L'articolo Incentivi in edilizia nel decreto sblocca italia: le novità proviene da Giurdanella.it.
]]>La vera novità invece riguarda la riduzione dell’IVA dal 10 al 4 % per tutti gli interventi edilizi di ristrutturazione e di risparmio energetico. Si tratta senza dubbio di una misura molto incisiva nel campo dell’edilizia privata che mira a ridurre il problema del nero nell’edilizia incentivando in questo modo i committenti a richiedere la fattura.
L’incentivo in questione sarà compensato dal corrispondente innalzamento dell’IVA, dal 4 al 10%, nella vendita di nuove costruzioni prima casa da parte delle imprese.
Il settore immobiliare è interessato anche da un’altra modifica del decreto che ha preso vita in commissione ambiente.
E’ stato infatti riscritto l’articolo sul bonus fiscale relativo alla deduzione dal reddito IRPEF, del 20% del prezzo di acquisito degli immobili (che abbiano un valore inferiore a 300mila euro).
Il bonus fiscale non è più riservato esclusivamente alle abitazioni destinate all’affitto ma è applicabile anche in caso di case nuove o ristrutturate. Sono stati inclusi inoltre gli immobili soggetti a restauro. Da notare che le “nuove case” interessate saranno esclusivamente quelle rimaste invendute al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non quelle ultimate successivamente. Nessun incentivo per i nuovi cantieri, ma aiuti a smaltire l’invenduto.
Per ulteriori approfondimenti sul decreto sblocca italia consulta l’apposita sezione di Giurdanella.it
L'articolo Incentivi in edilizia nel decreto sblocca italia: le novità proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Irpef approvato definitivamente. Il testo. I dossier proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta del disegno di legge (C. 2433), già approvato dal Senato, di conversione del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”).
Si segnalano, tra le novità:
Specificati (articolo 8) gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti. Si dispone inoltre, nel medesimo articolo, una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi a decorrere dal 2014, di cui 700 milioni da parte delle regioni e province autonome, 340 milioni a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni da parte dei comuni e 700 milioni a valere sulle amministrazioni statali. A tali fini le amministrazioni interessate possono anche procedere alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere.
Ampliato il ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi e il rafforzamento dei compiti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che deve elaborare i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi e pubblicare i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti (articoli 9 e 10);
Abbassato a 240.000 euro il limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate (articolo 13).
Introdotti nuovi limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14), nonché per le autovetture di servizio (articolo 15).
Previsto un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali (articolo 23).
Previsto pure il contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (articolo 24).
Soppresso l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, e la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice (articolo 26).
Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione: gli articoli 27-42 disciplinano l’accelerazione del processo in corso, avviato dal decreto-legge n.35 del 2013, di smaltimento dei debiti dello Stato, degli enti locali e delle regioni nei confronti delle imprese: a tal fine si estende e velocizza il rilascio dello strumento della certificazione del credito, favorendone la cessione nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari; si estende inoltre la garanzia dello Stato sulle cessioni e si amplia il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti.
Tra le misure introdotte si segnalano le nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti e dei ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea; l’ampliamento del perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti e la previsione di sanzioni a carico sia delle amministrazioni che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento; l’aumento di 2 miliardi della dotazione per il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali e di 6 miliardi per i pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali. Misure specifiche riguardano le regioni sottoposte a piani di rientro sanitario e i comuni dissestati (articoli 27-35).
Introdotti strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, con la garanzia dello Stato, che possono essere acquistati dalla Cassa depositi e prestiti e dalle istituzioni finanziarie dell’Ue e internazionali (articolo 37). Sono poi ampliate le fattispecie di compensabilità dei crediti (articoli 39-40), e si introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini vigenti (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni) nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Le amministrazioni dovranno altresì adottare a decorrere dal 1 luglio 2014 il registro unico delle fatture.
Per maggiori approfondimenti, si rinvia a questi Dossier, pubblicati dagli Uffici studi della Camera:
L'articolo Decreto Irpef approvato definitivamente. Il testo. I dossier proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Agenzia Entrate: 80 euro pure a lavoratori in mobilità, cassa integrazione, indennità disoccupazione proviene da Giurdanella.it.
]]>L’agenzia delle Entrate nella circolare ha risolto inoltre alcuni dubbi rispondendo ad alcuni quesiti sull’applicazione del credito per l’anno in corso dal DL n. 66/20014.
Le risposte più rilevanti sono state riprese nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate che si riporta di seguito
Indennità per disoccupazione, mobilità e Cig, il bonus è automatico – Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi “automatico”, perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l’entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.
Bonus Irpef, fuori dal conto i redditi da produttività soggetti a imposta sostitutiva – I redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, precisa il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Il bonus passa agli eredi – Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel
relativo modello.
Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga con criteri oggettivi – La circolare specifica gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di
giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Ad
esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014 l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.
Il credito varia in base al periodo di impiego nell’anno – Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, inoltre, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito
complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l’importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l’importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.
Bonus Irpef, nel conto anche i redditi da cedolare secca – Il documento di prassi di oggi precisa che con l’obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al “Bonus Irpef”, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.
Recupero del credito senza il limite di 700.000 euro – Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della circolare n.9/e
Qui il comunicato stampa dell’Agenzia
L'articolo Agenzia Entrate: 80 euro pure a lavoratori in mobilità, cassa integrazione, indennità disoccupazione proviene da Giurdanella.it.
]]>