L'articolo Limite del Subappalto al 30 per cento, la lettera della Commissione proviene da Giurdanella.it.
]]>Lettera di messa in mora – Appalti Pubblici
Una lettera della Commissione Europea dichiara aperta la procedura d’infrazione contro l’Italia per la “mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblica”, rilevando diversi punti di contrasto tra il Codice Appalti – D.lgs 50/2016 – e le direttive 23, 24 e 25 del 2014 sugli appalti pubblici.
Gli Stati membri dispongono ora di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni della Commissione; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato, e provocando un intervento della Corte di Giustizia se il dissenso con governi persistesse.
Oggetto di critica da parte delle istituzioni europee sono diversi istituti la cui disciplina si è discostata dalle indicazioni euro-unitarie.
Si tratta in particolare della disciplina del subappalto, dell’avvalimento, delle offerte anomale e delle esclusioni dalle gare.
Sono stati oggetti di rilievi anche le norme sul calcolo del valore degli appalti, quelle sugli oneri di urbanizzazione.
Come detto, la lettera si concentra sulle limitazioni del subappalto previste dal Codice Appalti, e in particolare il divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico.
Secondo la Commissione la normativa italiana viola il diritto UE in quanto essa limita il ricorso al subappalto in tutti i casi, e non solo nei casi in cui una restrizione del subappalto sia oggettivamente giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto.
Ma sono oggetto della lettera anche le seguenti limitazioni del Codice Appalti sul subappalto:
Di seguito si riporta il contenuto della lettera, nel punto specificamente dedicato al limite quantitativo del subappalto.
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Ai sensi della normativa italiana, il subappalto non può superare il 30% dell’importo totale di un contratto pubblico. Tale limite del 30% è previsto dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 50/2016:
L’articolo 105, comma 2, terza frase, in forza del quale l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
l’articolo 105, comma 5, in forza del quale, per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere Le opere di cui all’articolo 89, comma 11, sono “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”.
La Commissione rileva che nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non vi sono disposizioni che consentano un siffatto limite obbligatorio all’importo dei contratti pubblici che può essere subappaltato. Al contrario, le direttive si basano sul principio secondo cui occorre favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, e il subappalto è uno dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto. Conformemente a tale approccio, l’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE consente alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare il diritto degli offerenti di ricorrere al subappalto, ma solo ove siffatta restrizione sia giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere. La stessa impostazione si ritrova nell’articolo 79, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE (e nel considerando 87 di tale direttiva).
Analogamente, dall’articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE risulta che gli offerenti devono avere la possibilità, in linea di principio, di ricorrere a subappaltatori nell’esecuzione dei contratti. Il considerando 63 della stessa direttiva chiarisce che uno degli obiettivi di questa disposizione è proprio quello di facilitare la partecipazione delle PMI. Pertanto, occorre concludere che la normativa italiana viola il diritto UE in quanto essa limita il ricorso al subappalto in tutti i casi, e non solo nei casi in cui una restrizione del subappalto sia oggettivamente giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto.
La suddetta conclusione è confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. In particolare, nella causa C-406/14 la Corte ha già statuito che una clausola che impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell’appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale delle prestazioni di cui si tratta, è incompatibile con la direttiva 2004/18/CE28 .
La Commissione rileva che, per quanto la succitata giurisprudenza della Corte di giustizia sia stata elaborata in relazione alle precedenti direttive contratti pubblici del 2004, non vi è alcuna ragione per ritenere che le nuove direttive contratti pubblici del 2014 ammettano (contrariamente alle direttive del 2004) restrizioni quantitative al subappalto fissate in maniera astratta in una determinata percentuale dell’appalto. Infatti:
– Come già detto, la direttiva 2014/24/UE, proprio come la direttiva 2004/18/CE, non prevede la possibilità d’introdurre limitazioni quantitative al subappalto;
– La direttiva 2014/24/UE, proprio come la direttiva 2004/18/CE, prevede
che, nei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice possa chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti (articolo 25, primo comma, della direttiva 2004/18/CE e articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE);
– Al punto 34 della sentenza nella causa C-406/14, la Corte ha precisato che, qualora i documenti dell’appalto impongano agli offerenti di indicare, nelle offerte, le parti dell’appalto che essi hanno eventualmente l’intenzione di subappaltare e i subappaltatori proposti, l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto, per quanto riguarda l’esecuzione di parti essenziali dell’appalto, di vietare il ricorso a subappaltatori quando non sia stata in grado di verificare le loro capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell’aggiudicatario. Tale affermazione della Corte nella causa C-406/14 è inoltre rispecchiata nelle seguenti disposizioni della direttiva 2014/24/UE: l’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma29, e l’articolo 71, paragrafo 6, lettera b).
Poiché dette disposizioni, che figurano agli articoli 63 e 71 della direttiva 2014/24/UE e che non erano presenti nella direttiva 2004/18/CE, hanno l’effetto di aumentare i poteri delle amministrazioni aggiudicatrici nei confronti dei subappaltatori (rendendo in tal modo ancora più difficile ritenere che una restrizione quantitativa del subappalto fissata in maniera astratta non sia sproporzionata), si deve concludere che una restrizione quantitativa del subappalto che era incompatibile con la direttiva 2004/18/CE è incompatibile anche con la direttiva 2014/24/UE.
Pertanto la Commissione conclude che l’articolo 105, comma 2, terza frase, e l’articolo 105, comma 5, del decreto legislativo 50/2016 violano l’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 63, paragrafo 2, e l’articolo 71 della direttiva 2014/24/UE31.
Poiché le altre due direttive contratti pubblici contengono articoli corrispondenti ai succitati articoli della direttiva 2014/24/UE, la Commissione conclude altresì che l’articolo 105, comma 2, terza frase, e l’articolo 105, comma 5, del decreto legislativo 50/2016 violano le disposizioni seguenti: l’articolo 79, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 79, paragrafo 3, e l’articolo 88 della direttiva 2014/25/UE; l’articolo 42 della direttiva 2014/23/UE e, per le ragioni sopra esposte, anche l’articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE.
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]]>L'articolo La Commissione: subappalto e avvalimento in contrasto con le direttive europee proviene da Giurdanella.it.
]]>Una lettera della Commissione Europea dichiara aperta la procedura d’infrazione contro l’Italia per la “mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblica”, rilevando diversi punti di contrasto tra il Codice Appalti – D.lgs 50/2016 – e le direttive 23, 24 e 25 del 2014 sugli appalti pubblici.
Oggetto di critica da parte delle istituzioni europee sono diversi istituti la cui disciplina si è discostata dalle indicazioni euro-unitarie.
Si tratterebbe in particolare della disciplina del subappalto, dell’avvalimento, delle offerte anomale e delle esclusioni dalle gare.
Tuttavia, in attesa della pubblicazione della versione integrale della lettera di messa in mora, al momento l’unica fonte ufficiale è il comunicato stampa della Commissione del 24 gennaio 2019, di seguito riportato
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Appalti pubblici: la Commissione esorta 15 Stati membri a conformarsi alle norme su appalti pubblici e concessioni
La Commissione ha deciso oggi di inviare lettere di costituzione in mora a 15 Stati membri (Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Svezia e Ungheria) in relazione alla conformità della loro legislazione nazionale alle norme dell’UE su appalti pubblici e concessioni. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la nuova normativa (direttiva 2014/24/UE, direttiva 2014/25/UE e direttiva 2014/23/UE) nel diritto nazionale entro il 18 aprile 2016. Le lettere odierne sono il risultato di un controllo di conformità effettuato dalla Commissione per verificare che le norme nazionali di recepimento fossero conformi alle direttive dell’UE. La stessa valutazione è in corso o sarà effettuata per gli altri Stati membri, nei quali il recepimento è stato completato con notevole ritardo (cfr. i casi deferiti alla Corte di giustizia dell’UE). Gli Stati membri dispongono ora di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni della Commissione; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di dar seguito alle lettere inviando un parere motivato.
L'articolo La Commissione: subappalto e avvalimento in contrasto con le direttive europee proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti pubblici europei: la guida della Commissione proviene da Giurdanella.it.
]]>Il testo, con il nome di “Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei”, ha lo scopo di suggerire le migliori pratiche in materia di appalti pubblici relativamente ai progetti finanziati da fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e oltre.
Si tratta di una guida all’applicazione delle direttive appalti del 2014 per la gestione dei 5 Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), ovvero del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e infine del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Non si tratta di un testo a carattere vincolante, ma di una guida sulle procedure da seguire in caso di progetti finanziati da fondi comunitari, contenente raccomandazioni sia generali che specifiche, con una serie di “suggerimenti” allo scopo di evitare la commissione degli errori più comuni nella gestione dei fondi.
La guida riguarda tutte le fasi di una procedura di appalto regolata dal diritto europeo, dalla preparazione all’esecuzione, e chiarisce quale deve essere la concreta applicazione delle direttive appalti del 2014 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Le fasi oggetto delle indicazioni della Commissione sono:
* Preparazione e pianificazione
* Pubblicazione e trasparenza
* Presentazione e selezione delle offerte
* Valutazione delle offerte e aggiudicazione
* Implementazione del contratto
In particolare la Commissione si concentra su tutte le circostanze che statisticamente possono ostacolare la corretta gestione di un fondo europeo, come l’inesistenza di offerte, le offerte abnormemente basse o le specificazioni tecniche con valenza escludente. Oggetto di particolare attenzione sono le pratiche di consultazione preliminari di mercato, che da un lato sono essenziali per l’ottimale preparazione della procedure, dall’altro possono distorcere la concorrenza.
Tra i vari aspetti interessanti viene sottolineata la necessità di distinguere i criteri di ammissione (chi deve essere escluso?) da quelli di selezione (chi è capace di eseguire il contratto?) e da quelli premiali (quale offerta porterà ai maggiori risultati?).
In allegato il testo integrale della Guida.
Guida al Public Procurement europeo – Italiano
L'articolo Appalti pubblici europei: la guida della Commissione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Finanziamenti Europei: Bando sul “Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE” proviene da Giurdanella.it.
]]>La Commissione Europea ha pubblicato il bando per il sostegno a misure di informazione sulla politica di coesione dell’UE. Obiettivo primario della call è fornire sostegno alla produzione e diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE, nel rispetto della completa autonomia editoriale dei beneficiari coinvolti.
Le proposte da candidare dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche dell’UE e nell’affrontare le sfide attuali e future che impegnano l’UE, gli Stati membri, le regioni e le amministrazioni locali. Più specificamente le proposte dovrebbero riguardare il contributo della politica di coesione al fine di:
– stimolare l’occupazione, la crescita e gli investimenti a livello regionale e nazionale, e migliorare la qualità di vita dei cittadini;
– contribuire alla realizzazione delle priorità dell’UE e degli Stati membri, che comprendono, oltre alla creazione di posti di lavoro e di crescita, anche la tutela dell’ambiente, la gestione dei cambiamenti climatici, la promozione della ricerca e dell’innovazione;
– migliorare la coesione economica, sociale e territoriale nell’UE riducendo le disparità tra i Paesi e le regioni dell’UE;
– aiutare le regioni a gestire correttamente la globalizzazione trovando la propria collocazione nell’economia mondiale;
– rafforzare il progetto europeo.
I progetti dovranno avere una durata di 12 mesi e sono ammesse a partecipare al bando persone giuridiche, stabilite in uno dei Paesi UE, quali:
– organizzazioni attive nel settore della comunicazione/agenzie di stampa (televisione, radio, stampa, mezzi di comunicazione online, nuovi mezzi di comunicazione e combinazione di diversi mezzi di comunicazione);
– organizzazioni senza scopo di lucro;
– università e istituti d’istruzione;
– centri di ricerca e gruppi di riflessione;
– associazioni di interesse europeo;
– soggetti privati;
– autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali) che non siano Autorità di gestione.
Non sono ammissibili organismi appositamente costituiti con l’obiettivo di attuare progetti nell’ambito del presente bando.
Il bando dispone di un budget di 5 milioni di euro. Per ciascun progetto selezionato la sovvenzione UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili e sarà compresa tra 70mila e 300mila euro. La scadenza è il 28 giugno 2018 ore 15.00.
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]]>L'articolo PON: 102 milioni di euro per le PMI del Sud proviene da Giurdanella.it.
]]>Il programma conta un budget complessivo di 102,5 milioni di euro.
L’ambito territoriale del Programma è relativo ad otto Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia Abruzzo, Molise e Sardegna.
La dotazione finanziaria del Programma deriva da uno specifico conferimento del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020, già approvato lo scorso 23 giugno e che si è provveduto a riprogrammare.
Alle risorse stanziate direttamente nell’ambito del programma si aggiungeranno ulteriori risorse – da disciplinare all’interno del previsto Accordo di finanziamento tra Autorità di Gestione e Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) – derivanti in parte da fonti di natura nazionale, per un importo analogo a quello previsto come contribuzione FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e in parte dal programma COSME (Programma Europeo per le PMI).
Il programma agirà attraverso operazioni di cartolarizzazione di portafogli di prestiti bancari esistenti, in maniera sinergica rispetto alla corrispondente azione svolta dal Fondo centrale di garanzia nel PON “Imprese e Competitività”, che fornisce garanzie alle banche e agli intermediari finanziari riferite sia a singole operazioni finanziarie, sia a portafogli di operazioni.
La cartolarizzazione di prestiti esistenti consentirà alle banche che aderiranno all’iniziativa di liberare capitale di vigilanza. Il capitale liberato sarà utilizzato dalle stesse banche per erogare nuovi finanziamenti a tasso agevolato alle PMI localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno, per un ammontare complessivo di almeno 1,2 miliardi con un effetto moltiplicatore pari a 6 sulle risorse pubbliche dedicate all’iniziativa.
Al fine di massimizzare l’efficacia dell’iniziativa, è previsto che una quota consistente dei prestiti da cartolarizzare debba essere assistita dalla garanzia dei confidi. Tale previsione consentirà, a parità di risorse stanziate, una liberazione di capitale non solo in capo alle banche ma anche ai confidi, rendendo così disponibili importanti risorse per la concessione di nuove garanzie in favore delle PMI.
L'articolo PON: 102 milioni di euro per le PMI del Sud proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti: dall’Europa i nuovi regolamenti per formulari e soglie comunitarie proviene da Giurdanella.it.
]]>Il nuovo Regolamento si riferisce ai lavori al di sopra della soglia comunitaria ed entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta e dunque il prossimo 2 dicembre.
L’uso dei nuovi formulari sarà invece obbligatoria per gli Stati Membri a decorrere dal 18 aprile 2016, termine ultimo per il recepimento delle nuove direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti e concessioni.
Il 25 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 307/5, i nuovi Regolamenti della Commissione Europea che stabiliscono le nuove soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nel settore dei lavori, nei settori speciali e nelle concessioni.
In particolare si tratta del Regolamento n. 2015/2170 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rideterminando così le soglie nei settori ordinari:
5.225.000 – appalti di lavori pubblici;
209.000 – appalti pubblici di forniture e di servizi;
135.000 – appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’all. IV del D. Leg.vo 163/2006;
Il Regolamento n. 2015/2171 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rideterminando così le soglie nei settori speciali:
5.225.000 – appalti di lavori
418.000 – servizi e forniture
Infine il Regolamento n. 2015/2172 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rideterminando così le soglie per le concessioni:
5.225.000 – concessioni
I regolamenti che rideterminano le soglie comunale entrano in vigore il 1 gennaio 2016 e sono direttamente applicabili in tutti gli stati membri.
Clicca qui per il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1986
Clicca qui per il Regolamento n. 2015/2170
Clicca qui per il Regolamento n. 2015/2171
Clicca qui per il Regolamento n. 2015/2172
L'articolo Appalti: dall’Europa i nuovi regolamenti per formulari e soglie comunitarie proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Fondi Europei: la Commissione emana un manuale per gli appalti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>La Commissione evidenzia come gli appalti pubblici svolgano un ruolo importante nell’incanalare i Fondi strutturali e di investimento europei, offrendo una serie di opportunità alle imprese, stimolando gli investimenti privati e contribuendo alla crescita e all’occupazione in loco. Circa infatti il 48% di tali fondi vengano elargiti attraverso degli appalti pubblici.
La Commissione è consapevole che negli Stati membri i progetti cofinanziati dai fondi UE devono essere conformi alle norme applicabili in materia che garantiscono un buon rapporto qualità/prezzo e una leale concorrenza sul mercato. La trasparenza e l’integrità nelle procedure pertinenti sono altrettanto fondamentali per mantenere la fiducia dei cittadini nel governo.
Per questi motivi, la corretta e coerente attuazione delle norme in materia di appalti pubblici si traduce in vantaggi in termini di efficienza ed efficacia per tutti: per le amministrazioni pubbliche a livello nazionale e regionale, per le imprese e per i cittadini.
La Commissione rileva però che una parte significativa degli errori commessi nella spesa di fondi UE è dovuta a un’errata applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici.
Per tali motivi ha redatto un documento contenente delle linee guida che pur non fornendo un’interpretazione giuridica delle direttive UE, costituisce per i funzionari che si occupano di appalti un utile strumento che, grazie a consigli pratici, li guida nelle fasi in cui gli errori sono più frequenti e consente di gestire al meglio ogni situazione. Esso contiene inoltre una serie di buone pratiche, esempi concreti, spiegazioni su temi specifici, studi di casi e modelli. Per facilitare l’uso della guida sono infine stati inseriti punti di allerta ed elementi interattivi con link ai pertinenti testi legislativi e ad altri documenti utili.
Questi orientamenti fanno parte dell’azione prioritaria della Commissione volta ad aiutare gli Stati membri a rafforzare la loro capacità amministrativa al fine di migliorare il modo in cui i fondi UE vengono investiti e gestiti.
L'articolo Fondi Europei: la Commissione emana un manuale per gli appalti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Elezioni europee 2014: il manuale elettorale proviene da Giurdanella.it.
]]>Per la prima volta, il nuovo Parlamento, a seguito delle novità introdotte con i Trattati di Lisbona, eleggerà chi sarà alla guida della Commissione europea, cioè al Governo dell’UE. Il candidato presenta il suo programma politico al Parlamento e per essere eletto a Presidente della Commissione europea dovrà essere poi ‘approvato’ dalla maggioranza assoluta dei deputati (376 su 751). In caso contrario, gli Stati membri dovranno presentare un nuovo candidato.
Anche i candidati agli altri portafogli di competenze della Commissione dovranno superare la “valutazione” parlamentare prima di poter assumere la carica.
Il sistema elettorale
La legge n. 65 del 2014, entrata in vigore il 25 aprile, ha rafforzato la parità di genere alle elezioni europee: nel caso in cui l’elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Gli elementi essenziali del sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e la disciplina della campagna elettorale, dei finanziamenti a partiti e candidati sono illustrati nel Manuale elettorale per le elezioni europee 2014 a cura della Camera dei deputati.
Le modalità di elezione del Parlamento europeo sono disciplinate autonomamente da ciascuno Stato membro sulla base di alcuni principi comuni stabiliti dall’Unione europea. In Italia, il sistema elettorale è proporzionale ed i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni molto ampie.
La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze.
Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.
La legge 22 aprile 2014, n. 65 ha modificato la legge elettorale europea per rafforzare la rappresentanza di genere.
In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, la legge reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del 2014 ed una disciplina a regime più incisiva che troverà applicazione dalle successive elezioni.
In particolare, la proposta di legge introduce, limitatamente alle elezioni europee del 2014, la tripla preferenza di genere prevedendo che, nel caso in cui l’elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Per quanto riguarda la disciplina a regime viene prevista:
– la composizione paritaria delle liste dei candidati, disponendosi che i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, a pena di inammissibilità; inoltre, i primi due candidati devono essere di sesso diverso;
– la tripla preferenza di genere, con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria per il 2014: le preferenze devono infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre preferenze, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza (e non solo la terza preferenza, come nella disciplina per il 2014).
Qui il manuale elettorale per le elezioni europee 2014, a cura della Camera dei deputati.
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]]>L'articolo Professioni, in arrivo dalla UE una nuova direttiva proviene da Giurdanella.it.
]]>La direttiva 2013/55/EU è stata emanata proprio per rimuovere gli ostacoli nella libera circolazione delle professioni, ma la situazione sembra essere in stallo a causa delle diverse regolamentazioni delle varie professioni nei vari stati membri. Pertanto, per cercare di dare una soluzione al problema ed evitare che la direttiva qualifiche resti inascoltata, la Commissione europea ha pensato di mappare le regolamentazioni delle libere professioni nei vari stati per verificare se le varie discipline siano giustificate.
Ovviamente la Commissione nel corso delle indagini terrà conto di tutti gli aspetti delle regolamentazioni dai requisiti di accesso, alla responsabilità civile e penale dei professionisti ecc..
Il vice capo dell’Unità per la libera circolazione delle professioni della Dg Mercato Interno ha illustrato alla delegazione Confprofessioni, l’8 aprile scorso, il programma di mappatura che si articolerà in 2 fasi e dovrà concludersi entro il 2016.
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]]>L'articolo Corruzione negli appalti, l’UE boccia l’Italia proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo quanto riportato dalla Commissione, nel settore degli appalti pubblici, settore sempre più a rischio “corruzione”, c’è stato un ricorso alle procedure senza gara pari al 14%, contro il 6% di media dell’Unione Europea.
L’Ue individua come principale responsabile di questa grave anomalia la Civit, cioè la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità, che avrebbe il compito di coordinare le politiche anticorruzione a livello nazionale. Per l’Ue, infatti, la Civit non avrebbe la capacità di svolgere il suo ruolo perché può contare solo su tre membri e su un organico di supporto di trenta persone frequentemente sostituite.
Il rapporto è critico anche nei confronti della Legge Anticorruzione 190/2012, colpevole, a parere della Commissione UE, di aver attribuito alla Civit compiti di ispezione molto scarsi e debolissimi poteri sanzionatori. Non solo. La Legge Anticorruzione avrebbe lasciato irrisolte alcune questioni, come il falso in bilancio, il riciclaggio e il voto di scambio, mentre le misure contro l’abuso d’ufficio sono frammentate.
Consulta il rapporto integrale della Commissione Europea (disponibile solo in inglese)
L'articolo Corruzione negli appalti, l’UE boccia l’Italia proviene da Giurdanella.it.
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