L'articolo Riforma PA: in Gazzetta decreto legislativo in materia di riordino delle camere di commercio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il provvedimento entreà in vigore a partire dal prossimo 10 dicembre 2016.
Ecco in sintesi le principali misure previste:
Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unita’ locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano gia’ iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita’ locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unita’ locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
c) possibilita’ di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e citta’ metropolitana;
d) possibilita’ di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificita’ geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
e) possibilita’ di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche’ le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
f) necessita’ di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonche’ di quelli approvati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio.
Clicca qui per il testo del decreto legislativo in Gazzetta
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]]>Tali disposizioni erano contenute, nel testo originario del disegno di legge, all’articolo 9.
Cosa prevede la delega?
L’art. 8 statuisce che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Il decreto legislativo dovrà essere adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero a non più di 60 (attualmente sono 105) mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, con la possibilità di istituire una camera di commercio in ogni Provincia autonoma e Città metropolitana. Infine si prevede che il legislatore delegato tenga conto delle “specificità geo-economiche”, nonché definisca le condizioni in presenza delle quali possano essere istituite le Unioni regionali o interregionali;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato. Si prevede inoltre di attribuire al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie.
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l’unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio;
f) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte camerali da porsi entro un riordino della relativa disciplina, tale da incidere altresì sui criteri di elezione (onde assicurare una “adeguata” consultazione delle imprese) e sul limite ai mandati;
g) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell’attività economica all’estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.
L’articolo prevede inoltre che il decreto legislativo delegato sia adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
La medesima procedura è prevista per l’emanazione di decreti legislativi correttivi.
Clicca qui per consultare il testo del ddl Riforma Pa
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Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)
(…)
Art. 28
1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, e’ ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa’ per gli studi di settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti sul decreto legge 90/2014 consulta l’apposita sezione cliccando qui.
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]]>L'articolo MISE: circolare sull’indirizzo PEC univoco per le imprese proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, il testo della circolare del MISE (“Iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese – Richiesta chiarimenti”):
“Considerato che l’indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell’INI-PEC, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l’Autorità Giudiziaria e l’Amministrazione Finanziaria, si chiede di voler chiarire se, nei casi in cui emerga l’iscrizione di una medesima PEC su due distinte imprese, tra loro non collegate:
a) si debba avviare il procedimento di cancellazione d’ufficio ex art. 2190 c.c.;
b) ovvero, sia affidato al Conservatore il compito di provvedere ad aggiornare i relativi dati, dovendosi ritenere l’indirizzo PEC una notizia REA (Circolare n. 3611/C del 20/07/2011)>>.
Al riguardo, considerato quanto previsto dall’art. 16, cc. 6 e 6-bis del DL 185/08, e dall’art. 5, cc. 1 e 2, del DL 179/2012, si ritiene non sussistano dubbi sul fatto che quelli in parola sono, a tutti gli effetti, obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
Nel caso in cui, pertanto, si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra (o di più altre) – ovvero, comunque, l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia<<proprio>> della stessa – dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC <<proprio>>.
Sembra opportuno evidenziare, d’altra parte, che i casi segnalati da codesta Camera sono presumibilmente rilevabili su tutto il territorio nazionale.
La Scrivente ha già avuto occasione di chiarire, a tale riguardo (v. la nota prot. n. 120610 del 16/07/2013, all. 1), che precedenti indicazioni operative fornite in passato – secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l’indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario in parola – sono da ritenersi ormai superate alla luce della successiva evoluzione normativa, risultando oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.
Resta inteso che alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo di PEC, si applicherà la specifica sanzione prevista dall’art. 16, c. 6-bis, del DL 185/08 (nel caso delle società), e dall’art. 5, c. 2, secondo periodo, del DL 179/12 (nel caso delle imprese individuali), secondo le modalità indicate nel proprio parere prot. n. 141955 del 29/08/2013 (all. 2).
La presente lettera-circolare é inviata anche all’Agenzia per l’Italia digitale, affinché possa intervenire con eventuali puntualizzazioni sull’argomento, ove ritenuto opportuno“.
Clicca qui per il testo della lettera del Ministero dello Sviluppo Economico
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