bandi di gara Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/bandi-di-gara/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 27 Nov 2018 17:35:45 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Nullità del bando che limita l’avvalimento https://www.giurdanella.it/2018/11/nullita-del-bando-che-limita-lavvalimento/ Wed, 28 Nov 2018 05:23:34 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38343 La disciplina dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non riconosce alcun potere alla stazione appaltante di introdurre condizioni limitative o, comunque, restrittive dell’avvalimento, tantomeno di sanzionarne la mancanza con l’immediata esclusione del concorrente. Il Tar Napoli sulle conseguenze giuridiche dell’apposizione di una clausola che limita l’avvalimento oltre quanto […]

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La disciplina dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non riconosce alcun potere alla stazione appaltante di introdurre condizioni limitative o, comunque, restrittive dell’avvalimento, tantomeno di sanzionarne la mancanza con l’immediata esclusione del concorrente.

Il Tar Napoli sulle conseguenze giuridiche dell’apposizione di una clausola che limita l’avvalimento oltre quanto previsto dalla legge, in particolare richiedendo che, in caso di avvalimento, l’impresa ausiliata dovesse essere in possesso di propria attestazione SOA  (Tar Campania, sez. I, 19 novembre 2018, n. 6691)

La nullità delle clausole contenenti ulteriori cause di esclusione

I giudici amministrativi campani premettono che la questione debba essere risolta alla luce dell’art 83, comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo cui “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

In particolare  può ritenersi che si sia in presenza di annullabilità ove la norma contempli il potere dell’amministrazione di disciplinare e richiedere determinati requisiti di partecipazione ai concorrenti o modalità di formazione delle offerte, per cui ogni possibile criticità si risolve in un vizio per esercizio contra legem di quel potere; si è in presenza di nullità tutte le volte in cui, invece, quel potere sia esercitato praeter legem, ossia laddove l’amministrazione abbia richiesto requisiti che la norma codicistica o altra non contemplino affatto.

La tassatività delle limitazioni all’avvalimento

Premesso che il vizio sarebbe la nullità, e non l’annullabilità della clausola, secondo la sentenza la disciplina dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non riconosce alcun potere alla stazione appaltante di introdurre condizioni limitative o, comunque, restrittive dell’avvalimento, tantomeno di sanzionarne la mancanza con l’immediata esclusione del concorrente.

Secondo il Tar residua un unico spazio per una modulazione da parte della stazione appaltante della disciplina positiva, contenuto nello stesso articolo del codice appalti.

In particolare laddove si stabilisce che «nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento» e che «nel bando di gara possono essere altresi’ indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purche’ si tratti di requisiti tecnici».

In aderenza all’orientamento giurisprudenziale che in sede europea considera l’istituto come espressione del riconoscimento della più ampia libertà di autoorganizzazione degli operatori economici, nessun altro potere di limitazione è riconosciuto, eccetto i due sopra citati.

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Il contrasto tra bando di gara, disciplinare e capitolato https://www.giurdanella.it/2018/11/il-contrasto-tra-bando-di-gara-disciplinare-e-capitolato/ Fri, 09 Nov 2018 08:14:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38233 La giurisprudenza amministrativa sulla regola della prevalenza del bando di gara rispetto al disciplinare e al capitolato speciale d'appalto

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La giurisprudenza accorda prevalenza alle previsioni del bando rispetto a quelle del disciplinare e del capitolato, in quei casi in cui sia ravvisabile un’effettiva ed irriducibile antinomia, stante il tenore compiuto ed univoco delle previsioni difformi.

E’ contrario alla ratio della suddivisione in lotti l’onere per i concorrenti di presentare delle offerte per tutti i lotti funzionali di una gara d’appalto.

Il Consiglio di Stato detta le regole per risolvere le antinomie tra bandi di gara, disciplinari e capitolati in contrasto tra di loro (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5968)

Nel caso all’attenzione del Collegio, nel bando vi era la previsione per cui “Le offerte vanno presentate per tutti i lotti”ma il disciplinare di gara consentiva la partecipazione anche per il singolo lotto.

A tale proposito, il Consiglio di Stato si richiama alla giurisprudenza prevalente, che accorda un valore preponderante alle disposizioni del bando pubblico, che prevalgono rispetto a quelle degli altri documenti di gara in presenza di  antinomie irriducibili.

Tuttavia, nel caso di specie, i giudici hanno interpretato la complessiva normativa di gara in senso diverso, dando prevalenza alle disposizioni di capitolato e disciplinare, e negando un obbligo per gli interessati di partecipare a tutti i lotti della gara in questione.

Infatti la regola dell’onere dei concorrenti di partecipazione a tutti i lotti di una gara d’appalto risulterebbe in aperta contraddizione con la predisposizione di una gara per lotti funzionali, la cui ratio, come ha sottolineato il Consiglio di Stato, è proprio quella di consentire di presentare offerte e permettere il confronto tra di esse in relazione a ciascun lotto.

In allegato la sentenza integrale Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5968

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L’interpretazione delle clausole di un bando di gara https://www.giurdanella.it/2018/07/linterpretazione-delle-clausole-di-un-bando-di-gara/ Thu, 26 Jul 2018 05:12:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37612 L'interpretazione deve essere letterale, e non può integrare le regole di gara con contenuti del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale

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Nelle gare d’appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell’affidamento delle imprese, l’interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una obiettiva incertezza delle clausole del bando

L’interpretazione degli atti di gara pertanto deve essere letterale, eccetti i casi di palese incertezza.

Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, 18 giugno 2018, n. 3715) chiarisce che costituisce vero e proprio ius receptum giurisprudenziale quello per cui nelle gare d’appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell’affidamento delle imprese, l’interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza.

Occorre infatti evitare che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato, sezione V, 7 gennaio 2013, n. 7).

Inoltre ciò si ricava, più in generale, da principio per cui l’interpretazione della “lex specialis” soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale.

I principi della giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’interpretazione degli atti amministrativi

La sentenza in commento si richiama ai principi ormai pacifici, per cui gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure.

Pertanto, la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni un’estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione (Consiglio di Stato, 12 settembre 2017, n. 4307).

Al contrario le ragioni immanenti, di matrice eurounitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la stessa amministrazione appaltante (cfr. Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3811).

A fronte della valenza generale dei suddetti principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto  irrilevanti le controdeduzioni con le quali cerca di contrapporre al dato letterale – ritenuto generico – l’interesse della stazione appaltante, che dovrebbe portare a una interpretazione diversa da quella letterale.

In allegato la sentenza completa Cons. Stato, 18 giugno 2018, n. 3715

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Bandi di gara: il CdS sull’applicabilità della clausola sociale https://www.giurdanella.it/2017/09/bandi-gara-cds-sullapplicabilita-della-clausola-sociale/ Mon, 04 Sep 2017 09:10:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34280 Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4079 del 28 agosto 2017, si è pronunciato sulla portata applicativa dell’obbligo o meno dell’inserimento della c.d. “clausola sociale” nei bandi di gara. I giudici di Palazzo Spada hanno innanzitutto rilevato che nel caso di specie trova applicazione il nuovo codice appalti approvato nella fase […]

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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4079 del 28 agosto 2017, si è pronunciato sulla portata applicativa dell’obbligo o meno dell’inserimento della c.d. “clausola sociale” nei bandi di gara.

I giudici di Palazzo Spada hanno innanzitutto rilevato che nel caso di specie trova applicazione il nuovo codice appalti approvato nella fase anteriore al decreto correttivo in quanto il bando in questione risultava pubblicato nelle date del 20 e del 22 aprile 2016.

Pertanto, trova attuazione non già la disposizione dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 secondo la nuova formulazione prevista dal decreto correttivo, ma l’art. 50 secondo il regime previgente, laddove era prevista, in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di inserire nel bando apposita clausola sociale.

Si legge, inoltre, dalla sentenza che “Con riguardo alla latitudine applicativa degli obblighi connessi alla c.d. ‘clausola sociale’, la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, mentre i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (sul punto – ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 2.12.2013, n. 5725)”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 28/08/2017

N. 04079/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7743 del 2016, proposto dai signori Luigi Cangellario, Rosario Liuzzi e Maria Giovanna Magli, rappresentati e difesi dall’avvocato Alberto Fantini, con domicilio eletto presso lo studio Tonucci & Parteners in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

Omnia Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D’Ambrosio e Ermelinda Pastore, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. della Puglia , n. 1105/2016.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Omnia Service S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Alberto Fantini, l’avvocato Giovanni V. Nardelli, in sostituzione dell’avvocato Balducci e l’avvocato Ermelinda Pastore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

1. Gli odierni appellanti Cangellario Luigi, Liuzzi Rosario e Magli Maria Giovanna sono dipendenti della Prodeo s.p.a. e stabilmente assegnati dalla società al servizio di gestione del patrimonio archivistico della Regione Puglia affidato da quest’ultima alla predetta Prodeo con contratto di appalto stipulato nel 2009 (scadenza prevista per il 2016).

2. La Regione Puglia ha avviato la nuova procedura di affidamento del servizio archivistico con bando pubblicato nella G.U.U.E. in data 20 aprile 2016 e nella G.U.R.I. 5° Serie speciale – Contratti Pubblici n. 46 del 22 aprile 2016.

Gli interessati, venuti a conoscenza di tale circostanza, in data 23 giugno 2016 hanno invitato e diffidato la Regione Puglia a sospendere la procedura e a procedere ad una nuova pubblicazione dei relativi atti con inserimento della clausola sociale di cui all’art. 25, comma 1, legge Regione Puglia n. 25 del 2007 (disposizione in forza del quale la Regione deve prevedere nei bandi di gara l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto).

Tuttavia la Regione con la nota in data 11 luglio 2016 (impugnata in primo grado) ha escluso che potesse applicarsi nel caso di specie la clausola sociale “(…) in quanto il servizio in affidamento non è continuativo rispetto al servizio già affidato alla Prodeo e non è da considerarsi ad alta intensità di manodopera (…)”.

4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno censurato la citata nota regionale e la lex specialis della nuova gara (bando, disciplinare e capitolato) nella parte in cui non contemplava la clausola sociale di cui all’articolo 25, comma 1, della legge Regione n. 25 del 2007, invocando il precedente di cui alla sentenza del T.A.R. della Puglia n. 795/2015, confermata da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 5436/2015, sul presupposto del carattere sostanzialmente analogo e sovrapponibile dell’oggetto della nuova gara rispetto al servizio precedentemente gestito da Prodeo.

Successivamente la Regione con atto dirigenziale del 29 luglio 2016 ha aggiudicato la nuova procedura alla controinteressata Omnia Service s.r.l.

5. Con ricorso per motivi aggiunti i lavoratori hanno contestato il nuovo atto dirigenziale, deducendo analoghe censure.

6. Con la sentenza in epigrafe l’adito tribunale ha dichiarato il ricorso introduttivo irricevibile per tardività

7. La sentenza è stata impugnata appellata dai signori Cangellaro, Liuzzi e Magli, i quali ne hanno chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:

I – Error in procedendo/Iudicando – Erroneità della declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Illogicità e difetto di adeguata istruttoria – Errata applicazione delle norme processuali in tema di interesse ad agire;

II – Error in procedendo – Omessa pronuncia in relazione al primo motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 25, comma 1 della legge regionale pugliese 3 agosto 2007, n. 25 nel testo risultante dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 68/2011 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 35, Cost. – Eccesso di potere per difetto di trasparenza e inottemperanza dei principi di eterointegrazione automatica della lex specialis;

III – Error in procedendo – Omessa pronuncia in relazione al primo motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 25, comma 1 della legge regionale pugliese 3 agosto 2007, n. 25 nel testo risultante dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 68/2011 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 35, Cost. – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di adeguata istruttoria e illogicità.

Si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e la società ‘Omnia Service s.r.l.’, le quali hanno concluso nel senso della reiezione dell’appello.

7. Con ordinanza n. 5536/2016, resa all’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2016, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe.

8. Alla pubblica udienza del 18 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge in decisione l’appello proposto da alcuni dipendenti di una società attiva nel settore della gestione archivistica (la quale ha gestito sino a tempi recenti il patrimonio archivistico della Regione Puglia) avverso la sentenza del T.A.R. della Puglia con cui è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso avverso gli atti con cui la Regione Puglia ha indetto una nuova gara per l’affidamento della gestione dell’Archivio di deposito della stessa Regione Puglia, senza inserire nel bando la ‘clausolasociale’ (che avrebbe asseritamente consentito il mantenimento dei pregressi livelli occupazionali).

2. Si può prescindere dalla questione, peraltro ritenuta dal T.A.R. dirimente ai fini del decidere, relativa alla tempestività del ricorso di primo grado, stante l’infondatezza nel merito delle doglianze prospettate.

Per le stesse ragioni si può ugualmente prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla Omnia Service s.r.l.

3. Ciò premesso, si osserva che la principale delle quaestiones iuris sottese alla presente controversia consiste nello stabilire se, nella situazione di fatto e di diritto prospettata, gravasse sull’amministrazione l’obbligo (ovvero la mera facoltà) di prevedere nell’ambito della lex specialis di gara la c.d. ‘clausola sociale’, con conseguente obbligo in capo all’aggiudicatario di riassorbire il personale già in precedenza impiegato dalla Prodeo s.p.a. per il servizio di gestione archivistica della Regione.

La tesi degli appellanti si fonda (oltre che sul carattere immanente dell’obbligo di includere la clausola sociale nell’ambito della lex specialis) sulla specifica previsione di cui all’articolo 25 della legge regionale della Puglia 3 agosto 2007, n 25 (recante ‘Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007’), che fisserebbe in modo diretto e immediato un simile obbligo in capo alla stazione appaltante.

In particolare, a seguito dell’intervento manipolativo di cui alla sentenza della Corte costituzionale 3 marzo 2011, n. 68, il comma 1 del predetto articolo 25 cit. stabilisce che “fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione [a tempo indeterminato] del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”.

La Regione Puglia, dapprima con la risposta ai chiarimenti n. 5 e in seguito – più diffusamente – con la nota dirigenziale in data 11 luglio 2016, ha negato l’obbligo di inserire la richiamata clausola sociale, negando in particolare la sostanziale identità di oggetto fra il pregresso e il nuovo affidamento.

4. La Sezione rileva in primo luogo che l’obbligo di inserire nella lex specialis della procedura per cui è causa la c.d. ‘clausolasociale’ non può essere predicato sulla base della pertinente normativa nazionale.

Si osserva al riguardo che:

– il bando indittivo della procedura è stato pubblicato in data 20 e 22 aprile 2016, successive a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016 (pubblicato il 19 aprile 2016 ed entrato in vigore, ai sensi dell’articolo 220, “il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”);

– pertanto la procedura per cui è causa resta disciplinata dalle previsioni del nuovo ‘Codice dei contratti pubblici’ nel testo anteriore alle modifiche di cui al decreto legislativo n. 56 del 2017 (in tal senso, il comma 1 dell’articolo 216 del medesimo decreto);

– risulta quindi applicabile alla procedura (sopra soglia) de qua l’originaria previsione di cui all’articolo 50, secondo cui “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”;

– non risultano in atti elementi idonei a ritenere che il contratto per cui è causa sia qualificabile come ‘ad alta intensità di manodopera’;

– in ogni caso la disposizione da ultimo richiamata prevede l’inserimento della ‘clausola sociale’ come mera facoltà per le stazioni appaltanti (facoltà di cui, evidentemente, la regione appellata – utendo iuribus – non si è avvalsa).

Va quindi escluso che l’obbligo di inserire nella lex specialis di gara la più volte richiamata clausola derivasse in via diretta dalla generale disciplina nazionale in materia di appalti pubblici.

In ogni caso, anticipando una notazione che sarà ripresa nel prosieguo, si osserva che la legge delega n. 11 del 2016, con il criterio di delega ddd), ha stabilito che l’inserimento della clausola sociale debba essere rivolta a favorire “gli addetti già impiegati nel medesimo appalto” (laddove fra il precedente e il nuovo affidamento non sussiste una sostanziale identità di oggetto).

5. Occorre verificare se l’obbligo di cui si discute sia desumibile dal più volte richiamato articolo 25 della legge regionale n. 25 del 2007.

La tesi degli appellanti è nel senso che l’ampia formulazione dell’articolo 25 (il quale contempla l’obbligo di assunzione “del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto”) implica senz’altro l’obbligo di includere la clausolasociale non soltanto nei casi in cui il nuovo affidamento sia in tutto identico a quello precedente, ma anche quando presenti taluni tratti differenziali rispetto ad esso; peraltro gli appellanti sostengono che l’oggetto dell’affidamento in favore Omnia Service sia sostanzialmente coincidente con quello a suo tempo disposto in favore della Prodeo.

5.1. Quanto alla prima delle questioni evidenziate (relativa alla latitudine applicativa da riconoscere all’istituto della ‘clausolasociale’ anche in relazione alla previsione della più volte richiamata legge regionale), la Sezione ritiene che il suo carattere eccezionale ne imponga una interpretazione restrittiva ed una applicazione solo in casi specifici e motivati (compatibili, del resto, con le esigenze di tutela lavoristica sottese alla sua enucleazione).

Con riguardo alla latitudine applicativa degli obblighi connessi alla c.d. ‘clausola sociale’, la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, mentre i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (sul punto – ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 2.12.2013, n. 5725).

E’ stato altresì osservato la clausola sociale, perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell’occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall’impresa uscente nell’esecuzione dell’appalto, risulta costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con l’organigramma dell’appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall’art. 41 Cost. (ivi).

In una logica di contemperamento fra valori di rilievo costituzionale la compressione del diritto di libertà economica e di libera organizzazione imprenditoriale non può essere predicata in modo incondizionato, incontrando piuttosto specifici limiti nella compatibilità con le strategie aziendali dell’operatore subentrante e – più in generale – nell’identità di ratio e di oggetto di tutela.

Si intende con ciò affermare che supererebbe i limiti del richiamato bilanciamento di interessi (comportando un’ingiustificata compressione delle prerogative di cui all’articolo 41, Cost.) un’interpretazione tale da riconoscere l’incondizionata applicabilità della clausola sociale anche a fronte di appalti completamente diversi fra loro.

In tali ipotesi, la (pur fondamentale) finalità di tutelare il diritto costituzionalmente tutelato al lavoro (artt. 1, I, 4, I e 35, I, Cost.) finirebbe per comprimere i valori di cui all’articolo 41, Cost. in modo eccessivo rispetto a quanto ragionevolmente esigibile nei confronti dell’operatore economico il quale finirebbe per dover assumere obblighi sostanzialmente riconducibili alle politiche attive del lavoro e in modo potenzialmente del tutto svincolato dalle peculiarità – e dai vantaggi – connessi all’affidamento del singolo appalto.

5.2. In definitiva, sebbene per l’operatività dei meccanismi di tutela della ‘clausola sociale’ non imponga la necessaria l’assoluta e indistinta identità fra tutti gli innumerevoli aspetti del nuovo e del vecchio appalto, né la modifica di aspetti in ipotesi marginali dell’oggetto dell’appalto, non può negarsi che la clausola sociale non può operare quando fra le precedenti e le nuove lavorazioni sussistono oggettivi e rilevanti elementi di distinzione, sì da palesare altrettanto oggettivi e significativi tratti differenziali (da valutare caso per caso in relazione alle singole fattispecie).

Non può giungersi a conclusioni diverse neppure a fronte di una disposizione (come quelle di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 25 del 2007) che predica l’obbligo di subentro in favore “del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto”, senza addurre elementi per ritenere che tale obbligo sussista anche in caso di un affidamento radicalmente o significativamente diverso rispetto al precedente.

6. Resta da verificare se l’oggetto dell’affidamento a suo tempo disposto in favore della Prodeo e quello successivamente in favore della Omnia Service presentassero significativi elementi di differenziazione, sì da escludere l’obbligo di inclusione della clausola sociale, sia pure a fronte delle rigorose previsioni di cui al più volte richiamato articolo 25.

Al quesito deve essere data risposta in senso positivo.

Si osserva al riguardo che:

– l’attività olim demandata alla Prodeo presentava una maggiore latitudine applicativa rispetto a quella oggetto del secondo affidamento, comprendendo – la prima – anche attività scarto, riordino, schedatura e inventariazione dei documenti;

– al contrario, il secondo affidamento aveva ad oggetto un più limitato novero di attività, riconducibili alla mera custodia della documentazione e alle attività accessorie, fra cui quella di presa in carico e consultazione;

– in definitiva l’esecuzione del precedente appalto richiedeva una più intensa attività degli addetti alle molteplici attività oggetto del servizio espletato, mentre il nuovo affidamento implica soltanto che, per cinque giorni la settimana e per alcune ore al giorno, siano presenti in loco addetti deputati alla ricezione e alla consegna dei faldoni;

– la minore quantità di attività richiesta per l’espletamento del servizio (e la conseguente minore intensità di manodopera) è a sua volta confermata dal dato – per così dire: ‘estrinseco’ – della rilevante riduzione dell’importo a base d’asta (che viene ad essere ridotto da euro 650mila ad euro 160mila circa) e del ridotto corrispettivo per metro lineare di materiale (che viene anch’esso ad essere ridotto da 4,00 a 1,50 euro);

– i dati numerici appena richiamati confermano a propria volta l’incongruità di un’interpretazione tale da imporre al gestore subentrante l’incondizionata accettazione della clausola sociale, nonostante la rilevante modificazione qualitativa e riduzione quantitativa delle attività da svolgere (e nonostante la correlativa riduzione del corrispettivo previsto).

7. Si osserva infine che, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, non possono trarsi dirimenti argomenti a favore della loro tesi dalle statuizioni rese da questo Consiglio con la sentenza n. 5436 del 2015, nell’ambito della quale si faceva questione di un affidamento, diverso da quello che qui rileva, disposto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari.

8. Per le ragioni sin qui esposte l’appello deve essere respinto.

La particolarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Contessa Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

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Bandi di gara e appalti: sono vincolanti per concorrenti e SA https://www.giurdanella.it/2016/09/bandi-di-gara-sono-vincolanti-per-concorrenti-e-sa/ Fri, 23 Sep 2016 18:30:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31959 Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3859 del 13 settembre 2016, ha ribadito il principio, secondo cui “per pacifica giurisprudenza il bando di gara costituisce un vincolo dal quale anche la stazione appaltante non può sottrarsi, nel senso che al pari dei concorrenti anche l’amministrazione è inderogabilmente tenuta ad applicare le disposizioni […]

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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3859 del 13 settembre 2016, ha ribadito il principio, secondo cui “per pacifica giurisprudenza il bando di gara costituisce un vincolo dal quale anche la stazione appaltante non può sottrarsi, nel senso che al pari dei concorrenti anche l’amministrazione è inderogabilmente tenuta ad applicare le disposizioni che essa stessa si è data per la procedura di affidamento (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 25 aprile 2014, n. 9, § 6.2.1)“.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il TAR della Liguria aveva accolto il ricorso proposto da una società davanti al Tribunale amministrativo regionale della Liguria per impugnare gli atti della procedura di affidamento in appalto del servizio di assistenza sugli scuolabus e pre-scuola indetta da un Comune ligure.

Si riporta di seguito il testo della sentenza

***

Pubblicato il 13/09/2016

N. 03859/2016REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5756 del 2016, proposto da:
Comune di Recco, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ghibellini, con domicilio eletto presso l’avvocato Silvia Villani, in Roma, via Asiago 8;

contro

Fortunam Experiri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Sommovigo, Cristian Saffioti e Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso Luca Gabrielli, in Roma, via Filippo Nicolai 70;

nei confronti di

C.S.P. Società Cooperativa Sociale a resp. lim., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Andrea Zorzi e Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso l’avvocato Antonino Bosco, in Roma, via Sestio Calvino 33;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, n. 611/2016, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento del servizio di assistenza sugli scuolabus e pre-scuola

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fortunam Experiri s.r.l. e della C.S.P. Società Cooperativa Sociale a r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Ghibellini, Piera Sommovigo, Luca Gabrielli, Cristian Saffioti e Gianluca Contaldi, su delega dell’avvocato Giovanni Attilio De Martin;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale della Liguria la Fortunam Experiri s.r.l. impugnava gli atti della procedura di affidamento in appalto del servizio di assistenza sugli scuolabus e pre-scuola per il periodo dal 1° giugno 2016 al 30 giugno 2020 per il Comune di Recco, indetta con bando pubblicato il 20 dicembre 2015, ed aggiudicata alla C.S.P. Società Cooperativa Sociale a r.l. (determinazione in data 27 novembre 2015 n. 91).

2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso, giudicando fondato il motivo con cui la Fortunam Experiri aveva dedotto che in sede di verifica ex art. 48 dell’allora vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) l’aggiudicataria non aveva comprovato i requisiti di capacità tecnica ed economica, essendosi limitata a produrre alla stazione appaltante le fatture dei servizi precedentemente svolti anziché le certificazioni degli stessi, come invece richiesto dal bando di gara (in particolare dagli artt. 12 e 13).

3. Il Comune di Recco contesta questa statuizione con il presente appello.

4. Si sono costituite la Fortunam Experiri e la C.S.P., rispettivamente in resistenza e in adesione all’appello dell’amministrazione.

DIRITTO

1. Il Comune di Recco ritiene errata la pronuncia di primo grado sotto plurimi profili.

L’amministrazione appellante sostiene innanzitutto che l’aggiudicataria non avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, perché attenutasi alla propria richiesta (formalizzata con nota in data 11 settembre 2015) di produrre in alternativa alla certificazione le fatture relative ai servizi precedentemente svolti, sul presupposto, ritenuto dalla medesima amministrazione sulla base degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che tali elementi di prova siano equipollenti alle certificazioni attinenti ai medesimi servizi.

Il Comune di Recco si duole inoltre che il giudice di primo grado abbia ritenuto applicabili – e decisivi ai fini dell’esclusione dalla gara della C.S.P. – gli artt. 41 e 42 del citato codice, dedicati ai mezzi con cui può essere dimostrata la capacità tecnica ed economica nelle procedure di affidamento. Secondo l’amministrazione appellante il Tribunale amministrativo non avrebbe tratto le corrette conseguenze dalla circostanza che il servizio oggetto della gara in contestazione è compreso tra quelli previsti dall’allegato II B del medesimo codice, per cui ad esso si applicano solo le specifiche disposizioni richiamate nell’art. 20 d.lgs. n. 163 del 2006, tra cui non sono compresi i citati artt. 41 e 42.

In ogni caso – soggiunge il Comune appellante – anche laddove si volessero ritenere violate le medesime disposizioni, l’esclusione della C.S.P. non avrebbe comunque potuto essere disposta, in ragione del potere di soccorso istruttorio previsto dall’art. 46, comma 1-ter, del medesimo codice dei contratti pubblici. Allo stesso riguardo, l’amministrazione evidenzia che dagli artt. 12 e 13 del bando di gara non è ricavabile alcuna causa di esclusione in caso di documentazione diversa da quelle previste dalla lex specialis, ma solo per la diversa ipotesi in cui la dimostrazione della capacità tecnica ed economica non fosse stata data. A conclusione di questo percorso argomentativo, il Comune di Recco sottolinea che la C.S.P. possiede la capacità prevista dal bando di gara per lo svolgimento del servizio, come risulta dalla certificazione relativa ai servizi precedentemente svolti da essa prodotta successivamente all’aggiudicazione e quindi nel giudizio davanti al Tribunale amministrativo, sebbene quest’ultimo non abbia tenuto conto di questo decisivo elemento.

2. Nessuno di questi motivi è fondato e l’appello deve essere respinto.

3. Deve innanzitutto premettersi che per pacifica giurisprudenza il bando di gara costituisce un vincolo dal quale anche la stazione appaltante non può sottrarsi, nel senso che al pari dei concorrenti anche l’amministrazione è inderogabilmente tenuta ad applicare le disposizioni che essa stessa si è data per la procedura di affidamento (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 25 aprile 2014, n. 9, § 6.2.1).

Venendo quindi al caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale amministrativo, i sopra richiamati artt. 12 e 13 del bando di gara prevedono che la commissione giudicatrice procede tra l’altro ad «effettuare il sorteggio pubblico di cui all’art. 48 del D. Lgs.vo n. 163/2006», e che i concorrenti sorteggiati devono a tal fine «presentare la certificazione rilasciata

dai committenti con indicazione di periodi ed importi di svolgimento dei servizi»; l’art. 12 prevede inoltre che nel caso in cui «tale prova non sia fornita (…)si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara».

E’ quindi pacifico, perché non contestato nemmeno dal Comune di Recco o dall’aggiudicataria C.S.P., che a fronte della richiesta di comprova dei requisiti quest’ultima si è limitata a produrre le fatture relative ai servizi precedentemente svolti, mediante inserimento nella banca dati nazionale dei contratti pubblici ex 6-bis, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 (sistema informatico “AVCpass”, gestito dall’Autorità nazionale anticorruzione), in luogo della certificazione prevista dall’art. 13 del bando sopra richiamata.

4. Ciò precisato, al fine di confutare le censure contenute nel presente appello deve innanzitutto essere ritenuta irrilevante la circostanza che la richiesta di comprova non indicasse come mezzi di prova la sola certificazione, ma anche le fatture relative ai servizi, perché come poc’anzi chiarito, non è consentito all’amministrazione disapplicare le norme del bando di gara. Del pari, per la medesima ragione nemmeno la concorrente può sottrarsi alle norme di lex specialis, quand’anche richiesta in tal senso dalla stazione appaltante, perché l’effetto disapplicativo di norme regolanti la procedura di gara si realizzerebbe comunque.

5. Tanto meno in contrario possono essere richiamati gli “indirizzi” dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora appunto Autorità nazionale anticorruzione) formulati nella determinazione n. 111 del 20 dicembre 2012.

In realtà, la facoltà prevista da questo provvedimento di inserire nella banca dati ex art. 6-bis del codice di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 è riconosciuta in via transitoria agli operatori economici nella fase di avvio del sistema informatico applicativo AVCpass (art. 6, comma 2, della determinazione). Per contro, nel caso di specie, il Comune di Recco aveva dettato nel bando di gara una prescrizione puntuale, che imponeva ai concorrenti sorteggiati ai sensi del più volte citato art. 48 del previgente codice di comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economica mediante «certificazione rilasciata dai committenti con indicazione di periodi ed importi di svolgimento dei servizi», senza consentire alternative.

6. Inoltre, poiché in modo altrettanto puntuale l’art. 48 è richiamato dal bando (art. 12), perde di rilievo ogni assunto fondato sull’inapplicabilità alla procedura di affidamento in contestazione delle disposizioni contenute nel codice, al di là di quelle richiamate dall’art. 20, in quanto avente ad oggetto un servizio previsto dall’allegato II B.

Sul punto deve precisarsi che le censure del Comune di Recco traggono origine dal fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto che l’esclusione della C.S.P. si fonda sulla violazione degli artt. 41 e 42 d.lgs. n. 163 del 2006.

Tali critiche sono fondate, ma esse colgono un errore motivazionale che non incide sulla conformità a diritto della decisione finale e che è dunque suscettibile di correzione in appello. Infatti, l’esclusione di quest’ultima concorrente avrebbe dovuto essere disposta non già in applicazione di tali disposizioni, ma dell’art. 48 e degli artt. 12 e 13 del bando di gara, dal cui combinato era consentita modalità alternativa che quella di comprovare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione mediante l’esibizione dei certificati rilasciati dal committente.

7. L’esclusione dalla gara è poi l’unica conseguenza applicabile all’ipotesi, poi concretamente verificatasi, in cui la prova dei requisiti non sia stata data con l’unico mezzo per essi previsto, senza possibilità di regolarizzazione mediante il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante.

Infatti, in forza del richiamo all’art. 48 operato dal bando, è applicabile il termine di 10 giorni previsto da tale disposizione ed il carattere perentorio che la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ad esso attribuito (da ultimo: Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1032), con conseguente impossibilità di sanare le conseguenze derivanti dal suo infruttuoso decorso integrale.

Peraltro – come sopra rilevato – lo stesso bando di gara, ed in particolare l’art. 12, prevede in modo espresso l’esclusione nel caso in cui non sia fornita del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica mediante attraverso certificazioni dei servizi di cui al successivo art. 13. Pertanto, la sanzione espulsiva non discende solo da una disposizione di legge che il Comune odierno appellante ha ritenuto di richiamare in via di autovincolo, ma anche attraverso un’ulteriore ed autonoma previsione inserita nella normativa di gara.

8. Alla luce di tutto quanto sinora rilevato, le conseguenze derivanti dallo spirare del termine assegnato per la comprova dei requisiti non possono nemmeno essere sanate in considerazione del fatto che l’aggiudicataria ha poi prodotto le certificazioni attestanti lo svolgimento dei servizi dichiarati ai fini della propria qualificazione nella procedura di gara in contestazione. Se infatti fosse consentita la prova tardiva ne risulterebbe violato il canone generale della par condicio tra i concorrenti ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, alla cui realizzazione è preordinato il carattere perentorio del termine previsto dal comma 1 del più volte citato art. 48 (sul punto si vedano i principi affermati, con riguardo al comma 2 di tale disposizione, in estensione rispetto a quelli già invalsi con riguardo al comma 1, dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, nella sentenza 25 febbraio 2014, n. 10).

9. In conseguenza del rigetto dell’appello il Comune di Recco è tenuto a rifondere all’originaria ricorrente Fortunam Experiri le spese del presente grado di giudizio. Le stesse possono invece essere compensate nei rapporto tra la medesima amministrazione e la controinteressata C.S.P. società cooperativa sociale, che ha aderito alla presente impugnazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto lo respinge; condanna l’appellante Comune di Recco a rifondere alla Fortunam Experiri s.r.l. le spese del presente appello, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge; le compensa tra la medesima appellante e la Csp società cooperativa sociale a responsabilità limitata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

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ANAC: stop alla clausola che subordina i pagamenti all’ottenimento di finanziamenti europei https://www.giurdanella.it/2015/10/anac-stop-alla-clausola-che-subordina-pagamenti-allottenimento-di-finanziamenti-europei/ Thu, 08 Oct 2015 08:35:48 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28898 Il Presidente dell’Anac, con un comunicato del 6 ottobre 2015, ha chiarito che è illegittima la prassi delle stazioni appaltanti di subordinare i  pagamenti dovuti all’impresa esecutrice, all’ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei). Il Presidente interviene, dopo che all’Autorità erano pervenute diverse segnalazioni riguardo la circostanza che in […]

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Il Presidente dell’Anac, con un comunicato del 6 ottobre 2015, ha chiarito che è illegittima la prassi delle stazioni appaltanti di subordinare i  pagamenti dovuti all’impresa esecutrice, all’ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei).

Il Presidente interviene, dopo che all’Autorità erano pervenute diverse segnalazioni riguardo la circostanza che in diversi bandi di gara relativi all’affidamento di lavori pubblici viene inserita una clausola che subordina i  pagamenti dovuti all’impresa esecutrice all’ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non ancora a disposizione – quanto meno in termini di cassa – da parte della stazione appaltante.

Il Presidente, ricorda che  il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. unitamente alle previsioni dell’art. 81 Cost. impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria e che in attuazione di tali principi, ad esempio, il d.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, prevede che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 (art. 191, comma 1)».
Pertanto, “la stazione appaltante ha l’onere di verificare ex ante  la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità,  garantendone  la permanenza anche in fase di esecuzione, coerentemente a quanto previsto nel bando di gara che,  a norma dell’art. 64 d.lgs. 163/2006, deve contenere, tra l’altro, le informazioni di cui all’allegato IX A del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.”

Su tale ultimo punto, il Presidente precisa inoltre che la specifica disciplina dei termini e delle modalità di pagamento previste nella lex specialis deve essere conforme alle prescrizioni normative di cui al d.lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal d.lgs. 9.11.2012 n. 192. richiamando in merito la determinazione dell’Autorità n. 4 del 7.7.2010, nella quale è indicato che «non può ritenersi sufficiente che la stazione appaltante per derogare alla suddetta normativa puntuale, faccia in sede di bando di gara un generico richiamo alla necessità del rispetto del patto di stabilità interno. Eventualmente,  in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare quelle condizioni oggettive, specificamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante di rispettare le condizioni di pagamento imposte dalle norme, purché le stesse non siano imputabili alla violazione del dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica».
Infine, il Presidente dell’Autorità ha  rilevato come la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, genera problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati, riducendone gli incentivi ed alterando, in tal modo, le condizioni di concorrenza sul mercato.

Clicca qui per  il testo del comunicato

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Bologna: Stop alle gare col massimo ribasso Il … https://www.giurdanella.it/2015/03/bologna-stop-alle-gare-col-criterio-del-massimo/ Wed, 04 Mar 2015 10:54:37 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26941 Bologna: Stop alle gare col massimo ribasso Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno, in cui invita il Sindaco e la Giunta a non emettere bandi di gara ad evidenza pubblica con il criterio del massimo ribasso e a non assegnare lavori tramite procedure negoziate che prevedono offerte anomale al ribasso delle imprese […]

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Bologna: Stop alle gare col massimo ribasso

Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno, in cui invita il Sindaco e la Giunta a non emettere bandi di gara ad evidenza pubblica con il criterio del massimo ribasso e a non assegnare lavori tramite procedure negoziate che prevedono offerte anomale al ribasso delle imprese selezionate; a limitare il più possibile il ricorso alle varianti in corso d’opera che si traducono in costi aggiuntivi; a dare centralità alla qualità per migliorare l’efficienza e valorizzare gli aspetti ambientali, sociali e a favore della qualità dell’esecuzione dell’appalto”.

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Horizon 2020. Tutte le scadenze di giugno https://www.giurdanella.it/2014/04/horizon-2020-tutte-le-scadenze-del-mese-giugno/ Thu, 24 Apr 2014 07:01:48 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22565 Horizon 2020: finanziamenti diretti a imprese e professionisti

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Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2013/C 361/06 ha pubblicato negli scorsi mesi numerosi inviti a presentare proposte e le relative attività a titolo dei programmi di lavoro 2014-2015 nel quadro del programma Orizzonte 2020 (Horizon 2020) – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – e nel quadro del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma Orizzonte 2020.

La Commissione ha adottato con le decisioni C(2013) 8563 del 10 dicembre 2013, C(2013) 8631 del 10 dicembre 2013 e C(2013) 8632 del 10 dicembre 2013 tre programmi di lavoro che includono inviti a presentare proposte e le relative attività. Di seguito rendiamo noti i principali inviti a presentare proposte in scadenza nel prossimo mese di giugno.

03/06/2014 – Invito a presentare proposte “Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe” – Azione “sfide globali” – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serieC 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è: H2020-EURO-SOCIETY-2014

03/06/2014 – Invito a presentare proposte “The young in an innovative, inclusive and sustainable Europe”. Azione “sfide globali” – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è: H2020-YOUNG-SOCIETY-2014

03/06/2014 – Invito a presentare proposte “Reflective societies: cultural heritage and European identities – Azione “sfide globali” – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è: H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2014

05/06/2014 – Invito a presentare proposte “Energy Efficiency – Market Uptake PDA” – Azione “sfide globali” – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è: H2020-EE-2014-4-PDA

05/06/2014 – Invito a presentare proposte “Energy Efficiency – Research and Innovation” – Azione “sfide globali” – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è: H2020-EE-2014-2-RIA

05/06/2014 – Invito a presentare proposte “Energy Efficiency – Market Uptake” – Azione “sfide globali” – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è:H2020-EE-2014-3-MarketUptake

26/06/2014 – Invito a presentare proposte “Blue Growth:unlocking the potential of Seas and Oceans” – Azione “sfide globali” – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è: H2020-BG-2014-1

26/06/2014 – Invito a presentare proposte “Unlocking the potential of seas and oceans”. I scadenza. Azione: Sfide globali- Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è: H2020-BG-2014-2

26/06/2014 – Invito a presentare proposte “Sustainable Food Security”. Azione: Sfide globali – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è:H2020-SFS-2014-1

26/06/2014 – Invito a presentare proposte “Sustainable Food Security” II scadenza. Azione: Sfide globali – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è: H2020-SFS-2014-2

26/06/2014 – Invito a presentare proposte “Innovative, sustainable and inclusive bioeconomy”. Azione: Sfide globali – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è: H2020-ISIB-2014-1

26/06/2014 – Invito a presentare proposte “Innovative, sustainable and inclusive bioeconomy” – II scadenza. Azione: Sfide globali – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è: H2020-ISIB-2014-2

26/06/2014 – Invito a presentare proposte “biotechnology” I scadenza – Azione: leadership industriale – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 361 dell’11 dicembre 2013. L’identificativo dell’invito è:H2020-LEIT-BIO-2014-1

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Al via la predisposizione di bandi-tipo negli appalti di servizi e forniture https://www.giurdanella.it/2013/08/al-via-la-predisposizione-di-bandi-tipo-negli-appalti-di-servizi-e-forniture/ https://www.giurdanella.it/2013/08/al-via-la-predisposizione-di-bandi-tipo-negli-appalti-di-servizi-e-forniture/#comments Wed, 07 Aug 2013 06:00:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15168 L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha avviato i lavori per la predisposizione di bandi-tipo

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A seguito della consultazione – avviata lo scorso 19 marzo – sui bandi-tipo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, l’AVCP ha approvato un documento conclusivo nel quale sono indicati i prioritari settori di intervento e la calendarizzazione per l’avvio delle relative attività.

Il documento pubblicato l’8 luglio 2013, ha quindi concluso l’indagine con cui erano state chieste alle stazioni appaltanti e agli operatori economici del mercato, osservazioni e proposte circa i settori prioritari per l’elaborazione dei bandi-tipo di cui all’art. 64, comma 4 bis, del Codice Appalti.

Molti i settori originariamente individuati dall’Autorità: il settore delle forniture in ambito sanitario, quello dei servizi di gestione degli immobili, il settore dei servizi di illuminazione pubblica, quello di gestione del ciclo dei rifiuti, il settore dei servizi assicurativi e quello afferente ai servizi di ingegneria e di architettura.

Tuttavia, le profonde differenze tra i diversi settori in ordine all’efficacia che avrebbe un immediato intervento regolatorio, attraverso lo strumento del bando-tipo, hanno indotto l’AVCP a non intervenire in alcuni di questi.

“I settori prioritari – spiega infatti l’Autorità – sono stati individuati fra quelli per i quali lo strumento del bando-tipo risulta poter produrre i maggiori benefici in termini di standardizzazione e semplificazione delle procedure di gara”; ne sono rimasti, pertanto, esclusi il settore della gestione del ciclo dei rifiuti e quello dell’illuminazione pubblica, vista la complessità degli stessi legata, per lo più, al mutevole quadro normativo e alle diverse competenze legislative di livello locale e alle varie articolazioni dei servizi, e il settore sanitario, vista la particolare complessità relativa all’elaborazione dei documenti di gara standard, considerata l’eterogeneità delle forniture e dei diversi schemi contrattuali utilizzati.

Al via, dunque, alla predisposizione di bandi-tipo nel settore della gestione degli immobili, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e di manutenzione degli edifici e degli impianti; nel settore dei servizi assicurativi e nei settori afferenti ai servizi di ingegneria ed architettura, secondo la seguente calendarizzazione:

– luglio 2013: servizi di pulizia degli immobili;

– settembre 2013: servizi di manutenzione degli immobili;

– novembre 2013: servizi assicurativi;

– gennaio 2014: servizi di ingegneria e architettura.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale del documento dell’8 luglio 2013 dell’AVCP.

 

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Appalti pubblici: dall’ Avcp indicazioni operative per l’affidamento dei servizi assicurativi https://www.giurdanella.it/2013/04/servizi-pubblici-dall-avcp-indicazioni-operative-per-laffidamento-dei-servizi-assicurativi/ Mon, 22 Apr 2013 06:30:57 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11772 L'Avcp cerca di garantire risultati utili alle gare per l'affidamento di servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa

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Con determinazione n. 3 del 13 marzo 2013 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici cerca di porre rimedio ai deludenti risultati delle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi che, stando ai dati raccolti dall’Osservatorio dei contratti pubblici per il triennio 2009-2012, sono andate in buona parte deserte o assegnate in presenza di una sola offerta.
In base alle risultanze delle due consultazioni pubbliche avviate nei mesi scorsi, l’Authority fornisce specifiche indicazioni operative principalmente in ordine alla strutturazione dei bandi di gara in generale, alla previsione della facoltà di recesso dallo stipulando contratto di assicurazione e ai requisiti richiesti per la partecipazione.
Sotto il primo profilo, rilevato che i bandi di gara spesso risultano carenti di quelle informazioni necessarie alle imprese di assicurazione per valutare il profilo di rischio della Stazione Appaltante da assicurare (e quindi per presentare un’offerta) e considerata la complessità di tale valutazione, l’Avcp suggerisce alle amministrazioni di:
  • valutare l’opportunità di ricorrere a procedure di aggiudicazione più flessibili come il dialogo competitivo (art. 58 Dlgs 163/2006) o di prevedere la possibilità di presentare varianti in sede di offerta, salva in ogni caso la futura ed eventuale predisposizione di bandi tipo;
  • individuare un unico ufficio o soggetto incaricato della gestione unitaria delle polizze assicurative e dei rapporti con le controparti assicurative (funzioni attualmente ripartite tra soggetti distinti);
  • inserire nei capitolati obblighi informativi specifici a carico dell’aggiudicatario, anche attraverso una periodica trasmissione di dati che possa esser utile per la predisposizione dei nuovi bandi.

Per altro verso la previsione nei contratti di assicurazione di una libera facoltà di recesso unilaterale non solo della Stazione Appaltante ma anche dell’assicuratore presenta fondati dubbi di compatibilità con la tutela dell’interesse pubblico, con la stessa disciplina generale in materia di appalti pubblici (che riconosce tale facoltà all’appaltatore solo in casi eccezionali per lo più riconducibili ai casi di eccessiva onerosità sopravvenuta) e inoltre si pone in contrasto con i principi di economicità efficacia e buon andamento della PA, che difficilmente riuscirà ad attivare una nuova copertura assicurativa in tempi brevi. Pertanto, l’Avcp afferma che “dovrebbero essere contrattualmente disciplinati gli eventi in conseguenza dei quali ricorrere ad una revisione del prezzo (o eventualmente di altre condizioni contrattuali) in corso di validità della polizza o, come extrema ratio, atti a fondare il diritto di recesso dal contratto, fermo restando che la revisione dei prezzi o il recesso non possono essere legati al mero verificarsi di un sinistro, rientrante nella normale alea contrattuale”.
Per quanto concerne poi i requisiti di partecipazione alla gara, l’Autorità ritiene “accettabili” quelli basati sul livello di capitale sociale minimo, sull’indice di solvibilità e sulla capacità di assicurare determinati rischi valutata in base ad una raccolta premi specifica.
La determinazione infine si chiude con un ampio intervento in ordine all’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa, relativo cioè a quelle gare pubbliche volte all’individuazione di un broker assicurativo che supporti la Stazione appaltante nella gestione dei rischi da assicurare.
Per questo ed ulteriori approfondimenti, si rende fruibile il testo integrale della determinazione n. 2/2013 dell’Avcp.

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