L'articolo Interdittiva antimafia: quali effetti sulle opere finanziate già realizzate proviene da Giurdanella.it.
]]>Lo ha affermato il Tar Campania, sezione prima, con sentenza del 3 gennaio 2018, numero 3 (presidente Salvatore Veneziano, estensore Ida Raiola).
La questione.
L’art. 92 del codice delle leggi antimafia (159/2011) prevede, al terzo comma, decorsi trenta giorni dalla richiesta o, nei casi di urgenza, immediatamente, la P.A. possa concedere contributi, finanziamenti, agevolazioni, sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell’informazione antimafia. L’eventuale successiva interdittiva comporta la revoca delle autorizzazioni e concessioni o il recesso dai contratti, “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite“. Tale previsione viene poi ribadita nell’art. 94 comma 2.
Ora, “poiché ogni attività della pubblica amministrazione che importa erogazione di provvidenze economici è finalizzata a scopi di interesse pubblico e questi ultimi si sostanziano in benefici per la collettività, immediatamente o mediatamente riconducibili all’esercizio del potere, la nozione di “utilità conseguite” di cui all’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 va estesa anche a quei vantaggi generali che l’esecuzione del programma finanziato aveva di mira, che sono da accertarsi da parte della pubblica amministrazione in termini di effettività (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 15 febbraio 2013, n. 119)”.
“Né – osserva il Tar Campania – ha pregio il rilievo formulato dalla difesa regionale secondo il quale, in materia di finanziamenti pubblici, la norma applicabile sarebbe quella contenuta nell’art.92, comma 3, d.lgs. n.159/2011 da leggere nel senso che “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni”, mentre per i soli contratti è previsto il recesso “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimante, nei limiti delle utilità conseguite”, non sussistendo – ad avviso del Collegio – alcun elemento né di carattere letterale né di carattere logico, attesa l’analogia delle situazioni da regolare – per limitare il campo di applicazione del ristoro delle opere già eseguite e del rimborso delle spese sostenute “nei limiti delle utilità conseguite” alle sole fattispecie contrattuali”.
La conclusione.
“In definitiva, il Tribunale ritiene che l’art.92, comma 3, e l’art.94, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 vadano letti in maniera coordinata e senza ingiustificate scissioni e che, pertanto, nel caso di specie, sussistano i presupposti per far salvi il valore delle opere eseguite e/o il rimborso delle spese sostenute, ossia il riconoscimento delle utilità conseguite che coincidono con la realizzazione dell’obiettivo cui il contributo era preordinato“.
Di seguito, la motivazione integrale.
. . .
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
sentenza del 3 gennaio 2018, numero 3
(presidente Salvatore Veneziano, estensore Ida Raiola)
(…)
Diritto
In limine litis, il Collegio rileva che il gravame risulta proposto anche avverso il provvedimento recante informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Napoli n. -OMISSIS- e i relativi atti istruttori (indicati, rispettivamente, sub 5 e sub 6 dell’epigrafe), sui quali è già intervenuta sentenza di questa Sezione, come peraltro segnalato dalla stessa difesa attorea, di tal che, in ossequio al principio del ne bis in idem, l’impugnativa, nei limiti in cui è dispiegata avverso gli atti appena indicati, è da dichiararsi inammissibile.
Il ricorso è fondato e va accolto sotto il denunciato profilo della violazione di legge, per aver omesso la Regione Campania – allorché si è determinata a decurtare l’importo di €.155.844,01#, relativo alla quota di contributo spettante alla -OMISSIS-, dalla maggiore somma concessa alla Associazione Temporanea di Scopo con capofila l’Università degli Studi del Sannio per la realizzazione delle opere di cui al progetto Sensor descritto nella premessa in fatto- di considerare, come, invece, prescritto dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, il valore delle opere già eseguite e delle spese sostenute “nei limiti delle utilità conseguite” (cfr. in termini, TAR Napoli, sez. I. -OMISSIS-).
Può osservarsi, infatti, che lo scopo precipuo della prevenzione, che si sostanzia nell’informativa antimafia e nei suoi effetti interdittivi, non è accertare l’attuale appartenenza alla criminalità organizzata di un determinato complesso imprenditoriale, bensì solamente la sussistenza di un rischio che quest’ultimo sia esposto ad influenze della prima.
Trattandosi di prevenire rischi e non di sanzionare condotte illecite, il sistema normativo mediante l’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 appresta un meccanismo di protezione fondato sul contemperamento degli opposti interessi in gioco, quali la tutela dell’affidamento del beneficiario, da un lato, e la tutela dell’ordine pubblico, dall’altro, prevedendo che, una volta accertato ex post, rispetto all’avvenuta erogazione di una provvidenza economica, il rischio di ingerenze della criminalità organizzata nell’impresa, siano revocate le agevolazioni concesse, salve le utilità conseguite.
Poiché ogni attività della pubblica amministrazione che importa erogazione di provvidenze economici è finalizzata a scopi di interesse pubblico e questi ultimi si sostanziano in benefici per la collettività, immediatamente o mediatamente riconducibili all’esercizio del potere, la nozione di “utilità conseguite” di cui all’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 va estesa anche a quei vantaggi generali che l’esecuzione del programma finanziato aveva di mira, che sono da accertarsi da parte della pubblica amministrazione in termini di effettività (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 15 febbraio 2013, n. 119).
Nel caso di specie, nella produzione documentale versata in giudizio dalla società ricorrente il Collegio rinviene elementi a sostegno di un riconoscimento, da parte della Regione Campnia, dell’utilità conseguita, che, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, costituisce presupposto e limite per fare salvi il valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute.
L’erogazione del di un contributo va qualificata, nel rapporto tra concedente pubblico e beneficiario, come un mutuo a comunione di scopo, essendo l’erogazione destinata ad una finalità che è propria di entrambe le parti e che obbliga l’accipiens ad eseguire il programma concordato (a pena di revoca del finanziamento).
Ora, tenuto conto della documentazione versata in atti e, in particolare, delle risultanze della relazione tecnica finale sul progetto Sensor depositata dalla difesa della -OMISSIS- in data 12/10/2017, risulta difficilmente contestabile che lo scopo per il quale erano state erogate le provvidenze economiche, di cui una quota-parte in favore della società ricorrente, non sia stato realizzato fin dalla conclusione dei lavori alla data del 31/12/2015.
Né ha pregio il rilievo formulato dalla difesa regionale secondo il quale, in materia di finanziamenti pubblici, la norma applicabile sarebbe quella contenuta nell’art.92, comma 3, d.lgs. n.159/2011 da leggere nel senso che “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni”, mentre per i soli contratti è previsto il recesso “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimante, nei limiti delle utilità conseguite”, non sussistendo – ad avviso del Collegio – alcun elemento né di carattere letterale né di carattere logico, attesa l’analogia delle situazioni da regolare – per limitare il campo di applicazione del ristoro delle opere già eseguite e del rimborso delle spese sostenute “nei limiti delle utilità conseguite” alle sole fattispecie contrattuali.
In definitiva, il Tribunale ritiene che l’art.92, comma 3, e l’art.94, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 vadano letti in maniera coordinata e senza ingiustificate scissioni e che, pertanto, nel caso di specie, sussistano i presupposti per far salvi il valore delle opere eseguite e/o il rimborso delle spese sostenute, ossia il riconoscimento delle utilità conseguite che coincidono con la realizzazione dell’obiettivo cui il contributo era preordinato.
Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti nella fattispecie e alla novità della questione, si stima equo compensare tra le parti le spese giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati sub 1, 2, 3 e 4 dell’epigrafe, nei limiti della spiegata impugnativa;
b) dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui sono impugnati gli atti indicati sub 5 e 6 dell’epigrafe;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e le persone giuridiche private menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
. . .
L'articolo Interdittiva antimafia: quali effetti sulle opere finanziate già realizzate proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Codice Antimafia: il testo con modifiche in Gazzet… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2011, la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.
Il provvedimento entrerà in vigore dal 19 novembre 2017.
Clicca qui per il testo del provvedimento in Gazzetta
L'articolo Codice Antimafia: il testo con modifiche in Gazzet… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Operativa la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno si legge «Abbiamo centrato l’importante obiettivo di velocizzare le procedure – ha dichiarato il ministro Angelino Alfano – salvaguardando i controlli per agevolare così quelle attività, preziose per la nostra economia, che come base di partenza hanno già le carte in regola per competere sul mercato. L’innovativa piattaforma informatica – ha spiegato il ministro – realizzata dal Dipartimento per le politiche del personale del ministero dell’Interno, consentirà infatti alle stazioni appaltanti di ottenere, in assenza di evidenze ostative, l’immediato rilascio della documentazione liberatoria relativa all’operatore economico inserito nell’archivio informatico della banca dati».
Ricordiamo che la banca dati è stata istituita dal Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), mentre le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono state disciplinate dal regolamento adottato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 n. 193.
Le stazioni appaltanti pubbliche, enti pubblici, società controllate pubbliche, concessionari di opere pubbliche, prima di approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, dovranno acquisire la documentazione antimafia sulla piattaforma.
Sulla base dei dati immessi dall’operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l’impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria.
L'articolo Operativa la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Codice Antimafia: Testo aggiornato in vigore dal 26 novembre proviene da Giurdanella.it.
]]>Il codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contiene le principali norme penali finalizzate al contrasto delle attività di stampo mafioso ad esclusione di quelle inscindibilmente integrate nel vigente tessuto normativo (ad es. quelle inerenti le misure cautelari per delitti di mafia) che rimangono nel codice di procedura penale.
In particolare, il codice antimafia riguarda le misure di prevenzione personali e patrimoniali; l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle associazioni mafiose o di stampo mafioso, la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali, le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, le disposizioni riguardanti la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, l’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata
Come abbiamo già anticipato in sede di commento al decreto legislativo di modifica, il codice antimafia ha subito diverse modifiche nella sezione che riguarda i controlli amministrativi sugli appalti e su concessioni, erogazioni e finanziamenti pubblici, rafforzando l’incisività dei controlli e consentendo di emettere una documentazione interdittiva in tutti i casi in cui siano interessate imprese border-line, che oggi, operando sotto soglia, eludono gli accertamenti antimafia più rigorosi.
Inoltre sono state introdotte delle semplificazioni nelle procedure, eliminando oneri amministrativi superflui, come ad esempio gli accertamenti a carico dei figli minori e semplificando alcuni termini procedimentali per il rilascio della documentazione antimafia, specie nei casi di urgenza.
Viene, inoltre, semplificata la norma sulla competenza territoriale. Dal 26 novembre sarà competente al rilascio della documentazione antimafia il prefetto del luogo ove ha sede l’operatore economico, a tutto vantaggio della completezza, dell’efficacia e dell’approfondimento dei riscontri informativi.
L'articolo Codice Antimafia: Testo aggiornato in vigore dal 26 novembre proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Governo: ecco le modifiche al codice antimafia proviene da Giurdanella.it.
]]>Il nuovo correttivo che modifica il Codice Antimafia nella parte concernente i controlli amministrativi sugli appalti e su concessioni, erogazioni e finanziamenti pubblici, tiene alto il livello di vigilanza su tale settore e, anzi, ne rafforza l’incisività consentendo di emettere una documentazione interdittiva in tutti i casi in cui siano interessate imprese border-line, che oggi eludono gli accertamenti antimafia più rigorosi, operando sotto soglia.
Il provvedimento semplifica alcuni passaggi della procedura, eliminando oneri amministrativi superflui, come ad esempio gli accertamenti a carico dei figli minori e semplificando alcuni termini procedimentali per il rilascio della documentazione antimafia, specie nei casi di urgenza.
Viene, inoltre, semplificata la norma sulla competenza territoriale. Con l’approvazione del decreto legislativo sarà esclusivamente competente al rilascio della documentazione antimafia il prefetto del luogo ove ha sede l’operatore economico, a tutto vantaggio della completezza, dell’efficacia e dell’approfondimento dei riscontri informativi.
Non vi sarebbero invece modifiche in materia di comunicazione e informazione antimafia, oggetto di osservazioni anche del Presidente dell’ANAC , dr. Raffaele Cantone, che ha inviato nei giorni scorsi una segnalazione al Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
L’intervento normativo approvato il 6 ottobre dal Consiglio dei Ministri troverà il suo completamento con la prossima pubblicazione del regolamento sul funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che ha recentemente concluso il suo iter formativo.
– – –
E’ stato pubblicato nella Gazzetta del 27 ottobre il decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Il decreto entrerà in vigore il 26 novembre 2014. VAI AL TESTO IN GAZZETTA
L'articolo Governo: ecco le modifiche al codice antimafia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Verifiche antimafia: l’ANAC invia segnalazione al Governo. Il Testo proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel documento ha evidenziato che alcune criticità sono emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni antimafia nell’ambito del sistema di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti, con particolare riferimento alla tipologia di documentazione da acquisire per le verifiche antimafia in sede di rilascio dell’attestato di qualificazione da parte delle SOA.
L’ ANAC, nelle conclusioni, suggerisce al Governo l’opportunità di una revisione delle disposizioni normative in materia antimafia, al fine di statuire in maniera chiara ed espressa l’obbligo per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la sola comunicazione antimafia.
Inoltre, ritiene necessario un intervento di modifica dell’art. 97 del Codice antimafia volto a chiarire se le SOA rientrano tra i soggetti abilitati all’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e, nel caso in cui tale accesso non sia consentito, chiarire con quali modalità le predette società possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia.
Segnaliamo che relativamente a tale argomento, l’Autorità ha emanato anche la determinazione n. 2 del 2 settembre 2014 con cui ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), chiarendo in particolare che la verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati dal comma 2-bis dell’art. 85 del Codice antimafia, che il divieto del rilascio dell’attestato di qualificazione opera sulla base di un provvedimento espresso del giudice e che è possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia…( vai all’articolo)
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della segnalazione inviata al Governo.
L'articolo Verifiche antimafia: l’ANAC invia segnalazione al Governo. Il Testo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti e Codice Antimafia: i requisiti per l’attestato di qualificazione proviene da Giurdanella.it.
]]>L’Autorità osserva preliminarmente che tra i requisiti di carattere generale occorrenti per il conseguimento dell’attestato di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti, è richiesta – ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) dello stesso Codice, richiamato dall’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 – l’assenza della pendenza del procedimento.
Inoltre ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 e sulla base delle abrogazioni disposte dal D.Lgs. n. 159/2011, non può ottenere l’attestato di qualificazione l’impresa nei cui confronti sia accertata:
Illustrate le premesse circa l’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, l’Autorità ha deliberato che:
L'articolo Appalti e Codice Antimafia: i requisiti per l’attestato di qualificazione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Modifiche al Codice antimafia. Relazione illustrativa proviene da Giurdanella.it.
]]>Decreto legislativo recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al DLG n. 159 del 2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Relazione illustrativa
L’art. 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per aggiornare, anche in chiave di semplificazione, la disciplina della documentazione antimafia, cioè delle comunicazioni e delle informazioni antimafia che le pubbliche amministrazioni devono acquisire prima di stipulare contratti o concedere a soggetti privati provvedimenti di natura concessoria o autorizzatoria.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stata esercitata, data la stretta connessione esistente tra le materie, anche la delegazione legislativa conferita dall’art. 1 della legge n. 136 del 2010, relativa all’adozione di un Codice delle legge antimafia e delle misure di prevenzione.
Gli stessi artt. 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136/2010 hanno, inoltre, autorizzato il Governo ad emanare norme integrative e correttive del D. Lgs. n. 159/2011 (nel prosieguo anche “Codice antimafia”), entro tre anni dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 13 ottobre 2011, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalle altre previsioni contenute nei medesimi articoli.
Tale delega “correttiva”, destinata, quindi, a scadere il 13 ottobre 2014, è stata esercitata una prima volta con il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, superando l’originaria impostazione del D. Lgs. n. 159/2011.
Quest’ultimo, infatti, nella sua prima versione stabiliva che la nuova disciplina della documentazione antimafia era destinata ad entrare in vigore ventiquattro mesi dopo l’emanazione dei regolamenti destinati a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (nel prosieguo solo “Banca dati nazionale unica”), capace di rilasciare automaticamente i provvedimenti in discorso alle amministrazioni richiedenti, salvo i casi in cui emergono le situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o quelle indicative di potenziali infiltrazioni mafiose (artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159/2011).
Con il D. Lgs. n. 218/2012, è stata sancita l’entrata in vigore, a decorrere dal 13 febbraio 2013, della riforma della documentazione antimafia, prevedendo un regime transitorio, fino all’attivazione del predetto sistema informativo (destinata comunque ad avvenire nel termine più breve di quello inizialmente previsto di dodici mesi dalla pubblicazione del primo regolamento sul funzionamento – art. 99, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 159/2011). Viene, infatti, previsto che in questo periodo ancora transitorio la documentazione antimafia continua ad essere rilasciata dalle Prefetture, utilizzando i collegamenti ai CED Interforze ex art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ed altri sistemi informativi attivati sotto la previgente normativa.
Il primo periodo di applicazione della nuova disciplina ha costituito un significativo banco di prova che ha consentito di individuare i punti suscettibili di essere migliorati, nell’intento di snellire gli adempimenti amministrativi e rendere quindi più celere ed efficace l’azione di controllo preventivo antimafia.
Con il presente schema di decreto legislativo – adottato in esercizio del principio di delegazione legislativa “correttiva” di cui al predetto art. 2, comma 4, della legge n. 136/2010 – vengono quindi in primo luogo introdotte significative misure di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi, che comunque non incidono sul livello di efficacia e di approfondimento delle verifiche antimafia.
Su un altro versante vengono previsti istituti che consentono l’attivazione, per un periodo limitato nel tempo, di forme di amministrazione straordinaria delle imprese colpite da informazioni antimafia interdittive, al fine di evitare pregiudizi per interessi pubblici fondamentali e di salvaguardare livelli occupazionali di significativa entità.
Ciò premesso, il provvedimento si compone di sei articoli.
In particolare, l’art. 1 modifica l’art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, precisando, innanzitutto, che, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, le verifiche vengono compiute sui familiari residenti nel territorio dello Stato dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa. In tal modo, il testo del citato art. 85 viene più compiutamente allineato al criterio di delega recato dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 136/2010 che richiede espressamente una limitazione in tal senso dei controlli sui familiari. In questo contesto viene ancora precisato che le verifiche riguardano solo i familiari maggiorenni, escludendo quindi interpretazioni tese ad estendere l’azione dei controlli su soggetti che, in quanto minori, non appaiono in grado di incidere, neanche in maniera indiretta, sulla gestione di imprese.
L’art. 2 reca una serie di modificazioni concernenti le disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle comunicazioni antimafia, provvedimento richiesto per la stipula di contratti pubblici e il rilascio di concessioni, autorizzazioni e finanziamenti di importo inferiore alla soglia dei 150 mila euro, stabilita dall’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011.
Più in dettaglio, la modificazione apportata al comma 1 dell’art. 87 è di carattere eminentemente formale. Con una formula lessicale più aderente alle particolari modalità di rilascio del provvedimento in discorso, viene, infatti, chiarito che la comunicazione antimafia è acquisita dalle amministrazioni richiedenti attraverso il collegamento automatico alla Banca dati nazionale unica, salvo che quest’ultimo sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell’esistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. In tal caso, si avvia infatti il procedimento di riscontro dell’effettiva attualità di tali indicazioni, sviluppato dal Prefetto che adotta il provvedimento conclusivo (comunicazione antimafia liberatoria o interdittiva).
E’, invece, di carattere sostanziale l’intervento sul comma 2 del medesimo art. 87, il quale si propone di ridefinire i criteri sulla base dei quali è individuato il Prefetto tenuto ad eseguire le verifiche di cui si è fatto appena cenno e ad adottare le conseguenti determinazioni.
Rispetto al testo attualmente vigente, la competenza viene ad essere concentrata, in linea generale, nel Prefetto della provincia dove l’impresa ha sede legale o secondaria con rappresentanza stabile (per i soli operatori economici ex art. 2508 c.c.). Solo per le società estere, prive di una rappresentanza stabile nello Stato, la competenza viene ancorata al luogo di sede legale delle amministrazioni richiedenti.
Un secondo ordine di modifiche interessa l’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui disciplina i tempi e il procedimento di rilascio della comunicazione antimafia nell’ipotesi in cui risultino nella Banca dati nazionale unica iscrizioni circa l’esistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (applicazione di misure di prevenzione o condanne, confermate almeno in grado di appello, per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.).
Le novità introdotte riguardano, innanzitutto, la riduzione da quarantacinque a trenta giorni del termine entro il quale il Prefetto verifica l’attualità delle predette iscrizioni (riformulazione del comma 4).In secondo luogo, l’intervento si propone di estendere alle comunicazioni antimafia il particolare regime procedimentale, già oggi stabilito per le informazioni antimafia dall’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, allorquando, a causa della loro complessità, non risulti possibile concludere le predette verifiche nel termine di trenta giorni (nuovi commi 4-bis, 4-ter, e 4quater).
Conseguentemente, viene previsto che il Prefetto definisca tale attività nel predetto termine di trenta giorni e che l’amministrazione – previa acquisizione di un’autocertificazione attestante l’assenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 – procede a stipulare il contratto o rilasciare il provvedimento richiesto dall’impresa sotto condizione risolutiva, da azionare nel caso in cui il Prefetto, all’esito dei controlli, adotti una determinazione di tenore interdittivo.
In simmetria con quanto già adesso previsto per le informazioni antimafia, una disciplina parzialmente differente viene stabilita per le provvidenze pubbliche. Le norme di nuova introduzione rimettono, infatti, alla valutazione dell’amministrazione interessata se concedere subito tali provvidenze ovvero attendere la comunicazione antimafia del Prefetto.
Inoltre, la norma prevede che il Prefetto comunichi la comunicazione antimafia all’impresa interessata, entro un termine ragionevolmente breve (cinque giorni) e con l’utilizzo anche di strumenti, quali la posta elettronica, in grado di assicurare modalità trasmissive in “tempo reale”, analogamente a quanto già oggi previsto dal Codice dei contratti pubblici per gli atti di esclusione dalle procedure di gara.
L’introduzione di questo obbligo di comunicazione è coerente con la linea evolutiva della documentazione antimafia che, con la realizzazione della Banca dati nazionale unica di cui all’art. 96 del Codice antimafia, è destinata a produrre effetti a valenza generale, sempre più sganciati dal singolo procedimento amministrativo in relazione al quale la documentazione stessa è emessa, risultando, quindi, connotata da tratti di autonoma capacità lesiva della sfera giuridica del destinatario. Peraltro, la misura – anticipando una piena conoscenza del provvedimento interdittivo che si realizzerebbe comunque nell’ambito del proce6o amministrativo – permette di conseguire effetti positivi in termini di accelerazione del rito contenzioso. Vengono, infatti, evitate le cd. “impugnazioni al buio” delle determinazioni antimafia, destinate ad essere integrate con lo strumento del ricorso per motivi aggiunti, che contribuiscono a rendere meno lineare l’ iterdelle controversie.
Dopo l’art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 – sul quale, con la modifica di cui all’art. 2, comma î, lett. c) si interviene solo per esigenze di coordinamento formale – viene inserito il nuovo art. 89-bis (art. 2, comma 1, lett. d)), dedicato a disciplinare il caso in cui, a seguito della richiesta di comunicazione antimafia, si accerti che l’impresa abbia una compagine amministrativa e proprietaria immune dalle cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, ma sia comunque oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa dedotti dalla più amplia platea di situazioni stabilita dagli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Al fine di evitare “vuoti” normativi, suscettibili di favorire l’ingerenza nel settore degli appalti e dei rapporti con la pubblica amministrazione di imprese collegate alla criminalità organizzata, l’art. 89-bis che si vuole introdurre consente al Prefetto di adottare, nell’ipotesi sopra descritta, un’informazione antimafia interdittiva in luogo della semplice comunicazione richiesta dall’amministrazione procedente.
L’art. 3 interviene invece sulle disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia, richieste per la stipula di contratti o il rilascio di provvedimenti di valore superiore alla soglia dei 150 mila euro.
In particolare, le modificazioni apportate all’art. 90, commi 1 e 2, tendono a ridefinire, con soluzione formalmente più appropriata, il sistema di rilascio dell’ informazione antimafia e i criteri di individuazione del Prefetto competente ad eseguire le verifiche dell’attualità delle iscrizioni negative presenti nella Banca dati nazionale unica ed a rilasciare il conseguente provvedimento finale.
Si tratta di innovazioni del tutto speculari a quelle introdotte all’art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, per cui si rinvia a quanto già detto in merito al precedente art. 2 del presente provvedimento.
Un secondo ordine di modifiche riguarda l’art. 92 del D. Lgs. 159/2011, che disciplina i passaggi procedimentali del rilascio dell’informazione antimafia anche per ciò che concerne i relativi termini.
Le innovazioni apportate – in analogia a quanto viene ad essere stabilito per le comunicazioni antimafia – ridefiniscono i termini per la conclusione delle verifiche delle iscrizioni negative esistenti presso la Banca dati nazionale unica e il rilascio dell’informazione antimafia, stabilendo la relativa durata in trenta giorni, prorogabile di ulteriori quarantacinque nei casi di particolare complessità (nuovo comma 2 del predetto art. 92). Rispetto al testo oggi vigente viene precisato che, comunque, decorso il primo termine di trenta giorni l’amministrazione richiedente procede alla stipula del contratto o al rilascio del provvedimento (nuovo comma 3 del medesimo art. 92),anche immediatamente nei casi di urgenza, previa acquisizione, però, dell’autocertificazione attestante l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del Codice antimafia.
In questo contesto, viene anche riscritto il comma 5 del predetto art. 92 che consente di sospendere l’erogazione di provvidenze pubbliche in attesa del rilascio dell’informazione antimafia liberatoria da parte del Prefetto. L’intervento in questo caso è di tenore meramente formale, sostituendo nel corpo della disposizione il rinvio alla lettera f) dell’art. 67 del Codice antimafia – riguardante fattispecie non pertinente – con quello più corretto alla successiva lettera g).
Inoltre, viene inserito nell’art. 92 in discorso un nuovo comma 2-bis, che sancisce l’obbligo di comunicare l’informazione antimafia interdittiva alla impresa interessata. La previsione è omologa a quella dettata per le comunicazioni antimafia dall’art. 2 del presente provvedimento alla cui illustrazione si fa, pertanto, rinvio.
L’intervento sull’art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011 risponde ad esigenze di raccordo meramente formale.
L’art. 4 è adottato in esercizio del criterio di delega di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 136/2010 che autorizza il Governo ad aggiornare la disciplina degli effetti interdittivi conseguenti all’accertamento delle situazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero all’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del contratto o al rilascio del provvedimento. Sulla base di tale principio, l’art. 4 inserisce nel corpo del D. Lgs. n. 159/2011 il nuovo Capo IV-bis, composto dagli articoli 95-bis e 95-ter.
In particolare, l’art. 95-bis mira ad introdurre misure dirette a garantire la tutela di diritti fondamentali, l’acquisizione di risorse essenziali per l’integrità dei bilanci pubblici ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, che possono essere compromessi in conseguenza degli effetti di rigore prodotti dall’informazione antimafia a contenuto interdittivo che venga a colpire un’impresa.
La norma, volta a definire i presupposti e il procedimento di applicazione di tale misura, si applica nei confronti degli operatori economici che intrattengono i rapporti con la pubblica amministrazione indicati all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. “Codice antimafia”), che comprendono quindi i contratti pubblici, le erogazioni di finanziamento, il rilascio di atti e provvedimenti a contenuto autorizzatorio o concessorio.
La possibilità di fare luogo all’applicazione di queste misure è subordinata al ricorrere di alcune specifiche condizioni.
Innanzitutto è richiesto che l’impresa non abbia fatto acquiescenza all’informazione antimafia interdittiva e, pertanto, abbia proposto o intenda proporre ricorso per l’annullamento di tale provvedimento comma 2). In tale fase, nella quale il provvedimento prefettizio a contenuto negativo è esposto al possibile intervento demolitorio del Giudice Amministrativo, può corrispondere alle cennate esigenze di salvaguardia di interessi primari e di protezione sociale l’applicazione di misure interinali che valgano a differire alcuni effetti correlati all’interdittiva, in particolare quelli consistenti nella perdita del contratto o dei contratti pubblici che siano già nel “portafoglio di ordini” dell’impresa.
In secondo luogo è richiesto che, a seguito dell’interdittiva antimafia, si sia determinata una situazione suscettibile di incidere sulla continuità dell’esercizio di funzioni o servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali ovvero sull’acquisizione di risorse finanziarie necessarie per la salvaguardia dell’integrità dei bilanci pubblici (comma l). A tali interessi si aggiunge quello del mantenimento di tutela di livelli occupazionali di significativa rilevanza, per cui viene previsto che le misure contemplate dalle norme in discorso possano essere applicate solo ad imprese con almeno ottanta dipendenti.
Infine, la norma prevede che la misura possa essere applicata previa valutazione della situazione della capacità produttiva e dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa, che devono essere tali da consentire alla stessa di restare efficacemente sul mercato.
In presenza di questi presupposti, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti pubblici o di conseguire altri provvedimenti amministrativi, è funzionale agli obiettivi dell’intervento far sì che all’impresa, colpita dalla determinazione antimafia, venga consentito di proseguire nell’esecuzione dei contratti pubblici già in essere, fino alla definizione del giudizio o comunque della fase cautelare del giudizio stesso che si sia conclusa a suo favore. Del resto, che un’impresa raggiunta da provvedimento interdittivo possa, in casi particolari, proseguire nell’esecuzione del contratto è evenienza già ammessa dal sistema dei controlli antimafia nei contratti pubblici, essendo contemplata dall’articolo 94, comma 3, del Codice antimafia.
In relazione tuttavia al fatto che l’intervento viene a dispiegare i suoi effetti con riguardo ad un’impresa su cui si è già addensato un giudizio probabilistico circa la sussistenza di una situazione di pericolo di inquinamento mafioso, le misure implicano necessariamente che per tutta la loro durata, l’impresa venga sottoposta ad un regime che ne limita le scelte organizzative e gestionali. Ciò al fine di neutralizzare ogni possibilità di prosecuzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
A questo scopo, la norma prevede che nel caso in cui il provvedimento interdittivo del Prefetto evidenzi una situazione di maggior compromissione del livello di legalità dell’impresa, perché riguardante gli assetti proprietari o gli organi di amministrazione ovvero di rappresentanza legale, venga operata – per un periodo pari a dodici mesi, prorogabile per altri dodici – una separazione tra proprietà e gestione, sul modello del cd. blind trust (comma 3, lett. a).
Nel caso in cui il provvedimento interdittivo riferisca la condizione di ingerenza mafiosa ad altre situazioni, può essere disposta una diversa misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa, tesa a garantire la sollecita rimozione delle situazioni che hanno dato luogo al provvedimento negativo(cd. tutorship – comma 3, lett.b). La misura implica la nomina, per un periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei, di uno o più esperti chiamati ad indicare una serie di correttivi in grado di consentirne l’uscita dalla situazione di pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa, nonché i termini entro i quali essi devono essere implementati.
Sul piano procedurale, viene previsto che l’applicazione delle due misure è richiesta al Prefetto, competente per il luogo di residenza o sede legale, dagli amministratori dell’impresa colpita dall’informazione antimafia interdittiva ovvero da un altro soggetto che abbia un qualificato interesse. In quest’ultimo caso, è obbligatoria l’acquisizione del parere degli amministratori dell’impresa (comma 4). Solo quando ricorrano indifferibili esigenze di tutela degli interessi pubblici cui la misura in argomento è finalizzata, la richiesta può essere formulata anche dall’amministrazione pubblica competente. In tal caso, l’adozione della misura stessa è subordinato al consenso del legale rappresentante dell’impresa (comma 9).
Il Prefetto, una volta concluse le valutazioni istruttorie con il necessario coinvolgimento delle parti sociali e, nel caso in cui la misura è richiesta per la tutela dei livelli occupazionali, della competente articolazione territoriale del Ministero del lavoro, propone al Ministro dell’interno l’adozione dell’una o dell’altra misura (comma 8).
Nel caso in cui la misura individuata consista nella sospensione dei poteri gestori dell’impresa, si procede alla nomina di uno o più amministratori, in un numero non superiore nel massimo a tre, a cui affidare i poteri di amministrazione dell’impresa ordinari e straordinari (comma 4).
Nel caso in cui venga disposta la tutorship, il provvedimento di ammissione alla misura dispone la contestuale nomina di uno o più esperti, i quali indicheranno all’impresa le misure necessarie per porre fine alla situazione di pericolo di ingerenza criminale e vigileranno sulla loro attuazione.
La nomina di tali amministratori ed esperti è disposta dal Ministro dell’interno, in considerazione del fatto che entrambe le misure, connettendosi ad un intervento preventivo di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, giustificano l’attrazione del successivo e collegato decreto alla predetta autorità ministeriale, d’intesa comunque con i Ministri competenti in relazione agli interessi pubblici cui è preordinata la misura disposta (comma 4)
L’intero procedimento è connotato, in considerazione del carattere anche di urgenza che presenta, da termini brevi che portano all’adozione delle misure al massimo in un arco di quarantacinque giorni (commi 3 e 4).
L’amministratore o gli amministratori, nonché gli esperti, vengono individuati tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità recentemente stabiliti dal D.M. 10 aprile 2013, n. 60, per i commissari giudiziali e straordinari delle grandi imprese in crisi (commi 4 e 7).
La norma precisa che agli amministratori, nominati per la straordinaria e temporanea gestione, spettano tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa che vengono sospesi per la durata della misura (comma 5). L’attività di straordinaria e temporanea gestione è considerata di pubblica utilità, con la conseguenza che gli amministratori di nomina ministeriale rispondono delle eventuali diseconomie solo a titolo di dolo o colpa grave comma 6).Per quanto riguarda il sostegno e il monitoraggio, il comma 7 stabilisce che gli esperti formulino indicazioni operative all’impresa circa gli interventi da adottare, per far cessare la situazione di pericolo di ingerenza mafiosa.
Tali interventi – da implementarsi secondo termini e modalità stabilite tassativamente dagli esperti – riguardano, in particolare, l’organizzazione dell’impresa, gli organi amministrativi di controllo interno, i rapporti di lavoro, gli incarichi di collaborazione e consulenza, nonché i rapporti con altri soggetti economici, ivi compresi gli eventuali subappaltatori e fornitori. Le conseguenze derivanti dall’inottemperanza delle indicazioni impartite sono disciplinate nel contesto dell’art. 95-ter.
L’art. 95-ter disciplina, infatti, gli effetti che derivano dalla straordinaria e temporanea gestione ovvero dalla tutorship.
In primo luogo, poichè il Codice antimafia ha stabilito che l’informazione interdittiva esplica i suoi effetti anche sui rapporti contrattuali già in essere, conclusi da qualunque stazione appaltante, dando, per così dire, rilevanza generale a tale determinazione a contenuto negativo, viene previsto che l’ammissione alla misura di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa o all’alternativa misura del sostegno e monitoraggio, venga portata a conoscenza di tutte le amministrazioni pubbliche. E’ a questo scopo che si prevede sia la comunicazione immediata del prefetto alla stazione appaltante che ha fatto richiesta della documentazione antimafia (comma 1), sia l’annotazione della misura nella Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (comma 5). Ciò al fine di rendere effettiva la misura stessa che comporta l’applicazione dell’art. 94, comma 3, del Codice antimafia, non disgiunta dalla necessaria conservazione delle conseguenze afflittive dell’interdittiva consistenti nell’incapacità di acquisire nuovi contratti con la p.a.. Inoltre, del decreto di nomina degli amministratori dell’impresa o degli esperti è data comunicazione anche al tribunale competente (comma 1).
L’intervento normativo detta, inoltre, specifiche norme per regolare il regime dei pagamenti che le pubbliche amministrazioni effettuano alle imprese che, durante il periodo di applicazione della straordinaria temporanea gestione o del sostegno e monitoraggio, proseguono nell’esecuzione di contratti pubblici. Ciò nell’intento di evitare sul nascere ogni possibilità che l’impresa, di cui venga eventualmente coni ridata la contiguità mafiosa, possa comunque trarre dei vantaggi da misure il cui unico fine è quello di evitare la dispersione di posti di lavoro.
In questo senso, il comma 4, prevede che nel periodo di applicazione di tali misure i pagamenti delle somme spettanti all’impresa sono corrisposte dal committente pubblico al netto dell’utile, quantificato in via forfettaria nella misura del 10 per cento dell’importo contrattuale, secondo parametri già applicati nel campo dei contratti pubblici.
Tali somme sono restituite all’impresa solo nel caso in cui l’interdittiva antimafia venga annullata o sia sospesa, con pronuncia cautelare divenuta definitiva, dal Giudice Amministrativo. Nel caso di conferma della determinazione antimafia del prefetto, le somme accantonate sono incamerate dal committente pubblico, il quale per i ratei dei pagamenti maturati ma non ancora corrisposti durante la vigenza delle misure in parola, corrisponde all’impresa solo il valore dell’utiliter coeptum, secondo la regola generale fissata dall’art. 94, comma 2, del Codice antimafia.
Viene, inoltre, previsto che agli amministratori e agli esperti è dovuto un compenso quantificato, con il decreto di nomina, sulla base dei parametri previsti dall’art. 42, comma 4, del Codice antimafia per gli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nell’ambito del procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione. Tale compenso grava integralmente a carico dell’impresa che si impegna a corrisponderlo all’atto della richiesta di applicazione delle misure in argomento (comma 6).
La disposizione determina ex professo i casi nei quali entrambe le misure vengono immediatamente a perdere effetto, connessi principalmente all’esito del giudizio impugnatorio ovvero ad altre evenienze, come il sequestro o la confisca in sede penale o di prevenzione, che determinano lo spossessamento ad altro titolo dell’impresa (comma 2). Inoltre, determina l’automatica cessazione delle misure l’aggiornamento che il prefetto disponga, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del Codice antimafia, della precedente informazione sulla base dei nuovi elementi forniti dall’impresa che valgano a rimetterla in bonis (comma 3).
Per evidenti ragioni di simmetria, i nuovi istituti vengono resi applicabili anche nei confronti delle imprese colpite da provvedimenti di cancellazione dagli elenchi di operatori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list), estesi recentemente dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012 a tutto il territorio nazionale ‘comma 7).
1.1 comma 8 declina i criteri di valutazione del danno risarcibile per lesione di interessi legittimi nelle ipotesi di annullamento dell’informazione antimafia interdittiva o del provvedimento che nega o cancella l’iscrizione nelle cosiddette “white list”. La norma stabilisce, infatti, che, in tali fattispecie, il giudice amministrativo sia tenuto a decidere sulla quantificazione della pretesa risarcitoria applicando i criteri di cui all’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 124, allorquando l’impresa non abbia richiesto l’applicazione nei propri confronti delle misure contemplate dagli articoli in esame. È comunque stabilito che tali criteri non trovino applicazione nel caso in cui le predette misure siano state applicate su richiesta dell’amministrazione pubblica interessata.
L’art. 5 opera due interventi sulla disciplina della Banca dati nazionale unica. Innanzitutto, viene integrato l’art. 99 del D. Lgs. n. 159/2011, con una norma tesa a specificare, in un’ottica attenta alle esigenze di tutela della privacy, che, tra gli altri servizi informativi delle pubbliche amministrazioni, la predetta Banca dati può interconnettersi anche con l’Anagrafe della popolazione residente. In questo contesto, vengono definite anche le finalità per le quali può realizzarsi questa interconnessione che consistono nell’acquisizione dei dati anagrafici dei familiari dei soggetti, individuati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in modo da effettuare in automatico le necessarie verifiche antimafia attraverso il CED Interforze ex art. 8 della legge n. 121/1981. Viene precisato che le modalità di realizzazione di tale collegamento sono rimesse ad uno dei regolamenti attuativi di cui all’art. 99 del D. Lgs. n. 159/2011, in considerazione del fatto che il quadro normativo secondario destinato a disciplinare l’Anagrafe della popolazione residente non è ancora stato completamente definito.
Si evidenzia che, attraverso tale previsione si vuole, in prospettiva, alleggerire gli oneri amministrativi connessi al rilascio della documentazione antimafia, evitando che le amministrazioni interessate richiedano questi dati alle imprese da scrutinare. Il secondo intervento consiste nell’introduzione del nuovo art. 99-bis che disciplina l’ipotesi in cui si verifichino eventi tali da impedire il funzionamento della Banca dati nazionale unica.
Viene previsto che, in queste circostanze, la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e che l’informazione antimafia viene invece rilasciata secondo le modalità stabilite dall’art. 92, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente provvedimento.
La disciplina è completata dalla previsione secondo cui il mancato funzionamento e il ripristino della Banca dati nazionale unica sono resi noti attraverso la pubblicazione di appositi avvisi sui siti istituzionali del Ministero dell’interno e delle Prefetture. Il periodo di inoperatività della Banca dati è attestato con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dello stesso Dicastero.
L’art. 6, infine reca norme di coordinamento formale, transitorie e finanziarie. In particolare, il comma 1 uniforma la denominazione abbreviata della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ricorrente nel Libro II del D. Lgs. n. 159/2011.
Il comma 2 stabilisce che le disposizioni recate dal presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di sua pubblicazione, al fine di consentire di adottare le opportune misure organizzative sia agli uffici del Ministero dell’interno che alle amministrazioni interessate a richiedere la documentazione antimafia.
I commi 3 e 4 recano norme di carattere transitorio, stabilendo, innanzitutto, che alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente all’entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle contenute nell’art. 1, nell’art. 2, comma 1, lett. b), c) e d) e nell’art. 3, comma 1, lett. b) e c). Inoltre, è stabilito che le misure di cui al nuovo art. 95-bis del D. Lgs. n. 159/2011 possano applicarsi anche a situazioni preesistenti di tutela di diritti fondamentali, delle risorse essenziali per l’integrità dei bilanci pubblici, nonché di mantenimento dei livelli occupazionali.
Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo Modifiche al Codice antimafia. Relazione illustrativa proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Codice delle leggi antimafia: i dubbi e le critiche dell’Ance proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, il testo del dossier:
“Verifica antimafia e verifica sul concorrente in fase di gara ai sensi dell’articolo 38 del codice appalti
Un primo punto da chiarire riguarda l’ambito di applicazione della comunicazione antimafia, considerato che si crea spesso confusione tra questo momento di verifica e quello riguardante i requisiti generali di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b) del codice dei contratti pubblici; infatti, i due accertamenti presentano un contenuto similare, riguardando sostanzialmente la sussistenza delle cause ostative o interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 67 del codice antimafia.
Va evidenziato che si tratta di due tipologie di verifica che intervengono in momenti diversi del procedimento di affidamento dell’appalto. Più in particolare, la verifica ai sensi dell’articolo 38, viene attuata in fase di gara ed è funzionale a comprovare i requisiti generali dichiarati dai concorrenti, mentre l’acquisizione della comunicazione antimafia riguarda il momento immediatamente antecedente alla stipula del contratto e, quindi, è sempre limitata al solo aggiudicatario.
La diversità dei momenti della verifica giustifica il diverso ambito di applicazione soggettivo degli accertamenti, che è più ristretto nel momento della partecipazione alla gara e più ampio rispetto all’aggiudicatario contraente.
Infatti, la verifica da effettuare ai sensi dell’articolo 38, lettera b) riguarda unicamente i soggetti ivi menzionati e cioè, oltre al direttore tecnico: il titolare, per le imprese individuali; i soci, per le società in nome collettivo; i soci accomandatari, per le società in accomandita semplice; gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Viceversa, l’acquisizione della comunicazione antimafia, oltre ai soggetti sopra menzionati, riguarda, ai sensi dell’articolo 85 del codice antimafia, necessariamente anche:
– per le società di capitali, tutti i componenti l’organo di amministrazione, il socio di maggioranza, anche nel caso di società con un numero di soci pari a quattro, e il socio unico, senza la specificazione presente nell’articolo 38 che si tratti di persona fisica;
– per tutti i tipi di società, anche i membri del collegio sindacale o il sindaco unico nonché i soggetti che svolgono compiti di vigilanza, di cui alla legge n. 231/2001.
Va, infine, evidenziato anche il diverso ambito oggettivo dei due momenti di verifica.
Infatti, ai sensi dell’articolo 38, lettera b), non rileva soltanto l’esistenza di un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione, come si verifica per la comunicazione antimafia, ma anche la semplice pendenza del procedimento diretto all’irrogazione di quella misura che, dunque, le stazioni appaltanti dovranno verificare, rivolgendo apposita domanda alle cancellerie dei tribunali competenti.
La verifica nel caso di socio di maggioranza o socio unico persona giuridica
Come sopra detto, il codice antimafia prevede che tra i soggetti da verificare ci siano anche il socio di maggioranza o il socio unico, senza alcuna precisazione in relazione alla qualità di persona fisica o giuridica.
L’assenza di tale indicazione porta a ritenere che la verifica debba riguardare anche la persona giuridica.
In tal caso, se si tratta di società, la platea di soggetti da verificare si identifica con quella individuata dall’articolo 85 del codice antimafia. Nell’ipotesi, poi, che sussista una struttura di partecipazioni societarie a catena, tale circostanza potrebbe dar luogo ad un sistema di controlli particolarmente ampio, non essendo chiaro se sia possibile fermare gli accertamenti al primo livello della compagine societaria.
Ciò, peraltro, potrebbe rivelarsi particolarmente oneroso sia per le imprese ma soprattutto per le Prefetture, in particolare fino a quando non sarà operativa la Banca dati.
Si evidenzia che segnaleremo la questione all’Autorità di Vigilanza nell’ambito del documento di consultazione propedeutico all’emanazione dei bandi-tipo, affinché la stessa possa valutare l’opportunità di suggerire un’interpretazione che consenta di limitare il riferimento al solo socio persona fisica e non anche all’eventuale socio persona giuridica, in linea con quanto già precisato per l’articolo 38, comma 1, lettera c); in alternativa, si potrebbe precisare che gli accertamenti, da effettuarsi anche sui soci persone giuridiche, si debbano fermare al primo livello di controllo societario.
In attesa che intervenga un chiarimento da parte dell’Autorità di Vigilanza, si ritiene opportuno suggerire una linea cautelativa per le imprese, rispondendo positivamente alla richiesta dell’Amministrazione di dichiarare la composizione azionaria della società nonché, in caso di informazione prefettizia, l’elenco dei conviventi per tutti i soggetti da verificare rispetto ad ogni livello societario.
La verifica sui soggetti conviventi
Nella precedente circolare Ance si è precisato che la verifica antimafia sui familiari conviventi va effettuata sia nel caso della comunicazione che della informazione prefettizia. Tale indicazione necessita, tuttavia, di una precisazione, avendo dato luogo ad interpretazioni equivoche.
Per quanto riguarda la comunicazione antimafia, occorre tener conto del contenuto dell’articolo 67, comma 4, del codice antimafia, ai sensi del quale il Tribunale può disporre una misura di divieto o decadenza a contrarre con la pubblica amministrazione, anche nei confronti di chiunque conviva con persona sottoposta a misura di prevenzione antimafia.
Tale indicazione normativa viene talvolta interpretata dalle stazioni appaltanti nel senso di dover richiedere all’aggiudicatario contraente di indicare i familiari conviventi, al fine di acquisire la comunicazione prefettizia anche nei loro confronti.
In realtà tale richiesta non è necessaria, in quanto l’eventuale provvedimento giudiziario che estende il divieto dal convivente al soggetto interessato a contrarre con la pubblica amministrazione, è emesso a carico di quest’ultimo e, quindi, risulta dalla verifica che la Prefettura compie direttamente nei confronti di quest’ultimo, ai fini del rilascio della comunicazione a lui relativa.
Peraltro, la verifica prefettizia sul convivente potrebbe essere fuorviante: si pensi al caso in cui il convivente dell’aggiudicatario contraente sia destinatario di misure di prevenzione, ma il Tribunale non abbia ritenuto di estendere il provvedimento interdittivo anche a quest’ultimo.
Pertanto, la verifica antimafia finalizzata al rilascio della comunicazione prefettizia va effettuata con esclusivo riferimento all’aggiudicatario interessato, rilevando unicamente i provvedimenti interdittivi emessi a suo carico. Di conseguenza, nei casi in cui l’Amministrazione richieda all’aggiudicatario l’autocertificazione della comunicazione prefettizia, ai sensi dell’articolo 89 del codice antimafia, sussistendo ragioni di urgenza, questa non deve essere resa con riferimento ai familiari conviventi.
Si evidenzia che anche tale questione sarà segnalata all’Autorità di Vigilanza nell’ambito del documento di consultazione propedeutico all’emanazione dei bandi-tipo, al fine di fare chiarezza sulla documentazione che le Amministrazioni devono richiedere all’aggiudicatario contraente per la verifica antimafia.
Diverso discorso va fatto, invece, con riferimento all’informazione prefettizia.
In tale ambito, infatti, l’articolo 85, comma 3, del codice antimafia, prevede espressamente la necessità di estendere la verifica anche ai familiari conviventi. Ciò si giustifica in relazione al particolare contenuto dell’informazione prefettizia che, rispetto alla comunicazione, attesta anche la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa, il quale si desume da un’indagine complessa che tiene conto di diversi elementi indizianti, tra i quali rileva anche il comportamento dei conviventi.
Un’ulteriore precisazione si ritiene utile con riferimento alla nozione di “familiare convivente”. Infatti, la circolare del Ministro dell’Interno del 19 aprile 2013, ha precisato che in tale categoria deve ritenersi incluso chiunque conviva con la persona sottoposta ad accertamento.
Pertanto, è da ritenere che l’acquisizione dell’informazione prefettizia debba effettuarsi rispetto a tutti i soggetti che figurino nel certificato attestante lo stato di famiglia dell’aggiudicatario contraente, al di là della sussistenza di un vero rapporto di parentela, coniugio o affinità tra gli stessi.
La verifica antimafia in caso di subappalto
L’articolo 91, comma 1, lettera c) del codice antimafia, dispone che l’acquisizione dell’informazione prefettizia è necessaria per l’autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro.
Pertanto, con riferimento ai contratti di subappalto di lavori pubblici, la disposizione del codice antimafia sembrerebbe limitare l’obbligo di effettuare la verifica antimafia soltanto ai casi in cui il subappalto abbia un importo superiore a 150.000 euro.
In realtà tale norma va coordinata con la previsione di cui all’articolo 118, comma 1, n. 4 del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, ai fini dell’autorizzazione al subappalto, occorre sempre dimostrare che non sussista nei confronti dell’affidatario dello stesso alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del codice antimafia), ciò che corrisponde al contenuto della comunicazione antimafia.
Pertanto, dalla lettura combinata delle due norme sopra richiamate, sembra potersi ritenere che, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto, per importi compresi fino a 150.000 euro, l’amministrazione appaltante debba acquisire la comunicazione prefettizia. Per quanto riguarda, invece, i subappalti di importo superiore ai 150.000 euro, la stazione appaltante dovrà acquisire l’informazione prefettizia.
La documentazione antimafia nei rapporti tra i privati
Un problema fortemente segnalato dalle imprese riguarda l’impossibilità di attestare la regolarità della posizione antimafia nell’ambito dei rapporti tra privati, al fine di cautelarsi, in via di autoregolamentazione, dal rischio di interagire con controparti inaffidabili.
Infatti, il codice antimafia ha eliminato ogni possibilità per i privati di rivolgersi alle Prefetture per richiedere la documentazione antimafia. Tale fatto è peraltro ulteriormente aggravato dalla circostanza che è contestualmente venuta meno la possibilità per le Camere di Commercio di rilasciare il certificato camerale con la dicitura antimafia.
Si pone, dunque, il problema di individuare una soluzione alternativa che, da un punto di vista pratico, abbia gli stessi effetti del vecchio certificato camerale. A tal proposito non potrebbe, infatti, essere utilizzato il certificato del casellario giudiziale che, nella formulazione rilasciata al privato, omette di indicare i provvedimenti per l’irrogazione di una misura di prevenzione.
Una soluzione potrebbe essere quella di richiedere la visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 33 del DPR 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. delle disposizioni in materia di casellario giudiziale).
Infatti, tale documento, pur non avendo efficacia certificativa, riporta tutte le iscrizioni contenute nel casellario giudiziale, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati rilasciati al privato. Al fine di avere una completa conoscenza dei provvedimenti a carico del soggetto, la visura dovrebbe essere accompagnata dal certificato dei carichi pendenti, che attesta l’eventuale sussistenza di sentenze di condanna anche non definitive.
Infatti, attraverso questi due documenti si potrebbe avere una verifica analoga a quella scaturente dalla comunicazione prefettizia, che attesta l’insussistenza di provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o di sentenze di condanna, non definitive ma confermate in grado di appello, per i delitti menzionati nell’articolo 67 del codice antimafia.
Tuttavia, anche questa soluzione non risulta praticabile, dal momento che la parte della visura che viene rilasciata all’interessato non contiene l’indicazione delle generalità dello stesso.
Si segnala, comunque, che le Camere di Commercio sono incluse tra i soggetti abilitati a consultare la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ai sensi dell’articolo 97 del codice antimafia. Pertanto, una volta che tale Banca Dati sarà operativa, è ipotizzabile che queste possano riemettere certificati camerali analoghi a quelli con dicitura antimafia. Affinché questo possa avvenire è, tuttavia, necessaria una specifica modifica normativa, che potrebbe essere contenuta in uno dei decreti correttivi del codice antimafia, che possono essere adottati entro due anni dall’entrata in vigore del codice stesso.
Su tale questione, abbiamo formulato un’apposita segnalazione al Ministero dell’Interno.
Tipologie di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa e White list
Si ricorda che il codice antimafia, all’articolo 91 comma 7, demanda ad uno specifico Regolamento, ancora da adottarsi, l’individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa, per le quali è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione antimafia, indipendentemente dal valore del contratto o del subcontratto.
Questa norma costituisce il raccordo tra la disciplina del codice antimafia e quella delle “white list” contenuta nella legge 6 novembre 2012, n.190 (legge anticorruzione), che è ora divenuta operativa a seguito della pubblicazione sulla G.U. del 15 luglio 2013, n.164, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 contenente le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi, presso le prefetture, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Infatti, l’articolo 1, commi da 52 a 57 della legge anticorruzione, prevede, per la prima volta in maniera organica ed in via generale, gli elenchi, da istituire presso le prefetture, di imprese operanti in settori di attività particolarmente esposte all’azione della malavita organizzata, da sottoporre a controlli periodici da parte delle prefetture medesime.
In questo caso è la norma stessa ad indicare i settori economici considerati maggiormente a rischio, elencandoli in modo tassativo. Si tratta delle seguenti attività, che si pongono tutte “a valle” dell’aggiudicazione degli appalti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto terzi;
i) guardiania dei cantieri.
L’elencazione sopra indicata può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con quelli della Giustizia, delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Economia e Finanze.
E’ auspicabile che il Regolamento che sarà adottato ai sensi dell’articolo 91, comma 7 del codice antimafia confermi, quali settori di attività soggetti a particolare rischio di infiltrazione mafiosa, le stesse tipologie indicate nella legge anticorruzione, per le quali le “White list” sono divenute operative. Ciò sembra essenziale al fine di garantire una complessiva coerenza al meccanismo dei controlli antimafia”.
L'articolo Codice delle leggi antimafia: i dubbi e le critiche dell’Ance proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo La stazione appaltante può acquisire un’informativa antimafia “facoltativa”? proviene da Giurdanella.it.
]]>Quanto alla prima delle questioni prospettate, il Collegio, richiamandosi alla propria giurisprudenza (cfr. Cons. St. sez. VI, n, 249 del 29 gennaio 2008), ricorda come “l’obbligo posto dagli artt. 4 della legge n. 490 del 1994 e 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 a carico delle stazioni appaltanti di acquisire l’informativa antimafia per contratti o sub contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, mentre introduce una doverosità assoluta di attivare il procedimento accertativo nei casi specificatamente presi in considerazione dalla legge, non assorbe la sfera di discrezionalità della stazione appaltante, che può acquisire l’informativa in determinate situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamento da parte della criminalità organizzata”. Pertanto, la legittimità della certificazione antimafia così ottenuta non è in alcun modo incisa dalla circostanza che non rientrasse in una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato dava rilievo ad un complesso intreccio parentale tra diversi soci della società in questione e membri di una stessa cosca mafiosa, che quindi finiva per esporre l’intera compagine sociale ad un plausibile pericolo di condizionamento non solo sull’indirizzo e l’attività dell’impresa ma soprattutto sull’utilizzo e sulla destinazione dei proventi.
Per i giudici di Palazzo Spada anche le successive iniziative assunte dalla società per determinare un mutamento della compagine sociale tale da renderla indenne da ogni pericolo di permeabilità mafiosa, non inficiano la legittimità dell’informativa acquisita dalla Stazione Appaltante “poiché il Prefetto ha correttamente preso il considerazione l’assetto societario in atto al momento dell’adozione dei provvedimenti e delle verifiche effettuate dagli organi di polizia, indipendentemente da ogni azione positiva intrapresa per eliminare situazioni suscettibili di integrare il periculum di condizionamento mafioso. In base alla disciplina di settore le invocate sopravvenienze, non determinano con effetto di automatismo, la perdita di efficacia della misura di prevenzione adottata né, in base al principio tempus regit actum, possono mettere in discussione, con effetto sanante, la legittimità del provvedimento a suo tempo adottato”.
Le modificazioni intervenute, data la validità temporale limitata dell’informativa antimafia (di cui all’art. 86 del nuovo Codice antimafia, Dlgs n. 159/2011), saranno quindi rilevanti solo per i futuri e nuovi rapporti economici da instaurarsi con la pubblica amministrazione.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della pronuncia del Cons. Stato, sez. III n. 2798 del 23 maggio 2013.
L'articolo La stazione appaltante può acquisire un’informativa antimafia “facoltativa”? proviene da Giurdanella.it.
]]>