diviene l’interlocutore unico per le imprese; sarà infatti lo stesso SUAP ad interagire con le varie autorità competenti al rilascio dei vari atti, acquisendo i pareri e gli atti di assenso necessari. L’obiettivo di semplificazione è perseguito anche tramite la previsione di rilevanti poteri sostitutivi in caso di inerzia di uno degli enti coinvolti.

L’AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio e deve essere rinnovata mediante invio di un’istanza all’autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza.

Il provvedimento entrerà in vigore il 13 giugno, mentre i procedimenti avviati prima di tale data saranno conclusi ai sensi delle norme attualmente vigenti.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 (Supplemento Ordinario n. 42).

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Autorizzazione Unica Ambientale, il testo in G.U. … https://www.giurdanella.it/2013/06/autorizzazione-unica-ambientale-in-gazzetta-il-nu/ Tue, 04 Jun 2013 08:45:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14235 Autorizzazione Unica Ambientale, il testo in G.U. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio scorso il Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (G.U. n. 124, Supplemento Ordinario n. 42). Approvato con d.P.R. 13 marzo 2013 in attuazione della delega contenuta nell’art. 23 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con legge […]

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Autorizzazione Unica Ambientale, il testo in G.U.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio scorso il Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (G.U. n. 124, Supplemento Ordinario n. 42). Approvato con d.P.R. 13 marzo 2013 in attuazione della delega contenuta nell’art. 23 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35), ed in vigore dal prossimo 13 giugno, il Regolamento si applica a tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e si propone di semplificare, per essi, le pratiche di autorizzazione. Viene infatti introdotta un’autorizzazione ambientale unica (AUA), della durata di 15 anni.

Qui il testo del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

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Autorizzazione Unica Ambientale, il testo del nuovo regolamento https://www.giurdanella.it/2013/06/autorizzazione-unica-ambientale-il-testo-del-nuovo-regolamento/ https://www.giurdanella.it/2013/06/autorizzazione-unica-ambientale-il-testo-del-nuovo-regolamento/#comments Tue, 04 Jun 2013 08:32:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14228 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, […]

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)

(GU n. 124 del 29-5-2013 – Suppl. Ordinario n. 42)

Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull’inquinamento acustico;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l’articolo 2;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011, recante misure per l’attuazione dello sportello unico per le attivita’ produttive di cui all’articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 novembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 29 novembre 2012; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che l’autorizzazione unica ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di validita’ massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese, in linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all’articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche’ agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attivita’ produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3;

b) autorita’ competente: la Provincia o la diversa autorita’ indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale;

d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che e’ responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita’ produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

f) modifica: ogni variazione al progetto, gia’ autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre effetti sull’ambiente;

g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.

Capo II

Autorizzazione unica ambientale

Art. 3

Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale.

3. E’ fatta comunque salva la facolta’ dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attivita’ soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.

4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’autorizzazione unica ambientale puo’ essere richiesta solo dopo che l’autorita’ competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

5. L’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalita’ per lo svolgimento delle attivita’ di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorita’ competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attivita’. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attivita’ di autocontrollo all’autorita’ competente, la quale puo’ procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attivita’ e dall’impianto e’ tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.

6. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 4

Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, e’ presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalita’ telematica all’autorita’ competente e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l’autorita’ competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonche’ le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

2. Qualora l’autorita’ competente riscontri che e’ necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalita’ telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorita’ competente, l’istanza e’ archiviata, fatta salva la facolta’ per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessita’ della documentazione da presentare; in tal caso, il termine e’ sospeso per il tempo della proroga.

4. Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e’ fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l’autorita’ competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. Resta ferma la facolta’ di indire la conferenza di servizi di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi e’ sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell’autorizzazione unica ambientale.

5. Se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento e’ superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l’autorita’ competente adotta l’autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l’autorita’ competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell’ambito della conferenza di servizi.

7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorita’ competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorita’ competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

8. L’autorita’ competente trasmette, in modalita’ telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull’iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5

Rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale

1. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all’autorita’ competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’articolo 4, comma 1.

2. E’ consentito far riferimento alla documentazione eventualmente gia’ in possesso dell’autorita’ competente nel caso in cui le condizioni d’esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

3. L’autorita’ competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall’articolo 4.

4. Per le attivita’ e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l’esercizio dell’attivita’ o dell’impianto puo’ continuare sulla base della precedente autorizzazione.

5. L’autorita’ competente puo’ comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita’ ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Art. 6

Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell’attivita’ o dell’impianto ne da’ comunicazione all’autorita’ competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo’ procedere all’esecuzione della modifica. L’autorita’ competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione.

2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4.

3. L’autorita’ competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 e’ una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 e la modifica comunicata non puo’ essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi e’ l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

Capo III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7

Autorizzazioni di carattere generale

1. E’ fatta salva la facolta’ del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l’adesione all’autorita’ competente.

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivita’ di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell’adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall’articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell’autorita’ di cui all’articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorita’ o ad altra autorita’ da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell’Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all’adozione della pertinente disciplina regionale.

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorita’ di cui all’articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell’Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all’Allegato I.

Capo IV

Disposizioni attuative

Art. 8

Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell’interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresi’, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non puo’ comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale.

Art. 9

Monitoraggio

1. I Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull’attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l’altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l’istruttoria, per l’invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonche’ il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi.

2. L’autorizzazione unica ambientale puo’ essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all’adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1.

Art. 11

Poteri sostitutivi e abrogazioni

1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l’articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi gia’ attribuiti al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all’articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell’esercizio degli stabilimenti di cui all’articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalita’ e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.

3. Per la prosecuzione dell’esercizio degli stabilimenti di cui all’articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l’esercizio degli stessi puo’ essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 269, comma 3, il quarto periodo e’ abrogato;

b) nell’articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati;

c) nell’articolo 281:

1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l’esercizio puo’ essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269» sono abrogate;

2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l’esercizio puo’ essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269» sono abrogate;

3) al comma 4 il secondo periodo e’ abrogato;

4) il comma 8 e’ abrogato;

5) il comma 11 e’ abrogato.

Art. 12

Clausola d’invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 marzo 2013.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013.

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 168.


Allegati

Allegato da pag. 6 a pag. 100

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato da pag. 101 a pag. 199

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato da pag. 200 a pag. 296

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato da pag. 297 a pag. 369

Parte di provvedimento in formato grafico

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Autorizzazione Unica Ambientale: al via il regolamento sulla semplificazione https://www.giurdanella.it/2013/02/autorizzazione-unica-ambientale-al-il-regolamento-sulla-semplificazione/ Mon, 18 Feb 2013 11:46:43 +0000 Su proposta dei Ministri dell’Ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, lo scorso 15 febbraio, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione […]

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Su proposta dei Ministri dell’Ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, lo scorso 15 febbraio, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. L’AUA costituisce il primo blocco della semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientali, peraltro già previste nel decreto semplificazioni, con particolare riferimento ad AIA e VIA. La piena applicazione dell’AUA garantirà un risparmio complessivo di 700 milioni di Euro all’anno per le PMI.

Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. L’AUA semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese. La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc. ). Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria. Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA

Il ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, ha salutato il varo definitivo dell'Aua come “la più importante semplificazione per le piccole e medie imprese”.
“La novità – sottolinea Patroni Griffi – consentirà di avere tempi certi per il rilascio, procedure semplificate visto che in luogo delle attuali sette ce ne sarà una sola, risparmi quantificati in 700 milioni di euro. Desidero inoltre sottolineare che tutto ciò è stato possibile grazie al proficuo sforzo fatto assieme da Governo e Enti locali in sede di Conferenza Unificata. E' la dimostrazione che le riforme si possono portare in maniera positiva facendo anche piccoli passi, ma assieme”.

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