L'articolo Obbligo Centrali di Committenza: nuovo comunicato dall’Anac proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Comunicato, avente ad oggetto “Indicazioni operative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.”, fa seguito al precedente del 10 novembre 2015, relativo all’entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, in base al quale, dal 1° novembre i Comuni non capoluogo di provincia devono espletare le procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture, attraverso le unioni di comuni, sottoscrivendo accordi consortili e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Nel comunicato, si legge, che secondo quanto emerso dalle attività di rilascio dei C.I.G. dell’Autorità e dai lavori del tavolo tecnico in essere con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell’ipotesi in cui i comuni optino per lo schema organizzativo di carattere convenzionale – che non prevede l’istituzione di un autonomo soggetto dotato di personalità giuridica per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione – possono porsi problemi di competenza e di responsabilità, sia con riferimento agli adempimenti nei riguardi dell’Autorità, che più in generale nei rapporti con gli appaltatori, soprattutto in caso di contenzioso.
Con la recente determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 l’Autorità ha già fornito molte indicazioni operative in ordine alle modalità di individuazione del RUP, per tutti casi di acquisto aggregato e, in particolare, quello in cui sia stato utilizzato uno schema organizzativo di carattere convenzionale con la scelta di un ente che funge da capofila. Tuttavia, potrebbero residuare alcune questioni nella ripartizione degli obblighi informativi tra amministrazioni deleganti e delegate e nella identificazione del soggetto che ha la legittimazione attiva e passiva in giudizio, nelle ipotesi di contenzioso che riguardi la gara.
Per queste ragioni, l’Autorità ritiene opportuno richiamare e ribadire il criterio generale già enunciato nella determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, in base al quale il miglior raccordo tra le amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi del medesimo procedimento di aggiudicazione per definire le modalità di conduzione dello stesso, deve essere realizzato nell’ambito delle convenzioni; infatti, l’atto con il quale i comuni si aggregano al fine di procedere congiuntamente all’aggiudicazione degli appalti è lo strumento più adatto non solo «……..ad individuare la struttura o l’ufficio preposto alla gestione centralizzata della gara ma a formalizzare e regolamentare anche la disciplina che assicurerà il suo legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di riferimento.»
Pertanto, si invitano tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’art. 33, comma 3-bis, che intendono realizzare una forma di aggregazione di natura convenzionale, a provvedere ad una puntuale predeterminazione dei soggetti sui quali ricadranno sia gli obblighi informativi che la legittimazione attiva e passiva in giudizio, riservando a tali finalità apposite clausole delle convenzioni.
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]]>La disposizione impone ai Comuni non capoluogo di Provincia di centralizzare i procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori, secondo precise modalità: in particolare, i Comuni possono accorpare i procedimenti presso un’unica struttura nell’ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti, oppure attraverso la costituzione di un accordo consortile, oppure attraverso gli uffici, anche delle Province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore. La ratio della norma, specifica l’ANAC, è quella di ridurre il numero dei soggetti che generano domanda di lavori, beni e servizi.
Il principale dubbio che l’Autorità ha voluto chiarire riguarda la possibilità che l’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, sia correttamente adempiuto qualora i comuni affidino, convenzionandosi tra loro, le funzioni di centrali di committenza alla stazione unica appaltante già individuata nel provveditorato alle opere pubbliche, soddisfacendo, così, contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis.
A tal proposito, l’ANAC ha ricordato che il d.p.c.m. del 30 giugno 2011, all’art. 2, comma 2, ha espressamente riconosciuto alla SUA la natura di centrale di committenza. Da ciò ne discende che SUA e soggetti aggregatori godono di un comune denominatore – l’essere, appunto, centrali di committenza – con l’unica differenza che, come chiarito dall’Autorità, il soggetto aggregatore è una centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (ex lege o tramite valutazione dell’ANAC) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgano.
Ora, dal momento che l’art. 33, comma 3, del D.lgs. 163/2006, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano affidare le funzioni di stazione appaltante per l’acquisizione di lavori o ad una centrale di committenza o ai provveditorati, ne consegue che l’obbligo previsto al comma 3-bis possa intendersi validamente adempiuto nel caso in cui un’unione di comuni o un accordo consortile tra comuni conferisca le funzioni di stazione appaltante al provveditorato, eventualmente già individuato anche come soggetto che svolge le funzioni di SUA.
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]]>L'articolo Centrale unica di Committenza: è obbligatoria in Sicilia? proviene da Giurdanella.it.
]]>Tra le misure tese a razionalizzare la spesa pubblica, il legislatore nazionale ha introdotto una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, ritenendo che tale previsione possa eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i Comuni della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Il d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) aveva previsto tale obbligo modificando l’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, aggiungendo il comma 3 bis, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia.
Con le modifiche apportate dal d.l. 66/2014 (conv. L. 89/2014) e dalla L. 114/2014 (di conversione del d.l. 90/2014) il comma 3-bis estende l’obbligo della centrale unica di committenza per tutti i Comuni non capoluogo di Provincia.
Il comma 3-bis, dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, attualmente vigente, prevede che: I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni … ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione).
Tale obbligo è diventato effettivo ed efficace a partire dal primo gennaio 2015 per le gare relative all’acquisizione dei servizi e delle forniture e lo diventerà dal primo luglio 2015 per le gare relative ai lavori pubblici.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 3 luglio 2013, è stata chiamata a pronunciarsi (su impugnativa del Friuli Venezia Giulia) sull’applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell’art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011 che introduce il comma 3-bis all’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti).
La Corte Costituzione ha escluso l’applicabilità della norma alle Regioni a statuto speciale, proprio in forza del combinato disposto dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il comma 5 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che Le Regioni a statuto speciale… adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
La modifica operata sull’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 trova, però, diretta applicazione in Sicilia in forza dell’art. 1 della L.r. n. 12 del 12 luglio 2011 che sancisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge… si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 … e le sue modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e le successive modifiche ed integrazioni”.
Il codice dei contratti, in materia di centrali uniche di committenze, prevede che i Comuni possano optare per le seguenti modalità:
La legge n. 56/2014 (cosiddetta legge Delrio) prevede al comma 44, lettera c, che “d’intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; mentre al comma, 88 prevede che “La provincia può, altresì, d’intesa con i comuni esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”.
La Delrio non trova applicazione in Sicilia, dove le Province sono state abolite (leggi regionali n. 7/2013 e n. 8/2014).
Non essendo ancora completato il percorso di riforma dell’architettura istituzionale in Sicilia e non essendo state definite le funzioni di città metropolitane e liberi consorzi di comuni, rispetto agli enti locali del resto d’Italia, i comuni siciliani non possono attualmente usufruire di due importanti modalità di espletamento delle gare pubbliche ed in particolare delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, da parte di città metropolitane e province (oggi denominate liberi consorzi).
Inoltre, in Sicilia opera l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituito con l’art. 7 ter della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolato dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).
La vigente normativa sulle centrali uniche di committenza non tiene conto che l’UREGA espleta gare per appalti di lavori con importo, a base d’asta, superiore a € 1.250.000,00, e che, in Sicilia, è data facoltà agli Enti appaltanti di avvalersi, in conformità a richiesta motivata, dell’Ufficio, indipendentemente dall’importo dell’appalto.
La normativa regionale in materia di centrali uniche di committenze dovrebbe essere armonizzata anche con la vigente normativa in materia di Urega.
Sarebbe, quindi, opportuno che l’obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenze per i comuni siciliani, non capoluogo di provincia, decorra dal momento in cui la normativa regionale concederà le stesse opzioni offerte agli enti locali del resto d’Italia.
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]]>L'articolo Piccoli comuni: le funzioni da associare entro il 30 settembre proviene da Giurdanella.it.
]]>Il procedimento di associazione è stato graduale.
Entro il 31 dicembre 2013, i piccoli enti hanno associato tre funzioni su 9 a loro scelta. Altre tre funzioni dovevano essere associate entro fine giugno, ma tale termine è stato rinviato al prossimo 30 di settembre. Infine, le ultime tre funzioni dovranno essere associate entro fine anno, termine ultimo per completare il procedimento.
A partire dal 1° gennaio le 9 funzioni suddette dovranno essere gestire in maniera associata. Le soluzioni a disposizioni degli enti sono due: l’Unione dei comuni o le convenzioni. C’è molta confusione riguardo le funzioni che tale unione dovrebbe svolgere riguardo gli acquisti e i servizi in tali settori.
L’articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti dispone che gli enti debbano avvalersi della centrale unica di committenza (Cuc). In base al comma 3, la centrale può assumere anche le funzioni di stazione unica appaltante (Sua) e gestire le gare per conto degli enti. Dal tenore delle norme sembrerebbe che l’obbligo della centrale unica non sarebbe circoscritto solo alla fase della gara.
Si attendono ulteriori chiarimenti in materia.
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]]>L'articolo ANCI: centrali di committenza, rischio paralisi appalti. La scheda proviene da Giurdanella.it.
]]>All’articolo 9 si prevede infatti il divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale unica di committenza, e si stabilisce che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci il Codice Identificativo Gara (Cig) ai Comuni non capoluogo di provincia che acquisiscano lavori, servizi e forniture senza che questi si uniscano, costituiscano un accordo consortile, ricorrano ad un soggetto aggregatore o alle Province. L’unica alternativa prevista, laddove possibile, è l’acquisto di beni e servizi attraverso il Mepa e la Consip spa.
A questo proposito, l’Associazione auspica innanzitutto che il governo recepisca in tempi rapidissimi l’ordine del giorno approvato dallo stesso esecutivo, con il quale si impegna tra l’altro a prevedere una deroga per gli acquisti in economia fino a 40 mila euro e per gli interventi di somma urgenza, definendo anche i termini di un indispensabile regime transitorio, tale da consentire ai Comuni di predisporre il nuovo assetto organizzativo.
La norma insomma, secondo l’Anci, risulta non solo del tutto inapplicabile, ma in netta controtendenza rispetto ai principi di semplificazione e snellimento delle procedure, nonché con la volontà del Governo di rilanciare l’economia. Nel caos applicativo che ne discenderebbe, infine, Anci segnala con preoccupazione il rischio che trovino terreno fertile soluzioni di corto respiro proposte da soggetti non istituzionali e finalizzate a eludere la normativa. Consulta la prima nota tecnica redatta dall’Anci al provvedimento.
Di seguito, la prima nota tecnica, redatta dall’Anci, sugli articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 66.
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ANCI
Prima nota tecnica su articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 66
Si riassumono di seguito le principali disposizioni contenute nella legge di conversione del DL n. 66/2014 (legge n. 89 del 23 giugno 2014), che producono effetti per gli enti locali. Fra le novità di maggior rilievo, si segnalano in particolare le sanzioni irrogate alle amministrazioni che non rispettano i tempi dei pagamenti e l’obbligo per tutti i comuni non capoluogo di effettuare gli acquisti di lavori beni e forniture attraverso soggetti aggregatori.
Vincoli al personale delle società partecipate
Ad aziende speciali, istituzioni e società controllate non si applicano in modo automatico i vincoli dettati dal legislatore per gli enti locali per assunzioni, trattamento economico, costi della contrattazione e consulenze. Le stesse devono ridurre i costi del personale sulla base di atti di indirizzo degli enti locali. Sono escluse aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona e farmacie (art. 4)
Vincoli di trasparenza
Le PA devono pubblicare sul sito anche gli allegati ai bilanci ed ai conti consuntivi e un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti a decorrere dal 2015, indicatore che per il 2014 è annuale.
Riduzione, a partire dal 2014, della spesa per beni e servizi di 2,1 miliardi, di cui 700 milioni a carico delle amministrazioni locali ed altrettanti delle regioni. Nel DPCM con cui saranno dettate le modalità applicative si terrà conto, in modo premiante, della amministrazioni che acquistano a prezzi più prossimi a quelli di riferimento, che hanno minori tempi di pagamento e che fanno maggiore ricorso alle centrali di committenza.
Le PA possono tagliare del 5% la spesa per i contratti in essere e per quelli per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione provvisoria. Il prestatore può recedere senza alcuna penale nei 30 giorni successivi (art. 8)
Centrale di committenza e tagli della spesa per acquisti
Istituito un “elenco dei soggetti aggregatori” nell’ambito della Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; ne fanno parte Consip ed una centrale di committenza per regione e comunque entro il tetto massimo di 35.
Per le categorie di beni individuate tra quelle per le quali vi è l’obbligo di utilizzare Consip o altre strutture di aggregazione, il che avverrà con specifico DPCM, non verrà rilasciato il CIG in caso di mancato utilizzo di queste forme di acquisto. Fatta salva la possibilità di acquisto, con procedure ad evidenza pubblica, a prezzi inferiori alle convenzioni Consip. Nella aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa viene aggiunta l’origine produttiva ai criteri di valutazione.
Tutti i Comuni non capoluogo di provincia – a decorrere dal 1° luglio 2014 ( termine stabilito dall’articolo 3 comma 1bis della legge n. 15/2014), possono acquisire lavori, beni e servizi solo nell’ambito di: Unioni di Comuni, costituendo un apposito accordo consortile ossia Convenzioni ex articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria con parere n. 112/2013 “in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese”, o avvalendosi degli uffici della Provincia, tranne che per i beni e servizi acquisiti tramite strumenti elettronici gestiti da Consip o da altro strumento di aggregazione. Il CIG non viene rilasciato in caso di violazione di tale vincolo. Dal combinato disposto degli articoli 9 e 47 della legge di conversione, risulta altresì abrogata la deroga per gli acquisti in economia, prevista dal comma 11 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006: anche per lavori o acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, occorrerà costituire o rivolgersi ai suddetti soggetti aggregatori.
La sostanziale immediata operatività di dette norme (si ribadisce dal 1° luglio 2014), come già sottolineato dall’Anci Nazionale che ha chiesto un incontro urgente al Ministro competente, rischia di paralizzare l’attività negoziale della maggioranza dei Comuni Italiani. La costituzione infatti di un’Unione di Comuni, di una convenzione o l’affidamento agli uffici della Provincia di ogni tipologia di appalto di lavori, servizi e/o fornitura, richiede un adeguamento organizzativo impraticabile in così breve tempo.
A ciò si aggiunge l’inesistenza di Convenzioni Consip per alcune categorie di lavori e servizi (si pensi alle manutenzioni edilizie o ai servizi sociali), non standardizzabili e, dunque, l’impossibilità di ricorrervi.
Continua a residuare unicamente la possibilità di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che prevede: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”. Va detto tuttavia che tale deroga – dato il tenore letterale della disposizione – è applicabile solo allorché non si rilevino in concreto altre possibilità alternative tra quelle indicate all’articolo 33 comma 3bis del D.Lgs 163/2006.
Trattamento economico
Il tetto al trattamento economico del personale pubblico è fissato in 240.000 euro annui. (art. 13)
Vincoli agli incarichi di consulenza e co.co.co
Divieto di conferimento da parte delle PA che nel conto annuale del 2012 hanno speso per consulenze più del 4,2 % della spesa del personale per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 mln di euro, e dell’1,4 % per le PA con spesa di personale superiore a 5 mlm di euro.
Divieto di conferimento da parte delle PA che nel conto annuale del 2012 hanno speso più del 4,5 % della spesa del personale per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e dell’1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.(art. 14)
Tagli alla spesa per le autovetture
Dal 1° maggio 2014 è ridotta al 30% (e non più al 50%) rispetto a quella del 2011, la spesa per le autovetture di servizio quella (art. 15)
Modifiche alla legge 56/2014
Abrogata la conferenza metropolitana per la redazione dello statuto della città metropolitana. Restano a carico della provincia e della città metropolitana gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli amministratori (con esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio e per la partecipazione alle riunioni delle associazioni), Vengono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, quelli relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. I revisori non possono svolgere tale incarico oltre 2 volte nello stesso ente; devono comunicare le proprie dimissioni con almeno 45 giorni di preavviso. Il tetto del loro rimborso spese è fissato nel 50% della indennità (art. 19)
Società partecipate
Entro il 31 luglio piano del commissario per la spending review di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali (art. 23)
Razionalizzazione uso di immobili
Gli enti locali devono garantire dal prossimo 1 luglio la riduzione della spesa per le locazioni passive di almeno il 15% (art. 24)
Fatture elettroniche
Entro il 31 marzo 2015 dell’obbligo di fatturazione elettronica, con obbligo di inserimento del CIG e del CUP. Obbligo di un registro unico delle fatture (artt. 25 e 42)
Monitoraggio del rispetto dei termini di pagamento delle PA
Le PA devono comunicare entro il 15 di ogni mese le informazioni riguardanti i debiti non estinti per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o di diniego non motivato di certificazione, anche parziale, si determinano il maturare di responsabilità a carico del dirigente inadempiente ed il divieto per la PA di effettuare assunzioni di personale e di ricorrere all’indebitamento. La certificazione deve indicare la data prevista per il pagamento.
Obbligo di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza del termine, nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. A carico delle PA che registrano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto ai termini indicati dal D.Lgs. n. 231/2002, è previsto che sia irrogato il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Le premialità per il patto sono limitate alle sole PA che rispettano i termini di pagamento (artt. 27 e 41)
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]]>Un emendamento approvato dal senato al disegno di legge n. 576 di conversione del dl. 43/2013 sulle emergenze ambientali, ha posticipato l’entrata in vigore della centrale unica di committenza per i comuni fino a 5000 abitanti, al 31 dicembre 2013.
L’entrata in vigore dell’istituto era stata fissata dal dl salva italia (201/2011) al 31 marzo 2013; la proroga pertanto fa salvi i bandi e gli avvisi pubblicati a partire dal 1 aprile 2013, e allo stesso tempo non invalida le procedure già avviate, anzi blocca le sanzioni per i comuni che non si erano adeguati alla nuova disposizione.
Il rischio di tale procedura, come afferma Mauro Guerra, coordinatore nazionale dell’ANCI, era quello di determinare maggiore incertezza e di bloccare gli investimenti locali. La centrale unica aveva già suscitato molti dubbi interpretativi e provocato notevoli difficoltà alle imprese che operano con i piccoli comuni. La preoccupazione verso questo nuovo sistema avrebbe potuto causare un vero e proprio blocco, certamente non salutare per un settore già in forte crisi economica.
La proroga inoltre potrebbe essere molto utile per i piccoli comuni, quest’anno già in difficoltà con il rispetto degli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali. Entro fine anno infatti i piccoli comuni dovranno associare in unioni e convenzioni tutte le loro funzioni.
Più tempo dunque per i comuni per prepararsi a tutte le novità e più tempo anche per cercare di dirimere alcuni dubbi interpretativi che ruotano intorno alla centrale unica di committenza e alle relative modalità di attuazione.
Articolo pubblicato su LeggiOggi il 14 giugno 2013
L'articolo Piccoli comuni, slitta la centrale unica di committenza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo La Corte di Conti chiarisce l’obbligo delle centrali di committenza per i mini-Comuni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo La Corte di Conti chiarisce l’obbligo delle centrali di committenza per i mini-Comuni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti enti locali tra Centrali di Committenza, Consip e obblighi di trasparenza proviene da Giurdanella.it.
]]>Dal 31 marzo 2013, ai sensi e per gli effetti del nuovo comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006), la Centrale unica di committenza rappresenta la principale modalità organizzativa attraverso cui i piccoli Comuni (con popolazione fino a 5mila abitanti) devono obbligatoriamente affidare gli acquisti di lavori servizi e forniture. La lettera della norma si riferisce in alternativa alla stipulazione di un “accordo consortile” (art. 31 TUEL) tra i Comuni interessati, ma secondo l’interpretazione prevalente – che non può prescindere dal dato dell’intervenuta soppressione dei consorzi di funzioni tra comuni ad opera della L. n. 191/2009 – l’espressione utilizzata dal legislatore è da intendersi in senso atecnico, come cioè riferita alle convenzioni tra Comuni di cui all’art. 30 TUEL. Quindi le vie percorribili dai piccoli Comuni sono due: o Centrale di committenza o convenzione.
Laddove non fosse possibile mettere in piedi né una Centrale di committenza né una convenzione a causa di resistenze e/o attriti dei piccoli Comuni di un particolare ambito territoriale, allora rimane pur sempre praticabile una terza via, rappresentata dalla possibilità di effettuare gli acquisti attraverso i mercati elettronici regionali oppure, a livello nazionale, il MePA gestito dalla Consip.
Tra l’altro, mentre le amministrazioni statali sono obbligate a ricorrere ai mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, gli enti locali invece non sono obbligate ad aderire alle convenzioni Consip (tranne che per le forniture di energia, gas, combustibili e telefonia), purchè siano in ogni caso rispettati i parametri qualità-prezzo desunti dalle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza.
Natura giuridica di centrali di committenza hanno le Sua, Stazioni uniche appaltanti, la cui istituzione in ambito regionale è stata promossa già con il cd. Piano Straordinario contro le mafie (art. 13 L. 1356/2010), per assicurare trasparenza regolarità economicità della gestione dei contratti pubblici e per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. La principale conseguenza della loro istituzione è lo “spacchettamento” del ciclo degli appalti pubblici così come descritto dal Codice dei contratti pubblici tra due soggetti diversi e due responsabili diversi, da un lato il Rup (responsabile unico del procedimento) dell’ente locale dall’altro la Cdc (Centrale di committenza).
Nel caso in cui la verifica di disponibilità di quel bene o servizio presso il MePA abbia esito negativo, dovendosi procedere mediante gara pubblica, i Rup comunali mantengono la titolarità delle fasi a monte della programmazione e della progettazione di lavori servizi e forniture, così come le fasi a valle della stipulazione ed esecuzione del contratto, mentre la fase dell’affidamento diventa di competenza della Cdc.
Infine, stando al parere della Corte dei Conti Piemonte, sez. controllo, n. 271/2012, l’obbligo della gestione centralizzata di cui all’art. 33 comma 3-bis Dlgs 163/2006, sussiste solo per le procedure con confronto concorrenziale, e non anche per le acquisizioni in economia e per le procedure negoziate dirette, che possono tranquillamente essere gestite autonomamente dai singoli Comuni.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del parere della Corte dei Conti Piemonte, sez. controllo, n. 271/2012.
L'articolo Appalti enti locali tra Centrali di Committenza, Consip e obblighi di trasparenza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo 31 Marzo 2013: tre scadenze per i Comuni italiani proviene da Giurdanella.it.
]]>art. 16 comma 6-bis DL 95/2012: comunicazione degli importi non utilizzati per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito. Si tratta dell’indicazione delle somme tagliate con la spending review, che va comunicata alla Prefettura – UTG ai fini del suo successivo inoltro al Viminale. Il Ministero dell’Interno ha in ogni caso precisato che saranno ritenute valide anche le comunicazioni effettuate entro il 2 aprile, quale primo giorno successivo non festivo alla scadenza del termine.
Art. 31 comma 20 L. 183/2011: invio della certificazione relativa al Patto di Stabilità 2012. Non avendo il MEF effettuato alcuna precisazione in ordine allo slittamento del termine al 2 aprile, si deve ritenere che l’inoltro della raccomandata alla Ragioneria Generale dello Stato debba avvenire entro e non oltre sabato 30 marzo, facendo fede la data del timbro postale.
Art. 33 comma 3-bis Dlgs 163/2003 (introdotto dall’art. 23 comma 4 DL 201/2011): avvio della centrale unica di committenza. La legge prevede che tutti i Comuni, nessuno escluso, dovranno rendere operative le centrali di committenza, procedendo all’accorpamento degli uffici che gestiscono di appalti per la realizzazione di lavori pubblici e per l’acquisizione di veni e servizi, banditi successivamente al 31 marzo 2013. Le vie percorribili dai Comuni saranno due: o mediante l’istituzione di un’Unione di Comuni ex art. 32 TUEL o, in mancanza, mediante convenzione (l’opzione dell’accordo consortile è da ritenersi inverosimile perchè successivamente abrogati). Altrimenti sarà obbligatorio il ricorso alle centrali di committenza già esistenti o al MePA (mercato elettronico della pubblica amministrazione).
Si noti che i primi due adempimenti non interessano i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti perchè non ancora soggetti per l’anno 2012 alle disposizioni del Patto di Stabilità, che è stato loro esteso solo a decorrere dal 2013.
L'articolo 31 Marzo 2013: tre scadenze per i Comuni italiani proviene da Giurdanella.it.
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