Big Tech Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/big-tech/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 01 Apr 2025 12:30:03 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 ChatGPT e lo stato di minorità https://www.giurdanella.it/2024/10/chatgpt-e-lo-stato-di-minorita/ Wed, 09 Oct 2024 09:53:23 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57213 Il prompt genera una selezione secondo logiche diverse da quelle di attribuzione di senso e di significati

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Il 21 ottobre 2013 Umberto Eco tenne una lezione presso la sede dell’ONU a New York, dal titolo “Contro la perdita della memoria ONU” (traduzione in italiano)

Eccone un estratto che riguarda Internet.

“Fino ad ora la società ha filtrato le cose per noi, attraverso i libri di testo
e le enciclopedie. Con l’arrivo del Web, tutte le possibili conoscenze e informazioni, persino
le più inutili, sono lì a nostra disposizione.
Quindi la domanda è: chi sta filtrando?
Quando ci confrontiamo con il Web, non abbiamo a disposizione né una regola per selezionare le informazioni né una regola per dimenticare ciò che è inutile ricordare. Possediamo criteri di selezione solo nella misura in cui siamo preparati intellettualmente ad affrontare il calvario di navigare il Web.
Necessitiamo di centri di formazione (la scuola, i libri, le istituzioni scientifiche, alcuni siti web) che ci insegnino come operare la selezione: deve essere inventata una nuova arte della decimazione.
Filtrare non significa cancellare.
È un dato di fatto che di frequente le società non ci facciano dimenticare ciò che sappiamo o sapevamo, ma ci impediscono di scoprire ciò che non sappiamo ancora.
Perciò accade che una civiltà possa operare diversi tipi di cancellazione che può spaziare dalla censura (la cancellazione di manoscritti, i falò di libri, la damnatio memoriae, la falsificazione di fonti documentarie, il negazionismo) fino alla dimenticanza causata da vergogna, inerzia, e rimorso.
Come reagire a perdite di memoria ed eccessi di cancellazione?
Come decidere quando è necessario un filtraggio e quando dovremmo recuperare quanto illecitamente eliminato?”

Tante domande si poneva Eco. Con il senno di poi, chi stava e sta filtrando?

I motori di ricerca, certo, con Google in testa, i social network, certo, con Meta in testa…
Operazioni di filtraggio svolte da un complesso di procedure codificate che organizzano i dati in strutture semplici e li elaborano sulla base di schemi relazionali aperti, capaci cioè di modificarsi anche grazie al comportamento degli utenti. Automatismi informatici basati su una logica che risponde alle ragioni del modello di business di chi gestisce la rete, e non a quelle della produzione di informazione, della loro attendibilità e del confronto delle opinioni nel dibattito pubblico.

Da due anni a questa parte c’è un altro soggetto che si è affacciato prepotentemente nel panorama dei “selezionatori”, è ChatGPT, con tutte le sue versioni e con tutti i suoi cloni.

Ma c’è una differenza.

Quand’ero piccolo e gli insegnanti di scuola media mi mandavano in biblioteca a fare ricerca, ricordo che, malgrado la biblioteca comunale contenesse migliaia di volumi, il bibliotecario, ad ogni mia richiesta, considerando la giovane età, mi portava sempre lo stesso libro, un dizionario enciclopedico, sufficiente, per lui, ad esaudire il mio desiderio di conoscenza. Ma la curiosità era tanta che, una volta in sala lettura, approfittando dell’assenza del bibliotecario, vagavo tra i volumi “dei grandi”.

Curiosità che neppure Google (il moderno bibliotecario) è riuscito ad eliminare, tanto che raramente premo il bottone “mi sento fortunato”, ma spessissimo quello con la scritta “avanti”, proprio per andare a fondo, per cercare anche nel più remoto anfratto della rete.

Con ChatGPT finisce tutto questo, l’utente è sempre “fortunato”, l’oracolo ha già pronta la risposta esatta, che motivo ha di cercare altrove?

Il risultato del “prompt” dell’Intelligenza Artificiale è frutto di un’opera di filtraggio, selezione, calcolo statistico e probabilistico, operata secondo logiche diverse da quelle di attribuzione di senso e di significati.

Un Kant dei nostri giorni non ci considererebbe degni dello stato di maggiorità.
Se ho ChatGPT (il dizionario enciclopedico della mia infanzia) che ha intelletto per me… non ho certo bisogno di sforzarmi.

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Aiuti di stato ad Apple: la decisione della CGUE https://www.giurdanella.it/2024/09/aiuti-di-stato-ad-apple-la-decisione-della-cgue/ Wed, 11 Sep 2024 14:06:53 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57120 Ritorniamo a parlare di aiuti di Stato con una recente decisione della Corte di Giustizia europea, la quale ha confermato la decisione assunta dalla Commissione UE nel 2016 di condannare due filiali di Apple, stabilite in Irlanda, a restituire 13 miliardi di euro di tasse arretrate. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire […]

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Ritorniamo a parlare di aiuti di Stato con una recente decisione della Corte di Giustizia europea, la quale ha confermato la decisione assunta dalla Commissione UE nel 2016 di condannare due filiali di Apple, stabilite in Irlanda, a restituire 13 miliardi di euro di tasse arretrate.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire la vicenda sottesa alla predetta pronuncia del Giudice di Lussemburgo.

Nel 1991 e nel 2007 l’Irlanda ha emesso due “ruling fiscali” a favore di due società del gruppo Apple, costituite come enti di diritto irlandese ma non residenti fiscalmente sull’isola.

I ruling fiscali sono pratiche che consentono alle società di contrattare anticipatamente con l’Amministrazione fiscale di un determinato paese degli accordi relativi al regime di tassazione cui sottoporsi, al calcolo della base imponibile e il corrispondente prelievo fiscale.

Ebbene, con specifico riguardo alla vicenda che ci occupa, in base ai predetti ruling, il Governo irlandese si vincolava a riconoscere i metodi utilizzati dalle due società per determinare gli utili.

Sennonché, secondo la Commissione UE e, successivamente, la CGUE tali ruling avevano avuto il risultato di ridurre la base imponibile delle due filiali di Apple e, di conseguenza, l’imposta sulle società dovuta dalle stesse in base al regime ordinario di tassazione degli utili societari in Irlanda, conferendo loro pertanto un vantaggio selettivo in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Il Tribunale UE, in qualità di Giudice di prime cure, aveva censurato la decisione della commissione ritenendo non provato proprio il vantaggio selettivo ottenuto dalle società.

Ricordiamo, a tal proposito, che affinché possa parlarsi di aiuto di Stato è necessario che si tratti di una misura economica concessa dallo stato, o comunque finanziata direttamente o indirettamente con risorse pubbliche, che agevoli uno o più operatori economici producendo uno squilibrio del mercato interno o l’alterazione della libera concorrenza.

Nella vicenda in esame, sebbene non vi sia stato un effettiva erogazione di risorse economiche da parte dello Stato, è possibile affermare che il risparmio fiscale di cui le società hanno giovato per anni equivalga a un vantaggio.

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Procedimento antitrust: rinvio pregiudiziale alla CGUE https://www.giurdanella.it/2024/08/procedimento-antitrust-rinvio-pregiudiziale-alla-cgue/ Wed, 28 Aug 2024 18:52:19 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57077 Il 9 luglio 2024, il Consiglio di Stato – con ordinanza n. 6057/2024 – ha effettuato un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo il seguente quesito: “Se l’art. 101 TFUE osti a una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, che, […]

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Il 9 luglio 2024, il Consiglio di Stato – con ordinanza n. 6057/2024 – ha effettuato un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo il seguente quesito:

“Se l’art. 101 TFUE osti a una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, che, ai fini dell’esercizio dei poteri sanzionatori, impone all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di notificare alle imprese interessate il provvedimento di avvio dell’istruttoria, che indica inter alia gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, entro il termine decadenziale di novanta giorni, ovvero trecentosessanta giorni per le imprese residenti all’estero, decorrente dal momento in cui l’Autorità ha la conoscenza della violazione”.

La vicenda sottesa al rinvio riguardava un’intesa anticoncorrenziale posta in essere dalle società Apple e Amazon, in forza della quale la vendita di prodotti Apple/Beats (prodotti Apple), tramite il marketplace di Amazon, era riservata ai soli c.d. Apple Premium Resellers (la categoria di rivenditori che, all’interno del sistema di distribuzione di Apple, soddisfa i più alti standard di qualità ed investimenti).

Per l’Autorità nazionale garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la limitazione prevista all’interno della predetta intesa integrava una violazione del principio della libera concorrenza, poiché determinava la riduzione del numero di rivenditori autorizzati e di prodotti Apple rivenduti su Amazon.it.

Pertanto, l’Autorità ha emesso un provvedimento con cui ha ordinato alle società di porre immediatamente fine alle condotte anti concorrenziali e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata e, nello specifico, di rimuovere e/o modificare dette clausole contrattuali; con il medesimo provvedimento, AGCM ha altresì comminato, rispettivamente a carico di Apple e Amazon, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il predetto provvedimento di AGCM è stato successivamente impugnato dalle società, le quali hanno contestato l’esistenza dell’illecito e, soprattutto, la violazione dei termini per l’avvio del procedimento sanzionatorio.

In particolar modo, le ricorrenti hanno richiamato l’articolo 14, L. 689/1981, a mente del quale “… gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”.

Evidentemente detto termine non era stato rispettato dall’AGCM ( la quale era stata raggiunta da una segnalazione il 22 febbraio 2019 mentre la notifica dell’avvio dell’istruttoria è intervenuta il 21 luglio 2020) e per questo motivo, secondo i ricorrenti, il provvedimento era da ritenersi illegittimo.

Il Giudice di prime cure, da un lato, ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l’articolo 14, L. 689/1981, in ragione della “assoluta peculiarità dei procedimenti antitrust”, i quali si caratterizzano per il connubio tra attività di accertamento dell’illecito, sanzionatoria e inibitoria; tuttavia, dall’altro lato, il Giudice ha comunque ritenuto irragionevole la durata dell’attività pre-istruttoria, ossia della fase preliminare di accertamento, che ha preceduto il coinvolgimento delle società autrici dei comportamenti anti concorrenziali.

Investito della questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente la questione relativa all’applicabilità dell’articolo 14, L. 689/1981, specificando che il quesito riguarda unicamente la fase pre istruttoria e non quella prettamente istruttoria.

Il Collegio ha osservato che la L. 689/1981 ha natura generale dal momento che, in base all’art. 12 della legge medesima, le disposizioni in essa contenute devono essere osservate con riguardo a tutte le violazioni aventi natura amministrativa per le quali è comminata la sanzione del pagamento di una somma di danaro.

Del resto, è l’articolo 31 della L. 287/1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”) a richiamare le disposizioni della L. 689/1981 “in quanto applicabili”; inoltre,non vi è traccia di una specifica disposizione che preveda una diversa scansione temporale per le attività dell’AGCM.

Per il Collegio, dunque, “esigenze di complessiva coerenza dell’ordinamento impongono all’interprete di ritenere che il legislatore, non avendo nel presente caso previsto un diverso termine, abbia ritenuto applicabile quello stabilito dall’art. 14 della L. n. 689/1981 (salva la possibilità per il legislatore di intervenire in futuro sulla materia e prevedere specifici termini di svolgimento della fase pre-istruttoria dei procedimenti antitrust)”.

La ricostruzione fornita dal Consiglio di Stato, oltre a essere coerente con il complessivo quadro normativo, risponde anche al principio di “tempestività della contestazione”, a tutela del diritto di difesa, previsto anche per le sanzioni sostanzialmente penali quali quelle comminate dall’Autorità antitrust.

Per il Giudice amministrativo, la previsione di un termine entro cui concludere l’attività pre istruttoria non contrasta con il diritto europeo, il quale ammette la possibilità per gli Stati membri di prevedere livelli più elevati di tutela; peraltro, tale termine non impedirebbe di garantire la tutela della concorrenza e del mercato interno, poiché attiene a una fase squisitamente preliminare di accertamento, seguita dalla vera e propria attività istruttoria in cui, una volta coinvolti gli autori della condotta anti concorrenziale, l’Autorità potrà effettuare ulteriori indagini e, eventualmente, ampliare la contestazione alla luce di nuove risultanze.

Non potendo rintracciare la soluzione alla questione interpretativa in precedenti della CGUE, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover effettuare un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.

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[n.d.r.: vedi la decisione della Corte di Giustizia, del 30 gennaio 2025, causa C-510/23, intervenuta sulla questione]

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Prima sentenza sul Digital Markets Act: TikTok https://www.giurdanella.it/2024/08/la-prima-sentenza-sul-digital-markets-act-tiktok-e-un-gatekeeper/ Fri, 16 Aug 2024 18:14:39 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57044 Con sentenza del 17 luglio 2024, relativa al caso T-1077/23, il Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato per la prima volta in materia di Digital Markets Act (Regolamento n. 2022/1925) e, più nello specifico, sull’ambito soggettivo di applicazione di tale disciplina. In particolare, il Tribunale si è pronunciato sul ricorso presentato da TikTok,  di proprietà […]

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Con sentenza del 17 luglio 2024, relativa al caso T-1077/23, il Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato per la prima volta in materia di Digital Markets Act (Regolamento n. 2022/1925) e, più nello specifico, sull’ambito soggettivo di applicazione di tale disciplina.

In particolare, il Tribunale si è pronunciato sul ricorso presentato da TikTok,  di proprietà del gruppo cinese ByteDance, contro la decisione della Commissione europea con cui veniva qualificato come “gatekeeper” ai sensi dell’articolo 3 del DMA, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi e controlli cui sono sottoposti i gatekeeper.

La disciplina

Secondo l’articolo 3 del Regolamento 2022/1925 un’azienda è definita gatekeeper se:

“a) ha un impatto significativo sul mercato interno;

b) fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e

c) detiene una posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.”

Il secondo paragrafo del predetto articolo specifica in cosa consistono i requisiti indicati al primo paragrafo; in particolare, si presume che un’azienda abbia un impatto significativo di mercato se il suo fatturato annuo nell’Unione è pari o superiore a 7,5 miliardi di euro in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 75 miliardi di EUR nell’ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce lo stesso servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri.

La circostanza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto b) è, invece, desumibile dal fatto che l’azienda fornisce un servizio di piattaforma di base che è stato utilizzato, nell’ultimo esercizio finanziario, da almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile,  stabiliti o situati nell’Unione, e almeno 10000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell’Unione.

Infine, la posizione consolidata e duratura è comprovata dal fatto che le prime due soglie previste dall’articolo 3, par. 1, sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

La posizione di ByteDance

In primo luogo, la società cinese ha contestato la decisione di Bruxelles perché la Commissione europea avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prima delle soglie previste dall’articolo 3 del DMA; la società cinese, infatti, ha affermato che il suo valore di mercato globale dipende principalmente dalle sue attività in Cina, dunque, TikTok non  avrebbe un impatto significativo sul mercato interno, specie perché il fatturato interno dell’Unione europea non supera la soglia fissata dall’articolo 3, par. 1, punto a).

Tuttavia, il Tribunale ha valutato congiuntamente il valore di mercato globale della società e il numero di utenti finali della piattaforma, da cui può agevolmente desumersi la capacità finanziaria della società e il potenziale vantaggio economico che può trarre dai suoi utenti.

In secondo luogo, la società ha ridimensionato il suo ruolo all’interno del mercato, ritenendo di non essere un vero e proprio punto di accesso affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; ByteDance, in particolare, ha sottolineato che TikTok ha una platea di utenti ridotta rispetto ad altri servizi come Facebook e Instagram.

Sennonché,il Tribunale ha ritenuto maggiormente significativo il fatto che a partire dal suo lancio, avvenuto nel 2018, TikTok ha velocemente incrementato i suoi utenti in maniera esponenziale, oltre ad essere diventato uno dei social maggiormente utilizzato specialmente dagli utenti più giovani.

Infine, per la società ricorrente la Commissione avrebbe errato nel riconoscerle una posizione  di mercato consolidata poiché, dopo l’ingresso di TikTok nel mercato europeo, sono state lanciate piattaforme simili di proprietà di Meta e Alphabet, le quali hanno visto crescere assai rapidamente i propri utenti, rappresentando – dunque – validi competitor.

Anche questa argomentazione, per il Tribunale, non ha colto il segno, poiché ha mancato di considerare i rapidissimi tempi di crescita di TikTok al punto da raggiungere, in poco tempo, la metà delle dimensioni, in termini di numero di utenti nell’Unione, di Facebook e di Instagram.

TikTok, dunque, è un gatekeeper e in quanto tale è soggetto agli obblighi previsti all’interno del DMA quali, tra gli altri,  l’obbligo di assicurare che l’interoperalibilità dei propri servizi con i rivali, quello di lasciare gli utenti liberi di scegliere quali applicazione preinstallare nei loro dispositivi e di non favorire i loro servizi rispetto a quelli dei rivali.

La società potrà proporre ricorso contro la decisione di primo grado entro due mesi e 10 giorni.

Attualmente, sono stati qualificate gatekeeper Meta, Amazon, Booking, Microsoft, Alphabet e Apple; come ByteDance, anche Meta e Apple hanno presentato ricorso per garantire che alcuni dei loro servizi siano esenti dall’applicazione del Digital Markets Act.

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L’attuazione del Digital Markets Act (DMA): nuovi obblighi per i “gatekeepers” https://www.giurdanella.it/2024/03/lattuazione-del-digital-markets-act-dma-nuovi-obblighi-per-i-gatekeepers/ Tue, 26 Mar 2024 11:00:43 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56555 Il 6 marzo 2024 è scaduto il termine entro cui, in capo alle grandi aziende del settore digitale qualificabili come “gatekeepers”, gravava l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni introdotte dal Regolamento UE n. 2022/1925, comunemente noto con l’espressione Digital Markets Act (DMA).  L’articolato normativo, ufficialmente adottato il 14 settembre 2022 (ed entrato in vigore il 1° novembre […]

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Il 6 marzo 2024 è scaduto il termine entro cui, in capo alle grandi aziende del settore digitale qualificabili come “gatekeepers”, gravava l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni introdotte dal Regolamento UE n. 2022/1925, comunemente noto con l’espressione Digital Markets Act (DMA). 

L’articolato normativo, ufficialmente adottato il 14 settembre 2022 (ed entrato in vigore il 1° novembre successivo), si prefigge la dichiarata finalità di assicurare una migliore equità e contendibilità nel settore dei mercati digitali. Ciò soprattutto con riguardo ai servizi di piattaforma di base, servizi digitali assai diffusi e di uso comune che risultano sovente erogati da un numero limitatissimo di grandi imprese (le c.d. big tech). 

La ratio del DMA è presto detta: contrastare gli abusi di posizione dominante in un’ottica eminentemente preventiva. Nell’eventualità di un mancato adeguamento alle disposizioni ivi enunciate, sono previste blacklist e sanzioni di grande portata deterrente. Sicché, a differenza della normativa antitrust, il regolamento in questione interviene ex ante, mirando a prevenire distorsioni concorrenziali nel mercato interno e pratiche commerciali sleali e pregiudizievoli per gli utenti, al fine di assicurare una piena attuazione dell’art. 102 del TFUE.

Stante l’annosa persistenza di economie di scala estreme nell’ambito delle piattaforme digitali, i servizi offerti sono stati da più parti tacciati di essere suscettibili di generare effetti di lock-in, anche in ragione della loro multilateralità e capacità di connettere un numero elevatissimo di operatori commerciali con utenti finali. 

Essenziale risulta, perciò, comprendere anzitutto quali siano le c.d. “big tech” che soggiacciono all’applicazione della nuova normativa. Al riguardo, l’art. 3 del Digital Markets Act designa come gatekeepers l’impresa che soddisfi una serie di specifici requisiti:

  1. l’avere «un impatto significativo sul mercato interno». Detta condizione si presume integrata allorché l’impresa fornitrice del servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri abbia raggiunto un fatturato annuo nell’Ue pari o superiore a 7,5 miliardi di € in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché una media di capitalizzazione di mercato (o valore equo di mercato) almeno pari a 75 miliardi di € nell’ultimo esercizio finanziario
  2. Fornire un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali. Questo requisito si ritiene presuntivamente ravvisabile nell’ipotesi di servizio che annoveri almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell’Unione o almeno 10 mila utenti commerciali attivi su base annua nell’UE.
  3. Detenere (attualmente o in previsione futura) «una posizione consolidata e duratura nell’ambito delle proprie attività». In via presuntiva, un’impresa riveste tale posizione qualora abbia raggiunto le soglie di cui alla lett. b) in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

Tra gli obblighi di condotta¹ imposti al gatekeeper, giova segnalare sinteticamente:

  1. il divieto di trattare, combinare o utilizzare in modo incrociato i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono di servizi di piattaforma di base del gatekeeper;
  2. l’obbligo di interoperabilità dei propri servizi a vantaggio di terzi in situazioni specifiche;
  3. l’obbligo di consentire ai clienti (a seconda dei casi, utenti commerciali o finali) la possibilità di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma e di offrire gli stessi prodotti o servizi anche al di fuori della piattaforma (eventualmente anche a condizioni e prezzi diversi da quelli offerti attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper).

Ampi sono i poteri che il regolamento DMA conferisce alla Commissione europea. In particolare, quest’ultima, oltre al potere/dovere di procedere al riesame periodico (e comunque triennale) dello status dei gatekeeper, ha facoltà di richiedere in qualunque momento ad una big tech «tutte le informazioni che ritiene necessarie» in presenza di fusioni²  o qualora la stessa sia sospettata di porre in essere condotte antielusive³ . Ma soprattutto alla Commissione è demandato il potere di comminare al gatekeeper, per il caso di trasgressione intenzionale (o per negligenza) degli anzidetti obblighi, ammende sino al 10% del fatturato totale realizzato a livello mondiale nel precedente esercizio finanziario, elevabile fino al 20% in caso di recidiva.

Qualora poi le violazioni siano sistematiche, la Commissione potrà adottare rimedi supplementari, ad esempio imponendo al gatekeeper di vendere una filiale o facendogli divieto di acquisire servizi aggiuntivi che aumenterebbero lo squilibrio di mercato.

 

¹Il gatekeeper che, in esecuzione di tali obblighi, ha dovuto introdurre i cambiamenti più significativi è Alphabet (la casa madre di Google). Essa ha dovuto introdurre nuove schermate di scelta per selezionare il browser predefinito sui dispositivi Android e il motore di ricerca predefinito, un numero maggiore di link a siti concorrenti quando si fanno ricerca Google su determinate categorie di prodotti acquistabili online (come voli e hotel), dando priorità ai siti di comparazione dei prezzi, anziché alle singole aziende e ai loro prodotti. Opt-out per la condivisione di alcuni dati fra le piattaforme YouTube, Search, servizi pubblicitari, Google Play, Chrome, Google Shopping e Google Maps.
²Per prevenire l’abuso di posizioni dominanti, la Commissione deve essere sempre informata sulle fusioni, onde evitare le c.d. killer acquisition (intendendosi per tali le acquisizioni, da parte delle big tech, di aziende emergenti del settore) 
³Siffatte condotte si materializzano laddove l’impresa fornisca servizi di piattaforma di base, suddividendo o frammentando tali servizi mediante mezzi contrattuali, commerciali, tecnici o di qualsiasi altro tipo per eludere le soglie quantitative da cui discende la designazione come “gatekeepers”.

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