bando Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/bando/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 19 Jul 2023 11:25:28 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Anac approva il nuovo Bando-tipo per servizi e forniture sopra-soglia https://www.giurdanella.it/2023/07/anac-bando-tipo-servizi/ Mon, 17 Jul 2023 15:35:48 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56051 Con la delibera del 27 giugno 2023, n. 309, l’Anac l’ha approvato il Bando-tipo n. 1 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee (€ 215.000) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Lo schema di disciplinare ha recepito […]

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Con la delibera del 27 giugno 2023, n. 309, l’Anac l’ha approvato il Bando-tipo n. 1 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee (€ 215.000) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Lo schema di disciplinare ha recepito la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La procedura per la partecipazione alle gara sarà gestita dalla “Piattaforma telematica di negoziazione”. L’utilizzo di tale strumento presupporrà l’accettazione delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

Per gli appalti misti è stato previsto che la componente “lavori” non possa costituire l’oggetto principale della gara. Il documento ha fatto propria, altresì, la disciplina in tema di modifiche contrattuali in corso di esecuzione e di revisione prezzi. Inoltre, è stato specificato che i requisiti speciali per la partecipazione alla gara devono essere previsti esclusivamente dal disciplinare. Qualora la gara sia suddivisa in lotti, la P.A. è tenuta ad indicare per quali di essi sia richiesto uno specifico e determinato requisito speciale.

Le parti dello schema di Disciplinare con testo evidenziato sono quelle opzionali e/o variabili, mentre, le ipotesi generali di base sono scritte con carattere normale.

Si ricorda che per quanto stabilito dal Nuovo Codice degli Appalti, i Bandi-tipo approvati dall’ANAC sono parzialmente vincolanti, in quanto derogabili, esclusivamente, con espressa motivazione da parte della P.A. Invero, l’art. 83, comma 3, D.Lgs 36/2023, ha stabilito che: “successivamente all’adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo“.

Il nuovo disciplinare entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 luglio 2023.

  • Link per la consultazione dei documenti sul sito dell’ANAC
  • Link per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
  • Se ne era parlato precedentemente qui

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Interpretazione del bando e finalità dell’amministrazione https://www.giurdanella.it/2019/02/interpretazione-del-bando-e-finalita-dellamministrazione/ Mon, 04 Feb 2019 05:42:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=41015 Interpretazione di un bando pubblico: si segue il criterio della finalità dell'amministrazione e dell’interpretazione più coerente con lo scopo del servizio

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Per decidere tra diverse interpretazioni alternative di un provvedimento, deve essere seguito il criterio della finalità perseguita dalla P.A., pertanto in un bando per l’affidamento di un servizio si seguirà l’interpretazione più coerente con “lo scopo del servizio richiesto”, cioè con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante nell’affidamento del servizio.

Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di interpretazione di un provvedimento amministrativo, e in particolare di un bando pubblico, quando il criterio letterale non è sufficiente.

Il criterio letterale e quello della finalità

I giudici di Palazzo Spada chiariscono che, sebbene sia da preferire il criterio ermeneutico letterale, esso non è sufficiente quando non vi sia un’interpretazione unica desumibile inequivocabilmente dalla lettera dal bando.

Nella possibile alternativa tra le dette due interpretazioni è corretta la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata, nel senso che debba essere privilegiata l’interpretazione più coerente con “lo scopo del servizio richiesto”, cioè con gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante nell’affidamento del servizio.

Questi vanno desunti, oltre che dall’oggetto dell’appalto, dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con i quali si valorizzano gli aspetti di questa ritenuti indispensabili od utili, secondo l’insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Criterio dello scopo perseguito e regole per l’interpretazione del contratto

Secondo il Consiglio di Stato tale principio è coerente con le regole per l’interpretazione dei negozi giuridici, come previste dal codice civile.

In linea con l’orientamento giurisprudenziale che vuole applicabili all’interpretazione della legge di gara i criteri in tema di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ., l’attenzione prestata allo scopo perseguito dall’amministrazione aggiudicatrice è conforme al criterio interpretativo del secondo comma dell’art. 1362 cod. civ. (“Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”).

Allo stesso modo la lettura combinata delle previsioni del bando che regolano l’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica è, a sua volta, conforme al criterio interpretativo dell’art. 1363 cod. civ. (“Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”)

Nel caso di specie, come detto nella sentenza di primo grado, “la finalità del servizio richiesto non può che essere la valutazione della capacità operativa dell’operatore economico, funzionale alla manutenzione della struttura ed alla soluzione del problema” ed in tale senso depongono i criteri di valutazione dell’aspetto dell’offerta tecnica concernente il “piano degli interventi manutentivi e gestionali in caso di guasto o malfunzionamento degli impianti indicando i mezzi e le risorse predisposte e le tempistiche di intervento” (riguardante, come dedotto dalla difesa del Comune, una valutazione vertente “sulle tempistiche di intervento manutentivo e gestionale, sulle relative modalità di azione utili alla soluzione delle criticità, sull’indicazione dei mezzi impiegabili, nonché sulle risorse predisposte”).

Ciò considerato, conclude la sentenza, in questo modo per un verso non è violato il criterio interpretativo letterale, poiché non si perviene affatto ad un’interpretazione in contrasto o incompatibile con il dato letterale; per altro verso, nell’obiettiva incertezza di questo dato, lo si interpreta coerentemente con lo scopo del servizio da affidare.

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Le modifiche dei bandi devono essere pubblicate https://www.giurdanella.it/2018/10/modifiche-sostanziali-bandi-lex-specialis/ Tue, 30 Oct 2018 05:42:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38201 Il TAR sugli obblighi di pubblicazione delle modifiche sostanziali alla lex specialis e di conseguente riapertura dei termini

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E’ vietato per la P.A.  modificare o integrare la lex specialis di gara, se non attraverso atti che abbiano goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara; inoltre nelle ipotesi di modifiche sostanziali della lex specialis, è obbligatoria la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

Un’amministrazione aveva in un primo momento previsto un bando di gara con un requisito di capitale sociale minimo, per poi eliminare tale requisito prima del termine di scadenza delle offerte.

Tale modifica avveniva con la pubblicazione nel sito internet della Stazione Appaltante, senza che alcunché fosse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dove il bando era stato pubblicato in origine.

Pertanto la successiva aggiudicazione veniva impugnata da un’impresa che non aveva partecipato alla gara proprio perché mancava di quel requisito successivamente soppresso, ovvero di un capitale sociale di almeno € 5oo mila.

Il principio del contrarius actus e gli obblighi per l’amministrazione in caso di modifica sotanziale del bando

Il Tar Veneto, accogliendo le doglianze dell’impresa, ha ritenuto illegittima la procedura, perché la modifica della lex specialis è stata pubblicata non con le stesse modalità usate per il bando/disciplinare di gara, ma solo mediante avviso pubblicato nel sito internet del Comune di Monselice e senza nessuna riapertura, né proroga, dei termini di presentazione delle offerte.

Tale modus operandi della P.A. ha integrato una palese violazione del divieto di modificare o integrare la lex specialis di gara, se non attraverso atti che abbiano goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4916/2016, cit.; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 528/2006, cit.), nonché della regola che impone, nelle ipotesi (come quella ora in esame) di modifiche sostanziali della lex specialis, la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

In allegato la sentenza integrale Tar Veneto, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 940

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CSM: a breve pubblicazione concorso per 400 magistrati onorari https://www.giurdanella.it/2017/12/csm-breve-pubblicazione-concorso-400-magistrati-onorari/ Fri, 01 Dec 2017 15:14:49 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34605 Il CSM ha approvato il 15 novembre scorso all’unanimità uno schema di bando relativo all’indizione di un concorso per l’assunzione di 400 magistrati onorari.  E’ stata prevista l’assunzione di 300 giudici onorari di pace e 100 vice procuratori onorari. Il Decreto Legislativo di riforma della magistratura, vigente dal 15 agosto scorso, ha previsto che il CSM adottasse […]

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Il CSM ha approvato il 15 novembre scorso all’unanimità uno schema di bando relativo all’indizione di un concorso per l’assunzione di 400 magistrati onorari.  E’ stata prevista l’assunzione di 300 giudici onorari di pace e 100 vice procuratori onorari.

Il Decreto Legislativo di riforma della magistratura, vigente dal 15 agosto scorso, ha previsto che il CSM adottasse una delibera per l’individuazione dei posti di magistrato onorario da bandire entro la fine di quest’anno. Scadenza e tempistiche, dunque, ampiamente rispettate.

Lo schema di bando approvato dal CSM viene inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il bando prevede l’invio della domanda solo in forma telematica, attraverso il sito web del CSM.

La riforma stabilisce che venga organizzato un tirocinio dal CSM e dalla Scuola superiore della magistratura.

Il tirocinio per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario dura sei mesi e deve essere effettuato secondo le seguenti modalità.

1) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace in relazione  al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio;

2) per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è  istituito  l’ufficio  di  collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio.

Requisiti di partecipazione previsti dallo schema di bando per Magistrati onorari

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
– cittadinanza italiana;
– godimento dei diritti civili e politici;
– condotta incensurabile;
– idoneità fisica e psichica;
– età compresa tra i 27 e i 60 anni;
– laurea in Giurisprudenza;
– assenza di condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, eccetto riabilitazione;
– assenza di misure di prevenzione o di sicurezza personali;
– non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza;
– non essere stati collocati in quiescenza;
– non aver svolto per più di 4 anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
– non essere stati oggetto di mancanza di conferma nell’incarico di Magistrato Onorario o di revoca dell’incarico.

Per lo schema di bando di concorso approvato dal CSM, CLICCA QUI

 

 

 

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