AVCpass Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/avcpass/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 07 May 2019 10:59:33 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Soccorso istruttorio per il PassOE, non per la registrazione a AVCPASS https://www.giurdanella.it/2019/05/soccorso-istruttorio-registrazione-avcpass-passoe/ Wed, 08 May 2019 10:38:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=50014 La possibilità per i concorrenti di produrre in ritardo il PASSOE non vuol dire che sia possibile una registrazione, sempre tardiva, nel sistema AVCPASS

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E’ possibile il soccorso istruttorio per la mancata produzione del PassOE nella busta amministrativa, e quindi il concorrente può validamente produrre il PassOE anche in seguito alla presentazione dell’offerta, ma a condizione che la suddetta registrazione AVCpass sia stata perfezionata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara

Tar Lombardia – Milano, Sez. IV, 30 aprile 2019 n. 970

Il Tar Lombardia, sentenza n. 970/2019, chiarisce che l’iscrizione all’AVCPASS è prerequisito imprescindibile per la partecipazione alle gare, per cui il soccorso istruttorio è da escludere.

Nel caso di specie, un’impresa concorrente veniva esclusa dalla gara per non aver acquisito e prodotto in sede di presentazione dell’offerta il codice PASSOE nel sistema AVCPASS.

Tale omissione aveva impedito alla Stazione appaltante la verifica, tramite la predetta piattaforma informatica, del possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara.

Secondo parte ricorrente la mancata presentazione del PassOE (ovvero la sua mancata generazione prima della scadenza prevista per la presentazione dell’offerta) non potrebbe comunque costituire motivo di esclusione da una procedura di gara, trattandosi di una mera carenza documentale: il PassOE potrebbe infatti essere prodotto in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, e la stazione appaltante avrebbe “l’obbligo di ricorrere al soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016”.

Natura e funzionamento dell’AVCPASS e soccorso istruttorio

La sentenza premette una disamina del funzionamento dell’AVCPass, allo scopo di inquadrare correttamente i relativi obblighi documentali.

L’AVCPASS – Authority Virtual Company Passport – è un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, il quale consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, l’acquisizione della documentazione relativa ai concorrenti, comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento

Gli operatori economici, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS, tramite un’area dedicata inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità: gli stessi operatori possono poi utilizzare tali documenti per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipino.

Gli operatori registrati, individuata la procedura di affidamento cui intendono partecipare, ottengono dal sistema un “PASSOE” (cioè un documento il quale attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, in relazione a quella determinata procedura) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Nel caso di specie, tuttavia, l’esclusione non discendeva tanto dalla mancata presentazione del documento costituito dal PassOE, quanto dall’insussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della stessa registrazione AVCPASS presso il portale ANAC

Così, non pare conferente il richiamo all’art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016, in materia di soccorso istruttorio per il quale “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio”, mediante assegnazione di un termine “perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”.

E questo perché, continua la sentenza, la registrazione AVCPASS non costituisce tanto una dichiarazione, quanto una procedura articolata, e la sua omissione rappresenta un’irregolarità essenziale e insanabile: invero, se “il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio)”, ciò è possibile “purché il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac, AVCpass) sia stato perfezionato.

La differenza tra omessa produzione del PASSOE e omessa registrazione a AVCPASS

I giudici lombardi concludono che “in caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non vi sono margini per il soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (così T.A.R. Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n.11031)”.

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L’AVCPASS non è vincolante sui requisiti di gara https://www.giurdanella.it/2018/10/lavcpass-non-e-vincolante-sui-requisiti/ Mon, 29 Oct 2018 05:47:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38183 Non vincolanti risultati dell'AVCPASS, in particolare nel caso in cui la verifica della regolarità fiscale dell'aggiudicatario aveva dato esito negativo

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L’esito negativo sull’esistenza dei requisiti di partecipazione alle gare reso dal sistema AVCPass deve ritenersi non vincolante per la stazione appaltante, che può legittimamente svolgere ulteriori verifiche e approfondimenti istruttori e, in caso di risultanze positive, confermare l’aggiudicazione disposta.

Il Tar Puglia si pronuncia sulla natura non vincolante dei risultati del sistema AVCPASS, in particolare nel caso in cui la verifica della regolarità fiscale dell’aggiudicatario aveva dato esito negativo. (Tar Puglia – Lecce, Sez. II, 27 settembre 2018, n. 1363)

Avcpass e anomalie del sistema

Nel caso di specie all’esito dell’aggiudicazione il soggetto vincitore era stato sottoposto alla verifica dei requisiti mediante il sistema Avcpass, risultando privo dei requisiti di regolarità fiscale.

A seguito di tale segnalazione, l’aggiudicatario contestava che non sussistessero irregolarità fiscali definitivamente accertate a proprio carico e che di conseguenza l’informativa acquisita tramite il sistema AVCpass doveva imputarsi ad un errore di elaborazione del sistema medesimo.

A comprova, veniva allegata la Certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 20.4.2018 con cui si attestava che  risultavano carichi definitivamente accertati.

L’AVCPASS è superabile dalle certificazioni specifiche

Tuttavia, secondo la giurisprudenza amministrativa citata dalla sentenza, in casi del genere l’iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCpass è da ritenersi irrilevante, poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCpass, peraltro superate dalle certificazioni che, come detto, hanno confermato il possesso del requisito.

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, in ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421).

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Nuovo Codice Appalti: indicazioni Anac su AVCPASS https://www.giurdanella.it/2016/05/nuovo-codice-appalti-indicazioni-anac-su-avcpass/ Thu, 12 May 2016 08:34:35 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31259 Il Presidente dell’Anac, con un comunicato del 4 maggio 2016 ha fornito ulteriori ulteriori indicazioni sul regime transitorio per gli appalti, in particolare modo sull’utilizzo del sistema AVCpass e sulla validità delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. Il presidente evidenzia che la disposizione di cui all’art. 133 del nuovo Codice, nel richiamare […]

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Il Presidente dell’Anac, con un comunicato del 4 maggio 2016 ha fornito ulteriori ulteriori indicazioni sul regime transitorio per gli appalti, in particolare modo sull’utilizzo del sistema AVCpass e sulla validità delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Il presidente evidenzia che la disposizione di cui all’art. 133 del nuovo Codice, nel richiamare l’art. 81, tra le norme applicabili ai settori speciali deve essere interpretato alla luce della ratio legis sottesa al contenuto della previsione del medesimo art. 81, che risente della natura di norma “programmatica” del nuovo sistema (la cui realizzazione avverrà con l’apposito DM). Ciò che consente di ritenere che l’estensione ai settori speciali riguardi il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto ma non anche l’attuale sistema AVCpass.
Per quest’ultimo, infatti, è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 (cfr. art. 216, comma 13), ciò in coerenza con l’intenzione del legislatore di assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea.

Ad avviso del Presidente Anac, in base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della ratio sottesa alle previsioni dell’art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega contenuto all’art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del  Decreto di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.

Clicca qui per il comunicato in pdf

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La mancanza del PASSOE non comporta l’esclusione dell’impresa https://www.giurdanella.it/2016/04/la-mancanza-del-passoe-non-comporta-lesclusione-dellimpresa/ Wed, 27 Apr 2016 12:26:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31169 Il Tar Campania, con la sentenza n. 1682 del 6 aprile 2016, ha dichiarato che la mancanza del PASSOE non può comportare – soprattutto quando l’impresa sia registrata al servizio AVCPASS – l’esclusione dalla gara, in quanto, non configurandosi il predetto elemento quale requisito essenziale di partecipazione, ciò contrasterebbe con il principio di tassatività delle […]

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Il Tar Campania, con la sentenza n. 1682 del 6 aprile 2016, ha dichiarato che la mancanza del PASSOE non può comportare – soprattutto quando l’impresa sia registrata al servizio AVCPASS – l’esclusione dalla gara, in quanto, non configurandosi il predetto elemento quale requisito essenziale di partecipazione, ciò contrasterebbe con il principio di tassatività delle clausole di esclusione sancito dall’art. 46, I comma-bis del codice dei contratto.

Il Collegio osserva che né il codice dei contratti (art. 6-bis), né il “bando disciplinare di gara” (nel caso di specie) accreditano il possesso del PASSOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, né peraltro esso si configura come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti;

Inotre, i giudici campani evidenziano che la mancata produzione del PASSOE in sede di gara rappresenta una semplice carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale: ne consegue che il PASSOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto, regolarizzando dunque la documentazione, successivamente, senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria. Di tale avviso è anche l’ANAC, che nella nota illustrativa al “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” afferma espressamente (cfr. il paragrafo relativo alle “cause di esclusione e soccorso istruttorio”, pag. 8) che “fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche”. L’ANAC, cioè, afferma senza mezzi termini che il concorrente privo del PASSOE deve essere invitato ad “acquisirlo” e produrlo entro un certo termine, questo sì a pena di esclusione.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

N. 01682/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2016, proposto da:
Quadrelle – 2001 Coop. Sociale, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, Via Toledo N. 323;

contro

Comune di Crispano, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Fiorillo, con domicilio eletto presso Francesco Vergara in Napoli, Via Monte di Dio, 66;

per l’annullamento

del provvedimento di esclusione di Quadrelle 2001 soc. coop. dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli anni 2016-2018 adottato dal Comune di Crispano, così come comunicato con nota prot. n. 1475 dell’1.3.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Crispano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che se è vero che l’art. 46, II comma del DL n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 ha escluso, dalla sua entrata in vigore, l’applicabilità al processo amministrativo della notifica del ricorso a mezzo PEC (precedentemente utilizzabile giusta il disposto dell’art. 1 della legge n. 53/1994 che stabilisce che “l’avvocato, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente”: comma così modificato dall’art. 25, III comma, lettera “a” della legge 12 novembre 2011 n. 183), è altresì vero che l’Amministrazione evocata in giudizio si è regolarmente costituita, sì da sanare ogni eventuale nullità in conformità con il principio di strumentalità delle forme contenuto nell’art. 156, u.c., c.p.c.;

che, dunque, non ha pregio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica, formulata dalla resistente Amministrazione;

che, nel merito, va osservato che oggetto della controversia è la legittimità o meno dell’esclusione di “Quadrelle-2001 soc. coop.” dalla gara per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia, esclusione che il Comune di Crispano ha disposto in ragione del fatto che il documento PASSOE – che, richiesto dalla legge di gara, la concorrente aveva omesso di inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa –, fornito alla commissione giudicatrice a seguito dell’invito rivolto dalla commissione stessa in ossequio alla doverosità del soccorso istruttorio, non era “posseduto” dalla ricorrente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (1.2.2016), ma era stato “generato” successivamente (l’11.2.2016);

che, in altre parole, l’esclusione di Quadrelle dalla gara trae giustificazione e fondamento, secondo l’Amministrazione, non già dall’omessa allegazione di un requisito di partecipazione (posseduto dalla concorrente), ma proprio dal suo mancato possesso, giacchè era stato creato in un momento successivo alla data ultima per la proposizione dell’offerta;

che, da parte sua, la ricorrente afferma che la mancanza del PASSOE non può comportare – soprattutto quando, come nel caso di specie, l’impresa sia registrata al servizio AVCPASS – l’esclusione dalla gara, in quanto, non configurandosi il predetto elemento quale requisito essenziale di partecipazione, ciò contrasterebbe con il principio di tassatività delle clausole di esclusione sancito dall’art. 46, I comma-bis del codice dei contratti;

che l’affermazione della ricorrente va condivisa, giacchè né il codice dei contratti (art. 6-bis), né il “bando disciplinare di gara” (pag. 10) accreditano il possesso del PASSOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, né peraltro esso si configura come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti;

che, invero, il sistema informatico AVCPASS (Autority Virtual Company Passport) è stato elaborato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora incorporata nell’ANAC) in attuazione dell’art. 6-bis, I comma del DLgs n. 163/2006: tale articolo dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice deve essere acquisita dalle stazioni appaltanti presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Con la deliberazione AVCP 20.12.2012 n. 111 l’Autorità ha attuato il codice istituendo sul proprio sito istituzionale un gateway per le stazioni appaltanti, denominato AVCPASS, per accedere ai dati messi a disposizione dagli Enti Certificanti, dall’Autorità di Vigilanza/Osservatorio sui contratti pubblici e dagli Operatori Economici. L’AVCPASS presuppone che tutti i soggetti, per accedere al Portale AVCP, debbano registrarsi nel sistema. Una volta registrato, l’accesso dell’operatore economico ai servizi AVCPASS avviene a seguito del superamento di una procedura che verifica le credenziali di autenticazione composte dall’identificativo utente e dalla relativa password. L’accesso nel profilo AVCPASS consente all’operatore economico di generare e stampare un documento che attesta la possibilità, per la stazione appaltante, di verificare il concorrente tramite il sistema AVCPASS. La stazione appaltante o l’ente aggiudicatore, accedendo al sistema, sfrutta il collegamento tra la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e le banche dati dei soggetti detentori delle informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche. Va tuttavia osservato che l’AVCPASS, se si eccettua la presentazione del PASSOE (tale documento, infatti, va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa), non modifica le normali procedure di gara, ma cambia unicamente il mezzo con cui verificare i requisiti di partecipazione alle gare. Infatti, la registrazione al servizio AVCPASS e la generazione per ogni singola gara di un PASSOE non esime l’operatore economico dall’obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento: il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti (cfr., a tal proposito, l’art. 2, III comma, lett. b. della deliberazione 17.2.2016 n. 157 dell’ANAC di aggiornamento della precedente deliberazione n. 111/2012 dell’AVCP: ivi si afferma, riprendendo pedissequamente l’inciso dell’AVCP, che “il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori”). Per l’operatore economico non è, pertanto, prevista alcuna semplificazione nella preparazione della documentazione di gara, cui aggiunge proprio il PASSOE. Il PASSOE, lo si ribadisce, rappresenta un semplice strumento attraverso cui l’operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPASS con il quale la stazione appaltante assolve, a norma dell’art. 6-bis, I comma del DLgs n. 163/2006, all’obbligo di provvedere direttamente, presso gli Enti certificanti convenzionati con l’ANAC (tra cui Ministero della Giustizia, Unioncamere, Inail e Agenzia delle Entrate), all’acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara. La mancata produzione del PASSOE in sede di gara rappresenta, perciò, una semplice carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale: ne consegue che il PASSOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto, regolarizzando dunque la documentazione, successivamente, senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria. Di tale avviso è anche l’ANAC (che, come s’è detto, ha incorporato l’AVCP), che nella nota illustrativa al “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” afferma espressamente (cfr. il paragrafo relativo alle “cause di esclusione e soccorso istruttorio”, pag. 8) che “fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche”. L’ANAC, cioè, afferma senza mezzi termini che il concorrente privo del PASSOE deve essere invitato ad “acquisirlo” e produrlo entro un certo termine, questo sì a pena di esclusione;

che, dunque, avendo l’Amministrazione contestato alla ricorrente non già il contenuto delle autocertificazioni prodotte, ma soltanto la mancanza del documento che ne consentiva la verificazione attraverso il sistema AVCPASS, documento poi prodotto dall’interessata entro il termine fissato dalla stessa Amministrazione, il ricorso è fondato e va accolto, assorbite le ulteriori censure;

che le spese possono essere compensate in ragione della novità della questione, con eccezione del contributo unificato che va posto a carico del Comune resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione di cui alle note del Comune di Crispano 1.3.2016 n. 1475 e 18.3.2016 n. 2182.

Spese compensate, con eccezione del contributo unificato che va posto a carico del Comune resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Anac: modifiche al sistema AVCPASS https://www.giurdanella.it/2016/02/anac-modifiche-al-sistema-avcpass/ Mon, 29 Feb 2016 09:39:03 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30680 L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la delibera n. 157 del 17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111. La Delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al […]

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la delibera n. 157 del 17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111.

La Delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice

  • individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli OE per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • Istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad OE e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
  • Stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Il sistema AVCPASS consente:

  1. alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  2. agli OE, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’OE può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo.

Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.

Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1 gennaio 2013.

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

Per operare sul sistema AVCPASS, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS).

Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell’operatore economico.

Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell’ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.

L’accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.

Il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al sistema AVCPASS a partire dal giorno successivo alla data di conferma della procedura di affidamento, secondo quanto previsto dal sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all’indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento, con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste da AVCPASS.

Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l’apposita funzionalità di AVCPASS, l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento. Tale conferma determina un blocco della funzione di modifica dell’elenco dei soggetti ammessi alla gara.

Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti definiti nel comma 1 del successivo art. 5.

L’Autorità mette a disposizione tempestivamente i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.

Entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti.

Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione dei documenti, ove il Responsabile del Procedimento non abbia adempiuto a quanto previsto dal comma 9, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla stazione appaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale della documentazione di gara. A partire da questa data la stazione appaltante/ente aggiudicatore acquisisce l’esclusiva disponibilità dei dati.

La conservazione dei documenti è onere di ciascuna stazione appaltante/ente aggiudicatore. L’eventuale richiesta di accesso agli atti è in ogni caso inviata alla stazione appaltante/ente aggiudicatore.

Clicca qui per il testo integrale della delibera

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Il Tar Palermo sulla soglia di anomalia dell’offerta e sul PassOE https://www.giurdanella.it/2016/02/il-tar-palermo-sulla-soglia-di-anomalia-dellofferta-e-sul-passoe/ Thu, 04 Feb 2016 11:59:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30420 Il  Tar Palermo con la sentenza n. 150 del 15 gennaio 2016 ha chiarito che  In assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, per il calcolo della soglia di anomalia deve considerarsi tutta l’offerta, senza troncamenti, giacché “ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi […]

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Il  Tar Palermo con la sentenza n. 150 del 15 gennaio 2016 ha chiarito che  In assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, per il calcolo della soglia di anomalia deve considerarsi tutta l’offerta, senza troncamenti, giacché “ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara” (C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042).

Pertanto ad avviso dei giudici palermitani,  in assenza di alcuna previsione, negli atti di gara, dell’adozione di criteri particolari (quali l’arrotondamento od il troncamento) per l’individuazione della soglia di anomalia, deve prendersi in considerazione l’offerta così come formulata dal concorrente, sia perché, altrimenti, sarebbe indebitamente manipolata la volontà negoziale espressa dai partecipanti e potenzialmente falsato l’esito della procedura, sia perché il giudizio di anomalia risponde ad esigenze (eliminazione di offerte che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili) ed è retto da criteri (individuazione, normativamente indirizzata, di una soglia di valore al di sotto della quale si apre l’area della potenziale anomalia economica) diversi da quelli che presiedono alla selezione comparativa dei concorrenti in base al (mero) confronto algebrico fra le rispettive offerte.

In merito poi all’ammissione alla gara in caso di mancata consegna del PassOE  tra la documentazione amministrativa, il Tar Palermo precisa che a partire dal 1 luglio 2014 qualunque operatore economico che intenda partecipare ad una gara pubblica è tenuto (ai sensi dell’art. 6 bis, D. Lgs. 163/2006, cui ha dato applicazione la Deliberazione A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012) a registrarsi ai servizi informatici dell’A.N.A.C. A seguito dell’accesso al sistema con le credenziali ricevute dall’Autorità, l’operatore economico deve inserire, volta per volta, il Codice Identificativo della Gara (il “C.I.G.”) cui intende partecipare per poter generare il relativo “PassOE”, strumento necessario alle stazioni appaltanti per procedere alla verifica, tramite interfaccia web, dei menzionati requisiti e che, dunque, deve essere incluso nella documentazione amministrativa prodotta dal concorrente in uno con la domanda di partecipazione.

Il Collegio ritiene quindi che l’elemento dirimente, ai fini della legittima ammissione alla gara, è proprio la data di effettuazione della registrazione presso i servizi informatici dell’A.N.A.C.: se, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la registrazione sia già stata perfezionata, il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio), giacché il prerequisito fondamentale (appunto, la registrazione) è stato perfezionato e, dunque, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma II bis, D. Lgs. 163/2006, il PassOE può essere qualificato come “dichiarazione”, in considerazione della sua natura di strumento necessario al seggio di gara per verificare il possesso, in capo al concorrente, dei requisiti di partecipazione e, come tale, funzionalmente analogo alle “dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti” di cui al comma II dell’art. 38, cui rimanda il mentovato comma II bis.

In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una “dichiarazione”, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (conforme T.A.R. Campania – Salerno, II, 23 marzo 2015, n. 663).

Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza.

***

N. 00150/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2015, proposto da Aurora S.r.l. e C.M.R. S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Fabio Francario ed Enrico Zampetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Palermo, via Butera n. 6;

contro 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo Scolastico “L. Sciascia” di Camporeale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati;

nei confronti di 

G.F.C. S.r.l.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via M. Stabile n. 241;

per l’annullamento 

del provvedimento n. prot. 0000503/C43 del 6.2.2015 dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Camporeale, comunicato con nota n. 00005041C43 del 6.2.2015, recante l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di lavori per il miglioramento ed adeguamento alla sicurezza del plesso scolastico sito in Camporeale in favore della G.F.C. S.r.l.s., nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento, per quanto d’interesse, ai verbali di gara successivi alla riapertura della procedura a seguito della revoca in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria originariamente disposta in favore della ditta C.M.R. s.r.l., ivi compreso il verbale n. 4 recante l’aggiudicazione provvisoria alla ditta G.F.C. S.r.l.s., nonché della nota dell’istituto Comprensivo Leonardo Sciascia n. 0000120/C43 del 15/01/2015 recante la revoca in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria originariamente disposta in favore della ditta C.M.R. srl e della nota del medesimo Istituto n. 0000976/C43 del 9.3.2015 con la quale viene riscontrato il preavviso del ricorso confermando l’operato della stazione appaltante;

nonchè per l’accertamento 

del diritto della ricorrente al conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto della gara de qua, previa declaratoria d’inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato tra l’istituto Comprensivo “L. Sciascia” e la ditta aggiudicataria, ovvero, in subordine, del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Istituto Comprensivo Scolastico “L. Sciascia” di Camporeale e di G.F.C. S.r.l.s.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2015 il dott. Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso portato alla notifica in data 9 marzo 2015 e ritualmente depositato, le società ricorrenti (nella rispettiva qualità di conferitaria – Aurora S.r.l. – e conferente – C.M.R. S.r.l. – di ramo d’azienda operante nel settore edile) hanno impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara bandita dal resistente Istituto scolastico in data 25 settembre 2014 per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, dei lavori di “miglioramento ed adeguamento alla sicurezza” dell’edificio ospitante il plesso scolastico.
Nel ricorso si premette che il disciplinare di gara prevedeva (art. 3) che “la percentuale di ribasso sull’importo fissato a base d’asta potrà riportare sino ad un massimo di tre cifre decimali”, con eventuale arrotondamento all’unità superiore ove la quarta cifra decimale fosse pari o superiore a cinque.
Aggiudicata provvisoriamente, in data 14 novembre 2014, la gara alla società C.M.R., tuttavia, l’odierna contro-interessata G.F.C., la cui offerta, in esito all’operazione di arrotondamento alla terza cifra decimale, era pari alla soglia di anomalia, insorgeva, sostenendo che, ai fini del giudizio di anomalia, dovessero essere prese in considerazione tutte le cifre decimali indicate in offerta, non solo le prime tre.
La stazione appaltante accoglieva tale impostazione, revocava (in data 15 gennaio 2015) l’aggiudicazione provvisoria ed assegnava la gara (dapprima in via provvisoria in data 27 gennaio 2015, quindi in via definitiva in data 6 febbraio 2015) alla contro-interessata (mentre la C.M.R. si classificava seconda), la cui offerta, secondo il calcolo esteso anche oltre la terza cifra decimale, non risultava più anomala. Frattanto, la C.M.R., nell’ambito di una più complessa operazione societaria, aveva conferito il proprio ramo di azienda attivo nel settore edile ad Aurora con atto stipulato in data 22 dicembre 2014 e comunicato alla stazione appaltante in data 14 febbraio 2015.
Contro l’aggiudicazione definitiva si formulano plurime censure di violazione di legge.
In particolare, si sostiene: che non si potrebbe, nel silenzio della lex specialis, utilizzare, ai fini del giudizio di anomalia, un criterio matematico (considerazione di tutte le cifre decimali) diverso da quello espressamente previsto per l’assegnazione della gara (troncamento alla terza cifra decimale con eventuale arrotondamento), poiché anche il calcolo dell’anomalia sarebbe un’operazione aritmetica strumentale all’aggiudicazione della gara; che oltretutto, così operando, la stazione appaltante avrebbe altresì violato il disposto dell’art. 38, comma II bis, D. Lgs. 163/2006, nella parte in cui prescrive che “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”; che la contro-interessata non avrebbe prodotto le dichiarazioni relative al Protocollo di legalità ed il documento PassOE, entrambi richiesti dal bando a pena di esclusione.
L’Amministrazione si è costituita con atto di forma e produzioni documentali.
La contro-interessata si è costituita anche con memoria scritta e documenti.
In particolare, G.F.C. ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Comune di Camporeale, proprietario dell’edificio de quo, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Aurora, giacché la comunicazione alla stazione appaltante circa l’intervenuto conferimento a proprio favore del ramo d’azienda sarebbe stata perfezionata soltanto ad aggiudicazione già disposta, in asserito spregio del principio di invariabilità soggettiva del concorrente, nonché, specularmente, la carenza di interesse dell’altra ricorrente C.M.R., “poiché, avendo ceduto il ramo aziendale edile relativo ai lavori pubblici e privati, questa non potrebbe più stipulare il contratto ed eseguire i lavori”.
Nel merito, la contro-interessata ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, poiché: a differenza di quanto previsto per il calcolo dell’offerta, per la verifica dell’anomalia il disciplinare non prevedeva il troncamento alla terza cifra decimale, per cui bene avrebbe fatto la stazione appaltante a considerare, a tali fini, l’offerta dei concorrenti senza alcun arrotondamento; non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’art. 38 bis, comma II, D. Lgs. 163/2006, sia perché “l’invariabilità della media presuppone l’avvenuto svolgimento del sub-procedimento ai sensi dell’art. 46 del Codice, che nella specie non vi è stato”, sia, comunque, perché “nel caso di specie si tratta di un errore proprio nel calcolo” della soglia di anomalia, per cui, in definitiva, vi sarebbe stata una mera rettifica, non una modifica; la mancanza dei documenti ex adverso indicati costituirebbe una mera dimenticanza, in tesi non sanzionabile con l’espulsione e, peraltro, sanabile con la procedura del “soccorso istruttorio”.
In esito alla camera di consiglio del 2 aprile 2015, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, il Tribunale, con coeva ordinanza collegiale n. 851, ha così disposto: “Rilevato che non risulta, agli atti, che l’Amministrazione abbia attivato la procedura del cosiddetto “soccorso istruttorio” al fine di acquisire la documentazione a quanto consta mancante nell’offerta presentata dall’odierna contro-interessata (“Protocollo di legalità” e “Documento PassOE”, che l’Amministrazione riferisce presente solo per quanto attiene alla “impresa ausiliaria”);
Osservato, di converso, che non risulta neppure con la necessaria evidenza se e quando la società contro-interessata abbia sua sponte prodotto all’Amministrazione la predetta documentazione;
Ritenuto, pertanto, necessario, in ossequio ad un doveroso scrupolo istruttorio, disporre che l’Amministrazione fornisca documentati chiarimenti sul punto, mediante deposito presso la Segreteria di questo T.A.R. di n. 4 copie in formato cartaceo e n.1 copia in formato digitale della relazione e dell’acclusa documentazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2015”.
In data 21 aprile 2015 l’Amministrazione scolastica ha depositato, in ossequio all’ordinanza collegiale, varia documentazione. In particolare, trattasi di:
1) richiesta alla contro-interessata di PassOE (da produrre entro 7 giorni) formalizzata dal R.U.P. a mezzo p.e.c. in data 18 novembre 2014;
2) risposta via p.e.c. della contro-interessata in data 20 novembre 2014 con allegato PassOE;
3) sintetica relazione del R.U.P., in cui è, fra l’altro, precisato che: “Il seggio di gara nella seduta del 28/10/2014 per la ditta G.F.C. ha rilevato la presenza del PassOE soltanto per la ditta ausiliaria e in data 18/11/2014 la stazione appaltante ne ha chiesto la regolarizzazione effettuata dalla Ditta in data 20/11/2014.
Nell’ambito della stessa seduta il seggio di gara ha rilevato la presenza del protocollo di legalità sottoscritto dall’impresa ausiliaria ma non ha rilevato l’assenza dello stesso sottoscritto dalla ditta G.F.C.. Pertanto la stazione appaltante non ha attivato per la ditta G.F.C. la procedura del soccorso istruttorio per la regolarizzazione del Protocollo di legalità”.
Alla successiva camera di consiglio del 21 maggio 2015, “alla luce della complessità in fatto e diritto della presente controversia, specie per quanto attiene all’ampiezza della possibilità riconosciuta al concorrente di integrazione ex post della documentazione da produrre in allegato all’offerta”, il Collegio, con ordinanza cautelare n. 679, ha ritenuto di “fissare direttamente l’udienza per la trattazione del merito, senza sospensione nelle more degli atti impugnati e con compensazione delle spese di lite della fase”.
In vista dell’udienza di trattazione sia la ricorrente sia la contro-interessata hanno depositato memorie scritte.
In esito all’udienza pubblica del 10 luglio 2015 il Collegio ha emanato nuova ordinanza istruttoria del seguente tenore: “Ritenuto opportuno, a fini di completezza istruttoria, tanto più doverosa in considerazione della novità della questione, acquisire contezza in ordine al momento di perfezionamento, da parte dell’impresa odierna contro-interessata G.F.C. S.r.l.s., della registrazione al sistema “AVCPASS” propedeutica al rilascio del “PassOE”, ai sensi della Deliberazione A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, pertanto, opportuno chiedere in proposito all’A.N.A.C. i necessari, documentati chiarimenti, da far pervenire, in n. 4 copie cartacee e n. 1 copia in formato digitale, presso la Segreteria di questo Tribunale entro e non oltre il 30 settembre 2015, con conseguente fissazione dell’udienza per la trattazione nel merito del ricorso al 20 novembre 2015, ore di rito”.
L’A.N.A.C., in ottemperanza all’ordine istruttorio, ha fatto pervenire, in data 24 settembre 2015, breve nota in cui si precisa che la registrazione presso il sistema “AVCpass” da parte dell’odierna contro-interessata è avvenuta in data 13 novembre 2014 e, pertanto, “l’impresa è abilitata da tale data alla produzione e rilascio del PassOE”.
In vista dell’udienza di trattazione, quindi, la contro-interessata ha depositato il contratto di appalto stipulato con la stazione appaltante in data 5 ottobre 2015 e memoria difensiva in cui, fra l’altro, si sostiene che la mancanza del PassOE (e della previa registrazione al sistema informatico gestito dall’A.N.A.C.) non potrebbe comunque determinare l’esclusione dalla gara, giacché la stazione appaltante potrebbe verificare il possesso dei requisiti del singolo operatore, anche non previamente registrato presso la “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – B.D.N.C.P.”, mediante una ricerca manuale: in altre parole, si assume, ciò che conta non sarebbe la modalità con cui viene verificato il possesso dei requisiti, ma l’effettiva disponibilità degli stessi in capo al concorrente.
Pure la ricorrente ha versato in atti memoria scritta in cui ha nuovamente illustrato le proprie difese.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2015, infine, il procuratore della contro-interessata, con il consenso delle altre parti, ha prodotto copia del certificato di ultimazione lavori, redatto dalla stazione appaltante in data 14 dicembre 2015.
Ultimata la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione su conforme richiesta dei difensori, presenti come da verbale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Il Collegio prende le mosse dalle eccezioni in rito svolte dalla contro-interessata.
Non ricorre, anzitutto, alcuna ipotesi di inammissibilità del ricorso, correttamente notificato, nel rispetto dell’art. 41, comma II, c.p.a., alla “pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato” (l’Istituto scolastico) ed al soggetto “beneficiario dell’atto illegittimo” (la G.F.C.).
Né può sostenersi la carenza di legittimazione attiva in capo ad Aurora: l’art. 51 del D. Lgs. 163/2006 si riferisce, infatti, pure alla “ammissione … alla stipulazione”, implicitamente consentendo il subentro di altro soggetto nella posizione procedimentale dell’originario concorrente anche ad aggiudicazione avvenuta (conforme, da ultimo, C.d.S., V, 3 agosto 2015, n. 3819). Nel caso di specie, peraltro, il conferimento di ramo d’azienda a favore di Aurora (cui è corrisposta l’acquisizione, da parte di C.M.R., di una partecipazione sociale in Aurora di importo pari al valore periziato del ramo d’azienda conferito) si è verificato in un momento (rogito notarile del 22 dicembre 2014) anteriore all’aggiudicazione (disposta in data 6 febbraio 2015), benché sia poi stato comunicato alla stazione appaltante in epoca successiva all’assegnazione definitiva della gara. Tale subentro, ai sensi della norma in commento, è, come noto, subordinato all’accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale del subentrante e degli altri requisiti eventualmente previsti dalla lex specialis, nella specie non operato con riguardo ad Aurora (che pure risulta avere inviato alla stazione appaltante la necessaria documentazione), dal momento che già la società conferente non era risultata aggiudicataria.
Non può neppure fondatamente eccepirsi la carenza di interesse in capo a C.M.R.: il riferito atto di conferimento d’azienda (e di connessa acquisizione, da parte di C.M.R., della qualità di socio di Aurora) è, infatti, sottoposto alla condizione risolutiva dello “eventuale mancato riconoscimento dei requisiti tecnici … previsti dal D.P.R. 207/2010 per la qualificazione S.O.A. inerente le categorie già riconosciute come proprie della società C.M.R.”. Quest’ultima, pertanto, alla luce della notoria valenza retroattiva della condizione (idonea a travolgere funditus ed ex tunc l’efficacia dell’atto condizionato), conserva un indiretto ed eventuale, ma pur sempre giuridicamente apprezzabile, interesse ad impugnare l’aggiudicazione di una procedura in cui aveva concorso in proprio prima della stipula del (condizionato) atto di conferimento di azienda.
Quanto al merito, non ha pregio la censura, svolta dalle ricorrenti, circa il metodo seguito per il calcolo dell’anomalia.
Il Collegio, sul punto, rileva che giurisprudenza consolidata, anche di secondo grado (da ultimo, C.G.A. 13 giugno 2013, n. 575 e 9 giugno 2014, n. 306; C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042 e 22 gennaio 2015, n. 268) precisa che, in assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, per il calcolo della soglia di anomalia deve considerarsi tutta l’offerta, senza troncamenti, giacché “ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara” (C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042).
Nella specie, la lex specialis (cfr. disciplinare di gara, art. 3) prevedeva che l’offerta economica dovesse indicare “l’importo complessivo finale offerto per l’esecuzione dei lavori … ed il conseguente ribasso percentuale” rispetto all’ammontare posto a base di gara; la lex specialis, peraltro, proseguiva precisando che “la percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte con quattro o più decimali la terza cifra decimale sarà arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque”. Nessuna simile disposizione veniva dettata in relazione al giudizio di anomalia, per il quale il disciplinare (art. 4) si limitava a rimandare ai criteri previsti dall’art. 86 del D. Lgs. 163/2006, che, come noto, riferendosi alla “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse”, fa evidentemente riferimento all’offerta come predisposta dal singolo concorrente, senza alcun intervento manipolativo da parte del seggio di gara.
In assenza, dunque, di alcuna previsione, negli atti di gara, dell’adozione di criteri particolari (quali l’arrotondamento od il troncamento) per l’individuazione della soglia di anomalia, deve prendersi in considerazione l’offerta così come formulata dal concorrente, sia perché, altrimenti, sarebbe indebitamente manipolata la volontà negoziale espressa dai partecipanti e potenzialmente falsato l’esito della procedura, sia perché il giudizio di anomalia risponde ad esigenze (eliminazione di offerte che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili) ed è retto da criteri (individuazione, normativamente indirizzata, di una soglia di valore al di sotto della quale si apre l’area della potenziale anomalia economica) diversi da quelli che presiedono alla selezione comparativa dei concorrenti in base al (mero) confronto algebrico fra le rispettive offerte.
E’, inoltre, destituita di fondamento l’argomentazione, svolta dai ricorrenti, secondo la quale il disciplinare di gara, ove prescrive che “la percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali”, limita e conforma per così dire a monte le modalità di formulazione dell’offerta ad ogni effetto, ivi incluso il calcolo di anomalia.
A ben vedere, infatti, l’offerta, a tenore del disciplinare, è costituita dall’indicazione dello “importo complessivo finale offerto per l’esecuzione dei lavori”, cui deve essere affiancato pure “il conseguente ribasso percentuale”, quale mera proiezione frazionaria dell’offerta rispetto all’importo a base d’asta; tale ribasso, pertanto, concreta una mera modalità di espressione (appunto relativa e frazionaria) dell’offerta, comunque rappresentata dall’ammontare dei lavori espresso in valore monetario assoluto.
La stazione appaltante ha, poi, ritenuto di limitare le cifre decimali di tale ribasso, con ogni evidenza per finalità di semplificazione di calcolo ed omogeneizzazione delle offerte, ma ciò non autorizza a ritenere che tale manipolazione delle offerte possa valere anche ai (diversi) fini del giudizio di anomalia, per il quale deve prendersi in considerazione, ai sensi del richiamato art. 86 D. Lgs. 163/2006, l’offerta, qui rappresentata dal valore assoluto dei lavori e, ai fini de quibus, da una formula percentuale indicante il conseguente ribasso che, in assenza di puntuali e specifiche disposizioni derogatorie della lex specialis, non può subire interventi manipolativi da parte dell’Amministrazione.
E’, altresì, infondata la censura relativa all’assunta violazione dell’art. 38, comma II bis, D. Lgs. 163/2006.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la disposizione in parola, introdotta dal D.L. 90/2014, collega la definitiva cristallizzazione del calcolo della soglia di anomalia al completamento della “fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”; tale “fase”, in considerazione delle novità normative contestualmente apportate dal D.L. 90 al testo del codice appalti, deve a sua volta essere riferita, con ogni verosimiglianza, all’effettiva attivazione del sub-procedimento del “soccorso istruttorio”, del resto delineato dalla novella quale dovere procedimentale gravante sul seggio di gara (in termini, T.A.R. Palermo, I, 3 marzo 2015, n. 583, da ultimo confermata da C.G.A. 22 dicembre 2015, n. 740).
Ove si dovesse argomentare diversamente, peraltro, non avrebbe senso né il richiamo alla “regolarizzazione” (introdotta, quale principio generale, proprio dall’attuale disciplina dell’istituto in commento) né, prima ancora, l’utilizzo del termine “fase”, giacché, ove si prescinda dal soccorso istruttorio, la “ammissione … o esclusione delle offerte” si concentrano ed esauriscono in un’unica determinazione provvedimentale.
Inoltre, ritiene il Collegio, la norma in parola deve comunque essere interpretata in maniera compatibile sia con il fondamentale valore della continuità del potere pubblico, precipitato tecnico del principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, sia con basilari esigenze di logica e ragionevolezza: in particolare, pare illogico che, già prima dell’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione sia tout court privata del potere di emenda, la cui attivazione consenta alla stazione appaltante, in ipotesi quale quella in esame, di evitare di emanare un atto di aggiudicazione illegittimo, con conseguente prospettica esposizione ad istanze risarcitorie.
Nel caso di specie, dunque, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria ed il conseguente ricalcolo della soglia di anomalia non presentano i censurati profili di illegittimità, sia perché adottati prima della conclusione della “fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”, dunque in un momento in cui la soglia di anomalia non era ancora normativamente immodificabile, sia, comunque, perché derivanti dal riconoscimento, da parte del seggio di gara, di un previo errore proprio nelle modalità di computo di detta soglia, cui il detto ricalcolo è finalizzato, nel doveroso perseguimento dell’interesse pubblico, a porre rimedio.
Fondate, invece, le doglianze in punto di mancata produzione, da parte della contro-interessata, del protocollo di legalità e del PassOE.
Rileva il Collegio che, in base a quanto documentato dall’Amministrazione in adempimento all’incombente istruttorio disposto con ordinanza n. 851, la contro-interessata, debitamente richiesta dalla stazione appaltante con la procedura del soccorso istruttorio, ha prodotto il documento PassOE (in origine non allegato all’offerta) in data 20 novembre 2014.
Il Collegio osserva, in proposito, che “AVCpass” è un nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, in attuazione dell’art. 6 bis, comma I, del D. Lgs. 163/2006: in virtù di tale disposizione, come noto, le stazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire, con modalità informatiche, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione a gare pubbliche esclusivamente attraverso la “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – B.D.N.C.P.”, istituita presso l’attuale A.N.A.C..
A partire dal 1 luglio 2014 (a seguito di proroga da ultimo disposta con la L. 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2013 n. 150, nel corpo del cui art. 9 ha inserito il comma 15-ter), qualunque operatore economico che intenda partecipare ad una gara pubblica è tenuto (ai sensi dell’art. 6 bis, D. Lgs. 163/2006, cui ha dato applicazione la Deliberazione A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012) a registrarsi ai servizi informatici dell’A.N.A.C. seguendo i manuali dalla stessa messi a disposizione: la registrazione comporta la creazione di un fascicolo virtuale dell’operatore economico. A seguito dell’accesso al sistema con le credenziali ricevute dall’Autorità, l’operatore economico deve inserire, volta per volta, il Codice Identificativo della Gara (il “C.I.G.”) cui intende partecipare per poter generare il relativo “PassOE”, strumento necessario alle stazioni appaltanti per procedere alla verifica, tramite interfaccia web, dei menzionati requisiti e che, dunque, deve essere incluso nella documentazione amministrativa prodotta dal concorrente in uno con la domanda di partecipazione.
Mentre, dunque, la registrazione ai servizi informatici dell’A.N.A.C. è un atto unico, la generazione del PassOE deve essere ripetuta per ogni gara.
Ora, nella specie risulta che il PassOE (richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara) è stato prodotto dalla contro-interessata, in esito a soccorso istruttorio, in data (20 novembre 2014) successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda (27 ottobre 2014), giacché, a tale data, “la procedura per l’ottenimento dello stesso non era stata completata” (così la stazione appaltante si è espressa nell’atto di soccorso istruttorio).
Peraltro, in esito all’ordinanza istruttoria disposta in esito all’udienza pubblica del 10 luglio 2015, l’A.N.A.C. ha reso noto che la registrazione presso il sistema da parte della contro-interessata è avvenuta in data 13 novembre 2014 e, pertanto, “l’impresa è abilitata da tale data alla produzione e rilascio del PassOE”.
Risulta, quindi, che, al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, la contro-interessata non era ancora iscritta al sistema “AVCpass” e, quindi, non poteva presentare – né, prima ancora, ottenere – il PassOE.
Ritiene, in proposito, il Collegio che l’elemento dirimente, ai fini della legittima ammissione alla gara, è proprio la data di effettuazione della registrazione presso i servizi informatici dell’A.N.A.C.: se, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la registrazione sia già stata perfezionata, il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio), giacché il prerequisito fondamentale (appunto, la registrazione) è stato perfezionato e, dunque, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma II bis, D. Lgs. 163/2006, il PassOE può essere qualificato come “dichiarazione”, in considerazione della sua natura di strumento necessario al seggio di gara per verificare il possesso, in capo al concorrente, dei requisiti di partecipazione e, come tale, funzionalmente analogo alle “dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti” di cui al comma II dell’art. 38, cui rimanda il mentovato comma II bis.
In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post,una “dichiarazione”, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (conforme T.A.R. Campania – Salerno, II, 23 marzo 2015, n. 663, emessa in un caso in cui era documentato che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la società non si era ancora registrata ai servizi informatici dell’A.N.A.C.).
L’esposta conclusione non cambia se si pone mente al comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, che parla di “ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti”, mentre qui, alla data di scadenza del termine per proporre la domanda di partecipazione, non mancavano semplicemente “elementi o dichiarazioni”, bensì difettava in rerum natura la possibilità stessa di produrli (data dalla sola registrazione).
L’ammissione della contro-interessata alla gara (e, conseguentemente, l’aggiudicazione in suo favore) è, peraltro, illegittima anche sotto un ulteriore profilo.
Risulta, infatti, dai chiarimenti qui forniti dall’Amministrazione che non è stata attivata la procedura del soccorso istruttorio in relazione al protocollo di legalità, anch’esso richiesto dal disciplinare di gara a pena di esclusione e non prodotto dalla contro-interessata.
In proposito, il Collegio rileva che, ad aggiudicazione definitiva disposta, dunque a procedimento amministrativo concluso, non è evidentemente più possibile attivare il soccorso istruttorio, fase strutturalmente endo-procedimentale finalizzata proprio a consentire la legittima conclusione del procedimento di selezione del contraente e, dunque, ontologicamente non percorribile “ora per allora”.
Del resto, la suggestiva argomentazione per cui, così ragionando, si fa di fatto pagare al concorrente l’omissione di un adempimento doveroso da parte della stazione appaltante non vale ad elidere la circostanza per cui l’omissione di un adempimento doveroso ai fini di gara (appunto, la produzione del protocollo di legalità) è, comunque, prima di tutto stata del concorrente; in termini più generali, inoltre, l’aggiudicazione disposta senza la previa (doverosa) regolarizzazione della posizione dell’aggiudicatario è, oggettivamente e strutturalmente, illegittima.
L’aggiudicazione impugnata è, pertanto, illegittima e deve essere annullata.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la configurazione della responsabilità aquiliana della stazione appaltante: l’illegittima ammissione (recte, la mancata esclusione) della contro-interessata ha, infatti, impedito alla ricorrente C.M.R. (seconda classificata), cui poi è subentrata la Aurora, l’ottenimento dell’appalto, mentre per condivisibile orientamento, non è necessario provare la colpa dell’Amministrazione (cfr., da ultimo, C.d.S., VI, 15 settembre 2015, n. 4283, punto 13.2; v. anche C.d.S., III, 10 aprile 2015, n. 1839: “in materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto, non è necessario provare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività previsto dalla normativa comunitaria e le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che qualsiasi violazione degli obblighi di matrice comunitaria consente alla impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente e alla imputabilità soggettiva della lamentata violazione”).
La domanda di risarcimento in forma specifica, tuttavia, non può essere accolta, alla luce dell’intervenuta ultimazione dei lavori, attestata dalla documentazione prodotta dalla contro-interessata alla pubblica udienza del 18 dicembre 2015.
La ricorrente Aurora, dunque, quale soggetto che avrebbe beneficiato di una corretta condotta dell’Amministrazione, ha diritto al risarcimento per equivalente del danno “subito e provato” (cfr. art. 124 c.p.a.).
Rileva, in proposito, il Collegio che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, non ha contestato, neppure in forma generica, che Aurora disponga effettivamente “dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62” (cfr. art. 51 D. Lgs. 163/2006), per la dimostrazione dei quali, oltretutto, consta che Aurora abbia prodotto alla stazione appaltante, in uno con la comunicazione del proprio subentro nella posizione procedimentale di C.M.R., la necessaria documentazione.
In ordine alle voci di danno concretamente riconoscibili, osserva il Collegio che niente spetta a titolo di danno emergente, non solo non provato né quantificato ma, prima ancora, neppure allegato (C.d.S., V, 8 agosto 2014, n. 4242).
Quanto al lucro cessante, può riconoscersi alla ricorrente Aurora, pur in difetto di una qualunque sua allegazione sul punto, un mancato guadagno pari presuntivamente (e prudenzialmente) al 5% del complessivo importo a suo tempo offerto da C.M.R. per l’esecuzione dei lavori: anche in assenza di una puntuale prova in merito, infatti, costituisce fatto notorio la circostanza che, dall’esecuzione di un appalto, un operatore economico trae, secondo l’id quod plerumque accidit, un utile. La (ragionevolmente sicura) affermazione della ricorrenza, nell’an, di un danno consente, pertanto, al Collegio il ricorso al meccanismo presuntivo di cui all’art. 1226 c.c..
Niente, invece, spetta (in ossequio alla natura soggettiva del giudizio amministrativo) a titolo di danno curriculare, non allegato e, prima ancora, non specificamente richiesto, quale voce autonoma di pregiudizio, dalle ricorrenti (C.d.S., V, 22 gennaio 2015, n. 285 e 1 agosto 2015, n. 3769).
La particolarità della vicenda e la novità delle questioni trattate suggerisce l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati;
condanna le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, come precisato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente FF
Maria Cappellano, Primo Referendario
Luca Lamberti, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2016

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Durc online e AVCpass, cosa cambia dal 1° luglio https://www.giurdanella.it/2015/07/durc-online-e-avcpass-cosa-cambia-dal-1-luglio/ Wed, 15 Jul 2015 07:33:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28472 L’ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rendono noto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso […]

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L’ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rendono noto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.

Ciò in ragione della espressa previsione di legge secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURC “assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014).

Le richieste acquisite tramite il sistema AVCpass fino al 30 giugno 2015 saranno comunque evase regolarmente secondo le vigenti modalità.

Per ulteriori approfondimenti  e per tutte le istruzioni operative riguardo il rilascio del durc si allega:

Il testo della circolare

Il testo del Decreto

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La decorrenza giuridica del sistema AVCPass https://www.giurdanella.it/2014/10/decorrenza-giuridica-sistema-avcpass/ Thu, 23 Oct 2014 17:21:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24660 Con il Comunicato del 22 ottobre 2014 il Presidente dell’Anac si esprime in merito alla decorrenza giuridica del sistema AVCPass. In particolare precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014. Di seguito […]

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Con il Comunicato del 22 ottobre 2014 il Presidente dell’Anac si esprime in merito alla decorrenza giuridica del sistema AVCPass. In particolare precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

Di seguito il testo del comunicato:

.    .    .

A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione

Comunicazione del 22 ottobre 2014

(presidente Raffaele Cantone)

L’art. 9, comma 15-ter, d.l. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014 il termine di cui all’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ritenuto che, come descritto nell’art. 2, comma 3, della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la procedura per l’utilizzo del sistema AVCPass ha inizio, dopo la registrazione al sistema SIMOG, con l’acquisizione del CIG da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore e la contestuale indicazione del soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, si precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 ottobre 2014

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Convegno su decreto legge 90/2014, AVCPass, fattura elettronica https://www.giurdanella.it/2014/06/convegno-sul-decreto-legge-902014-avcpass-fattura-elettronica/ Wed, 25 Jun 2014 08:17:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23658 Primo incontro di formazione, ad un giorno dall'entrata in vigore del decreto legge sulla "Riforma PA"

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Si terrà domani a Catania una giornata di formazione sulle ultime novità in materia di appalti, contenute in particolare nelle nuove direttive europee appalti e nel decreto legge numero 90 del 2014 (pubblicato ieri ed in vigore già da oggi, 25 giugno) e nel decreto legge Irpef 66/2014, appena convertito. Si parlerà anche del nuovo sistema AVCPass, in vigore dall’1 luglio prossimo, nonché della fattura elettronica alla P.A., obbligatoria dal 6 giugno. Il convegno è organizzato da Appaltitalia.

Questi i temi delle relazioni tenute dagli avvocati dello studio Giurdanella&Partners: “Le nuove direttive appalti e le novità in tema di appalti contenute nel decreto legge 90 del 2014″, “Sistema Avcpass: nuove regole di partecipazione alle gare di appalto”, “La fatturazione elettronica: la ricezione, il controllo e l’inoltro delle fatture alle PA”.

Qui il modulo di adesione al corso, organizzato da AppaltItalia.

Di seguito, il programma integrale della giornata:

.    .    .

CONVEGNO

26 giugno 2014

Grand Hotel Baia Verde – Acicastello (Ct)

1) “Le nuove direttive appalti e le novità in materia di appalti contenute nei decreti legge 66 (Irpef) e 90 (Riforma PA) del 2014“

(Avv. Carmelo Giurdanella)

h 9:30 – 11:30

  1. Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni
  2. Il partenariato pubblico – privato
  3. Il recepimento delle direttive comunitarie all’interno dell’ordinamento italiano
  4. Decreto “riforma Pa”, numero 90 del 2014, in vigore dal 25 giugno e decreto “Irpef”, 66/2014, convertito dalla legge . Le novità sugli appalti

2) “Sistema Avcpass: nuove regole di partecipazione alle gare di appalto”

(Dott. Andrea Giurdanella)

h. 11:30 – 13:30

  1. Il sistema dei requisiti per l’affidamento di servizi, forniture e lavori.
  2. Ambito del sistema Avcpass e sua entrata in vigore.
  3. Il funzionamento concreto: iscrizione al sistema e registrazione dell’operatore economico.
  4. La predisposizione della documentazione e delle autocertificazioni.
  5. Il Pass OE per partecipare alla gara pubblica.
  6. La nuova procedura di verifica dei requisiti.

3) “La fatturazione elettronica: la ricezione, il controllo e l’inoltro delle fatture alle PA ”

(Avv. Elio Guarnaccia)

h. 15.00 -17.00

  1. La disciplina e le finalità della fatturazione elettronica.
  2. Soggetti coinvolti, obbligatorietà, scadenze.
  3. La circolare interpretativa n. 1/2014 e gli obblighi delle P.A.
  4. Alcuni cenni su comunicazioni tra imprese e PA, firma digitale e posta elettronica certificata
  5. La trasmissione della fattura elettronica: il sistema di interscambio (SdI)

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AVCPass e i nuovi regolamenti AVCP su precontenzioso e sanzioni https://www.giurdanella.it/2014/05/avcpass-i-nuovi-regolamenti-avcp-precontenzioso-sanzioni/ Mon, 19 May 2014 10:00:09 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23005 Convegno Maggioli a Catania sull'AVCPass con la partecipazione dell'avvocato Carmelo Giurdanella

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L’avvocato Carmelo Giurdanella dello studio Giurdanella&Partners parteciperà in qualità di relatore al convegno “GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DOPO IL DL 66/2014 (SPENDING REVIEW 3), L’AVCPASS 2.0. Le nuove modalità di acquisto di beni e servizi dopo il DL 66/2014. Come prepararsi per la scadenza AVCPass del I luglio 2014.” 

Il Convegno, organizzato da Maggioli, si terrà il  prossimo 27 maggio a Catania presso il Grand Hotel Baia Verde.

L’avvocato Giurdanella tratterà in particolare delle tematiche relative al rinnovato ruolo dell’Avcp: il controllo sui prezzi ex DL 66/2014 e i nuovi regolamenti approvati nel 2014 sul precontenzioso e sulle procedure sanzionatorie.

Di seguito il programma dettagliato della giornata di formazione

Ore 9.15 – Apertura lavori
Il quadro delle ultime novità normative in materia di appalti pubblici.
Avv. Alessandro Massari

Ore 10.00
Le novità nel DL 66/2014 sugli acquisti di beni e servizi e le modifiche al Codice appalti.I nuovi “soggetti aggregatori”, le modalità di acquisto di beni e servizi per i comuni non capoluogo, i prezzi di riferimento come prezzi massimi di aggiudicazione e il rapporto con le convenzioni quadro. Le norme immediatamente applicabili e quelle rinviate all’emanazione dei decreti attuativi.
Avv. Alessandro Massari
Ore 11.15 Coffee break

Ore 11.15 Coffee break

Ore 11.30
La gestione della procedura di gara con l’AVCPass: gli adempimenti operativi per ciascuna fase del procedimento, criticità e responsabilità. Le novità annunciate nella nuova versione dell’AVCPass.

• La Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013.
• Utenti e prerequisiti richiesti per l’accesso al sistema AVCPASS
• Il modello operativo AVCPASS per l’espletamento delle gare con esempi:
• Registrazione, Profilazione e Autenticazione a Sistema (Amministratore OE, Collaboratore dell’Amministratore OE, Responsabile del Procedimento) e le modifiche dei dati immessi
Ing. Accursio Pippo Oliveri

Ore 13.30 Colazione di lavoro

Ore 14.30
La gestione della procedura di gara con l’AVCPass
• La creazione della gara
• Nomina della Commissione (sostituzione, cancellazione di un membro)
• Acquisizione dei partecipanti
• Comprova dei requisiti in fase di partecipazione
• Comprova dei requisiti in aggiudicazione
• Fascicolo virtuale dell’operatore economico OE – AVCPASS – OE (soggetti singoli e plurimi).
Ing. Accursio Pippo Oliveri

Ore 15.30
Il bando-tipo per gli appalti di lavori pubblici e i servizi tecnici.
Analisi dei profili essenziali e delle criticità applicative.
Ing. Accursio Pippo Oliveri

Ore 17.00
Il rinnovato ruolo dell’Avcp: il controllo sui prezzi ex DL 66/2014 e i nuovi regolamenti approvati nel 2014 sul precontenzioso e sulle procedure sanzionatorie.
Avv. Carmelo Giurdanella

Ore 17.30 Chiusura lavori

Qui la scheda del convegno e il link per l’iscrizione

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