L'articolo Nuovo regolamento ANAC sulle informazioni che stazioni appaltanti/enti concedenti devono trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>La Delibera n. 261 del 2023 dell’Autorità si occupa proprio di tali adempimenti. Il provvedimento è entrato in vigore il primo luglio del 2023 ma avrà efficacia solo dal primo gennaio del 2024.
Innanzitutto, è necessario fare chiarezza sulle funzioni e sulla struttura della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’art. 2 della Delibera n. 261 individua le sezioni nelle quali si articola la BDNCP, ovvero l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti, il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), il Casellario Informatico e, infine, l’Anagrafe degli operatori economici.
La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005, secondo le modalità stabilite nelle Linee guida AgiID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale e non aderiscono alla PDND interoperano con la BDNCP secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.
L’art. 3 della Delibera n. 261 individua L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti come “l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012”. L’anagrafe opera secondo il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 63 del Codice. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC. I dati dell’AUSA sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale “per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.
L’ANAC si è riservata di “aggiornare le modalità di funzionamento dell’Anagrafe, i dati che la stessa acquisisce e le regole per l’aggiornamento degli stessi” attraverso dei successivi provvedimenti.
La Piattaforma Contratti Pubblici è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
L’art. 5 della Delibera n. 261 afferma che “la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice è garantita dalla Piattaforma per la pubblicità legale con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea”. Le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti sono state regolate dal provvedimento pubblicato nella Delibera n. 263 del 2023 dell’ANAC.
Il FVOE raccoglie le informazioni, i dati e i documenti da utilizzare “a comprova dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e del possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 e all’allegato II.12, per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici” (art. 6 Delibera ANAC n. 261/2023). Il funzionamento del FVOE è regolato dalla Delibera n. 262 del 30 giugno del 2023 dell’ANAC.
L’Anagrafe degli operatori economici censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. Gli operatori economici così individuati si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC. Egualmente a quanto già stabilito per l’AUSA, i dati dell’Anagrafe degli operatori economici sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale “per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono certificate dall’AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall’ANAC secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Agid “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.
L’art. 8 della Delibera n. 261 individua le funzioni delle PAD. Attraverso esse le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “svolgono digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici; assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti; assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC di cui all’articolo 222, comma 9, del Codice; assolvono agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; garantiscono l’accesso agli atti di cui all’articolo 35 del Codice secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; inseriscono le notizie utili nel Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del Codice; utilizzano il FVOE con le modalità individuate nel provvedimento di cui all’articolo 24 del Codice”.
Nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono annotate “le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice”. I dati del Casellario confluiscono nel FVOE al fine di consentire la verifica dei requisiti con riferimento alle notizie, alle informazioni e ai dati in esso annotati.
La Delibera n. 261 individua all’art. 10 le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP.
Si tratta delle informazioni che riguardano:
a) programmazione:
b) progettazione e pubblicazione:
c) affidamento:
d) esecuzione:
e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.
L’omissione di informazioni richieste e il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine, l’ANAC effettua apposita segnalazione all’AgID per l’esercizio dei poteri sanzionatori alla stessa attribuiti.
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]]>L'articolo Amministrativo.net. Disponibile l’edizione 2015 proviene da Giurdanella.it.
]]>La banca dati nasce dall’esigenza di stare al passo con il diritto amministrativo e la giurisprudenza amministrativa, in continua evoluzione. Le pronunce dei vari tribunali amministrativi regionali si rincorrono le une con le altre per poi spesso venire sovrastate dalle pronunce del Consiglio di Stato.
Pertanto è necessario il supporto di banche dati aggiornate, per offrire ai professionisti, ai teorici ed ai pratici del diritto amministrativo, ai funzionari pubblici ed agli avvocati amministrativisti, un servizio il più possibile completo.
Ed ecco che Cesda lo scorso inverno ha creato Amministrativo.net. E da qualche giorno è on line la nuova edizione 2015.
Si tratta di una banca dati di ricerca giurisprudenziale amministrativa low cost che contiene tutte le principali pronunce degli ultimi 7 anni del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali italiani e del CGA Sicilia. Aggiornata al 15 novembre 2014.
La ricerca è facile e intuitiva. E’ possibile effettuare la ricerca base inserendo una parola chiave con la facoltà di inserire l’Autorità desiderata e scegliendo come ordinare la visualizzazione dei risultati:
(clicca sull’immagine per una visualizzazione migliore)
E’ altresì possibile effettuare anche la ricerca avanzata inserendo gli estremi della pronuncia ricercata:
(clicca sull’immagine per una visualizzazione migliore)
Amministrativo.net è uno strumento utile per gli avvocati e per tutti gli operatori del diritto, che potranno così fare affidamento quotidianamente su un supporto giurisprudenziale semplice ed aggiornato.
Acquistando l’edizione 2015, sarà garantito l’accesso alla banca dati fino al 31 dicembre 2015.
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]]>L'articolo CdS: anche per gli appalti si applicano le norme sull’acquisizione d’ufficio dei documenti proviene da Giurdanella.it.
]]>Sul rapporto tra l’art. 48 del codice Appalti e le nuove disposizioni appena citate era peraltro già intervenuta l‘Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, la quale, nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha sostenuto che l’art. 48 sia norma speciale che comporta, rispetto alla disciplina generale del d.P.R. n. 445/2000, oneri aggiuntivi a carico dei concorrenti giustificati in virtù del particolare rapporto di tipo negoziale cui la presentazione della documentazione è preordinata.
La conclusione a cui giunge l’AVCP è dunque che, “anche alla luce delle modifiche apportate dal citato art. 15 della l. n.183/2011, rimangono in vigore le modalità di comprova del possesso dei requisiti previste dall’art. 48”.
Tale orientamento è però stato smentito dalla sentenza 4785/2013 del Consiglio di Stato.
Il ragionamento dei giudici di Palazzo Spada parte dal presupposto che lo stesso Codice dei contratti pubblici prevede espressamente l’utilizzo delle disposizione di cui al d.P.R. 445/2000, per cui non possono che trovare applicazione le innovazioni introdotte con l’art. 15 della legge 183/2011.
Secondo quanto riportato dalla sentenza in esame, dunque, “gli accertamenti d’ufficio disciplinati dall’art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000, come novellato dal citato art. 15 della l. 183/2011, riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 3, senza che possa in alcun modo rilevare la “specialità” della disciplina dei contratti pubblici”.
Questa interpretazione non contrasta, secondo il Consiglio di Stato, neanche con la norma transitoria di cui all‘art. 6-bis del Codice degli appalti (introdotto dal d.l. 5/2012), secondo cui, fino alla data di avvio della Banca dati nazionale sui contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla “normativa vigente”.
Per i giudici, “il riferimento alla normativa vigente include anche la novella disciplina degli artt. 43 e 47 del D.P.R. 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012”; da ciò consegue che fino all’attivazione della Banca Dati, le stazioni appaltanti dovranno procedere d’ufficio alla verifica dei requisiti auto dichiarati dai concorrenti (dopo l’attivazione, infatti, i controlli d’ufficio diventeranno centralizzati attraverso il riferimento diretto alla stessa Banca Dati).
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato, sezione Terza, 26 settembre 2013, n. 4785.
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]]>L'articolo Accesso gratuito alle banche dati per le Pubbliche Amministrazioni proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie, il Comune di Ferrara aveva chiesto delucidazioni in merito alla gratuità dell’accesso alle banche dati e quindi alle informazioni detenute dal Pra, dalla Camera di Commercio e dalla Motorizzazione civile.
La risposta da parte della Presidenza del Consiglio è stata positiva. Nel parere si coglie l’occasione per richiamare, in particolare, la disciplina inserita negli articoli 50 e 58 del Codice dell’amministrazione digitale.
Nello specifico, l’art. 50 del d.lgs. 82/2005 prevede che qualunque dato trattato dalla pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, è accessibile alle amministrazioni richiedenti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L’art.58, invece, definisce le modalità per l’accesso e la fruizione e stabilisce l’obbligo per tutte le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica di predisporre idonee convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.
Solamente nel caso in cui venga richiesta una qualsiasi elaborazione aggiuntiva dei dati, il principio della gratuità verrà meno e sarà sottoposta al pagamento di un determinata somma.
Alla luce delle norme richiamate, pertanto, la Presidenza conferma, nel parere in esame, la sussistenza in capo al Corpo della Polizia Municipale della possibilità di accedere e consultare senza alcun onero le banche dati della Motorizzazione civile.
Infine, si precisa che, nel caso in cui l’Amministrazione titolare della banca dati non abbia ancora predisposto la convenzione per l’accesso gratuito, l’Amministrazione interessata all’acquisizione dei dati può segnalare la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché fissi un termine entro il quale l’Amministrazione titolare provveda a disporre la convenzione, e nel caso in cui il termine non venga rispettato, elegga un commissario ad acta.
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]]>L'articolo Operazione trasparenza appalti pubblici: stop ai finanziamenti per chi non adempie agli obblighi di comunicazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Pubblicato nella G.U. n. 54 del 5 marzo 2013 il DM attuativo dell'art. 5 del Dlgs n. 299/2011, recante le informazioni che le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici dovranno fornire alle stazioni appaltanti. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 indica infatti un ampio ventaglio di elementi informativi che amministrazioni e soggetti aggiudicatori sono tenuti a detenere e a comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, al fine di consentire il costante monitoraggio sull'andamento delle opere pubbliche. Si va dall'indicazione delle fonti di finanziamento dell'opera, ai ribassi d'asta registrati, dai pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti allo stato di avanzamento dell'opera, dai dati sull'occupazione creata a quelli relativi a i soggetti che a vario titolo sono collegati al progetto.
Le rilevazioni, previste con cadenza periodica (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre) e comunicate alla Banca dati entro i successivi 30 giorni, dovranno riguardare lo stato di attuazione di tutte le opere pubbliche in fase di progettazione o realizzazione a partire dal 21 febbraio 2012.
Ma la vera novità è un'altra: a presidio del rispetto di tali stringenti obblighi informativi da parte delle imprese interessate, nel DM è previsto espressamente che “l'adempimento degli obblighi di comunicazione (…) è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato”, con ciò escludendo qualsivoglia erogazione di denaro pubblico a favore delle imprese non trasparenti.
Qui, il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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]]>L'articolo Liberare i dati delle amministrazioni: dalle parole ai fatti proviene da Giurdanella.it.
]]>L’Associazione, di cui Carmelo Giurdanella è socio fondatore, lavora da quasi un anno all’ambizioso progetto di rendere disponibile e riutilizzabile l’enorme mole di dati pubblici prodotti dalle amministrazioni italiane, in modo da accrescere l’efficienza e la trasparenza della PA, migliorare la qualità della vita dei cittadini e fornire alle imprese nuove opportunità di business.
L’incontro di oggi, pensato nell’inusuale format del talk show, sarà dunque una preziosa occasione per spiegare alle amministrazioni, interessate all’open data ma ancora frenate da dubbi legali, tecnici ed organizzativi, quali sono i tratti salienti dell’open data, i pregi e le opportunità, i difetti ed i limiti. Tra gli ospiti, intervistati e moderati da Claudio Forghieri (Direttore scientifico della rivista E-Gov) anche Elio Guarnaccia, avvocato dello Studio Legale Giurdanella.
Non è tutto. L’Associazione presieduta da Ernesto Belisario, che da ultimo ha predisposto e condiviso on line le proprie linee guida “Come si fa Open Data? Istruzioni per l’uso per Enti ed Amministrazioni Pubbliche”, coglierà l’occasione per lanciare ufficialmente il Contest “AppsforItaly”, con cui si apre una fase più concreta ed operativa del progetto, focalizzata sul riutilizzo dei dati già ‘liberati’.
Questo il panel completo:
Modera
Claudio Forghieri (Direttore scientifico di E-Gov – e responsabile Rete Civica del Comune di Modena)
Intervengono
Ernesto Belisario (Studio Legale Belisario – Associazione Italiana per l’Open Government)
Lorenzo Benussi (Consorzio TOP – IX)
Laura Bononcini (Senior Policy Analyst – Google)
Anna Cavallo (Csi Piemonte)
Gianluigi Cogo (Responsabile della Community Network Regione Veneto – Associazione Italiana per l’Open Government)
Gianni Dominici (Direttore Generale – FORUM PA)
Stefano Epifani (Università la Sapienza – Associazione Italiana per l’Open Government)
Elio Guarnaccia (Avvocato amministrativista – Istituto Politiche Innovazione)
Flavia Marzano (Università la Sapienza – Associazione Italiana per l’Open Government)
Salvatore Marras (Responsabile Knowledge Management Formez PA – Associazione Italiana per l’Open Government)
Roberto Moriondo (Direttore Innovazione, ricerca ed università – Regione Piemonte)
Roberto Scano (IWA Italy)
Guido Scorza (Studio SR&Partners – Associazione Italiana per l’Open Government)
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