cnf Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/cnf/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 05 Jul 2016 08:40:33 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 CNF: la pubblicità professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa https://www.giurdanella.it/2016/07/cnf-la-pubblicita-professionale-non-deve-essere-comparativa-ne-autocelebrativa/ Tue, 05 Jul 2016 08:37:02 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31612 Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 163/2015 pubblicata sul sito istituzionale in questi giorni, ha precisato che la pubblicità deve essere rispettosa rispettosa della dignità e del decoro professionale e mai autocelebrativa. Sott’accusa nel caso di specie, un professionista che in una intervista ad un quotidiano enfatizzava la propria capacità professionale,  che non solo è […]

L'articolo CNF: la pubblicità professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa proviene da Giurdanella.it.

]]>

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 163/2015 pubblicata sul sito istituzionale in questi giorni, ha precisato che la pubblicità deve essere rispettosa rispettosa della dignità e del decoro professionale e mai autocelebrativa.

Sott’accusa nel caso di specie, un professionista che in una intervista ad un quotidiano enfatizzava la propria capacità professionale,  che non solo è espressamente vietata dalla norma, ma che appare chiaramente stonata dinanzi al richiamo ai criteri di equilibrio e di misura ed al rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza di cui all’art. 18.

Il Cnf nella sentenza ha infatti richiamato  l’art. 18 cod. deont. previg. che, nel disciplinare i rapporti con la stampa, prevede che l’avvocato debba “ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza” e che “è fatto divieto … di enfatizzare la propria capacità professionale …” ed anche l’art. 17 che, nel contemplare le informazioni sull’attività professionale, prevede che l’informazione debba “essere conforme a verità e correttezza”, deve “rispettare la dignità e il decoro della professione” e non deve “assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa”

Il Consiglio ha rilevato che l’art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito nella n. 248/2006, abrogando le disposizioni che non consentivano la c.d. pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, non ha affatto abrogato l’art. 38, c. 1, del r.d.l. n. 1578/1933, il quale punisce comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale. Dovendosi pertanto interpretare l’art. 17 alla luce di tale disposizione, la pubblicità informativa deve essere consentita nei limiti fissati dal codice deontologico e comunque deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro professionale (Consiglio Naz. Fo- rense, 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Naz. Forense 21 aprile 2011, n. 56).  Il codice deontologico forense, infatti, a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa), ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo.

In conclusione, il Consiglio evidenzia che la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria ed alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale (Consiglio Naz. Forense, 15 ottobre 2012, cit.; Consiglio Naz. Forense, 21 dicembre 2009, n. 183).

In allegato la sentenza del CNF

 

L'articolo CNF: la pubblicità professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa proviene da Giurdanella.it.

]]>
Negoziazione assistita: il CNF pubblica i modelli per gli avvocati https://www.giurdanella.it/2016/05/negoziazione-assistita-il-cnf-pubblica-i-modelli-per-gli-avvocati/ Mon, 30 May 2016 07:48:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31378 La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162. Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. La […]

L'articolo Negoziazione assistita: il CNF pubblica i modelli per gli avvocati proviene da Giurdanella.it.

]]>
La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.

La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.

L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).

L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso.

Il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato dei moduli che possono essere utilizzati nelle diverse fattispecie:

INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (generico)
ADESIONE ALL’INVITO DI N.A. (generico)
CONVENZIONE DI N.A. (generica)
ACCORDO DI N. A.(generico)
INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (dir. di famiglia)
ADESIONE ALL’INVITO DI N.A. (dir. di famiglia)
CONVENZIONE DI N.A. (dir. di famiglia)
ACCORDO DI N.A. (dir. di famiglia)
TRASMISSIONE ACCORDO AL CONSIGLIO DELL’ORDINE

L'articolo Negoziazione assistita: il CNF pubblica i modelli per gli avvocati proviene da Giurdanella.it.

]]>
Codice Deontologico: pubblicità avvocati anche via siti web https://www.giurdanella.it/2016/05/codice-deontologico-pubblicita-avvocati-anche-via-siti-web/ Wed, 18 May 2016 08:30:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31300 E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio scorso n. 102 la delibera con la quale il CNF ha modificato l’articolo 35 del Codice deontologico forense, dedicato al  Dovere di corretta informazione. La modifica è volta a chiarire la portata della norma deontologica, aprendo alla libertà dei canali comunicativi  (tramite l’inciso “quale che sia […]

L'articolo Codice Deontologico: pubblicità avvocati anche via siti web proviene da Giurdanella.it.

]]>
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio scorso n. 102 la delibera con la quale il CNF ha modificato l’articolo 35 del Codice deontologico forense, dedicato al  Dovere di corretta informazione.

La modifica è volta a chiarire la portata della norma deontologica, aprendo alla libertà dei canali comunicativi  (tramite l’inciso “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”), ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web che la “vecchia” versione vietava nel caso di re-indirizzamento e/o in caso di contenuti di natura commerciale e/o pubblicitaria.

In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso ( e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale  e rispettando i principi cardine della professione di dignità e decoro.

La nuova norma, per essere vigente, deve seguire le regole contenute nel Decreto ministeriale che disciplina le forme di pubblicità del Codice e dei suoi aggiornamenti (dm n. 38/2015). In particolare l’aggiornamento deve essere pubblicato entro trenta giorni dalla pubblicazione in GU sui siti del CNF e degli Ordini; fermo restando il termine di entrata in vigore previsto dall’articolo 3 comma 4, secondo periodo, della legge 247/2012 (cioè decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU).

Clicca qui per il comunicato del Cnf in Gazzetta Ufficiale

L'articolo Codice Deontologico: pubblicità avvocati anche via siti web proviene da Giurdanella.it.

]]>
Equo compenso avvocati: il CNF incontra il Ministro della Giustizia https://www.giurdanella.it/2016/05/equo-compenso-avvocati-il-cnf-incontra-il-ministro-della-giustizia/ Tue, 17 May 2016 10:31:49 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31298 Il presidente del CNF Andrea Mascherin ha incontrato martedì scorso il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. L’ampio colloquio ha spaziato dall’equo compenso, alla giustizia civile (il Ministro aveva appena concluso la conferenza stampa illustrando i nuovi risultati raggiunti), alla natura giuridica degli Ordini professioni, alla geografia giudiziaria. Il Ministro Guardasigilli ha ribadito la disponibilità ad affrontare  con l’Avvocatura istituzionale […]

L'articolo Equo compenso avvocati: il CNF incontra il Ministro della Giustizia proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il presidente del CNF Andrea Mascherin ha incontrato martedì scorso il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. L’ampio colloquio ha spaziato dall’equo compenso, alla giustizia civile (il Ministro aveva appena concluso la conferenza stampa illustrando i nuovi risultati raggiunti), alla natura giuridica degli Ordini professioni, alla geografia giudiziaria.
Il Ministro Guardasigilli ha ribadito la disponibilità ad affrontare  con l’Avvocatura istituzionale le questioni “aperte” che riguardano la professione legale.
In particolare, il guardasigilli ha ascoltato con attenzione i contenuti della  proposta di legge del CNF per la introduzione dell’equo compenso nei contratti tra professionisti e clienti “forti” , aderendo alla richiesta di istituire un tavolo ministeriale che prenda le mosse dalla  bozza predisposta dal CNF in vista di un intervento legislativo. Sulla questione delle società di capitali come azionisti esterni, il gruppo di studio dovrà valutare “le forme di impatto che queste partecipazioni potrebbero avere all’interno del sistema dei servizi legali”, ha riferito Mascherin “guardando con attenzione ai riflessi sulle prerogative di autonomia e indipendenza dell’avvocato, come alle problematiche di carattere previdenziale”.
Condivisione è stata manifestata circa l’importanza di promuovere le specializzazioni forensi, risolvendo nelle dovute forme gli attuali momenti di criticità, a seguito dell’intervento del Tar.

Infine, durante l’incontro il presidente Mascherin e il Ministro hanno affrontato la questione relativa alla natura giuridica degli Ordini forensi: Mascherin ha annunciato che l’Agorà degli Ordini forensi  ha in preparazione uno studio per superare  l’incertezza tra natura pubblica e associazione d’imprese. Il dossier sarà messo a disposizione di via Arenula per i necessari approfondimenti.
Sempre con riguardo alle norme che riguardano specificamente il funzionamento dei Coa,  il Guardasigilli ha assicurato di voler individuare un veicolo normativo rapido  per rinnovare la disciplina per la elezione dei Consigli degli Ordini.

Al proposito, ancora, si segnala che la commissione giustizia del Senato ha approvato il 4 maggio scorso il parere sullo schema di decreto ministeriale recante “Disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense” chiedendo al Governo di tener conto, nella stesura definitiva del testo, del suggerimento del CNF di affidare a ciascun consiglio circondariale forense, nell’ambito della propria autonomia, la scelta dello strumento di convocazione più adeguato ai fini del raggiungimento dello scopo di maggiore pubblicità.

L'articolo Equo compenso avvocati: il CNF incontra il Ministro della Giustizia proviene da Giurdanella.it.

]]>
Riforma forense: il parere del CNF sui corsi di formazione per i praticanti https://www.giurdanella.it/2016/04/riforma-forense-il-parere-del-cnf-sui-corsi-di-formazione-per-i-praticanti/ Fri, 08 Apr 2016 07:40:48 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30992 Il CNF ha reso al Ministero della Giustizia il proprio parere sullo schema di decreto ministeriale recante disciplina dei corsi di formazione per la professione forense in attuazione dell’articolo 43 della legge 247. Con il parere  il CNF suggerisce alcune modifiche allo schema di dm affinché i corsi, destinati ad integrare obbligatoriamente la pratica presso […]

L'articolo Riforma forense: il parere del CNF sui corsi di formazione per i praticanti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il CNF ha reso al Ministero della Giustizia il proprio parere sullo schema di decreto ministeriale recante disciplina dei corsi di formazione per la professione forense in attuazione dell’articolo 43 della legge 247.

Con il parere  il CNF suggerisce alcune modifiche allo schema di dm affinché i corsi, destinati ad integrare obbligatoriamente la pratica presso lo studio legale, concorrano a far conseguire al tirocinante le capacità professionali per difendere i diritti  (con attenzione particolare alla deontologia) e per gestire uno studio (grazie a materie finalizzate alla sapiente organizzazione); siano omogenei nei contenuti per facilitare eventuali trasferimenti da una scuola ad un’altra;  accompagnino il tirocinante nel percorso formativo sino alla prova d’esame; e siano il più possibile disponibili sul territorio nazionale ed accessibili (anche tramite la corresponsione di borse di studio).

Per il CNF è importante che questi corsi non rappresentino una replica del percorso universitario finalizzata esclusivamente al superamento della prova di abilitazione; ma rappresentino una occasione concreta di formazione professionalizzante. I contenuti degli insegnamenti, inoltre, devono distinguersi per efficacia e devono rispondere – ad avviso del parere – ad una omogeneità a livello nazionale anche al fine di evitare sperequazioni al momento delle verifiche intermedie (2 alla fine di ogni semestre) e finali.

Il parere suggerisce di fissare in 160 ore distribuite nei 18 mesi di tirocinio previsto per legge la durata del corso, che dovrà essere organizzato con modalità tali da non pregiudicare l’assistenza in udienza e la frequenza dello studio legale. Spazio alla maggiore offerta formativa anche tramite la collaborazione tra più Istituzioni forensi e con le Associazioni ed a corsi di soggetti terzi, che però siano accreditati.
La conoscibilità dell’offerta dovrebbe essere garantita dalla pubblicazione di tutti i corsi disponibili sui siti delle Istituzioni forensi.
Clicca qui per il parere del CNF

L'articolo Riforma forense: il parere del CNF sui corsi di formazione per i praticanti proviene da Giurdanella.it.

]]>
160 ore di formazione per i praticanti avvocati: la bozza del Regolamento https://www.giurdanella.it/2016/03/160-ore-di-formazione-per-i-praticanti-avvocati-la-bozza-del-regolamento/ Wed, 23 Mar 2016 09:17:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30888 Il Ministero della Giustizia, in attuazione dell’art. 43 della Legge n. 247/2012 (Legge Professionale Forense) ha inviato al CNF, per il relativo parere,  la bozza dello “Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense” . La bozza del Regolamento prevede che i corsi […]

L'articolo 160 ore di formazione per i praticanti avvocati: la bozza del Regolamento proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Ministero della Giustizia, in attuazione dell’art. 43 della Legge n. 247/2012 (Legge Professionale Forense) ha inviato al CNF, per il relativo parere,  la bozza dello “Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense” .

La bozza del Regolamento prevede che i corsi dovranno avere una durata minima di 160 ore. L’accesso ai corsi inoltre avverrà secondo criteri di valorizzazione del merito, con riferimento agli studi universitari o al superamento di prove scritte e orali.

Durante i corsi saranno previste 3 verifiche intermedie di profitto da parte della Commissione di Valutazione. La verifica finale sarà costituita da una simulazione degli esami di stato per l’abilitazione forense.

I corsi saranno organizzati dai Consigli degli ordini e dalle associazioni forensi, che potranno richiedere una quota di iscrizione per il pagamento delle spese di organizzazione.

I contenuti dei corsi dovranno prevedere almeno: approfondimenti casistici nelle materie di diritto civile, penale e amministrativo; approfondimenti nelle materie processuali civili, penali e amministrative con riferimento alle tecniche impugnatorie, ordinamento e deontologia forense, previdenza, etica professionale, tecniche di redazione di atti giudiziari e di ricerca anche telematica delle fonti, teoria e pratica del linguaggio giuridico e, infine, diritto costituzionale, tributario, diritto Ue e internazionale.

Clicca qui per la bozza del Regolamento

 

L'articolo 160 ore di formazione per i praticanti avvocati: la bozza del Regolamento proviene da Giurdanella.it.

]]>
Avvocati insegnanti: la proposta di legge del CNF https://www.giurdanella.it/2016/02/avvocati-insegnanti-la-proposta-di-legge-del-cnf/ Wed, 17 Feb 2016 09:26:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30576 L’Agorà degli Ordini forensi ha varato una proposta di legge per promuovere – a cura della classe forense – insegnamenti di legalità, cittadinanza, diritto nelle scuole per combattere bullismo e discriminazioni tra i minori. La proposta è volta alla introduzione nei POF (Piani dell’offerta formativa delle scuole), e in linea con la riforma della Buona […]

L'articolo Avvocati insegnanti: la proposta di legge del CNF proviene da Giurdanella.it.

]]>
L’Agorà degli Ordini forensi ha varato una proposta di legge per promuovere – a cura della classe forense – insegnamenti di legalità, cittadinanza, diritto nelle scuole per combattere bullismo e discriminazioni tra i minori.

La proposta è volta alla introduzione nei POF (Piani dell’offerta formativa delle scuole), e in linea con la riforma della Buona Scuola (legge 107/2015), di lezioni a cura di Avvocati di introduzione al diritto, con particolare riferimento al sistema costituzionale, alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche in relazione al processo di integrazione europea; di educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione; di educazione alla cittadinanza, anche con riguardo agli obiettivi di attuazione dei principi di pari opportunità, educazione alla parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; di educazione al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, nonché ai principi di solidarietà e di cura dei beni comuni.

Il Presidente del CNF, Andrea Mascherin, ha spiegato che “Iniziative del genere, a cura di Ordini forensi, sono già una realtà proficua sul territorio. Il passaggio ulteriore che gli Ordini e il CNF vorrebbero ottenere è proprio l’approvazione di una legge che dia una cornice uniforme e suggelli la responsabilità sociale a cui è chiamata l’Avvocatura. Non vi è dubbio che la conoscenza fin dall’età scolare del rispetto dell’altro contribuisce ad avere cittadini consapevoli in futuro”.

Un protocollo tra il CNF e il Ministero della Istruzione disciplinerà le modalità alle quali potranno rifarsi convenzioni su base locale tra Consigli degli Ordini forensi e Direzioni regionali scolastiche.

“E’ un impegno che l’Avvocatura vuole assumersi e del quale il CNF ha parlato nell’incontro con il presidente della Corte Costituzionale all’inizio della consiliatura”, spiega il vicepresidente Francesco Logrieco, che ha curato l’iniziativa.

L'articolo Avvocati insegnanti: la proposta di legge del CNF proviene da Giurdanella.it.

]]>
Corso Cassazionisti: in Gazzetta il nuovo bando https://www.giurdanella.it/2016/01/corso-cassazionisti-gazzetta-il-nuovo-bando/ Mon, 18 Jan 2016 09:10:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30223 E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi n. 3 – del 12 gennaio 2016 il bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La domanda di partecipazione alla prova di […]

L'articolo Corso Cassazionisti: in Gazzetta il nuovo bando proviene da Giurdanella.it.

]]>
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi n. 3 – del 12 gennaio 2016 il bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La domanda di partecipazione alla prova di accesso,  elaborata attraverso il form on-line – rinvenibile all’indirizzo www.corsicassazionisti.cnf.it e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) corsicassazionisti2016@pec.cnf.it, deve essere inviata entro le ore 23,59 del 26 febbraio.

Il bando disciplina i requisiti di ammissione, le prove di accesso, la organizzazione delle lezioni- anche su base decentrata e prevede la possibilità di borse di studio.

Si ricorda che è stato pubblicato sul sito del CNF, il nuovo testo del Regolamento ai sensi dell’articolo 22 della legge 247/2012 sui corsi per la iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ( n. 1 /2015) che disciplina i bandi per i corsi prodromici alla iscrizione nell’Albo Cassazionisti, al quale fare riferimento per quanto non regolamentato specificatamente dal bando.

Clicca qui per il bando in Gazzetta.

Clicca qui per il nuovo Regolamento per l’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti

L'articolo Corso Cassazionisti: in Gazzetta il nuovo bando proviene da Giurdanella.it.

]]>
La pubblicità degli avvocati secondo il CNF. Modificato l’art. 35 https://www.giurdanella.it/2015/11/la-pubblicita-degli-avvocati-secondo-il-cnf-modificato-lart-35/ Fri, 20 Nov 2015 09:14:24 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29444 Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato,  martedì 17 novembre, ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati distrettuali il nuovo testo dell’articolo 35 del Codice deontologico forense, approvato dal plenum lo scorso 23 ottobre, per la consultazione prevista dalla legge professionale. Il Cnf precisa che la modifica è volta a chiarire la portata dell’articolo 35, che disciplina il dovere di […]

L'articolo La pubblicità degli avvocati secondo il CNF. Modificato l’art. 35 proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato,  martedì 17 novembre, ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati distrettuali il nuovo testo dell’articolo 35 del Codice deontologico forense, approvato dal plenum lo scorso 23 ottobre, per la consultazione prevista dalla legge professionale.

Il Cnf precisa che la modifica è volta a chiarire la portata dell’articolo 35, che disciplina il dovere di corretta informazione “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”, eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web.
In pratica, il CNF chiarisce che  qualsiasi mezzo è ammesso,  compresi anche siti web con o senza re-indirizzamento, purché però la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Il CNF ha adottato inoltre una seconda delibera interpretativa del parere CNF n. 48/12 (AmicaCard) che ha provocato la sanzione da parte dell’autorità Antitrust di 900 mila euro, in cui si specifica che “il parere n. 48/12 vada interpretato come ferma stigmatizzazione dell’accaparramento di clientela con modi e mezzi non idonei ovvero come stigmatizzazione dell’acquisizione di incarichi professionali tramite l’offerta di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o di promesse di vantaggi e/o la corresponsione di denaro a procacciatori di affari“.
Nella delibera inoltre il Cnf precisa che  ” la libertà di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo, ma nel rispetto dei canoni fondamentali, ha costituito, e costituisce, oggetto di costante riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale Forense il quale, più volte, ha avuto modo di ribadire la liceità deontologica di una pubblicità informativa resa attraverso la cartellonistica all’interno di impianti sportivi o la utilizzazione di spazi sulla carrozzeria di automezzi, a titolo di esempio”.

Clicca qui per il testo del codice deontologico

L'articolo La pubblicità degli avvocati secondo il CNF. Modificato l’art. 35 proviene da Giurdanella.it.

]]>
Avvocato Specialista: sintesi e testo del Regolamento https://www.giurdanella.it/2015/09/avvocato-specialista-sintesi-e-testo-del-regolamento/ Wed, 16 Sep 2015 08:50:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28533 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 di ieri, 15 settembre 2015, il  DECRETO del Ministro della Giustizia del 12 agosto 2015 , n. 144,  recante “disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Ai sensi del Regolamento è avvocato specialista […]

L'articolo Avvocato Specialista: sintesi e testo del Regolamento proviene da Giurdanella.it.

]]>
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 di ieri, 15 settembre 2015, il  DECRETO del Ministro della Giustizia del 12 agosto 2015 , n. 144,  recante “disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Ai sensi del Regolamento è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

b) diritto agrario;

c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

d) diritto dell’ambiente;

e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;

g) diritto successorio;

h) diritto dell’esecuzione forzata;

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l) diritto bancario e finanziario;

m) diritto tributario, fiscale e doganale;

n) diritto della navigazione e dei trasporti;

o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;

p) diritto dell’Unione europea;

q) diritto internazionale;

r) diritto penale;

s) diritto amministrativo;

t) diritto dell’informatica.

Non sarà possibile conseguire il titolo in più di due dei suddetti settori.

Il titolo di avvocato specialista sarà conferito dal Consiglio Nazionale Forense in ragione del percorso formativo ( corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo delle università legalmente riconosciute e inserite nell’elenco del Miur) o della comprovata esperienza dell’avvocato   (anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni ed avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3).

I consigli dell’ordine dovranno formare e aggiornare, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 rendendoli accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.

Il CNF e i Consigli dell’ordine dovranno altresì promuovere l’organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche, mentre l’avvocato specialista, ai fini del mantenimento del titolo, dovrà dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Il titolo di avvocato specialista potrà essere revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:

a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 1.

Il Regolamento entrerà in vigore il 14 novembre 2015.

Di seguito il testo integrale del regolamento

**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 (in G.U. n. 214 del 15 settembre 2015; in vigore dal 14 novembre 2015) – Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00157)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l’articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Art. 2

Avvocato specialista

1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3.

2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8.

3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

Art. 3

Settori di specializzazione

1. L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

b) diritto agrario;

c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

d) diritto dell’ambiente;

e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;

g) diritto successorio;

h) diritto dell’esecuzione forzata;

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l) diritto bancario e finanziario;

m) diritto tributario, fiscale e doganale;

n) diritto della navigazione e dei trasporti;

o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;

p) diritto dell’Unione europea;

q) diritto internazionale;

r) diritto penale;

s) diritto amministrativo;

t) diritto dell’informatica.

Art. 4

Aggiornamento dell’elenco delle specializzazioni

1. L’elenco dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 5

Elenchi degli avvocati specialisti

1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.

Titolo II

Conseguimento del titolo

Art. 6

Disposizioni comuni

1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall’articolo 3, l’interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell’ordine d’appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.

2. Può presentare domanda l’avvocato che:

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all’articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 8;

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.

4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.

5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l’istante.

6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al consiglio dell’ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5.

7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5.

Art. 7

Percorsi formativi

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L’incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l’istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l’istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l’indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.

9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l’organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

11. Il comitato di gestione, d’intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l’integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonchè delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.

12. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;

b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;

c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;

d) obbligo di frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso;

e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.

13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.

Art. 8

Comprovata esperienza

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

a) di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;

b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.

Titolo III

Mantenimento del titolo

Art. 9

Disposizioni comuni

1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.

2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:

a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;

b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

Art. 10

Aggiornamento professionale specialistico

1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.

2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Art. 11

Esercizio continuativo della professione
nel settore di specializzazione

1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.

Titolo IV

Revoca del titolo

Art. 12

Revoca del titolo

1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:

a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 1.

2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell’ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l’interessato.

4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a cura del medesimo consiglio dell’ordine.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

Funzioni del Consiglio nazionale forense

1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.

2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

Art. 14

Disposizione transitoria

1. L’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall’articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell’ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All’organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.

Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì 12 agosto 2015.

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

L'articolo Avvocato Specialista: sintesi e testo del Regolamento proviene da Giurdanella.it.

]]>