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]]>L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Il nuovo articolo recepisce quanto previsto all’interno della Legge sull’equo compenso (L.49/2023), prevedendo misure sanzionatorie e disciplinari a carico degli avvocati che stabiliscano compensi al ribasso, in difformità a quanto previsto dal D.M 147/2022.
Alle conseguenze disciplinari si aggiunge la sanzione civilistica della nullità relativa e di protezione della clausola avente ad oggetto la determinazione del compenso non equo, rilevabile d’ufficio dal Giudice, ma solo a vantaggio del professionista.
I riflessi dell’intervento giudiziale sul rapporto contrattuale riguardano anche il cliente, il quale, non solo dovrà corrispondere al professionista la differenza tra l’equo compenso determinato giudizialmente e quanto effettivamente pagato, ma anche l’eventuale condanna al pagamento di un indennizzo a favore del professionista.
Peraltro, in relazione agli incarichi offerti dalle amministrazioni pubbliche o da soggetti comunque tenuti all’applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, sulla scorta delle recenti pronunce del T.A.R. Veneto n. 632/2024 e del T.A.R Lazio n. 8580/2024 – è da escludere l’incompatibilità tra la nuova legge sull’equo compenso ed il codice dei contratti, poiché l’interpretazione letterale e teleologica della prima depone in modo univoco per la piena applicabilità anche alla materia dei contratti pubblici e, dunque, non può esserci in concreto alcuna antinomia tra le due discipline.
In sintesi, per non far correre all’Amministrazione il rischio di vedersi condannata a pagare parcelle con i medi tariffari, come conseguenza dell’aver previsto un preventivo nullo (con conseguente responsabilità contabile per il danno erariale), occorrerà attenersi rigorosamente – in sede di pattuizione preventiva – ai minimi tariffari, come detto, potendo solamente prevedere un eventuale ribasso limitatamente alle spese generali.
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]]>L’art. 1 della L. 49/2023 definisce equo il compenso che sia “proporzionato alla quantità e alla qualita’ del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonche’ conforme ai compensi previsti rispettivamente:
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, la legge riguarda “rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile” regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di attività professionali anche in forma associata e societaria e svolte nei confronti di imprese bancarie o assicurative o in generale di imprese che, nell’anno precedente, abbiano occupato 50 o più lavoratori ovvero che abbiano avuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La normativa trova altresì applicazione alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Nonostante si attenda un’interpretazione autentica da parte del legislatore, Anac ritiene che la legge sull’equo compenso non si applichi agli appalti pubblici integrati e a quelli che riguardano servizi di architettura e ingegneria.
Il rischio, secondo l’Autorità anticorruzione, sarebbe quello di frustrare il confronto competitivo, scoraggiando i professionisti più giovani che non possono contare sui requisiti dell’esperienza professionale maturata o sull’organizzazione degli studi.
La legge stabilisce che sono nulle quelle clausole contrattuali che attribuiscano al cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni che prevedano, ad esempio, la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente il contenuto contrattuale, che impongano al professionista di anticipare tutte le spese necessarie per l’attività o che consentano al cliente di pretendere prestazioni aggiuntive senza contropartita economica.
Oltre alla sanzione delle nullità delle clausole, sono previste sanzioni a carico del professionista che concluda contratti in violazione della regola sull’equo compenso; la legge stabilisce che i consigli nazionali si adeguino inserendo all’interno dei vari codici deontologici tali norme sanzionatorie.
Il primo Consiglio a recepire i dettami della l. 49/2023 è stato quello degli Ingegneri, il cui codice rinvia ai parametri previsti dalla legge per stabilire l’equità del compenso.
Dal canto suo il Consiglio nazionale forense ha introdotto una norma ad hoc all’interno del codice deontologico, la quale entrerà in vigore decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il CNF ha sposato una linea più morbida, prevedendo la sanzione della censura per chi concorda un compenso non equo e quella dell’ammonimento per il caso del legale che predispone il contratto senza avvisare il cliente dell’obbligo di equo compenso.
Infine, è stato istituito con decreto del Ministro della Giustizia n. 6/2024 l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso. L’organismo dovrà vigilare sull’osservanza della corretta determinazione ed applicazione della giusta remunerazione dei liberi professionisti e raccogliere le istanze delle libere professioni. Fanno parte dell’Osservatorio i rappresentanti di tutti i Consigli nazionali degli Ordini professionali.
Per leggere il testo integrale della legge clicca qui
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