certificazione crediti PA Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/certificazione_crediti_pa/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 19:03:25 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Circolare Entrate sulla compensazione crediti PA https://www.giurdanella.it/2014/03/circolare-entrate-sulla-compensazione-crediti-pa/ Thu, 06 Mar 2014 07:30:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21715 L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per i versamenti dei crediti in compensazione

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/E del 4 marzo 2014  ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi” delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014.

Il codice istituito è:

  • “260E” denominato “Restituzione, da parte delle PP. AA., del credito utilizzato in compensazione – art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”;

Mentre, in caso di versamento con esclusione della compensazione, il codice da utilizzare è

  • “2600” denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione – art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della risoluzione

 

 

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La circolare sul rilascio del DURC in caso di crediti verso la PA https://www.giurdanella.it/2013/10/la-circolare-sul-rilascio-del-durc-caso-crediti-verso-la-pa/ Wed, 23 Oct 2013 06:45:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17421 Chiarimenti del Ministero del Lavoro su certificazione di crediti PA e rilascio del DURC

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Il Ministero del Lavoro, d’intesa con l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali, con circolare del 21 ottobre 2013, ha fornito i primi chiarimenti in tema di “certificazione di crediti e rilascio del DURC”.

L’art. 13 bis, comma 5, del Decreto Legge n. 52/2012 (convertito dalla legge n. 94/2012) e il successivo D.M. 13 marzo 2013, prevedono il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

Il meccanismo, come chiarito dalla circolare, “vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni“.

Di seguito, il testo integrale della Circolare (qui un articolo sul tema).

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l’Attività Ispettiva

Circolare n. 40 del 21 ottobre 2013


Oggetto: D.M. 13 marzo 2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.


Oggetto e ambito di applicazione

In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).

I crediti in questione, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013).


Modalità di rilascio del DURC

Secondo l’art. 2 del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (…) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.

Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.

Tale specifico Documento è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. (v. ML circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica (v. infra) e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.

A tal proposito è opportuno precisare che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012” ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.

In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica.

Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica.

Come da indicazioni del MEF, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell’amministrazione richiedente ovvero direttamente dall’interessato nella fase di regolarizzazione, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC.

Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l’Ispettorato generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura.

Si precisa che analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo.

Nelle more dell’avvio del descritto procedimento si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.

Va poi chiarito che la disciplina contenuta all’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.


DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”

Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:

– dicitura di emissione “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”;

– importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;

– gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;

– eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.


Modalità di utilizzo del DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”

Il DURC in questione “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa Amministrazione con circ. n. 3/2012.

Giova evidenziare, inoltre, che il Decreto Ministeriale in trattazione, al comma 3 dell’art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ed espressamente richiamato al comma 2 dell’art. 3 del medesimo D.M. La predetta norma, infatti, ha esteso il potere sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.

Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

In tal modo, dunque, l’operatività dell’istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell’ambito della contrattualistica pubblica.

La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al comma 8-bis, ha stabilito l’applicazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005.

Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, “solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (…), comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario (…)”.

Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall’esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all’intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

Nel caso in cui persista l’irregolarità contributiva il Decreto stabilisce che l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 1269 c.c. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo qualora l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.

***

Da ultimo si precisa che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

DP

Per delega

Il segretario generale (f.to Paolo Pennesi)

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Pagamento debiti PA: gli Enti locali pagano la sec… https://www.giurdanella.it/2013/10/pagamento-debiti-pa-gli-enti-locali-pagano-la-seconda-tranche/ Tue, 08 Oct 2013 06:15:24 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16759 Debiti PA: come ottenere i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

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Pagamento debiti PA: gli Enti locali pagano la seconda tranche

Diventa operativa l’anticipazione al 2013 della seconda tranche di pagamenti dei debiti arretrati degli Enti locali. E’ stato infatti registrato dalla Corte dei Conti il decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dispone l’erogazione agli Enti locali già autorizzati di una cifra fino a 1,8 miliardi di euro inizialmente programmata per il 2014. Complessivamente agli enti locali sono stati autorizzati pagamenti di debiti per 3,6 miliardi di euro.

Il provvedimento rientra nella più ampia operazione che prevede l’anticipazione al 2013 di complessivi 7,2 miliardi di euro in favore di Enti locali e Regioni, secondo quanto stabilito dal decreto legge 102/2013.

I criteri e le modalità di accesso all’erogazione in favore degli Enti locali sono definiti nell’Atto integrativo dell’Addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, perfezionato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti in data 11 settembre 2013, nonché nell’allegato Atto modificativo del Contratto tipo di anticipazione. Il decreto e gli atti sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione dedicata al monitoraggio dell’attuazione del decreto legge 35/2013 “sblocca debiti” e sul sito della Cassa Depositi e Prestiti spa.

La Cassa depositi e prestiti provvederà a trasmettere agli Enti Locali interessati lo schema di Atto modificativo, la cui sottoscrizione è funzionale all’effettuazione, in data 31 ottobre 2013, della predetta erogazione a saldo.

Documenti:

Addendum alla Convenzione con CDP s.p.a. in data 12 aprile 2013, recante criteri e modalità per l’accesso da parte degli Enti Locali alle risorse per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – DT del 12 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg. 3, fog. 209, recante approvazione dell’Addendum alla Convenzione con CDP del 12 aprile 2013 e del Contratto tipo di anticipazione.

Schema di domanda di anticipazione da parte degli Enti Locali per il pagamento dei debiti.

Contratto tipo di anticipazione per il pagamento dei debiti.

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Spending Review già operativa: Durc regolare se ci sono crediti con la PA https://www.giurdanella.it/2012/11/spending-review-gia-operativa-durc-regolare-se-ci-sono-crediti-con-la-pa/ Thu, 22 Nov 2012 11:35:49 +0000 Accolta l’istanza cautelare di un’azienda che chiedeva l’annullamento del Durc irregolare rilasciato ad alcuni Comuni e del provvedimento INPS con il quale si negava la compensazione dei debiti richiesta dalla stessa.

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Un ciclone potrebbe abbattersi sul circolo vizioso costituito dai ritardi nei pagamenti della PA, che comportano l’impossibilità per le imprese di mettersi in regola con i contributi previdenziali e dunque di ottenere un Durc regolare, che comporta, a sua volta, l’esclusione dalle gare d’appalto e l‘impossibilità di essere pagate proprio a causa di tale irregolarità.

E’ di qualche mese fa un’ordinanza del Tar Puglia secondo cui “la previsione normativa di cui all’art. 13 bis, comma 5 decreto legge n. 52/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94/2012 può ritenersi immediatamente operativa anche in mancanza di decreto ministeriale attuativo”.

La Prima Sezione presieduta da Laura Marzano, con l’ordinanza n. 677/2012, accoglie infatti l’istanza cautelare di un’azienda che chiedeva l’annullamento del Durc irregolare rilasciato ad alcuni comuni e del provvedimento INPS con il quale si negava la compensazione dei debiti richiesta dalla stessa.

L’ordinanza fa riferimento all’art. 13 bis, comma 5 decreto legge n. 52/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94/2012 che stabilisce “Il documento unico di regolarita’ contributiva di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

La norma sulla “certificazione” dei crediti richiamata dal Tribunale Amministrativo Pugliese sancisce infatti che “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché  gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilita’ interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”.

La nuova normativa introdotta con la c.d. Spending Review (Decreto-Legge 52/2012 convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94) prevede inoltre che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità  di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica”.

Tuttavia il Tar Puglia ha ritenuto che la normativa debba ritenersi immediatamente operativa anche in mancanza del suddetto decreto ministeriale, dovendosi pertanto effettuare ai fini del rilascio del Durc la compensazione dei debiti previdenziali con i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, nel caso concreto, sussistendo il credito della società ricorrente verso i Comuni in misura maggiore dell’importo del debito verso gli Enti previdenziali e sussistendo il presupposto cautelare del periculum in mora, in considerazione delle difficoltà cui andrebbe incontro la società ricorrente, a seguito dell’emissione di un DURC irregolare, nell’incassare i corrispettivi d’appalto, il Tar Puglia ha accolto l’istanza cautelare richiesta sospendendo l’efficacia degli atti impugnati.

Un’ordinanza, quella del Tar Puglia, di un coraggio e di una importanza non indifferente, che dà fondate speranze alle imprese che non riescono a stare in regola con i versamenti contributivi e quindi ad ottenere un DURC regolare a causa del ritardo nei pagamenti da parte delle PA .

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 22 novembre 2012, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/11/22/durc-irregolare-per-ritardi-pagamenti-pa-dal-tar-puglia-forse-una-soluzione/

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Appalti, l’impresa può delegare banca per certificare crediti PA https://www.giurdanella.it/2012/11/appalti-l%E2%80%99impresa-puo-delegare-banca-certificare-crediti-pa/ Thu, 08 Nov 2012 12:27:03 +0000 L’impresa che vanta dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i corrispettivi degli appalti e delle forniture può delegare alla banca o a un intermediario finanziario abilitato la certificazione del suo credito. E' quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 19 ottobre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012. Il decreto apporta delle […]

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L’impresa che vanta dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i corrispettivi degli appalti e delle forniture può delegare alla banca o a un intermediario finanziario abilitato la certificazione del suo credito.

E' quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 19 ottobre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012. Il decreto apporta delle modifiche al Dm 25 giugno 2012.

Restano però fuori i debiti del servizio sanitario nazionale: i crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni in rosso, sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, sono esclusi dai meccanismi di “certificazione del credito”, in base al Dm Economia del 25 giugno 2012. Restano valide le certificazioni già rilasciate ex Dl 78/2010, o rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario in attuazione dei piani o programmi operativi citati.

 

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