commissione disciplinare Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/commissione_disciplinare/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 14 Jan 2014 10:05:44 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Enti Locali: responsabile della prevenzione della corruzione è il segretario comunale https://www.giurdanella.it/2013/03/enti-locali-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-il-segretario-comunale/ https://www.giurdanella.it/2013/03/enti-locali-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-il-segretario-comunale/#comments Mon, 04 Mar 2013 13:52:46 +0000 Nell’ottica di un più efficace contrasto alla piaga della corruzione dei pubblici funzionari che ha ispirato la recente legge n. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre del 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 2013 ha indicato i criteri per la nomina, nell’ambito delle amministrazioni statali, della nuova figura del […]

L'articolo Enti Locali: responsabile della prevenzione della corruzione è il segretario comunale proviene da Giurdanella.it.

]]>
Nell’ottica di un più efficace contrasto alla piaga della corruzione dei pubblici funzionari che ha ispirato la recente legge n. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre del 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 2013 ha indicato i criteri per la nomina, nell’ambito delle amministrazioni statali, della nuova figura del responsabile della prevenzione della corruzione.
Le due ipotesi di incompatibilità ivi indicate però (l’appartenenza del responsabile ad uffici di diretta collaborazione degli organi di governo e/o ad uffici per i procedimenti disciplinari) non si applicano al segretario comunale, ma esclusivamente alle amministrazioni centrali dello Stato.
Sebbene l’attuale ordinamento degli Enti Locali colloca solitamente tale figura all’interno delle commissioni disciplinari e in diretta dipendenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, ai quali è legato da un rapporto di natura fiduciaria, è la stessa legge n. 190/2012 che, all’art. 1 comma 7, individua come “normale” responsabile anticorruzione negli Enti Locali il segretario comunale, senza necessità di alcun ulteriore provvedimento di investitura e salva diversa e motivata determinazione del Sindaco o del Presidente della Provincia.

Qui il link con il testo della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica

L'articolo Enti Locali: responsabile della prevenzione della corruzione è il segretario comunale proviene da Giurdanella.it.

]]>
https://www.giurdanella.it/2013/03/enti-locali-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-il-segretario-comunale/feed/ 1
Perentorietà dei termini di inizio e di conclusione dei provvedimenti disciplinari https://www.giurdanella.it/2012/04/perentorieta-dei-termini-di-inizio-e-di-conclusione-dei-provvedimenti-disciplinari/ Fri, 13 Apr 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.1956/2012

L'articolo Perentorietà dei termini di inizio e di conclusione dei provvedimenti disciplinari proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1956 dello scorso 2 aprile ha richiamato un suo precedente orientamento, espresso in ordine al carattere perentorio od ordinatorio dei termini di inizio e conclusione dei procedimenti disciplinari, secondo cui deve senz’altro propendersi per la natura perentoria degli stessi ( ex multis, Sez. IV 19/6/2001n.5365 ).

“L’assunto interpretativo in parola si allinea peraltro a quanto in materia statuito dalla Corte Costituzionale ( cfr sentenza n.1128/988) secondo cui l’azione disciplinare deve essere promossa senza ritardi, a garanzia dell’incolpato per evitare una sorta di sperimentabilità sine die del procedimento disciplinare”.

Di seguito il testo della sentenza

…

Consiglio di Stato, Sezione Quarta

Sentenza numero 1956 del 2 aprile 2012

(estensore Migliozzi, preseidente Giaccardi)

(…)

L’appello è fondato e va accolto per quanto di seguito si va ad esporre.

La questione giuridica sottoposta al giudizio della Sezione riguarda la legittimità della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta all’appellante in relazione a fatti per i quali il medesimo è stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza dichiarativa di prescrizione . Ebbene, ritiene il Collegio che sia fondata la censura , già formulata in primo grado, erroneamente respinta dal Tar e qui reiterata secondo cui il procedimento disciplinare cui accede l’irrogata sanzione risulta affetto da vizio in procedendo, per inosservanza del termine iniziale entro il quale occorreva attivare l’esercizio dell’azione disciplinare. Pare doveroso al Collegio rammentare in via preliminare l’orientamento di questo Consiglio di Stato, espresso in ordine al carattere perentorio od ordinatorio dei termini di inizio e conclusione dei procedimenti disciplinari, secondo cui deve senz’altro propendersi per la natura perentoria degli stessi ( ex multis, Sez. IV 19/6/2001n.5365 ).

L’assunto interpretativo in parola si allinea peraltro a quanto in materia statuito dalla Corte Costituzionale ( cfr sentenza n.1128/988) secondo cui l’azione disciplinare deve essere promossa senza ritardi , a garanzia dell’incolpato per evitare una sorta di sperimentabilità sine die del procedimento disciplinare. Tanto premesso, il regime dei termini che nella specie viene in rilievo è quello disciplinato rispettivamente dall’art.5 della legge n.97 del 2001 secondo cui il procedimento disciplinare deve essere avviato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna e dall’art.97 del DPR n.3 del 1957 per il quale l’azione disciplinare deve essere avviata entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza irrevocabile emessa a carico dell’impiegato.

Per il vero, parte appellante ritiene nella specie debba farsi riferimento al termine dei 90 giorni, ma il Tar ha statuito che invece è quello di 180 giorni che si applica al caso de quo: nondimeno, rileva il Collegio che sia che si faccia riferimento al termine c.d. breve (ex lege n.97/2001) o si prende in considerazione quello “ lungo” (di cui al DPR n.3/57) lo spatium temporis messo a disposizione in entrambe le ipotesi suindicate risulta inutilmente trascorso, se è vero che l’atto iniziale del procedimento disciplinare costituito dalla contestazione di addebiti è stato notificato all’interessato solamente il 3 ottobre 2003, data che oggettivamente si appalesa “tardiva” Invero, il primo giudice individua il dies a quo dal quale computare il termine iniziale dei 180 giorni ( il più contiene il meno ) dal 19 giugno 2003 , data in cui l’Amministrazione avrebbe avuto “cognizione della conclusione del processo con la pronuncia della Cassazione del 16 aprile 2003”, senza però considerare che tale ultima decisione riguarda unicamente la misura accessoria della confisca della somma di denaro cui si accennava in fatto , lì dove l’interessato aveva impugnato in Cassazione per questa sola parte la sentenza della Corte d’Appello di Bari n.1152/2001, mentre per la parte relativa al merito della responsabilità connessa al reato ascritto, la decisione di merito non era oggetto di gravame innanzi al giudice di legittimità.

A ciò si aggiunga la circostanza che la sentenza della Corte di Appello di Bari relativamente alla dichiarata prescrizione del reato è divenuta irrevocabile, come da attestazione della cancelleria in data 2 luglio 2001 e, per ciò che qui rileva, è stata conosciuta ( sul punto non v’è contestazione dell’Amministrazione ) dal Comando Regionale della Puglia della G.d. F in data 20 luglio 2001. Il Tar sempre sul punto fa presente che la copia della sentenza di proscioglimento della Corte d’Appello del 21 luglio 2001 reca l’annotazione “non irrevocabile” e tale attestazione sarebbe sufficiente a far rinviare all’esito del giudizio di Cassazione la definitività della sentenza cui collegare il dies a quo per calcolare il termine entro cui iniziare il procedimento disciplinare. Sul punto, il ragionamento del giudice di primo grado non convince, atteso che era preciso onere dell’Amministrazione procedere alle opportune verifiche per accorgersi che la non irrevocabilità si riferiva solo a parte della sentenza gravata ( la confisca della somma di danaro ) mentre le statuizioni relative alla prescrizione del reato erano già divenute inoppugnabili tempo prima, il 2 luglio del 2001 e la sentenza che le conteneva era stata conosciuta il quello stesso mese.

Da quanto sopra esposto, l’azione disciplinare risulta essere stata attivata tardivamente rispetto ai termini iniziali sopra indicati, sì da essersi inverata l’ipotesi di decadenza dall’esercizio del relativo potere. La fondatezza del vizio in procedendo dedotto dalla parte interessata per la sua assorbente valenza comporta l’accoglimento del proposto atto d’appello, con riforma dell’impugnata sentenza e conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio gravato in prime cure. Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 2 aprile 2012.

L'articolo Perentorietà dei termini di inizio e di conclusione dei provvedimenti disciplinari proviene da Giurdanella.it.

]]>
Criterio per l’individuazione della disciplina da applicare agli appalti misti https://www.giurdanella.it/2012/02/criterio-lindividuazione-della-disciplina-da-applicare-agli-appalti-misti/ Fri, 10 Feb 2012 23:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n. 630/2012

L'articolo Criterio per l’individuazione della disciplina da applicare agli appalti misti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Sul criterio da utilizzare al fine di individuare la disciplina da applicare nel caso di appalti misti, il Consiglio di Stato afferma che “non viene in rilievo l’aspetto quantitativo delle prestazioni, ma il carattere accessorio o meno delle prestazioni. Pertanto, nel caso di specie, relativo ad un appalto per la realizzazione del nuovo blocco operatorio ospedaliero, la percentuale più elevata del costo dei lavori non vale a modificare l’oggetto dell’appalto, stante che nell’appalto, destinato essenzialmente alla “fornitura di tutti i componenti…per il corretto e razionale funzionamento del blocco operatorio”, come specificato nel capitolato, hanno un ruolo accessorio rispetto al valore delle forniture essendo strumentali alla installazione di quanto necessario per il funzionamento delle sale operatorie“.

Di seguito, il testo della sentenza

…

Consiglio di Stato, Sezione III

Sentenza n.360 del 3 febbraio 2012

(estensore Balucani, presidente Lodi)

(…)

DIRITTO

1. – E’ fondato il motivo di appello con il quale viene censurato quanto statuito dal TAR in ordine al ricorso incidentale di MAQUET. Con il motivo di ricorso condiviso dal primo giudice il ricorrente incidentale aveva denunciato che calcolando correttamente l’IVA (al 20% anziché al 10% con riferimento alle prestazioni per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza) la offerta di DRAEGER veniva a superare l’importo posto a base d’asta, e conseguentemente avrebbe dovuto essere esclusa. Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che DRAEGER si è pienamente conformata alle prescrizioni poste dalla lex specialis secondo cui l’offerta complessiva di ciascun concorrente doveva essere “in ribasso rispetto alla base d’asta fissata in euro 2.500.000,00 IVA al 10% inclusa”. L’offerta di DRAEGER è stata infatti di 2.498.701,94, IVA inclusa. E’ vero che nella formulazione dell’offerta dovevano essere indicate, in aggiunta al prezzo complessivo, le singole componenti di prezzo, ed in tale sede sarebbe stata calcolata erroneamente l’IVA al 10% con riferimento alle spese tecniche. Ma, in disparte la considerazione che erano stati gli stessi atti di gara ad indicare l’aliquota del 10% e che tale misura era stata confermata anche in sede di chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, deve comunque ritenersi che il calcolo dell’IVA al 10% anziché al 20% non avrebbe potuto condurre alla esclusione dalla gara, rimanendo comunque ferma l’offerta economica complessiva nei limiti dell’importo posto a base d’asta. Dal momento che le singole componenti del prezzo dovevano essere formulate ai fini della verifica della anomalia della offerta, la indicazione di una aliquota IVA inferiore a quanto stabilito per legge (per talune voci) avrebbe avuto solo l’effetto di riassorbire all’interno del prezzo totale di euro 2.498.701,94 la differenza tra l’IVA calcolata e quella dovuta, e dunque avrebbe potuto semmai incidere ai fini della verifica della anomalia dell’offerta. Ne consegue l’infondatezza del motivo dedotto con il ricorso incidentale e la ammissibilità del ricorso principale di DRAEGER:

2. – Ritiene nondimeno il Collegio che il ricorso di quest’ultimo debba essere respinto stante la palese infondatezza dei motivi ivi dedotti.

2.1 – Con il primo motivo era stata denunciata la difformità dell’offerta di MAQUET rispetto al capitolato speciale – che qualificava la gara come “appalto di fornitura misto” con una percentuale presunta di fornitura del 60% -, posto che detta offerta prevedeva una incidenza del costo dei lavori pari al 57,28%. Ma la censura non può essere condivisa in quanto muove dall’erroneo presupposto che criterio guida per individuare l’oggetto del contratto nel caso di contratti misti caratterizzati anche dalla previsione dei lavori, sia quello quantitativo. Come ha avuto occasione di rilevare la giurisprudenza (cfr. Cons. St. V, 30 maggio 2007, n. 2765) negli appalti misti, al fine di individuare la disciplina da applicare non viene in rilievo l’aspetto quantitativo delle prestazioni, ma il carattere accessorio o meno delle prestazioni. Pertanto nella fattispecie in esame la percentuale più elevata del costo dei lavori non vale a modificare l’oggetto dell’appalto, stante che nell’appalto in esame, destinato essenzialmente alla “fornitura di tutti i componenti…per il corretto e razionale funzionamento del blocco operatorio”, come specificato nel capitolato, hanno un ruolo accessorio rispetto al valore delle forniture essendo strumentali alla installazione di quanto necessario per il funzionamento delle sale operatorie. E’ dunque del tutto ininfluente sull’inquadramento dell’appalto come fornitura la circostanza che le percentuali di forniture e lavori siano diverse da quelle indicate in via presuntiva dalla stazione appaltante, né per tale ragione la offerta di MAQUET può ritenersi difforme dagli atti di gara.

2.2 – Infondato è il secondo motivo del ricorso principale con il quale DRAEGER deduce la violazione di “vincoli inderogabili” con riferimento all’asserito ampliamento dell’area destinata al nuovo complesso operatorio, di circa 17 mq. La censura in esame non tiene conto, infatti, che la misura dell’area in questione era indicata in modo approssimativo essendo specificato che essa comprende “una superficie lorda di ampliamento complessivamente pari a circa 350 mq. oltre agli spazi entro i quali insiste attualmente un blocco operatorio di due sale…”; sì che il modesto ampliamento di mq.17 (secondo la prospettazione del ricorrente) non risulta incompatibile con l’indicazione non del tutto precisa della superficie anzidetta.

2.3 – Quanto poi alla censura di cui al terzo motivo, secondo cui l’offerta di MAQUET sarebbe stata carente di alcune dotazioni minime, la stessa appare infondata in punto di fatto. Come ha puntualmente rilevato l’Azienda nella sua memoria difensiva, non contestata da DRAEGER, non corrisponde al vero: – che MAQUET avrebbe offerto un solo termo disinfettore, poiché nella documentazione allegata alla sua offerta ne sono invece previsti due; – che non abbia offerto travi testaletto, perché dalla stessa documentazione risultano invece presenti nella offerta; – che l’offerta non contenga la fornitura di alcuna sala operatoria dotata di sterilità ISO 5, essendo invece previsto che nella sala operatoria n.1 sarà installato un plafone filtrante per garantire i requisiti ISO 5.1.

2.4 – Infine non può essere condiviso l’ultimo motivo di gravame con il quale si deduce che l’offerta di MAQUET presenterebbe soluzioni non idonee relativamente ad una serie di elementi (quadri elettrici, filtro ingresso pazienti, ecc…), sia perché trattasi di rilievi del tutto generici che non incidono sulla validità della offerta, sia perché la idoneità delle soluzioni offerte è comunque riservata alle valutazioni della Commissione giudicatrice.

3. – Per quanto precede, stante la ritenuta infondatezza dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo, e riproposti in questa sede, l’appello di DRAEGER deve essere respinto, e per l’effetto deve essere confermata la sentenza di primo grado anche se con diversa motivazione, dovendosi dichiarare infondato anziché inammissibile il ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza appellata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 3 febbraio 2012.

L'articolo Criterio per l’individuazione della disciplina da applicare agli appalti misti proviene da Giurdanella.it.

]]>