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]]>Di seguito, alcune novità in tema di lavoro pubblico:
Turn over
Le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore. In questo modo, si semplifica il processo di assunzione, perché rimane solo il vincolo finanziario e viene meno quello relativo al numero di dipendenti.
Mobilità
E’ semplificato il ricorso alla mobilità, in quanto per quella volontaria, tra le amministrazioni centrali dello Stato, non è più previsto l’assenso dell’amministrazione di provenienza. L’unico criterio posto è che l’amministrazione ricevente abbia un numero di posti vacanti superiore rispetto a quella cedente. Per la mobilità obbligatoria è fissato il limite di distanza di 50 chilometri tra le amministrazioni, entro il quale il dipendente può essere adibito a qualsiasi amministrazione o sede.
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]]>Il provvedimento in esame contiene molte norme volte a prevenire l’accumulo di ulteriore debito. Tra le tante, di rilievo è quella sul blocco delle assunzioni per quegli enti che registrano ritardi nei pagamenti superiori a 60-90 giorni per il 2014 e a 30-60 giorni dal 2015.
Il punto di partenza per l’accertamento del livello di virtuosità nei pagamenti sarà rappresentato dai prospetti che dovranno essere allegati alle relazioni di accompagnamento ai bilanci consuntivi e, che al loro interno dovranno indicare l’importo dei pagamenti effettuati in ritardo e il tempo mediamente impiegato per saldare le fatture.
Nel caso in cui si accertino dei ritardi, la relazione dovrà contenere l’indicazione della misura che l’Amministrazione intende adottare per colmare quel deficit.
Occorre evidenziare che se il ritardo supera la soglia massima di tollerabilità (90 giorni per quest’anno e 60 dal prossimo), dall’anno successivo alla violazione, scatterà in automatico la sanzione del blocco assunzioni.
Gli enti locali, ad esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, avranno altresì maggiori interessi ad adeguarsi alle nuove misure, poiché solamente le amministrazioni rispettose dei termini potranno godere di sconti sul patto di stabilità.
Vediamo brevemente la procedura prevista nel ddl:
– dal primo luglio le Pa dovranno provvedere a protocollare tutte le fatture per somministrazioni, appalti, forniture e prestazioni professionali, annotandole entro 10 giorni nel registro fatture;
– dal primo giugno i creditori potranno comunicare, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti,i dati delle fatture emesse dal primo gennaio 2014;
– entro il 15 di ogni mese la singole amministrazioni dovranno comunicare, sempre tramite la piattaforma elettronica, i dati relativi ai debiti non ancora estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali siano stati superati i termini di pagamento imposti dall’Unione europea con la conseguente applicazione del tasso di mora previsto dal d. lgs. 192/2012.
La bozza di ddl, infine, per non rallentare ulteriormente la procedura di pagamento degli arretrati proroga fino alla fine dell’anno la possibilità per gli enti locali di fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria pari a 5/12.
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