AVCP tutte le novità e gli aggiornamenti https://www.giurdanella.it/tag/avcp/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 18 Mar 2015 10:59:42 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Regolamento sul funzionamento del consiglio ANAC: la sintesi https://www.giurdanella.it/2015/03/regolamento-funzionamento-consiglio-anac-la-sintesi/ Wed, 18 Mar 2015 10:59:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27181 Il  Regolamento sul funzionamento del Consiglio ANAC è stato di recente emanato con il provvedimento del 3 marzo a firma del Presidente Cantone. L’entrata in vigore dello stesso risale al 14 marzo, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( 13-03-2015 n°60 ). L’adozione di tale regolamento si è resa necessaria in seguito alla soppressione […]

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Il  Regolamento sul funzionamento del Consiglio ANAC è stato di recente emanato con il provvedimento del 3 marzo a firma del Presidente Cantone. L’entrata in vigore dello stesso risale al 14 marzo, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( 13-03-2015 n°60 ).

L’adozione di tale regolamento si è resa necessaria in seguito alla soppressione dell’Avcp e della Civit le cui funzioni sono oggi accorpate in capo all’Anac.

A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili. In particolare sono abrogati gli articoli da 3 a 12 del regolamento di organizzazione dell’Avcp approvato dal Consiglio in data 20 dicembre 2007, nonché gli articoli 2, 2bis, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Civit approvato in data 4 luglio 2012.

Ciò che emerge dalla lettura di tale provvedimento è la particolare attenzione riservata alla all’efficacia e all’efficienza dell’azione dell’Autorità, nonché alla trasparenza e alla partecipazione, in piena coerenza con la sua mission.

Ruolo chiave è affidato al Presidente, le cui funzioni sono descritte dall’art. 2.

In particolare va sottolineata la sua funzione di rappresentanza dell’Anac, di direzione dei lavori del Consiglio, nonché di vigilanza sulla corretta attuazione degli indirizzi e delle decisioni dello stesso. Nell’ambito dei suoi compiti si annovera tra gli altri il potere di adottare provvedimenti di necessità ed urgenza, che comunque dovranno successivamente essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.

Le competenze del Consiglio sono invece disciplinate dall’art. 5 che di seguito si riporta per intero:

  1. Il Consiglio delibera gli atti regolamentari di carattere generale, adotta i provvedimenti di ordine, di regola- zione e sanzionatori, nonché quelli in materia di organizzazione e funzionamento dell’Autorità.
  2. Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti di programmazione finanziaria e gestione del personale, ivi compresa l’assunzione dei dirigenti e il conferimento dei relativi incarichi.
  3. Il Consiglio delibera sulla base delle istruttorie predisposte dagli uffici competenti.
  4. Il Consiglio può individuare, con il regolamento di organizzazione o con separati atti di indirizzo, gli atti di propria competenza la cui adozione possa essere delegata ai dirigenti, salvo l’obbligo di rendiconto periodico al Consiglio sui provvedimenti adottati.

In seno all’organizzazione degli uffici dell’Autorità è costituito un ufficio di staff al Consiglio la cui composizione è descritta dall’art.6.

Tale disposizione, in un’ottica di partecipazione e di massimizzazione delle risorse umane, prevede la possibilità che soggetti esterni, dotati di particolare esperienza e professionalità nelle materie di interesse dell’Autorità, prestino il proprio contributo (a titolo gratuito ed occasionale) all’attività di studio ed di approfondimento svolta dagli uffici di staff.

Il successivo art. 7 consente di istituire con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio, commissioni di studio su particolari argomenti di interesse dell’Autorità.

Al fine di garantire una compiuta trattazione di taluni argomenti, l’ art. 12 estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, in favore di dirigenti, responsabili, nonché soggetti esterni.

Degna di nota è anche il sostanziale interesse rivolto verso la più ampia trasparenza dell’azione del Consiglio. In merito, relativamente si segnala l’ art. 19.

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di approvazione, in una apposita sezione del sito istituzionale, denominata «Albo delle deliberazioni del Consiglio».

Le deliberazioni sono pubblicate per un periodo di 30 giorni consecutivi, in formato aperto e indicizzabile.

Scaduto il termine di pubblicazione di cui al comma 2, le deliberazioni restano disponibili o comunque accessibili secondo le modalità definite dal regolamento sulla trasparenza, la pubblicità e l’accesso agli atti dell’Autorità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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Bando-tipo affidamento lavori pubblici settori ordinari https://www.giurdanella.it/2014/10/bando-tipo-affidamento-lavori-pubblici-settori-ordinari/ Fri, 31 Oct 2014 07:00:24 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24851 Il 13 ottobre l’ANAC ha pubblicato il bando-tipo del 2 settembre 2014, avente ad oggetto l’affidamento degli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari d’importo superiore a 150.000 euro, per i quali vige il sistema unico di qualificazione previsto dal D.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207. Il modello consiste in uno schema di disciplinare che […]

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Il 13 ottobre l’ANAC ha pubblicato il bando-tipo del 2 settembre 2014, avente ad oggetto l’affidamento degli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari d’importo superiore a 150.000 euro, per i quali vige il sistema unico di qualificazione previsto dal D.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207.

Il modello consiste in uno schema di disciplinare che ha l’obiettivo di semplificare la predisposizione della documentazione di gara e rendere uniforme il comportamento delle stazioni appaltanti, così da ridurre il rischio di contenzioso.

Le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento di appalti di sola esecuzione secondo le indicazioni del modello relativamente alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione

Il disciplinare allegato al bando di gara contiene:

  • le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara;
  • le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
  • i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione;
  • ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori.

In allegato, oltre allo Schema di disciplinare di gara, sono presenti:

Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e commenti, il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione come previsto dall’apposito Regolamento dell’Autorità.

Il bando-tipo

La Nota illustrativa

Scheda n.1 – esempio lista categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori

Scheda n.2 – esempio dati da acquisire per l’analisi del prezzo

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L’abolizione dell’AVCP e il passaggio di funzioni all’ANAC https://www.giurdanella.it/2014/10/labolizione-dellavcp-passaggio-funzioni-allanac/ Tue, 28 Oct 2014 08:04:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24749 (…) Come si è concluso nel capitolo II, la sola pubblicità degli atti e delle informazioni in materia di appalti pubblici non appare, di per se sola, uno strumento adeguato a combattere i fenomeni corruttivi, ritenendosi preferibile che vi sia anche un soggetto amministrativo, dotato di indipendenza e di poteri e compiti specifici, che possa […]

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(…) Come si è concluso nel capitolo II, la sola pubblicità degli atti e delle informazioni in materia di appalti pubblici non appare, di per se sola, uno strumento adeguato a combattere i fenomeni corruttivi, ritenendosi preferibile che vi sia anche un soggetto amministrativo, dotato di indipendenza e di poteri e compiti specifici, che possa svolgere tali funzioni in maniera più efficace.

Le nuove norme introdotte dal legislatore intendono contrastare e prevenire la corruzione, prima di tutto sotto un profilo organizzativo, in consonanza con la considerazione appena effettuata. La soluzione adottata è quella della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), da ultimo disciplinata dall’art. 6 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e l’attribuzione delle relative funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150[1].

Come detto, la nuova ANAC, pur mantenendo il medesimo acronimo, viene più sinteticamente ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

In tal modo si accorpano presso un soggetto unico le strategiche e fondamentali funzioni dei due soggetti sopraindicati.

L’AVCP era a sua volta derivata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita con l’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la legge quadro in materia di lavori pubblici. L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici già deteneva alcuni compiti di sicuro interesse, che comprendevano, ad esempio, la vigilanza sull’economicità dei lavori pubblici, nonché quelli sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare con anche poteri di indagine sulla regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici. Alla stessa Autorità di vigilanza era anche attribuito il compito di accertare che dall’esecuzione dei lavori non derivasse un danno all’erario pubblico. Tra gli altri poteri vi erano anche quelli sanzionatori, legati alla potestà di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti relativamente alle procedure di affidamento dei lavori pubblici nonché agli obblighi di comunicazione.

Le finalità ed i compiti di verificare la regolarità degli appalti, quantomeno per quelli relativi ai lavori pubblici, era, dunque, già presente con la legge quadro sui lavori pubblici, difettandosi, al massimo, gli strumenti per effettuare un controllo efficace e un apparato sanzionatorio adeguato.(…)

[1]             Con l’art. 5, comma 3 del D.L 31 agosto 2013, n. 101, come modificato in sede di conversione dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, “la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)”. Il continuo mutamento di funzioni e di denominazione degli enti deputati allo svolgimento delle funzioni in esame evidenzia la caoticità e la emergenzialità della disciplina in materia.

Estratto dell’ebook  “Appalti e trasparenza nella normativa anticorruzione” di Pani, Sanna, Braglia, ottobre 2014, edizione Cesda

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ANAC: il bando-tipo appalti manutenzione edifici https://www.giurdanella.it/2014/10/anac-bando-tipo-appalti-manutenzione-edifici/ Tue, 28 Oct 2014 07:00:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24667 Con il bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014, inerente all’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari, l’AVCP (ora ANAC) dà attuazione all’art. 64 c. 4-bis D.lgs. 163/2006, che prescrive che le stazioni appaltanti predispongano bandi sulla base di modelli approvati dall’Autorità. Il bando-tipo, che ha ricevuto, in data […]

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Con il bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014, inerente all’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari, l’AVCP (ora ANAC) dà attuazione all’art. 64 c. 4-bis D.lgs. 163/2006, che prescrive che le stazioni appaltanti predispongano bandi sulla base di modelli approvati dall’Autorità.

Il bando-tipo, che ha ricevuto, in data 7 febbraio 2014, il parere, prescritto dalla norma, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,definisce il modello di disciplinare per le gare di appalti che hanno per oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili. In particolare, riguarda le gare a procedura aperta di importi superiori alla soglia comunitaria nei settori ordinari, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il documento guida le stazioni appaltanti nella predisposizione della documentazione per gli appalti pubblici in riferimento alle cause tassative di esclusione, al fine di standardizzare le procedure di gara e ridurre l’eventuale contenzioso in materia di aggiudicazione dell’appalto; individua le parti a contenuto prescrittivo vincolante, ossia le informazioni che, secondo la normativa vigente, devono essere riportate nella documentazione di gara e chesono derogabili dalle stazioni appaltanti previa specifica motivazione ed entro i limiti del rispetto del principio di tassatività.

Il modello, inoltre, richiama l’attenzione sulla necessità di specificare le prestazioni oggetto dell’appalto con il richiamo al CPV (Vocabolario comune degli appalti pubblici), nonché le eventuali prestazioni a carattere principale e accessorio in cui dovessero essere suddivisi i servizi; tale esigenza è strettamente connessa al corretto svolgimento della concorrenza nelle gare d’appalto per i servizi di pulizia.

LA NOTA ILLUSTRATIVA AL BANDO TIPO

BANDO – TIPO N. 1 DEL 26 FEBBRAIO 2014

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La decorrenza giuridica del sistema AVCPass https://www.giurdanella.it/2014/10/decorrenza-giuridica-sistema-avcpass/ Thu, 23 Oct 2014 17:21:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24660 Con il Comunicato del 22 ottobre 2014 il Presidente dell’Anac si esprime in merito alla decorrenza giuridica del sistema AVCPass. In particolare precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014. Di seguito […]

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Con il Comunicato del 22 ottobre 2014 il Presidente dell’Anac si esprime in merito alla decorrenza giuridica del sistema AVCPass. In particolare precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

Di seguito il testo del comunicato:

.    .    .

A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione

Comunicazione del 22 ottobre 2014

(presidente Raffaele Cantone)

L’art. 9, comma 15-ter, d.l. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014 il termine di cui all’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ritenuto che, come descritto nell’art. 2, comma 3, della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la procedura per l’utilizzo del sistema AVCPass ha inizio, dopo la registrazione al sistema SIMOG, con l’acquisizione del CIG da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore e la contestuale indicazione del soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, si precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 ottobre 2014

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DL 90/2014: le novità in materia di appalti https://www.giurdanella.it/2014/09/dl-902014-novita-in-materia-appalti/ Tue, 30 Sep 2014 07:27:03 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24009 Il Dl 90/2014 convertito con Legge 114/2014 ha introdotto modifiche in materia di appalti. In primo luogo, ha soppresso l’A.V.C.P. e ha trasferito i relativi compiti e funzioni all’Autorità nazionale Anticorruzione. Il Presidente dell’ANAC dovrà presentare entro il 31 dicembre prossimo un piano per il riordino dell’Autorità stessa, e nelle more dell’approvazione del piano dovrà provvedere […]

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Il Dl 90/2014 convertito con Legge 114/2014 ha introdotto modifiche in materia di appalti.

In primo luogo, ha soppresso l’A.V.C.P. e ha trasferito i relativi compiti e funzioni all’Autorità nazionale Anticorruzione. Il Presidente dell’ANAC dovrà presentare entro il 31 dicembre prossimo un piano per il riordino dell’Autorità stessa, e nelle more dell’approvazione del piano dovrà provvedere allo svolgimento dei compiti prima facenti capo all’AVCP (art. 19).

Sono state prorogate le centrali di committenza: l’obbligo per i Comuni di ricorrere alle modalità di aggregazione di soggetti pubblici per degli affidamenti di lavori, beni e servizi entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2015 per l’acquisizione di beni e servizi, e il prossimo 1 luglio 2015 per l’acquisizione di lavori. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000 ( art. 23 bis e ter).

Novità anche per le varianti, è stato previsto l’obbligo di trasmettere all’ANAC le varianti in corso d’opera. L’obbligo vige solo per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e riguarda le varianti di importo eccedente  il 10% dell’importo originario del contratto. Invece, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti vanno comunicate all’Osservatorio dei LL.PP., tramite le sezioni regionali, sempre entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante di tutte le varianti indipendentemente dall’importo e dalla tipologia delle stesse (art. 37).

L’art. 39 statuisce misure per la semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di cc.pp.: in particolare in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 art. 38 ma anche degli elementi, il concorrente può provvedere alla relativa sanatoria previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando. Il valore della sanzione non può essere inferiore all’ un per mille né superiore all’1 per cento del valore della gara e comunque non superiore ad € 50.000; il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine (non superiori a 10 gg.) affinché possa rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora il concorrente non produca nei termini le dichiarazioni necessarie, sarà escluso dalla gara. Invece nei casi di irregolarità, incompletezze o mancanze nelle dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante non richiede alcuna regolarizzazione né applica sanzioni. Tali disposizioni si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni da produrre in gara, anche da parte di soggetti terzi. Tali disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Previste altresì misure per l’accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici (art. 40). Al riguardo è stato modificato l’articolo 120 dell’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo),  prevedendo che il giudizio venga comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. In caso di esigenze istruttorie, o per l’integrazione del contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è possibile rinviare il giudizio di merito ad un’ulteriore udienza da tenersi non oltre 30 giorni.

Prevista la possibilità per il collegio giudicante di subordinare l’efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione anche tramite fideiussione d’importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore all’0,5% del valore stesso (previsione che è stata già oggetto di decisioni negative da parte dei giudici amministrativi).

Infine, nell’ottica di rafforzare le misure per il contrasto all’abuso del processo (art. 41), è stata introdotta la possibilità del giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati, e l’elevazione dell’importo della sanzione, in caso di lite temeraria, fino all’1% del valore del contratto.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del DL 90/2014

Qui il nostro speciale sul DL 90/2014

 

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Appalti: il testo del regolamento ANAC sulle istanze di parere https://www.giurdanella.it/2014/09/appalti-testo-regolamento-anac-sulle-istanze-parere/ Mon, 29 Sep 2014 06:31:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23874 Dal 13 settembre in vigore il nuovo regolamento sul precontenzioso negli appalti

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Novità in arrivo per il precontenzioso appalti. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il Regolamento dell’Autorità nazionale anticorruzione, che disciplina il procedimento di soluzione delle controversie tra PA e imprese di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del Codice dei Contratti pubblici.

Giova ricordare che l’Anac è subentrata in tutte le competenze già attribuite alla soppressa AVCP, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

Ai sensi del nuovo regolamento, entrato in vigore il 13 settembre, la stazione appaltante, una parte interessata ovvero piu’ parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all’Autorita’ istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle

procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Sono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonche’ i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Non sono ammissibili le istanze: in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate; incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato; non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volonta’ del soggetto richiedente.

Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al regolamento e trasmesse preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara.

L’istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, deve contenere l’impegno a non porre in essere atti
pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere. Quando l’istanza e’ presentata da una parte diversa dalla
stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell’istruttoria, l’Autorita’ formula alla stazione appaltante l’invito a non porre in
essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.

L’autorità è tenuta a deliberare entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di contenzioso.

Il regolamento è entrato in vigore il 13 settembre 2014.

In allegato:

Il testo integrale del provvedimento Anac pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il modulo per le istanze di parere

 

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La segnalazione dell’AVCP sulle direttive europee appalti https://www.giurdanella.it/2014/06/la-segnalazione-dellavcp-sulle-direttive-europee-appalti/ Thu, 05 Jun 2014 06:47:45 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23240 Chiesto a viva voce un recepimento delle direttive europee appalti con una "disciplina snella, essenziale, costituita da poche, chiare e stabili regole"

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Direttive europee appalti. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha formulato alcune osservazioni in merito alle tematiche strategiche ed ai profili innovativi contenuti nelle direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 2014/25/UE  sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali  e n. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in vista del relativo recepimento.

La segnalazione arriva dopo l’audizione che l’Authority ha tenuto il 28 gennaio scorso (a cui aveva partecipato anche lo studio Giurdanella&Partners con due proposte sulla responsabilità solidale appalti e sul contributo unificato appalti).

Nella segnalazione, l’Avcp pone l’accento sulla semplificazione e snellimento delle procedure di aggiudicazione che impongono la creazione di alcuni importanti nuovi istituti e la revisione di altri già esistenti.

Altro obiettivo è facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici.

Importante ad avviso dell’Authority è  la concentrazione degli acquisti attraverso una riduzione del numero delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte per consentire l’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici,  ottenendo così economie di scala, attraverso prezzi e costi delle transazioni più bassi, nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti

In merito alle concessioni, l’Avcp segnala che si potrebbe optare per una soluzione che preveda la redazione di uno specifico testo normativo che disciplini, altresì, la fase della progettazione e programmazione nonché dell’esecuzione. Soluzione che sarebbe, peraltro, in piena sintonia con la misura contenute nel piano “Destinazione Italia”,  relativa allo sviluppo dei partenariati pubblico-privati (ppp) nel campo delle piccole e medie infrastrutture e che intende creare nell’ordinamento nazionale una disciplina speciale per il PPP, esterna al Codice dei contratti pubblici, composta da poche, chiare e stabili regole

In conclusione l’Autorità ritiene di porre in evidenza soprattutto la necessità di dar vita, in fase di recepimento, ad un corpus normativo che rechi una disciplina snella, essenziale, costituita da poche, chiare e stabili regole, sia in materia di appalti (ivi compresi i settori speciali) sia in materia di concessioni, attribuendo, nel contempo, un più ampio e specifico potere di regolazione all’Autorità, nei termini descritti in premessa.

Il testo integrale della segnalazione n. 3 del 21 maggio 2014

La proposta dello studio Giurdanella&Partners sul contributo unificato

La proposta dello studio Giurdanella&Partners sulla responsabilità solidale

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Appalti. Giurdanella&Partners su contributo unificato e responsabilità solidale https://www.giurdanella.it/2014/05/appalti-giurdanellapartners-contributo-unificato-responsabilita-solidale/ Thu, 29 May 2014 06:24:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23284 Le proposte presentate in sede di audizione all'AVCP

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L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, questa settimana ha formulato alcune osservazioni in merito alle tematiche strategiche ed ai profili innovativi contenuti nelle direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 2014/25/UE  sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali  e n. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in vista del relativo recepimento.

La segnalazione arriva dopo l’audizione che l’Authority ha tenuto il 28 gennaio scorso a cui aveva partecipato anche lo studio Giurdanella&Partners, con due proposte sulla responsabilità solidale appalti e sul contributo unificato appalti.

Sul contributo unificato, in particolare, si é proposto, in sede di audizione, di inserire all’interno del Codice dei Contratti Pubblici, in sede di recepimento delle nuove direttive europee, la seguente norma di principio:

“Al fine di consentire il pieno accesso alla giustizia amministrativa da parte delle imprese che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica e consentire un efficace e penetrante sindacato giurisdizionale sull’attività delle stazioni appaltanti, è vietato prevedere un contributo unificato differenziato in relazione alla materia degli appalti pubblici.” (qui il testo integrale della proposta)

Si è poi proposto, sempre in sede di recepimento delle direttive comunitarie, l’abolizione totale del regime solidaristico in materia di appalti (qui le motivazioni).

Clicca qui per il testo integrale della segnalazione AVCP del 21 maggio 2014

Clicca qui per la proposta dello studio Giurdanella&Partners sul contributo unificato appalti

Clicca qui per la proposta dello studio Giurdanella&Partners sulla abolizione della responsabilità solidale fiscale negli appalti pubblici

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Direttive appalti. L’AVCP spiega come recepirle https://www.giurdanella.it/2014/05/direttive-appalti-lavcp-spiega-come-recepirle/ Thu, 29 May 2014 05:55:18 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23235 Il testo della segnalazione inviata al Parlamento ed al Governo in cui si auspica un recepimento "snello" delle nuove direttive appalti

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L’AVCP ha inviato al Parlamento ed al Governo, in virtù dei suoi poteri di segnalazione previsti dall’art. 6, comma 7, lettera f), del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163), un apposito atto sulle modalità di recepimento in Italia delle nuove direttive europee sugli appalti pubblici.

L’Autorità auspica in particolare un “recepimento snello” delle direttive europee, osservando che:

“È opinione che il recepimento delle direttive possa costituire un importante punto di svolta nel modo in cui le pubbliche amministrazioni effettuano i propri acquisti. In tal senso si ritiene opportuno modificare l’attuale quadro normativo, prevedendo che nel recepimento delle direttive il legislatore si limiti ad individuare gli obiettivi che l’azione amministrativa deve conseguire, anche in conformità ai principi di cui all’art. 32, comma 1, lett. c), legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui ‘gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.

Di seguito, il testo della segnalazione.

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Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Atto di segnalazione n. 3 del 21 maggio 2014

Direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e n. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

 

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Sommario

I. Premessa
II. Direttiva appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e Direttiva utilities
1. Semplificazione
2. Orientamento alla qualità e all’innovazione
3. Favor per le piccole e medie imprese (PMI)
4. Tutela ambientale, sociale e del lavoro
5. Aggregazione della domanda: centralizzazione degli acquisti
III. Concessioni
1. Scopo della direttiva
2. Tratti distintivi della nuova disciplina
3. Recepimento: Codice delle concessioni
IV. Conclusioni

  

I. Premessa  

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità), nell’esercizio del potere di segnalazione al Governo ed al Parlamento di cui all’art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (nel prosieguo, Codice), intende formulare alcune osservazioni in merito alle tematiche strategiche ed ai profili innovativi contenuti nelle direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici (nel prosieguo, direttiva Appalti), n. 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (nel prosieguo, direttiva Utilities) e n. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (nel prosieguo, direttiva Concessioni), in vista del relativo recepimento.
In seno alle direttive Appalti e Utilities emergono, in tutta evidenza, alcune fondamentali leve strategiche, essenzialmente riconducibili ai seguenti campi d’azione: maggiore semplificazione; maggiore incoraggiamento dell’orientamento alla qualità, all’innovazione, ivi compresa l’eco-innovazione; favor per le piccole e medie imprese (PMI); tutela ambientale, sociale e del lavoro, nell’ottica di assicurare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; maggiore impulso all’aggregazione della domanda, attraverso il potenziamento degli istituti di centralizzazione degli acquisti.
La direttiva Concessioni, dal canto suo, trae la sua ragion d’essere dalla necessità di superare la mancanza di certezza giuridica nel settore degli affidamenti delle concessioni che è alla base dei problemi e degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un’effettiva concorrenza nel settore e di condizioni di parità tra gli operatori economici.
Senza entrare nel dettaglio delle disposizioni contenute nella direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, giova in questa sede evidenziare l’intendimento del legislatore comunitario di disciplinare l’istituto perseguendo le seguenti direttrici: certezza giuridica, pubblicità e trasparenza, snellezza e flessibilità procedurale, tutela giuridica. Come si evidenzierà nel prosieguo, con riferimento ad ognuna delle direttive di nuova emanazione, è possibile trarre spunti di riflessione sia in ordine al recepimento di alcuni fondamentali istituti, ovvero di alcune modifiche fondamentali apportate agli istituti preesistenti, sia in ordine al ruolo strategico che potrà svolgere l’Autorità nel nuovo contesto delineato dalle direttive de quibus.
Preme rimarcare, in via preliminare, che l’impianto complessivo delle nuove direttive, anche perché riconosce un ruolo centrale alle scelte delle amministrazioni aggiudicatrici, costituisce un approccio alla disciplina degli appalti e delle concessioni di tipo sostanzialmente diverso dal contesto normativo italiano, nel quale, mediante una regolamentazione molto puntuale, si è cercato di limitare la discrezionalità delle stazioni appaltanti, soprattutto in considerazione del condivisibile obiettivo di prevenire fenomeni di corruzione o di infiltrazioni criminali.
Per converso, una regolamentazione molto spinta ha prodotto forti incentivi al contenzioso, senza ottenere risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza; in proposito l’Autorità ha potuto constatare come spesso l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti venga rallentata dal contenzioso che origina dal presunto mancato rispetto di procedure puramente formali che possono non incidere sugli aspetti sostanziali dell’affidamento, con conseguente grave danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti alla e dalla pubblica amministrazione.
La scarsa efficienza che ne deriva per il sistema è testimoniata, tra l’altro, dai continui interventi che il legislatore si vede costretto ad effettuare sulla materia; interventi dovuti proprio alla eccessiva regolamentazione prodotta che necessita continuamente di essere modificata. Le continue modifiche normative, però, minano ulteriormente l’efficienza del sistema, in quanto, da un lato, la regolamentazione per via legislativa richiede tempi lunghi – sia per l’emanazione delle norme primarie che per il recepimento nella prassi – che potrebbero essere incompatibili con quelli necessari per risolvere i problemi del mercato e dall’altro, in quanto ciò impone continue modifiche nei comportamenti delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, irrigiditi dal rispetto di regole per la cui adozione di norma non vengono coinvolti.
È opinione, pertanto, che il recepimento delle direttive possa costituire un importante punto di svolta nel modo in cui le pubbliche amministrazioni effettuano i propri acquisti. In tal senso si ritiene opportuno modificare l’attuale quadro normativo, prevedendo che nel recepimento delle direttive il legislatore si limiti ad individuare gli obiettivi che l’azione amministrativa deve conseguire, anche in conformità ai principi di cui all’art. 32, comma 1, lett. c), legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui “gli atti di recepimento di direttive dell’Unione  europea  non possono prevedere l’introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
Nel contempo, quale risvolto di un recepimento snello, dovrebbe essere rafforzata la funzione di regolazione dell’Autorità nel senso indicato dall’art. 83, par. 4 della direttiva Appalti, secondo cui gli Stati Membri sono tenuti a provvedere: “a) che siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia, e b) che sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto”.
Le suddette funzioni (di assistenza e sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli operatori economici) sono, peraltro, già esercitate dall’Autorità attraverso i propri atti di Determinazione, oltre che attraverso le Deliberazioni di carattere generale, i Comunicati, secondo quanto prescritto dall’art. 8, comma 5 del Codice nonché attraverso i pareri di precontenzioso di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del Codice ed i Bandi-tipo di cui all’art. 64, comma 4-bis del medesimo Codice.
Tale funzione regolatoria dell’Autorità – svolta attraverso la soft regulation, che è più flessibile e, quindi, più facilmente adattabile alle esigenze del mercato e ai cambiamenti che si verificano nello stesso – potrebbe costituire, pertanto, l’asse portante nell’architettura di sistema di una disciplina snella ed essenziale attraverso cui dare recepimento alle direttive in materia di appalti e concessioni.
L’Autorità, infatti, ha già una serie di competenze che, se opportunamente sviluppate, potrebbero costituire strumenti essenziali per un efficientamento del mercato, sia sotto l’aspetto della soft regulation – le Determinazioni costantemente emanate dall’Autorità, che nel frattempo si è dotata anche di uno specifico Regolamento AIR, sono ormai comunemente citate e seguite sia nella prassi che dalla giurisprudenza amministrativa, ed analoga considerazione può essere fatta per i pareri di precontenzioso, – sia sotto il profilo di un costante e generale rilevamento delle disfunzioni di mercato, ivi compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa, effettuabile tramite l’uso delle banche dati a disposizione dell’Autorità: si pensi alla Banca dati nazionale dei contrati pubblici (BDNCP) – nonché ai vantaggi che derivano dall’ulteriore implementazione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti operata dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – e soprattutto alle potenzialità del sistema AVCPass, che non appena sarà pienamente operativo, consentirà di acquisire una mole di informazioni di rilevante interesse su tutti gli operatori economici di settore.
In altri termini, l’Autorità è già oggi in grado, da un lato, di fornire indicazioni per orientare il mercato ex ante e, dall’altro, di vigilarne i comportamenti ex post, anche tramite l’elaborazione dei dati contenuti nella BDNCP. In tale contesto l’Autorità è, evidentemente, l’organismo di riferimento più qualificato ed idoneo ad assolvere al ruolo di garante del controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici, potendo esercitare i compiti di vigilanza (referto)su violazioni specifiche o problemi sistemici (art. 83, par. 2, comma 2), di segnalazione alla Commissione delle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti (art. 83, par. 3, comma 2) nonché quello di raccolta dei dati di cui alla Relazione prevista dall’art. 84 (secondo quanto espressamente previsto al par. 3 del medesimo articolo) della direttiva Appalti. Queste ultime funzioni di raccolta dei dati relativi agli affidamenti pubblici sono, peraltro, già ampiamente svolte tramite l’azione dell’Osservatorio dei contratti pubblici. Con specifico riferimento alle attività di vigilanza, poi, che la direttiva prescrive, giova evidenziare come si tratti di compiti e funzioni già svolti ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. a), b), c), e), h), ma, soprattutto, dell’art. 6, comma 13 del Codice dei contratti.
L’Autorità potrebbe, altresì, essere chiamata a svolgere la funzione di “… punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici”, così come previsto dal medesimo art. 83, par. 5, come peraltro, già avviene attraverso la sua partecipazione al Public Procurement Network (PPN).
È evidente che le funzioni di vigilanza e regolazione, di gestione della Banca dati e di definizione dei costi standard(si pensi alla recente competenza attribuita dall’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, in tema di prezzi di riferimento di beni e servizi), alla luce delle direttive di recente emanazione, dovrebbero essere potenziate in capo all’Autorità, da individuarsi quale unico punto di riferimento, dotato della massima expertise in materia, per l’applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, unitariamente considerati.
Ciò soprattutto nell’ottica di realizzare un’efficiente ed efficace azione su tutto il sistema degli appalti – che non contempla solo i lavori ma anche i servizi e le forniture –, attraverso lo svolgimento sinergico delle diverse funzioni sopra menzionate.
Ciò premesso, con l’intento di fornire un primo contributo all’attività di recepimento delle direttive di nuova emanazione, si ritiene utile porre in luce alcuni aspetti peculiari della nuova disciplina in ordine alle tematiche di seguito illustrate.

II. Direttiva appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e Direttiva utilities  

1. Semplificazione  

Nell’ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure di aggiudicazione si pongono alcuni importanti nuovi istituti e la revisione di altri già esistenti.
Ci si riferisce, innanzitutto, al nuovo impulso dato alle comunicazioni elettroniche (art. 22 dir. Appalti e 40 dir. Utilities), espressione di una forte volontà del legislatore comunitario di creare un sistema tendenzialmente basato sulla massima semplificazione, sull’immediatezza, sulla sicurezza e sulla standardizzazione dei processi comunicativo-informativi che involga anche la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione. Ne deriva un quadro in seno al quale l’utilizzo di mezzi elettronici costituisce la regola, cui fanno eccezione casi specificamente disciplinati.
In tale quadro si inserisce, altresì, l’utilizzo dei cataloghi elettronici (art. 36 dir. Appalti e art. 54 dir. Utilities) in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, ciò che consente un aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica, soprattutto in termini di risparmi di tempo e denaro. Il recepimento di tali disposizioni, stante anche la previsione di un ampio lasso di tempo per provvedervi (art. 90 dir. Appalti e 106 dir. Utilities), necessita di una forte opera di sensibilizzazione delle diverse stazioni appaltanti e degli operatori, anche attraverso l’adozione di misure graduali volte a favorire ed incentivare il processo di informatizzazione, già in atto, per quanto riguarda la verifica dei requisiti, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all’art. 6-bis del Codice.
Il ruolo di quest’ultima acquista un’indubbia rilevanza strategica anche nel contesto comunitario, alla luce dello spirito che informa le nuove direttive, soprattutto se si ha riguardo alle previsioni concernenti il sistema elettronico e-Certis (art. 61 dir. Appalti), il cui scopo è agevolare lo scambio di certificati e altri documenti probatori, spesso richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici dei diversi Stati membri (in proposito si rimarca il dichiarato intento di rendere tale sistema obbligatorio in una fase successiva, v. cons. 87 nonché combinato disposto degli artt. 61, par. 2 e 90, par. 5, dir. Appalti).
Il ruolo centrale della BDNCP acquista ancor più rilevanza se si ha riguardo, altresì, alla disciplina del documento di gara unico europeo (DGUE) (art. 59 dir. Appalti), fornito esclusivamente in forma elettronica, tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dal comma 5, del richiamato art. 59, a tenore del quale “In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora e sempre che l’amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di ottenere i certificati e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company Dossier), un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione”. Il DGUE comporta una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori, anche in termini di minori oneri economici. In tale contesto normativo la BDNCP rappresenta il fulcro di una leva particolarmente vantaggiosa per la rimozione del peso burocratico degli adempimenti posti a carico degli operatori economici e delle stazioni appaltanti e si pone in perfetta sintonia con gli obiettivi di semplificazione della direttiva Appalti, costituendo, di fatto, un’anticipata realizzazione di quanto enucleato dal cons. 85 della medesima direttiva, che pone in capo alla Commissione l’obiettivo di rafforzare gli strumenti che offrono accesso ai fascicoli d’impresa virtuali, o mezzi per facilitare l’interoperabilità tra banche dati. A tale riguardo, anche nell’ottica di eventuali, future razionalizzazioni delle diverse banche dati, si ritiene necessario mantenere, in fase di recepimento, la centralità della BDNCP nel quadro della complessiva disciplina dettata in materia di appalti pubblici e di concessioni, garantendo, altresì, il ruolo assegnato all’Autorità nella complessiva gestione, giuridica e tecnica, della medesima.
Nel senso di una più agevole gestione delle attività relative sia alla “preparazione” che allo “svolgimento” dell’appalto, si pone, altresì, il nuovo istituto delle “consultazioni preliminari di mercato” (art. 40 dir. Appalti, art. 58 dir. Utilities). Esso costituisce una forma nuova di flessibilizzazione procedurale e sostanziale, attraverso la quale è espressamente prevista la possibilità di richiedere consulenze oltre che ad esperti anche ad autorità indipendenti. A tal fine è da ritenersi preminente il ruolo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, cui, nel recepimento delle norme richiamate potrà essere affidato un coinvolgimento preventivo rispetto all’indizione di specifiche procedure di gara – sulla falsariga di quello attualmente previsto dall’art. 69 del Codice (limitato alle condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito) – in modo da estenderlo all’intero ciclo dell’appalto. Ciò potrebbe rivelarsi di grande utilità ai fini della riduzione del contenzioso in fase di gara, spesso originato dalla carenza di conoscenze adeguate per una corretta impostazione e definizione del disegno d’asta da parte delle stazioni appaltanti.
Nel quadro complessivo della definizione di procedure meno rigide un ruolo centrale deve essere riconosciuto anche alla nuova disciplina del soccorso istruttorio (art. 56, par. 3 dir. Appalti), laddove si consente alle amministrazioni aggiudicatrici, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la direttiva, di richiedere agli operatori economici interessati, non solo di chiarire e completare le informazioni o la documentazione presentata, ma anche di presentare e integrare documenti mancanti, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza. Si auspica che la legislazione nazionale, in fase di recepimento, venga orientata in quest’ultimo senso, con l’evidente beneficio che ne potrà derivare al maggiore effetto deflattivo che l’istituto svolge sul contenzioso. Anche in tal caso un ruolo centrale, nella definizione esatta dei documenti e delle informazioni suscettibili di soccorso istruttorio potrebbe essere affidato all’Autorità, in sede di redazione dei Bandi-tipo (art. 64, comma 4-bis, del Codice).
Infine, ma certamente non da ultimo, merita particolare attenzione la disposizione secondo cui nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64 dir. Appalti. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice, da verificare solo per l’aggiudicatario. Gli Stati membri possono escludere o limitare l’uso della procedura appena descritta per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche (art. 56, par. 2, commi 1 e 2, dir. Appalti; art. 76, par. 7, commi 1 e 2, dir. Utilities).
Riguardo all’esercizio del potere riconosciuto agli Stati membri, preme evidenziare che nell’ordinamento italiano la verifica dei requisiti generali (ex art. 38 del Codice) avviene sui concorrenti o mediante campionatura o sulla totalità degli stessi; il sistema è posto, in relazione a molte delle cause di esclusione contemplate dal Codice, a presidio della tutela di interessi che l’ordinamento considera irrinunciabili (si pensi alla regolarità contributiva e fiscale per es.). Le verifiche cui sono sottoposti i concorrenti, infatti, fungono da deterrente al rispetto di norme, in molti casi, poste a tutela di specifici interessi che prescindono dal singolo appalto.
Diverso è il caso della verifica dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (disposta ex art. 48 ed effettuata con una procedura di sorteggio, oltre che sul primo e sul secondo classificato). Anche in questa ipotesi, tuttavia, le sanzioni applicabili ex art. 48 costituiscono un forte deterrente alla partecipazione a gare d’appalto di soggetti privi di idoneità tecnica ed economica che, se ammessi, falserebbero anche il libero gioco della concorrenza.  È evidente che l’ammissione della procedura in parola, con opportune limitazioni soggettive e oggettive (vale a dire solo per i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) potrebbe rappresentare una semplificazione a vantaggio soprattutto delle PMI (alla stessa stregua di quanto già previsto dal comma 4 dell’art. 13 della l. 11 novembre 2011, n. 180).

2. Orientamento alla qualità e all’innovazione.  

L’obiettivo di incoraggiare maggiormente la qualità negli appalti passa, innanzitutto, per l’attribuzione di un ruolo centrale al criterio di aggiudicazione attualmente noto come “offerta economicamente più vantaggiosa” che risulta nettamente privilegiato (il cons. 89 della dir. Appalti parla di “concetto prioritario”) e diversamente denominato, vale a dire criterio del “miglior rapporto qualità/prezzo”. Nelle nuove direttive l’offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio generale di aggiudicazione dell’appalto, ma secondo un diverso approccio prezzo/qualità “sulla base delprezzo o del costo, seguendo un approccio costo‐efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’art. 68 [ma che] può includere [anche] il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base dei criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali”; l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (art. 67, par. 2, dir. Appalti e 82, par. 2, dir. Utilities).
Il legislatore comunitario ritiene che gli enti aggiudicatori dovrebbero essere incoraggiati a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità (cons. 92 dir. Appalti, cons. 97 dir. Utilities), e dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato (cons. 90 dir. Appalti, cons. 95 dir. Utilities).
La qualità dovrebbe essere, in ogni caso, suscettibile di valutazione sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione, qualora disposizioni nazionali determinino la remunerazione di taluni servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture. In tal caso si dovrebbero prendere in considerazione, per es. le condizioni di consegna e di pagamento ovvero aspetti legati al servizio post-vendita nonché o aspetti ambientali o sociali (cons. 93 dir. Appalti, cons. 98 dir Utilities).
Ne deriva che il criterio del massimo ribasso non è abolito formalmente, dal momento che la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia (cons. 90 dir. Appalti, cons. 95 dir. Utilities), ma il suo utilizzo, in seno alle nuove direttive, ne risulta drasticamente ridimensionato.
In sostanza l’unico criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che contiene sempre un riferimento al prezzo o al costo (ma anche nel caso in cui sia utilizzato come unico elemento di valutazione quest’ultimo, deve essere seguito un approccio costo/efficacia nella valutazione) e che, di regola, è accompagnato da altri elementi di valutazione che attengono alla qualità e consentono un esame delle offerte sulla base di un rapporto prezzo/qualità.
Orbene, in tale nuovo contesto normativo, in fase di recepimento, non potrà non tenersi conto di questo nuovo approccio costo/efficacia, che andrà opportunamente valorizzato in sede di disciplina dei criteri d’aggiudicazione.
Si dovrà tener conto, altresì, dei rischi insiti nella completa abolizione del criterio del prezzo più basso (trattandosi di disposizione a recepimento facoltativo). Se è vero, infatti, che quest’ultimo costituisce il criterio che più di ogni altro consente il buon esito di eventuali accordi collusivi tra operatori, nella singola gara, è altrettanto vero che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (secondo la vecchia dizione) espone al maggior rischio di accordi illeciti tra operatori e stazioni appaltanti e ne assicura il buon esito. Da tale ultima considerazione non si potrà prescindere per una corretta valutazione dei risvolti negativi insiti nell’eventuale recepimento del divieto assoluto di utilizzare il criterio del prezzo più basso.
La centralità conferita alla qualità della prestazione involge anche la classica distinzione tra criteri soggettivi di selezione dei concorrenti e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta, tant’è che “qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell’esecuzione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell’offerta” (cons. 94 dir. Appalti, cons. 99 dir. Utilities e rispettivamente art. 67, par. 2, lett. b) e 82, par. 2, lett. b).
Un ruolo fondamentale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale è attribuito anche all’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi; ciò che contribuisce ad ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società, ed a promuovere, in tal modo, una crescita economica sostenibile (cons. 47 dir. Appalti, cons. 57 dir. Utilities). A tal fine importanza fondamentale è attribuita ai partenariati per l’innovazione (art. 31 dir. Appalti, art. 49 dir. Utilities), in ordine ai quali è stabilito che “gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a partenariati per l’innovazione [e al dialogo competitivo] come disposto dalla presente direttiva” (art. 26, par. 3, dir. Appalti, art. 44, par. 3, dir. Utilities), non residuando, quindi, spazio alcuno per una facoltà di veto, contrariamente a quanto era previsto dall’art. 29, comma 1, dalla direttiva n. 18/2004 per l’adottabilità del dialogo competitivo, accordata agli Stati membri in termini di possibilità. Lo scopo precipuo del partenariato per l’innovazione è sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi per il successivo acquisto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partecipanti, senza bisogno di una procedura d’appalto distinta per l’acquisto.
In considerazione dell’importanza dell’innovazione, le direttive prevedono che occorra incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a consentire varianti, in sede di offerta, quanto più possibile; con tale finalità le disposizioni che recano la relativa disciplina non si limitano ad attribuire la facoltà, alle stazioni appaltanti, di autorizzarle ma anche di esigerle, richiederle, con la sola condizione che le amministrazioni aggiudicatrici menzionino nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione (art. 45 dir. Appalti, art. 64 dir. Utilities). Anche in tal caso, la scelta è integralmente rimessa alle amministrazioni aggiudicatrici, cui le dispozioni richiamate riconoscono direttamente la facoltà di autorizzare e/o esigere varianti in sede di offerta. Si auspica, pertanto, che il recepimento delle disposizioni appena richiamate avvenga in perfetta sintonia con laratio sottesa alle medesime, riconoscendo alle amministrazioni aggiudicatrici la libera e piena facoltà di scelta circa l’utilizzo dei citati istituti.

3. Favor per le piccole e medie imprese (PMI)  

Facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici è obiettivo che vede la sua realizzazione attraverso specifiche previsioni contenute nelle direttive Appalti e Utilities.
A tal fine e per rafforzare la concorrenza, entrambe le direttive prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici siano incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti (ma gli Stati membri possono estendere agli appalti di entità minore la portata dell’obbligo di esaminare se sia appropriato suddividerli in lotti). Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto (cons. 78, dir. Appalti, cons. 87, dir. Utilities). In quest’ottica è previsto l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di fornire una motivazione della decisione di non suddividere l’appalto in lotti ed è riconosciuta agli stati membri la facoltà di rendere obbligatoria la suddivisione in lotti in determinate condizioni (art. 46, par. 4, dir. Appalti, art. 65, par. 4, dir. Utilities). Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori.
Pur essendo già previsto nell’ordinamento italiano l’obbligo di motivazione della mancata suddivisione dell’appalto in lotti (come anche la possibilità di pagamento diretto ai subappaltatori), l’articolata disciplina dell’aggiudicazione degli appalti suddivisi in lotti rappresenta una novità di rilievo ed il suo recepimento, che si auspica possa avvenire in maniera puntuale, consentirà di superare le incertezza normative con cui la prassi fino ad oggi si è dovuta confrontare. Spesso accade, infatti, che, per specifiche esigenze tecniche, le amministrazioni aggiudicatrici, nell’esercizio della loro discrezionalità, facciano ricorso a clausole disciplinanti l’ammissibilità dell’offerta per alcuni o per tutti i lotti ovvero dell’aggiudicazione esclusiva o plurima dei medesimi, senza un chiaro riferimento normativo al riguardo, ciò che ha spesso generato contenzioso con riferimento alla legittimità delle clausole in argomento.
Anche la disciplina dei requisiti di fatturato, innegabilmente connessa alla possibilità di accedere alle gare d’appalto per le PMI, risente del favor espresso nei confronti di queste ultime. È previsto, infatti, che le amministrazioni aggiudicatrici possano esigere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo purché proporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto; il requisito non dovrebbe di norma superare, al massimo, il doppio del valore stimato dell’appalto e, in ogni caso risultare da motivazione espressa nei documenti di gara (cons. 83, art. 58, par. 3, comma 2, dir. Appalti). All’obbligo di motivazione, già espressamente previsto nell’ordinamento italiano (art. 41, comma 2, del Codice), si giustappone, pertanto, il divieto di fissare valori di fatturato superiori al doppio del valore dell’appalto, venendo codificato, in tal modo, un ben definito orientamento giurisprudenziale al riguardo.
Concorrono allo stesso fine di agevolare le PMI anche altri istituti. Si tratta del Documento di gara unico europeo (v. cons. 84 dir. Appalti), con tutte le implicazioni e connessioni con la BDNCP di cui all’art. 6-bis del Codice, come sopra illustrato; della facoltà che andrebbe riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici di gestire il sistema dinamico di acquisizione articolandolo in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi, per offrire alle PMI ulteriori possibilità di parteciparvi (a tal fine andrebbero fissati l’importo o il quantitativo massimo degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito della categoria o un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici devono essere eseguiti) (cons. 66 dir. Appalti); della disciplina dei termini che in ragionedella complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, possono essere più lunghi rispetto a quelli minimi previsti, per non creare, alle medesime PMI, indebiti ostacoli all’accesso alla gara.
Al riguardo, anche se alcune delle novità che recano le direttive costituiscono già diritto positivo nel nostro ordinamento (ci si riferisce all’obbligo di motivazione per i requisiti di fatturato e per la mancata suddivisione in lotti, al pagamento diretto ai subappaltatori, peraltro direttamente disposto dalla stazione appaltante e non su richiesta dell’appaltatore), il recepimento delle ulteriori e più penetranti misure adottate a livello di legislazione europea, se puntualmente effettuato, costituisce un sicuro rafforzamento delle misure volte a tutelare lo sviluppo delle PMI, cui sarà, in tal modo, maggiormente garantita la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche.

4. Tutela ambientale, sociale e del lavoro  

Entrambe le direttive, Appalti e Utilities, considerano che, in vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e del lavoro nelle procedure di appalto pubblico, sia particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro (cons. 37, dir. Appalti, cons. 52 dir. Utilities).
Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono ritenuti elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti (cons. 36, dir. Appalti, cons. 51 dir. Utilities). A tal fine è riconosciuto un ruolo significativo ai laboratori protetti e ad altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. La riserva della partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese è ritenuto lo strumento principe per consentire loro di ottenere accesso alle gare.
La disciplina di tale riserva (art. 20, dir. Appalti, art. 38 dir. Utilities) è stata innovata, rispetto a quella delle precedenti direttive, subendone un ampliamento soggettivo (non si citano solo i laboratori protetti ma anche le imprese sociali; non solo i disabili quindi ma anche persone svantaggiate) e oggettivo (la percentuale minima dei lavoratori con disabilità o svantaggiati è fissata al 30% del personale complessivo di impresa, in luogo della maggioranza).
All’interno dei nuovi parametri, definiti dalla nuova norma, possono rientrare, pertanto, anche le cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera b), della legge n. 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i., senza necessariamente accreditarsi quali laboratori protetti, anche perché la percentuale (fissata al 30%) di persone svantaggiate/disagiate richiesta dalla direttiva coincide perfettamente con quella stabilita nella norma da ultimo richiamata.
Anche il ricorso a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione, riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell’appalto pubblico, concernenti ogni loro aspetto e relativi a qualsiasi fase dei loro cicli di vita, rappresenta una facoltà, che se fosse riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici consentirebbe loro di realizzare una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto (cons. 97, dir. Appalti, cons. 102 dir. Utilities). A tal fine è espressamente previsto che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa possa includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione (art. 67, par. 2, dir. Appalti, art. 82, par. 2, dir. Utilities). Tenuto conto del carattere esemplificativo dell’elenco contenuto agli artt. 67 e 82 citati, si ritiene oltremodo auspicabile che l’effettivo recepimento delle norme in questione sia fortemente informato dal contenuto dei considerando 97 e 99 della direttiva Appalti, 102 e 104 della direttiva Utilities. Analoga considerazione vale per quanto riguarda il recepimento delle disposizioni di cui agli artt. 70, della direttiva Appalti, e 87, della direttiva Utilities, entrambi relativi alle condizioni di esecuzione dell’appalto.
La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell’applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione dei contratti, nell’applicare i criteri di esclusione e le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse (cons. 40, dir. Appalti, cons. 55, dir. Utilities); con riferimento a queste ultime, è auspicabile che, in fase di recepimento, venga allargata la casistica delle giustificazioni inammissibili (allo stato limitate agli oneri per la sicurezza ed ai trattamenti salariali minimi inderogabili) inserendovi anche quegli elementi posti a tutela dei valori illustrati nei considerando da ultimo richiamati unitamente ad un intervento che sia volto a semplificare la farraginosa procedura attualmente in vigore.

5. Aggregazione della domanda: centralizzazione degli acquisti.  

L’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici consente di ottenere economie di scala, attraverso prezzi e costi delle transazioni più bassi, nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Strumentale a tale obiettivo è la concentrazione degli acquisti attraverso una riduzione del numero delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte.
L’aggregazione della domanda attraverso la centralizzazione delle committenze può, tuttavia, essere foriera di un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto, con l’implicazione di un forte rischio di collusione, di riduzione della concorrenza a scapito proprio delle PMI (cons. 59, dir. Appalti, cons. 70, dir. Utilities), per altro verso ampiamente tutelate. Ciò, soprattutto, avuto riguardo sia alla fissazione dei requisiti di gara, che necessariamente risente dei maggiori volumi di spesa che l’aggregazione determina, sia ai maggiori importi della garanzia a corredo dell’offerta che inevitabilmente ne derivano, in base alla legislazione del nostro ordinamento.
Le centrali di committenza sono, innanzitutto, incaricate di procedere ad acquisti, gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti pubblici/concludere accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici, con o senza remunerazione (cons. 69, dir. Appalti, cons. 78, dir. Utilities).
Restano, pertanto, confermate le precedenti modalità operative: agire come grossisti comprando, immagazzinando e rivendendo o agire come intermediari, aggiudicando appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 2, par. 14, lett. a) e b), dir. Appalti; art. 2, par. 10, lett. a) e b), dir. Utilities).
Si aggiungono, invece, quali novità, le attività di committenza ausiliarie che consistono nella prestazione di sostegno alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla concezione delle procedure di appalto; 3) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata (art. 2, par. 15, lett. a), b) e c) dir. Appalti; art. 2, par. 11, lett. a), b) e c), dir. Utilities).
La combinazione dell’utilizzo degli strumenti di e-procurement (mediante il riuso delle piattaforme informatiche) con il ricorso a forme di acquisto centralizzate consente un’amplificazione dei vantaggi in termini di efficacia e di efficienza della commessa pubblica.
Particolare notazione merita la previsione secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze; tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie (art. 37, par. 4, dir. Appalti; art. 55, par. 4, dir. Utilities). In ogni caso la direttiva non dovrebbe applicarsi alle ipotesi in cui le attività di centralizzazione delle committenze o le attività di committenza ausiliarie non siano effettuate attraverso un contratto a titolo oneroso che costituisce appalto ai sensi della medesima direttiva (cons. 70, dir. Appalti; cons. 79, dir. Utilities).
Nel quadro sopra delineato, e tenendo conto dei rischi insiti nell’eccessiva aggregazione della domanda, deve essere inserito il recepimento delle norme che attribuiscono un nuovo ed amplificato ruolo alla centrale di committenza, apprestando gli opportuni accorgimenti volti ad evitare i fenomeni distorsivi strettamente connessi all’aggregazione, come sopra evidenziato.
A tal proposito, proprio in applicazione del nuovo istituto delle “consultazioni preliminari di mercato” (art. 40 dir. Appalti, art. 58 dir. Utilities), che rende possibile il coinvolgimento anche di autorità indipendenti nella definizione del disegno d’asta, in fase di recepimento, potrebbe essere attribuito uno specifico potere di “vigilanza preventiva” all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sulle gare bandite dalle centrali di committenza, al fine di assicurare che l’aggregazione della domanda non si riveli dannosa per la concorrenza e per l’accesso al mercato degli appalti delle PMI.

III. Concessioni  

1. Scopo della direttiva  

La direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione intende superare le significative differenze tra le varie discipline nazionali; si pensi, in particolare, ai requisiti di pubblicità e trasparenza, ai criteri di selezione e di aggiudicazione, per addivenire ad una convergenza delle legislazioni degli Stati membri ed alla parità di condizioni per tutti gli operatori economici nonché per integrare gli obblighi del trattato nel diritto derivato. Si è ritenuto necessario, infatti, a livello di Unione europea, applicare in maniera uniforme i principi del trattato in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze nell’interpretazione di tali principi nonché le persistenti distorsioni del mercato interno. Ciò al fine di favorire, altresì, l’efficienza della spesa pubblica, la parità di accesso e l’equa partecipazione delle PMI all’aggiudicazione dei contratti di concessione, sia a livello  locale che a livello dell’Unione, in modo da promuovere il conseguimento di obiettivi sostenibili delle politiche pubbliche (cons. 4, dir. Concessioni)
A ciò si aggiunga, inoltre, che l’insufficienza della tutela giuridica degli offerenti ha sempre costituito un elemento di ostacolo al mercato delle concessioni. Infatti, alle concessioni di servizi e, in certa misura, alle concessioni di lavori, non si applicavano le norme relative ai mezzi di ricorso previste per il settore degli appalti pubblici individuate dalla direttiva ricorsi.
L’incertezza normativa, infatti, è stata, spesso, alla base della mancata utilizzazione del potenziale apporto di capitale privato negli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici. È per tale ragione, quindi, che, nell’attuale congiuntura economica, che richiede l’utilizzo di strumenti che consentano di non gravare sui bilanci pubblici, la disciplina delle concessioni svolge un ruolo determinante.

2. Tratti distintivi della nuova disciplina  

Con il recepimento della direttiva i due istituti giuridici della concessione di lavori e della concessione di servizi dovranno essere assoggettati alla stessa disciplina normativa.
La direttiva introduce tre novità di rilievo: 1) l’esplicita previsione che l’affidamento di lavori o servizi in concessione comporta il trasferimento al concessionario del “rischio operativo” legato alla gestione dei lavori o dei servizi (di natura economica, che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori nella gestione dei lavori o dei servizi in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore)1 2) la puntuale definizione di tale grandezza economica e 3) l’esatta definizione dell’assunzione di tale rischio in capo al concessionario (conss. 18, 19, 20 ed art. 5, par. 1, lett. b), dir. Concessioni).
La direttiva delinea specificamente: (i) il “valore della concessione”; (ii) le caratteristiche del metodo di calcolo di detto valore; (iii) le grandezze economiche che ne debbono far parte (art. 8, dir. Concessioni).
Viene inoltre prevista l’estensione alle concessioni delle vigenti disposizioni in materia di procedure di ricorso valevoli per gli appalti nei settori ordinari e speciali (cons. 81, dir. Concessioni).
Quanto alle procedure per la scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzarle (art. 30, par. 1, dir. Concessioni), entro i limiti del rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (art. 3, dir. Concessioni).
A presidio dei principi di trasparenza e parità di trattamento è imposto l’obbligo di pubblicazione di un bando sulla GUCE recante l’intenzione di affidare una concessione di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 31, dir. Concessioni).
Oltre a ciò le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono comunque tenuti al rispetto di garanzie procedurali minime, individuate nell’art. 37 della dir. Concessioni.
In relazione ai criteri di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 41 della dir. Concessioni, non ne vengono indicati di specifici ma si prevede che quelli prescelti debbano avere uno stretto collegamento con l’oggetto del contratto da affidare.
Tra le garanzie procedurali spicca, in quanto espressione dell’estrema flessibilità di forma concessa dal legislatore, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di condurre negoziazioni con candidati ed offerenti, a condizione che l’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non siano modificati nel corso della negoziazione (art. 37, par. 6, dir. Concessioni). Si tratta di una disposizione fortemente innovativa rispetto alla disciplina attualmente dettata dal Codice dei contratti pubblici per le concessioni di lavori – che non prevede  procedure negoziate – e dunque meritevole di particolare attenzione in fase di recepimento.
L’esigenza di favorire la crescita sostenibile, l’occupazione e l’inclusione sociale si manifesta anche in seno alla direttive sull’aggiudicazione delle concessioni.
L’obiettivo finale di tutto l’impianto normativo posto a tutela delle esigenze ambientali, sociali e del lavoro (cons. 55 e cons. 64, dir. Concessioni) non solo assume un ruolo cardine nell’ambito della definizione delle condizioni di partecipazione alla procedura di aggiudicazione (cons. 70, dir. Concessioni), del novero delle modalità di selezione mediante le quali può essere affidato un contratto (art. 41, par. 2, dir. Concessioni), e della definizione delle specifiche condizioni di esecuzione del contratto medesimo, ma riveste, altresì, un’importanza considerevole anche nell’ambito di tutti i possibili sub-affidamenti che il contraente (concessionario) può effettuare (cons. 72, dir. Concessioni). Gli Stati Membri sono chiamati ad adottare misure appropriate per assicurare che gli operatori economici (concessionari e loro sub-contraenti), nell’esecuzione del contratto rispettino le prescrizioni nel settore ambientale, sociale e di lavoro.
Proprio con riferimento alla disciplina dell’esecuzione delle concessioni, si rileva come, per esse, più che per gli appalti, la fase dell’esecuzione contrattuale può essere foriera di problematiche correlate alla durata nel tempo dell’affidamento ed alla possibilità della sopravvenienza di condizioni diverse ed inaspettate che determinano l’esigenza di una revisione delle clausole contrattuali, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Nella direttiva Concessioni, il legislatore europeo ha ritenuto di dover dettare alcune disposizioni proprio con riferimento alla fase dell’esecuzione (artt. 42-45, dir. Concessioni), applicabili indistintamente ai lavori e ai servizi.

3. Recepimento: Codice delle concessioni  

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare evidente l’importanza di avere individuato un quadro normativo chiaro e sistematico nonché di aver assoggettato allo stesso regime giuridico sia la concessione di lavori sia la concessione di servizi, al fine di ridurre l’incertezza giuridica, l’ampio contenzioso ed attrarre gli investitori.
Preme rilevare, tuttavia, che il quadro normativo, per quanto chiaro e sistematico, della sola fase di scelta del concessionario è da ritenere strumento inefficace alla realizzazione del fine di un effettivo controllo della spesa, di un reale incentivo alla cooperazione tra settore pubblico e settore privato nonché della maggiore certezza giuridica nel settore delle concessioni.
Appare, pertanto, essenziale che vengano disciplinate anche le fasi a monte della procedura selettiva – programmazione e progettazione – e la fase a valle, ossia l’esecuzione del contratto. In tale ottica, risulta necessaria, altresì, una puntuale disciplina delle modalità e della tempistica del monitoraggio e dei controlli da svolgersi durante l’intera durata del contratto nonché l’assoggettamento delle concessioni ad un efficiente sistema di raccolta ed elaborazione dati, alla stessa stregua di quanto accade per gli appalti, attraverso il ruolo svolto dall’Autorità.
A tal proposito giova rilevare come l’articolo 45 della direttiva Concessioni prevede che, al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione della medesima, l’Autorità competente per il monitoraggio metta a disposizione del pubblico, attraverso appropriati mezzi di informazione, i risultati delle attività effettuate, affinché le informazioni e gli orientamenti sulla interpretazione e applicazione delle norme dell’Unione per l’aggiudicazione dei contratti di concessione siano disponibili gratuitamente per aiutare le amministrazioni, gli enti aggiudicatori e gli operatori economici ad applicarle correttamente.
Detta disposizione integra le previsioni nazionali di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)  e di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che, in attuazione del principio comunitario e costituzionale di trasparenza, dispongono la pubblicità dei dati e la conoscibilità delle informazioni riguardanti operatori economici e stazioni appaltanti, e attribuiscono all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un ruolo  strategico per gli adempimenti allo scopo previsti.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, in fase di recepimento, si potrebbe optare per una soluzione che, per quanto riguarda le concessioni, e più in generale per tutte le fattispecie di cui all’articolo 3, comma 15 ter, preveda la redazione di uno specifico testo normativo che disciplini, altresì, la fase della progettazione e programmazione nonché dell’esecuzione.
Ciò sarebbe, peraltro, in piena sintonia con l’iniziativa governativa denominata “Destinazione Italia”. Fra le misure in essa contenute, infatti, la n. 37, relativa allo sviluppo dei partenariati pubblico-privati (ppp) nel campo delle piccole e medie infrastrutture, intende creare nell’ordinamento nazionale una disciplina speciale per il PPP, esterna al Codice dei contratti pubblici, composta da poche, chiare e stabili regole2 ed applicare modelli giuridico-economici che siano “Eurostat compliant”, per evitare che complesse operazioni di finanza strutturata debbano poi essere riclassificate ai fini dei parametri di Maastricht.

Conclusioni  

Al di là delle specifiche considerazioni svolte in ordine alle direttrici fondamentali lungo le quali si muovono le nuove direttive in materia di appalti e di concessione – che si auspica saranno valorizzate anche in seno all’ordinamento interno –, nell’ottica di una semplificazione della disciplina di settore, si ritiene di porre in evidenza soprattutto la necessità di dar vita, in fase di recepimento, ad un corpus normativo che rechi una disciplina snella, essenziale, costituita da poche, chiare e stabili regole, sia in materia di appalti (ivi compresi i settori speciali) sia in materia di concessioni, attribuendo, nel contempo, un più ampio e specifico potere di regolazione all’Autorità, nei termini descritti in premessa.
L’Autorità, infatti, potrebbe essere chiamata a svolgere un ruolo determinante nella regolazione del mercato dei contratti pubblici, attraverso atti interpretativi delle norme esistenti,  in seno ai quali sarebbero agevolmente individuabili, altresì, le best practices di settore, in modo tale da essere proiettate sull’intero mercato attraverso atti di soft regulation3 opportunamente individuati, oltre che nelle determinazioni e nei bandi-tipo, in specifiche comunicazioni interpretative e raccomandazioni4, per orientare i comportamenti dei soggetti regolati.
In tal modo si realizzerebbe l’apprezzabile obiettivo di avere regole certe e snelle, introdotte dalla norma primaria di recepimento, la cui attuazione, anziché essere irrigidita dall’applicazione di norme di natura regolamentare (attuative e/o esecutive delle prime), avverrebbe attraverso l’esercizio di un dinamico potere regolatorio riconosciuto ad un’autorità amministrativa indipendente.
Da ultimo, per una migliore realizzazione degli obiettivi proposti, si ritiene che non possa prescindersi da un fattivo coinvolgimento dell’Autorità nella fase di recepimento delle direttive comunitarie, attraverso un’auspicata partecipazione attiva ai tavoli che saranno appositamente costituiti.
L’Autorità, infatti, per la centralità del ruolo svolto nell’ambito della contrattualistica pubblica è già depositaria di un patrimonio conoscitivo che ben potrà essere messo a disposizione quale utile ausilio ai fini delle modifiche di sistema che il recepimento delle direttive renderà necessarie.

 

Approvato dal Consiglio nella seduta del 21 maggio 2014

Il Consigliere relatore : Sergio Gallo

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 22 maggio 2014
Il Segretario: Maria Esposito

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1. L’applicazione di norme specifiche per la disciplina dell’aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sollevasse l’operatore economico da qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l’operatore economico deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi remunerati esclusivamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall’effettiva domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura (cons. 18, dir. Concessioni).

2. Sul tema, l’Autorità ha già, peraltro, preso posizione, rilevando come “Negli ultimi anni, il legislatore [abbia] dato vita a numerose modifiche normative in materia di partenariato. In particolare, con vari decreti legge, in considerazione dell’esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e di fornire un aiuto alla crescita nonché alla stabilizzazione patrimoniale delle imprese, il Governo ha cercato di dare impulso al settore delle iniziative in partenariato con specifico riferimento alle grandi infrastrutture. Le innovazioni alla disciplina dell’istituto tuttavia sono state introdotte in modo disomogeneo e frammentato. (v. Documento di consultazione “Finanza di progetto. Revisione della determinazione n. 1/2009, Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. “terzo correttivo”, e della determinazione n. 2/2010, Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici, pubblicato sul sito dell’Autorità, www.avcp.it, nella sezione consultazioni).

3. Soft regulation che avrebbe luogo, in ogni caso, nel rispetto del principio del contraddittorio, della trasparenza, della motivazione e della pubblicità degli atti e con tutte le  garanzie procedimentali, quantomeno della consultazione preventiva dei soggetti interessati.

4. Alle determinazioni dovrebbe essere attribuita la funzione di individuare ed interpretare la normativa vigente, e l’idoneità a fornire orientamenti sostanzialmente regolamentari, previa audizione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Le comunicazioni interpretative svolgerebbero la medesima funzione ma prescindendo da preventive audizioni, laddove si tratti soltanto di interpretare le norme di settore ma non si ponga la necessità di audire il mercato. Le raccomandazioni dovrebbero avere la funzione di conformare l’agire dei soggetti vigilati in singoli casi concreti, in modo da costituire precedenti autorevoli per regolare anche in modo generale il comportamento degli Stakeholders.  

L'articolo Direttive appalti. L’AVCP spiega come recepirle proviene da Giurdanella.it.

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