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]]>Queste le conclusioni dell’avvocato generale innanzi alla Corte di Giustizia, nella causa C-58/13, instaurata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale Forense, in qualità di giudice del rinvio (Torresi / Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata)
Il CNF aveva sollevato due questioni pregiudiziali di diritto comunitario:
1) Se l’art. 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell’art. 4, par. 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell’elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell’Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell’abuso del diritto dell’Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall’altro, il diritto dell’interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell’attività dell’amministrazione.
2) In caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l’art. 3 della direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell’art. 4, par. 2, TUE nella misura in cui consente l’elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l’accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.
Sulle questioni sollevate dal CNF, l’avvocato generale obietta che, “se è vero che il diritto dell’Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti, tuttavia la constatazione dell’esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.
La presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l’Italia) di un certificato di iscrizione presso l’ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l’unico requisito necessario per l’iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest’ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l’avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell’Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva.
La Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l’iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro.
A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l’avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all’albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all’estero.
In definitiva, solo qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un’indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto.
Qui il testo integrale delle conclusioni dell’avvocato generale
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]]>Ricordiamo che il decreto 207/2010 (Regolamento del codice dei contratti pubblici) prevede un regime di minimi tariffari obbligatorio. Sulla questione si era espresso il Tar del Lazio ritenendo applicabile il decreto Bersani che nel 2006 ha vietato i minimi tariffari. La questione giunta in Consiglio di Stato è stata dallo stesso rimessa alla Corte europea. L’Avvocato generale nelle proprie conclusioni ha affermato che in Italia l’adeguatezza dei minimi tariffari obbligatori deve essere valutata nel contesto di un mercato di dimensioni ridotte. Sono infatti poche le soa operanti in Italia e pertanto occorre salvaguardare l’autonomia decisionale delle stesse. Quindi a parere dell’Avvocato generale è senz’altro utile e opportuna la previsione del minimo tariffario imposto in modo vincolante dallo stato, che sembra garantire la qualità del servizio e l’indipendenza delle imprese incaricate della certificazione.
Negativo invece il giudizio dell’Avvocato generale sulla formula di calcolo per determinare il corrispettivo in quanto “se applicata a una domanda di certificazione per più lavori pubblici, moltiplica automaticamente la tariffa per il numero di gare d’appalto e va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi di qualità e indipendenza perseguiti”.
Si attende ora la sentenza finale da parte della Corte Europea, che quasi sempre riporta le conclusioni dell’Avvocato generale.
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]]>Possono essere così riassunte le conclusioni che l’Avvocato generale Verica Trstenjak ha proposto lo scorso 23 maggio alla Corte di giustizia per la decisione della causa C 159/11.
La controversia vede come parti in causa da un lato l’Azienda sanitaria locale di Lecce e dall’altro lato l’Oice, l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce e il Consiglio nazionale degli ingegneri.
La vicenda trae origine da un affidamento, per importo soggetto alla normativa comunitaria, dei servizi di studio e valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere, disposto dalla Asl Lecce a favore dell’Università del Salento.
Dopo la sentenza di primo grado del Tar Puglia, che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto dell’incarico all’università, per omesso ricorso alle procedure di evidenza pubblica, il Consiglio di stato aveva rimesso la questione alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.
Si trattava di stabilire se l’affidamento potesse ritenersi legittimo e inquadrabile in un accordo ex articolo 15 della legge 241/90 e se quindi fosse necessario esperire una gara. In attesa della sentenza della Corte, l’Avvocato generale nelle sue conclusioni si orienta nel senso di ritenere illegittimo l’affidamento in quanto l’accordo non costituisce una forma di cooperazione in comune di attività fra due amministrazioni aggiudicatrici (così come prevede la legge 241/90), bensì un vero e proprio contratto di consulenza per servizi a fronte del pagamento di un compenso per il quale occorreva procedere con gara, ammettendo tutti gli operatori economici interessati ad acquisire la commessa.
Pertanto l’Avvocato generale ritiene contrario alle direttive appalti pubblici «una disciplina nazionale che consente di stipulare accordi scritti tra un’amministrazione aggiudicatrice e un’Università di diritto pubblico verso un corrispettivo non superiore ai costi sostenuti per l’esecuzione della prestazione, ove l’Università esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico».
In sostanza l’Avvocato generale, riconoscendo all’Università la qualità di operatore economico, sulla base della sentenza C-305/08 del 23 dicembre 2009, afferma indirettamente che in tale qualità non avrebbe potuto sottoscrivere un accordo ma poteva semmai partecipare a una gara, con gli altri operatori, per l’aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso, poi, l’accordo non corrisponde ai requisiti previsti dalla legge, anche ribaditi dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e in particolare non prevede né alcuna attività in comune, né l’assenza di corrispettivi (sono invece ammessi i meri rimborsi spese).
Qui il testo integrale delle conclusioni dell’Avvocato generale
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