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]]>(Tar Lazio, sez. II quater, 24 maggio 2018 n. 5781)
Nel caso di specie, veniva contestata davanti al Tar romano la legittimità di una Centrale Unica di Committenza rispetto all’indizione di una gara, in quanto la suddetta CUC non sarebbe stata dotata di idonea qualificazione.
L’art. 33-ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012, n. 221, aveva istituito l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), presso l’AVCP, obbligando le stazioni appaltanti a richiedere l’iscrizione ai sensi dell’art. 62-bis d.lg. 7.03.2005, n. 82.
L’art. 9 del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge 89/2014), commi 1 e 2, ha istituto, nell’ambito della predetta Anagrafe, un ulteriore elenco, quello dei « soggetti aggregatori », al quale sono iscritti “di diritto” Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ogni Regione e, previa valutazione del possesso di specifici requisiti individuati con DPCM (11.11.2014), anche « i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 », fino ad un massimo di 35 soggetti. Il sistema è stato confermato anche dal nuovo Codice del 2016 che all’art. 213, co. 16, ha affidato all’ANAC il compito di gestire tale elenco.
Il medesimo art. 9 del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) soprarichiamato, oltre ad istituire ai commi 1 e 2 l’elenco dei Soggetti Accentratori, stabilendone il numero massimo (35 operatori), al successivo comma 4, modifica l’allora vigente Codice, disponendo all’art. 33, comma 3-bis, per i Comuni non capoluogo di provincia che essi procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei Comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Quindi da un lato vi è la previsione legale di un numero massimo di 35 soggetti aggregatori, dall’altro la perdurante esistenza di altre centrali di committenza, che possono continuare ad operare. Se da un lato la legislazione esterna al codice, quando prevede obblighi di ricorso a centrali di committenza, fa in genere riferimento a CONSIP, alle Centrali di Committenza regionali o alla nuova tipologia di Soggetti Aggregatori, prevista dal D.L. n. 66/14, dall’altro lato il Codice Appalti, per i Comuni non Capoluogo di Provincia, contempla la possibilità di avvalersi anche di centrali di committenza diverse.
Mentre i Soggetti Aggregatori sopraindicati sono Centrali di Committenza “qualificate” mediante l’iscrizione nell’elenco predetto, la Centrale di Committenza costituita dai Comuni non Capoluogo è riconducibile alla Stazione Unica Appaltante di cui all’art. 13 della legge n. 136/2010 (DPCM 30.6.2011) – che dà attuazione all’art. 33 del Codice Appalti del 2006 – come chiarito dall’ANAC con Determinazione n. 3 del 25.2.2015 (nonché Determinazione n. 11 del 23.9.2015).
L’Anac in quella sede ha chiarito il rapporto tra le Stazioni Uniche Appaltanti di cui all’art. 13 della legge n. 136/2010 ed i Soggetti Aggregatori previsti dall’art. 9 del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), chiarendo che i due istituti hanno in comune la natura di centrale di committenza, alla quale, tuttavia, il Soggetto Aggregatore unisce un’ulteriore qualità, consistente nell’abilitazione derivante dalla “qualificazione” conseguita ex lege o previa valutazione e iscrizione nell’elenco ANAC.
A sostegno di tale impostazione la sentenza in commento richiamale riflessioni della dottrina, che ha evidenziato come anche il nuovo Codice, seppure senza farvi espresso riferimento, consenta ai Comuni non capoluogo di ricorrere alle SUA ex art. 13 (a condizione che siano iscritte nell’AUSA e, in futuro, che conseguano la qualificazione richiesta alle stazioni appaltanti), in quanto costituiscono una “species del genus” della Centrale di Committenza.
Il Tar Lazio conclude affermando che, come previsto dall’art. 216, co. 10, del Codice, richiamato anche dall’art. 38, co. 8, è sufficiente la mera iscrizione quale Centrale di Committenza nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, di cui all’articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. in legge n. 221/2012). Questa costituisce condizione necessaria e sufficiente per consentire ad un soggetto, quale la Comunità Montana/Cuc in parola, di operare come Centrale di Committenza almeno nel regime transitorio delineato dall’art. 216, co. 10, del Codice, fino all’entrata a regime del sistema di qualificazione di cui all’art. 38 del Codice, come ribadito anche dalla Delibera ANAC n. 911 del 31.8.2016.
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]]>“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire bene servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.”
Dal 1° novembre scatta dunque l’obbligo per i comuni non capoluogo, di acquisire lavori, servizi e forniture attraverso le centrali di committenza.
Gli enti locali sembrano impreparati alla nuova norma che rischia di causare un blocco delle gare pubbliche. L’Anci, in considerazione dell’impreparazione dei comuni e dell’incertezza normativa vigente causata dalla sovvrapposizione di varie disposizioni normative, ha chiesto il rinvio dell’entrata in vigore dell’obbligo facendolo coincidere con l’entrata in vigore del nuovo codice appalti, per evitare confusione in materia ed avere maggiore certezza.
Tra l’altro la legge di stabilità 2016 prevede a partire dal 1° gennaio 2016 la possibilità per i Comuni con meno di 10mila abitanti di procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto stabilito all’articolo 33, comma 3-bis del Codice Appalti, per gli acquisti di importo sotto ai 40.000 euro.
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]]>La disposizione impone ai Comuni non capoluogo di Provincia di centralizzare i procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori, secondo precise modalità: in particolare, i Comuni possono accorpare i procedimenti presso un’unica struttura nell’ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti, oppure attraverso la costituzione di un accordo consortile, oppure attraverso gli uffici, anche delle Province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore. La ratio della norma, specifica l’ANAC, è quella di ridurre il numero dei soggetti che generano domanda di lavori, beni e servizi.
Il principale dubbio che l’Autorità ha voluto chiarire riguarda la possibilità che l’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, sia correttamente adempiuto qualora i comuni affidino, convenzionandosi tra loro, le funzioni di centrali di committenza alla stazione unica appaltante già individuata nel provveditorato alle opere pubbliche, soddisfacendo, così, contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis.
A tal proposito, l’ANAC ha ricordato che il d.p.c.m. del 30 giugno 2011, all’art. 2, comma 2, ha espressamente riconosciuto alla SUA la natura di centrale di committenza. Da ciò ne discende che SUA e soggetti aggregatori godono di un comune denominatore – l’essere, appunto, centrali di committenza – con l’unica differenza che, come chiarito dall’Autorità, il soggetto aggregatore è una centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (ex lege o tramite valutazione dell’ANAC) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgano.
Ora, dal momento che l’art. 33, comma 3, del D.lgs. 163/2006, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano affidare le funzioni di stazione appaltante per l’acquisizione di lavori o ad una centrale di committenza o ai provveditorati, ne consegue che l’obbligo previsto al comma 3-bis possa intendersi validamente adempiuto nel caso in cui un’unione di comuni o un accordo consortile tra comuni conferisca le funzioni di stazione appaltante al provveditorato, eventualmente già individuato anche come soggetto che svolge le funzioni di SUA.
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]]>Tra le misure tese a razionalizzare la spesa pubblica, il legislatore nazionale ha introdotto una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, ritenendo che tale previsione possa eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i Comuni della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Il d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) aveva previsto tale obbligo modificando l’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, aggiungendo il comma 3 bis, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia.
Con le modifiche apportate dal d.l. 66/2014 (conv. L. 89/2014) e dalla L. 114/2014 (di conversione del d.l. 90/2014) il comma 3-bis estende l’obbligo della centrale unica di committenza per tutti i Comuni non capoluogo di Provincia.
Il comma 3-bis, dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, attualmente vigente, prevede che: I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni … ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione).
Tale obbligo è diventato effettivo ed efficace a partire dal primo gennaio 2015 per le gare relative all’acquisizione dei servizi e delle forniture e lo diventerà dal primo luglio 2015 per le gare relative ai lavori pubblici.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 3 luglio 2013, è stata chiamata a pronunciarsi (su impugnativa del Friuli Venezia Giulia) sull’applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell’art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011 che introduce il comma 3-bis all’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti).
La Corte Costituzione ha escluso l’applicabilità della norma alle Regioni a statuto speciale, proprio in forza del combinato disposto dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il comma 5 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che Le Regioni a statuto speciale… adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
La modifica operata sull’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 trova, però, diretta applicazione in Sicilia in forza dell’art. 1 della L.r. n. 12 del 12 luglio 2011 che sancisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge… si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 … e le sue modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e le successive modifiche ed integrazioni”.
Il codice dei contratti, in materia di centrali uniche di committenze, prevede che i Comuni possano optare per le seguenti modalità:
La legge n. 56/2014 (cosiddetta legge Delrio) prevede al comma 44, lettera c, che “d’intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; mentre al comma, 88 prevede che “La provincia può, altresì, d’intesa con i comuni esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”.
La Delrio non trova applicazione in Sicilia, dove le Province sono state abolite (leggi regionali n. 7/2013 e n. 8/2014).
Non essendo ancora completato il percorso di riforma dell’architettura istituzionale in Sicilia e non essendo state definite le funzioni di città metropolitane e liberi consorzi di comuni, rispetto agli enti locali del resto d’Italia, i comuni siciliani non possono attualmente usufruire di due importanti modalità di espletamento delle gare pubbliche ed in particolare delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, da parte di città metropolitane e province (oggi denominate liberi consorzi).
Inoltre, in Sicilia opera l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituito con l’art. 7 ter della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolato dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).
La vigente normativa sulle centrali uniche di committenza non tiene conto che l’UREGA espleta gare per appalti di lavori con importo, a base d’asta, superiore a € 1.250.000,00, e che, in Sicilia, è data facoltà agli Enti appaltanti di avvalersi, in conformità a richiesta motivata, dell’Ufficio, indipendentemente dall’importo dell’appalto.
La normativa regionale in materia di centrali uniche di committenze dovrebbe essere armonizzata anche con la vigente normativa in materia di Urega.
Sarebbe, quindi, opportuno che l’obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenze per i comuni siciliani, non capoluogo di provincia, decorra dal momento in cui la normativa regionale concederà le stesse opzioni offerte agli enti locali del resto d’Italia.
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]]>In primo luogo, ha soppresso l’A.V.C.P. e ha trasferito i relativi compiti e funzioni all’Autorità nazionale Anticorruzione. Il Presidente dell’ANAC dovrà presentare entro il 31 dicembre prossimo un piano per il riordino dell’Autorità stessa, e nelle more dell’approvazione del piano dovrà provvedere allo svolgimento dei compiti prima facenti capo all’AVCP (art. 19).
Sono state prorogate le centrali di committenza: l’obbligo per i Comuni di ricorrere alle modalità di aggregazione di soggetti pubblici per degli affidamenti di lavori, beni e servizi entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2015 per l’acquisizione di beni e servizi, e il prossimo 1 luglio 2015 per l’acquisizione di lavori. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000 ( art. 23 bis e ter).
Novità anche per le varianti, è stato previsto l’obbligo di trasmettere all’ANAC le varianti in corso d’opera. L’obbligo vige solo per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e riguarda le varianti di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto. Invece, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti vanno comunicate all’Osservatorio dei LL.PP., tramite le sezioni regionali, sempre entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante di tutte le varianti indipendentemente dall’importo e dalla tipologia delle stesse (art. 37).
L’art. 39 statuisce misure per la semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di cc.pp.: in particolare in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 art. 38 ma anche degli elementi, il concorrente può provvedere alla relativa sanatoria previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando. Il valore della sanzione non può essere inferiore all’ un per mille né superiore all’1 per cento del valore della gara e comunque non superiore ad € 50.000; il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine (non superiori a 10 gg.) affinché possa rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora il concorrente non produca nei termini le dichiarazioni necessarie, sarà escluso dalla gara. Invece nei casi di irregolarità, incompletezze o mancanze nelle dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante non richiede alcuna regolarizzazione né applica sanzioni. Tali disposizioni si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni da produrre in gara, anche da parte di soggetti terzi. Tali disposizioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Previste altresì misure per l’accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici (art. 40). Al riguardo è stato modificato l’articolo 120 dell’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), prevedendo che il giudizio venga comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. In caso di esigenze istruttorie, o per l’integrazione del contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è possibile rinviare il giudizio di merito ad un’ulteriore udienza da tenersi non oltre 30 giorni.
Prevista la possibilità per il collegio giudicante di subordinare l’efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione anche tramite fideiussione d’importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore all’0,5% del valore stesso (previsione che è stata già oggetto di decisioni negative da parte dei giudici amministrativi).
Infine, nell’ottica di rafforzare le misure per il contrasto all’abuso del processo (art. 41), è stata introdotta la possibilità del giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati, e l’elevazione dell’importo della sanzione, in caso di lite temeraria, fino all’1% del valore del contratto.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del DL 90/2014
Qui il nostro speciale sul DL 90/2014
L'articolo DL 90/2014: le novità in materia di appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo ANCI: centrali di committenza, rischio paralisi appalti. La scheda proviene da Giurdanella.it.
]]>All’articolo 9 si prevede infatti il divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale unica di committenza, e si stabilisce che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci il Codice Identificativo Gara (Cig) ai Comuni non capoluogo di provincia che acquisiscano lavori, servizi e forniture senza che questi si uniscano, costituiscano un accordo consortile, ricorrano ad un soggetto aggregatore o alle Province. L’unica alternativa prevista, laddove possibile, è l’acquisto di beni e servizi attraverso il Mepa e la Consip spa.
A questo proposito, l’Associazione auspica innanzitutto che il governo recepisca in tempi rapidissimi l’ordine del giorno approvato dallo stesso esecutivo, con il quale si impegna tra l’altro a prevedere una deroga per gli acquisti in economia fino a 40 mila euro e per gli interventi di somma urgenza, definendo anche i termini di un indispensabile regime transitorio, tale da consentire ai Comuni di predisporre il nuovo assetto organizzativo.
La norma insomma, secondo l’Anci, risulta non solo del tutto inapplicabile, ma in netta controtendenza rispetto ai principi di semplificazione e snellimento delle procedure, nonché con la volontà del Governo di rilanciare l’economia. Nel caos applicativo che ne discenderebbe, infine, Anci segnala con preoccupazione il rischio che trovino terreno fertile soluzioni di corto respiro proposte da soggetti non istituzionali e finalizzate a eludere la normativa. Consulta la prima nota tecnica redatta dall’Anci al provvedimento.
Di seguito, la prima nota tecnica, redatta dall’Anci, sugli articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 66.
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ANCI
Prima nota tecnica su articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 66
Si riassumono di seguito le principali disposizioni contenute nella legge di conversione del DL n. 66/2014 (legge n. 89 del 23 giugno 2014), che producono effetti per gli enti locali. Fra le novità di maggior rilievo, si segnalano in particolare le sanzioni irrogate alle amministrazioni che non rispettano i tempi dei pagamenti e l’obbligo per tutti i comuni non capoluogo di effettuare gli acquisti di lavori beni e forniture attraverso soggetti aggregatori.
Vincoli al personale delle società partecipate
Ad aziende speciali, istituzioni e società controllate non si applicano in modo automatico i vincoli dettati dal legislatore per gli enti locali per assunzioni, trattamento economico, costi della contrattazione e consulenze. Le stesse devono ridurre i costi del personale sulla base di atti di indirizzo degli enti locali. Sono escluse aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona e farmacie (art. 4)
Vincoli di trasparenza
Le PA devono pubblicare sul sito anche gli allegati ai bilanci ed ai conti consuntivi e un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti a decorrere dal 2015, indicatore che per il 2014 è annuale.
Riduzione, a partire dal 2014, della spesa per beni e servizi di 2,1 miliardi, di cui 700 milioni a carico delle amministrazioni locali ed altrettanti delle regioni. Nel DPCM con cui saranno dettate le modalità applicative si terrà conto, in modo premiante, della amministrazioni che acquistano a prezzi più prossimi a quelli di riferimento, che hanno minori tempi di pagamento e che fanno maggiore ricorso alle centrali di committenza.
Le PA possono tagliare del 5% la spesa per i contratti in essere e per quelli per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione provvisoria. Il prestatore può recedere senza alcuna penale nei 30 giorni successivi (art. 8)
Centrale di committenza e tagli della spesa per acquisti
Istituito un “elenco dei soggetti aggregatori” nell’ambito della Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; ne fanno parte Consip ed una centrale di committenza per regione e comunque entro il tetto massimo di 35.
Per le categorie di beni individuate tra quelle per le quali vi è l’obbligo di utilizzare Consip o altre strutture di aggregazione, il che avverrà con specifico DPCM, non verrà rilasciato il CIG in caso di mancato utilizzo di queste forme di acquisto. Fatta salva la possibilità di acquisto, con procedure ad evidenza pubblica, a prezzi inferiori alle convenzioni Consip. Nella aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa viene aggiunta l’origine produttiva ai criteri di valutazione.
Tutti i Comuni non capoluogo di provincia – a decorrere dal 1° luglio 2014 ( termine stabilito dall’articolo 3 comma 1bis della legge n. 15/2014), possono acquisire lavori, beni e servizi solo nell’ambito di: Unioni di Comuni, costituendo un apposito accordo consortile ossia Convenzioni ex articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria con parere n. 112/2013 “in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese”, o avvalendosi degli uffici della Provincia, tranne che per i beni e servizi acquisiti tramite strumenti elettronici gestiti da Consip o da altro strumento di aggregazione. Il CIG non viene rilasciato in caso di violazione di tale vincolo. Dal combinato disposto degli articoli 9 e 47 della legge di conversione, risulta altresì abrogata la deroga per gli acquisti in economia, prevista dal comma 11 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006: anche per lavori o acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, occorrerà costituire o rivolgersi ai suddetti soggetti aggregatori.
La sostanziale immediata operatività di dette norme (si ribadisce dal 1° luglio 2014), come già sottolineato dall’Anci Nazionale che ha chiesto un incontro urgente al Ministro competente, rischia di paralizzare l’attività negoziale della maggioranza dei Comuni Italiani. La costituzione infatti di un’Unione di Comuni, di una convenzione o l’affidamento agli uffici della Provincia di ogni tipologia di appalto di lavori, servizi e/o fornitura, richiede un adeguamento organizzativo impraticabile in così breve tempo.
A ciò si aggiunge l’inesistenza di Convenzioni Consip per alcune categorie di lavori e servizi (si pensi alle manutenzioni edilizie o ai servizi sociali), non standardizzabili e, dunque, l’impossibilità di ricorrervi.
Continua a residuare unicamente la possibilità di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che prevede: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”. Va detto tuttavia che tale deroga – dato il tenore letterale della disposizione – è applicabile solo allorché non si rilevino in concreto altre possibilità alternative tra quelle indicate all’articolo 33 comma 3bis del D.Lgs 163/2006.
Trattamento economico
Il tetto al trattamento economico del personale pubblico è fissato in 240.000 euro annui. (art. 13)
Vincoli agli incarichi di consulenza e co.co.co
Divieto di conferimento da parte delle PA che nel conto annuale del 2012 hanno speso per consulenze più del 4,2 % della spesa del personale per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 mln di euro, e dell’1,4 % per le PA con spesa di personale superiore a 5 mlm di euro.
Divieto di conferimento da parte delle PA che nel conto annuale del 2012 hanno speso più del 4,5 % della spesa del personale per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e dell’1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.(art. 14)
Tagli alla spesa per le autovetture
Dal 1° maggio 2014 è ridotta al 30% (e non più al 50%) rispetto a quella del 2011, la spesa per le autovetture di servizio quella (art. 15)
Modifiche alla legge 56/2014
Abrogata la conferenza metropolitana per la redazione dello statuto della città metropolitana. Restano a carico della provincia e della città metropolitana gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli amministratori (con esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio e per la partecipazione alle riunioni delle associazioni), Vengono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, quelli relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. I revisori non possono svolgere tale incarico oltre 2 volte nello stesso ente; devono comunicare le proprie dimissioni con almeno 45 giorni di preavviso. Il tetto del loro rimborso spese è fissato nel 50% della indennità (art. 19)
Società partecipate
Entro il 31 luglio piano del commissario per la spending review di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali (art. 23)
Razionalizzazione uso di immobili
Gli enti locali devono garantire dal prossimo 1 luglio la riduzione della spesa per le locazioni passive di almeno il 15% (art. 24)
Fatture elettroniche
Entro il 31 marzo 2015 dell’obbligo di fatturazione elettronica, con obbligo di inserimento del CIG e del CUP. Obbligo di un registro unico delle fatture (artt. 25 e 42)
Monitoraggio del rispetto dei termini di pagamento delle PA
Le PA devono comunicare entro il 15 di ogni mese le informazioni riguardanti i debiti non estinti per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o di diniego non motivato di certificazione, anche parziale, si determinano il maturare di responsabilità a carico del dirigente inadempiente ed il divieto per la PA di effettuare assunzioni di personale e di ricorrere all’indebitamento. La certificazione deve indicare la data prevista per il pagamento.
Obbligo di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza del termine, nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. A carico delle PA che registrano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto ai termini indicati dal D.Lgs. n. 231/2002, è previsto che sia irrogato il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Le premialità per il patto sono limitate alle sole PA che rispettano i termini di pagamento (artt. 27 e 41)
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]]>Si osserva che il citato articolo 23, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201 del 2011, con l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (il codice dei contatti pubblici), ha introdotto l’obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture:
– nell’ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti;
– ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
Il comma 5 aveva, quindi, specificato che tali disposizioni si applicassero alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. Il termine è stato successivamente prorogato di dodici mesi, fino al 31 marzo 2013, dall’articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011; indi al 31 dicembre 2013, dall’articolo 5-ter del decreto-legge n. 43 del
2013.
Ricordiamo che la centrale di committenza è definita dall’articolo 3, comma 34, del codice dei contratti quale “un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”. La relativa disciplina è recata dall’articolo 33 del codice, che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
Per ulteriori approfondimenti si allega il Dossier del Senato
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