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]]>Il Collegio ha ritenuto che la sola firma dell’atto integrativo alla Convenzione del 20 dicembre 2016, da parte del solo Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria, e non anche da parte di tutti gli altri soggetti partecipi della originaria convenzione, fosse sufficiente per la legittimità del provvedimento.
Parimenti rigettate sono state anche le censure relative ai profili di incompatibilità ambientale dell’intervento di “Riqualificazione del plesso di Viale Africa da destinare a sede degli uffici giudiziari di Catania”. Il ricorrente, invero, aveva evidenziato diversi profili problematici relativi all’assetto territoriale, con specifico riguardo al carico urbanistico, all’impatto ambientale e paesaggistico e alla mancanza di verde pubblico e la carenza di parchi urbani.
A tal riguardo, il Tar ha condiviso la tesi del Comune di Catania, secondo cui l’esistenza del: “palazzo di giustizia previsto oggi ha certamente un carico urbanistico inferiore a quello previsto dall’ufficio postale [preesistente]”, anche in considerazione del “bilancio complessivo del carico urbanistico della città di Catania”.
Il Collegio, altresì, non ha aderito all’ulteriore tesi del ricorrente, basata sull’incompatibilità degli Uffici con l’assetto territoriale con specifico riguardo all’impatto ambientale e paesaggistico. L’Osservatorio ricorrente aveva, infatti, sottolineato nel ricorso che i nuovi uffici giudiziari verrebbero eretti “su una porzione del waterfront della città di Catania. Adiacenti al centro fieristico “Le Ciminiere” – prezioso esempio di archeologia industriale reso fruibile grazie alla scelta di valorizzazione ambientale – [e che, quindi] i nuovi uffici giudiziari andrebbero a deteriorare irrimediabilmente una parte di costa catanese”.
Tali affermazioni, sono state ritenute dal Giudice amministrativo: “benché suggestive […] sconfessate dalla realtà dei fatti”. Invero, secondo il Tar, i lavori interessano un’area: “già completamente antropizzata e posta a servizio di attività che, seppure impattanti, sono coessenziali al modello di società che è venuta fuori dalla rivoluzione industriale nelle sue diverse fasi. L’area in questione infatti è stata in particolare già utilizzata per esigenze di servizio rispetto allo svolgimento del traffico ferroviario e per attività industriali (in particolare, per la trasformazione dei minerali di zolfo estratti nell’isola)”. Secondo il Collegio: “il fatto che una parte di quel patrimonio di archeologia industriale sia stato già salvato – mediante gli specifici interventi di recupero mediante i quali è avvenuta la realizzazione del centro fieristico “Le Ciminiere” – e che la costa, per ampio tratto dell’area in considerazione, oltre che ad essere attraversata da binari, sia comunque costituita da una scogliera a precipizio sul mare [così da render arduo comprendere come essa possa essere resa fruibile dall’intera comunità]”, non ha determinato la violazione dell’art. 9 dell Cost. (tutela ambientale).
Infine, non è stata accolta nemmeno la tesi secondo cui i lavori per la costruzione della Cittadella Giudiziaria aggraverebbero la carenza di spazi adibiti al verde pubblico. Secondo il Giudice di prime cure, infatti, la normativa citata a sostegno di tale tesi può fungere “unicamente da argine a nuovi consumi di suolo, ma non anche da strumento per riconquistare alla originaria loro consistenza naturale delle aree invece già modificate dall’impatto antropico”. In altri termini, la destinazione a verde pubblico sussisterebbe soltanto “sulla carta, e non in rerum natura”.
Link al testo completo della sentenza
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]]>La vicenda è di assoluto interesse per la cittadinanza, che da tempo – per il tramite di diverse associazioni civiche – si è opposta alla realizzazione dell’opera in un’area che, già attualmente, risente degli effetti negativi del copioso afflusso di mezzi e persone e che, una volta realizzata la Cittadella, rischierà davvero un grave blocco.
All’udienza di stamane, gli avvocati Carmelo Giurdanella e Marco Antoci hanno ampiamente discusso e ribadito le ragioni sottese al ricorso, che è stato presentato nell’interesse dell’Osservatorio delle politiche urbane e territoriali (ente del terzo settore statutariamente finalizzato al monitoraggio delle trasformazioni urbane e dei relativi progetti) e da una serie di rappresentanti istituzionali dei cittadini (di livello sia locale, che regionale e nazionale).
In fase di discussione, si è ribadito che la scelta di localizzare l’opera presso il Viale Africa porterà come effetto – pressoché diretto e obbligato – l’ultra congestionamento di una zona che rappresenta un’arteria fondamentale della città.
Il tutto con violazione della disciplina urbanistica dell’area, con un insostenibile aumento del carico urbanistico e con un grave impatto sul territorio e sulla costa catanese che, senza quest’opera, potrebbe invece essere restituita ai cittadini.
Accanto a questi problemi, si aggiunge il fatto che la procedura seguita per l’approvazione del progetto e della relativa variante agli strumenti urbanistici ha presentato diversi vizi, primo fra tutti la circostanza che essa si è svolta quando ancora non era nemmeno stato depositato il progetto di fattibilità tecnica ed economica – che ricordiamo essere il primo livello progettuale previsto dall’attuale normativa.
Inoltre, è stata prospettata un’ulteriore questione relativa alla competenza sull’opera da parte del Dipartimento regionale; tale competenza, infatti, sembrerebbe essere stata trasferita alla struttura regionale da un atto che – al netto di una prova contraria che però, ad oggi, le amministrazioni parti dell’accordo non hanno fornito – non è stato sottoscritto validamente da tutti i soggetti coinvolti.
Così sintetizzate le principali censure che riguardano l’approvazione del progetto, la richiesta sottesa all’udienza odierna è stata quella di sospenderne provvisoriamente l’efficacia, in attesa di un più approfondito esame da parte del TAR, e di disporre – per le questioni più specificamente tecniche – una consulenza tecnica che possa accertare la bontà delle motivazioni del ricorso.
La richiesta di sospensione appare oggi più che mai urgente e necessaria in quanto, come già comunicato dall’Assessore regionale, l’iter della progettazione si è praticamente concluso e sarà imminente l’avvio della gara per la realizzazione dell’opera.
Dopo la lunga discussione, il TAR – senza muovere rilievi ufficiosi su questioni processuali – ha preso in decisione la causa, per cui si attende a breve il pronunciamento sull’istanza di sospensione.
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