L'articolo Appalti: il CdS sulla mancata attivazione del CIG proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare la parte ricorrente aveva rilevato l’illegittimità della gara per mancata attivazione del codice CIG (codice identificativo gara), censurandosi la sentenza di prime cure secondo cui l’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto.
Così i giudici di Palazzo Spada: “Tale motivo deve essere disatteso, meritando conferma la sentenza di primo grado che ha collegato l’obbligatorietà dell’’indicazione del CIG alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tale considerazione deve aggiungersi l’ulteriore che tiene conto della peculiarità del contratto oggetto di controversia, che partecipa della natura di contratto attivo e di concessione di servizi”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 12/05/2017
N. 02238/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2017, proposto da:
Suacotex s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ama s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Santo Emanuele Mungari, con domicilio eletto presso Andrea Fari’ in Roma, via Vittorio Veneto 108;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 02115/2017, resa tra le parti, concernente l’impugnazione della lex specialis della gara per la cessione di indumenti, accessori di abbigliamento provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune di Roma, e l’esclusione della ricorrente dalla medesima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AMA s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Tozzi e Mungari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Viene in rilievo nella presente controversia la procedura di gara, suddivisa in quattro lotti, bandita in data 10 ottobre 2016 da AMA Roma s.p.a. per la cessione di indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma. La gara ha ad oggetto sia l’acquisto al rialzo, rispetto al prezzo posto a base di asta (pari ad euro 350,00 a tonnellata), di indumenti ed accessori di abbigliamento (classificati quali rifiuti riciclabili) già raccolti da terzi negli appositi contenitori di proprietà della stessa AMA, che il servizio pubblico di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti acquistati dalla stessa stazione appaltante.
Il disciplinare di gara prevede al punto 6.1.3 che il concorrente debba dichiarare, a pena di esclusione, la sussistenza “dell’autorizzazione alle operazioni R3 e R13 per i codici CER 20.01.10 e CER 20.01.11, in corso di validità”, ed anche che l’impianto sia ubicato entro trenta chilometri dal centro della Città di Roma (da via del Campidoglio all’ingresso dell’impianto) secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico.
2. – Nel giudizio di primo grado Suacotex s.r.l., titolare di un impianto di trattamento dei rifiuti ubicato in San Nicola La Strada (Caserta), distante circa duecento chilometri dal centro di Roma, ha impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, le predette previsioni della lex specialis (disciplinare e capitolato tecnico), ritenendole restrittive della concorrenza a detrimento delle imprese sfornite di un impianto sito nel raggio di trenta chilometri dalla capitale; quindi con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento in data 30 dicembre 2016 con il quale è stata esclusa dalla gara proprio perché non in possesso del requisito di partecipazione richiesto al punto 6.1.3 del disciplinare.
3. – Con la sentenza 8 febbraio 2017, n. 2115, qui appellata, lo stesso Tribunale amministrativo regionale, Sezione II ter, ritenuta la propria giurisdizione in una controversia afferente la gestione del ciclo dei rifiuti (art. 133, comma 1, lett. p, del cod. proc. amm.), ha respinto il ricorso nella considerazione che, consistendo il requisito di partecipazione nella sola disponibilità di un impianto (R13) nel quale stoccare ovvero mettere in riserva il rifiuto (e non anche di un impianto per il trattamento), il prescritto requisito deve ritenersi legittimo, in quanto ragionevole e giustificato, consentendo lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta con mezzi più piccoli e di minore impatto ambientale in ragione della prossimità con il luogo di produzione dei rifiiuti, disattendendo altresì la censura con la quale è stata dedotta la violazione dell’obbligo di indicare il CIG di gara.
4. – Avverso detta sentenza ha interposto appello la Suacotex s.r.l., affidandolo essenzialmente a motivi di critica della sentenza concernenti la erronea interpretazione del punto 6.1.3 del disciplinare di gara, da cui si evincerebbe che requisito di partecipazione sia il possesso dell’impianto con autorizzazioni R3 e R13 sito nel raggio di trenta chilometri dal centro della città, in violazione dei principi comunitari di trasparenza e massima concorrenza, in ogni caso l’irragionevolezza dell’impugnata clausola di territorialità, nonché l’illegittimità del procedimento di gara per mancata attivazione del codice CIG.
5. – Si è costituita in resistenza AMA s.p.a. chiedendo la reiezione del ricorso.
6. – Nella camera di consiglio del 13 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- I primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente per la loro complementarietà, censurano dapprima la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che la lex specialis di gara (secondo quanto desumibile dal capitolato tecnico e dal chiarimento reso con una FAQ della stessa Stazione appaltante) richiedesse come requisito di partecipazione la disponibilità e/o l’autorizzazione relativa al solo impianto R13 (stoccaggio o messa in riserva dei rifiuti), e non anche dell’impianto per il trattamento (R3) ad una distanza massima dal centro di Roma di trenta chilometri; lamentano inoltre, nel presupposto che debbano ricorrere entrambi i requisiti, che la lex specialis, così interpretata nel senso dell’affermazione del principio di prossimità in tema di rifiuti destinati al recupero, violi i principi comunitari di massima concorrenza e di parità di trattamento, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia U.E. V, 12 dicembre 2013, n. 292 (Ragn Sells).
I motivi non sono fondati.
Sotto il primo profilo, occorre rilevare che lo stigmatizzato contrasto tra il disciplinare ed il capitolato non è ravvisabile in sede di interpretazione sistematica. Ed infatti, seppure il disciplinare di gara, al punto 6.1.3, sub lett. i), richiede che la dichiarazione attesti, a pena di esclusione, «la sussistenza, in capo al concorrente, dell’autorizzazione alle operazioni R3 ed R13 per i codici CER 20.01.10 e CER 20.01.11, in corso di validità …», utilizzando dunque la congiunzione “e”, va rilevato come al punto sub “v” contiene un rinvio al capitolato tecnico in tema di ubicazione dell’impianto. Il capitolato tecnico, all’art. 5, comma 3, stabilisce che «il servizio prevede la raccolta differenziata degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento (CER 20.01.10 abbigliamento e CER 20.01.11 prodotti tessili) da avviare all’operazione di recupero (R3 o R13), attraverso l’impiego di appositi contenitori stradali di proprietà AMA s.p.a.», utilizzando al contrario la disgiuntiva “o” in ordine alla tipologia di impianto.
Giova aggiungere che, anche ad ipotizzare il permanere di un margine di dubbio ermeneutico nel differenziato uso delle congiunzioni tra disciplinare e capitolato tecnico, questa ambiguità trova un chiarimento nel quesito n. 4 del 25 ottobre 2016, la risposta al quale è nel senso che «si conferma che è sufficiente che il solo impianto di messa in riserva R13 sia situato entro i 30 Km dalla Casa Comunale di Roma. A seguito del conferimento in R13, sarà poi onere dell’affidatario andare ad impianto R3», e soprattutto un’essenziale ed ordinante chiave di lettura nella prodromica determina a contrarre dell’Amministratore Delegato in data 3 agosto 2016, la quale, nel bandire l’asta, ha specificato (circostanza non contestata tra le parti) che «la cessione del materiale avverrà a Roma, o in un comune limitrofo, in un impianto di recupero autorizzato (R3 o R13), posto entro 30 km (distanza stradale dal centro cittadino : Campidoglio), dotato di pesa certificata, di cui il partecipante si avvarrà».
Sotto il secondo profilo, poi, non appare ravvisabile la violazione dell’art. 181 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso che detta norma, in tema di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, ammette la libera circolazione sul territorio nazionale (diversamente da quelli indifferenziati), ma esprime il proprio favor per il principio di prossimità agli impianti di recupero (comma 5), il quale è, tra l’altro, funzionale alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti. E’, del resto, canone di ragionevolezza quello per cui la minore movimentazione permette di conseguire il migliore risultato ambientale possibile.
Tali considerazioni consentono anche di disattendere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’U.E. ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., in quanto non è ravvisabile un dubbio interpretativo in ordine alla compatibilità con le norme comunitarie invocate della presente procedura di gara che ha inteso ammettere i soli operatori che abbiano la disponibilità di un impianto di messa in riserva dei rifiuti destinati al recupero nel raggio di trenta chilometri dalla sede dell’Amministrazione.
Per quanto attiene poi alla invocata sentenza della Corte di Giustizia, la medesima riguarda i rifiuti destinati allo smaltimento nonché i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, ed eventualmente da altri produttori.
Occorre peraltro ricordare, in punto di fatto, a conferma della ragionevolezza della decisione amministrativa, e del suo contenuto non violativo della concorrenza, che nell’ambito dei trenta chilometri dal centro di Roma è incontestata la presenza di una pluralità di impianti idonei allo stoccaggio della raccolta differenziata dei tessuti, non potendo assumere valore parametrico la circostanza che di un siffatto impianto sia sfornito l’appellante.
In queste condizioni, non è dunque postulabile la illogicità/illegittimità della clausola di territorialità contenuta nella lex specialis gravata, la quale, per la sua natura di atto generale, non è assoggettata all’obbligo di motivazione, secondo quanto inferibile dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
E’, d’altro canto, rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione la scelta delle modalità di organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, non suscettibile di sindacato giurisdizionale, in assenza di chiari indici di irragionevolezza.
2. – Con il terzo motivo si deduce poi l’illegittimità della gara per mancata attivazione del codice CIG (codice identificativo gara), censurandosi la sentenza di prime cure secondo cui l’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto. Ad avviso dell’appellante, tale soluzione trascura la finalità, connessa all’attribuzione del CIG, di determinazione dell’importo della contribuzione (in favore dell’ANAC) gravante sull’operatore economico che intende partecipare ad una gara.
Anche tale motivo deve essere disatteso, meritando conferma la sentenza di primo grado che ha collegato l’obbligatorietà dell’’indicazione del CIG alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tale considerazione deve aggiungersi l’ulteriore che tiene conto della peculiarità del contratto oggetto di controversia, che partecipa della natura di contratto attivo (nella misura in cui si traduce nell’alienazione di beni pubblici, i rifiuti consistenti in indumenti ed accessori di abbigliamento) e di concessione di servizi (di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti). L’asta oggetto di controversia non è dunque un appalto, ma anzitutto una vendita di beni, sì che può anche dubitarsi dell’applicabilità degli obblighi di tracciabilità.
3. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
Si ravvisano tuttavia, per la peculiarità e complessità della vicenda controversa, le ragioni per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Stefano Fantini | Francesco Caringella | |
IL SEGRETARIO
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]]>Il TAR Lazio ha sancito che la stazione appaltante gode di una certa discrezionalità in ordine alla richiesta di requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica più stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge, a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza sempre entro i limiti dell’oggetto della gara.
Secondo i giudici la discrezionalità della stazione appaltante è in linea con i principi della massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi, a condizione che i requisiti individuati dal bando di gara siano adeguati e proporzionati all’oggetto dell’appalto.
Infine, l’obbligo di indicazione del CIG relativo alla gara di appalto non riguarda la fase di scelta del contraente ma il momento di esecuzione del procedimento di gara.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 08/02/2017
N. 02115/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11997 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Suacotex S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fari’, Omar Hagi Kassim, Roberto Libretti con domicilio eletto presso Andrea Farì in Roma, via V. Veneto, 108;
per l’annullamento:
a) di tutti gli atti di gara e di quelli presupposti (determina a contrarre) laddove inibiscono a monte la partecipazione alla gara dei soggetti sforniti di impianto nella provincia di Roma (ovvero nei 30 km dal centro di Roma), anche quelli non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi aggiunti;
b) del disciplinare d’asta del 10.10.2016 avente ad oggetto la “Procedura d’Asta, 4 lotti, per la cessione di indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo (CER 20.01.10 – CER 20.01.11) provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune di Roma: 24 mesi” laddove dispone, segnatamente al capo 6.1.3 che “lo/gli impianto/i sono ubicati entro 30 (trenta) km dal centro Città di Roma (trenta) km dal centro Città di Roma (da via del Campidoglio all’ingresso dell’impianto) secondo quanto stabilito nel capitolato Tecnico;”
c) del capitolato tecnico di gara laddove prevede che “La cessione del materiale dovrà avvenire a Roma, o in comune limitrofo, in un impianto di recupero autorizzato (R3 o R13), posto entro 30 Km dal centro della Città (distanza ricavata con i comuni software di individuazione percorsi, da via del Campidoglio all’ingresso dell’impianto), dotato di pesa certificata, di cui il partecipante si avvarrà.”;
d) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, laddove lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ama S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2017 il Cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la società SUACOTEX s.r.l. – premessa la propria qualità di operatore economico operante nell’ambito degli affidamenti pubblici dei servizi dello smaltimento e rigenerazione dei rifiuti da scarti tessili o indumenti usati dotato di un impianto di proprietà nel Comune di San Nicola La Strada in Provincia di Caserta – riferisce di avere manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura d’asta indetta da A.M.A. Roma s.p.a., suddivisa in quattro lotti, per la cessione di indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo (CER 20.01.10 – CER 20.01.11) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma.
Espone in fatto che:
-l’importo complessivo stimato per l’intera durata del contratto (24 mesi), per tutti e 4 i lotti, è pari ad € 2.520.000,00 oltre IVA;
-la procedura avrebbe come oggetto da parte dei concorrenti (muniti di impianti autorizzati) sia l’acquisto al rialzo, rispetto al prezzo posto a base di asta (pari ad € 350,00 a tonnellata), di indumenti e accessori di abbigliamento (classificati quali rifiuti riciclabili) già raccolti da terzi negli appositi contenitori dislocati nella città di Roma di proprietà della società AMA, che il servizio pubblico di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti acquistati dalla stessa stazione appaltante e che, pertanto, la procedura in parola costituirebbe un ibrido tra la procedura di alienazione di beni pubblici e la concessione di servizi poiché l’aggiudicatario, acquistando i prodotti e smaltendo e riciclando gli stessi, verrebbe ad accollarsi a tutti gli effetti un rischio operativo definito dall’art. 3, co. 1, lett. zz), del D. Lgs. 50/2016;
-la lex specialis ha specificato che: i flussi destinati alla varie forme di recupero dovranno essere tracciati e periodicamente certificati; la “raccolta del materiale in oggetto è effettuata da AMA, o per conto di AMA, con modalità stradale mediante contenitori chiusi, con sistema di ingresso abiti basculante con maniglione in acciaio, avente funzione antiasporto ed antiintrusione al fine di evitare l’accesso al contenuto da parte di personale non autorizzato, con capacità utile effettiva ca m3 1,8/ 2,0. Tali contenitori chiusi evitano l’ingresso di acque meteoriche. Il successivo trasporto all’impianto o piattaforma di destino avviene a cura di AMA, o per conto di AMA, con automezzi chiusi. Il tutto consente di affermare che tale materiale verrà conferito asciutto”; Il capitolato, all’art. 2, definisce la citata “Piattaforma” quale “impianto autorizzato in R13 (messa in riserva) e/o R3 per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione. In piattaforma il materiale viene pesato, scaricato e messo in riserva (R13) e/o selezionato (R3) per separare gli indumenti e gli accessori da abbigliamento (scarpe, cinture e borse) per i quali è previsto un recupero attraverso il riutilizzo dei singoli pezzi e/o il riciclo in pezzame e fibre tessili.”.
-il disciplinare d’asta prevede al punto 6.1.3 che il concorrente debba dichiarare, oltre alla titolarità dell’impianto che verrà utilizzato per le operazioni da eseguire ai fini del corretto svolgimento del servizio de quo, anche “che lo/gli impianto/i sono ubicati entro 30 (trenta) km dal centro Città di Roma (da via del Campidoglio all’ingresso dell’impianto) secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico”;
-più in particolare, il Capitolato Tecnico prescrive in proposito che “La cessione del materiale dovrà avvenire a Roma, o in comune limitrofo, in un impianto di recupero autorizzato (R3 o R13), posto entro 30 Km dal centro della Città (distanza ricavata con i comuni software di individuazione percorsi, da via del Campidoglio all’ingresso dell’impianto), dotato di pesa certificata, di cui il partecipante si avvarrà”.
Ciò premesso, la società istante reputa le suddette disposizioni della lex specialis di gara (punto 6.1.3 del disciplinare d’asta e relativo Capitolato Tecnico) illegittime, siccome di carattere immotivatamente escludente nonché lesive della par condicio dei concorrenti.
Di esse, pertanto, ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
1)Violazione e falsa applicazione di legge (art.49 Trattato UE, artt.30, 164, 166, 170 del d.lgs. 50/2016; artt.3, 26, 30 e 38 della Direttiva 2014/23 ovvero artt.18, 19 Direttiva 2014/24; art. 3, 97 e 120 Cost.) –Violazione della par condicio dei concorrenti – Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta.
1.1)la AMA Roma, nonostante trattasi di settore escluso (o perché trattasi di cd. “contratto attivo” ovvero perché trattasi di concessione di servizi) si sarebbe comunque espressamente autovincolata al rispetto del nuovo codice dei contratti.
1.2)Le previsione della lex specialis per cui il concorrente alla procedura debba dichiarare il possesso e/o la titolarità di un impianto localizzato, a pena di esclusione, in linea d’aria entro e non oltre 30 km dal centro della città di Roma è discriminatoria, nonché lesiva dei principi normativi comunitari in tema di libera prestazione dei servizi (art. 59 del Trattato – oggi 49 Trattato U.E.) e di concorrenza, nei confronti degli operatori economici che, pur volendo concorrere alla gara in oggetto (in quanto in possesso della titolarità di un impianto autorizzato per la messa in riserva e per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione del materiale proveniente da raccolta differenziata), non possiedono detto impianto entro i prescritti 30 km dal centro della città di Roma; la “natura escludente di tale disposizione preclude in sostanza ed in radice la partecipazione alla procedura de qua a tutti gli operatori economici che non possiedano impianti autorizzati nel territorio della provincia di Roma in aperta e reiterata violazione delle norme nazionali e comunitarie rubricate”.
1.3)Le disposizioni impugnate creerebbero, altresì, una illegittima restrizione a monte del mercato dei concorrenti senza che esistano specifiche ragioni tecniche e/o giuridiche alla base detta scelta e senza che la stazione appaltante abbia motivato adeguatamente la decisone di deroga. Tale non potrebbe ritenersi, infatti, la circostanza per cui è la stessa AMA (attraverso un altro appalto) a provvedere al trasporto dei rifiuti nelle apposite strutture da individuarsi nel raggio di 30 km e che, conseguentemente, allorché queste ultime si trovassero ad una distanza maggiore di quella prescritta vi sarebbero maggiori costi del servizio, atteso che a fronte di tale vantaggio – che non costituirebbe un dato acquisito – vi sarebbe un’innegabile effetto distorsivo della concorrenza, limitandosi l’accesso ai soli operatori già presenti sul territorio romano.
1.4)La prescrizione del possesso ratione loci del citato impianto di trattamento entro 30 km dal Centro di Roma sarebbe, altresì, irragionevole e sproporzionata in quanto non terrebbe in alcun conto delle eventuali economie di scala che gli altri potenziali operatori economici del settore poterebbero porre in essere a vantaggio economico della AMA Roma Spa, né sarebbe sorretta da un precipuo interesse dell’Amministrazione concedente a che l’impianto in parola si debba trovare necessariamente ubicato entro il raggio di 30 km dal centro.
1.5)Anche il principio e/o l’obbligo di autosufficienza degli ATO nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti, rappresentato dal d.lgs. 152/2006, non sarebbe applicabile al caso di specie trattandosi di rifiuto non pericoloso espressamente oggetto di raccolta differenziata e di riciclaggio. Sul punto, la ricorrente richiama la decisione della Corte di Giustizia UE, 5^, 12.12.2013 n. 292: le disposizioni del disciplinare e del capitolato tecnico quivi contestate violerebbero “apertamente e reiteratamente i principi indicati dalla richiamata pronuncia della Corte di Giustizia laddove non prevedono la possibilità ai proprietari di impianti oltre il raggio di 30 km di partecipare alla procedura di gara oggetto di causa”.
1.6)Il comportamento di AMA appare contraddittorio e restrittivo della concorrenza laddove, da un lato, l’Azienda bandisce una procedura per la raccolta di rifiuti urbani (composti da abiti ed indumenti usati) ed il successivo trasporto degli stessi in appositi impianti di trattamento, chiarendo sia che l’ubicazione di questi ultimi sarà meglio specificata in seguito all’aggiudicazione sia che gli stessi si trovano, entro 30 km dal centro città; dall’altra, bandisce una gara diretta alla vendita di tali rifiuti, prescrivendo che il concorrente che mira all’aggiudica, ovvero all’acquisto del materiale, debba dichiarare la titolarità di un impianto di trattamento idoneo entro 30 km dal centro città.
Sarebbero, pertanto, “presenti tutti i canoni individuati dalla succitata pronuncia della Corte di Giustizia, indicativi del contrasto con il regolamento CE 1013/2006, in quanto l’effetto del combinato disposto delle due procedure di gara disposte da AMA sostanzialmente prescrive l’obbligo … di trasportare tali rifiuti (ovvero rifiuti destinati al recupero) a un impianto di trattamento situato nel medesimo Stato membro” riconosciuto come “equivalente a una misura di portata generale, che non può ritenersi consentita dal regolamento n. 1013/2006 in quanto riguarda rifiuti destinati al recupero, qualora i produttori dei rifiuti in parola siano obbligati a consegnare tali rifiuti a detta impresa o a detto impianto.” (Corte di Giustizia UE, 5^,12.12.2013 n. n.292).
La ricorrente formula, pertanto, espressa richiesta affinché il Collegio “voglia adire in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE la Corte di Giustizia Europea al fine di ottenere una interpretazione corretta della Direttiva 2008/98/CE e del Regolamento 1013/2006 al fine di appurare:” Se è legittima la previsione della Stazione Appaltante di destinare rifiuti differenziati destinati al recupero ad impianti di trattamento che si trovino esclusivamente in prossimità (30 km) del centro di Roma ai sensi della richiamata normativa comunitaria ovvero Direttiva 2008/98/CE e Regolamento 1013/2006 siano legittime le previsione della Stazione Appaltante”.
2 – Carenza di requisiti della procedura indetta dalla stazione appaltante per mancata attivazione del CIG.
2.1) Negli atti di gara non è dato riscontrare il numero di CIG. La richiesta e la comunicazione del CIG sono imposte dall’art. 3 della legge n. 136/2010).
La società istante conclude per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si è costituita in giudizio AMA s.p.a., che ha depositato documenti e memorie.
Parte resistente eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario assumendo che la controversia in esame, tenuto conto delle caratteristiche oggettive dell’appalto, non rientra nel campo di applicazione dell’art. 120 c.pa. avendo per oggetto un contratto attivo, ovvero la cessione a titolo oneroso di rifiuti; né l’atto di vendita costituirebbe esercizio di potere pubblico bensì, di prerogative privatistiche di AMA.
Nel merito, la resistente chiede il rigetto del gravame principiando dalle ragioni che l’hanno indotta ad abbandonare la gestione verticale integrata di tutta la filiera per una scelta organizzativa diversa intesa a separare la parte di servizio da quella di vendita del materiale, quale risposta alle segnalazioni di criticità evidenziate dalle vicende di malaffare di cui alla c.d. “ordinanza stracci”.
Assume la logicità e ragionevolezza del criterio basato sulla necessaria distanza massima dell’impianto di recupero rifiuti entro 30 Km dal centro di Roma, rispondente ad esigenze rappresentate dalla economicità dell’operazione complessiva posta in essere, dal contenimento dei costi per la collettività, da esigenze ambientali.
Con memoria del 3 gennaio 2017, parte ricorrente replica alle eccezioni di parte resistente (sul difetto di giurisdizione del g.a.) assumendo il carattere pubblico del servizio, così come indicato nel Capitolato speciale d’appalto, la natura pubblicistica dell’attività di gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, affidata da Roma Capitale ad AMA – società per azioni con unico socio (Roma Capitale, che ne detiene il capitale sociale), rispondente al modello dell’in house providing, nonché l’esercizio di poteri autoritativi esercitati nella fattispecie dall’azienda. Nel merito insiste per l’accoglimento del gravame.
Con ricorso per motivi aggiunti, la società SUATEX s.r.l. ha impugnato la nota prot. 070804 del 30/12/2016 con la quale AMA s.p.a. ha escluso la ricorrente dalla gara per cui è causa.
Nel gravarsi avverso l’atto di esclusione, la ricorrente deduce i medesimi profili vizianti già dedotti in via principale.
Con memoria depositata il 5 gennaio 2017, AMA s.p.a. ribadisce la legittimità del proprio operato e delle scelte discrezionali di carattere organizzativo che hanno indotto la stazione appaltante ad optare per un modello di gestione per fasi rispetto ad un modello verticalmente integrato.
Con memorie di replica depositate il 12 e 13 gennaio 2017, parte ricorrente e resistente insistono rispettivamente nelle proprie tesi difensive.
All’udienza del 24 gennaio 2017, nel corso della discussione, il Presidente avvisa i difensori presenti che il Collegio valuterà l’opportunità di inviare il fascicolo di causa alla Procura della Repubblica in relazione alle affermazioni della società ricorrente secondo cui gli impianti ricadenti nel raggio di 30 Km dal centro Città, presso i quali stoccare i rifiuti per conto di AMA, sarebbero gestiti dalle stesse persone già oggetto di indagini nell’ambito di una inchiesta penale in corso.
Il difensore della ricorrente, avutane facoltà, precisa che le sue affermazioni volevano solo significare che alcuni impianti sono gli stessi ma che non è in grado di sapere se a gestirli sarebbero le stesse persone.
Terminatala discussione, la causa viene trattenuta per la decisione per essere definita con le modalità e nelle forme di cui all’art. 74 del c.p.a.
Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione sollevata da AMA s.p.a. in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell’odierna controversia, in favore del giudice orinario.
L’eccezione è infondata.
La controversia in esame rientra, ad avviso del Collegio, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L’art. 133, c. 1, lett. p) devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di gestione del ciclo rifiuti comunque connesse all’esercizio anche mediato del potere.
Nella fattispecie, il contestato appalto non par dubbio che inerisca ad un segmento di gestione del ciclo dei rifiuti, laddove affida all’aggiudicatario tutte le fase successive al trasporto fino alla commercializzazione del rifiuto differenziato.
L’oggetto dell’appalto comprende, infatti, la compravendita di indumenti e accessori di abbigliamento, previa pre-pulizia, selezione, disinfezione, finalizzata al recupero, attraverso il riutilizzo dei singoli pezzi e/o riciclo in pezzame e fibre tessili.
Ciò che rileva ai fini della giurisdizione è che la compravendita non riguarda il rifiuto bensì il prodotto finito all’esito della sua lavorazione, a seguito delle operazioni che lo trasformano da rifiuto in prodotto commerciabile.
La lavorazione del rifiuto costituisce anch’essa oggetto dell’appalto e viene posta a carico dell’aggiudicatario che, pertanto, si inserisce nel ciclo dei rifiuti con riguardo alla fase di selezione, trattamento, recupero e scarti di selezione.
Attività, queste, afferenti il complesso servizio pubblico affidato da Roma Capitale alla propria società in house providing, di cui essa è unico socio e che ha costituito per perseguire e garantire il servizio consistente nella pulizia delle strade della città, nella sanificazione e lavaggio delle aree e più in generale in tutte le attività che risultano necessarie alla gestione dell’intero ciclo dei rifiuti (raccolta, selezione, trattamento, recupero, smaltimento).
AMA, nell’esercizio dei propri poteri organizzativi inerenti le modalità di gestione dell’intero ciclo dei rifiuti (espressione di discrezionalità amministrativa), si è determinata nel senso di separare la fase di raccolta e trasporto del rifiuto da quella successiva di cessione del materiale previa lavorazione e trattamento del rifiuto per la sua trasformazione da rifiuti in materiale idoneo alla commercializzazione.
In pratica, il rifiuto viene prelevato dai contenitori stradali e trasportato da AMA fino all’impianto di “messa in riserva” (autorizzato in R13); qui il rifiuto viene sottoposto alla doppia pesatura, per determinare il corrispettivo a carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto de quo; dopo di che, presso un impianto autorizzato in R3 l’impresa aggiudicataria dovrà sottoporre il rifiuto ad uno specifico trattamento (di selezione, lavorazione, igienizzazione, disinfezione, raffinazione) per trasformarlo da rifiuto in materiale idoneo al suo riutilizzo; solo a ciclo finito (trattamento del rifiuto in impianto autorizzato in R3) il prodotto si trasforma, dunque, in prodotto idoneo alla commercializzazione.
Ne consegue, che l’appalto indetto da AMA, siccome afferente il complesso ciclo di gestione dei rifiuti ad essa affidato quale ente strumentale di Roma Capitale, rientra nella fattispecie di cui agli artt. 119 e 120 del c.p.a. e sconta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del successivo art. 133, c. 1, lett. p).
Nel merito, come seguono le considerazioni del Collegio.
L’azione impugnatoria proposta dalla società SUATEX s.r.l. è tesa (e circoscritta) all’annullamento degli atti impugnati, esclusivamente laddove questi inibiscono a monte la partecipazione alla gara di soggetti sforniti di impianto R3 e/o R13 nella provincia di Roma, ovvero nei 30 Km dal Campidoglio.
La ricorrente si ritiene pregiudicata, in parte qua, dal bando di gara perché titolare di un impianto di trattamento rifiuti ubicato in San Nicola La Strada (Caserta) distante circa 200 Km dal centro di Roma.
Essa contesta la clausola del bando perché di carattere escludente, dunque asseritamente lesiva dei principi di rango comunitario in tema di non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza, libera circolazione e prestazione dei servizi, trasparenza (anche sub specie del favor partecipationis) e di essa ne assume l’illegittimità perché irragionevole, immotivata, illogica e sproporzionata in quanto priva di giustificazione sul piano economico e della opportunità.
Il ricorso è infondato.
AMA si è determinata a modificare l’organizzazione della raccolta differenziata dei tessuti, prevedendo la gestione separata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da quella successiva di alienazione, al fine del loro riutilizzo.
L’Azienda è dunque passata da un sistema verticalizzato integrato della gestione ad un sistema articolato per fasi: la prima, organizzata per la raccolta ed il trasporto dei differenziati (tessuti), curata direttamente o mediante autonomo appalto di servizio); la seconda, per la messa in riserva (deposito/stoccaggio: R13) dei rifiuti medesimi e la loro selezione e igienizzazione (R3).
I rifiuti in questione, una volta prelevati dai contenitori stradali a cura di AMA, vengono dunque trasportati presso la Piattaforma, ovvero l’impianto autorizzato in R13 (messa in riserva) e/o R3 per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione.
Orbene, dalla documentazione di gara (vedi in particolare il Capitolato d’appalto), il requisito richiesto dalla stazione appaltante per partecipare alla seconda fase del progetto, quello per cui è causa, non consisteva nel possesso dell’autorizzazione e nella disponibilità di impianti addetti alla messa in riserva (R13) e al trattamento (R3), essendo sufficiente – come chiarito e specificato anche nelle FAQ messe a disposizione delle imprese da parte di AMA – la disponibilità e/o l’autorizzazione relativa al solo impianto R13 (per il deposito/stoccaggio ad una distanza massima dal centro della Città non superiore ai 30 Km).
L’aggiudicatario avrebbe poi dovuto fornire, con reportistica concordata con il direttore dell’esecuzione del contratto, tutte le informazioni successive delle varie fasi fino alla commercializzazione.
Giova precisare, sul punto, che l’operazione R13 identifica esclusivamente la “messa in riserva” di rifiuti per sottoporli ad altre operazioni di recupero.
Più in particolare, in base all’ Allegato C) del D.Lgs. 152 del 2006, si intende per Operazione di Recupero R13 “La Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
L’autorizzazione in R13 consente, dunque, di mettere in deposito il rifiuto che entra nella Piattaforma con un determinato CER; dopo di che, o il rifiuto medesimo esce esattamente con lo stesso CER, destinato ad impianti che effettivamente ed oggettivamente lo recuperano (nel caso di specie, R3), oppure, se l’impianto di stoccaggio è autorizzato anche al trattamento, potrà essere quivi anche selezionato e igienizzato.
Per cui, un impianto che svolge un’operazione di recupero da R1 a R12 deve necessariamente fare una messa in riserva “stoccaggio preliminare”, propedeutico all’operazione di recupero vera e propria, per cui tutti gli impianti di recupero autorizzati con operazioni da R1 a R12 sono autorizzati sempre in R13 + RX.
Non anche necessariamente il contrario, nel senso che un impianto autorizzato in R13 potrà limitarsi a mettere in deposito il rifiuto per il tempo strettamente necessario indicato dalla legge, per poi mandarlo da R13 a un (come nel caso in esame) R3 che, ovviamente, dovrà essere autorizzato R13 – R3.
Ora, considerando che il rifiuto non sarà trattato immediatamente, ovvero appena scaricato dal mezzo di trasporto, ma resterà per un periodo di tempo in R13, esiste la possibilità di passaggio da un R13 “puro” ad un altro R13 (non puro) in quanto dotato di autorizzazione all’effettivo recupero.
Si deduce facilmente che il passaggio da un R13 ad un altro è consentito solo se il secondo R13 è propedeutico ad un’altra operazione di recupero, per cui la norma permette il passaggio una sola volta in siti autorizzati con R13 “puro”, ovvero con sola messa in riserva.
Nella controversa fattispecie, la ricorrente è titolare di impianto autorizzato in R13 e R3 in provincia di Caserta, mentre AMA ha richiesto la disponibilità dell’impianto autorizzato in R13 o R3 ad una distanza massima di 30 Km dal centro.
La ricostruzione fattuale e giuridica nei termini di cui sopra dà conto delle ragioni per le quali sono infondate tutte le censure della ricorrente che muovano dall’erroneo presupposto della necessaria disponibilità degli impianti autorizzati in R3 nel raggio di 30 Km dal centro della Città.
Requisito di partecipazione era, infatti, avere la disponibilità di un impianto nel quale stoccare ovvero mettere in riserva il rifiuto, mentre analogo requisito non era necessariamente richiesto avuto riguardo alla contestuale disponibilità dell’impianto per il trattamento: quest’ultimo, infatti, avrebbe potuto essere ubicato a qualunque distanza e quindi, teoricamente, anche a distanza maggiore e, pertanto, anche in un’altra regione.
Sotto questo profilo, la previsione della lex specialis s’appalesa conforme al dettato dell’art. 181 del D.Lgs n. 152 del 2006 secondo cui “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale”.
Ragion per cui, s’appalesano infondate anche le censure per violazione del D.Lgs n. 52 del 2006 e per contrasto con i principi comunitari di cui alla giurisprudenza europea richiamata dalla ricorrente.
Si tratta, a questo punto, di appurare se il requisito di partecipazione consistente nella disponibilità degli impianti autorizzati in R13 vìoli i principi di generali in tema di gare pubbliche e impedisca la partecipazione alla procedura de qua alle imprese – come la ricorrente – che dispongono di impianti situati a una distanza superiore a quella indicata nel suddetto capitolato di appalto.
Il Collegio ritiene che la clausola di bando, previsiva della disponibilità di un impianto a non eccessiva distanza dal Comune appaltante, sia legittima in quanto ragionevole e giustificata.
La giurisprudenza amministrativa ha sempre riconosciuto alla stazione appaltante un margine apprezzabile di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all’oggetto della gara (ex plurimis, Consiglio di Stato, V, 8 settembre 2008, n.3083; VI, 23 luglio 2008, n.3655).
Tale esercizio della discrezionalità è stato ritenuto, dunque, compatibile con i principi della massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi purché i requisiti richiesti siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e la loro applicazione più rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate.
In questi limiti, la pretesa del possesso di requisiti più stringenti relativi alla capacità tecnica, economica e/o finanziaria non costituisce un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle imprese alla gara.
Orbene, nel caso in esame AMA – sulla scorta di valutazioni e ponderazioni che impingono la sfera di merito dell’azione amministrativa e che resistono al sindacato esogeno di legittimità, siccome non irragionevoli né arbitrarie né frutto del travisamento dei fatti – ha motivato la divisata prescrizione di bando sotto una molteplicità di ragioni tutte positivamente apprezzabili in quanto suggerite da rilievi di carattere organizzativo nonché supportate da pertinenti richiami ai principi propri della materia ambientale, alle norme in materia di gestione dei rifiuti, alle esigenze di riduzione dell’impatto ambientale del trasporto di rifiuti, agli obiettivi di economicità ed efficienza del servizio oltre che di contenimento dei costi a carico della collettività, altrimenti accresciuti dai maggiori oneri di trasporto dei rifiuti e di organizzazione del servizio presso Piattaforme di stoccaggio più distanti.
Esigenze alle quali si affianca l’obiettiva ed evidente opportunità, anch’essa plausibile e non certo di secondo piano, di effettuare agevolmente i dovuti controlli sui rifiuti trasportati.
La previsione del bando non appare, dunque, irragionevole né eccessivamente pregiudizievole per la concorrenza atteso che, effettivamente, essa consente che il servizio pubblico di raccolta sia fatto con mezzi di minor tonnellaggio con conseguenti economie di spesa nonché minore impatto ambientale.
Al riguardo, non appare persuasiva la tesi della ricorrente secondo cui la disponibilità di impianti anche ad una distanza maggiore di 30 Km, consentendo la partecipazione ad un numero maggiore di imprese, avrebbe potuto comportare un maggiore ribasso d’asta dovuto ad economie di scala.
In disparte la genericità del rilievo, va osservato che una cosa è la riduzione del vantaggio economico per l’acquirente del prodotto che deve preoccuparsi solo di acquisire la disponibilità di un impianto per lo stoccaggio momentaneo dei rifiuti; altra cosa è doversi avvalere di un impianto in disponibilità di altri presso il quale seguire non solo lo stoccaggio della merce ma anche il trattamento (che rappresenta la componente economica più dispendiosa) della stessa: circostanza che avrebbe sicuramente inciso sulla percentuale di ribasso, rendendola meno conveniente per la stazione appaltante.
La scelta operata da AMA s’appalesa altresì legittima anche rispetto ai parametri normativi di riferimento, tenuto conto delle regole contenute nel Testo unico ambientale in tema di gestione dei rifiuti che costituiscono regole precettive oltre che principi generali della materia, quali: 1) la autosufficienza dei territori; 2) il principio della minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicata nel divieto, se non in via eccezionale, di smaltirli in regioni diverse da quelle di produzione); 3) il principio dello smaltimento dei rifiuti urbani in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.
Ragion per cui, la contestata previsione resiste alle censure di illegittimità anche dal punto di vista dei principi generali e delle regole giuridiche e tecniche in tema di corretta gestione dei rifiuti.
Deve pertanto concludersi per la logicità e ragionevolezza della divisata previsione, in quanto la discrezionalità esercitata da AMA nella fissazione dei requisiti di partecipazione s’appalesa proporzionata rispetto all’oggetto specifico dell’appalto e non va, pertanto, a restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti né realizza effetti discriminatori, anche territoriali.
Neppure appaiono compromessi, per quanto sopra esposto, i principi della massima partecipazione, della trasparenza e della concorrenza anche perché ben potrebbero le imprese interessate consorziarsi per reperire la disponibilità dell’impianto.
In definitiva, non può dirsi irragionevole, limitativa della concorrenza e eccessivamente restrittiva, e anzi deve ritenersi pienamente rispettosa dei principi che regolano la materia della gestione dei rifiuti, la previsione di gara che, per il servizio in questione abbia preteso la “messa in riserva” dei rifiuti in impianto autorizzato in R13, a distanza massima di 30 Km dal centro Città, ovvero a non eccessiva distanza dal luogo di produzione dei rifiuti.
Con un secondo ordine di doglianze, la ricorrente ha censurato la violazione dell’obbligo di indicare il CIG di gara.
Il motivo è infondato.
L’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente bensì alla fase esecutiva del procedimento di gara, ovvero la stipula del contratto il cui contenuto deve recare la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, pena la nullità degli stessi (e non del bando).
Il profilo, infatti, trova esplicita disciplina all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 187 del 2010, il quale dispone che “l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti”.
Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti sottoscritti dopo la data del 7 settembre 2010 e più in particolare:
a) i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge, relativi a bandi pubblicati dopo la data del 7 settembre 2010;
b) i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente al 7 settembre 2010;
c) i subappalti ed i subcontratti derivanti dai contratti elencati.
Tali contratti devono recare, sin dalla sottoscrizione, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, pena la nullità degli stessi, come espressamente disposto dall’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.
Naturalmente, ciò che rileva è la data della stipula del contratto (ex art. 11, comma 13 del D.Lgs n. 163/2006, ratione temporis vigente) e non l’aggiudicazione definitiva, né tanto meno quella provvisoria (ex art. 11, commi 4 e segg. del Codice).
Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, è sottoposto all’applicazione dell’art. 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le clausole sulla tracciabilità.
Per quanto sin qui argomentato, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Il Collegio ritiene che, in relazione alle affermazioni contenute nell’atto di ricorso relative al dichiarato sospetto che il bando di gara avrebbe inteso surrettiziamente favorire determinate imprese coinvolte in un procedimento penale sui fatti che hanno riguardato alcuni appalti di Roma Capitale e della sua municipalizzata AMA, sussistano i presupposti per trasmettere gli atti del fascicolo di causa alla Procura della Repubblica di Roma per gli accertamenti ritenuti opportuni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Manda alla segreteria per l’invio del fascicolo di causa alla Procura della Repubblica di Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Maria Laura Maddalena, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giuseppe Rotondo | Pietro Morabito | |
IL SEGRETARIO
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]]>Dalla delibera si evince che le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.
In particolare:
a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
c) per gli acquisiti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine).
Inoltre, entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:
a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall’atto amministrativo che ha stabilito l’adesione);
b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.
Clicca qui per il testo della Delibera ANAC in Gazzetta
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]]>L'articolo CIG: chiarimenti dell’ANAC sull’acquisizione proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare, per quanto concerne le tempistiche di acquisizione del CIG, si legge nel primo comunicato che le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara, sono tenute ad acquisire il relativo Codice identificativo, anche in modalità smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare:
Nel secondo comunicato, invece, si fa riferimento alle modalità operative per l’acquisizione del CIG e vengono delineati tutti i passaggi tecnici che le stazioni appaltanti, che intendono prendere parte alle procedure di gara, devono seguire ai fini della corretta acquisizione dello stesso.
Fonte: www.anticorruzione.it
Clicca qui per il testo del primo Comunicato ANAC
Clicca qui per il testo del secondo Comunicato ANAC
L'articolo CIG: chiarimenti dell’ANAC sull’acquisizione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo INPS: dal 23 maggio obbligatoria la CIG con ticket proviene da Giurdanella.it.
]]>
Per quanto riguarda le domande di CIGO edilizia sarà rilasciata a breve la possibilità per le aziende di utilizzare le suddette modalità di presentazione che diverranno obbligatorie, per l’acquisizione online e offline a partire dal 6 settembre c.a.
L’Uniemens sarà pertanto lo strumento cui ricondurre ogni informazione che i datori di lavoro rendono all’Inps in ordine alle vicende relative ai rapporti di lavoro subordinato anche ai fini della gestione delle integrazioni salariali ordinarie a conguaglio, con l’obiettivo di rendere più agevole ed automatica la comunicazione e l’elaborazione di tutte le informazioni necessarie per la concessione della CIGO e il controllo dei relativi limiti e requisiti, soggettivi e aziendali, così come delineati dalla riforma di cui al D.lgs. 148/15.
Per le domande di CIGO a pagamento diretto le richieste di pagamento successive alla domanda potranno essere trasmesse con le consuete modalità. Con successivo messaggio verranno illustrati i servizi in corso di realizzazione che consentiranno l’invio delle suddette richieste mediante Uniemens in alternativa all’invio dei modd. SR41.
Il messaggio richiama il contenuto del messaggio 17014 del 19 ottobre 2012, specificando che per inviare le domande di CIGO con ticket Uniemens è disponibile la applicazione UNICIGO, richiamabile all’interno delle funzioni di “CIG Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda semplificata (UNICIGO)”.
Per l’invio di una domanda telematica CIGO è necessario associare a questa uno specifico codice (“ticket”) prelevato dalla stessa applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UNIEMENS dove è identificato da <IdentEventoCIG>. Il predetto codice dovrà essere utilizzato anche su UNIEMENS in fase di esposizione degli eventi di cig richiesta.
In conformità a quanto previsto dalla circolare INPS n. 197 del 02/12/2015 emanata a seguito del D.Lgs. n.148 del 14/09/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, nella compilazione della domanda telematica CIGO andrà obbligatoriamente indicata l’Unità Produttiva interessata alla richiesta di prestazione, selezionandola tra quelle censite su UNIEMENS. Tra le Unità Produttive UNIEMENS selezionabili risulterà sempre presente quella corrispondente alla Sede Principale dell’azienda. Qualora l’Unità Produttiva interessata non sia tra quelle selezionabili, occorrerà effettuarne la definizione sulla procedura UNIEMENS. Si richiama l’attenzione sul fatto che potranno essere censite su UNIEMENS solo Unità Produttive conformi alla citata circolare.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni concernenti la gestione del ticket e del relativo flusso Uniemens anche nei casi di fruizione della cassa integrazioni guadagni straordinaria.
Clicca qui per il testo del messaggio in pdf
L'articolo INPS: dal 23 maggio obbligatoria la CIG con ticket proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ammortizzatori sociali: nuova circolare del Ministero del Lavoro proviene da Giurdanella.it.
]]>Il documento integra la circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015, che aveva fornito dei chiarimenti operativi delle nuove norme che si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.221, che modifica le causali d’intervento, la durata del trattamento e introduce una nuova procedura amministrativa per la concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale.
Clicca qui per il testo della circolare n. 24 del 5 ottobre 2015
Clicca qui per il testo della circolare n. 30 del 9 novembre 2015
L'articolo Ammortizzatori sociali: nuova circolare del Ministero del Lavoro proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Lavoro accessorio e compatibilità con le prestazioni di sostegno al reddito proviene da Giurdanella.it.
]]>Va premesso, che il Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha ridefinito il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo, tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa.
L’art. 48 del suddetto decreto afferma che per per prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
La disposizione conferma, che fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente. Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti acquistano, esclusivamente attraverso modalità’ telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito
Al riguardo, l’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”
Dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 81 citato emerge come l’intento del legislatore sia stato quello di rendere strutturale la misura sperimentale (prevista per gli anni precedenti), che ha consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.
Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), deve essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore.
Tanto anche al fine di garantire un’equiparazione tra lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito che abbiano percepito redditi tramite voucher tra il 1 gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e quelli che abbiano percepito tali redditi fino al 31 dicembre 2014 e a partire dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015).
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità
In relazione all’indennità di mobilità, si precisa che dal 1 gennaio 2015 è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991, ossia nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).
Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI.
In riferimento al regime di compatibilità del lavoro accessorio con la NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.
(cfr. Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.)
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.
Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola l’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento, si ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni.
Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), si applicherà quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni (v. articolo 46, comma. 1 lettera L, decreto legislativo n. 148/2015) di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge n. 160/88. Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010). Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e 57/2014).
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]]>Il Collegio ha ritenuto fondato il rischio di discriminazione operata, nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, dal decreto interministeriale del 1 agosto 2014 che esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga.
Ad avviso della VI sezione, sono convincenti le argomentazioni di Confprofessioni in merito alla definizione di impresa alla luce dei vincoli comunitari.
Ritenuto pertanto che, quanto al periculum in mora, sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata comporterebbe l’effettiva e grave compromissione della attività economica del comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati, ha accolto l’appello cautelare sospendendo l’esecuzione dell’ordinanza n.6365 del Tar Lazio, che aveva ritenuto di non sospendere il dm del 1 agosto 2014.
La questione dell’applicazione degli ammortizzatori sociali per gli studi professionali risale a 4 anni fa.
Nel marzo 2011, il Ministero del Lavoro consentì agli studi professionali l’accesso alla mobilità in deroga alla luce della sentenza C/32 del 16 ottobre 2003 della Corte di Giustizia Europea. Sempre sulla base di tale sentenza, successivamente estese agli studi professionali anche l’istituto della “solidarietà”.
L’anno successivo, l’Inps con nota del 5 aprile 2012 diede ai propri uffici disposizioni contrarie a quelle ministeriali , ordinando di non riconoscere gli sgravi in caso di assunzioni di lavoratori in mobilità licenziati da studi professionali perchè non imprese. In seguito con messaggio n. 2761/2014 ufficializzò il no agli sgravi per assunzioni ex dipendenti studi professionali.
Infine, anche il Ministero del Lavoro cambia idea e dapprima con l’interpello n. 21/2014 esclude gli studi professionali dai fondi di solidarietà della Riforma Fornero, poi con il su citato decreto 83473 del 1 agosto 2014 li esclude dal nuovo Regolamento per CIG e mobilità in deroga in quanto non imprese secondo l’art. 2082 cc.. Esclusione confermata anche nella successiva circolare n. 19/2014.
Alla luce di tale ordinanza del Consiglio di stato, il Tar Lazio dovrà fissare con sollecitudine l’udienza di merito.
Si attende l’esito del giudizio.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza
***
N. 01108/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00622/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2015, proposto da:
Confederazione Italiana Libere Professioni – Confprofessioni, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso Tommaso Di Nitto, in Roma, via Gramsci, n.24;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare n.6365 del T.A.R. LAZIO – ROMA (Sezione Terza Bis) del 12 dicembre 2014, resa tra le parti;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2015, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l’avvocato Di Nitto;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi addotti della parte appellante sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa;
Ritenuto che, quanto al periculum in mora, sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata comporterebbe l’effettiva e grave compromissione della attività economica del comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati;
Ritenuto che debba conseguentemente essere accolto l’appello cautelare per la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55, comma 10 del c.p.a.;
Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (ricorso n. 622 del 2015) e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10 del c.p.a..
Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2015, con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>Gli enti locali entro il 31 dicembre (ossia entro 3 mesi prima dell’avvio del processo) dovranno indicare gli uffici addetti al ricevimento delle fatture in formato elettronico.
Gli enti hanno la facoltà di scegliere se ricevere la fattura in allegato ad una pec o se riceverla per il tramite di altro canale telematico di recezione. Inoltre potranno scegliere se riceverla su un codice univoco o su più codici.
Ciò significa che chi ha rapporti commerciali con le pubbliche amministrazioni dovrà procurarsi il codice univoco dell’ufficio destinato al ricevimento delle fatture.
Inoltre nel caso degli appalti pubblici il fornitore della PA dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura emessa il Cig (codice informativo di gara) ed il Cug (codice unico di progetto). In mancanza di tale indicazione le amministrazioni hanno il divieto assoluto di prevedere il pagamento della fattura.
Unica eccezione è rappresentata dalla circostanza che il soggetto fornitore sia escluso dall’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dalla legge n. 136 dell’agosto 2010. In questo caso il codice informativo di gara può essere omesso.
Ulteriore esclusione si ha nel caso di fatture emesse a seguito di una operazione non qualificata come appalto.
QUI IL NOSTRO SPECIALE SULLA FATTURA ELETTRONICA NELLA P.A.
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]]>Di seguito il testo del comunicato:
. . .
A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione
Comunicazione del 22 ottobre 2014
(presidente Raffaele Cantone)
L’art. 9, comma 15-ter, d.l. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014 il termine di cui all’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ritenuto che, come descritto nell’art. 2, comma 3, della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la procedura per l’utilizzo del sistema AVCPass ha inizio, dopo la registrazione al sistema SIMOG, con l’acquisizione del CIG da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore e la contestuale indicazione del soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, si precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 ottobre 2014
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