CGA Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/cga/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 11 Feb 2025 15:12:48 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Il CGA inaugura l’anno giudiziario 2025 https://www.giurdanella.it/2025/02/il-cga-inaugura-lanno-giudiziario-2025/ Tue, 11 Feb 2025 14:27:39 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=58014 La relazione del presidente Ermanno De Francisco

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E’ stato emozionante.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, lo scorso 7 febbraio, ha inaugurato a Palermo, per la prima volta, l’anno giudiziario, alla presenza del presidente della Repubblica (tra i presenti anche il presidente Luigi Maruotti, la precedente presidente del CGA, Rosanna De Nictolis, altri presidenti di sezione del Consiglio di Stato, tra cui Luigi Carbone e i presidenti dei TAR siciliani, Salvatore Veneziano e Pancrazio Savasta).

Fino all’anno precedente, lo ricordiamo, la prassi era che l’inaugurazione dell’anno giudiziario, per la giustizia amministrativa di secondo grado, avvenisse una sola volta, a Roma, in Consiglio di Stato.

Come ha ricordato l’attuale presidente, Ermanno De Francisco,  il C.G.A., “pur essendo di certo una sezione del Consiglio di Stato… a ben vedere non è una sezione del Consiglio di Stato in tutto e per tutto uguale alle altre”.

E ciò, rileva De Francisco, perché la sua esistenza deriva da fonte costituzionale (articolo 21 Statuto regionale siciliano, recepito dalla legge costituzionale 2/1948) e le sue norme di attuazione hanno valore “sub costituzionale o super primario”; peculiarità rafforzata dall’avere al proprio interno una sezione giurisdizionale e una sezione consultiva, con composizioni -entrambe- del tutto peculiari.

Interessante il passaggio sull’osservanza delle decisioni dell’Adunanza Plenaria da parte del C.G.A., ritenute certamente vincolanti, se adottate con 15 componenti, ai sensi dell’articolo 10 comma 4 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano (d. lgs. 373/2003), al contrario considerate solo autorevoli precedenti, se adottate con 13 componenti, in base all’art. 99 del c.p.a.

Viene condivisibilmente auspicato il ritorno alla (almeno tendenziale) gratuità del ricorso straordinario, che, nella forma del ricorso al Presidente della Regione Sicilia, ha pure fondamento costituzionale, essendo previsto dall’art. 23 dello Statuto.

Di rilievo, il commento sulla piena sindacabilità delle scelte discrezionali dell’amministrazione, attraverso il necessario e attento esame, da parte del giudice, dei profili dell’eccesso di potere:

“il sindacato sull’eccesso di potere consiste appunto nel verificare (non già se la legge consentisse di fare quella cosa, perché ciò attiene al diverso profilo della violazione di legge, bensì) se ciò che l’amministrazione ha fatto l’abbia fatto bene, cioè proporzionatamente e ragionevolmente”.

Infine, sulla dequotazione dei vizi formali:

Appare perciò un malinteso senso di ‘sostanzialità’ della tutela ad aver mosso la giurisprudenza verso una diffusa e generica ‘dequotazione’ dei vizi c.d. formali del procedimento a mere irregolarità non invalidanti (con una forse eccessiva dilatazione interpretativa dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 241 del 1990) (…) (che, se poi il giudice della “dequotazione” dei vizi c.d. formali aggiunge anche la propria timidezza nel sindacare l’eccesso di potere, si rischia tendenzialmente l’azzeramento della tutela concretamente somministrata)”.

Sul sito della giustizia amministrativa verrà pubblicato il testo integrale della relazione del presidente De Francisco (non appena verrà inserito il nuovo link – ora inesistente – alle inaugurazioni del CGA di Palermo).

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CGA e Corte costituzionale in dialogo. Il potere-dovere del giudice di interpretare in maniera costituzionalmente orientata. https://www.giurdanella.it/2024/04/cga-e-corte-costituzionale-in-dialogo-il-potere-dovere-del-giudice-di-interpretare-in-maniera-costituzionalmente-orientata/ Wed, 10 Apr 2024 15:03:45 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56604 Come di consueto, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il presidente del Consiglio di Stato ha presentato la relazione sull’attività della giustizia amministrativa, dando atto delle questioni di diritto  più significative, del lavoro svolto dai tribunali amministrativi e delle pronunce di maggior rilievo; tra queste ultime, il presidente Maruotti ha citato una sentenza del Consiglio di […]

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Come di consueto, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il presidente del Consiglio di Stato ha presentato la relazione sull’attività della giustizia amministrativa, dando atto delle questioni di diritto  più significative, del lavoro svolto dai tribunali amministrativi e delle pronunce di maggior rilievo; tra queste ultime, il presidente Maruotti ha citato una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sulla possibilità per il giudice amministrativo di segnalare al legislatore un settore dell’ordinamento disciplinato in modo oscuro ed incompleto.

La sentenza in questione è la 756/2023 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – con collegio presieduto da Ermanno de Francisco e estensore Antimo Prosperi – ed è intervenuta successivamente a un’ordinanza di rimessione di una questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 376/2018) per eccessiva oscurità della normativa da applicare nel giudizio a quo, rispetto alla quale – secondo la sezione rimettente – non era possibile procedere a interpretazione adeguatrice ovvero costituzionalmente orientata senza rischiare di sostituirsi a valutazioni riservate alla volontà politica. 

Con l’ordinanza n. 151/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione  manifestamente inammissibile sull’assunto che il giudice a quo non abbia esercitato i poteri propri della funzione giurisdizionale, potendo risolversi il dubbio originato dalla scarsa chiarezza della disposizione in esame attraverso un’interpretazione in chiave sistematica della disposizione medesima.

Il giudice delle leggi ha, dunque, esortato il Consiglio di giustizia amministrativa a esercitare quello che viene definito un “potere-dovere” di interpretare la norma ritenuta oscura. 

Del resto, come ha stabilito la Cassazione in una sentenza dello stesso anno, per il giudice non esistono concetti  oscuri, ma solo concetti noti e ignoti e rispetto a questi ultimi il suo compito è quello di adoperare gli strumenti interpretativi messi a disposizione dall’ordinamento. 

Sulla scorta della dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione, il CGA si è determinato a “ricercare una soluzione della questione controversa sulla base dei canoni ermeneutici disponibili, memore peraltro dell’insegnamento per il quale la pronuncia di inammissibilità, che ha carattere e natura di decisione processuale (per quanto in questo caso idonea a definire il giudizio di costituzionalità), non vincola il giudice comune, neppure il giudice a quo, a seguire l’interpretazione della disposizione in essa all’occorrenza indicata, in quel che rimane tecnicamente, per quanto autorevole, un obiter dictum”. 

Il collegio, tuttavia, non si è limitato a ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata, ma ha fatto altresì applicazione dell’art. 58 del Regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 – a tenore del quale “Quando dall’esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio ne fa rapporto al Capo del Governo”. 

In ossequio al principio di “collaborazione tra organi pubblici”, di cui al già menzionato art. 58, il CGA ha deciso di rappresentare l’oscurità della normativa applicata nel giudizio in analisi all’Organo regionale cui spetta il coordinamento delle scelte politico-legislative della Regione siciliana, ossia (in luogo del Capo del Governo, indicato da dall’art. 58 R.d. n. 444/1942) al Presidente della  Regione, per le eventuali valutazioni di competenza in proposito.  

La sentenza appena analizzata rappresenta un interessante spunto di riflessione sul dialogo interistituzionale tra organi giurisdizionali e politici, strumento di indubbia utilità per garantire la tenuta dell’ordinamento giuridico. 

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Udienze da remoto nel processo amministrativo: il CGA sui presupposti per l’autorizzazione https://www.giurdanella.it/2021/10/udienze-da-remoto-nel-processo-amministrativo-il-cga-sui-presupposti-per-lautorizzazione/ Sat, 09 Oct 2021 10:00:00 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55105 Il Consiglio di Giustizia Ammnistrativa della Sicilia è intervenuto in materia di udienze da remoto nel processo amministrativo, chiarendo i relativi presupposti di ammissibilità.

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Prosegue il dibattito sul discusso tema delle udienze da remoto nel processo amministrativo.

Dopo il lungo periodo emergenziale in cui, tanto per il processo civile quanto per quello amministrativo, il legislatore nazionale (sempre su impulso del Governo) ha disposto l’obbligo di svolgimento delle udienze in modalità telematica (c.d. da remoto), le strade per le due tipologie di processo sono adesso state separate, a far data dal 1° agosto.

Il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, recante le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, aveva infatti originariamente previsto una espressa e generale proroga per le udienze da remoto o a trattazione scritta sino al 31 dicembre 2021, per il solo processo civile (e per il processo penale, sebbene con delle previsioni specifiche e parzialmente diverse).

Nulla si prevedeva invece per il processo amministrativo che, dunque, ritornava alla modalità delle udienze in presenza (si segnala, sul punto, il Protocollo di intesa siglato il 20 luglio 2021 tra i principali soggetti della Giustizia Amministrativa, con cui sono state stabilite le regole di svolgimento delle udienze, sia camerali che pubbliche, compatibili con l’osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute).

In sede di conversione del decreto (approvata di recente con la legge n. 126 del 16 settembre 2021), il Parlamento ha tuttavia inteso limitare in parte – del tutto opportunamente, a nostro parere – la disparità di disciplina venutasi a creare tra processo civile e processo amministrativo, inserendo nell’originario testo del d.l. 105/2021, il nuovo art. 7 bis.

Ai sensi della citata disposizione di cui all’art. 7 bis, “Fino  al  31  dicembre  2021,  in  presenza   di   situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica  autorità  per  contrastare  la  pandemia  di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente  del  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la Regione  siciliana  e  i  presidenti  dei  tribunali   amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono  autorizzare  con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da  remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente  eccezionali,  di  singoli magistrati”.

In altri termini, pur mantenendo un regime differenziato rispetto alla proroga generale delle udienze scritte o da remoto rispetto al processo civile, e confermando che la modalità ordinaria di svolgimento delle udienze sia quella “in presenza”, è stata prevista una espressa deroga, affidata ad una specifica autorizzazione del Presidente del Collegio, volta a consentire lo svolgimento dell’udienza da remoto al ricorrere di alcune circostanze eccezionali.

La genericità della formulazione della disposizione si prestava ad una necessaria opera di interpretazione e specifica applicazione da parte della giurisprudenza amministrativa, che non ha tardato ad arrivare.

A poche settimane dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 105/2021, infatti, il CGA è intervenuto sul punto, con il decreto della Presidente De Nictolis n. 176 del 5 ottobre scorso, con il quale sono stati meglio chiariti i presupposti legittimanti l’autorizzazione a svolgere l’udienza da remoto ai sensi del citato art. 7 bis.

Il provvedimento ha sinteticamente specificato che, stante il regime introdotto dall’art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021, non è possibile la discussione della causa da remoto se non ricorrono i casi eccezionali previsti dalla stessa norma.

Nella fattispecie, uno dei difensori della parte ricorrente aveva avanzato istanza per la discussione da remoto dell’udienza, adducendo una serie di impedimenti, di natura sia personale che professionale, a partecipare fisicamente alla stessa.

Secondo il Presidente del CGA, tuttavia, tale richiesta non era in alcun modo accoglibile, in quanto difettavano manifestamente i presupposti applicativi dell’art. 7-bis d.l. n. 105/2021.

Chiarisce il provvedimento che l’art. 7-bis ha inteso prevedere la discussione c.d. da remoto, quale alternativa al rinvio della causa, in ipotesi del tutto eccezionali legate a provvedimenti della pubblica autorità, e non invece nei casi di impedimento personale o professionale del difensore.

Essendo la disposizione una norma eccezionale, essa non può non essere interpretata restrittivamente, essendo preclusa ogni estensione analogica.

Il Giudice siciliano, considerando preliminarmente – con un passaggio che si condivide a pieno – che “in astratto si possa ritenere opinabile la scelta legislativa di configurare le udienze da remoto come una eccezione, piuttosto che metterne a regime le potenzialità”, pone l’accento sull’insindacabilità delle scelte legislative, salvo che sussistano vizi di irrazionalità o difetto di proporzionalità (non rilevati nel caso di specie).

Secondo il decreto in esame, la nuova disposizione legislativa avrebbe esclusivamente affiancato e aggiunto – nei casi di situazioni eccezionali e non fronteggiabili con le ordinarie modalità –  uno strumento di chiusura, quale quello dello svolgimento dell’udienza da remoto, alle diverse opzioni processuali già esistenti, ossia:  a) il passaggio in decisione senza discussione orale; b) la discussione da parte di uno solo dei plurimi difensori della parte; c) la delega della discussione; d) il rinvio della discussione.

L’autorizzazione della discussione da remoto, in tale contesto, deve essere preceduta da una attenta e rigorosa verifica sulla concreta sussistenza di tre presupposti di fatto:

– l’esistenza di provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia (come, ad esempio, misure che vietino la circolazione delle persone su tutto o parte del territorio nazionale o misure sanitarie ad personam che impongano al singolo difensore un periodo di quarantena o isolamento);

– l’impossibilità di fronteggiare la situazione con le ordinarie opzioni processuali;

– l’eccezionalità della situazione, da ritenersi riferita “sia alla gravità dell’andamento pandemico che impedisce la partecipazione del difensore, sia alla preponderante urgenza e importanza della causa per cui viene chiesta la discussione da remoto, tale da non tollerare rinvii o un passaggio in decisione senza discussione orale”.

Il provvedimento in commento individua poi specifici requisiti per l’autorizzazione della discussione da remoto nei casi di impedimento soggettivo del difensore sottoposto a quarantena o isolamento, ipotesi nella quale la verifica da parte del Presidente del collegio resta del tutto discrezionale e tutt’altro che automatica (sul dettaglio di tali aspetti, si rinvia per sinteticità al testo integrale del decreto, che pubblichiamo in calce all’articolo).

Un’ultima importante considerazione svolta dal Presidente del CGA riguarda il tema dell’economia processuale e del potere del giudice di qualificare le domande delle parti secondo il loro reale contenuto e a prescindere dal nomen iuris attribuito: sotto tale profilo, il provvedimento in esame informa tutti i difensori che – almeno con riferimento a giudizi pendenti innanzi al CGA – eventuali istanze formalmente qualificate come di “discussione da remoto ai sensi dell’art. 7-bis”, ma in concreto prive della deduzione e documentazione dei presupposti fattuali già specificati, verranno trattate come mere istanze di rinvio per impedimento del difensore, su cui si provvederà secondo le regole processuali proprie.

Di seguito, si rende disponibile il testo integrale del decreto del CGA n. 176/2021.

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Il CGA sull’obbligo per la PA di pronunciarsi sull’istanza del privato https://www.giurdanella.it/2017/09/cga-sullobbligo-la-pa-pronunciarsi-sullistanza-del-privato/ Wed, 13 Sep 2017 14:34:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34314 Il CGA, Sez. Giurisdizionale, con la sentenza n. 380 del 6 settembre 2017, si è pronunciato sull’obbligo in capo alla P.A. di pronunciarsi sull’istanza proposta da un privato. Nel caso di specie si trattava di un’istanza su un provvedimento non più impugnabile, ma volta comunque all’ottenimento di un provvedimento in autotutela dell’Amministrazione. Il Collegio ha […]

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Il CGA, Sez. Giurisdizionale, con la sentenza n. 380 del 6 settembre 2017, si è pronunciato sull’obbligo in capo alla P.A. di pronunciarsi sull’istanza proposta da un privato.

Nel caso di specie si trattava di un’istanza su un provvedimento non più impugnabile, ma volta comunque all’ottenimento di un provvedimento in autotutela dell’Amministrazione.

Il Collegio ha richiamato un orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo il quale “se è innegabile che la P.A. deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, è altrettanto vero che essa non ha alcun obbligo – e tanto meno è sottoposta all’esercizio di alcuna attività vincolata – di provvedere su istanza dell’interessato al riesame di un provvedimento edilizio, divenuto oramai inoppugnabile a seguito della formazione del giudicato reiettivo sull’impugnazione del diniego di concessione edilizia” (C.S., V^, 17.6.2014 n.3095)“.

Pertanto, il CGA ha concluso nel senso che non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di provvedere su un’istanza di riesame, annullamento o revoca d’ufficio di un provvedimento divenuto inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione.

Infine è stata dichiarata la non sussistenza di alcun obbligo per l’amministrazione comunale di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento di annullamento di una determinazione, “non essendo coercibile ‘ab extra’ l’attivazione del procedimento di riesame della decisione presa, peraltro neanche configurabile come provvedimento amministrativo, mediante l’istituto del silenzio-rifiuto” (C.S., V^, 30.12.2011 n.6995).

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 06/09/2017

N. 00380/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2013, proposto dalla Sig.ra Agostina Rita TERESI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimo Blandi, presso il cui studio, in Palermo, Via Emilia n. 23, è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Carini in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2015, proposto dalla Sig.ra Agostina Rita TERESI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimo Blandi, presso il cui studio, in Palermo, Via Emilia n. 23, è elettivamente domiciliata;

contro

Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;

per la riforma

quanto al ricorso n. 34 del 2013:

della sentenza n.2410/2011 pubblicata il 20.12.2011, resa dal TAR Sicilia – Palermo, Sez.III^;

quanto al ricorso n. 1046 del 2015:

della sentenza n.2178/2015, pubblicata il 10.9.2015, resa dal T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez.I^;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto, per il ricorso n.1046/2015, l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;

Visti tutti gli atti delle cause;

Nominato Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 il Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. Massimo Blandi e l’Avvocato dello Stato Marcello G. Pollara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. La Sig.ra Agostina Rita Teresi è proprietaria di un lotto di terreno di mq 1000 circa, sito sul Lungomare di Carini in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta (in ragione della sua vicinanza alla costa) ed a vincolo paesaggistico, nonché di un villino insistente sullo stesso, realizzato nel 1969 senza alcuna licenza edilizia.

II. Nel 1985 presentava un’istanza volta ad ottenere il condono (e connessa concessione in sanatoria) per l’immobile abusivo.

III. Con nota prot.10841 del 14.6.1993, la competente Soprintendenza BB.CC.AA. esprimeva parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale del fabbricato (parere n.40732/93), ritenendo che il fabbricato realizzato in assenza della preventiva, autorizzazione, avesse contribuito – per la tipologia e per l’eccessiva elevazione – a creare la barriera che ostacola la visuale del mare, arrecando grave danno all’ambiente tutelato.

Con ricorso n.4477/93, l’interessata lo impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia di Palermo.

IV. Il 22.6.1994 anche la Commissione Recupero Edilizio del Comune di Palermo esprimeva parere negativo sulla domanda di condono.

E con ricorso n.5703/94 l’interessata impugnava innanzi al predetto T.A.R. anche questo parere.

V. A questo punto, in pendenza dei due giudizi, con provvedimento emesso in data 11.4.1995 il Sindaco del Comune di Carini respingeva la richiesta di condono.

Con ricorso n.2589/95 la richiedente impugnava innanzi al TAR tale provvedimento di diniego.

VI. Ma nel frattempo, con ordinanza del 6.7.1995 il Sindaco ordinava la demolizione dell’immobile abusivo.

Con ricorso n.3215/95 la ricorrente la impugnava.

VII. Con sentenza n.587 del 2008 il T.A.R. respingeva il ricorso n.4477/93 avverso il parere negativo della Soprintendenza; e con sentenza n.108 del 2011 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa confermava la pronunzia del Giudice di primo grado.

VIII. Con sentenza n.1758 del 2011 il predetto T.A.R. riuniva i ricorsi n.5703/94 (avverso il parere negativo del Comune di Catania) e n.2589/95 (contro il diniego di sanatoria) e li respingeva entrambi; e con sentenza n.195 del 26.4.2017 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa confermava la sentenza del Giudice di primo grado.

IX. Con sentenza n.2410 del 20.12.2011 il T.A.R ha infine respinto il ricorso n.3215/95 avverso l’ordinanza di demolizione.

X. Con il primo appello in esame (n.34 del 2013) la Sig,ra Agostina Rita Teresi ha impugnato la predetta sentenza e ne chiede l’annullamento per i motivi indicati nella successiva parte della presente pronunzia, dedicata alle questioni di diritto.

Il Comune intimato non si è costituito.

Nel corso del giudizio l’appellante ha insistito per l’accoglimento delle domande giudiziali.

XI. In pendenza del giudizio, con istanze del 21.12.2012 e del 14.5.2014 (reiterativa della precedente), la più volte menzionata appellante ha chiesto alla Soprintendenza il riesame del parere negativo da essa rilasciato il 14 giugno del 1993.

Sulla predetta istanza l’Amministrazione è rimasta inerte.

XII. Con ricorso n.1303/2015, l’interessata ha impugnato innanzi al T.A.R il silenzio-inadempimento asseritamente formatosi sulla predetta istanza.

E con sentenza n.2178 del 2015 il competente T.A.R. ha respinto pure quest’ultimo ricorso, avendo ritenuto che l’Amministrazione non avesse alcun obbligo di provvedere sull’istanza di riesame, considerato che l’obbligo di provvedere era stato già soddisfatto con l’emanazione del provvedimento e che lo stesso era stato già impugnato e giudicato non meritevole di annullamento (con sentenza n.508 del 2008, resa dal TAR Sicilia e confermata da questo Consiglio di Giustizia con sentenza n.108 del 7.2.2011.

XIII. Sicchè, con il secondo degli appelli in esame (n.1045 del 2015) la ricorrente ha impugnato anche la sentenza in questione e ne chiede l’annullamento o la riforma per i motivi indicati nella successiva parte della presente pronunzia.

La Soprintendenza BB.CC.AA. non si è costituita.

Nel corso del giudizio l’appellante ha insistito per l’accoglimento della domanda giudiziale.

XIV. Infine, all’udienza del 12.4.2017, udito l’appellante, entrambe le cause sono state poste in decisione.

DIRITTO

1. In considerazione della connessione soggettiva ed oggettiva dei due ricorsi indicati in epigrafe – e della ritenuta relazione di pregiudizialità intercorrente fra la questione posta con il secondo ricorso e le altre questioni – se ne dispone la riunione perché vengano trattati e decisi congiuntamente.

2. Il ricorso n.1046/2015, avverso la sentenza n.2178 del 2015 resa dal TAR Sicilia di Palermo – che va trattato con precedenza in ragione del carattere pregiudiziale e per certi versi “assorbente” delle questioni con esso dedotte – è infondato.

Con unico mezzo di gravame l’appellante lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza n.2178 del 10.9.2015 per violazione degli artt.1, 2, 3 e 7 della L. n.241 del 1990 e dell’art.97 della Costituzione, deducendo che il Giudice di primo grado ha erratonel non aver tenuto conto:

– che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo aveva l’obbligo di provvedere sulla sua istanza di riesame (del parere di incompatibilità paesaggistica illo tempore adottato), e che tale obbligo deriva non già da una specifica norma, ma dai principii generali in tema di giusto procedimento;

– che, invero, dalla data di emissione del parere negativo in ordine alla condonabilità dell’abuso – abuso consistente nell’avvenuta fabbricazione di una villa, in totale assenza di titolo ed in zona soggetta a vincolo – la situazione di fatto (nella specie: lo status dei luoghi) è ormai profondamente mutata, e che ciò giustifica (ed anzi impone) una nuova valutazione dell’interesse pubblico che aveva condotto alla originaria determinazione negativa.

Più in particolare (e nel dettaglio), l’appellante sostiene:

a) che “sul finire degli anni sessanta il litorale era ancora visibile dall’autostrada”; che l’immobile abusivo non impediva (se non in minima parte) tale visuale, non essendovi nulla alla sua sinistra ed alla sua destra (ad eccezione di una casa abusiva, ma condonata); e che, pertanto, non è stata la sua casa ad aver alterato significativamente lo stato dei luoghi e contribuito a creare la “barriera di edifici” che impedisce la vista del mare, ma – casomai – tutte quelle via via edificate, accanto alla sua successivamente, nel corso del tempo;

b) che, in ogni caso, “ormai è avvenuta la demolizione delle abitazioni sorte alla sinistra dell’immobile”, ragion per cui la barriera di case che impediva la visuale del mare non esiste più; il cherende ormai incongruo il parere negativo (e superflua la demolizione);

c) che la sopravvenuta costruzione del c.d. “raddoppio del guardrail dell’autostrada impedisce comunque quella visuale del mare percorrendo l’autostrada”; il che vanifica la ragione sulla quale si fondava il vincolo paesaggistico di zona;

d) che, per tutto quanto osservato, sussiste attualmente un interesse “nuovo” diretto “non tanto all’invocazione di un provvedimento in autotutela (… omissis …), quanto all’adozione di un provvedimento di riesame generale …”;

e) e che deve pertanto essere conclusivamente affermato che l’Amministrazione aveva l’obbligo di pronunziarsi sulla istanzadi riesame, essendo illegittimo il silenzio-inadempimento che è scaturito dal suo comportamento inerte.

La riportata articolata tesi della Difesa dell’appellante, per quanto poggiata su argomentazioni accattivanti, non può essere condivisa per le ragioni che si passa ad esporre.

2.1. Quanto ai profili di doglianza di cui sub a), essi sono inammissibili in quanto costituiscono oggetto di questioni già affrontate ed “assorbite” con il parere reso nel 1993 dalla competente Soprintendenza; e sulle quali si è ormai formato un intangibile giudicato in forza delle sentenze che tale parere hanno ritenuto legittimo (nella specie: la sentenza n.587 del 2008 del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, Sez.I^, confermata dalla sentenza n.108 del 2011 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa).

Per completezza espositiva va ricordato che nel respingere il ricorso ed il successivo appello, sia il predetto Tribunale Amministrativo Regionale che questo Consiglio di Giustizia Amministrativa hanno concordato nel considerare corretta la determinazione della Soprintendenza secondo cui l’abuso in questione aveva (ed ha) una sua autonoma rilevanza e produce un impatto ambientale permanentemente negativo; e dunque pregiudizievole per l’ambiente e per il paesaggio anche a prescindere dagli abusi perpetrati successivamente da altri soggetti.

Ed è evidente che tale questione – sulla quale, come già rilevato, si è formato il giudicato – non può essere ‘riaperta’; così come, del resto, non può essere riposta in discussione tale compiuta e motivata (per quanto indubbiamente sintetica) valutazione compiuta in sede giurisdizionale.

2.2. Anche il profilo di doglianza di cui sub b) si appalesa inammissibile per analoga ragione.

Posto che sia la Soprintendenza che i Giudici che si sono occupati della questione hanno concordato nell’affermare che l’abuso per cui è causa ha una sua autonoma rilevanza negativa (rectius: un impatto negativo sul paesaggio) e ciò indipendentemente da quelli (contemporaneamente o successivamente) commessi nella zona da altri soggetti – fermo restando che l’intero complesso degli abusi ha poi contribuito a peggiorare esponenzialmente la situazione – e che tale giudizio è ormai intangibile, ne consegue la irrilevanza della circostanza che vari immobili abusivi siano stati ormai demoliti.

2.3. Del pari inammissibile si appalesa, altresì, il profilo di doglianza di cui sub c), posto che nel parere della Soprintendenza non viene affatto affermato che il vincolo paesaggistico è stato apposto per l’esclusivo godimento degli automobilisti che percorrono l’autostrada, e che tale tesi non è sostenibile (non ostante quanto incidentalmente affermato nel verbale della Commissione Provinciale per le Bellezze naturali n.21 del 2 maggio 1963); essendo per contro evidente ed intuibile che l’interesse pubblico sotteso al vincolo (apposto sulla zona costiera) in questione consiste nella tutela del paesaggio in sé e per sé considerato, qualsiasi sia e/o possa essere il punto geografico-territoriale da cui sia possibile goderne.

2.4. Quanto al quarto profilo di gravame, secondo cui le precedenti considerazioni giustificherebbero l’avvio di un “riesame generale” della questione, esso è per un verso infondato e per altro inammissibile (per carenza d’interesse).

2.4.1. Infondato in quanto non essendo condivisibili – per le ragioni sopra esposte – le considerazioni assunte come sillogiche premesse (premesse volte a sostenere l’ininfluenza del “singolo” abuso commesso dall’appellante tanto nel contesto ambientale nel quale esso si inseriva nel passato, quanto in quello in cui si inserisce attualmente), anche la conclusione – volta a valorizzare la consequenziale necessità di un riesame – perde di consistenza e si appalesa incongrua.

2.4.2. Ed inammissibile per carenza d’interesse in quanto è fin troppo evidente che ove il riesame fosse “generale” – proprio come invocato dall’appellante – esso non potrebbe prescindere dal tener conto dell’intero complesso degli attuali elementi fattuali e normativi sui quali costruire una nuova e completa valutazione (in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla conservazione del fabbricato, ed alla compatibilità ed all’impatto dello stesso sull’odierno assetto paesaggistico).

2.4.2.1. E poiché con la L. reg. n.78 del 1976 è stato introdotto il vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di rispetto costiera (di 150 metri dalla battigia), non si vede la ragione per la quale nel contesto di una ‘nuova’ e ‘generale’ valutazione dell’interesse pubblico, si potrebbe non tener conto di tale sopravvenienza introduttiva di una norma inderogabile ed imperativa (rectius: di un divieto assoluto) allo stato vigente.

2.4.2.2. Né si potrebbe opporre, al riguardo, che all’epoca dell’abuso il c.d. “vincolo di rispetto della fascia costiera” (c.d. “divieto assoluto di edificabilità nella fascia di centocinquanta metri dalla battigia”) non era stato ancora introdotto.

Ed invero,ogni “riesame” di atti e/o di questioni amministrative comporta – secondo un indiscusso principio generale – che la diversa valutazione dell’interesse pubblico debba essere effettuata con riferimento al mutato quadro fattuale e normativo; e dunque in relazione all’intero complesso dei fattori sopravvenuti ed “in funzione” di massima conformazione al regime normativo attuale (id est: vigente al momento della nuova ponderazione).

Ne consegue che delle due l’una:

– o l’appellante chiede che si faccia riferimento ancora alla situazione esistente al tempo della commissione dell’abuso; ed in tal caso la sua domanda volta ad ottenere il riesame perde di consistenza, non essendo supportata da alcuna valida ragione;

– ovvero chiede il riesame in ragione delle “sopravvenienze” che hanno modificato la originaria situazione, ed allora non può pretendere che in sede di nuova valutazione non si tenga conto di ogni mutazione sia di fatto che anche giuridica nel frattempo intervenuta (non può pretendere, cioè, che si tenga conto solamente delle sopravvenienze e/o delle circostanze a Lui favorevoli).

Sicchè posto che in sede di attuale e completa ponderazione della nuova situazione non si potrebbe ignorare che la normativa sopravvenuta ha introdotto il divieto in ultimo menzionato, non si vede in cosa consista l’interesse (addirittura “pubblico”) al “ritiro” dell’originaria valutazione, posto che la nuova non potrebbe che continuare ad essere parimenti negativa, seppur per un “titolo” diverso.

Dal che non resta che concludere per l’inammissibilità per carenza d’interesse della doglianza in esame.

2.5. Da tutto quanto sopra osservato consegue che l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di provvedere sull’istanza di riesame, attesa la totale infondatezza ed inammissibilità della stessa.

2.6. Le superiori considerazioni si conformano peraltro al consolidato orientamento assunto – sulla questione – dal Consiglio di Stato, il quale afferma costantemente:

– che “Se è innegabile che la p.a. deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, è altrettanto vero che essa non ha alcun obbligo – e tanto meno è sottoposta all’esercizio di alcuna attività vincolata – di provvedere su istanza dell’interessato al riesame di un provvedimento edilizio, divenuto oramai inoppugnabile a seguito della formazione del giudicato reiettivo sull’impugnazione del diniego di concessione edilizia” (C.S., V^, 17.6.2014 n.3095);

– che “…. non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di provvedere su un’istanza di riesame, annullamento o revoca d’ufficio di un provvedimento divenuto inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione” (C.S., III^, 22.10.2009 n.1658; Id., VI^, 12.11.2003 n.7250; Id., V^, 14.4.2008 n.1610);

– che “l’omissione dell’amministrazione può assumere rilevanza come ipotesi di silenzio rifiuto solo ove sussista l’obbligo di provvedere, mancante tuttavia allorché l’istanza del privato sia volta a imporre il riesame di vicende su cui la stessa amministrazione è già intervenuta con determinazioni ormai inoppugnabili” (C.S., VI^, 5.9.2005 n.4504);

– che “Non sussiste in capo all’Amministrazione alcun obbligo giuridico di pronunciarsi in maniera esplicita su una diffida-messa in mora diretta essenzialmente a ottenere provvedimenti in autotutela, essendo l’attività connessa all’esercizio dell’autotutela espressione di ampia discrezionalità e, come tale, incoercibile dall’esterno” (CS, V^, 7.11.2016 n.4642; Id., 22.1.2015 n.273; Id., V^, 3.10.2012 n.5199);

– che “Il giudizio sul silenzio rifiuto è diretto ad accertare se il comportamento silenzioso tenuto violi l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza del privato, titolare di una posizione qualificata che ne legittimi l’istanza, mentre le istanze dei privati volte a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela da parte della stessa amministrazione hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano in capo alla medesima amministrazione alcun obbligo di provvedere, non dando luogo a formazione di silenzio inadempimento in caso di mancata definizione dell’istanza”; e che “pertanto, non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione comunale di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento di annullamento di una determinazione, non essendo coercibile ‘ab extra’ l’attivazione del procedimento di riesame della decisione presa, peraltro neanche configurabile come provvedimento amministrativo, mediante l’istituto del silenzio-rifiuto” (C.S., V^, 30.12.2011 n.6995).

3. Anche il ricorso n.34/2013, avverso la sentenza n.2410 del 2011 resa dal TAR Sicilia di Palermo, è infondato.

Con unico articolato mezzo di gravame l’appellante lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza per difetto di motivazione deducendo che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto legittimi gli “atti presupposti” all’impugnata ordinanza e che da ciò ha dedotto, altrettanto erroneamente, la legittimità della predetta ordinanza.

La doglianza non merita accoglimento.

Con sentenza n.587 del 2008 il competente T.A.R. ha respinto il ricorso n.4477/93 avverso il parere negativo della Soprintendenza (in ordine alla compatibilità ambientale dell’opera abusiva per cui è causa); e con sentenza n.108 del 2011 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato detta pronunzia.

Con sentenza n.1758 del 2011 il predetto T.A.R. ha riunito i ricorsi n.5703/94 (avverso il parere negativo del Comune di Catania) e n.2589/95 (contro il diniego di sanatoria) e li ha respinti entrambi; e con sentenza n.195 del 26.4.2017 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato la sentenza del Giudice di primo grado.

Ciò significa che i lamentati vizi che ad avviso della ricorrente inficiavano i vari provvedimenti impugnati, in realtà non esistevano; e che, pertanto, correttamente e legittimamente il Sindaco del Comune di Carini ha adottato l’ordinanza di demolizione, costituente un atto dovuto consequenziale all’accertamento dell’abuso.

Il Sindaco del predetto Comune non aveva alcun potere discrezionale al riguardo, posto che nessuna norma consente all’Amministrazione di decidere se applicare o meno la sanzione della demolizione a fronte di un abuso edilizio consistente nell’edificazione senza titolo in zona soggetta a vincolo paesaggistico e, addirittura (come nel caso dedotto in giudizio), a vincolo di inedificabilità assoluta.

E men che mai l’Amministrazione avrebbe potuto e/o potrebbe porre in discussione l’accertamento e le valutazioni dei vari Giudici che si erano (e si sono) occupati della questione e che hanno emesso le sopraindicate sentenze ormai passate in giudicato.

Quanto, poi, alla istanza di riesame proposta (in extremis) dalla ricorrente, nel precedente Capo sono state evidenziate le ragioni per le quali il silenzio dell’Amministrazione non può essere qualificato in termini di “inadempimento” all’obbligo di provvedere (né come illegittimo silenzio-rifiuto), e per le quali la richiesta si appalesa comunque inammissibile (in quanto rivolta a ribaltare gli esiti di giudizi sfociati in sentenze passate in giudicato o comunque a riaprire questioni ormai definitivamente “esaurite” e non modificabili anche in considerazione del nuovo quadro normativo).

Ragion per cui non resta alcun margine per considerare illegittima l’ordinanza di demolizione, essendo evidente che a modificare la situazione in senso favorevole per la ricorrente, non potrebbe ormai sopraggiungere neanche l’invocato riesame.

Riesame – concernente la compatibilità ambientale dell’opera abusiva – che l’Amministrazione ha legittimamente rifiutato – seppur per facta concludentia (mediante il silenzio serbato) – e ben poteva rifiutare di esperire (posto che la situazione è ormai definita da vari “giudicati”); e che non potrebbe comunque condurre (per quanto già rilevato in ordine all’ormai vigente divieto di inedificabilità assoluta) ad un esito fausto per l’appellante.

4. In considerazione delle superiori osservazioni, i ricorsi in esame vanno riuniti e respinti.

La mancata costituzione in giudizio del Comune intimato esime il Collegio dalla relativa statuizione in ordine alle spese processuali; spese che – invece, ed in considerazione della novità di alcune questioni dedotte in giudizio – si ritiene possano essere compensate nei confronti dell’Amministrazione regionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riunisce i ricorsi indicati in epigrafe e li respinge.

Compensa le spese fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Carlo Deodato, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Modica de Mohac Carlo Deodato

IL SEGRETARIO

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Regione Sicilia: il parere del CGA sulle nomine nel settore sanitario regionale https://www.giurdanella.it/2017/05/regione-sicilia-parere-del-cga-sulle-nomine-nel-settore-sanitario-regionale/ Tue, 30 May 2017 13:37:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33941 Il CGA, Sez. consultiva, ha reso il parere n. 449 del 24 maggio 2017, in ordine al quesito richiesto dall’Assessorato regionale della salute relativo all’art. 3 della l.r. 1 marzo 2017, n. 4 (“Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore […]

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Il CGA, Sez. consultiva, ha reso il parere n. 449 del 24 maggio 2017, in ordine al quesito richiesto dall’Assessorato regionale della salute relativo all’art. 3 della l.r. 1 marzo 2017, n. 4 (“Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale”).

Nel caso di specie ampio risalto è stato dato alle nomine dei dirigenti nel settore sanitario della Regione Sicilia.

Si legge dal parere: “Giova premettere che l’art. 3, 1.r. 1 marzo 2017, n. 4, recita: “Nelle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell’elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l’incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall’art. 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43″.

Il CGA ha ribadito che la legge statale che fissa i principi generali, o i principi fondamentali della materia di competenza concorrente, non è una legge di rango superiore rispetto a quella regionale, sicché il rapporto tra le due leggi va regolato secondo gli ordinari criteri che si basano sul rapporto tra legge generale e speciale, tra legge anteriore e successiva.

Pertanto, “nel caso specifico, la l.r. n. 4/2017, è successiva alla legislazione statale in materia, e segnatamente all’art. 3-bis, d.lgs. n. 502/1992 e al d.lgs. n. 171/2016 e regola il medesimo ambito normato dalle fonti statali, ossia la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, nella fase transitoria della operatività del nuovo sistema dell’albo nazionale. La legge regionale sopravvenuta ha il dichiarato scopo di dettare un regime transitorio delle nomine, nelle more dell’adeguamento, con legge statale, alla sentenza della Corte cost. n. 251 del 2016, per i riflessi che essa potrebbe avere sul d.lgs. n. 171/2016, ove impugnato in via incidentale”.

Clicca qui per il testo del parere del CGA

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Appalti: il CGA sul principio di rotazione https://www.giurdanella.it/2017/04/appalti-il-cga-sul-principio-di-rotazione/ Thu, 27 Apr 2017 15:03:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33643 Il CGA, Sez. Giurisdizionale, con la sentenza n. 188 del 12 aprile 2017, si è pronunciato sui presupposti applicativi del principio di rotazione nelle gare d’appalto. Si legge dalla sentenza: “Secondo una chiave più restrittiva, il principio comporterebbe l’obbligo per la stazione appaltante di non invitare il precedente affidatario dell’appalto, una volta concluso, alla nuova […]

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Il CGA, Sez. Giurisdizionale, con la sentenza n. 188 del 12 aprile 2017, si è pronunciato sui presupposti applicativi del principio di rotazione nelle gare d’appalto.

Si legge dalla sentenza: “Secondo una chiave più restrittiva, il principio comporterebbe l’obbligo per la stazione appaltante di non invitare il precedente affidatario dell’appalto, una volta concluso, alla nuova procedura senza gara avviata per la medesima o analoga commessa (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, determinazione 2/2011 e da ultimo Tar Lombardia, Milano, IV, 1594/2016)”.

E ancora, continua il Collegio: “A questa lettura del principio di rotazione, che finisce per avere per un effetto escludente per il gestore uscente, se ne contrappone un’altra che vi scorge invece un criterio solamente relativo, comunque cedevole rispetto al principio della massima partecipazione. In questa seconda chiave, il principio di rotazione sarebbe posto a tutela dei soggetti pretermessi piuttosto che degli operatori economici invitati alla procedura negoziata (Tar Lombardia, Brescia, II, 1325/2015)”.

Sulla scorta di entrambi gli orientamenti, il CGA, nel caso di specie, il principio di rotazione può essere comunque derogabile, a condizione che si dia una idonea giustificazione nel caso di scelta di affidamento al gestore precedente.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 12/04/2017

N. 00188/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2016, proposto da:
Ecogestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Sciortino e Carmelo Pietro Russo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo di essi in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Società F.Mirto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Palermo, via Libertà, 171;

nei confronti di

Comune di Monreale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, viale della Alpi, 52;
Centrale Unica di Committenza Monreale-Altofonte, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione III n. 1916/2016, resa tra le parti, concernente l’appalto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società F.Mirto S.r.l. e del Comune di Monreale;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 570/2016 con cui è stata in parte accolta la domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Stallone su delega di Carmelo Pietro Russo, Giuseppe Immordino e Claudio Trovato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Monreale ha avviato una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 57, co. 6, del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento temporaneo del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti all’interno del territorio comunale, con contratto della durata di sei mesi.

Alla procedura hanno partecipato sei imprese tra le quali la Ecogest, precedente gestore del servizio, che è risultata aggiudicataria della procedura con determina del 6.6.2016, avendo presentato un ribasso pari al 48%.

2. Avverso l’esito della procedura ha proposto ricorso la Mirto s.r.l. lamentando la violazione del principio di rotazione, di cui all’art. 57 del d.lgs. 163/2006 applicabile ratione temporis, assumendo che la Ecogest, gestore uscente, non dovesse essere invitata alla gara.

3. Il Tar ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e dichiarando l’inefficacia del contratto e il subentro della ricorrente, nonché condannando l’amministrazione appaltante al risarcimento del danno nella misura del 5% dell’offerta presentata dalla ricorrente per i mesi nei quali il servizio era stato già svolto.

4. Con il presente appello è impugnata la sentenza dalla Ecogestioni, limitatamente al capo recante l’accoglimento della domanda di annullamento e di inefficacia del contratto, deducendo l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo, e nel merito la sua infondatezza sul rilievo che il rispetto del principio di rotazione non si tradurrebbe in un impedimento assoluto di partecipare alla gara ovvero nella necessità di esserne esclusi.

Si è costituita in appello la Mirto s.r.l., vittoriosa in primo grado, replicando con articolata memoria difensiva.

5. Accolta la domanda cautelare ai fini della fissazione del merito, ma senza sospendere l’esecuzione della sentenza, all’udienza pubblica del 15.3.2017 la causa è passata in decisione.

6. Osserva preliminarmente il Collegio come non sia in contestazione in questa sede la condanna risarcitoria, disposta dal Tar nei confronti della stazione appaltante, che non è stata oggetto di appello, neppure in forma incidentale, e sulla quale si è quindi formato il giudicato.

7. Si osserva altresì come, in esecuzione della sentenza di primo grado, la società Mirto sia da tempo subentrata nel rapporto contrattuale, concludendo il servizio (v., in tal senso, memoria 4.3.2017, cui nulla ha replicato l’odierna appellante).

8. Sempre preliminarmente reputa il collegio che l’eccepita tardività del ricorso di primo grado, per la mancata impugnazione immediata della determinazione del 23.3.2016 e di quella del 4.4.2016. sia da disattendere, trattandosi di atti non immediatamente lesivi.

9. Ciò premesso, si controverte sulle modalità di declinazione del principio di rotazione di cui è fatta menzione nell’art. 57, co. 6, del d.lgs. 163/2006 (ed ora anche nell’art. 63, co. 5, del d.lgs. 50/2016 non applicabile ratione temporis), tra i principi che debbono guidare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte nella procedura negoziata senza bando.

Di questo principio sono note al Collegio applicazioni pratiche differenti, quando non addirittura antitetiche.

Secondo una chiave più restrittiva, il principio comporterebbe l’obbligo per la stazione appaltante di non invitare il precedente affidatario dell’appalto, una volta concluso, alla nuova procedura senza gara avviata per la medesima o analoga commessa (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, determinazione 2/2011 e da ultimo Tar Lombardia, Milano, IV, 1594/2016).

A questa lettura del principio di rotazione, che finisce per avere per un effetto escludente per il gestore uscente, se ne contrappone un’altra che vi scorge invece un criterio solamente relativo, comunque cedevole rispetto al principio della massima partecipazione. In questa seconda chiave, il principio di rotazione sarebbe posto a tutela dei soggetti pretermessi piuttosto che degli operatori economici invitati alla procedura negoziata (Tar Lombardia, Brescia, II, 1325/2015).

Tra queste due letture antitetiche si collocano varianti dell’una e dell’altra, ossia soluzioni mediane che, rifuggendo da rigidi automatismi quanto alla posizione del gestore uscente, provano a cercare la soluzione del problema sul piano della motivazione.

Ad una tesi tendenzialmente escludente che impone all’amministrazione di motivare le ragioni per le quale ritenga di estendere l’invito anche al gestore uscente; se ne contrappone un’altra che, muovendo da una regola opposta di inclusione, impone, invece, di motivare la scelta di non interpellare anche il vecchio affidatario.

Così ricostruito il dibattito, il Collegio osserva come la principale ragione invocata a sostegno delle declinazioni più morbide del principio di rotazione è quella che riguarda proprio la tutela della concorrenza. Si afferma infatti che far derivare dal criterio della rotazione una regola di non candidabilità per il gestore uscente entrerebbe in rotta di collisione con i principi del Trattato.

Il ragionamento, all’apparenza suggestivo, è tuttavia controvertibile tutte le volte in cui il vecchio gestore abbia (già) beneficiato di una deroga anticoncorrenziale, aggiudicandosi un appalto al di fuori di una procedura di gara, e pretenda di continuare a sfruttare quella medesima deroga candidandosi ed aggiudicandosi anche il nuovo appalto, sempre senza gara. Quando, invece, è ragionevole che il principio di rotazione imponga che la prima deroga, al meccanismo della gara e al pieno espandersi della concorrenza, sia bilanciata da una regola di non immediata (ri)candidabilità.

Una simile declinazione è la sola in grado di dare senso e sostanza (e non solo apparenza) al principio di rotazione e può, oltre tutto, avere un effetto dissuasivo nei confronti delle non infrequenti pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo.

Seppur con specifico riferimento ai contratti sotto soglia, dove parimenti il principio di rotazione era richiamato nel vecchio (art. 125) ed è presente nel nuovo codice (art. 36), giova ricordare come, da ultimo, le linee guida n. 4 dell’Anac approvate il 26.10.2016 interpretino il principio nel senso che con esso “l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente”.

10. Il ragionamento, sin qui svolto in linea generale, trova conferma nel caso di specie, nel contesto di una procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, alla quale sono stati invitati un numero ridotto di imprese e dove i partecipanti ammessi sono stati alla fine solamente cinque, tra questi prevalendo la Ecogestioni che ha presentato, per ultima, l’offerta contenente il massimo ribasso.

Ebbene – in disparte gli ulteriori rilievi avanzati da controparte, laddove sottolinea come anche la volta precedente si fosse ripetuto il medesimo schema: un forte ribasso offerto dalla Ecogest alla scadenza del termine e dopo che gli altri concorrenti avevano già presentato le loro domande – il Collegio reputa che si imponesse a carico della stazione appaltante o di non invitare il gestore uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere dall’invito.

In assenza di una simile motivazione e – giova ribadire – al cospetto di una procedura limitata a pochi operatori e per l’ennesima volta derogatoria ai principi della gara pubblica, la decisione del Tar merita dunque conferma, respingendosi l’appello.

10. La peculiarità della fattispecie e le oscillazioni giurisprudenziali sopra ricordate giustificano la compensazione delle spese anche del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge, confermando la sentenza impugnata.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

 

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Attestazione SOA: è possibile partecipare alla gara in prossimità di scadenza https://www.giurdanella.it/2017/03/attestazione-soa-e-possibile-partecipare-alla-gara-in-prossimita-di-scadenza/ Mon, 27 Mar 2017 13:58:23 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33181 Il CGA, Sez. Giurisdizionale, con la sentenza n. 132 del 24 marzo 2017, si è pronunciato sulla possibilità o meno di partecipare ad una gara di appalto con attestazione SOA vicina alla scadenza. Si legge dalla sentenza: “In forza del c.d. “principio di continuità dei requisiti” (C.S., Ad. Pl., 20 luglio 2015 n.8), le ditte aggiudicatarie di appalti […]

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Il CGA, Sez. Giurisdizionale, con la sentenza n. 132 del 24 marzo 2017, si è pronunciato sulla possibilità o meno di partecipare ad una gara di appalto con attestazione SOA vicina alla scadenza.

Si legge dalla sentenza: “In forza del c.d. “principio di continuità dei requisiti” (C.S., Ad. Pl., 20 luglio 2015 n.8), le ditte aggiudicatarie di appalti pubblici hanno l’obbligo di mantenere il possesso dei requisiti di idoneità per l’intero periodo corrente dalla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara fino alla conclusione dei lavori (o alla completa esecuzione del contratto)”.

Corollario di tale principio è che anche le “attestazioni di qualità” rilasciate dai competenti organismi di accreditamento (le cc.dd. “s.o.a.”) devono mantenere (ed essere in grado di dispiegare) la loro efficacia certatoria per l’intero periodo in questione.

Pertanto, secondo i giudici del CGA, “l’impresa che si avvede che l’efficacia della sua attestazione di qualità è prossima alla naturale scadenza  può comunque partecipare alla gara, purché abbia chiesto (o chieda) preventivamente (stipulando all’uopo il relativo contratto d’incarico) all’organismo di attestazione (che ha rilasciato l’attestazione) di procedere alla verifica della sua posizione e di provvedere al conseguente “aggiornamento” (o “rinnovamento”) dell’attestato in questione; ed in tal caso, ove la verifica consegua esito positivo, l’aggiornamento retroagisce al momento della precedente scadenza, in modo che non via sia alcuna soluzione di continuità fra le attestazioni”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 24/03/2017

N. 00132/2017REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 700 del 2016, proposto dal Consorzio Stabile IMPREGEMI S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Immordino (C.F. MMRGNN62A23B429H) e Giuseppe Immordino (C.F. MMRGPP63P18B429G), con domicilio eletto presso il loro studio, in Palermo, via Libertà n.171;

contro

TECNO GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Guido Corso (C.F. CRSGDU40S08D969C) e dall’Avv. Francesca Scardina (C.F. SCRFNC78H57G273I), con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Palermo, via Rodi 1;

nei confronti di

Comune di Marsala in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n.1433 del giorno 8 giugno 2016, pubblicata il 9 giugno 2016, resa dal T.A.R. SICILIA di PALERMO, Sez.III^;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Tecno Group s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 il Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli Avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino e l’Avv. Ignazio Scardina su delega del Prof. Avv. G. Corso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Nel 2015 la società Tecno Group s.r.l. partecipava alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per la “realizzazione della rete fognante dei Lidi fino alla stazione di pompaggio di C.da Casabianca” (per un importo a base d’asta pari ad €.5.940.233,45) indetta dal Comune di Marsala, risultando vittoriosa.

Ma la società consortile Consorzio Stabile IMPREGEMI a r.l. – qualificatasi al secondo posto – presentava un esposto con cui segnalava che la c.d. “attestazione di qualità” del Consorzio AL.MA., della cui qualificazione la società aggiudicataria si era “avvalsa”, risultava scaduta alla verifica intermedia.

Il R.U.P. chiedeva chiarimenti sulla questione alla società Tecno Group, che li forniva.

E tuttavia, con determinazione n.114 del 29 febbraio 2016 l’Amministrazione – acquisiti ulteriori chiarimenti, questa volta direttamente dalla società organismo di accreditamento (d’ora innanzi “s.o.a.”) ITALSOA – procedeva alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria già pronunziata in favore della TECNO GROUP (ed all’aggiudicazione provvisoria in favore del Corsorzio IMPREGEMI).

In particolare l’Amministrazione motivava la revoca affermando che “alla data di presentazione delle offerte (3.9.2015) il Consorzio Stabile AL.MA. non possedeva i requisiti (…), essendo l’attestazione SOA n.7865/58/01, emessa dall’Organismo di Attestazione ITALSOA s.p.a. a favore del Consorzio Stabile AL.MA. (…) non in corso di validità per effetto del verificarsi della scadenza intermedia in data 26.4.2015” .

II. Con ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia di Palermo la società Tecno Group impugnava il predetto provvedimento.

Nel chiederne l’annullamento lamentava:

1) violazione dell’art.36, comma 7, 40, comma 4 lett.’f’ r 49, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006 e degli artt. 76, 77 e 94, comma 2, del D.P.R. n.2017 del 2002, deducendo:

a) che (come esposto al R.U.P.) dall’attestato di qualificazione rilasciato dalla (s.o.a.) ITALSOA (il 5.10.2015) risulta che il possesso del requisito da parte del Consorzio AL.MA. è stato continuo (e che, dunque, che il c.d. “principio di continuità dei requisiti” non è stato disatteso);

b) e che la variazione dalla “classe” di importo III^ bis alla I^ nell’ambito della “categoria” di qualificazione OG12 (riguardante opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale), nonché la perdita della “categoria” di qualificazione OG10 (riguardante impianti per la trasformazione ad alta e media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua) che hanno riguardato il predetto Consorzio, si sono risolti in fattori sopravvenuti del tutto irrilevanti posto che è rimasto inalterato il possesso della “categoria” di qualificazione OG6 (riguardante lavori di realizzazione di fognature, oleodotti, gasdotti ed acquedotti) con VI^ classe di importo, che era quella espressamente ed inderogabilmente prevista dal bando;

2) violazione e falsa applicazione dell’art.75, comma 6, del Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n.163/2006, deducendo che tale norma – che disciplina la richiesta di informazioni alle s.o.a. in ordine agli attestati da esse rilasciati – non è stata correttamente applicata alla fattispecie.

Ritualmente costituitosi, il Consorzio controinteressato eccepiva l’infondatezza del ricorso deducendo che il Consorzio Al.MA. aveva perduto la qualificazione in quanto l’istanza di rinnovo dell’attestazione, proposta prima della c.d. “scadenza intermedia” triennale (precisamente il 16 aprile 2015), non era “andata a buon fine” (sicchè, in mancanza di un efficace aggiornamento del titolo certificatorio, il “principio di continuità dei requisiti” era venuto meno, essendosi verificata una soluzione di continuità fra le attestazioni).

Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

III. Con sentenza n.1433 del giorno 8 giugno 2016, pubblicata il 9 giugno 2016, il TAR Sicilia di Palermo, Sez. III^, ha accolto il ricorso della società TECNO GROUP, annullando – per l’effetto – la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio IMPREGEMI.

Nell’accogliere il ricorso, il Giudice di primo grado ha ritenuto che il Consorzio AL.MA (del quale la società TECNO GROUP si è avvalsa), abbia diligentemente chiesto alla s.o.a. la rinnovazione dell’attestazione di qualità (e di effettuare ogni necessaria preventiva verifica) prima che la stessa scadesse e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; e che pertanto la c.d. “continuità dell’attestazione di qualità” non è mai venuta meno.

IV. Con l’appello in esame il Consorzio IMPREGEMI ha impugnato la menzionata sentenza per i motivi indicati nella successiva parte (dedicata alle argomentazioni di diritto) della presente pronunzia.

Ritualmente costituitasi, la società TECNO GROUP ha eccepito l’infondatezza del gravame.

Il Comune di Marsala ha continuato a non costituirsi in giudizio.

Nel corso del giudizio le parti costituite hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Con ordinanza n.549 del 2016 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l’istanza cautelare.

Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello del Consorzio Stabile IMPREGEMI s.c. a r.l., è infondato.

Con unico mezzo di gravame l’appellante lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza per violazione degli artt.36 e 77 del DPR n.2017 del 2010 (recante il Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n.163 del 2006) ed eccesso di potere per violazione del “principio di continuità dei requisiti” di partecipazione alle gare pubbliche d’appalto.

Deduce, al riguardo:

– che, in data 1 luglio 2016, la società-organismo di accreditamento ITALSOA – appositamente interpellata sulla questione – ha chiarito:

a) che l’istanza di aggiornamento (dell’attestazione di qualifica) avanzata dal Consorzio AL.MA. il 16 aprile 2015, non era andata a buon fine;

b) che il contratto sottoscritto il 29 settembre 2015 fra essa ed il predetto Consorzio, per pervenire all’aggiornamento dell’accreditamento, era dunque da considerare “ex novo” (id est: improduttivo di effetti retroattivi);

– e che pertanto la continuità dei requisiti di qualità del Consorzio AL.MA. è certamente venuta meno per il periodo corrente dal 26 aprile (data di c.d. scadenza ‘intermedia’ dell’attestazione) al 29 settembre del 2015 (data di rilascio della nuova attestazione).

L’articolata doglianza non merita accoglimento.

1.1. Com’è noto, in forza del c.d. “principio di continuità dei requisiti” (C.S., Ad. Pl., 20 luglio 2015 n.8), le ditte aggiudicatarie di appalti pubblici hanno l’obbligo di mantenere il possesso dei requisiti di idoneità per l’intero periodo corrente dalla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara fino alla conclusione dei lavori (o alla completa esecuzione del contratto).

Corollario di tale principio è che anche le “attestazioni di qualità” rilasciate dai competenti organismi di accreditamento (le cc.dd. “s.o.a.”) devono mantenere (ed essere in grado di dispiegare) la loro efficacia certatoria per l’intero periodo in questione.

Secondo il disposto degli artt.76 e 77 del DPR n.2017 del 2010 (Regolamento per l’esecuzione del precedente codice dei contratti pubblici, normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis), l’efficacia delle predette attestazioni dura cinque anni, ed alla scadenza del terzo anno (c.d. “scadenza intermedia”) l’impresa ha l’onere di sottoporsi ad una verifica in ordine alla permanenza dei requisiti.

Al riguardo, la giurisprudenza ritiene ed afferma costantemente da tempo risalente che l’impresa che si avvede che l’efficacia della sua attestazione di qualità è prossima alla naturale scadenza (nel senso che tale scadenza si verificherà automaticamente e fisiologicamente, per il decorso del tempo, dopo la data fissata dal bando per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura), può comunque partecipare alla gara, purchèabbia chiesto (o chieda) preventivamente (stipulando all’uopo il relativo contratto d’incarico) all’Organismo di attestazione (che ha rilasciato l’attestazione) di procedere alla verifica della sua posizione e di provvedere al conseguente “aggiornamento” (o “rinnovamento”) dell’attestato in questione. Ed in tal caso ove la verifica consegua esito positivo (id est: favorevole per l’impresa richiedente) l’aggiornamento retroagisce al momento della precedente scadenza, in modo che non via sia alcuna soluzione di continuità fra le attestazioni (C.S., Ad.Pl., n.27 del 2012; C.S., V^, n.1298 del 2016; C.S., V^, n.3270 del 2016; Id., n.4971 del 2015; Id., 3878 del 209; Conforme ANAC: parere n.16 del 30 gennaio 2014).

Orbene, nella fattispecie dedotta in giudizio ciò è esattamente quanto accaduto.

Il 16 aprile 2015, e cioè dieci giorni prima della naturale “scadenza intermedia” del suo attestato di qualità (che si sarebbe verificata il 26 aprile 2015) e con larghissimo anticipo rispetto alla data di scadenza del termine per presentare l’offerta concernente la gara per cui è causa (fissato dal bando nel 3 settembre 2015), il Consorzio AL.MA. (del quale la società Tecno Group si era “avvalsa” come ausiliario) ha chiesto alla s.o.a. ITALSOA di verificare la sua posizione e di aggiornare la predetta attestazione, stipulando con essa – all’uopo – un apposito contratto

E poiché il 5 ottobre 2015 la ITALSOA ha rilasciato – avendola aggiornata – l’attestazione di qualità richiesta, non appare revocabile in dubbio, in base alla disciplina sopra descritta, che la sua efficacia dovesse (e debba) esser fatta retroagire alla data di scadenza (intermedia) dell’originaria attestazione.

1.2. Il Consorzio appellante non condivide tale impostazione e sostiene:

– che la richiesta avanzata il 16 aprile 2015 dal Consorzio AL.MA., di procedere alla verifica della sua posizione (al fine di aggiornare l’attestazione di qualità già rilasciata, ma prossima alla scadenza), non era “andata a buon fine”;

– e che tale circostanza è stata rappresentata (in data 1 luglio 2016) dallo stesso Organismo di attestazione (la ITALSOA) appositamente interpellato dal RUP sulla questione.

La tesi difensiva, per quanto suggestiva e ben articolata, non può essere condivisa per le ragioni che si passa ad esporre.

1.2.1. Ai sensi dell’art.77, comma 7, del DPR n.2017 del 2010, ove la richiesta di aggiornamento dell’attestato abbia dato esito negativo, la s.o.a. incaricata è tenuta a comunicarlo senza indugio sia all’impresa richiedente che alla competente Autorità (che in un primo tempo era l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poi sostituita dall’ANAC).

E poiché ai sensi dell’art. 77, comma 3, del predetto decreto, la s.o.a. deve provvedere all’effettuazione della verifica entro novanta giorni dalla stipula del contratto, appare evidente che la mancata adozione entro quel termine di un provvedimento esplicitamente negativo non può non essere interpretata se non come una “conferma” della efficacia dell’originario attestato.

Ciò anche perché con la domanda di aggiornamento si chiede – in buona sostanza – di accertare se siano intervenute sopravvenienze preclusive e/o pregiudicanti, al fine di eventualmente neutralizzare anticipatamente la (o, ciò che esprime il medesimo concetto, di anticipare la naturale scadenza della) efficacia del titolo certificatorio, sicchè è evidente che la mancata adozione di un qualsiasi provvedimento non può che lasciare impregiudicata la situazione quo ante.

1.2.2. Ma anche a prescindere da tali (forse troppo) deduttive considerazioni, non può essere ignorato:

a) che con l’atto con cui, il 5 ottobre 2015, la s.o.a. ha rilasciato la nuova attestazione (aggiornata), il procedimento (avviato con la richiesta del 16 aprile 2015) era giunto alla sua naturale e definitiva conclusione;

b) e che la già menzionata affermazione revocatoria dell’Organismo di attestazione (secondo cui la nuova attestazione non aveva operato, a suo avviso, retroattivamente, non essendo “andata a buon fine”), era sopravvenuta solamente il 1° luglio 2016; e cioè ben oltre dieci mesi dopo tale conclusione.

Sicchè:

– se, per un verso, non v’era ragione per ritenere che la nuova attestazione non retroagisse (in aderenza alla regola dapprima illustrata) al momento della proposizione dell’istanza;

– non appare revocabile in dubbio, per altro verso, che alla data dell’1 luglio 2016 l’Organismo di attestazione (ITALSOA) aveva già abbondantemente “consumato” ogni potere certificatorio in ordine all’istanza di aggiornamento (o di rinnovazione) dell’attestazione di qualità avanzata dal Consorzio.

E ciò a maggior ragione in quanto la più volte menzionata affermazione ‘postuma’ (dell’ITALSOA.) è sopravvenuta non già in una fase preliminare e, per così dire, di verifica preselettiva, ma dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte e addirittura dopo l’intervenuta aggiudicazione provvisoria in favore del predetto Consorzio; allorquando, cioè, si erano ormai perfezionate situazioni soggettive di terzi.

Sicchè in omaggio ai principii della tutela dell’affidamento e della trasparenza della condotta dei Pubblici Poteri, non resta che concludere che a tale dichiarazione non possa essere riconosciuta alcuna efficacia (o comunque l’efficacia dirompente che l’appellante le attribuisce).

1.2.3. Ma v’è di più.

L’affermazione della ITALSOA (formulata in funzione sostanzialmente provvedimentale e di integrazione motiva) secondo cui la predetta richiesta non sarebbe “andata a buon fine” appare illegittima non solamente perché tardiva e tardivamente orientata a sconvolgere posizioni giuridiche ormai perfezionatesi (o comunque meritevoli di tutela per l’affidamento ingeneratosi), ma anche perché pervicacemente equivoca ed inidonea a spiegare se il mancato conseguimento del rinnovo dell’attestato fosse da ricondurre al semplice fatto che non era stato possibile condurre un’adeguata istruttoria e dunque ad una causa non necessariamente imputabile alla richiedente, ovvero ad una sopravvenuta inidoneità di quest’ultima; e nel caso in ultimo citato in ragione ed a cagione di quale negativa coinvolgente sopravvenienza.

1.3. Il Consorzio IMPREGEMI sostiene, ancora, che la ITALSOA è stata sufficientemente chiara nell’affermare che l’incarico contrattualmente conferitole dal Consorzio AL.MA. il 5 ottobre 2015 (per l’espletamento delle funzioni di accertamento ai fini del rinnovo dell’attestato), “è da considerare ex novo” .

Ciò che, ad avviso dell’IMPREGEMI, precluderebbe la possibilità di attribuire – in conformità al modello normativo precedentemente tratteggiato – efficacia retroattiva all’attestato in ultimo rilasciato (e di escludere, così, ogni soluzione di continuità dell’efficacia dei due attestati).

Ma anche tale tesi difensiva non può essere condivisa.

La dichiarazione in esame della ITALSOA è – infatti – funzionalmente (rectius: sillogicamente) connessa a quella precedente, della quale costituisce un corollario. E, conseguentemente, è destinata a crollare in ragione della considerazione che allorquando è erronea la premessa, non può che essere erronea la conclusione.

Ed invero, posto che non può condividersi l’idea che la richiesta di verifica avanzata dalla TECNO GROUP (in funzione rinnovatoria del suo attestato) non sia “andata a buon fine” (dovendo affermarsi, invece, esattamente il contrario), “cade” automaticamente anche l’ipotesi che il nuovo attestato non sia intimamente connesso a quella richiesta; nonché, conseguentemente, la tesi difensiva secondo cui esso possa essere fatto valere solamente per documentare fatti presenti o successivi (e dunque la sussistenza dei requisiti di qualificazione acquisiti solamente a decorrere dal suo rilascio).

Che cioè debba avere mera efficacia ex nunc.

1.4. Il Consorzio IMPREGEMI sostiene, infine, che il fatto che in data 29 settembre 2015 (e cioè ben dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara per cui è causa), il Consorzio AL.MA. abbia chiesto un ulteriore aggiornamento della sua posizione, prova che quest’ultimo aveva – in buona sostanza – “rinunciato” a coltivare la precedente domanda, tempestivamente avanzata il 16 aprile 2015.

Il Consorzio IMPREGEMI ipotizza, in particolare, che il Consorzio AL.MA. avesse rinunciato alla domanda avanzata il 16 aprile 2015 in quanto dopo la presentazione della stessa (e la contestuale stipula del correlato contratto d’incarico) si era reso conto di aver perduto la qualificazione di due società consorziate (la ITAIMMOBILIARE s.r.l. e la VERLOTTA COSTRUZIONI s.a.s), ragion per cui (aveva compreso che) non avrebbe potuto ottenere quanto richiesto.

Ciò sarebbe provato – secondo l’ingegnosa prospettazione dell’appellante – dal fatto che il Consorzio AL.MA. ha riproposto la domanda solamente il 29 settembre 2015; e cioè dopo aver “trovato” una nuova consorziata munita dei requisiti che le avrebbero consentito di ottenere l’attestato di qualifica.

Ma anche tale “ricostruzione” – prospettata non già nell’atto di appello; ma, inammissibilmente, in limine litis (nella specie: nell’ultima memoria di replica) – non è convincente; ed appare artificiosamente modellata, ex post, sugli eventi.

Per smentirne l’attendibilità è sufficiente osservare, al riguardo, che la perdita delle attestazioni di qualità delle società uscite dal Consorzio era irrilevante, posto che gli attestati in questione concernevano lavori ed opere che non rientravano nell’oggetto dell’appalto; e che dunque, in buona sostanza, le due consorziate occupavano un posto marginale nella compagine associativa non essendo in grado di incidere, con un imprescindibile valore aggiunto, sulla complessiva idoneità tecnica del Consorzio e sul suo patrimonio di qualità.

Sicchè anche sotto quest’ultimo profilo resta confermato che la “continuità dei requisiti” necessari per la realizzazione dei lavori relativi all’appalto per cui è causa, in realtà non è mai venuta meno.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, l’appello va respinto.

Alla soccombenza dell’appellante non può che seguire – in mancanza di esimenti che il Collegio non ritiene di ravvisare – la sua condanna al pagamento in favore della società resistente delle spese processuali; spese che si liquidano in complessivi €.4000,00, oltre i.v.a., c.p.a. ed ulteriori accessori eventualmente dovuti ex lege.

La mancata costituzione in giudizio del Comune intimato esime il Collegio, infine, da ogni pronunzia nei suoi confronti in ordine alle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.

Condanna il Consorzio Stabile IMPREGEMI s.c. a r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della resistente società TECNO GROUP s.r.l., in misura di €.4000,00, oltre i.v.a. ed accessori dovuti ex lege.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Modica de Mohac Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

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Regione Sicilia: il CGA sospende un bando per cinque maxi-lotti https://www.giurdanella.it/2017/03/regione-sicilia-il-cga-sospende-un-bando-per-cinque-maxi-lotti/ Tue, 21 Mar 2017 11:54:37 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33114 Il CGA, Sez. Giurisdizionale, sez. I, con l’ordinanza n. 274 del 20 marzo 2017 ha sospeso un bando della Regione Sicilia che, per il servizio di pulizia, prevedeva 5 maxi-lotti, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni. Il Collegio è, pertanto, giunto a tale conclusione, “considerato che l’appello appare prima facie […]

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Il CGA, Sez. Giurisdizionale, sez. I, con l’ordinanza n. 274 del 20 marzo 2017 ha sospeso un bando della Regione Sicilia che, per il servizio di pulizia, prevedeva 5 maxi-lotti, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni.

Il Collegio è, pertanto, giunto a tale conclusione, “considerato che l’appello appare prima facie fondato e che nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l’interesse, avuto riguardo anche alle esigenze della stazione appaltante, a far luogo, nelle more della definizione del merito, alla sospensione dell’efficacia degli atti in primo grado impugnati, in riforma della impugnata ordinanza cautelare di rigetto”.

Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.

***

Pubblicato il 20/03/2017

N. 00274/2017 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2017, proposto da:

L.A.M.P.E.R. F.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Gentile/Legal Research in Palermo, via G. Sciuti 103;

contro

Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia, Regione Siciliana – Presidenza, Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

nei confronti di

F.N.I.P. – Federazione Nazionale Imprese di Pulizia, Servizi e Multiservizi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Sciuti 103;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE I n. 00257/2017, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensiva:

– del bando di gara pubblicato sulla GURS n. 1 del 5 gennaio 2017 con cui la Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia ha indetto la procedura aperta per l’affidamento dei “servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per gli Enti Sanitari della Regione Sicilia”, suddivisa in 5 Lotti, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni;

– del disciplinare di gara con i relativi allegati, del capitolato tecnico ( e dello schema di convenzione, nonché del decreto di indizione gara;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la proget-tazione del servizio e l’approvazione dei relativi atti, sconosciuti negli estremi e nel contenuto.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia e di Regione Siciliana – Presidenza e di Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e di F.N.I.P. – Federazione Nazionale Imprese di Pulizia, Servizi e Multiservizi;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato D. Gentile, l’avv. dello Stato Ciani e l’avvocato M. C. Lenoci;

Considerato che l’appello appare prima facie fondato e che nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l’interesse, avuto riguardo anche alle esigenze della stazione appaltante, a far luogo, nelle more della definizione del merito, alla sospensione dell’efficacia degli atti in primo grado impugnati, in riforma della impugnata ordinanza cautelare di rigetto;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello (Ricorso numero: 196/2017) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata,

accoglie l’istanza cautelare in primo grado e sospende l’efficacia .

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulio Castriota Scanderbeg Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

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Revoca dell’aggiudicazione per rinvio a giudizio: la pronuncia del CGA https://www.giurdanella.it/2016/10/32059/ Thu, 13 Oct 2016 12:26:35 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32059 Il CGA per la Regione Sicilia, Sez. Giurisdizionale, con la sentenza n. 348 del 7 ottobre 2016 ha affermato la legittimità del provvedimento con cui un Comune ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva. Nel caso di specie la revoca trovava giustificazione nel fatto che, all’indomani dell’aggiudicazione, si era appreso che il legale rappresentante della ditta aggiudicataria era stato […]

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Il CGA per la Regione Sicilia, Sez. Giurisdizionale, con la sentenza n. 348 del 7 ottobre 2016 ha affermato la legittimità del provvedimento con cui un Comune ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva.

Nel caso di specie la revoca trovava giustificazione nel fatto che, all’indomani dell’aggiudicazione, si era appreso che il legale rappresentante della ditta aggiudicataria era stato rinviato a giudizio per reati associativi ex art. 416 c.p. per turbata libertà degli incanti.

Il CGA ha osservato che “la manifesta ‘oggettività’ del rinvio a giudizio per la tipologia di reati contestati rendeva priva di senso la previa comunicazione al destinatario dell’avvio del procedimento di revoca, stante la altrettanto oggettiva necessità di mettere al riparo l’Amministrazione dal pericolo di coltivare relazioni d’appalto con soggetti così indiziati di reato“.

Inoltre il Collegio ha sottolineato che la posizione negoziale della ditta aveva subito un forte ridimensionamento in quanto, nonostante l’acquisizione della stessa prima del suo rinvio a giudizio per i reati sopra menzionati. Era venuto meno il fondamento fiduciario dell’aggiudicazione a causa del sopraggiungere “il giorno successivo” della notizia del rinvio a giudizio, giustificando ex se la revoca, perché avvenuta con una decisione che trae origine dai principi di imparzialità e buon andamento ai quali la condotta dell’Ente è comunque tenuta a conformarsi.

Infine, contro una decisione così motivata, non vale denunciare, peraltro in maniera contraddittoria, la presunta violazione del principio di irretroattività degli effetti degli atti amministrativi in quanto marginale e non pertinente rispetto alla questione controversa, vista la manifesta ‘attualità’ del pericolo denunciato dai fatti di reato contestati.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 07/10/2016

N. 00348/2016REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 79 / 2013 R.G. proposto da:
PORTELLI ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gagliano C.F. GGLNTN60R02D960U, con domicilio eletto presso Carmelo Belponer La Fauci in Palermo, viale Regina Margherita n. 42;

contro

COMUNE DI GELA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Cannizzo C.F. CNNMRZ54S08F377L, con domicilio eletto presso Francesco Di Bennardo in Palermo, via Giacomo Cusmano n. 28;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA – PALERMO (Sez. II) n. 00975/2012, resa tra le parti, concernente: Esclusione dall’albo delle imprese di fiducia del comune

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Consigliere Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati M. Mangano su delega di A. Gagliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato al Comune resistente, il sig. Antonino Portelli, odierna parte appellante, titolare della omonima ditta edile, impugnava dinanzi al TAR Sicilia – Palermo, o seguenti atti: 1) Determina Dirigenziale n. 414 del 25.05. 2011, con la quale il Comune di Gela, nell’approvare l’aggiornamento dell’Albo delle Imprese di fiducia per l’anno 2011, escludeva da detto Albo la ditta Portelli; 2) La Determina Dirigenziale n. 454 dell’8.06.2011, con la quale il Comune di Gela ha revocato la Determinazione Dirigenziale n. 410 del 25.05.2011 di aggiudicazione definitiva alla ditta Portelli dei lavori di “Manutenzione straordinaria a contratto aperto della viabilità cittadina – Gela ovest – Area centro nord” ; ovvero 3) Ogni atto presupposto, prodromico e consequenziale, perché tutti atti asseritamente illegittimi, ingiusti ed infondati.

Allo scopo, nell’atto introduttivo la parte ricorrente rappresentava quanto segue: a) Che nell’ottobre del 2010 il Comune di Gela aveva bandito una gara d’appalto da aggiudicarsi mediante la procedura del cottimo fiduciario ed avente ad oggetto lavori di “Manutenzione straordinaria a contratto aperto della viabilità cittadina – ( strade, marciapiedi, aree pubbliche e parapetti) – Gela ovest – Area centro nord”. Per scelta dell’Amministrazione, la partecipazione alla gara, in particolare, veniva “riservata” esclusivamente alle imprese che, all’atto della indizione del Bando e della successiva presentazione delle offerte, risultavano regolarmente iscritte all’Albo delle imprese di fiducia del Comune di Gela. ; b) Che il ricorrente Portelli, perché iscritto per l’anno 2010 all’Albo fiduciario predetto, e in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla vigente legge in materia d’appalto e cottimi fiduciari, aveva partecipato alla gara presentando la relativa offerta: la quale, all’esito della gara, era stata giudicata la migliore, determinando per l’effetto, a completamento della procedura, l’aggiudicazione ‘provvisoria’ dei lavori; – c) Che con D.D. n. 410 del 24.05.2011 veniva determinata la aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione sopra citati; – d) Che, inopinatamente, con la successiva D.D. n. 414 del 25.05.2011, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Gela aveva determinato di approvare l’aggiornamento dell’Albo delle imprese di fiducia del Comune e, contestualmente, aveva escluso dal predetto Albo l’impresa Portelli, perché connotato quale “…Ditta con carichi pendenti e/o sentenza definitiva…” in relazione a quanto espresso con Direttiva G.M. n. 92 del 28.03.2011; – e) Che, successivamente, con D.D. n. 454 dell’8.06.2011, il Dirigente Territorio ed Ambiente del Comune di Gela “senza istruttoria alcuna ed in palese violazione dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza dell’operato della pubblica amministrazione”, visti i contenuti della cit. nota D.D. n. 414/2011, aveva revocato la precedente D.D. n. 410/2011 di ‘aggiudicazione definitiva’ dei lavori alla ditta Portelli, perché “…con determinazione dirigenziale del Settore Lavori pubblici n. 414 del 25.05.2011 è stato approvato l’aggiornamento dell’Albo delle imprese di fiducia per l’anno 2011,in conformità all’atto di C.C. n. 229 del 5.12.2003 ed alle direttive dell’Amministrazione Comunale di cui alla deliberazione di G.M. n. 92 del 28.03.2011, …”: concludendo, al punto 2), che “….si escludono alcune ditte, tra cui la ditta Portelli Antonino, in applicazione delle direttive del Sindaco prot. n. 22785 del 18.02.2011 e prot. n. 32611 dell’8.03.2011, nonché ai sensi della direttiva di cui al punto 8 della delibera di G.M. n. 92 del 28.03.2011 “percorso legalità” ; e che inoltre, dal certificato dei carichi pendenti prodotto dalla suddetta ditta…risulta la pendenza a carico di Portelli Antonino del procedimento penale per i reati p. e p. dagli artt. 110 – 416 e 353 c.p.”.

Avverso le determinazioni dell’Amministrazione resistente, la ditta ricorrente ha eccepito dinanzi al TAR adito motivi di censura con i quali, in particolare, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati per violazione di legge sotti diversi profili. Il primo Giudice, dando seguito ai criteri di giudizio già enunciati in sede di giudizio cautelare con ordinanza n. 712/2011, ha respinto il ricorso con la sentenza che qui viene appellata con motivi che questo Consiglio ritiene infondati per le ragioni che di seguito si precisano.

Con l’atto d’appello, in particolare, la difesa della ditta Portelli, richiamando integralmente quanto già dedotto con il ricorso introduttivo, ha denunciato i vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati: sia perché (con il 1° motivo) sarebbero stati adottati in violazione dei principi che presiedono il c.d. giusto procedimento, così come affermati dagli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241/1990; sia perché (con il 2° motivo) adottati in violazione del principio di irretroattività dell’azione amministrativa, così come affermato dall’orientamento dettato dal nostro Consiglio di Stato in tema di ‘irretroattività’ degli effetti dell’atto amministrativo; sia, infine ( con il 3° motivo) perché adottati al di fuori delle prescrizioni dettate sia nell’atto di G.M. n. 92/2011 che con le direttive sindacali n. 22875 del 18.02.2011 e n. 32611 dell’8.03.2011, le quali renderebbero altrimenti privo di fondamento il richiamo al criterio c.d. teleologico, erroneamente operato dal primo Giudice, per giustificare i provvedimenti di revoca dell’appalto e di esclusione dalla lista delle imprese fiduciarie del Comune, subita dalla ditta appellante. Con i motivi sopra calendati, in particolare, la ditta appellante ha lamentato innanzitutto la forza invalidante sui provvedimenti impugnati della sua mancata interlocuzione nel procedimento, altrimenti da reputare “oltremodo necessaria, oltre che opportuna, sia perché Portelli alla data di aggiudicazione dell’appalto, non aveva riportato alcun tipo di condanna penale e rivestiva, sul piano prettamente processuale, la qualifica di mero imputato […],sia è soprattutto per il fatto che l’accusa che pendeva a suo carico, per come più volto dedotto negli scritti di primo grado e nella ‘premessa’ del presente gravame, aveva ad oggetto la commissione di fatti reato che neppure nominalmente potevano essere ricompresi nell’elencazione tassativa e restrittiva voluta e deliberata dall’Amministrazione procedente”. A proposito dell’ultima censura relativa alla “tassatività” dei casi di esclusione deliberati dall’Amministrazione comunale con gli atti sopra indicati, secondo la stessa parte appellante, infatti, viene altresì rilevato infatti che “per come si evince dal testo degli atti amministrativi avversati (…) il resistente Ente territoriale determinò la revoca dell’appalto precedentemente aggiudicato alla ditta ricorrente e la di lui esclusione dall’albo delle imprese fiduciarie, non per ragioni di opportunità, bensì per specifica ed espressa violazione delle direttive sindacali n. 3261/11 e n. 22785/11, oltre che dell’atto di G.M. n. 92/2011…”. D’altra parte, oltre che dipendente dalla violazione dei principi di irretroattività degli effetti degli atto amministrativi, nel quale sarebbe incorsa l’Amministrazione convenuta, anche la decisione resa in prime cure sarebbe incorsa in una plateale violazione delle regole di interpretazione degli atti giuridici dettate dagli artt. 12 ss. delle disp. prel. al cod. civ: laddove avrebbe sovrapposto il ‘sussidiario’ criterio di interpretazione teleologica all’interpretazione letterale degli atti adottati: finendo così per “sovrapporsi” a quanto deliberato dall’Amministrazione comunale.

Invero, vale preliminarmente considerare quanto ha opportunamente rappresentato – e non ex adverso contestato – nella memoria di costituzione e risposta la difesa dell’Amministrazione convenuta; – secondo cui il provvedimento di esclusione della ditta Portelli dall’Albo delle imprese fiduciarie del Comune di Gela è stato emesso in quanto, immediatamente dopo l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria avvenuta con D.D.n. 410 del 24.05.2011, “e precisamente il giorno successivo”, l’Amministrazione Comunale accertava la pendenza di un procedimento penale a carico dell’aggiudicatario Portelli, odierna parte appellante, destinatario di una pluralità di capi di imputazione per reati associativi ex art. 416 c.p., perché “in concorso con altri soggetti si associava loro allo scopo di commettere delitti di turbata libertà degli incanti” di volta in volta banditi da vari enti pubblici, e in particolare dal Comune di Gela “dal dicembre 2003 con permanenza attuale”.

La superiore rappresentazione delle circostanze temporali e fattuali nel cui contesto l’Amministrazione ha ragionevolmente ritenuto “opportuno ed urgente “ adottate gli atti impugnati, vanificano innanzi tutto il primo motivo di censura eccepito della ditta Portelli, giacché la manifesta ‘oggettività’ del rinvio a giudizio per la tipologia di reati contestati rendeva priva di senso la previa comunicazione al destinatario, nei termini qui denunciati dalla stessa difesa di parte appellante, dell’avvio del procedimento di revoca, stante la altrettanto oggettiva necessità di mettere al riparo l’Amministrazione dal pericolo di coltivare relazioni d’appalto con soggetti così indiziati di reato. In questo senso, nessun maggior fondamento può essere riconosciuto agli altri motivi di censura, con i quali – in maniera peraltro contraddittoria – viene invocata dalla difesa di parte appellante una sorta di intangibilità della posizione negoziale della ditta Portelli, perché comunque acquisita prima del suo rinvio a giudizio per i reati sopra menzionati. Vale infatti rilevare che il vulnus oggettivo arrecato al fondamento fiduciario dell’aggiudicazione deliberata a favore della ditta Portelli, per il sopravvenire “il giorno successivo” della notizia del rinvio a giudizio, giustifica ex se la revoca, perché avvenuta con una decisione che trae fondamento, in apicibus, dai principi di imparzialità e buon andamento ai quali la condotta dell’Ente è comunque tenuta a conformarsi, anche nel caso in cui non avesse adottato gli atti di G.M. ovvero le direttive consiliari, ex adverso invocate come ‘esimenti’ dalla ditta appellante, in maniera, invero, inappropriata rispetto alla necessità di mettere al riparo l’interesse pubblico dal pericolo manifestato dalla tipologia di reati che sostenevano il rinvio a giudizio del titolare della ditta aggiudicataria dell’appalto. Avverso una decisione così motivata, pertanto, non vale denunciare, peraltro in maniera apodittica e contraddittoria, la presunta violazione del principio di irretroattività degli effetti degli atti amministrativi: perché non pertinente alla questione controversa, state la manifesta ‘attualità’ del pericolo denunciato dai fatti di reato contestati; ovvero la presunta ‘sussidiarietà del criterio c.d. teologico, altrimenti utilizzato dal primo Giudice a motivo della decisione: che la difesa di appellante finisce invero per concepire in maniera contrastante con il rango fondamentale di determinazione del significato normativo che a tale criterio viene altrimenti riconosciuto proprio dall’art. 12 disp. prel. al cod. civ. in materia di interpretazione degli atti giudici, se correttamente letto e compreso.

Per tali ragioni i motivi l’appello è infondato e deve essere respinto, a conferma di quanto deciso in prime cure.

Le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate, considerata la tipologia della controversia dedotta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente pronunciando, respinge l’appello e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Mineo Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

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Sentenza definitiva Giudizio MUOS: intervista all’Avv. Giurdanella https://www.giurdanella.it/2016/05/muos_intervista_giurdanella/ Fri, 06 May 2016 16:03:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31237 Intervista dell'Avv. Carmelo Giurdanella sulla sentenza definitiva del Giudizio MUOS, pubblicata oggi dal CGA della Regione Sicilia

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A seguito della sentenza definitiva del Giudizio MUOS, pubblicata oggi dal CGA della Regione Sicilia, le reazioni di tutti coloro che hanno combattuto strenuamente contro la realizzazione dell’impianto non possono che essere di profonda delusione.

Si è tentato, fino all’ultimo, di far valere davanti alla Giustizia le innumerevoli ragioni e preoccupazioni che negli ultimi anni, attraverso studi, ricerche, approfondimenti e constatazioni di fatto sono emerse.

Oggi, però, la sentenza pubblicata ha definitivamente accolto il ricorso del Ministero della Difesa avverso la sentenza di primo grado, che aveva invece accertato l’illegittimità delle autorizzazioni e la nocività dell’impianto.

Sono state definitivamente decise le questioni di merito che erano state sollevate dagli intervenienti e dalle parti costituite nel corso del giudizio, in particolare quelle rilevate dalle parti nell’udienza conclusiva dello scorso 14 aprile, a seguito del deposito della seconda relazione di verificazione integrativa, redatta all’esito delle misurazioni delle emissioni effettuate in concreto.

In quella sede, l’Avv. Giurdanella, legale in difesa del Comune di Ragusa, aveva, tra le altre sue osservazioni, contestato le forti limitazioni al contraddittorio che si erano realizzate durante le operazioni di verificazione: in particolare, aveva rilevato l’assenza di alcun tecnico che parlasse la lingua italiana e che, quindi, fosse in grado di comunicare e collaborare con i consulenti tecnici di parte. Contestualmente, aveva fatto presente ai giudici il problema del comando da remoto dell’impianto, che aveva destato forti dubbi nei tecnici di parte, in quanto questi si erano visti, in concreto, impossibilitati a verificare i dati di comando.

Avv. Giurdanella, su questi aspetti, come si è pronunciato il CGA?

In verità, ci attendevamo delle censure del comportamento del Collegio di Verificazione, che, già, presentava forti dubbi di imparzialità a causa della sua composizione (3 su 5 dei componenti il Collegio erano Ministri dell’attuale Governo, n.d.r.).

I giudici, invece, si sono limitati a negare che vi sia stata alcuna difficoltà di contraddittorio, rifacendosi semplicemente alle direttive che erano state date nella sentenza parziale al Collegio di verificazione dallo stesso CGA. Tali direttive prevedevano una partecipazione attiva dei consulenti tecnici di parte alle operazioni, ma i nostri consulenti ci hanno più volte ribadito quanto fosse ostile l’ambiente in sede di verificazione, e noi difensori l’abbiamo fatto presente in udienza.

Il collegio, invece, rimprovera ai consulenti di “non essere stati in grado di denunciare precisi profili di effettiva violazione delle garanzie del contraddittorio” e di aver rilevato, quale unico problema, l’insufficienza del tempo messo loro a disposizione per presentare osservazioni.

Peraltro, il CGA ha osservato che “la documentazione in atti attesta che la verificazione ha debitamente coinvolto anche i consulenti di parte”, mentre, invece, noi sappiamo che i consulenti sono stati privati della possibilità di verbalizzare le loro istanze non accolte.

Sulla seconda questione, poi, quella dell’accesso da remoto, il CGA ha del tutto omesso di pronunciarsi.

Cosa può dirci, invece, in merito al fatto che la verificazione si sia basata su dati trasmessi dall’Ambasciata USA?

A tal proposito, già in sede di udienza le affermazioni dell’Avvocato dello Stato ci avevano lasciati molto perplessi, e la sentenza non ha fatto che deludere le nostre aspettative.

In udienza, avevamo sentito argomentare alla difesa del Ministero che “come chi compra un’auto tedesca, si fida dei dati trasmessi dai tedeschi sulle caratteristiche tecniche del veicolo, così, se l’impianto è americano, è logico che i dati provengano dagli USA”.

In sentenza, poi , tale affermazione ha trovato accoglimento: risultava “inevitabile”, secondo il CGA, richiedere direttamente ai committenti e titolari dell’impianto (gli americani) i dati tecnici relativi ad esso.

Ma se tali dati sono gli stessi parametri sui quali si basa l’intera verificazione dell’entità delle emissioni elettromagnetiche, non mi sembra accettabile che gli stessi non vengano sottoposti ad alcun vaglio ed, anzi, vengano condivisi in toto dall’organo giudicante quali assolutamente attendibili!

Infine, la tanto discussa “potenza dell’impianto”, è stata finalmente chiarita?

No. Abbiamo fatto notare che la massima potenza non fosse di 200 WATT, bensì di 1600 WATT, e che la verificazione, dunque, avrebbe dovuto essere condotta alla potenza di 1600 WATT.

Il CGA ha risposto, dicendoci che , in realtà, il valore di 1600 WATT non si riferisce alla massima potenza dell’impianto, bensì alla massima potenza “sostenibile” dalle antenne senza subire danneggiamenti.

Mi riservo di chiarire la questione con i nostri consulenti, ma, a una prima occhiata, questo mi sembra solo un diverso modo di dire la stessa cosa.

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