L'articolo Bonifica siti contaminati: la sentenza del TAR Lecce proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare, la parte ricorrente lamentava la violazione del disposto dell’art. 192, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale richiede, ai fini della corresponsabilità, che “i necessari propedeutici accertamenti sulla sussistenza dei profili di responsabilità dolosa o colposa della violazione dell’obbligo di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti siano effettuati dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti”.
Inoltre, l’imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, presuppone necessariamente l’accertamento in capo a quest’ultimo di un comportamento doloso o colposo, “non ravvisando la disposizione dell’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 13/09/2017
N. 01450/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2017, proposto da:
Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Rosaria Mola, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Egilda De Donno in Lecce, Viale De Leonardi, n. 151;
contro
Comune di Massafra, n.c.;
per l’annullamento,
dell’ordinanza n. 200 del 25 ottobre 2016, prot. n. 38425 del 26 ottobre 2016, emessa dal Comune di Massafra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udita per la parte ricorrente l’Avv. M.R. Mola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Acquedotto Pugliese s.p.a. ha impugnato, domandandone l’annullamento, l’ordinanza a firma del Sindaco e del Dirigente del Settore “Ecologia ed Ambiente” del Comune di Massafra n. 200 del 25 ottobre 2016 (prot. n. 38425 del 26 ottobre 2016), notificata in data 5 novembre 2016, con cui, a seguito del rinvenimento di rifiuti abbandonati, è stato ad essa imposto (nella qualità di presunta proprietaria di una delle particelle occupate dai rifiuti in questione) di adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti (speciali pericolosi e non pericolosi ivi abbandonati in cospicua quantità da ignoti, costituiti in gran parte da lastre in eternit) e bonifica di un terreno ubicato nel territorio comunale in località “Colombato di Sopra” (particella n. 32 del Foglio n.20).
Ha chiesto, altresì, il risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi che l’A.Q.P. dovesse sostenere per l’omesso esercizio, da parte del Comune di Massafra, degli adempimenti di sua competenza, ex artt. 192 e 250 del D. Lgs. n. 152/2006.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto:
1) violazione di legge per contrasto e falsa applicazione della normativa in tema di siti inquinati, ex artt. 242, 244, 250 del D. Lgs. n. 152/2006, errata applicazione del D. Lgs. 22/1997 e del D.P.C.M. 471/1999 (norme abrogate): a. assenza dei presupposti oggettivi necessari ad ordinare la bonifica, b. incompetenza del Comune ed emettere tale ordinanza;
2) illegittimità dell’ordine di rimozione dei rifiuti rinvenuti per violazione dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e della corrispondente normativa comunitaria, per assenza dei presupposti fattuali necessari a consentire l’adozione di un ordine di tal genere, violazione del principio “chi inquina paga”;
3) illegittimità dell’ordinanza per errata applicazione dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, in relazione a soggetto diverso dal “proprietario”, difetto d’istruttoria;
4) illegittimità dell’ordinanza per violazione dell’obbligo di preavviso, ex art. 7 della L. 241/1990;
5) illegittimità dell’ordinanza per eccesso di potere: attribuzione a terzi di responsabilità proprie del Comune.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Massafra.
Con ordinanza 15 febbraio 2017, n. 68, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dalla Società ricorrente, “Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato, in quanto: 1) l’Acquedotto Pugliese s.p.a., Ente gestore dell’acquedotto, (in linea generale) non appare tenuto agli adempimenti di rimozione dei rifiutiabbandonati da terzi sulle aree interessate dalle condutture idriche, per mancanza tanto del rapporto reale con le aree stesse che di un rapporto di natura obbligatoria (non essendo comprese negli obblighi da esso assunti convenzionalmente la vigilanza e la custodia delle infrastrutture per comportamenti di terzi estranei di natura patologica; v. Consiglio di Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 705; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, I, 29 settembre 2016, n. 1159); 2) il Comune intimante ha violato il disposto dell’art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale richiede, ai fini della corresponsabilità, che i necessari propedeutici accertamenti sulla sussistenza dei profili di responsabilità dolosa o colposa della violazione dell’obbligo di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti siano effettuati dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti”.
All’udienza pubblica del 27 giugno 2017, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati.
1. – Come già anticipato nella fase cautelare del presente giudizio, coglie nel segno la censura (formulata a sostegno della domanda di annullamento azionata) con la quale l’Acquedotto Pugliese s.p.a. lamenta, essenzialmente, la violazione del disposto dell’art. 192, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale richiede, ai fini della corresponsabilità, che i necessari propedeutici accertamenti sulla sussistenza dei profili di responsabilità dolosa o colposa della violazione dell’obbligo di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti siano effettuati dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti.
Osserva la Sezione che l’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, dopo aver disposto (comma 1) che “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, al comma 3 prevede che “… chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
Orbene, <<Dal dato testuale della disposizione emerge che: alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti; in via solidale il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa; non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti.
Ne consegue quale corollario:
a) l’irrilevanza ai fini degli obblighi di rimozione e smaltimento della titolarità del diritto reale sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti, atteso che la disposizione normativa accomuna nello stesso trattamento sia il proprietario dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti che chi ne abbia la “disponibilità” a titolo di diritto reale o personale;
b) la necessità dell’accertamento della responsabilità, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo>> (Consiglio di Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 705).
Ed invero, per un verso, “Sicuro approdo della giurisprudenza è quello secondo cui l’imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, presuppone necessariamente l’accertamento in capo a quest’ultimo di un comportamento doloso o colposo, non ravvisando la disposizione dell’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene (in tal senso ex plurimis Tar Puglia, Lecce, n. 108/2015)” (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, I, 14 giugno 2016, n. 945; in termini, T.A.R. Puglia Lecce, I, 2 dicembre 2015, n. 3482; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 4 febbraio 2015, n. 437).
Sotto altro profilo, poi, il Collegio ritiene di non avere ragione per discostarsi dall’ “orientamento consolidato (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; sez. II, parere 21 giugno 2013, n. 2916; sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705; sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1301), secondo cui, in materia, il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un’effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo. Di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, nemmeno soggetto al temperamento che l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale posta dall’art. 7 della stessa legge” (Consiglio di Stato, IV, 15 luglio 2016, n. 3163; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, I, 30 agosto 2016, n. 1089; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 12 ottobre 2016, n. 1962).
1.2 – Orbene, nel caso in esame: per un verso, dal tenore del gravato provvedimento si evince che l’Amministrazione Comunale resistente fa discendere gli obblighi di rimozione e bonifica in capo alla società ricorrente, dal mero accertamento della (presunta) proprietà del terreno per cui è causa, senza fornire, in concreto, alcuna dimostrazione dell’imputabilità soggettiva della condotta, ex art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006; per altro verso, alcuna partecipazione e contraddittorio procedimentale risulta essere stata, in concreto, attivata.
2. – Parimenti fondata (come pure già rilevato nella fase cautelare del giudizio) è l’ulteriore censura con cui la società Acquedotto Pugliese s.p.a., Ente gestore dell’Acquedotto, deduce, sostanzialmente, di non essere tenuta agli adempimenti di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi sulle aree interessate dalle condutture idriche, per mancanza tanto del rapporto reale con le aree stesse che di un rapporto di natura obbligatoria (non essendo comprese negli obblighi da esso assunti convenzionalmente la vigilanza e la custodia delle infrastrutture per comportamenti di terzi estranei di natura patologica).
Ed invero, “Si deve ritenere che AQP sia il mero gestore delle condotte di acqua potabile e pertanto si trovi nella disponibilità dell’area interessata dalle infrastrutture idriche” (T.A.R. Puglia, Bari, I, 29 settembre 2016, n. 1159).
E’ stato al riguardo condivisibilmente osservato che <<Gli obblighi gravanti sul gestore attengono esclusivamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria sotto l’aspetto tecnico delle condotte al fine di assicurare il corretto esercizio e la funzionalità delle opere. Il mantenimento delle condizioni generali di pulizia delle opere previsto dalla convenzione con l’ATO Puglia del 30 settembre 2002 riguardano la normale pulizia dei siti e non già fatti imprevedibili quali l’abbandono di rifiuti da parte di sconosciuti…. Insomma è ben diverso il mantenere in stato di corretta manutenzione e di pulizia le opere gestite dal rimuovere gli effetti prodotti sulle opere gestite da atti illeciti commessi da terzi ignoti. Invero, il concetto di custodia e vigilanza va esaminato in relazione agli obblighi che fisiologicamente possono essere imposti ad AQP in quanto gestore del servizio idrico integrato e non può essere allargato fino ad includere la “custodia e vigilanza” dei beni in oggetto da atti di natura patologica e derivanti da fenomeni di vandalismo tramite l’illecito abbandono e l’occultamento di rifiuti …. In conclusione deve ritenersi che AQP, ente gestore dell’acquedotto, non sia tenuto agli adempimenti di rimozione dei rifiuti abbandonati sull’area interessata dalle condutture per mancanza tanto del rapporto reale con l’area che di un rapporto di natura obbligatoria e non essendo comprese negli obblighi da essa assunti convenzionalmente la vigilanza e la custodia delle infrastrutture per comportamenti di terzi estranei di natura patologica>> (Consiglio di Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 705; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, I, cit., n. 1159/2016).
3. – La fondatezza delle summenzionate censure dispensa il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze formulate, con assorbimento di queste ultime.
4. – Va disattesa, invece, la domanda risarcitoria azionata, in quanto formulata con riferimento a danni del tutto eventuali (e, comunque, indimostrati).
5. – Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il presente ricorso è fondato e va accolto, nei sensi e termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, deve essere annullata l’impugnata ordinanza n. 200 del 25 ottobre 2016 (prot. n. 38425 del 26 ottobre 2016), a firma del Sindaco e Dirigente del Settore “Ecologia ed Ambiente” del Comune di Massafra.
6. – Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e termini di cui in motivazione, e, per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Massafra, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d’Arpe, Presidente
Antonella Lariccia, Referendario
Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Maria Luisa Rotondano | Enrico d’Arpe | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Bonifica siti contaminati: la sentenza del TAR Lecce proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Bonifica siti contaminati: la sentenza del TAR Milano proviene da Giurdanella.it.
]]>A detta dei giudici del TAR adito, è stata posta, con l’ordinanza sindacale, la violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Infatti, come si legge dalla sentenza, “malgrado nell’area di che trattasi, nell’anno 2006, erano già stati abbandonati rifiuti, ciò non consente di ritenerla “in stato di abbandono”, come invece erroneamente sostenuto dalla difesa comunale, essendo la stessa delimitata e protetta, sebbene ciò non sia rivelato sufficiente ad impedire il perpetrarsi di condotte criminali, come detto tempestivamente denunciate dalla ricorrente, la cui prevenzione non può tuttavia gravare sulla stessa, mediante un ininterrotto obbligo di vigilanza della propria area, che risulterebbe sproporzionato rispetto agli ordinari canoni di diligenza”.
Infatti, l’illegittimità dell’ordinanza sindacale trova riscontro nel comportamento diligente del proprietario dell’area privata, il quale ha messo in atto tutte le dovute precauzioni del caso, avendo recintato il sito contaminato, inibendo l’accesso ai terzi.
Inoltre, i giudici milanesi, richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr ex aliis Cons. di Stato, Sez. VI, 7 novembre 2016, n. 4647; Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5757) il medesimo proprietario non può essere ritenuto oggettivamente responsabile dei comportamenti criminali di terzi, specie se tempestivamente denunciati alle Forze dell’Ordine.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 20/01/2017
N. 00144/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03234/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3234 del 2011, proposto da:
Costruzioni Edili Pagani & C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Gasperi ed Andrea Zoppi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Carlo Botta, 19;
contro
Comune di Casei Gerola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Martino Colucci, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 27 del 11.7.2011, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedere rimosso dall’immobile di sua proprietà, a cura e spese dell’Amministrazione, il materiale ivi abusivamente e suo malgrado abbandonato, e per la condanna al risarcimento del danno mediante rifusione delle spese in cui la stessa è incorsa per la rimozione e lo smaltimento die rifiuti, pari ad Euro 1.320,00, oltre ad interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casei Gerola e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, impresa edile, è proprietaria di un’area adibita a deposito dei propri materiali ed attrezzi, sita nel Comune di Casei Gerola (Fg. n. 12 mapp. n. 593).
In data 9.5.2011 il titolare della ricorrente ha denunciato ai Carabinieri l’abbandono abusivo sulla predetta area, da parte di ignoti, di lastre di fibrocemento e di rottami, ciò che ha dato luogo al provvedimento impugnato nel presente giudizio, con cui il Comune di Casei Gerola ha ordinato all’istante la rimozione e lo smaltimento degli stessi.
Il Comune resistente e la difesa erariale si sono costituiti nel presente giudizio, quest’ultima chiedendo di esserne estromessa, per difetto di legittimazione passiva.
All’udienza pubblica del 12.1.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare, il Collegio deve scrutinare l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla difesa erariale, ed incentrata sull’impugnazione di un provvedimento comunale, senza che nel presente giudizio vengano in rilevino, neppure in via incidentale, atti statali.
L’eccezione va respinta.
Per giurisprudenza pacifica, in caso di impugnazione di un provvedimento contingibile ed urgente adottato dal Sindaco quale ufficiale di Governo, il relativo ricorso, se proposto solo per l’annullamento, non va effettivamente notificato anche al Ministero dell’Interno.
Tuttavia, nel caso in cui venga formulata anche un’azione risarcitoria, ritualmente introdotta nel presente giudizio, affinché lo Stato non venga chiamato a rispondere dei danni senza aver potuto tempestivamente difendersi, la notifica deve essere effettuata, a pena di inammissibilità del gravame, oltreché al Sindaco, anche al Ministero dell’Interno (T.A.R. Napoli, Campania, Sez. VI, 3.8.2016, n. 4013).
II) Quanto al merito, con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, ritenendo che l’abbandono di rifiuti che ha dato luogo al provvedimento impugnato nel presente giudizio, non sia imputabile alla stessa a titolo di colpa, diversamente da quanto invece richiesto dalla citata norma che assume violata.
In via preliminare, osserva il Collegio che la dibattuta questione inerente la responsabilità del proprietario del suolo sul quale siano stati abbandonati rifiuti è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE, che con sentenza 4.3.2015, C-534/13 ha escluso che al medesimo possano essere addebitati obblighi di bonifica e di ripristino, discendenti dalla mera qualifica di titolare di un diritto reale sul bene, sancendo così l’incompatibilità comunitaria di una disciplina nazionale che preveda una responsabilità oggettiva, discendente dalla mera qualifica di titolare di un diritto reale sul bene.
Ai fini della definizione della presente controversia è pertanto necessario concretamente accertare la misura della diligenza richiesta alla ricorrente, al fine di qualificare o meno il suo comportamento come colposo.
Sul punto, la giurisprudenza sostiene che, “ai fini della rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà privata, il requisito della colpa può consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia a tutela della salute pubblica” (C.S., Sez. V, 18.12.2015, n. 5757), precisando tuttavia che “il dovere di diligenza che fa capo al titolare del fondo non può spingersi sino al punto da richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e di abbandonarvi rifiuti”, eccedendo un impegno di tale entità gli ordinari canoni della diligenza media e del buon padre di famiglia, alla base della stessa nozione di colpa, nei casi in cui, come quello di specie, questa è indicata in modo generico, senza ulteriori specificazioni (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 12.5.2014 n. 4898, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 10.4.2012 n. 1706).
Conseguentemente, l’obbligo di diligenza deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, dovendosi perciò circoscrivere la responsabilità colposa in capo al proprietario non autore dello sversamento quando il medesimo avrebbe potuto evitare il fatto sopportando un sacrificio obiettivamente proporzionato (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 9.10.2014, n. 2452).
III) Venendo al caso di specie, la ricorrente ha documentato di aver delimitato l’area di che trattasi con una rete, sostenuta da pali metallici, ponendo sulla sua sommità filo spinato, e di aver posto, in prossimità della porta di accesso, una sbarra in ferro, avente una lunghezza pari circa alla distanza intercorrente tra due pali, collegata per l’apertura ad un lucchetto (docc. nn. 3-5).
Ritiene il Collegio che, mediante l’adozione delle sopra descritte cautele, che hanno delimitato e protetto l’accesso all’area di sua proprietà, la ricorrente abbia adempiuto ai propri doveri di diligenza, non potendo la stessa essere ritenuta oggettivamente responsabile dei comportamenti criminali di terzi, peraltro tempestivamente denunciati alle Forze dell’Ordine.
IV) Né in contrario rileva la giurisprudenza invocata dalla difesa comunale, che essendo riferita ad una casistica non analoga a quella per cui è causa, depone in realtà in favore dell’accoglimento del ricorso.
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24.2.2014 n. 571, ha infatti ritenuto provata la “culpa in vigilando”, oltreché a fronte della mancata predisposizione delle opportune misure per impedire l’ingresso di soggetti intenzionati ad abbandonare rifiuti nell’area, soprattutto, in relazione agli inadempimenti agli obblighi che, sin dal 1989, erano stati ritenuti necessari dall’autorità per limitare il progressivo degrado ambientale dell’area, ciò che differenza significativamente detta fattispecie da quella per cui è causa. Inoltre, nella citata sentenza n. 571/2014, il T.A.R. aveva ritenuto che la sbarra posta all’ingresso della proprietà fosse “del tutto inadeguata, se non proprio inesistente, a ciò dovendosi aggiungere che manca qualsiasi struttura di delimitazione del confine di proprietà”, non essendo pertanto tale precedente invocabile nel caso di specie, in cui, come, detto, l’attuale ricorrente ha provveduto a delimitare l’area, ed a proteggere la stessa dagli accessi.
Parimenti, C.S., Sez. V, 10.6.2014 n. 2977, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa comunale, non è pertinente alla fattispecie per cui è causa.
Detta sentenza, pur ritenendo effettivamente “inadeguato” il “rafforzamento” di una sbarra posta sulla stradina di accesso all’area, ha tuttavia affermato ciò tenendo conto che la stessa, diversamente da quella per cui è causa, era “da tempo adibita a discarica”, e soprattutto stigmatizzando come, in quel caso, la proprietà avesse iniziato a proteggere detta area solo “ex post”, nel corso del giudizio, a seguito dell’ordinanza cautelare nel medesimo emanata.
Ad abundantiam, osserva il Collegio che la fattispecie decisa da C.S. n. 2977/2014 cit. è caratterizzata da numerose e rilevanti peculiarità che la differenziano da quella oggetto del presente giudizio, sia in relazione alla natura pubblica del proprietario (Regione Campania), che dal rilievo rivestito, in quella vicenda, dalle “realtà locali, caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dalla assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa omertà e dalla presenza di organizzazioni criminali proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti”.
V) In conclusione, malgrado nell’area di che trattasi, nell’anno 2006, erano già stati abbandonati rifiuti, ciò non consente di ritenerla “in stato di abbandono”, come invece erroneamente sostenuto dalla difesa comunale, essendo la stessa delimitata e protetta, sebbene ciò non sia rivelato sufficiente ad impedire il perpetrarsi di condotte criminali, come detto tempestivamente denunciate dalla ricorrente, la cui prevenzione non può tuttavia gravare sulla stessa, mediante un ininterrotto obbligo di vigilanza della propria area, che risulterebbe sproporzionato rispetto agli ordinari canoni di diligenza.
Il ricorso va pertanto accolto, dovendosi per l’effetto annullare il provvedimento in epigrafe impugnato.
VI) La ricorrente formula altresì una domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento impugnato, consistenti nelle spese dalla stessa sostenute per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sull’area oggetto del presente giudizio.
A tal fine, la ricorrente produce una fattura della Ditta Aeffe Lattoneria e Coperture S.r.l., avente un importo di Euro 1.320,00, su cui le difese delle Amministrazioni resistenti non hanno puntualmente controdedotto alcunché.
Ritiene il Collegio che detti danni, in quanto conseguenza immediata e diretta del provvedimento impugnato, vadano risarciti, dovendosi per l’effetto condannare il Comune di Casei Gerola ed il Ministero dell’interno, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sull’area della ricorrente, pari ad Euro 1.320,00, oltre a rivalutazione monetaria, ed interessi legali, fino alla data di effettivo pagamento.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato, ed accoglie la domanda di risarcimento del danno, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Casei Gerola ed il Ministero dell’Interno, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Mauro Gatti | Angelo Gabbricci | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Bonifica siti contaminati: la sentenza del TAR Milano proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Bonifica siti contaminati: non può essere imposta ai proprietari non responsabili proviene da Giurdanella.it.
]]>I giudici di Palazzo Spada, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Ad. Pl. del Cons. di Stato, ord. n. 21 del 25/9/2013), hanno ribadito che “in ordine ai limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario attuale delle aree interessate da un fenomeno di inquinamento non ascrivibile sul piano eziologico alla sfera di azione del proprietario medesimo, deve ribadirsi – anche alla luce dei principi desumibili dal diritto europeo e dall’impianto del Codice dell’ambiente – il principio che esclude l’imposizione, a carico del proprietario estraneo all’inquinamento del sito, di misure di prevenzione o di riparazione, fatta eccezione per quelle che il soggetto intraprenda spontaneamente ai sensi dell’art. 245 codice ambiente”.
Inoltre, il Collegio, facendo proprio l’orientamento della Corte di Giustizia dell’UE in materia (cfr. ex aliis CGUE, sent. 4 marzo 2015, causa C-534/13; CGUE, sent. 9 marzo 2010, causa C- 378/08), ha affermato che la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che essa, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione”.
Infine, è stato precisato che il proprietario è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 07/11/2016
N. 04647/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9745 del 2010, proposto da:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Hugo Boss Shoes & Accessories Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Calzolaio e dall’avvocato Adriano Urbani , con domicilio eletto presso l’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 857/2009, resa tra le parti, concernente adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza d’emergenza delle aree site nel Comune di Morrovalle
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Hugo Boss Shoes & Accessories Italia s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Orecchia per delega dell’avvocato Calzolaio e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche 5 agosto 2009 n. 857 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Hugo Boss & Accessories Italia s.p.a. , ha annullato il provvedimento n. 19128 del 29 settembre 2006 ed ogni altro atto presupposto e conseguenziale con i quali all’esito di numerose conferenze di servizi ( i cui verbali pure formano oggetto della impugnazione di primo grado) sono state imposte alla società Hugo Boss prescrizioni funzionali alla messa in sicurezza delle aree contermini agli edifici aziendali nel territorio del Comune di Morrovalle nel basso bacino del fiume Chienti, aree interessate da fenomeni di inquinamento della falda.
Le amministrazioni appellanti insistono anche in questo grado nell’evidenziare la legittimità dei provvedimenti gravati in prime cure, ispirati dall’intento di porre rimedio in via d’urgenza ad una diffusa situazione di inquinamento ambientale e si lamentano della erroneità della gravata sentenza che non condivisibilmente avrebbe ritenuto non imputabile la originaria società ricorrente, sull’assunto che la stessa sarebbe mera proprietaria delle aree ma non responsabile dell’inquinamento.
Si è costituita in giudizio la parte appellata per resistere all’appello e chiederne la reiezione.
Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione del ricorso.
All’udienza pubblica del 27 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.L’appello è infondato e va respinto.
3.L’infondatezza nel merito dell’appello esime il Collegio dall’esaminare la preliminare eccezione processuale di inammissibilità del gravame per omessa sua notifica dell’appello presso il procuratore costituito in primo grado.
4.La causa pone la vexata quaestio dei limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario attuale delle aree interessate da un conclamato fenomeno di inquinamento ( nella specie delle falde acquifere) non ascrivibile sul piano eziologico alla sfera di azione del proprietario medesimo.
5.Giova premettere che l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 21 del 2013, aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione interpretativa: “se i princìpi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dalla direttiva 2004/35/UE del 21 aprile 2004 (articoli 1 ed 8 n. 3; 13 e 24 considerando) – in particolare, il principio per cui “chi inquina, paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245 e 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ( recante il Codice in materia ambientale) che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d’impossibilità d’individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa d’imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.
L’interpretazione prospettata dall’Adunanza Plenaria si faceva carico di superare alcune criticità insorte nell’esame di una pluralità di casi, in cui il responsabile dell’inquinamento risultava nella maggior parte dei casi irreperibile per avere, con operazioni negoziali di sospetta portata elusiva, alienato la cosa inquinata, mentre il nuovo proprietario trovava proprio nelle richiamate disposizioni inerenti alla limitazione della sua responsabilità (essendo ammessa solo una responsabilità di tipo patrimoniale correlata al valore commerciale del cespite) una sorta di “commodus discessus” al fine di liberarsi dei ben più gravosi oneri economici connessi alla integrale bonifica del sito.
Con sentenza del 4 marzo 2015 (resa nella causa C-534/13), la Corte di Lussemburgo ha confermato e chiarito il proprio orientamento (invero, già espresso nella sentenza 9 marzo 2010, C- 378/08), non diverso da quello preponderante emerso nell’ordinamento italiano e richiamato dalla stessa ordinanza di rinvio dell’Adunanza plenaria, affermando che “la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale (…) la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi”.
La decisione conferma quindi la legittimità, alla luce dei principi desumibili dal diritto europeo di matrice unionale, dell’impianto del Codice dell’ambiente che esclude l’imposizione, a carico del proprietario estraneo all’inquinamento del sito, di misure di prevenzione o di riparazione, fatta eccezione per quelle che il soggetto intraprenda spontaneamente ai sensi dell’art. 245 cit..
5.Le amministrazioni appellanti assumono che gli interventi imposti alla società qui appellata rientrerebbero giustappunto nelle misure di emergenza esigibili anche in confronto del proprietario non responsabile dell’inquinamento il quale, in ogni caso, sarebbe tenuto ad eseguire gli interventi di bonifica prescritti per essersi prestato alle preliminari attività di monitoraggio delle acque di falda; donde sarebbe pienamente legittimo l’ordine di messa in sicurezza di emergenza della falda a mezzo della realizzazione di barriere idrauliche in prossimità delle sorgenti di contaminazione della falda in aggiunta all’eliminazione dei focolai di inquinamento.
6.In particolare, le amministrazioni appellanti censurano l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui avrebbe dato per provata l’estraneità della società appellata da ogni responsabilità per inquinamento del sito, essendo al contrario emersa nel corso dell’istruttoria svolta dall’ARPAM la presenza di inquinanti nelle acque di falda sotterranee e nel territorio immediatamente a ridosso delle aree attualmente in titolarità della società Hugo Boss.
Inoltre, le appellanti amministrazioni assumono che il proprietario dell’area è comunque tenuto ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza.
7.Il Collegio ritiene che la tesi delle amministrazioni appellanti non sia condivisibile e che meriti piena conferma la impugnata sentenza.
Nella impugnata sentenza il Tar ha ragionevolmente escluso, anche sulla scorta delle risultanze della disposta verificazione, che alla società Hugo Boss attualmente proprietaria del sito sia imponibile un’attività di bonifica così consistente ed impegnativa quale quella messa in atto a mezzo dei provvedimenti gravati in primo grado. In particolare, il giudice di prime cure ha individuato due evidenti criticità negli atti oggetto dello scrutinio giurisdizionale: la prima ha riguardato la imputabilità soggettiva delle attività di bonifica ad un soggetto di cui non è stata provata la responsabilità, neppure a livello concausale, nella produzione dell’inquinamento; la seconda è stata incentrata sulla natura stessa delle attività imposte ( barrieramento idraulico delle falde, non correttamente qualificabili alla stregua di attività di messa in sicurezza di emergenza ma piuttosto riconducibili a vera e propria attività di bonifica del sito).
Le conclusioni cui perviene il giudice di primo grado non risultano smentite dalle censure svolte nell’atto di appello.
Le amministrazioni appellanti si limitano ad allegare, senza tuttavia fornire riscontro probatorio anche soltanto indiziario a quanto affermato, che la prova dell’apporto causale al fenomeno dell’inquinamento da parte del soggetto al quale si impongono misure di ripristino ambientale non deve essere quella piena, ma può consistere in elementi indiziari purchè concordanti, come ad esempio la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate nel sito ed i componenti utilizzati dall’impresa nell’attuale processo di lavorazione.
Tuttavia, in relazione alla fattispecie concreta, tale elemento indiziario non viene neppure ipotizzato, posto che le appellanti si limitano ad evidenziare che sarebbero state rinvenute sostanze inquinanti a ridosso dell’area di proprietà della società appellata, senza addurre ulteriori elementi utili a ricollegare sul piano causale il fatto-inquinamento all’attività svolta dalla società Hugo Boss.
Per converso, la circostanza che gli inquinanti siano stati rinvenuti a ridosso delle aree in titolarità della società appellata e non al di sotto delle aree stesse potrebbe essere casomai indice sintomatico della assenza di fattori inquinanti rinvenibili nel processo di lavorazione della stessa società, come d’altronde accertato con sufficiente grado di attendibilità dalla verificazione disposta nel corso del giudizio di primo grado.
Si deve, pertanto, ritenere confermato il dato, non smentito dalle censure d’appello, secondo cui la originaria ricorrente sia estranea al riscontrato fenomeno di inquinamento della falda acquifera, in assenza di sufficienti elementi probatori ( neppure di ordine indiziario) per sostenere la tesi contraria. In tal senso vanno qui confermate le conclusioni cui è correttamente pervenuto il giudice di primo grado.
Ora, sul punto, è ormai pacifico l’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato (ex multis, Cons. Stato, VI, n. 550 del 2016; Cons. Stato, VI, n. 4225 del 2015) che esclude il coinvolgimento coatto del proprietario di un’area inquinata, non responsabile dell’inquinamento, nelle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Al più tale soggetto, in qualità di proprietario dell’area, potrà essere chiamato, nel caso, a rispondere sul piano patrimoniale e a tale titolo potrà essere tenuto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente ( nella specie, il Comune, ai sensi dell’art. 14 della LR Marche 2 agosto 2006 n. 13, come mod. dalla LR 29 novembre 2013 n. 44) nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal contenuto dell’art. 253 del Codice dell’ambiente.
8. La sentenza merita di essere confermata anche nella parte in cui, pur ravvisando nella specie la sussistenza della autonoma iniziativa della società proprietaria delle aree nella fase iniziale del procedimento di recupero ambientale, ha escluso che allo stesso potessero essere addossate le importanti opere di bonifica imposte con i gravati provvedimenti; e ciò in considerazione della oggettiva difficoltà di assimilare le opere imposte al proprietario ( barrieramento idraulico delle acque di falda) con quelle di messa in sicurezza di emergenza ( che risultano conseguenti ad eventi di contaminazione repentina e sono funzionali a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, ai sensi dell’ art. 240, comma 1, lett. m) d.lgs. n. 152 del 2006).
Nel caso in esame, in cui si è in presenza di uno stato di inquinamento derivante da una contaminazione delle acque e del sito di origine risalente e comunque non repentina, correttamente il giudice di primo grado ha escluso dal novero delle attività ascrivibili al proprietario incolpevole quelle oggetto degli atti impugnati.
9. Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.
10.Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi ravvisabili nella insussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale all’epoca di introduzione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giulio Castriota Scanderbeg | Sergio Santoro | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Bonifica siti contaminati: non può essere imposta ai proprietari non responsabili proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo AP: ricade sulla PA la bonifica dei siti contaminati se il vero responsabile è ignoto proviene da Giurdanella.it.
]]>I giudici con il provvedimento in esame hanno rilevato come in giurisprudenza si siano registrate posizioni differenti in ordine al se possa farsi gravare sul proprietario dell’area contaminata, che nello stesso tempo non sia autore della contaminazione, l’obbligo di eseguire misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica ai sensi del citato decreto legislativo.
L’ordinanza in questione, la quale dispone che tale obbligo grava sulla pubblica amministrazione laddove l’effettivo responsabile non sia individuabile o non sia in grado di intervenire, giunge dopo un primo filone giurisprudenziale che già escludeva qualsiasi obbligo di bonifica in capo al proprietario incolpevole e attribuiva i medesimi al responsabile dell’inquinamento ed in subordine alla PA.
Tuttavia da questo orientamento prendevano le distanze alcune pronunce le quali ritenevano legittima l’imposizione, in capo al proprietario non responsabile, dell’obbligo di porre in essere le misure di sicurezza d’emergenza.
A fondamento di tale posizione venivano richiamati i principi di matrice comunitaria del “chi inquina paga”, di precauzione e prevenzione ed inoltre veniva riconosciuta in capo al proprietario incolpevole la c.d. “responsabilità da posizione”.
Quest’ultima, secondo una parte dei giudici amministrativi, deriverebbe dalla mera relazione che il proprietario ha con la res; dall’esistenza di un onere reale sul sito ed infine dall’essere il proprietario stesso in condizioni di realizzare ogni misura atta ad impedire il verificarsi del danno ambientale.
Contrariamente l’Adunanza Plenaria ha definitivamente chiarito che “ l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia ancora l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica”; ciò in quanto gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’articolo 253 del Codice dell’Ambiente in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 operano, infatti, una chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito che non ha causato o concorso a causare la contaminazione.
A tale indirizzo, i giudici ritengono di dover dare seguito in quanto esso, alla luce delle considerazioni già svolte, esprime l’unica interpretazione compatibile con il tenore letterale delle disposizioni normative in esame.
Ciò nonostante l’Adunanza Plenaria ha chiesto alla Corte di giustizia europea di valutare, in via pregiudiziale, se l’impianto normativo nazionale in materia di bonifiche così interpretato sia effettivamente in linea con i principi comunitari “chi inquina paga”, di precauzione e di prevenzione.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo dell’ordinanza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21 del 25 settembre 2013.
L'articolo AP: ricade sulla PA la bonifica dei siti contaminati se il vero responsabile è ignoto proviene da Giurdanella.it.
]]>