casa Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/casa/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 02 Dec 2013 09:22:20 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Agenzia delle Entrate. Le FAQ sull’ecobonus Fin… https://www.giurdanella.it/2013/12/agenzia-entrate-faq-ecobonus/ Mon, 02 Dec 2013 09:19:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18890 Fino al 31 dicembre le agevolazioni fiscali previste dal decreto ecobonus (DL 63/2013 - legge 90/2013)

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Agenzia delle Entrate. Le FAQ sull’ecobonus

Fino al 31 dicembre 2013, è possibile continuare a usufruire delle agevolazioni fiscali introdotte o prorogate dal “Decreto ecobonus” (decreto legge 63/2013 convertito dalla legge n. 90/2013).

L’Agenzia delle Entrate ha ora aggiornato le FAQ, in particolare su Bonus mobili, risparmio energetico, Bonus ristrutturazioni. Le riportiamo di seguito.

1) Sono un inquilino e ho sostenuto la spesa per i lavori di ristrutturazione. Ho diritto alla detrazione, oppure questa spetta solo ai proprietari?

La detrazione spetta a chi sostiene la spesa. Quindi, non solo i proprietari degli immobili (o i titolari di altri diritti reali, come nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche, per esempio, i locatari o i comodatari. Inoltre, va ricordato che, se sostiene la spesa e i bonifici e le fatture sono a lui intestate, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori.

2) Sto per vendere l’appartamento ristrutturato. Perderò la detrazione?

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Nei casi in cui l’immobile venga ceduto prima dei 10 anni le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente all’acquirente, a meno che non ci sia un accordo diverso tra le parti.

3) Ho eseguito i lavori di ristrutturazione nell’appartamento che ho in affitto. Se prima dei 10 anni cambio casa, perdo il diritto alla quote residue di detrazione?

No. La cessazione dello stato di locazione (così come quella di comodato) non fa venire meno il diritto alla detrazione per l’inquilino (o il comodatario) che hanno eseguito i lavori.

4) Posso detrarre le spese per la sostituzione del pavimento del salone?

No, la sostituzione di pavimenti rientra fra i lavori di manutenzione ordinaria, che possono fruire della detrazione solo quando sono eseguiti su parti comuni del condominio. Tuttavia, se il lavoro fa parte di un intervento più vasto, agevolabile – come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi – anche la spesa per la sostituzione del pavimento può essere detratta.

5) Cosa vuol dire manutenzione ordinaria?

Rientrano, per esempio, nella manutenzione ordinaria i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

6) Sto eseguendo in proprio i lavori di ristrutturazione. Ho diritto alla detrazione?

Si, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali.

7) Ho stipulato il “compromesso” per acquistare un appartamento. Prima di del rogito, ho effettuato dei lavori di ristrutturazione. Posso detrarre quelle spese?

Sì, a condizione che il compromesso sia stato registrato e che si sia stati immessi nel possesso dell’immobile.

8) Posso detrarre anche le spese di acquisto del box?

La detrazione per l’acquisto del box spetta sulle spese sostenute per la sua realizzazione, sempre che le stesse siano dimostrate da un’attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.

9) Quali sono i lavori – che danno diritto alla detrazione -finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi?

Esempi di questi interventi sono il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; l’apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l’apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

10) La parcella dell’architetto è detraibile?

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile detrarre anche quelle per la progettazione, le altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.

11) Per eseguire i lavori ho dovuto affittare un locale dove trasferire temporaneamente gli arredi. Posso detrarre il fitto?

No. le spese di trasloco e custodia dei mobili, per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio, non possono essere detratte.

Bonus ristrutturazioni

1. La sostituzione dell’intonaco del bagno Ho un problema di umidità nel bagno; per risolverlo, va rifatto l’intonaco. L’intervento rientra tra quelli agevolabili con il bonus ristrutturazioni?

I lavori di rifacimento degli intonaci del bagno di un’abitazione sono interventi di manutenzione ordinaria (articolo 3, comma 1, lettera a, del Dpr 380/2001) e non rientrano tra quelli agevolabili con il bonus ristrutturazioni. Se, invece, fanno parte di un intervento più ampio di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su una singola unità abitativa (comprendente per esempio l’abbattimento di vecchie mura divisorie e la realizzazione di nuove o lo spostamento dei servizi), questi lavori vengono assorbiti dall’intervento facente parte di una categoria complessivamente agevolabile.

2. Errata compilazione del bonifico Nel 2012 ho ristrutturato il mio appartamento. A causa di un errore materiale nella compilazione del bonifico, non è stata operata la ritenuta fiscale del 4%. Mi è preclusa l’agevolazione?

Per usufruire dell’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Dal 1° luglio 2010 le banche sono tenute a operare una ritenuta d’acconto del 4% dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti. L’incompleta compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica il rispetto di tale obbligo da parte delle banche. In tale ipotesi, dovrà essere disconosciuta la detrazione, a meno che non si proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche di operare la ritenuta.

3. Dichiarazione di esecuzione dei lavori La comunicazione di fine lavori per interventi di ristrutturazione che comportano una spesa superiore a 51.645,69 euro è nuovamente obbligatoria, dal momento che l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio è stato elevato a 96mila euro fino al 31 dicembre 2013?

Per poter beneficiare della detrazione d’imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (“bonus ristrutturazioni”), vanno conservati ed esibiti in sede di controllo i documenti individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Tra questi non è inclusa la dichiarazione di esecuzione dei lavori che, pertanto, non è necessaria al fine dei controlli, anche se l’importo delle spese agevolabili è stato elevato a 96mila euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (decreto legge n. 63/2013).

4. Spese di ristrutturazione per familiari a carico Ho sostenuto le spese per i lavori di ristrutturazione su un immobile di proprietà di mia figlia, che risulta fiscalmente a mio carico. Io non convivo con mia figlia ma risiedo in un altro immobile. Posso usufruire delle detrazioni per la ristrutturazione?

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Non ha rilievo invece la condizione di familiare a carico. Pertanto, in base a quanto qui prospettato, in questo caso non appare possibile usufruire dell’agevolazione.

Risparmio energetico

1. Fonti rinnovabili Posso fruire della detrazione prevista dall’art. 16-bis del Tuir per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica?

L’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, perciò, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientra tra quelli descritti dalla lett. h) dell’art. 16-bis, comma 1, del Tuir, quindi è agevolabile. In merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico, richiesta dallo stesso art. 16-bis, comma 1, lett. h), il Ministero dello sviluppo economico ha evidenziato che la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici. È sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

2. Smaltimento della vecchia caldaia Ho sostituito una caldaia a gasolio con una a condensazione. Le spese per la bonifica e inertizzazione della cisterna utilizzata come deposito del combustibile, possono essere conteggiate tra gli interventi agevolabili (risparmio energetico)?

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione per gli interventi di efficienza energetica (prevista nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno al 31 dicembre 2013) comprendono anche i costi per la dismissione e la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione (decreto interministeriale del 19 febbraio 2007). La detrazione compete in ogni caso solo limitatamente alle spese relative a interventi collegati alla realizzazione dell’intervento che assicura il risparmio energetico. Dovrà comunque essere un tecnico abilitato a stabilire quali costi sono strettamente connessi alla sostituzione dell’impianto e quali invece rientrano eventualmente tra le spese generali di ristrutturazione edilizia detraibili in diversa percentuale (risoluzione 283/2008).

3. Installazione condizionatore e 50%

Ho acquistato un climatizzatore inverter a pompa di calore in classe energetica A. L’installazione verrà effettuata da un tecnico che emetterà fattura per la sola manodopera. Per quali spese posso chiedere la detrazione del 50 per cento? Le spese per interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir) rientrano tra quelli agevolabili dal Dl n. 83/2012 (“decreto crescita”). A riguardo è essenziale acquisire “idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”. Inoltre, le fatture devono essere intestate allo stesso soggetto che richiede la detrazione e le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Bonus mobili

1. Se le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono sostenute prima di quelle per la ristrutturazione, è possibile usufruire del bonus mobili?

Si, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui questi beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere dimostrata tramite le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia in vigore, sulla base della tipologia di lavori da realizzare, oppure dalla comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, che riporta la data di inizio dei lavori, e, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. Posso fruire del bonus mobili se effettuo interventi di tinteggiatura delle pareti del mio appartamento?

La tinteggiatura rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria, quindi se eseguita nelle singole unità immobiliari non dà diritto alla detrazione del 50% prevista dall’art. 16-bis del Tuir. Di conseguenza chi effettua questo tipo di lavori nel proprio appartamento non può fruire del bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Nel caso in esame, pertanto, il bonus può essere fruito solamente dai condomini che effettuino tinteggiature sulle parti comuni degli edifici condominiali. Resta inteso che, se il singolo intervento effettuato sulla singola unità abitativa fa parte di un intervento più vasto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, l’intervento stesso viene assorbito dalla categoria superiore, aprendo le porte alla fruibilità delle detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinate dall’art. 16-bis del Tuir. Si ricorda, per esempio, che gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono normalmente anche le opere di pittura e finitura (tipicamente ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria), necessarie per completare l’intervento edilizio nel suo insieme. Nei casi in cui, pertanto, la tinteggiatura rientri in un complesso di interventi di categoria superiore realizzati nella singola unità abitativa, sarà possibile fruire anche del bonus mobili.

3. Per l’acquisto di alcuni mobili destinati all’arredo della casa ristrutturata ho pagato con assegno o con finanziamento. Ho diritto comunque al bonus arredi?

Per poter beneficiare della detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di beni (mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer) finalizzati all’arredo di immobili per i quali si fruisce della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite carte di debito (es. bancomat), carta di credito, bonifico bancario o postale. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

4. L’acquisto di un frigorifero può godere del bonus fiscale anche non c’è stata ristrutturazione edilizia? Il vecchio è stato rottamato con dichiarazione del venditore del nuovo.

È possibile usufruire della detrazione solo nell’ipotesi in cui l’acquisto di un elettrodomestico avvenga in presenza di lavori di ristrutturazione nell’immobile oggetto della specifica agevolazione fiscale. Lo sconto Irpef, calcolato nella misura del 50% su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro, spetta infatti per l’acquisto di mobili nonché di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, solo qualora gli stessi siano destinati all’arredo dell’immobile residenziale oggetto di ristrutturazione (articolo 16 del Dl 63/2013). La detrazione andrà ripartita in dieci quote annuali. Sarà peraltro necessario eseguire i pagamenti mediante carte di debito o credito, nonché bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

 

Le faq sono a cura dell’Agenzia Entrate. Qui il sito dove verranno costantemente aggiornate: www.casa.governo.it.

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Decreto Legge IMU in Gazzetta, testo in vigore … https://www.giurdanella.it/2013/12/decreto-legge-imu-in-gazzetta-testo-in-vigore/ Sun, 01 Dec 2013 17:14:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18866 Decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 sulla seconda rata dell'IMU

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Decreto Legge IMU in Gazzetta, testo in vigore

Dal 30 novembre in vigore il decreto legge sulla seconda rata dell’IMU. Si tratta del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133. Qui il testo del comunicato del Governo.

.   .   .

Decreto legge 30 novembre 2013 n. 133

Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili

pubblici e la Banca d’Italia

(G.U. del 30 novembre 2013)
Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere in

materia di pagamento dell’imposta municipale propria di cui

all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

e successive modificazioni, nonche’ in materia di immobili pubblici;

Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre

nuove disposizioni in materia di disciplina del capitale della Banca

d’Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi

dei soggetti partecipanti, al fine di superare le incertezze

interpretative in ordine alla natura della partecipazione stessa ed

al suo contenuto economico, anche in vista della imminente

partecipazione della Banca d’Italia al Sistema Unico Europeo di

Supervisione bancaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 27 novembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del

Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno e

del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:
Titolo I

Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici

Art. 1

Abolizione della seconda rata dell’IMU

1. Per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non

e’ dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui

all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

per:

a) gli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b),

del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all’articolo 4, comma 12-quinquies del

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge

del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonche’ quelli non coltivati, di cui

all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011,

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13,

comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni

agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da

quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente

articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di

assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell’imposta

municipale propria di cui al comma 1 dell’articolo 13 del

decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata

dal comma 1 del presente articolo, e’ stanziato un aumento di risorse

di euro 2.164.048.210,99 per l’anno 2013, di cui euro

2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto

ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro

87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale

Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di

Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro

1.729.412.036,11 e’ attribuita dal Ministero dell’interno

limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della

Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre

2013, nella misura risultante dall’allegato A al presente decreto,

pari alla meta’ dell’ammontare determinato applicando l’aliquota e la

detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna

tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale

propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione

per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o

confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello

risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base

previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di

cui al medesimo comma 1 e’ versata dal contribuente, in misura pari

al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 28

febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie

locali, e’ determinato a conguaglio il contributo compensativo

nell’importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla

differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai

sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L’attribuzione,

con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla

base di una metodologia concordata con l’Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito

relativi all’anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate

dai comuni nell’anno 2013. L’attribuzione deve, altresi’, tenere

conto di quanto gia’ corrisposto ai medesimi comuni con riferimento

alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell’articolo

1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2103, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare

complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad

esso spettante dall’applicazione delle aliquote e della detrazione

per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente

articolo, deliberate o confermate per l’anno 2013, l’eccedenza e’

destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali

dovute relativamente ai medesimi immobili per l’anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia

Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di

Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza

locale, la compensazione del minor gettito dell’imposta municipale

propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente

articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l’importo

complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all’allegato A al presente

decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi

erariali, ai sensi dell’articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati

all’abitazione principale dai comuni ai sensi dell’articolo 13, comma

10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 2-bis del

decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai

commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per

l’assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa

del Ministero dell’interno, non siano completati entro il termine del

10 dicembre 2013, per l’erogazione del trasferimento compensativo ai

comuni e’ autorizzato il pagamento tramite anticipazione di

tesoreria. L’anticipazione e’ regolata entro novanta giorni dal

pagamento ai comuni.

11. In deroga all’articolo 175 del Testo unico degli enti locali,

approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni

beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono

autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro

il 15 dicembre 2013.

12. Per l’anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli

enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ incrementato, sino

alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per

interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori

anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono

rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell’interno, nel limite

massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita’ e termini

fissati con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro il

31 gennaio 2014.

 

Art. 2

Disposizioni in materia di acconti di imposte

1. All’articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo

il comma 20 e’ inserito il seguente comma:

“20-bis. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 15, comma 4,

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con

modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto

dell’imposta sul reddito delle societa’ per gli enti creditizi e

finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per

la Banca d’Italia e per le societa’ e gli enti che esercitano

attivita’ assicurativa e’ aumentata al 128,5 per cento.”.

2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per

il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti

creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 87, per la Banca d’Italia e per le societa’ e gli enti che

esercitano attivita’ assicurativa, l’aliquota di cui all’articolo 77

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ applicata

con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L’addizionale non e’

dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall’applicazione

dell’articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

3. I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di

gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita’

di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui

all’articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il

proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 2 e

provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato,

in qualita’ di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di

cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio

reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 2 senza tener

conto del reddito imputato dalla societa’ partecipata.

4. La seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito

delle societa’ dovuta per il periodo di imposta in corso al 31

dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza

fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale

prima rata di acconto, e’ versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero,

per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno

solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso

periodo d’imposta.

5. A decorrere dall’anno 2013, i soggetti che applicano l’imposta

sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre

1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del medesimo

decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun

anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100

per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi

undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo

articolo 6. Il versamento effettuato puo’ essere scomputato, a

decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della

stessa imposta sostitutiva.

6. Il comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.

102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.

124 e’ sostituito dal seguente: “4. Il Ministero dell’economia e

delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle

lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un

andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di

maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro

dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro

il 2 dicembre 2013, stabilisce l’aumento della misura degli acconti

ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per i periodi d’imposta 2013 e

2014, e l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di

cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in

misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi

anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che

si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti.”.

 

Art. 3

Disposizioni in materia di immobili pubblici

1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in

relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di

finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 40

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle

alienazioni di immobili di cui all’articolo 11-quinquies del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2

dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al

citato comma 6 dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

puo’ essere presentata entro un anno dall’atto di trasferimento

dell’immobile.

2. Al comma 1, dell’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole “i beni immobili ad uso

non”, e’ inserita la seguente: “prevalentemente”;

b) dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:

“L’autorizzazione all’operazione puo’ ricomprendere anche immobili

degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni

dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati

individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli

immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al

Ministero dell’economia e delle finanze per l’inserimento nel decreto

dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

 

Titolo II

Disposizioni concernenti la Banca d’Italia

Art. 4 

Capitale della Banca d’Italia

1. La Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico, e’ la banca

centrale della Repubblica italiana, e’ parte integrante del Sistema

Europeo di Banche Centrali ed e’ autorita’ nazionale competente nel

meccanismo di vigilanza unico di cui all’articolo 6 del Regolamento

(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E’ indipendente

nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d’Italia e’ autorizzata ad aumentare il proprio

capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all’importo di

euro 7.500.000.000; a seguito dell’aumento il capitale e’

rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000

ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente

dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non

superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere

solamente a:

a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale

e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea

diverso dall’Italia;

b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede

legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale

in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia;

c) fondazioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede

legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 4,

comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi

pensione di cui all’articolo 15-ter del citato decreto legislativo n.

252, del 2005, aventi soggettivita’ giuridica.

5. Ciascun partecipante non puo’ possedere, direttamente o

indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per

le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i

relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca

d’Italia.

6. La Banca d’Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di

partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, puo’

acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e

stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni

sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del

Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle

categorie di cui al comma 4, con modalita’ tali da assicurare

trasparenza e parita’ di trattamento. Per il periodo di tempo

limitato in cui le quote restano nella disponibilita’ della Banca

d’Italia, il relativo diritto di voto e’ sospeso e i dividendi sono

imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia.

 

Art. 5

Organi della Banca d’Italia

1. L’Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della

Banca d’Italia non hanno ingerenza nelle materie relative

all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul

funzionamento dell’Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della

BCE, dalla normativa dell’Unione Europea e dalla legge alla Banca

d’Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita’

istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia si compone del

Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei

partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati

da un comitato costituito all’interno dello stesso Consiglio tra

persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilita’ e

professionalita’ previsti dallo Statuto della Banca d’Italia.

 

Art. 6

Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni

1. L’articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di

emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e

successive modificazioni e’ sostituito dal seguente:

“Art. 114.

(Rappresentante del Governo)

1. La direzione generale della Banca d’Italia deve informare

volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell’Economia e delle

Finanze del giorno e dell’ora fissati per la convocazione

dell’assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del

Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli

affari da trattarsi.

2. Alle sedute dell’assemblea e del Consiglio superiore assiste

un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a cio’

delegato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.”.

2. Sono o restano abrogati l’articolo 115 del Testo unico delle

leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28

aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21

e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive

modificazioni.

3. E’ abrogato il comma 1 dell’articolo 5, del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

4. E’ abrogato il comma 3, dell’articolo 3, del decreto legislativo

10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell’articolo 19, della legge 28

dicembre 2005, n. 262.

5. Lo Statuto della Banca d’Italia e’ adattato, con le modalita’

stabilite all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo

1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi

dall’entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in

particolare dei seguenti principi:

a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosita’,

in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono

limitati a quanto previsto all’articolo 1, commi 2 e 3;

c) anche al fine di facilitare l’equilibrata distribuzione delle

quote fra i partecipanti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, sia

previsto a decorrere dal completamento dell’aumento di capitale di

cui all’articolo 1, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore

a 24 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti

la soglia indicata all’articolo 1, comma 5, non spetta il diritto di

voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;

d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle

quote, che puo’ avvenire solo fra investitori appartenenti alle

categorie indicate all’articolo 1, comma 4, ferma restando la

verifica del rispetto dei limiti partecipativi.

6. A partire dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d’Italia

trasferiscono le quote, ove gia’ non incluse, nel comparto delle

attivita’ finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi

valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto

disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui

all’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

 

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 7 

Disposizione di coordinamento

1. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti

dall’articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del

decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di

accisa di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall’articolo

25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori

incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore

dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31

dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito

internet della medesima Agenzia.

 

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente

a 2.163,097 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.500,653 milioni di

euro per l’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dal medesimo articolo 2.


Art. 9 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


Allegato A

Roma, addi’ 30 novembre 2013

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… proviene da Giurdanella.it.

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Governo: abolita la seconda rata IMU Il Govern… https://www.giurdanella.it/2013/11/governo-abolita-la-seconda-rata-imu/ Thu, 28 Nov 2013 06:45:34 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18674 Con decreto legge il Governo cancella la seconda rata dell'IMU 2013

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Il Govern… proviene da Giurdanella.it.

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Governo: abolita la seconda rata IMU

Il Governo ha approvato oggi un decreto legge che ha come oggetto l’abolizione della seconda rata dell’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia. Di seguito il testo delle nota di sintesi diffusa da Palazzo Chigi:

“Seconda rata IMU

Si abolisce la seconda rata dell’IMU 2013 sull’abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l’IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata.

Lo Stato rinuncia così a un gettito previsto di circa 2.150 mln.

Il mancato gettito viene compensato tramite acconti e aumenti d’imposta a carico del settore finanziario e assicurativo.

In dettaglio, la copertura del provvedimento è così composta:

Per 1,5 mld circa: aumento al 130% dell’acconto IRES e IRAP dovuto per l’anno d’imposta 2013 dalle società del settore finanziario e assicurativo. Per questi stessi soggetti l’aliquota IRES viene elevata per il solo anno d’imposta 2013 al 36%.

Per 650 mln circa: anticipo a carico degli intermediari finanziari sulle ritenute relative al risparmio amministrato (conto titoli).

Per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell’importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l’altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi.

Il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013.

Alienazioni immobili pubblici

Sono inoltre state varate norme che facilitano il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in particolare è stata estesa anche alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di cedere beni immobili a Cassa Depositi e Prestiti.

Banca d’Italia

Al fine di assicurare alla Banca d’Italia un modello di governance che ne rafforzi l’autonomia e l’indipendenza, nel rispetto dei Trattati Europei, il decreto legge stabilisce nuove norme riguardanti il capitale e gli organi dell’istituto.

La Banca d’Italia viene quindi autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie sino a euro 7,5 miliardi.

La Banca potrà distribuire dividendi annuali per un importo non superiore al 6% del capitale.

Ciascun partecipante al capitale non potrà possedere – direttamente o indirettamente – una quota di capitale superiore al 5%. Per favorire il rispetto di tale limite, la Banca d’Italia potrà acquistare temporaneamente le quote di partecipazione in possesso di altri soggetti.

Il decreto amplia il novero dei soggetti italiani ed europei che possono detenere quote del capitale della Banca d’Italia. I soggetti autorizzati saranno quindi: banche, fondazioni, assicurazioni, enti ed istituti di previdenza, inclusi fondi pensione.

Per effetto di questa modifica normativa, le banche potranno essere autorizzate ad includere le quote nel patrimonio di vigilanza, rafforzandone la base di capitale”.

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Il Govern… proviene da Giurdanella.it.

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Ecobonus, tutto quello che occorre sapere https://www.giurdanella.it/2013/10/ecobonus-che-devi-sapere/ Fri, 25 Oct 2013 08:22:39 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17540 Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, gli acquisti per immobili soggetti a ristrutturazione e adeguamento antisismico

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In queste ore il Governo ha lanciato in nuovo sito www.casa.governo.it, contenente tutte le informazioni sulle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ per immobili soggetti a ristrutturazione e l’adeguamento antisismico.

Ecco in sintesi tutte le novità del decreto c.d. ecobonus:

Cosa puoi fare

Fino al 31 dicembre 2013 è possibile continuare a usufruire di alcune agevolazioni fiscali introdotte o prorogate dal “Decreto eco-bonus” (decreto legge 63/2013 convertito dalla legge n. 90 /2013 ). Per poter ottenere la detrazione, si devono indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).

Riqualificazione energetica degli edifici

Il decreto legge ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per il periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.

Per gli interventi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si potrà godere dell’agevolazione fino al 30 giugno 2014. Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

Bonus mobili

Con lo stesso provvedimento è stata introdotta, per gli immobili oggetto di ristrutturazione, anche la possibilità di detrarre le spese sostenute, tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013, per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+.

Effettuare l’adeguamento antisismico

La detrazione aumenta fino al 65% se gli interventi sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.

Il ddl sulla Legge di Stabilità, approvata in Consiglio dei Ministri e ora all’esame del Parlamento, prevede la proroga degli incettivi fino al 2015. Per diventare esecutive le agevolazioni dovranno essere confermate da Camera e Senato.

Cosa puoi detrarre

Risparmio energetico

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle

seguenti misure:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, per interventi sulle singole unità immobiliari
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Dal 1° gennaio 2014 – per i condomini dal 1° luglio 2014 – l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota del 65% occorre far riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese di marzo e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio, per i primi due si potrà usufruire dell’aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65%
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

RICORDA CHE:

  • Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti
  • Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso
  • La norma non stabilisce quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che si consegue in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico è necessario acquisire i seguenti documenti:

– l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti).

NB: l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009). Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.

– l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie indicate dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi.

NB: per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione si applica all’acquisto di mobili (come, ad esempio, letti – armadi – cassettiere – librerie – scrivanie – tavoli – sedie – comodini – divani – poltrone – credenze – materassi – apparecchi di illuminazione) e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (ad esempio, frigoriferi – congelatori – lavatrici – asciugatrici – lavastoviglie – apparecchi di cottura – stufe elettriche – piastre riscaldanti elettriche – forni a microonde – apparecchi elettrici di riscaldamento – radiatori elettrici – ventilatori elettrici – apparecchi per il condizionamento).

Come avere diritto alla detrazione

I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

– la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; – il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

I beni rientranti nelle agevolazioni e l’applicazione delle detrazioni CIRCOLARE N. 29/E dell’Agenzia delle Entrate.

 

Quanto risparmiare

Il Governo, con il dl 63/2013 ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% e per un importo fino a 96.000 euro, per ogni unità immobiliare. La detrazione va spalmata in 10 annualità di pari importo.
La detrazione aumenta fino al 65% se gli interventi  sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.
Il decreto legge ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per il periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.
La detrazione ha un tetto massimo, come riportato nella tabella seguente:

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Tipo di intervento Detrazione massima
Riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
Involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) 60.000 euro
Installazione di pannelli solari 60.000 euro
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES, in misura pari al 55 o 65% delle spese sostenute.

Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso.

Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro – e lo stesso intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio – tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.  Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all’Enea a quale beneficio intende fare riferimento.

ATTENZIONE: Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza.

Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non beni strumentali.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazioneedilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.

 

Normativa

Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 commi 344-345-346-347

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – art. 1 commi da 20 a 24 e 286

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze – di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico – del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico – del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico – del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008

Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6

Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 31, comma 1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 25)

Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)

Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

 

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