L'articolo L’algoritmo e il diritto alla spiegazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Può essere così sintetizzata la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, del 27 febbraio, nella causa C-203/22, riguardante la valutazione automatizzata del merito creditizio mediante c.d. credit scoring.
La Corte europea ha, innanzitutto, verificato la riconducibilità di questa tipologia di valutazioni nell’ambito dell’articolo 22 del Regolamento 2016/679 (G.D.P.R.), rubricato “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione”, ove viene affermato il diritto dell’interessato a non essere sottoposto a una decisione interamente automatizzata e che garantisce all’interessato, in ogni caso, il diritto ad esprimere la propria opinione e a contestare la decisione stessa.
La Corte di Giustizia europea si è occupata dell’attività di aziende che basano il loro business sull’analisi con sistemi di intelligenza artificiale di dati personali per l’elaborazione di valutazioni del merito creditizio da vendere a società terze.
Per i Giudici europei questo tipo di valutazioni possono essere considerate decisioni alla stregua dell’articolo 22 G.D.P.R., giacché suscettibili di produrre “effetti giuridici” che riguardino l’interessato (come il rifiuto di un finanziamento) o di incidere “in modo analogo” sulla sua persona.
Questa conclusione non è banale, giacché considerare questo tipo di valutazioni automatizzate delle decisioni ex art. 22 G.D.P.R. significa riconoscere all’interessato una serie di diritti e tutele previste all’interno del Regolamento sulla tutela della privacy.
Infatti, ai sensi dell’articolo 15 GDPR, rubricato “Diritto di accesso dell’interessato”, il soggetto coinvolto in un processo di analisi dati è autorizzato a richiedere conferma che sia o meno in corso il trattamento di dati personali, ad accedere ai dati specificamente utilizzati ed, eventualmente, a richiederne la rettifica o cancellazione.
In altri termini, e con specifico riguardo alle vicende concrete oggetto delle pronunce della CGUE, i soggetti destinatari di una decisione automatizzata sono titolari di un diritto all’informazione, ossia ad accedere ai dati effettivamente trattati dalle aziende e a comprendere come essi siano stati praticamente valutati.
Già, con precedente sentenza del 7 dicembre 2023 (C-634/21), era stato affermato che “il calcolo automatizzato, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi a una persona e riguardanti la capacità di quest’ultima di onorare in futuro gli impegni di pagamento costituisce un «processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche», ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del GDPR, qualora da tale tasso di probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l’esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con tale persona da parte di un terzo”.
La Corte ha anche affrontato il profilo del bilanciamento degli interessi contrapposti in materia di accesso e, in particolare, il contemperamento tra il diritto all’informazione dell’interessato con la tutela dei segreti commerciali, considerato che le vicende concrete riguardavano proprio l’attività di aziende che dell’analisi dati hanno fatto il loro core business.
L’articolo 15 GDPR prevede, in particolare, il diritto dell’interessato ad accedere ad “informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato”.
Tuttavia, considerata la complessità delle valutazioni automatizzate, verosimilmente la sola comunicazione dei dati utilizzati potrebbe non garantire l’effettiva comprensione della valutazione da parte dell’interessato.
Ebbene, per la Corte “l’interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», che quest’ultimo gli spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di solvibilità”.
Infine, qualora le società destinatarie della richiesta di accesso ritengano che la predetta richiesta riguardi dati coperti da segreto commerciale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943, essi sono tenuti “a comunicare tali informazioni asseritamente protette all’autorità di controllo o al giudice competenti, cui spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco al fine di determinare la portata del diritto di accesso dell’interessato previsto all’articolo 15 del GDPR”.
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]]>L'articolo CEDU: Uno Stato deve occuparsi della salute dei propri cittadini proviene da Giurdanella.it.
]]>Per la Corte di Strasburgo, lo Stato italiano non ha tutelato il diritto alla vita (articolo 2 della Cedu) e quello al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 Cedu) degli abitanti delle zone direttamente coinvolte.
È bene precisare sin da ora che la suddetta sentenza non è definitiva in quanto pronunciata da una delle Camere della Corte e non dalla Grande Camera (l’articolo 44 Cedu stabilisce che le sentenze divengono definitive quando non venga richiesto il deferimento della causa alla Grande Camera entro tre mesi dalla data della sentenza).
Il fenomeno della Terra dei Fuochi origina dalla sistematica attività, ad opera di associazioni criminali, di abbandono, interramento e, in alcuni casi, di incenerimento di rifiuti tossici che ha causato l’inquinamento di intere aree di territorio a cui è conseguito un serio pericolo per la salute degli abitanti delle zone coinvolte.
Per la Corte, infatti, il rischio per la salute era “sufficientemente grave, reale e accertabile” tanto da non rendere necessario per i ricorrenti provare il nesso causale tra l’esposizione a determinate sostanze e l’insorgenza di patologie mortali (“it was neither necessary nor appropriate to require the applicants to demonstrate a proven link between the exposure to an identifiable type of pollution or even harmful substance and the onset of a specific life-threatening illness or death as a result of it.”).
In ogni caso, hanno chiarito i giudici di Strasburgo, l’inesistenza di una certezza scientifica circa gli effetti specifici dell’inquinamento sullo stato di salute degli abitanti delle zone coinvolte non fa venire meno il dovere dello Stato di tutelare la vita e l’integrità fisica dei suoi cittadini (“protective duty”).
In particolare, lo Stato italiano avrebbe mancato di adottare: a)misure atte a individuare specificamente le aree inquinate; b) misure per diminuire lo stato di inquinamento; c) modifiche sostanziali all’ordinamento penale per introdurre strumenti efficaci per la lotta alle ecomafie.
L’inadeguatezza dell’intervento dello stato italiano è dimostrata dal fatto che solo nel 2014 è stata emanata una legge “recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate” che ha introdotto misure per gestire la crisi ambientale della regione Campania.
Eppure, già a metà degli anni novanta le autorità italiane erano sufficientemente consapevoli dello stato di inquinamento di quei territori; senza contare che, anche dopo l’emanazione della predetta legge del 2014, non è stato possibile apprezzare significativi indici di miglioramento.
Le indicazioni della Corte sulle azioni che si sarebbero dovute attuare e su quelle da adottare in futuro sono così riassumibili:
“– In primo luogo, le autorità statali avrebbero dovuto sviluppare, mediante consultazione con le pertinenti parti interessate locali, regionali e/o nazionali (compresi i rappresentanti della società civile e le associazioni pertinenti), una strategia globale che riunisca tutte le misure esistenti o previste, a ogni livello dell’apparato statale, per affrontare il fenomeno dell’inquinamento. Ciò comprendeva tutte le misure volte a individuare le aree interessate da pratiche illecite di smaltimento dei rifiuti e a valutare la natura e l’entità della loro contaminazione (suolo, acqua e aria); gestire qualsiasi rischio rivelato; indagare gli impatti sanitari del fenomeno dell’inquinamento e contrastare le condotte che ne sono all’origine. Qualsiasi strategia di questo tipo doveva contenere tempistiche chiare per l’attuazione a breve, medio e lungo termine e l’identificazione, in linea di principio, delle risorse necessarie e la loro assegnazione agli attori statali interessati;
– in secondo luogo, le autorità statali avrebbero dovuto istituire un meccanismo indipendente per monitorare l’attuazione e l’impatto delle misure introdotte nell’ambito di qualsiasi strategia globale sul problema Terra dei Fuochi e per valutare il rispetto dei tempi ivi stabiliti. È stato necessario mettere in atto adeguate garanzie per garantire l’indipendenza del meccanismo e i suoi risultati dovevano essere disponibili al pubblico;
– in terzo luogo, lo Stato dovrebbe istituire un’unica piattaforma informativa pubblica che raccolga, in modo accessibile e strutturato, tutte le informazioni rilevanti relative al problema Terra dei Fuochi e alle misure adottate o previste per affrontarlo, con informazioni sul loro stato di attuazione, e provvedere al suo aggiornamento periodico.”
La sentenza della Corte Edu ha dunque accertato la sussistenza di una responsabilità diretta dello Stato italiano nella vicenda della Terra dei fuochi, dimostrando che sussiste la possibilità per i cittadini di agire in giudizio per chiedere che venga sindacata l’attività del loro Stato di appartenenza specialmente quando sono coinvolti diritti come quello alla vita e alla salute.
Del resto, è quanto accaduto nella causa dell’associazione svizzera “Anziane per il clima” contro Svizzera, in cui sempre la Corte Edu ha condannato lo Stato elvetico per non aver messo in campo azioni adeguate alla lotta al cambiamento climatico.
L’importanza di queste sentenze sta nel riconoscimento di un legame inscindibile tra tutela dei diritti umani e tutela ambientale e, in effetti, la vicenda della Terra dei Fuochi ci dimostra come l’inadeguata tutela del territorio si traduca inevitabilmente in un rischio per la salute e la vita stessa dei suoi abitanti.
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]]>L'articolo Uno Stato membro non può imporre obblighi supplementari a un fornitore di servizi online stabilito in un altro Stato membro proviene da Giurdanella.it.
]]>La Corte si è espressa su un rinvio pregiudiziale sollevato dal T.A.R. Lazio con ordinanza n.12834/2022, con la quale era stato chiesto se la disciplina europea – ossia il regolamento n. 2019/1150 e le direttive 2006/123 e 2000/31 – in materia di servizi di intermediazione online e di mercato europeo comune ostasse all’adozione di una disposizione nazionale in base alla quale gli operatori economici sono tenuti a rendere dichiarazioni sul loro assetto societario, ad iscriversi ad un apposito registro, a pagare un contributo economico periodico e, eventualmente, a sottostare a sanzioni economiche in caso di inadempimento.
La normativa nazionale controversa è rappresentata dalla Legge n. 178/2020 e dalla delibera n. 200/21 e dal provvedimento n. 14/21 (adottate dall’AGCOM) le quali, appunto, hanno stabilito l’obbligo per gli operatori dei servizi dell’informazione in generale di iscriversi ad uno specifico registro (ROC) tenuto da AGCOM e di comunicare, di conseguenza, una serie di informazioni a tale autorità, nonché di versare un contributo economico.
Più nello specifico, tali obblighi riguardavano tutti gli operatori attivi sul territorio italiano, anche se stabiliti in un altro Stato membro.
La Corte di Giustizia ha chiarito che le direttive nn. 2006/123 e 2000/31 mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri (più nello specifico, la direttiva 2000/31 disciplina i cd. servizi della società dell’informazione).
In particolare, l’articolo 3 della direttiva 2000/31 prevede che gli operatori dei servizi della società dell’informazione debbano rispettare le specifiche disposizioni previste dallo Stato membro in cui sono stabiliti e che, di conseguenza, gli altri Stati non possano limitare la libertà di circolazione di tali servizi; sicché – in virtù del principio del mutuo riconoscimento – lo Stato in cui un operatore offra i propri servizi non potrà stabilire requisiti ultronei a suo carico.
La Corte, dunque, ha stabilito che “ l’articolo 3 della direttiva 2000/31 osta, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste al paragrafo 4 di tale articolo, a che il prestatore di un servizio della società dell’informazione che intenda prestare tale servizio in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è stabilito sia soggetto a prescrizioni rientranti nell’ambito regolamentato imposte da tale altro Stato membro.”
Ebbene, laddove lo Stato italiano ha previsto norme specifiche volte ad agevolare l’applicazione del Regolamento n. 2019/1150 ha interferito con l’ambito regolamentato a livello europeo, imponendo agli operatori economici di soddisfare condizioni che non sono richieste nel loro Stato membro di stabilimento.
A parere della Corte di Giustizia, non hanno colto nel segno le contestazioni del Governo italiano, a parere del quale la normativa controversa non disciplina le condizioni relative alla prestazione dei servizi e, dunque, non impedisce agli operatori di avviare e svolgere la propria attività, trattandosi di disposizioni finalizzate a garantire ad AGCOM la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza, esorbitando non attenendo – dunque – alla materia disciplinata a livello europeo.
La Corte ha altresì escluso che tali disposizioni nazionali potessero rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3, paragrafo 4, direttiva 2000/31, il quale prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni restrittive rispetto alla libertà di circolazione a determinate condizioni, ossia che tali disposizioni riguardino uno specifico servizio, che la deroga sia finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico, dei consumatori ovvero della sanità pubblica.
Per i Giudici di Lussemburgo tali requisiti non sussistono nel caso concreto; in primis, perché le disposizioni nazionali non riguardano uno specifico servizio, essendo destinate ad un’applicazione generale.
Peraltro, data la natura e la finalità della normativa nazionale controversa, non può affermarsi che essa sia tesa a garantire la tutela dei consumatori (dovendosi escludere a priori la possibilità di ricondurla alla tutela della salute pubblica o dell’ordine pubblico).
difatti, la disciplina nazionale è strettamente connessa al Regolamento n. 2019/1150, il quale stabilisce norme relative ai rapporti tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali.
A tal proposito, la Corte ha rilevato che “dal considerando 3 del regolamento 2019/1150 risulta che il nesso tra, da un lato, «la trasparenza e la fiducia nell’economia delle piattaforme online nei rapporti tra imprese» e, dall’altro, il «[miglioramento della] fiducia dei consumatori nell’economia delle piattaforme online» è solo indiretto.”
Ebbene, non si può dedurre dal fatto che misure nazionali sono state adottate allo scopo dichiarato di assicurare l’applicazione del regolamento 2019/1150 che esse siano necessarie per garantire uno degli obiettivi elencati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31.
La Corte, dunque, ha concluso affermando che “Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima, terza e quarta questione dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un’autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest’ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico.”
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]]>L'articolo Il Consiglio di Stato sui limiti quantitativi al subappalto proviene da Giurdanella.it.
]]>Allo stesso tempo, il subappalto consente all’impresa aggiudicataria di organizzarsi al meglio per l’esecuzione del contratto, affidando a terzi parte delle prestazioni.
La disciplina dei contratti pubblici contenuta nel previgente d.lgs. 50/2016 prevedeva aprioristicamente un limite quantitativo al subappalto, giustificandolo con l’esigenza per la stazione appaltante di mantenere un controllo sull’esecuzione del contratto e con quella di contrastare le infiltrazioni mafiose nell’ambito dei contratti pubblici.
Tale assetto è stato criticato dalla Corte di Giustizia europea (C. C-402/18), la quale lo ha ritenuto in contrasto con il diritto europeo e con il principio di proporzionalità; in particolare, la pronuncia in questione ha stigmatizzato il fatto che la normativa nazionale imponesse in modo generale e astratto che l’offerente realizzasse una parte rilevante delle prestazioni autonomamente, anche se tale limite nel ricorso al subappalto non è necessario al fine di contrastare la criminalità organizzata nell’ambito dell’appalto, rilevando che «l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano potrebbe essere raggiunto da misure meno restrittive», implicanti specifiche valutazioni.
Le osservazioni del giudice europeo sono state a suo tempo accolte dal legislatore italiano che ha proceduto a modificare l’art. 105 d.lgs. 50/2016 mediante il d.l. 77/2021 (la disciplina è ora contenuta dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023).
Con recente sentenza n. 4161/2024, il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di limiti quantitativi al subappalto previsti all’interno del bando.
In particolare, l’impresa appellante aveva censurato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo il diniego della stazione appaltante nei confronti della sua proposta di affidare parte delle prestazione ad altra azienda.
L’impresa aveva ritenuto illegittima la previsione del limite quantitativo contenuta all’interno della lex specialis, richiamando proprio la sentenza della CGUE del 2018, dalla quale – a suo dire – sarebbe disceso un divieto assoluto di prevedere limiti al subappalto.
Invero, il Consiglio di Stato ha chiarito la portata della predetta sentenza, affermando che la giurisprudenza europea vieta unicamente al legislatore di limitare “ in modo generale e astratto il ricorso al subappalto per una quota parte che superi una percentuale fissa dell’importo dell’appalto pubblico di cui trattasi, sicché tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall’appalto di cui trattasi, della natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori. Inoltre, un tale divieto generale non lascia spazio alcuno a una valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore” .
Ciò significa che una limitazione specifica del ricorso al subappalto, sostenuta da adeguata motivazione, possa assolutamente ritenersi legittima, perché stabilita non in astratto dal legislatore, ma in concreto dalla singola Stazione appaltante.
L'articolo Il Consiglio di Stato sui limiti quantitativi al subappalto proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Rimessa alla CGUE la questione pregiudiziale della compatibilità col diritto dell’Unione europea degli incentivi alla produzione di energie rinnovabili proviene da Giurdanella.it.
]]>Il decreto ministeriale del 4 luglio 2019 prevede due differenti meccanismi incentivanti in base alla potenza e alla tipologia di impianto di cui dispone l’operatore economico: il primo consiste nella raccolta dell’energia da parte del Gestore dei servizi energetici (società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze), il quale eroga la tariffa spettante al produttore; il secondo sistema consiste nell’erogazione a monte di un incentivo economico il cui valore corrisponde alla differenza tra la tariffa e il prezzo zonale orario (ossia il prezzo sul mercato elettrico che varia in base all’ora nella quale l’energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l’impianto). Il decreto ministeriale del luglio 2019 stabilisce che allorquando la predetta differenza assuma valore negativo, il GSE proceda al conguaglio ovvero a richiedere all’operatore la differenza, con il risultato che quest’ultimo non solo non riceverà alcun incentivo, ma sarà tenuto a versare una somma di denaro al Gestore dei servizi energetici.
Mentre gli impianti con potenza inferiore a 250 kW possono scegliere tra i due sistemi incentivanti, quelli con una potenza uguale o superiore possono accedere al solo incentivo economico.
Il Consiglio di Stato ha rilevato tre ordini di ragioni che portano a dubitare circa la compatibilità comunitaria della disciplina sopra descritta:
Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha deciso di rimettere la questione alla Corte di Giustizia europea da cui si attende nei prossimi mesi una risposta chiarificatrice.
L'articolo Rimessa alla CGUE la questione pregiudiziale della compatibilità col diritto dell’Unione europea degli incentivi alla produzione di energie rinnovabili proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo La CGUE si pronuncia sull’utilizzo abusivo di plurime successioni di contratti a tempo determinato nelle PP.AA. proviene da Giurdanella.it.
]]>La Corte di giustizia UE ha di recente fornito un’esaustiva risposta a tale quesito, profilando la corretta interpretazione della normativa di riferimento in materia. Ci si riferisce all’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, datata 28 giugno 1999.
Adita dal Consiglio di Stato italiano con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la CGUE enuclea le condizioni che le normative interne devono sancire perché possa escludersi un ricorso abusivo a plurimi contratti successivi a tempo determinato. La ratio è quella di impedire una prassi atta a dissimulare un servizio sostanzialmente continuativo che, non venendo espletato nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato, comporterebbe un grave detrimento per le garanzie dei lavoratori.
Già il giudice del rinvio dà per assodato che i ricorrenti, facenti parte del personale in servizio temporaneo della Croce Rossa italiana, non vantino un diritto alla stabilizzazione. Essi, infatti, quantunque “militari” in senso lato, erano stati impiegati su base esclusivamente volontaria e per eseguire un lavoro gratuito. Nessun abuso dell’istituto della chiamata in servizio temporaneo può, dunque, essersi determinato, e ciò anche qualora i ricorrenti fossero stati mobilitati:
Così, nel disporre il rinvio pregiudiziale, il Consiglio di Stato sostiene che l’espletamento di un servizio continuativo non sia, di per sé, elemento assorbente per declinare necessariamente un rapporto di lavoro come rapporto a tempo indeterminato. Anche perché quanti chiedono di entrare nella Croce Rossa sono già ab origine a conoscenza del fatto che questa non è la via per aspirare ad un impiego retribuito a tempo indeterminato.
Prendendo le mosse dall’anzidetto caso di specie, la sentenza della CGUE del 25 gennaio 2024, emessa all’esito della causa C‑389/22, fornisce importanti puntualizzazioni relativamente alla clausola 5, punto 1, dell’accordo-quadrodel 18 marzo 1999, che impone agli Stati membri, previa consultazione con le parti sociali, di adottare misure obiettive atte a giustificare il rinnovo dei suddetti contratti o rapporti, specificandone altresì durata massima e numero di rinnovi possibili. Tale previsione, di per sé, è e rimane una mera norma di principio. Essa, infatti, lungi dal dettare criteri oggettivi e trasparenti per accertare se il rinnovo dei contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale o se sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito, si limita ad assegnare un mero obiettivo generale agli Stati membri. A questi ultimi demanda la prevenzione degli anzidetti abusi; cosicché, la discrezionalità degli Stati nella scelta dei mezzi per conseguire detta finalità incontra come unico limite l’impossibilità di rimettere in discussione lo scopo o l’effetto utile dell’accordo quadro (cfr., ex multis, sentenza CGUE del 15 dicembre 2022, nelle cause riunite C‑40/20 e C‑173/20).
Orbene, la Corte precisa che in nessun caso il rinnovo di contratti a termine nel pubblico impiego può essere ammesso per lo svolgimento, in modo permanente e duraturo, di mansioni rientranti nella normale attività del settore di cui trattasi e non aventi carattere provvisorio.
Ulteriore delucidazione offerta dalla CGUE nella pronuncia in parola è la seguente: la rinnovazione dei contratti in questione – si tratti di rinnovo o di proroga in senso stretto – risulta ammissibile solo se e nella misura in cui la normativa nazionale, sulla cui scorta essa ha avuto luogo, abbia previsto apposite misure disincentivanti e, se del caso, sanzionatorie per scongiurare ogni utilizzo abusivo di una siffatta successione contrattuale.
Viceversa, integra una violazione del suddetto accordo-quadro la reiterazione continua di contratti di lavoro a tempo determinato nelle p.a. laddove la stessa, consentita dalla relativa disciplina interna, non sia assistita da idonee misure volte ad impedire e/o sanzionare le fattispecie abusive di cui alla summenzionata clausola 5, punto 1.
Infine, la CGUE chiarisce il portato del principio di non discriminazione, cristallizzato nella clausola 4, punto 1,del richiamato accordo-quadro. Tale norma va interpretata nel senso che una normativa nazionale non pone in essere una disparità di trattamento laddove, nell’ambito di un complessivo disegno di riorganizzazione dell’ente Croce Rossa, consenta soltanto a taluni dei membri del personale di continuare a svolgere sine die le loro mansioni, precludendo invece tale possibilità a quanti abbiano svolto un servizio temporaneo anteriormente ad una certa data.
L'articolo La CGUE si pronuncia sull’utilizzo abusivo di plurime successioni di contratti a tempo determinato nelle PP.AA. proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Le condizioni per la sostituzione dell’aggiudicatario divenuto insolvente in corso di esecuzione proviene da Giurdanella.it.
]]>Le conclusioni dell’Avvocato Generale, Henrik Saugmandsgaard ØE, presentate dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea lo scorso 9 settembre nella Causa C-461/20, hanno affrontato diverse questioni giuridiche di particolare rilievo.
Più nel dettaglio, prendendo le mosse da una delle eccezioni all’applicazione del confronto competitivo disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, ossia l’ipotesi in cui l’aggiudicatario iniziale di un appalto divenga insolvente nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo, l’Avvocato Generale ha fornito interessanti spunti in tema di:
A) “modifiche sostanziali” ed eventuale necessità di riappalto;
B) sostituzione a causa di insolvenza dell’aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente, senza che quest’ultimo rilevi almeno una parte dell’attività del contraente iniziale.
Il dubbio interpretativo che ha spinto un Giudice svedese a ricorrere al rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE concerne l’art. 72, par. 1, lett. d), ii), della direttiva 2014/24/UE, rubricato per l’appunto “Modifica di contratti durante il periodo di validità”:
“1. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto (omissis):
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (omissis):
ii) [qualora] all’aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; (…)”.
La questione sollevata nell’ambito del giudizio (v. infra) è relativa alla contestazione circa la sostituzione – senza nuova gara – di un nuovo soggetto all’aggiudicatario iniziale, nelle more dichiarato fallito, senza che si fosse accompagnato un trasferimento di almeno una parte dell’attività della società fallita.
La CGUE è stata chiamata a decidere se, divenuto insolvente l’aggiudicatario iniziale di un appalto, il curatore fallimentare possa designare un nuovo contraente:
a) senza ricorrere ad un nuovo confronto competitivo;
b) e senza che il nuovo contraente rilevi almeno una parte dell’attività dell’aggiudicatario iniziale.
Le considerazioni che stiamo per esaminare ci consentono quindi di comprendere, in prima battuta, se e in quali casi sarà possibile tale nuova designazione senza che siano lesi i principi fondamentali della direttiva summenzionata e, non meno importante, cosa si debba intendere per “modifiche sostanziali” capaci di incidere sulla necessità di riappalto.
I. Il procedimento principale e la questione pregiudiziale
Il procedimento principale è sorto da una procedura di gara d’appalto per la fornitura di materiale informatico indetta dal Kammarkollegiet (Agenzia per i servizi giuridici, finanziari e amministrativi della Svezia). Diciassette candidati, fra i quali figurava anche la società Advania, avevano dimostrato di soddisfare le condizioni richieste, ma, nel rispetto delle norme dello Stato svedese, soltanto i primi nove della graduatoria avevano potuto presentare un’offerta (e tra questi nove non figurava l’Advania).
Una volta espletata la procedura, sono stati assegnati quattro accordi quadro alla società Misco AB e due accordi quadro alla società Dustin AB.
In data 4 dicembre 2017, tuttavia, la Misco ha chiesto alla stazione appaltante un’autorizzazione per la cessione dei suoi quattro accordi quadro alla società Advania, venendo poco dopo – in data 12 dicembre 2017 – dichiarata fallita. In seguito, il curatore fallimentare ha concluso con l’Advania un accordo che prevedeva la cessione dei quattro accordi quadro inizialmente assegnati alla Misco, cessione che veniva autorizzata dal Kammarkollegiet nel febbraio 2018.
La Dustin, allora, adito il Tribunale amministrativo di Stoccolma affinché venisse dichiarata la nullità degli accordi quadro stipulati con l’Advania, ha visto respinta tale domanda sulla base dell’assunto per cui l’Advania, ai sensi della normativa svedese, aveva acquisito la parte di attività dell’aggiudicataria iniziale necessaria per eseguire gli accordi quadro ottenuti.
La Dustin, tuttavia, proponendo ricorso in appello dinanzi alla Corte d’appello amministrativa di Stoccolma, ha ottenuto la declaratoria di nullità degli accordi quadro censurati in primo grado, e ciò perché, secondo i Giudici svedesi di secondo grado, la Misco non aveva di fatto ceduto alcunché all’Advania, la quale non risultava conseguentemente in grado di dare esecuzione agli accordi quadro assegnati.
Per tali motivi, l’Advania e il Kammarkollegiet hanno impugnato la sentenza dei Giudici di secondo grado dinanzi alla Corte suprema amministrativa affermando che “né la LOU [la legge svedese che regola la materia] né la direttiva 2014/24 esigono che al nuovo fornitore sia ceduta, oltre agli accordi quadro, un’attività di una certa natura o di una certa estensione”.
Dal canto suo la Dustin ha sostenuto che “dai termini <<succede a titolo universale o particolare al fornitore iniziale>> associati alla nozione di <<ristrutturazioni societarie>>, di cui alla disposizione controversa, risult[asse] che il nuovo contraente deve rilevare unitamente all’accordo quadro tutta o parte dell’attività dell’aggiudicatario iniziale destinata all’esecuzione dei contratti in questione”.
Questi i fatti contestati, il Giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla CGUE la seguente questione pregiudiziale:
<<Se il fatto che un nuovo fornitore sia subentrato nei diritti e negli obblighi del fornitore iniziale derivanti da un accordo quadro, dopo che il fornitore iniziale è stato dichiarato insolvente e il curatore fallimentare ha ceduto l’accordo, implichi che il nuovo fornitore debba essere considerato succeduto al fornitore iniziale alle condizioni di cui all’art. 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva sugli appalti pubblici>>.
II. Modifiche sostanziali e necessità di riappalto
Così ricostruita sinteticamente la questione di fatto sottesa al giudizio, è adesso possibile esaminare più nello specifico le osservazioni rassegnate dall’Avvocato Generale innanzi alla Corte del Lussemburgo.
Ebbene, in materia di modifiche sostanziali, l’Avvocato Generale ha precisato che – in linea di principio – il cambiamento della controparte contrattuale costituisce “una modifica di uno dei termini essenziali dell’appalto pubblico”.
L’art. 72, par. 4, lett. d), direttiva 2014/24/UE sancisce che:
“4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d)”.
Ma non è tutto.
La definizione di “modifiche sostanziali” va ricostruita anche alla luce dei considerando 107 e 110 della direttiva più volte citata.
Il considerando 107, invero, sancisce che una nuova procedura d’appalto è necessaria ogniqualvolta si apportino variazioni al contratto iniziale che dimostrino la volontà di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto stesso, cosa che avviene allorquando “le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale”.
Poi, il considerando 110 prevede che, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, di norma non si dovrebbe procedere all’individuazione di un nuovo contraente senza una riapertura dell’appalto alla concorrenza, ammettendosi tuttavia un’eccezione nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione dell’appalto e laddove l’appalto sia stato aggiudicato a più di un’impresa, l’aggiudicatario iniziale subisca delle modifiche strutturali dovute “a riorganizzazioni puramente interne, incorporazioni, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza”: in tali ipotesi le “modifiche” non si dovranno considerare automaticamente “sostanziali”, sicché non daranno avvio obbligatoriamente a nuove procedure di riappalto per tutti gli appalti aggiudicati a tale operatore economico.
Delineato il quadro normativo di riferimento, l’Avvocato Generale ha espressamente rinviato a quanto già chiarito dalla CGUE nella sentenza Pressetext del 19 giugno 2008 (causa C-454/06), fondamentale in materia di modifiche sostanziali.
Detta sentenza ha infatti chiarito che saranno “sostanziali” tutte quelle modifiche coincidenti con un inserimento di nuove condizioni in fase d’esecuzione dell’appalto, che, se fossero state introdotte fin dall’iniziale procedura d’aggiudicazione, avrebbero consentito l’ammissione di “offerenti diversi” rispetto a quelli inizialmente ammessi ovvero avrebbero consentito di accettare “un’offerta diversa” rispetto a quella inizialmente accettata.
Conseguenza importante di ciò è che – ove invece le nuove condizioni frattanto introdotte, pur modificando alcuni aspetti del contratto, nulla avrebbero modificato nella fase iniziale della procedura d’aggiudicazione in punto di “offerenti diversi” o/e “offerta diversa” – non vi sarà alcuna necessità di riappaltare, giacché le modifiche non possono essere considerate “sostanziali”.
Anzi, la riapertura del confronto competitivo anche nei casi in cui le modifiche non siano “sostanziali” nel senso sopra descritto comporterebbe rallentamenti pratici significativi, in contrasto con i principi di razionalità ed economicità.
III. La portata dell’art. 72, par. 1, lett. d), ii), direttiva 2014/24/UE
Alla luce di quanto detto fin qui, passiamo adesso all’esame dell’art. 72, par. 1, lett. d), ii), direttiva 2014/24/UE (testualmente richiamato nella premessa), il quale prevede espressamente una deroga al principio secondo cui non è possibile sostituire l’aggiudicatario iniziale con un altro operatore economico senza ricorrere ad una nuova procedura d’appalto.
La disposizione infatti ammette che si possa modificare un contratto o un accordo quadro senza un nuovo confronto competitivo, quando – inter alia – un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (cfr. lett. d, par. 1, art. 72 direttiva cit.), ma solo se all’aggiudicatario iniziale succeda un nuovo operatore economico che rispetti alcuni requisiti fissati dalla norma stessa (cfr. punto ii), lett. d, par. 1, art. 72 direttiva cit.)
Tali requisiti, che devono sussistere cumulativamente, sono tre:
1) il nuovo contraente deve soddisfare i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente;
2) la sostituzione ad opera del nuovo contraente non deve implicare altre modifiche sostanziali al contratto;
3) la sostituzione da parte del nuovo contraente non deve essere finalizza ad eludere l’applicazione della direttiva 2014/24/UE.
In considerazione di ciò, l’Avvocato Generale ha ritenuto che non vi fosse alcun problema ad acconsentire a che la società Advania sostituisse l’aggiudicataria iniziale.
Ed invero, l’Advania era risultata idonea ed aveva dimostrato di soddisfare le condizioni richieste dall’Autorità aggiudicatrice; inoltre, la sua sostituzione non aveva implicato altre modifiche sostanziali al contratto e, da ultimo, non pare che tale sostituzione fosse finalizzata ad eludere l’applicazione della direttiva sugli appalti.
Sussisterebbe, dunque, tutte e tre le condizioni richieste dall’art. 72, par. 1, lett. d), ii), direttiva 2014/24/UE.
Per concludere, considerato che nel giudizio principale la specifica successione dell’Advania all’aggiudicatario/contraente iniziale si è realizzata per via dell’insolvenza della Misco, è possibile affermare che si ricade perfettamente nell’ipotesi descritta dall’art. 72, par. 1, lett. d), ii), direttiva 2014/24/UE.
Il dubbio del Giudice del rinvio è derivato dall’eccezione dell’originaria ricorrente secondo cui, nelle ipotesi in esame, le tre condizioni appena elencate siano necessarie ma non sufficienti, posto che per evitare una riapertura del confronto competitivo occorrerà che il contraente subentrante rilevi almeno quella parte di attività necessaria ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto.
Ed invece, le conclusioni dell’Avvocato Generale hanno dimostrato come la suddetta interpretazione sollevi più problemi di quanti ne risolva, oltre al fatto che la norma nulla espressamente dispone sul punto, sicché non si comprende per quali ragioni si debba andare così oltre il significato della disposizione controversa.
L’Avvocato Generale ha infatti fondato la sua interpretazione su almeno tre ordini di considerazioni.
Prima di tutto ha osservato che l’ipotizzato obbligo di rilevare almeno parte dell’attività dell’aggiudicatario iniziale ridimensionerebbe, fino ad escluderla del tutto, la portata della deroga relativa all’insolvenza, posto che non è affatto infrequente che le imprese interessate dal predetto stato di insolvenza siano interamente cessate, non essendovi dunque alcunché da poter cedere.
In secondo luogo, un simile obbligo renderebbe il compito del curatore fallimentare particolarmente difficile.
Infine, la ridetta interpretazione non rafforzerebbe in alcun modo la tutela della concorrenza, giacché la stessa cessione del contratto derivante da una procedura di appalto è soggetta alla condizione, sancita dall’art. 72, par. 1, lett. d), ii, direttiva 2014/24/UE, di non costituire un mezzo per eludere l’applicazione della direttiva sugli appalti.
IV. Conclusioni
Possiamo pertanto concludere enunciando i punti fermi che l’Avvocato Generale ha ritenuto di poter affermare.
i. È possibile affermare con una certa sicurezza che, laddove intervenga una variazione del contratto nel corso dell’esecuzione che tuttavia non avrebbe consentito – se fosse intervenuta all’inizio della procedura di evidenza pubblica – di ammettere nuovi offerenti alla gara o di accettare offerte diverse, la citata variazione non potrà considerarsi una “modifica sostanziale”.
ii. Parimenti è possibile affermare che, nel caso in cui un nuovo operatore economico succeda in un contratto all’aggiudicatario iniziale che versi in stato di insolvenza, non vi sarà necessità di riappalto se risulteranno rispettate le condizioni di cui all’art. 72, par. 1, lett. d), ii), direttiva 2014/24/UE. A dette condizioni non pare sia possibile aggiungerne una quarta, e cioè la necessità di rilevare almeno una parte dell’attività dell’aggiudicatario iniziale dichiarato fallito.
L'articolo Le condizioni per la sostituzione dell’aggiudicatario divenuto insolvente in corso di esecuzione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Caso Superlega: incardinato il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia UE proviene da Giurdanella.it.
]]>Scontro che si è concretizzato anche in una serie di azioni legali, una delle quali ha visto la Superleague adire il Tribunale Commerciale di Madrid per accertare l’illegittimità dell’ingerenza della UEFA e della FIFA nella propria attività e nell’organizzazione della nuova manifestazione sportiva.
Il giudice spagnolo ha però deciso di rinviare la questione pregiudiziale alla CGUE, al fine di far accertare il presunto contrasto con le disposizioni europee in tema di divieto di pratiche concordate (101 TFUE) e di divieto di abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE).
Il giudizio è stato incardinato presso il giudice europeo con il numero C-333/21, tra i mesi di maggio e settembre.
In attesa dello sviluppo del giudizio, che seguiremo, pubblichiamo di seguito i principali documenti relativi alla causa:
– la scheda del giudizio innanzi alla CGUE;
– il testo della domanda di pronuncia pregiudiziale pubblicata nella GUUE;
– il documento di sintesi delle questioni giuridiche sollevate dal Tribunale commerciale di Madrid.
L'articolo Caso Superlega: incardinato il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia UE proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo I presupposti dell’affidamento in house alla CGE proviene da Giurdanella.it.
]]>Due decisioni del Consiglio di Stato, quasi in contemporanea, rimettono alla Corte di Giustizia Europea la questione della compatibilità comunitaria delle disposizioni nazionali in materia di affidamento a società in house, laddove prevedono la priorità dell’affidamento al mercato e l’eccezionalità dell’autoproduzione di un servizio.
Si tratta di una questione già discussa nella giurisprudenza amministrativa, tanto che un Tar ha sollevato la questione di costituzionalità, con riferimento all’obbligo di motivare l’affidamento in house di un servizio pubblico.
Anche nelle due ordinanze in commento viene sollevata la problematica dell’obbligo di motivazione in caso di affidamento in house di un servizio, sia con riferimento al fallimento del mercato che con riferimento ai benefici per la collettività.
Secondo il Consiglio di Stato, le restrittive condizioni poste dal diritto italiano potrebbero giustificarsi in relazione ai princìpi e alle disposizioni del diritto dell’UE solo a condizione che lo stesso diritto dell’Unione riconosca a propria volta priorità sistematica al principio di mesa in concorrenza rispetto a quello della libera organizzazione: nel senso che il mercato ha comunque la priorità perché è mercato.
L’Ordinanza 138 del 7 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha posto alla Corte di giustizia UE due quesiti interpretativi in tema di affidamento in house, chiedendo in particolare se il diritto europeo osti a una disciplina nazionale che colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto e impedisce, in talune circostanze, ad una pubblica amministrazione di acquisire una quota di partecipazione in un organismo pluripartecipato da altre amministrazioni.
Gli stessi dubbi sono stati sollevati da una seconda Ordinanza, la n. 293 dello stesso anno.
In questa sede i giudici di Palazzo Spada stabiliscono che venga imessa alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’art. 192, comma 2, del ‘Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50 del 2016).
Il contrasto con la normativa comunitaria starebbe nel fatto che la norma italiana colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regìme di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività connessi a tale forma di affidamento.
Anche quest’ultima Ordinanza solleva la questione della partecipazione pluripartecipata, dato che il Testo Unico delle Società Partecipate “impedisce a un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell’Organismo pluripartecipate “.
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]]>L'articolo Intervento delle associazioni di categoria e rinvio alla Corte di Giustizia proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel giudizio dal quale è scaturita la questione della legittimità comunitaria del rito superaccelerato appalti, si è discusso della legittimità dell’intervento di diverse associazioni di categoria, che hanno proposto atto di intervento dopo l’emissione dell’Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia, e quindi durante la sospensione del processo, durante la quale in teoria non sarebbero ammessi ulteriori atti.
Gli articoli 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia contemplano la astratta possibilità della sopravvenienza di nuove parti nel giudizio in seguito alla sospensione del processo disposta dal giudice del rinvio e, in attuazione del principio di autonomia procedurale, rimettono ad esso la individuazione delle stesse secondo le norme di procedura nazionali.
Tuttavia, in apparente contrasto, nell’ordinamento interno l’articolo 79, comma 1, del c.p.a. disciplina la sospensione del processo mediante rinvio al codice di procedura civile il quale, all’articolo 298, dispone che “durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento”. E’ prevista solamente l’eccezione degli atti che il giudice ritiene urgenti, che possono essere ammessi durante la sospensione.
Il Tar Torino, pur ritenendo che non ci si trovi dinnanzi a una situazione di “urgenza”, ha ritenuto che la disciplina generale processual-civilistica deve essere, tuttavia, interpretata alla luce dei principi euro-unitari di effettività della tutela, dell’effetto utile e della leale cooperazione tra i soggetti: da ciò il superamento del dato letterale la cui rigida interpretazione condurrebbe a precludere ad un soggetto interessato, sino ad allora rimasto estraneo al giudizio del rinvio, la possibilità di intervenire.
L’interpretazione letterale dell’articolo 298 c.p.c. sarebbe, infatti, priva di effetto utile dal momento che l’esigenza per le associazioni di categoria di intervenire nel giudizio si manifesta proprio a causa del rinvio pregiudiziale che ha dato origine alla sospensione del processo.
Ne consegue, secondo l’Ordinanza, la possibilità di interventi di ulteriori parti anche dopo la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, durante la sospensione del processo.
Passando alla questione della legittimazione all’intervento delle associazioni di categoria in rappresentanza degli avvocati amministrativisti, il Collegio richiama i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015.
Secondo quest’ultima, la legittimazione delle associazioni di categoria richiede, in primo luogo, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e che l’intervento tuteli un interesse comune a tutti gli appartenenti alla categoria.
Il Tar Torino, a questo proposito, ha ritenuto che queste associazioni abbiano un interesse concreto a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per contribuire, in virtù del principio di leale collaborazione, alla formazione di un autorevole precedente di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento interno che investe direttamente, “i fondamentali principi di efficacia, celerità, non discriminazione ed accessibilità” della tutela (così come posto in luce dall’ordinanza di rimessione alla Corte del T.A.R. Piemonte del 17 gennaio 2018, n. 88).
Da questo punto di vista, il Tar ha riconosciuto che le associazioni esponenziali dell’interesse della categoria degli avvocati amministrativisti rivestano un ruolo di primaria importanza nella elaborazione delle buone regole per la predisposizione di un ricorso efficace nella materia dei contratti pubblici.
Secondo l’Ordinanza del Tar Torino, questione sollevata dal giudice a quo ed oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia ha delle ricadute concrete e potenzialmente pregiudizievoli sull’esercizio della professione forense ed interferisce con il diritto di difesa riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione:
“La previsione di un termine così esiguo, quale quello di cui all’articolo 120, comma 2 bis, c.p.a. per elaborare una difesa tecnicamente complessa, senza l’ausilio di tutta la documentazione utile e per la tutela di un interesse procedimentale del singolo operatore economico alla corretta formazione ed alla certezza della platea dei concorrenti, in una fase prodromica in cui non è stata ancora definita la loro posizione in graduatoria per cui lo stesso potrebbe non concretizzarsi mai nell’interesse legittimo ad ottenere l’aggiudicazione, contribuisce a rendere più oneroso l’accesso alla giustizia promosso dall’articolo 47 C.D.F.U.E. e dagli articoli 6, 13 e 35 C.E.D.U..”
Pertanto il Tar Torino ha ammesso l’intervento delle associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti – tra le quali Amministrativisti.it – in un procedimento laddove era stata sollevata in precedenza la questione di pregiudiziale compatibilità comunitaria in materia di rito appalti, e del rito superaccelerato in particolare.
L'articolo Intervento delle associazioni di categoria e rinvio alla Corte di Giustizia proviene da Giurdanella.it.
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