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]]>La prima sezione del Tribunale, presieduta dal giudice Filoreto D’Agostino (Federica Cabrini, consigliere estensore e Maria Barbara Cavallo, primo referendario) , sembra muoversi sulla stessa scia della decisione n. 26/2013 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che aveva paventato il rischio che anche il concorso nazionale per l’ammissione a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria appena celebrato avrebbe potuto incorrere in una sentenza di annullamento.
Il Tar di Palermo con la sentenza n. 121/2014, ha anche inviato gli atti alla Procura della Repubblica evidenziando che la scelta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e dell’Ateneo di “far compilare la scheda anagrafica prima dello svolgimento dei test ed esporla sul banco accanto al documento di riconoscimento, ha consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell’anonimato“.
L’irregolarità dello svolgimento di tale concorso era stata avanzata sin dal 2007 ma solo a novembre del 2013 il Consiglio di Stato aveva messo la parola definitiva sulla cattiva gestione di questi concorsi.
Sulla sentenza del Tar è intervenuto il prorettore vicario e delegato alla Didattica, Vito Ferro: «Procedure e modalità del test per l’ingresso ai corsi di Medicina e di Odontoiatria sono stati stabiliti dal Miur per tutti gli Atenei d’Italia. Ammetteremo in soprannumero coloro che hanno vinto il ricorso così come stabilito dai giudici, nella consapevolezza che abbiamo rispettato le procedure del ministero e non abbiamo avuto alcun margine di discrezionalità».
Già prima di questo ricorso, l’Ateneo di Palermo come gli altri Atenei italiani, per legge dello Stato, ha dovuto accogliere in sovrannumero tutti i candidati che sarebbero stati ammessi ai corsi grazie al bonus maturità, previsto come novità dell’anno e poi abolito il giorno stesso della prova. «A Palermo – spiega Ferro – si tratta di 114 candidati, che adesso hanno facoltà di iscriversi all’anno accademico 2013-2014 oppure al prossimo, il 2014-2015. Per chi si iscrive al 2013-2014 è obbligatoria l’iscrizione part-time perché un semestre di lezioni è già trascorso, e a Medicina la frequenza dei corsi è obbligatoria. Potranno recuperare metà delle lezioni del primo semestre attraverso due corsi di recupero che abbiamo appena attivato: uno in Fisica e l’altro in Chimica e propedeutica alla Biochimica. Queste materie pesano 12 cfu sui 24 complessivi delle materie del primo semestre. Le altre, per un totale di altri 12 cfu, potranno essere sostenute il prossimo anno».
Leggi il testo integrale della sentenza n. 121/2014 del Tar Palermo
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]]>Tra gli ultimi emendamenti approvati, di particolare rilievo il differimento del pagamento della rata Imu al 24 gennaio 2014, la sanatoria per i contenziosi sui canoni per le spiagge, i nuovi fondi per gli esodati, i bonus bebè, la stabilizzazione nel pubblico impiego e la mobilità per il personale delle società partecipate. Scompare anche l’imposta fissa da 34,20 euro sugli strumenti finanziari.
Di seguito, gli emendamenti approvati nella notte di ieri, domenica 15 dicembre.
Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:
350-bis. Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 350 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione degli importi degli accantonamenti di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 1. 2250. Marguerettaz, Borghi, Brandolin, Alli, Vignali, Gigli, Sberna.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Le Regioni che alla data dell’ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l’impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso, siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l’ente interessato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. 1. 917. Ginefra, Castricone, Covello, Decaro.
Sostituire il comma 353, con il seguente:
353. All’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27». *1. 3413. La I Commissione.
Sostituire il comma 353, con il seguente:
353. All’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27». *1. 2325. Guerra, Rughetti, Lorenzo Guerini, Pastorino, Gribaudo, Scuvera, Marchetti, Fanucci, Carra, Taricco, De Menech, Fabbri.
Al comma 357, capoverso 9-bis, dopo le parole: 1.000 milioni di euro inserire le seguenti: di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,. **1. 1400. Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Rughetti.
Al comma 357, capoverso 9-bis, dopo le parole: 1.000 milioni di euro inserire le seguenti: di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,. **1. 1913. Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.
Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
362-bis. All’articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l’anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web https://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo.». *1. 2231. Guerra, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Taricco, Laforgia, Fabbri, Carra.
Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
362-bis All’articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l’anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web https://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo.». *1. 2384. Lavagno, Bordo, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Marcon.
Al comma 369, primo periodo, dopo le parole: collegio dei revisori inserire le seguenti: o del revisore aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, a questi soggetti, ove ne sia accertata la responsabilità, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma. 1. 3414. La I Commissione.
Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale». *1. 2019. Guidesi.
Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale». *1. 2667. Latronico.
Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale». *1. 2700. Fanucci.
Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:
381-bis. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. 1. 3143. Leone.
Dopo il comma 381 aggiungere i seguenti commi:
381-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 381-ter e 381-quater, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell’articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
381-ter. Gli enti che controllano le società di cui al comma 381-bis adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 381-bis.
381-quater. Le società di cui al comma 381-bis che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con l’applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
381-quinquies. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 381-quater, si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 2. Si applica l’articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
381-sexies. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 381-quinquies, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 381-bis possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 381-bis, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
381-septies. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 381-bis possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 1. 3269. Calabrò.
Dopo il comma 382 aggiungere il seguente:
382-bis. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di 60 giorni dal ricevimento. Tale disposizione si applica a partire dalle iniziative presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il suddetto termine decorre dall’entrata in vigore della presente legge. 1.1864. (Nuova formulazione) Rubinato, De Menech, Rotta, Zoggia, Moretto, Ginato.
Sostituire il comma 391 con il seguente:
391. All’articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014»;
b) il sesto periodo della nota 3-ter, è sostituito dai seguenti periodi: «Limitatamente all’anno 2012, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l’anno 2013, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall’anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 10.000.». 1. 2006. (Nuova formulazione) Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.
Dopo il comma 521, inserire il seguente:
521-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014. *1. 1152. Corsaro.
Dopo il comma 521, inserire il seguente:
521-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014.
*1. 2748. Causi.
Al comma 522, capoverso 380, lettera b), sostituire il quarto periodo con i seguenti: Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della Tasi, relativi all’abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune. Lo spazio finanziario eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della Tasi relativo all’abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.
1. 1918. (Nuova formulazione) De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carra.
Al comma 522, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione. 1. 1896. De Micheli, Guerra, Rughetti, Carra.
Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:
530-bis. All’articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio per la gestione e l’amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall’articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi S.p.A, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14». 1. 2769. Leone, Misuraca.
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]]>La procedura per l’inserimento dei dati relativi al voto di maturità, preliminare alla definizione della nuova graduatoria, sarà attiva sul portale Universitaly (www.universitaly.it) dal 29 novembre al 9 dicembre. Decorso tale termine non sarà consentito alcun inserimento, rettifica o integrazione di dati.
Il 18 dicembre 2013 verrà pubblicata sul sito del Miur, nell’area riservata ai candidati (www.accessoprogrammato.miur.it), la nuova graduatoria.
Di seguito, il testo integrale del DM, che definisce tutti i passaggi della nuova procedura di recupero “in soprannumero“.
. . .
Decreto Ministeriale 29 novembre 2013 n. 986
Definizione delle procedure di applicazione dell’articolo 20 del Decreto legge 104/2013 convertito in legge 128/2013
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VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, in particolare l’articolo 20 “Corsi di laurea ad accesso programmato”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 giugno 2013 n. 449 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 2 luglio 2013 n. 592 recante la Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a.2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2013, n. 602, recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2013, n. 603 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 luglio 2013, n. 649 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 luglio 2013, n. 652 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 15 luglio 2013, n. 614 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 luglio 2013, n. 615 recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 agosto 2013, n. 705 recante la ridefinizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2013/2014;
CONSIDERATO che ai fini della nuova graduatoria formulata ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 devono essere considerati esclusivamente coloro che si collocano entro il numero massimo di posti disponibili come risultante, per le Università interessate, dai relativi decreti di programmazione.
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di assicurare la migliore fruibilità delle attività didattiche nell’interesse precipuo sia dei candidati che sono ammessi in sovrannumero ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, che di quelli che dovranno riorientarsi su percorsi formativi alternativi.
DECRETA
Articolo 1
(Apertura della procedura di rilevazione dei dati relativi al voto di maturità)
1. Al fine di includere il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 del DM n. 449/2013, viene definita una nuova graduatoria per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del DM n. 449/2013.
2. La procedura per l’inserimento dei dati relativi al voto di maturità, preliminare alla definizione della graduatoria, è attiva sul portale Universitaly (www.universitaly.it) dal 29 novembre 2013 alle ore 15.00 (GMT+1) del 9 dicembre 2013. Decorso tale termine non sarà consentito alcun inserimento, rettifica o integrazione di dati.
3. La procedura di cui al comma 2 è riservata esclusivamente a coloro che hanno ottenuto un punteggio pari ad almeno 20 punti al test di ammissione e che non hanno inserito correttamente i dati secondo i termini e le modalità previsti dal DM n. 449/2013.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall’iscrizione ai sensi dell’articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 2
(Funzionamento delle graduatorie)
1. Il giorno 18 dicembre 2013 viene pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it nell’area riservata ai candidati, la graduatoria di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Resta altresì in vigore la graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 che verrà chiusa quando saranno stati utilizzati tutti i posti disponibili definiti dai rispettivi decreti di programmazione citati in premessa secondo le regole di scorrimento definite dall’allegato 2 del DM n. 449/2013.
3. I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 sono ammissibili in sovrannumero in una sola sede secondo la posizione in graduatoria e l’ordine delle scelte espresse, tenendo conto del numero di posti attribuiti a ciascun corso e sede nell’ambito dei rispettivi decreti di programmazione, con riferimento alle sole università interessate alla prova unica nazionale e al netto della riserva di posti di cui all’articolo 8 del DM n. 449/2013. Sono pertanto presi in considerazione coloro che rientrano nei 10.302 posti per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria (9.373 posti per Medicina e 929 per Odontoiatria), 830 per la graduatoria di Veterinaria e 8.787 per la graduatoria dei corsi finalizzati alla formazione di Architetto. Non sono ammessi scorrimenti di graduatoria.
4. Possono immatricolarsi in sovrannumero nell’a.a. 2013/14 o nell’a.a. 2014/15 nella sede in cui si collocano secondo la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 i candidati in posizione utile di cui al comma 3 che:
5. I candidati in posizione utile di cui al comma 3 che alla data del 13 dicembre 2013 risultano già immatricolati in base alla graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013, possono chiedere il trasferimento nell’a.a. 2014/15, nella sede in cui sono collocati secondo la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013.
6. L’immatricolazione o il trasferimento ai sensi dei commi 4 e 5 sono consentiti esclusivamente a coloro che nella graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 si collocano in una posizione migliore rispetto a quella della graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 in relazione all’ordine di preferenza espresso dal candidato stesso al momento dell’iscrizione al test.
7. Coloro che sono in posizione utile in entrambe le graduatorie e si immatricolano nell’a.a. 2013/14 sulla base della graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 decadono contestualmente dalla graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 consentendone il relativo scorrimento.
Articolo 3
(Tempistica delle immatricolazioni)
1. Le Università fissano autonomamente, a partire dal 19 dicembre 2013, la data per l’avvio delle immatricolazioni dei candidati ammessi in sovrannumero per l’a.a. 2013/14 ai sensi della graduatoria del 18 dicembre 2013, tenendo conto che in ogni caso il termine ultimo per le immatricolazioni è fissato inderogabilmente a livello nazionale al 31 gennaio 2014.
2. I candidati di cui all’articolo 2 comma 4 che, alla data del 31 gennaio 2014, non risultano immatricolati sul corso a cui si riferisce la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 potranno iscriversi in sovrannumero solo nell’a.a. 2014/15.
3. Le Università comunicano al CINECA mediante il proprio sito riservato i nominativi degli studenti immatricolati in sovrannumero unitamente ai nominativi degli immatricolati della graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013.
Articolo 4
(Corsi di laurea delle professioni sanitarie e scienze della formazione primaria)
1. Le Università sedi di corsi di laurea delle Professioni Sanitarie di cui all’articolo 7 del DM n. 449/2013 e di Scienze della Formazione primaria di cui ai DD.MM n. 614/2013 e n. 615/2013 definiscono nuove graduatorie includendo il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico, secondo le modalità originariamente previste dai relativi bandi.
2. Sono ammessi in sovrannumero nell’a.a. 2013/2014 o nell’a.a. 2014/2015 i partecipanti al test di ammissione per l’a.a. 2013/14 che, in base alla definizione delle graduatorie, ai sensi del comma 1, si sarebbero collocati, senza scorrimenti di graduatoria, in posizione utile entro il numero massimo di posti disponibili stabiliti dai relativi decreti di programmazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Università determinano autonomamente le procedure per le immatricolazioni in sovrannumero che, relativamente all’a.a. 2013/14, devono in ogni caso concludersi entro il 31 gennaio 2014.
Il Ministro
f.to Maria Chiara Carrozza
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]]>Ma andiamo con ordine.
1.- Il decreto scuola
Il decreto scuola, cioè il decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 (“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”), convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, ha così previsto, all’articolo 20 (“Corsi di laurea ad accesso programmato”):
“1. L’articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L’articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l’ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell’iscrizione al test d’accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all’applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell’anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/2015, l’ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-ter. Coloro che nell’anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell’anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l’inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.
1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2013/2014 o nell’anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e dall’articolo l, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili.”.
2.- Le prime ordinanze del TAR Lazio di ammissione con riserva ai corsi a numero chiuso
Si riporta di seguito l’ordinanza del TAR Lazio, di lunedì scorso, con cui é stato ammesso con riserva uno studente in possesso del bonus maturità, senza attendere ancora il decreto attuativo del Ministro Carrozza.
. . .
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Ordinanza numero 4607 del 2013
(Presidente, Estensore Massimo Luciano Calveri)
(…)
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria di merito nazionale per l’accesso al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l’a.a. 2013/2014.
(…)
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, in epoca successiva alla proposizione del gravame, è entrata in vigore la legge 8 novembre 2013, n. 128, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104;
Rilevato, in particolare, che all’art. 20 del predetto decreto legge sono stati introdotti i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, aventi diretta ricaduta sulla controversia in esame, giacché attribuiscono, per quanto qui rileva, il diritto, subordinato a determinate condizioni, ai partecipanti agli esami di ammissione ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria che avrebbero potuto rivendicare il punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) del D.M. 12 giugno 2013 all’iscrizione ai predetti corsi universitari in sovrannumero;
Ritenuto che sussistono le condizioni per l’accoglimento della proposta istanza cautelare, osservando le seguenti scansioni temporali:
1. immatricolazione con riserva del ricorrente alla facoltà universitaria per cui è causa, ammettendola con immediatezza alla frequenza delle lezioni nella prima delle sedi universitarie prescelte;
2. predisposizione, da parte delle Università, delle graduatorie secondo i criteri stabiliti dall’art. 20, commi 1 bis e ss., del DL n.104/2013, come introdotti dalla legge di conversione n.128 del 2013;
3. scioglimento in senso positivo o negativo della riserva dell’immatricolazione, eventualmente indicandosi, da parte del Ministero, la sede universitaria, tra quelle prescelte dal ricorrente, nella quale questi figuri in posizione utile, consentendo ovviamente il trasferimento presso detta ultima sede;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza di misura cautelare nei termini indicati in motivazione.
Compensa le spese della presente fase.
Fissa per la decisione del merito la pubblica udienza del 5 giugno 2014.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente, Estensore
Pierina Biancofiore, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Depositata in segreteria il 25 novembre 2013
. . .
3.- Oggi arriva il D.M.
Oggi infine è prevista la pubblicazione del Decreto Ministeriale che fissa le modalità e il calendario per la definizione e gestione della graduatoria con il bonus di maturità, in applicazione dell’articolo 20 del Decreto Legge 104/2013 come convertito nella Legge 128/2013.
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Oggi è prevista la pubblicazione del Decreto Ministeriale che fissa le modalità e il calendario per la definizione e gestione della graduatoria con il bonus di maturità, in applicazione dell’articolo 20 del Decreto Legge 104/2013 come convertito nella Legge 128/2013 [ ecco il testo del decreto ministeriale 29 novembre 2013 ].
Ha dichiarato infatti Daniele Livon, dalla Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario:
“Nella giornata del 29 novembre sarà pubblicato il Decreto Ministeriale che fissa le modalità e il calendario per la definizione e gestione della graduatoria con il bonus di maturità in applicazione dell’articolo 20 del Decreto Scuola come convertito nella Legge 128/2013. Stiamo predisponendo i tempi tecnici delle varie procedure. Dobbiamo essere certi che tutti i calcoli algoritmici predisposti per il nuovo sistema funzionino, in quanto c’è una graduatoria già in corso.
Sul sito Universitaly inseriremo un avviso con la data di scadenza della “vecchia” graduatoria, le date entro cui chi non l’ha già fatto dovrà inserire il proprio voto di maturità e la data in cui verrà pubblicata la nuova graduatoria. Per coloro che si sono iscritti ad una facoltà diversa da Medicina ecc anticipiamo che tutti quelli che avranno diritto ad entrare potranno scegliere se iscriversi quest’anno o l’anno prossimo (tranne i “prenotati“ che si sono già immatricolati a Medicina ecc; loro avranno eventualmente diritto ad un trasferimento soltanto l’anno prossimo). Chi decidesse di iscriversi già da quest’anno avrà anche il riconoscimento di eventuali esami già sostenuti. Nel caso in cui una persona decida di rinunciare al suo posto nell’attuale graduatoria contando su un posto migliore nella prossima con bonus, si verrà considerati rinunciatari anche nella prossima graduatoria, mentre se ci si immatricola nella scelta in cui si risulta prenotati o assegnati ci si potrà trasferire nella scelta che spetterebbe col bonus nell’a.a. 2014-2015. Confermiamo, infine, che l’immatricolazione degli studenti in sovrannumero avverrà prima dell’inizio del nuovo anno”.
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]]>1) Il 9 settembre 2013, il Consiglio dei Ministri, con il decreto legge “Istruzione”, ha eliminato, anche per l’a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all’esame di Stato per l’accesso ai corsi di studio di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Ciò per effetto dell’abrogazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 21/2008. La graduatoria del 30 settembre, per l’accesso ai corsi di studio di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, ai corsi finalizzati alla formazione di architetto e di Scienze della Formazione primaria, é stata pertanto determinata esclusivamente in relazione al punteggio conseguito da ogni studente nel test d’accesso (punteggio massimo 90 punti).
2) La Commissione Cultura della Camera, il 25 ottobre scorso, ha approvato il cd. “emendamento Galan”, così recante:
“… I partecipanti agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/14 ai corsi universitari di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di Architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico secondo l’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1oluglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013-14 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l’ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell’iscrizione al test d’accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all’applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/15 al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/15, l’ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/14 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-ter. Coloro che nell’anno accademico 2013/14 si sono iscritti ai suddetti corsi in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del comma 1-bis, possono trasferirsi nella suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/14 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell’anno accademico 2013/14 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l’inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto del 12 giugno 2013″.
3) Il Consiglio Nazionale degli Studendi Universitari, il 30 ottobre, approvava una mozione (qui il testo), osservando che “il DL 104/2013, che interviene anche sul sistema del numero chiuso rimuovendo il criterio di valutazione del percorso scolastico, è stato emanato con una tempistica errata e risulta fonte di incertezza del diritto in quanto intervenuto durante lo svolgimento della prova di medicina e odontoiatria“.
4) Com’é noto, il decreto istruzione, approvato definitivamente il 7 novembre scorso, conteneva l’emendamento Galan.
5) Da ultimo, il Ministro dell’Istruzione Carrozza, rivela che “Abbiamo già preparato i decreti attuativi di questo provvedimento e siamo ben consapevoli che non ci si deve fermare alla norma primaria ma attuarla”. Non solo. Ma, a seguito di apposite istanze di accesso, dal Ministero dell’Istruzione osservano che “riguardo eventuali modalità di reintroduzione del Bonus maturità e quindi dei meccanismi per l’aggiornamento della graduatoria ed eventuali trasferimenti ed iscrizioni sovrannumero invitiamo ad attendere il Decreto attuativo in via di pubblicazione che farà luce su ogni suo dubbio“.
Non ci resta che attendere di leggere il testo degli emanandi decreti attuativi. Ma potrebbero arrivare troppo tardi, perché, nel frattempo, stanno per scadere i termini di presentazione dei ricorsi al TAR contro la graduatoria del 30 Settembre.
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]]>La decisione del Consiglio dei Ministri di abolire “il Sistema Bonus Maturità” ha suscitato profonde polemiche con la minaccia di ricorsi da parte di numerosi studenti [ ecco il testo del decreto ministeriale del 29 novembre 2013, n.d.r. ].
Mentre lo scorso lunedì, 84 mila aspiranti medici affrontavano il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso, sono cambiate le regole in corso d’opera, a causa dell’ abrogazione del bonus maturità avvenuto con il Decreto Legge sull’Istruzione da parte del Governo.
Secondo il Ministero, tener ferma la questione e rinviare la Riforma avrebbe potuto aprire varchi ad un ondata di ricorsi ancora maggiore, in quanto la chiamata al T.A R. è compagna abituale delle prove d’ammissione alle facoltà a numero chiuso, ma l’ attuale vicenda dell’abolizione del bonus maturità ha complicato ulteriormente la questione facendo moltiplicare l’ annuncio ai ricorsi.
Il bonus maturità è stato oggetto di polemiche sin dalla sua nascita.
E’ stato introdotto ufficialmente dal Decreto-Fioroni ( D.l.g.s 21/2008), prevedendo la possibilità di distribuire 10 punti in base ai voti conseguiti dagli studenti negli ultimi tre anni di scuola superiore e nell’esame di maturità. Successivamente, rilanciato dal Governo Monti, il sistema dei Bonus attribuiva 10 punti solo al 5% degli studenti migliori di ogni istituto, riservando 8 punti al 5% attestatosi appena più in basso, e così via fino a negare il bonus agli studenti esclusi dal 20 % più brillante. Ma anche questo meccanismo è stato sommerso di critiche. A giugno di quest’anno, a seguito dello stop da parte del Ministro Maria Chiara Carrozza rivolto a riformulare la “questione premio“, è stato fatto un ulteriore tentativo preparando una nuova versione del bonus, il quale ancorava la distribuzione dei punti ai voti assegnanti dalle singole Commissioni della maturità. Ma neanche questo sistema è stato giudicato in grado di reggere alla prova T.A.R..
E così lunedì, il Cdm ha deciso di abolire il bonus maturità, per porre fine alle polemiche che lo accompagnavano fin dalla sua nascita. Tuttavia i ricorsi non si fermeranno, anzi. Si preannunciano infatti ricorsi al T.a.r, da parte di molti studenti che lamenteranno l’ esclusione a causa dell’abrogazione di una regola a cui avevano fatto affidamento, ma anche da parte di coloro che affermano di non aver sostenuto i test, poichè scoraggiati dalla presenza del precedente sistema.
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