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]]>Avviso pubblico per 3000 Navigator
Regolamento per la selezione dei Navigator
La Nota di Approfondimento dell’ANPAL sul Reddito di cittadinanza
La procedura selettiva, volta a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 26/2019 sul Reddito di Cittadinanza, ricerca la figura professionale, il Navigator, or) per facilitare l’incontro tra i beneficiari del programma RdC e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale (Art. 2 del Bando).
I Navigator saranno assunti a tempo determinato, fino al 21 aprile 2021, e saranno selezionati su base provinciale, con il numero di posti stabilito per singola provincia nel medesimo bando alla luce delle domande di RdC.
Sul ruolo della nuova figura professionale, sul comunicato dell’ANPAL si legge che “Il Navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da ANPAL Servizi S.p.A. ai Centri per l’Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai CPI, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza”.
La domanda è presentabile telematicamente (su https://selezionenavigator.anpalservizi.it) a partire dalle 10.00 del 18 aprile 2019, con scadenza fino al successivo 8 maggio entro le ore 12.00.
Il concorso è per laureati, ma si fa rimando all’Avviso per i requisiti specifici prova selettiva.
Viste le previsioni sui numeri delle domande e i tempi stretti della procedura, è stata prevista una preselezione “automatica”, con le seguenti modalità.
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità, secondo un rapporto di 1 a 20 tra posizioni ricercate e candidature pervenute su base provinciale.
In primo luogo le domande di partecipazione verranno in ragione del miglior voto di laurea.
In caso di parità verrà preferito il candidato più giovane di età.
In caso di ulteriore parità verranno ammessi tutti i candidati di pari età.
La prova di selezione consiste in un test con domanda a risposta multipla costituito da 100 domande con 10 quesiti per ogni materi:
10 quesiti di cultura generale
10 quesiti psicoattitudinali,
10 quesiti di logica,
10 quesiti di informatica,
10 quesiti sui modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro,
10 quesiti sul reddito di cittadinanza,
10 quesiti sulla disciplina dei contratti di lavoro,
10 quesiti sul sistema di istruzione e formazione,
10 quesiti sulla regolamentazione del mercato del lavoro,
10 quesiti di economia aziendale.
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]]>La scadenza del bando è prevista per il 22 dicembre 2016.
Ecco i requisiti di ammissione:
1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita’, oppure titolo di studio superiore, riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
2) eta’ non inferiore a diciotto anni;
3) cittadinanza italiana;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) idoneita’ fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita’ come idoneita’ allo svolgimento delle mansioni di assistente giudiziario di cui al vigente ordinamento professionale;
6) qualita’ morali e di condotta di cui all’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La prova consta di due prove scritte e un colloquio orale.
La prima prova scritta prevede la somministrazione di 60 quesiti su elementi di diritto processuale civile; la seconda prevede la somministrazione di 60 quesiti su elementi di diritto processuale penale. Le prove saranno ritenute superate con il conseguimento di un punteggio minimo di 22,5/30.
Una volta superate le prove scritte, è previsto un colloquio orale, che verterà sulle stesse materie delle prove scritte nonché su elementi di Ordinamento giudiziario, elementi di Servizi di cancelleria e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Clicca qui per il testo del Bando in Gazzetta
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]]>Il Consiglio pur consapevole che la precedente giurisprudenza ha ritenuto che per la selezione in questione non sarebbe applicabile l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994, per il quale «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione», trattandosi non dell’ammissione ad un concorso pubblico, ma dell’accesso ad un corso di specializzazione riservato ai segretari comunali, ha accolto il ricorso, ritenendo che la disposizione suddetta costituisca espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati.
Infatti, ad avviso del Collegio, in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione.
La determinazione di una data diversa – non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande – implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento.
Il Consiglio ha dunque ritenuto che il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda – a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa – può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
N. 00965/2016REG.PROV.COL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2016, proposto dalla signora Manuela Rizzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso il signor Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, n. 24;
contro
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I ter, n. 97/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per l’appellante l’avvocato Alfredo Caggiula;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, iscritta all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia C, ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio il bando del corso di specializzazione Spe.S. 2014 e lo schema di domanda allegato, nella parte in cui essi hanno previsto come requisito di ammissione una anzianità di servizio nella fascia di appartenenza di due anni, maturata alla data del 31 agosto 2014, anziché alla data del 4 dicembre 2014, stabilita per la presentazione delle domande.
2. Infatti, ove il bando avesse previsto che il requisito dei due anni di anzianità doveva essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ella avrebbe potuto senz’altro partecipare alla selezione per l’ammissione al corso.
3. Il TAR del Lazio ha disposto la partecipazione con riserva al corso di specializzazione, poiché in sede cautelare ha dapprima emesso un decreto monocratico (n. 5939/2014) e poi ha emesso una ordinanza collegiale (n. 6642/2014), che hanno ravvisato i relativi presupposti.
Con la sentenza appellata n. 97/2016, il TAR ha poi respinto il ricorso, affermando, in sintesi, che:
(a) – la contestata previsione del bando non violerebbe l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994, trattandosi non dell’ammissione ad un concorso pubblico, ma dell’accesso ad un corso di specializzazione riservato ai segretari comunali;
(b) – anche a voler ritenere che il principio generale espresso dalla citata disposizione sia applicabile, esso non precluderebbe all’Amministrazione, nell’esercizio di una non arbitraria potestà discrezionale e specialmente nel caso di concorsi riservati a determinate categorie di dipendenti, di stabilire un termine diverso, non successivo, ma anteriore a quello per la presentazione della domanda (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6536/2008 e n. 2798/2005);
(c) – la individuazione della data rilevante per il possesso del requisito della anzianità di due anni è maturata nell’àmbito di un articolato procedimento, che ha visto l’impulso del Consiglio direttivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, la calendarizzazione dei corsi con assenso delle organizzazioni sindacali, la presa d’atto della ripartizione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2014, il parere favorevole della conferenza Stato-città ed autonomie locali, sicché non sarebbero configurabili vizi logici, né corrispondenti censure sarebbero state prospettate dalla ricorrente;
(d) – anche se per il precedente analogo corso Se.F.A. 2013 CC era stato richiesto il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, una tale determinazione non vincolava l’Amministrazione, in quanto, in assenza di dimostrazioni di segno opposto, tale scelta ben potrebbe essere giustificata dalla diverse situazioni contingenti cui i corsi, di anno in anno, fanno fronte (cfr. Cons. Stato, I, n. 818/2015).
4. A seguito del deposito della sentenza di primo grado, il Ministero dell’Interno – con un provvedimento in data 14 gennaio 2016 – in prossimità del loro svolgimento ha escluso l’appellante dagli esami finali del corso di specializzazione.
5. Con l’appello in esame, l’interessata ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto.
Ella ha riproposte le censure proposte col ricorso originario, formulando critiche alle argomentazioni del TAR e deducendo che l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 trova applicazione alla procedura: anche se il principio che la disposizione esprime non è in sé inderogabile, per il concorso in questione in concreto non si possono ravvisare – come non vi erano per il corso analogo del 2013, e comunque non sono state indicate – esigenze di interesse pubblico che possano giustificare una deroga.
6. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, chiedendo che l’appello sia respinto.
7. Ritiene la Sezione che l’appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
7.1. Occorre anzitutto precisare, in relazione ad un aspetto adombrato nella sentenza di primo grado, che rispetto all’impugnazione della contestata ‘clausola escludente’ del bando non possono essere ravvisati controinteressati.
Neppure la necessità di integrare il contraddittorio può ritenersi sopravvenuta nel corso di giudizio, in quanto la selezione non si è conclusa con la graduatoria conclusiva, sicché per i candidati ammessi non è configurabile una situazione giuridica di vantaggio suscettibile di essere lesa dall’ulteriore ammissione che discenderebbe dall’accoglimento del ricorso.
7.2. La Sezione è consapevole del fatto che analoghi ricorsi di altri interessati sono stati ritenuti infondati da questo Consiglio (Sez. I, 16 ottobre 2015, n. 2789; Sez. I, 23 luglio 2015, n. 2154; sez. I, 22 luglio 2015, n. 2133; Sez. I, 9 luglio 2015, n. 2028).
La precedente giurisprudenza – con la quale risulta coerente la sentenza del TAR appellata in questa sede – ha ritenuto che per la selezione in questione non sarebbe applicabile l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 e che l’individuazione della data ‘rilevante’ (di maturazione del requisito del biennio di anzianità) sarebbe stata giustificata in ragione dell’articolazione che ha avuto il relativo procedimento.
7.3. Ad un più maturo esame, ritiene la Sezione che le deduzioni dell’appellante siano fondate.
Quanto all’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 (per il quale «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione»), è ben vero che esso testualmente riguarda l’«accesso» agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni, e dunque non anche la selezione indetta dal Ministero dell’Interno per la scuola di specializzazione de qua (in quanto il superamento del corso di specializzazione in questione, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 465/1997 e del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, costituisce un requisito di idoneità per l’inserimento nella fascia professionale superiore).
Tuttavia, si deve ritenere che tale disposizione costituisce espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati.
Infatti, in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione.
La determinazione di una data diversa – non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande – implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento.
Questa Sezione ritiene che il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda – a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa – può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.
Così è stato nei casi oggetto delle due sentenze di questo Consiglio richiamate dal TAR (concernenti vicende nelle quali si è ritenuto che la fissazione di una data antecedente alla scadenza del bando trovasse una non illogica giustificazione, rispettivamente, nel rispetto della cadenza delle procedure di riqualificazione stabilita mediante accordi sindacali, e nel collegamento tra l’individuazione delle dotazioni organiche in sede di riorganizzazione e le situazioni di servizio del personale aspirante all’immissione nelle superiori posizioni attraverso una procedura riservata per titoli).
7.4. La sentenza appellata, in sostanza, al di là dei dubbi sull’applicabilità del principio, mostra di condividerlo, ma poi finisce col postulare nel caso in esame l’esistenza di esigenze tali da giustificare la fissazione, per il possesso dei requisiti di partecipazione, di una data anticipata rispetto a quella di scadenza del bando.
La Sezione ritiene viceversa che nel caso in esame esigenze di questo tipo non siano riscontrabili, e, comunque, non siano state esternate dall’Amministrazione.
Neppure rilevano le peculiarità delle fasi del procedimento che ha preceduto l’indizione del bando di selezione.
In primo luogo, si deve ritenere che – per rendere trasparente la determinazione concernente l’individuazione della data ‘rilevante’ – non può essere considerato sufficiente il fatto che sia stato acquisito un parere: il richiamo ad esso per relationem non può essere considerato sufficiente, poiché questo, a sua volta, nell’indicare la data ‘rilevante’ non ha evidenziato le relative ragioni giustificative di interesse pubblico.
Anzi, può evidenziarsi che l’unica esplicita considerazione, evidenziata nel corso del procedimento riguardo al termine di maturazione dei requisiti, risulta di segno contrario alla tesi accolta dal TAR, avendo il Consiglio Direttivo dell’Albo, nella seduta del 10 giugno 2014, proposto lo spostamento al 31 agosto 2014 della data in questione (originariamente stabilita al 30 maggio 2014, e quindi all’epoca già decorsa), proprio «al fine di venire incontro alle aspettative degli istanti» dopo aver sottolineato che «comunque, il requisito deve essere posseduto prima dell’inizio del corso».
D’altra parte, neppure sono state esternate le ragioni per le quali si è inteso seguire un decisivo criterio, ben diverso da quello applicato per l’ammissione all’analogo corso di specializzazione per l’anno precedente: pur se la prassi non fa nascere una regola, l’Amministrazione quanto meno deve indicare le ragioni che la inducono a non seguirla, specie quando, come è avvenuto nella specie, si tratta di incidere su posizioni di candidati il cui trattamento deve essere ispirato alla parità di trattamento.
8. Dall’accoglimento dell’appello discende, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado, con annullamento della previsione del bando impugnata e le conseguenti ammissione dell’appellante al corso in questione (non essendo contestato che ella ha maturato il requisito del biennio alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande) e la caducazione del provvedimento di esclusione sopravvenuto.
9. Considerata la novità di alcuni aspetti della questione, le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti.
L’Amministrazione appellata dovrà rimborsare all’appellante il contributo unificato che ha anticipato per la proposizione dei gravami, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis. 1., del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’appello in epigrafe n. 595 del 2015 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla la previsione del bando , nei sensi indicati in motivazione, con conseguente caducazione del provvedimento di esclusione sopravvenuto.
Spese compensate dei due gradi del giudizio.
Dispone che il Ministero dell’Interno rimborsi all’appellata quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>Il Tar Trento, con sentenza del 15 aprile 2015 n° 149, si è espresso in merito a tale quesito.
La questione su cui i giudici trentini si sono pronunciati verteva sulla legittimità di un provvedimento implicito, pronunciato on-line, con cui è stata negata al ricorrente l’ammissione ad un concorso per l’assegnazione di una farmacia nella provincia di Trento, cui faceva seguito la presentazione di un’istanza alla provincia.
In realtà, la piattaforma non permise al ricorrente di trasmettere la domanda alla provincia, in quanto lo stesso risultava avere già presentato due domande ai concorsi banditi da due regioni, che tuttavia erano state dichiarate inammissibili in virtù del fatto che lo stesso aveva omesso di indicare un indirizzo di posta elettronica.
Giova precisare che il limite di due domande è stato posto con il d.l. 1/2012, avente per oggetto la fissazione dei criteri per l’apertura delle farmacie, nonché l’obbligo per le regioni e la province autonome di Trento e Bolzano di bandire concorsi straordinari per l’apertura delle nuove sedi rese disponibili, e che invece con il d.l. 95/2012 si è sancita la realizzazione di una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure.
Ebbene il Tar, nel ritenere fondato il ricorso proposto dal ricorrente, in quanto la presentazione della domanda, poi dichiarata inammissibile, non può essere equiparata ad una partecipazione effettiva, si è pronunciato in relazione alla responsabilità della pubblica amministrazione.
Secondo i giudici trentini il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un’ amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza da mezzi e uomini, con la conseguenze che l’insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, ma più in generale tutte le risposte del sistema informatico sono invece oggettivamente imputabili all’Amministrazione, come plesso, e dunque alle persone che ne hanno la responsabilità.
Pertanto “se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v’è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell’istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”.
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]]>Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate telematicamente entro le 23.59 del giorno 26 marzo 2015, attraverso il link presente sul sito dell’Agenzia.
Per accedere alla pagina del concorso bisogna cliccare su Home / L’Agenzia/ Amministrazione trasparente / Bandi di concorso / Concorsi non ancora scaduti.
L’applicazione per l’invio della domanda è utilizzabile esclusivamente da browser Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 senza compatibility view, Mozilla, Firefox o Google Chrome.
Per inviare la domanda il sistema vi chiederà di autenticarvi inserendo i vostri dati di registrazione. Occorre quindi preliminarmente registrarsi sul sito, cliccando sul pulsante ACCEDI in alto a destra della home e poi su REGISTRAZIONE. Inserire un indirizzo di posta elettronica valido nel campo ‘e-mail’, compilare i campi ‘Password’ e ‘Conferma Password’ (La password deve essere lunga almeno 6 caratteri e contenere una lettera maiuscola (‘A’-‘Z’)) e cliccare sul pulsante CREA ACCOUNT; se la registrazione è andata a buon fine compare un messaggio di conferma a video e in breve tempo viene inoltrata una e-mail contenente un link per convalidare e attivare l’account.
Chi è già registrato sul sito, potrà procedere a compilare la domanda, salvarla e inviarla cliccando su SALVA E INVIA.
Sarà consentito l’inserimento della domanda di partecipazione sino alle 23.59 del 26 marzo 2015. Nello stesso termine è possibile modificare la domanda inviata.
La domanda di partecipazione stampata dovrà essere firmata e presentata in sede di svolgimento della prima prova d’esame, al momento dell’identificazione.
Possono partecipare alla procedura selettiva coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sottoindicati:
a) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di I livello, denominati laurea (L), previsti dall’art. 3 del regolamento adottato dal Ministro dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca con decreto del 22 ottobre 2004, n. 270; alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate;
b) cittadinanza italiana;
c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
d) godimento dei diritti politici e civili;
e) idoneità fisica all’impiego.
Il numero dei posti sarà così ripartito:
– Emilia Romagna, posti n. 110
– Liguria, posti n. 20
– Lombardia, posti n. 470
– Piemonte, posti n. 110
– Toscana, posti n. 42
– Veneto, posti n. 140
CLICCA QUI PER LEGGERE IL BANDO DI CONCORSO
CLICCA QUI PER LE ISTRUZIONI SU REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DOMANDA
CLICCA QUI PER LA REGISTRAZIONE
CLICCA QUI PER COMPILARE LA DOMANDA
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]]>Al concorso per referendario TAR 2015 possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie:
Le anzianita’ di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche cumulativamente. prendendo come requisito temporale minimo quello piu’ lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.
Le domande di partecipazione al concorso referendario TAR 2015, redatte secondo lo schema di cui all’allegato A), potranno essere consegnate, in plico chiuso ed indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretario Generale, U.S.R.I. – Servizio Personale delle Magistrature, Concorso a 45 posti di referendario. di TAR -Via dell’Impresa, n. 89 – 00187 Roma, all’Ufficio Accettazione Corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal lunedi’ al venerdi’, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, entro il termine di decadenza di giorni sessanta (14 marzo 2015) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai fini della valutazione di cui all’art. 8 del presente bando, alla domanda devono essere allegati:
Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere redatto un elenco firmato dall’interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso.
I titoli posseduti dal candidato possono essere prodotti in carta semplice, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati possono altresi’ dimostrare il possesso di altri titoli anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorieta’, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli esami del concorso referendario TAR 2015 constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche’ in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.
La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull’economia politica.
Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.
Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
La valutazione complessiva e’ costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la Commissione aggiunge non piu’ di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.
Il diario e la sede delle prove scritte per il concorso referendario Tar 2015 verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – del 12 giugno 2015.
Le notizie relative al concorso saranno pubblicate dal Servizio per il personale delle magistrature sul sito internet: www.governo.it/presidenza/usri/magistrature/
– BANDO UFFICIALE pubblicato in Gazzetta
– Allegato A – Schema di domanda
– Allegato B (contenente, a titolo puramente esemplificativo, alcune formule che possono essere utilizzate nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni)
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]]>E tuttavia, il pagamento dei 15 euro previsti “a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale”, frustra le aspettative di chi aspirava ad un concorso “elettronico”, cioè senza carte nè lunghe file agli sportelli di uffici pubblici o banche.
Chi ha tentato di effettuare il bonifico a favore del conto corrente indicato dal bando, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, si è subito reso conto del problema: i bonifici alla Banca di Italia non sono effettuabili online, ma solo presso la filiale “fisica”; stesso discorso per quanto riguarda il pagamento mediante bonifico postale, anch’esso effettuabile esclusivamente presso un ufficio postale.
Rimangono frustrate le aspettative dei candidati ad un pieno e completo accesso alla procedura via internet. Non resta che sperare che la prossima volta sia quella buona, superando l’attuale ostacolo del divieto di pagamento mediante sistemi di home banking, peraltro ormai diffusissimi nella pratica comune di consumatori ed utenti della pubblica amministrazione!
Di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi si parlerà giovedì 12 dicembre 2013 nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
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]]>La procedura online è interamente guidata e al bando sono allegate le istruzioni da seguire per la compilazione e l’invio. La realizzazione del nuovo servizio online è un progetto della Direzione generale dei magistrati in collaborazione con la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Termine di scadenza per la domanda 9 dicembre 2013. ►D.m. 30 ottobre 2013 Modalità operative di compilazione
►Registrazione del candidato ►Accesso alla procedura di compilazione della domanda
► I chiarimenti del Ministero sulla presentazione della domanda online
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