commissione giudicatrice Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/commissione_giudicatrice/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 14 Jun 2024 15:23:14 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 I poteri del RUP al vaglio del Consiglio di Stato https://www.giurdanella.it/2024/05/i-poteri-del-rup-al-vaglio-del-consiglio-di-stato/ Fri, 31 May 2024 14:50:25 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56792 Le procedure di aggiudicazione di commesse pubbliche sono caratterizzate dalla coesistenza di due organi: da un lato la commissione giudicatrice, costituita da professionisti e soggetti competenti nello specifico settore cui attiene l’oggetto del contratto, dall’altro il responsabile unico del procedimento, divenuto, dopo il nuovo Codice appalti, Responsabile unico del progetto (RUP), “rappresentante” dell’Amministrazione aggiudicatrice nonché […]

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Le procedure di aggiudicazione di commesse pubbliche sono caratterizzate dalla coesistenza di due organi: da un lato la commissione giudicatrice, costituita da professionisti e soggetti competenti nello specifico settore cui attiene l’oggetto del contratto, dall’altro il responsabile unico del procedimento, divenuto, dopo il nuovo Codice appalti, Responsabile unico del progetto (RUP), “rappresentante” dell’Amministrazione aggiudicatrice nonché garante della legittimità e regolarità dell’iter di selezione del contraente privato.

Ebbene, una volta che la commissione abbia individuato l’operatore economico aggiudicatario, in che termini può il RUP intervenire, o addirittura modificare, la scelta operata dalla commissione?

La risposta alla domanda ci viene fornita dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 4435/2024. In tale giudizio, il Consiglio di Stato era chiamato a esprimersi su una vicenda attinente a un appalto integrato, finanziato con fondi PNRR, per cui era stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (circostanza che, come vedremo, è stata valorizzata dal Collegio).

L’azienda prima classificata era stata esclusa direttamente e autonomamente dal RUP, il quale riteneva che la commissione di gara avesse commesso rilevanti errori in sede di valutazione dell’offerta tecnica, e ciò nonostante il parere contrario espresso da due componenti della commissione.

L’impresa esclusa ha dunque promosso ricorso al TAR, ottenendo l’annullamento del provvedimento di esclusione; successivamente, la stazione appaltante ha impugnato la sentenza di primo grado, ritenendo la decisione del giudice di prime cure in contrasto con la normativa di settore (d.lgs. 50/2016 e 36/2023).

Il Consiglio di Stato – Sezione quinta – ha richiamato una sua precedente pronuncia, nella quale aveva stabilito che il RUP può “esercitare un legittimo potere di verifica sulla regolarità della procedura”, cionondimeno, egli non può sostituire “alle valutazioni discrezionali della Commissione (cioè dell’organo tecnico munito della necessaria preparazione ed esperienza professionale nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, inteso in modo coerente con la molteplicità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare) un opposto, soggettivo e autonomo giudizio sui medesimi profili di “accettabilità” dell’offerta tecnica già vagliati dalla stessa Commissione e da questa ritenuti inidonei a condurre all’esclusione dell’operatore economico”. (Cons. di Stato, sez. V, n. 2512/2023)

L’attività della commissione di gara è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito (né dal giudice, né tantomeno dal RUP), salvo il caso in cui la decisione sia inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha richiamato quanto previsto dall’art. 77 d.lgs. 50/2016, a mente del quale nei “casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.

Nondimeno, il fatto che la scelta del contraente privato cui aggiudicare la commessa spetti alla Commissione, non esclude affatto che il RUP possa avere spazi di confronto con i commissari per ottenere chiarimenti o documenti (cfr. art 33 d.lgs. 50/2016 che prevedeva la possibilità per il RUP, tra l’aggiudicazione provvisoria e l’approvazione, di verificare la regolarità del procedimento anche chiedendo chiarimenti e documenti alla commissione).

Nel nuovo codice appalti non è replicata la procedura bifasica di aggiudicazione (ossia un’aggiudicazione provvisoria seguita dall’approvazione definitiva), in quanto la fase dei controlli è successiva all’aggiudicazione; tuttavia, anche il d.lgs. 36/2023 prevede la possibilità per il RUP di stimolare un confronto con la commissione giudicatrice e ciò si evince da:

  • art. 17, comma 5, che stabilisce che il RUP dispone l’aggiudicazione definitiva “se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico”, il che significa che non è vincolato alla decisione della commissione potendo sollevare dubbi in merito alla sua legittimità;

  • art. 18, comma 2, che fa salva, anche dopo l’aggiudicazione definitiva, la possibilità della PA di agire in autotutela, il che – secondo il Collegio – sta a significare che “se i dubbi del RUP sorgono dopo l’aggiudicazione definitiva questi possono essere sciolti mediante richiesta di chiarimenti alla commissione di gara nello spazio di 60 giorni che intercorre tra aggiudicazione e stipulazione”.

Infine, il Consiglio di Stato ha così riassunto:

  • “il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura;

  • dunque non potrebbe giammai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara;

  • se del caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione;

  • è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.”

Il testo integrale della sentenza è fruibile qui.

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Nomina dei commissari di gara dall’Albo nazionale, obbligo dal 15 aprile https://www.giurdanella.it/2019/04/commissioni-e-commissari-di-gara-interni-e-esterni-dal-15-aprile/ Sat, 06 Apr 2019 10:00:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38535 A partire dal 15 aprile, a meno di proroghe, entra in vigore l'obbligo di nomina dei commissari di gara interni ed esterni dall'Albo Nazionale

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Il 15 aprile 2019, a meno di ulteriori rinvii, entrerà in vigore il sistema di selezione delle commissioni di gara tramite l’apposito Albo Nazionale presso l’ANAC.

Con il Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019 , l’Anac aveva rinviato al 15 aprile l’avvio del nuovo sistema per la selezione dei commissari di gara, mediante l’Albo delle commissioni aggiudicatrici.

L’ANAC aveva ritenuto che le iscrizioni presenti in Albo erano troppo basse rispetto al previsto numero di gare bandite annualmente che richiedono la nomina di commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77, allo stato, e che pertanto il numero degli esperti iscritti all’Albo non consentisse di soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste.

A partire dal 15 gennaio 2019 avrebbero dovuto entrare in vigore le nuove norme in materia di individuazione e nomina delle commissioni di aggiudicazione degli appalti pubblici.

In particolare  viene data attuazione al Codice Appalti, che agli artt. 77 e 78 prevede la nomina dei commissari mediante l’Albo Nazionale delle commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, venendo a terminare il periodo transitorio previsto dall’art. 216 dello stesso Codice.

Come chiarito dalla nota operativa dell’ANCI, se fino a questo momento. le amministrazioni hanno potuto procedere in discrezionalmente alla nomina dei commissari di gara, a partire dall’entrata in vigore dell’Albo qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono richiedere all’ANAC la lista di esperti tra cui sorteggiare i componenti esterni della commissione.

L’obbligo di nominare i commissari esterni è assoluto per gli appalti sopra la soglia comunitaria (e per lavori superiori al milione di euro).

E’ possibile la nomina di componenti interni, oltre che nel caso di procedure sottosoglia o di appalti di lavori inferiori al milione di euro, per il caso di affidamento di contratti che non presentano particolare complessità.

C’è poi il caso particolare degli appalti a elevato contenuto scientifico e tecnologico o innovativo: in tal caso la nomina avviene in maniera mista, dato che l’ANAC può selezionare i componenti della Commissione anche tra gli esperti interni alla stazione appaltante, previa richiesta della stazione appaltante stessa e dopo un confronto dell’ANAC con la medisima.

Per quanto riguarda i componenti interni, è comunque richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale al fine della nomina.

Le Linee Guida Anac n. 5 hanno quindi previsto nel dettaglio i criteri di scelta dei commissari di gara e le norme sull’iscrizione degli esperti nell’Albo medesimo.

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Appalti: incompatibilità tra il ruolo di RUP e di presidente della commissione giudicatrice https://www.giurdanella.it/2017/05/appalti-incompatibilita-ruolo-rup-presidente-della-commissione-giudicatrice/ Tue, 30 May 2017 10:16:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33925 Il TAR Lazio – Latina, con la sentenza n. 325 del 23 maggio 2017, si è pronunciato sulla compatibilità del ruolo di RUP e di presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della medesima gara d’appalto. Il TAR ha accolto il rilievo secondo cui vi è una illegittima composizione della commissione, della quale evidentemente il RUP non può […]

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Il TAR Lazio – Latina, con la sentenza n. 325 del 23 maggio 2017, si è pronunciato sulla compatibilità del ruolo di RUP e di presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della medesima gara d’appalto.

Il TAR ha accolto il rilievo secondo cui vi è una illegittima composizione della commissione, della quale evidentemente il RUP non può essere membro.

Si legge, infatti, dalla sentenza: “Benché la compatibilità tra le due funzioni sia stata di recente affermata in giurisprudenza (si veda T.A.R. Lombardia, Brescia, 19 dicembre 2016, n. 1757), il contrario è infatti desumibile dal confronto tra la previsione del soppresso articolo 84 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 secondo cui “i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” e la formulazione dell’articolo 77, comma 4, d.lg. 19 aprile 2016, n. 50 secondo cui “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Da ciò deriva, pertanto, che la mancata esclusione del presidente dalla regola prevista dall’articolo 77 implica chiaramente che il RUP non possa essere componente né presidente della commissione presidente e quindi il superamento della giurisprudenza che si è formata nella vigenza del codice degli appalti previgente.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 23/05/2017

N. 00325/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 25 del 2017 R.G., proposto da Ars Educandi cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Cocco e Anna Rita Martini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Rizzo in Latina, via Montesanto n. 46;

contro

il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti” di Fiuggi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono elettivamente domiciliati;

nei confronti di

Edu.Fo.P. cooperativa sociale a r.l. e “Il Dono” cooperativa sociale, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

dell’avviso di aggiudicazione prot. n. 14980/05-10 del 30 novembre 2016, recante aggiudicazione alla Edu.Fo.P. cooperativa sociale della gara per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico per alunni disabili” per l’anno scolastico 2016-2017, della lettera di invito, del capitolato speciale, dei verbali di gara e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il risarcimento dei danni subiti e subendi anche in forma specifica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso principale e i motivi aggiunti la ricorrente denuncia l’illegittimità degli atti della gara indicata in epigrafe in particolare sostenendo che: a) la commissione non avrebbe proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica violando la previsione dell’articolo 12 d.l. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; b) il presidente della commissione di gara non aveva titolo a ricoprire tale funzione sia perché sprovvisto di competenza nella materia cui si riferisce il servizio sia perché ha svolto anche la funzione di responsabile unico del procedimento; inoltre egli ha svolto la funzione di componente della commissione incaricata di svolgere la gara per analogo servizio presso un diverso comune (gara vinta dalla controinteressata) con conseguente dubbio in ordine alla sua imparzialità; c) il bando consentirebbe ribassi che non garantiscono il rispetto del costo orario dei lavoratori previsto dai C.C.N.L. con conseguente violazione dell’articolo 30 d.lg. 18 aprile 2016, n. 50; d) sussisterebbero varie divergenze tra il contenuto della lettera di invito alla gara e il capitolato speciale d’appalto; e) l’avviso di aggiudicazione non reca l’indicazione dei concorrenti che hanno partecipato alla gara; f) la commissione avrebbe introdotto sub-criteri di valutazione delle offerte, così integrando il bando di gara e svolgendo una funzione (quella di definire il regolamento di gara) che non le compete; a ciò si aggiunge il rilievo che i sub-criteri illegittimamente definiti dalla commissione ricalcherebbero “fedelmente le caratteristiche del servizio offerto dall’impresa aggiudicataria”; g) i punteggi delle offerte tecniche sarebbero stati attribuiti impropriamente e comunque in un modo tale da non far comprendere se sia stata utilizzata la griglia contenuta nella lettera di invito o quella del capitolato di gara (questa censura, contenuta nei motivi aggiunti, si salda al quarto motivo del ricorso principale con cui si deduce la contraddittorietà tra i due documenti citati);

Premesso che l’avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria con cui ha articolato una difesa solo relativamente ai motivi aggiunti cioè alle censure sopra sintetizzate sub f) e g);

Ritenuto che: a) in ordine alla dedotta violazione dell’articolo 12 d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, la censura, anche a prescindere dal rilievo che l’articolo indicato è stato abrogato (dall’articolo 217, comma 1, lett. u) d.lg. 18 aprile 20167, n. 50), è comunque infondata in fatto, dato che l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica è avvenuta in seduta pubblica, come ammesso in ricorso, e solo la valutazione è avvenuta in seduta riservata, come pacificamente consentito; b) in ordine alla dedotta illegittimità della composizione della commissione, la sezione condivide il rilievo secondo cui il r.u.p. non può essere membro della commissione; benchè la compatibilità tra le due funzioni sia stata di recente affermata in giurisprudenza (si veda T.A.R. Lombardia, Brescia, 19 dicembre 2016, n. 1757), il contrario è infatti desumibile dal confronto tra la previsione del soppresso articolo 84 d.lg. 12 aprile 23006, n. 163 secondo cui “i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” e la formulazione dell’articolo 77, comma 4, d.lg. 19 aprile 2016, n. 50 secondo cui “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”; la mancata esclusione del presidente dalla regola prevista dall’articolo 77 implica chiaramente che il r.u.p. non possa essere componente della commissione nemmeno quale presidente e quindi il superamento della giurisprudenza formatasi sotto il vigore del soppresso codice degli appalti; non è d’altro lato consivisibile il rilievo secondo cui la nuova regola del comma 4 sarebbe destinata ad operare solo dopo l’istituzione dell’albo dei commissari previsto dall’articolo 77, comma 2, dato che essa è formulata in termini generali ed è pertanto immediatamente efficace anche nel regime transitorio delineato dal comma 12 dell’articolo 77 (con il quale è compatibile); nella fattispecie quindi il r.u.p. – che è il soggetto che ha formulato la lex specialis – illegittimamente ha svolto l’ufficio di presidente della commissione; c) in ordine alla dedotta violazione dell’articolo 30 d.lg. n. 50, la base d’asta fissata dall’amministrazione consente la formulazione di offerte che rispettino il costo orario dei lavoratori delle cooperative sociali indicato in ricorso in euro 16,55 (alla offerta dell’aggiudicataria, utilizzando i dati della lettera invito, corrisponde un costo orario del servizio di circa euro 17,30, idoneo a garantire, sia pur di poco, il rispetto del costo orario dei lavoratori); d) sussistono infine le divergenze tra la lettera di invito e il capitolato speciale di appalto denunciate in ricorso in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria (servizi analoghi e fatturato) richiesti ai concorrenti e ai punteggi attribuibili (per “esperienza sul campo” e “curricula”), atteso che per la “comprovata esperienza sul campo” la lettera di invito prevede un punteggio di 10 e il capitolato di 20 mentre per i curricula la lettera di invito prevede 20 punti e il capitolato 10;

Ritenuto che quanto precede implichi l’annullamento di tutti gli atti di gara, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione, e assorbimento delle ulteriori censure non esaminate; Ritenuto – in ordine alle richieste di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro della ricorrente – che i vizi riconosciuti fondati implicano la caducazione dell’intera gara a partire dagli atti che l’hanno indetta con la conseguenza che: a) non è possibile il subentro della ricorrente; b) nel bilanciamento degli opposti interessi, non si ritiene sussistano i presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto tenuto conto che l’affidamento si riferisce al solo corrente anno scolastico ed è quindi prossimo a scadenza (è quindi tecnicamente impossibile una rinnovazione della gara che si concluderebbe necessariamente, tenuto conto dei tempi occorrenti, ben dopo la fine dell’anno scolastico); di conseguenza una dichiarazione di inefficacia del contratto avrebbe il solo effetto di privare i beneficiari del servizio di assistenza e non risulterebbe di alcuna utilità per la ricorrente;

Ritenuto, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, che i vizi riconosciuti fondati implicherebbero la rinnovazione della gara e non l’aggiudicazione di essa alla ricorrente; di conseguenza poiché con la sua domanda – peraltro del tutto generica – la ricorrente chiede il danno da “mancata aggiudicazione” essa deve essere respinta;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; respinge la domanda avente a oggetto la dichiarazione di inefficacia del contratto e la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna i resistenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro seimila, oltre accessori di legge e salvo il rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Soricelli Carlo Taglienti

IL SEGRETARIO

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Appalti: il TAR Brescia sulla nomina commissione di gara https://www.giurdanella.it/2016/12/appalti-il-tar-brescia-sulla-nomina-dei-commissari-di-gara/ Wed, 21 Dec 2016 12:02:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32498 Il TAR Lombardia –  Brescia, Sez. II, con la sentenza n. 1757 del 19 dicembre 2016, si è pronunciato sulla legittimità della nomina della commissione di gara da parte della Stazione appaltante in attesa della predisposizione dell’albo di cui all’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Si legge dalla sentenza: “La nuova disciplina prevista dall’art. […]

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Il TAR Lombardia –  Brescia, Sez. II, con la sentenza n. 1757 del 19 dicembre 2016, si è pronunciato sulla legittimità della nomina della commissione di gara da parte della Stazione appaltante in attesa della predisposizione dell’albo di cui all’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si legge dalla sentenza: “La nuova disciplina prevista dall’art. 77, comma 3, prima parte D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è destinato a valere solo a regime, ovvero dopo la creazione dell’albo dei commissari (iscritti in un albo istituito presso l’A.N.AC.) cui esso allude”.

Ad ogni modo, i giudici del TAR bresciano hanno ribadito che, nella persistenza di tale situazione di transitorietà, ai sensi del successivo comma 12, “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Amministrazione”.

Il TAR si è pronunciato, inoltre, sulla possibilità, anche dopo l’entrata in vigore dell’albo di cui all’art. 77 del nuovo Codice appalti, che possano essere cumulate le funzioni di presidente della commissione e di RUP. Su tale questione ha dato esito positivo, ravvisando che ciò non implica una violazione del principio di imparzialità.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 19/12/2016

N. 01757/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Dalli Cardillo C.F. DLLGNE67D14I726D, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14;

contro

Azienda Speciale Consortile Per i Servizi Alla Persona – Ambito Distrettuale N. 3 – Brescia Est, Comune di Botticino, Comune di Capriano del Colle, Comune di Nuvolera, Comune di Nuvolento, Comune di Mazzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Corradi C.F. CRRFBA69S27G535V, Massimiliano Gioncada C.F. GNCMSM67P04D150I, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

nei confronti di

Euroristorazione Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ferasin C.F. FRSGNN72M27G224D, Giuseppe A. Salvadore , Fabio Sebastiano C.F. SBSFBA74D09L840K, Federico Casa C.F. CSAFRC67T07L157V, con domicilio eletto presso Giuseppe A. Salvadore in Brescia, corso Cavour, 31;

per

l’annullamento, previa sospensione,

( A – ricorso principale)

della deliberazione 14 luglio 2016 n°59, contenuta nel verbale n°17 con la stessa data e conosciuta in data imprecisata, con cui il Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale consortile per i servizi alla persona – Ambito distrettuale n°3 Brescia est ha aggiudicato, con ratifica dei verbali della Commissione di valutazione, alla Euroristorazione S.r.l. l’appalto dei servizi di ristorazione comunale dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2023 in seguito alla gara aggregata indetta per i Comuni di Botticino, Capriano del Colle, Nuvolera, Nuvolento e Mazzano – CIG 6709537516 ;

del provvedimento, di estremi e contenuto non conosciuti, concernente le esclusioni ed ammissioni dei concorrenti alla gara predetta;

della proposta di aggiudicazione, di estremi e contenuto non conosciuti;

dei verbali della Commissione di valutazione delle offerte 11 luglio 2017 n°1, 11 luglio 2016 n°2 e 13 luglio 2016 n°3;

della valutazione di congruità dell’offerta della Euroristorazione S.r.l. contenuta nel citato verbale n°3;

della determinazione a contrarre, di estremi e contenuto non conosciuti;

della deliberazione 30 maggio 2016 n°46, conosciuta in data imprecisata, con cui il Consiglio di amministrazione predetto ha approvato il bando della gara in questione e il relativo disciplinare del servizio;

della determinazione 8 luglio 2016 prot. n°2018, conosciuta in data imprecisata, con cui il Direttore dell’azienda in questione ha nominato la Commissione di valutazione delle offerte, con i relativi allegati;

per quanto occorrer possa:

del bando di gara, della rettifica di esso e dei relativi allegati;

dei chiarimenti forniti prima della scadenza del termine per presentare le offerte;

di tutti gli atti e provvedimenti che hanno limitato il diritto di difesa della ricorrente;

del procedimento di verifica dei requisiti della Euroristorazione S.r.l.;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ignoto;

( B – motivi aggiunti)

della deliberazione 30 agosto 2016 n°64, contenuta nel verbale n°20 con la stessa data e conosciuta in data imprecisata, con cui il Consiglio di amministrazione dell’Azienda in questione ha confermato l’aggiudicazione della gara suddetta alla Euroristorazione S.r.l.

nonché in ogni caso per

l’accertamento dell’inefficacia

del contratto eventualmente concluso;

e la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro nel contratto, o in subordine per equivalente in denaro;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Speciale Consortile Per i Servizi Alla Persona – Ambito Distrettuale N. 3 – Brescia Est e di Comune di Botticino e di Comune di Capriano del Colle e di Comune di Nuvolera e di Comune di Nuvolento e di Comune di Mazzano e di Euroristorazione Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente Società Cooperativa Italiana di Ristorazione -nota al pubblico come CIR Food- contesta in questa sede l’esito, espresso dagli atti meglio indicati in epigrafe, della gara cd. aggregata indetta dall’Azienda consortile per i servizi alla persona dell’ambito Brescia est, con bando approvato con deliberazione 30 maggio 2016 n°46, per affidare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’appalto dei servizi di ristorazione per il periodo dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2023 per i Comuni di Botticino, Capriano del Colle, Nuvolera, Nuvolento e Mazzano, con decorrenze distinte per ciascuno di essi, gara alla quale ha partecipato quale capofila di un raggruppamento temporaneo – RTI e si è classificata seconda con punti 87,20 alle spalle della controinteressata Euroristorazione S.r.l., unica altra partecipante, vincitrice con 90,53 punti (doc. 6 ricorrente, copia bando di gara, ove al punto II.1 l’oggetto, al punto II.2 la durata e al punto VI il criterio di aggiudicazione; doc. 1 ricorrente, copia delibera 59/2016; doc. ti da 2 a 4 ricorrente, copie dei verbali; a p. 2 del doc. 4 è la graduatoria; doc. 5 ricorrente, copia determina di nomina della commissione).

A tale fine, ha proposto anzitutto ricorso principale, depositato il giorno 31 agosto 2016, in cui deduce due motivi:

– con il primo di essi, deduce violazione del bando di gara, in particolare alla parte VI, articoli 1 punto 2 comma 3 e 3 comma 2 lettera b). In proposito, precisa che secondo il bando stesso ogni partecipante doveva, fra l’altro, presentare una “busta n°2” contenente il “progetto organizzativo gestionale” del servizio, che secondo l’articolo 1 punto 2 comma 3 doveva essere “sottoscritto a pena di esclusione” dal legale rappresentante. A riprova, il successivo articolo 3 comma 2 lettera b) prevedeva l’esclusione delle offerte “senza le sottoscrizioni richieste” (doc. 6 ricorrente, cit. pp. 14 e 18). Ciò posto, la ricorrente ha sostenuto di aver fatto accesso agli atti di gara e di avere così saputo che in fatto la controinteressata aggiudicataria avrebbe consegnato un progetto non sottoscritto in alcuna pagina (doc. 15 ricorrente, copia del progetto della Euroristorazione, ove in effetti il riquadro intestato “timbro e firma” in calce ad ogni pagina è in bianco) . Afferma che per tale ragione la Euroristorazione avrebbe dovuto essere esclusa, o ricevere comunque un punteggio per l’offerta pari a zero;

– con il secondo motivo, prospettato in subordine, deduce poi violazione degli artt. 77 e 31 del d. lgs. 18 aprile 2016 n°50, per essersi il Responsabile unico del procedimento – RUP nominato anche presidente della commissione di gara, il che sarebbe a suo dire vietato dalle norme citate.

Con atto separato, depositato sempre il giorno 31 agosto 2016, la ricorrente ha poi chiesto l’emissione di un decreto cautelare urgente, ed ha in effetti ottenuto il decreto 31 agosto 2016 n°561, di accoglimento provvisorio della domanda cautelare, sul presupposto dell’apparente fondatezza del primo motivo.

Hanno resistito l’Azienda, con atto depositato il giorno 2 settembre 2016, e la controinteressata, con atto depositato lo stesso giorno 2 settembre 2016, in cui hanno evidenziato prima di tutto quanto al primo motivo che in linea di fatto il progetto presentato dalla Euroristorazione all’interno della busta n°2 era regolarmente firmato, come attestato anche dalla Commissione di gara nel verbale di apertura, presente un rappresentante della CIR; hanno poi spiegato in dettaglio la provenienza della copia non firmata depositata dalla CIR (memoria Azienda 2 settembre 2016 pp. 6 e ss.; memoria controinteressata 2 settembre 2016 pp. 3 e ss.). Risulterebbe infatti che il 14 luglio 2016 il direttore dell’Azienda avrebbe richiesto alla Euroristorazione una copia in formato elettronico del progetto, per inviarla ai Comuni interessati, e l’avrebbe subito ricevuta e inviata agli enti (doc. 1 Euroristorazione, copia progetto firmato in ogni pagina; doc. 2 Azienda e doc. 2 ricorrente, copia verbale Commissione 11 luglio 2016 n°1, ove all’ultima pagina si dice che è stato verificato il contenuto delle buste n°2 e che “tutte le ditte hanno prodotto quanto richiesto”; doc. 6 Azienda e doc. 2 Euroristorazione, copia richiesta progetto; doc. 7 Azienda e doc. 3 Euroristorazione, copia risposta, ove si precisa che “la documentazione non riporta firma in quanto l’unico documento firmato in originale è in vostro possesso”; doc. 7 Azienda, copia trasmissione ai Comuni). Risulterebbe ancora che la CIR avrebbe chiesto copia semplice degli atti di gara e che per tal motivo le sarebbe stata consegnata una stampa della copia non firmata (doc. 9 Azienda, copia di essa).

Hanno quindi concluso per la revoca della misura cautelare e per la reiezione nel merito del ricorso.

Alla revoca della misura cautelare monocratica si è invece opposta la ricorrente, con memoria fatta pervenire in via telematica il giorno 2 settembre e depositata in originale il successivo 5 settembre 2016, in cui ha contestato le difese avversarie: da un lato, ha prodotto (doc. 20 ricorrente, copia di essa) l’istanza di accesso; dall’altro ha sostenuto che sul frontespizio della copia rilasciata (doc. 18 ricorrente, copia pagina in questione) vi sarebbero state le sigle dei commissari di gara, il che comporterebbe che la copia sia stata tratta dall’originale presentato per partecipare.

Con decreto 2 settembre 2016 n°596, il Giudice delegato ha revocato, in base ai nuovi elementi di fatto emersi, la misura stessa e confermato la trattazione collegiale dell’istanza alla camera di consiglio del 22 settembre 2016.

Si sono poi costituiti i Comuni di di Botticino, Capriano del Colle, Nuvolera, Nuvolento e Mazzano, con atto depositato il giorno 20 settembre 2016, in cui fanno proprie le difese dell’Azienda.

Al contempo, la ricorrente, con atto di motivi aggiunti depositato lo stesso 20 settembre 2016, ha riproposto i motivi del ricorso principale contro la deliberazione 30 agosto 2016 n°64 (doc. 21 ricorrente, copia di essa), con la quale l’Azienda ha confermato l’aggiudicazione.

La camera di consiglio del 22 settembre, di conseguenza, era rinviata al successivo 12 ottobre 2016.

Con atto notificato a tutte le controparti e depositato il giorno 11 ottobre, la ricorrente rinunciava peraltro alla domanda cautelare e chiedeva una rapida fissazione dell’udienza di merito, che otteneva per il successivo 15 dicembre 2016.

Con memoria 29 novembre 2016 l’Azienda e i Comuni intimati, nonché e la ricorrente, e con repliche 1 dicembre e 3 dicembre 2016 la controinteressata e le amministrazioni, hanno ribadito le loro rispettive asserite ragioni. In particolare l’Azienda (memoria 29 novembre 2016 p. 9) precisa che la richiesta della CIR era di copia semplice e non conforme (doc. 18 amministrazioni, copia di essa), e che l’addetta al rilascio, come da sua dichiarazione (doc. 19 amministrazioni, copia di essa) aveva aggiunto alla stampa la copia del solo frontespizio dell’originale firmato per richiesta del rappresentante della CIR.

Alla udienza del giorno 15 dicembre 2016, fissata così come si è detto, la Sezione ha infine trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. La domanda di annullamento di cui al ricorso principale è infondata e va respinta, per le ragioni di seguito precisate, che portano a respingere anche la domanda di annullamento proposta in base agli stessi motivi con i motivi aggiunti.

2. Infondato in fatto è il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta mancanza delle necessarie firme sul progetto organizzativo e gestionale presentato dalla Euroristorazione. In proposito, basterebbe notare che il progetto in questione doveva essere contenuto nella busta n°2 dell’offerta, come parte dell’offerta tecnica (doc. 6 ricorrente, cit. p. 14), e che consta dal verbale 11 luglio 2016, in cui è dato atto, fra l’altro, della presenza di certo Campisi quale rappresentante della CIR, la Commissione aprì la busta in questione e verificò che essa effettivamente conteneva quanto previsto dal bando, senza che fosse mosso rilievo alcuno (doc. 2 ricorrente, cit. ultima e penultima pagina).

3. Ciò, dato che com’è del tutto noto il verbale è atto pubblico fidefaciente e che non consta alcuna impugnazione con querela di falso, basterebbe a escludere che nella busta n°2 fosse contenuto un progetto non conforme. L’amministrazione intimata, peraltro, ha ritenuto anche di spiegare per qual ragione, come è incontestabile sia accaduto, un documento firmato solo nel frontespizio sia finito nella disponibilità della CIR, e la sua ricostruzione appare al Collegio del tutto credibile.

4. E’anzitutto accertato in fatto che nella sua richiesta di accesso (doc. 18 amministrazioni, cit.) la CIR non precisò di voler copia conforme degli atti. E’ poi accertato che, successivamente all’aggiudicazione l’Azienda, per plausibili esigenze tecnico organizzative, richiese alla Euroristorazione copia elettronica del progetto, la ricevette con una lettera accompagnatoria che evidenziava come si trattasse di una copia non firmata, dato che l’originale cartaceo firmato, unico in possesso dell’Azienda stessa, era agli atti di gara, e la trasmise ai comuni interessati (doc. ti 6-7 Azienda e 2-3 Euroristorazione cit.).

5. E’parimenti da ritenere accertato, dato che la relazione (doc. 19 amministrazioni, cit.) dell’addetta non è stata contestata, che il rilascio di una stampa del file elettronico con il documento non firmato e di una fotocopia del frontespizio firmato fu frutto di errore, aiutato dalla circostanza che, come detto, non si trattava di rilasciare una copia conforme. A fronte di ciò, gli argomenti della ricorrente, che lamenta la confusione creata, sono inconferenti, perché una gara condotta legittimamente non diventa certo illegittima per un successivo errore nel rilasciare le copie degli atti.

6. Infondato è anche il secondo motivo, poiché la norma dell’art. 77 prima parte del d. lgs. 50/2016 invocata è destinata a valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel momento, ai sensi del comma 12, “la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

7. In tal senso, il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener condivisibile anche nel vigore della nuova normativa: si vedano C.d.S. sez. V 20 novembre 2015 n°5299 e 26 settembre 2002 n°4938.

8. La reiezione della domanda di annullamento comporta reiezione anche della domanda di accertamento della inefficacia e della domanda risarcitoria.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con la precisazione che si considerano a tal fine parte unica l’Azienda e i Comuni intimati, i quali sono rappresentati dalla medesima difesa tecnica, che ha svolto identiche argomentazioni, compilando anche l’unica memoria finale 29 novembre 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge sia quanto al ricorso principale sia quanto ai motivi aggiunti. Condanna la ricorrente a rifondere alle controparti costituite le spese del giudizio, spese che liquida in € 4.000 (quattromila/00) complessivi in favore dell’Azienda e dei Comuni di Botticino, Capriano del Colle, Nuvolera, Nuvolento e Mazzano e ulteriori € 4.000 (quattromila/00) in favore della Euroristorazione, e così per complessivi € 8.000 (ottomila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Gambato Spisani Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

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Codice appalti e scelta commissari di gara: il parere del Cds su Linee guida ANAC https://www.giurdanella.it/2016/09/codice-appalti-e-scelta-commissari-di-gara-il-parere-del-cds-su-linee-guida-anac/ Mon, 19 Sep 2016 14:23:48 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31939 Il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 1919 del 14 settembre 2016 sulle Linee guida “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici”, che l’ANAC ha adottato ai sensi degli artt. 77 e 78 del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 18 […]

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Il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 1919 del 14 settembre 2016 sulle Linee guida “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici”, che l’ANAC ha adottato ai sensi degli artt. 77 e 78 del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Si tratta delle regole operative che devono essere seguite nella composizione delle commissioni giudicatrici e nella gestione da parte dell’ANAC dell’Albo dei soggetti componenti la commissione.

Viene sottolineato nel parere che il d. lgs. n. 50 del 2016 ha optato per un sistema di preferenza per i commissari esterni rispetto a quelli interni alla stazione appaltante, al fine di garantire una maggiore attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

L’Autorità ha individuato due diversi momenti temporali per l’adozione delle prescrizioni attuative del Codice. Il Consiglio di Stato ha auspicato che il secondo provvedimento di completamento delle presenti linee guida venga adottato in tempi rapidi per far sì che avvenga al più presto l’entrata in vigore del nuovo sistema di composizione delle commissioni.

Tra le questioni affrontate una è di valenza generale, ossia quella concernente la natura delle linee guida. La Commissione speciale ha rilevato che esse hanno natura di linee guida vincolanti. Ne consegue che si è in presenza di atti amministrativi generali appartenenti all’ambito degli atti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti

La seconda questione ha riguardato la portata dell’obbligo di iscrizione nell’Albo. Il Consiglio di Stato ha condiviso l’impostazione delle linee guida che, a fronte di un dato normativo non del tutto chiaro, hanno imposto l’obbligo di iscrizione nel predetto Albo non soltanto per i commissari esterni ma anche per quelli interni alla stazione appaltante.

La terza questione esaminata ha avuto ad oggetto il sistema di responsabilità delle stazioni appaltanti. La Commissione speciale ha messo in rilievo che la natura esterna del commissari non impedisce il funzionamento del sistema di imputazione dell’attività alla stazione appaltante, con la conseguente assenza, a seguito della riforma, di un rischio di “deresponsabilizzazione” dell’amministrazione aggiudicatrice.

Si è chiarito che l’obbligo della previa iscrizione all’Albo gestito dall’ANAC, ai fini della nomina nelle commissioni giudicatrici per i concorsi di progettazione, operi soltanto in presenza di amministrazioni aggiudicatrici e non anche, nei settori speciali, in presenza di enti aggiudicatori.

Clicca qui per il testo del Parere del Consiglio di Stato

 

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Nuovo Codice Appalti: ecco i criteri per la nomina dei commissari Anac https://www.giurdanella.it/2016/06/nuovo-codice-appalti-ecco-i-criteri-per-la-nomina-dei-commissari-anac/ Wed, 22 Jun 2016 08:11:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31518 Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza del 31 maggio 2016, ha deliberato l’adozione dei seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto. Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione  L’Autorità nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente […]

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Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza del 31 maggio 2016, ha deliberato l’adozione dei seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.

Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione 

  1. L’Autorità nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
  2. L’Autorità si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

Articolo 2 – Composizione della commissione 

  1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
  2. I componenti sono selezionati tra il personale dell’Autorità e sono individuati: a) il presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale appartenente all’Area A; c) il segretario tra il personale appartenente all’Area A o B.

Articolo 3 – Selezione dei componenti

  • La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell’Autorità.

Articolo 4 – Requisiti dei componenti

  1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
  2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole.

Articolo 5 – Nomina dei componenti

  1. I componenti sono nominati dal Presidente dell’Autorità mediante apposito decreto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

 

Clicca qui per il testo integrale della delibera

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Esame Avvocato 2013, ecco le commissioni d’esame … https://www.giurdanella.it/2013/11/esame-avvocato-2013-ecco-le-commissioni-desame/ Fri, 22 Nov 2013 11:50:54 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18432 Il Ministero della Giustizia con decreto 14 novembre 2013 ha approvato le commissioni d'esame istituite presso il Ministero e le Corti d'appello.

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…
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Esame Avvocato 2013, ecco le commissioni d’esame

Il Ministero della Giustizia con decreto 14 novembre 2013 ha approvato le commissioni d’esame istituite presso il Ministero e le Corti d’appello.

Ricordiamo che è disponibile l’ebook di Giurdanella.it per la preparazione all’esame, con consigli, tracce, atti, pareri e sentenze. (é possibile acquistare l’ebook sull’esame avvocato 2013  qui)

Ecco lo stralcio del decreto:

La Commissione presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di avvocato, indetti per l’anno 2013, sono così costituite:

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Tar Lazio, esami d’Avvocato: la bocciatura va motivata https://www.giurdanella.it/2013/09/tar-lazio-esami-davvocato-la-bocciatura-va-motivata/ Tue, 10 Sep 2013 08:04:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15912 I Giudici Amministrativi romani si esprimono relativamente all'obbligo di motivazione del voto degli esami di abilitazione alla professione legale

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Con sentenza n° 7289 del 18 luglio 2013, i giudici della prima sezione del Tar Lazio hanno accolto il ricorso di un aspirante avvocato contro il verbale della commissione giudicatrice riportante un punteggio finale di 84 su 90 senza che tale giudizio negativo fosse stato motivato.

Ad avviso dei giudici amministrativi infatti anche la minima insufficienza rinvenuta negli elaborati degli esami d’avvocato richiede una giustificazione.

Il ricorrente aveva evidenziato tra l’altro il poco tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per la lettura e correzione degli elaborati.

A parere dei giudici amministrativi romani di primo grado la commissione giudicatrice deve comunque motivare le ragioni in base alle quali viene decisa la bocciatura del candidato, in quanto diversamente non si consente al candidato di comprendere i motivi che hanno indotto ad una simile scelta.

Nel caso di specie i giudici hanno rilevato l’illegittimità dell’operato della commissione, che ha proceduto alla valutazione degli elaborati del candidato senza la precisa determinazione delle “modalità di attribuzione del punteggio” successiva alla lettura di tutti e tre gli elaborati, così come stabilito nel verbale della Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia.  Ad avviso della prima sezione del Tar Lazio “la mancata esternazione delle “modalità di attribuzione del punteggio”, come previsto dalla Commissione Centrale, vizia pertanto il giudizio reso sul ricorrente che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato”, specificando inoltre che è’ ammesso, il solo voto numerico senza alcuna specificazione quando siano stati previamente determinati criteri di valutazione che consentano di formulare una motivazione.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza 

 

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Esame avvocato, prove orali: bisogna estrarre a sorte le domande https://www.giurdanella.it/2013/07/esame-avvocato-prove-orali-la-commissione-estragga-a-sorte-le-domande/ Tue, 16 Jul 2013 06:01:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15130 La commissione esaminatrice ha l’onere di estrarre a sorte le domande predeterminate e di motivare sull’illustrazione delle prove scritte svolte dal candidato

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E’ di giovedì 11 luglio, la sentenza del Tar Catania con cui si accoglie il ricorso di un aspirante avvocato dichiarato, in sede di prove orali, non idoneo all’esercizio della professione forense.

Il Collegio infatti ha censurato l’operato della commissione giudicatrice in relazione a due importanti profili:

  • Un primo relativo al fatto che, pur avendo la commissione formalmente recepito i criteri di valutazione redatti dalla Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ne ha omesso l’applicazione; la stessa infatti non ha esaminato i candidati sulla base di domande predeterminate con anticipo dalla commissione ed estratte a sorte dal candidato stesso, con grave vulnus dei principi di imparzialità e trasparenza.

  • Un secondo legato al fatto che nel verbale d’esame la commissione  utilizza una frase prestampata per dare atto dell’avvenuta illustrazione delle prove scritte: gli esaminatori invece avrebbero dovuto motivare su tale imprescindibile fase dell’esame, che è necessaria anche al fine di agevolare il candidato sul piano psicologico.

 

Si riporta il testo integrale della sentenza:

N. 01994/2013 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2747 del 2012, proposto da:

——–, rappresentata e difesa dall’avv. ——-, con domicilio eletto presso ——————-;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione per l’Esame di Abilitazione alla Professione di Avvocato c/o Corte d’Appello di Catania Anno 2011, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

– del verbale del 24 settembre 2012 redatto dalla 3^ sottocommissione per gli esami di avvocato sessione 2011 istituita presso la Corte d’Appello di Catania, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea all’esercizio della professione di avvocato;

– di tutti gli atti prodromici, endoprocedimentali e di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione per l’Esame di Abilitazione alla Professione di Avvocato c/o Corte d’Appello di Catania Anno 2011;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n.50/13 di rigetto della domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che a sostegno del ricorso si deducono i motivi seguenti :

-) ” Violazione dell’art.12 D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, perché al fine dello svolgimento della prova orale non sono state formulate le domande sulla base di quesiti predeterminati ed estratti a sorte. Violazione delle direttive elaborate dalla commissione centrale il 05/12/2011 ed integralmente recepite dalla commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania sessione 2011, nelle sedute del 04- 09 luglio 2012. Violazione del principio d’imparzialità e trasparenza “.

-) ” Violazione dell’art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n.37 del 1934 perché in ordine all’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase d’esame e di esprimere una valutazione in merito “.

Ritenuto che sono condivisibili entrambi tali motivi in quanto:

-) il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali ( Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2011, n.6001 );

-) sussiste la dedotta violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n. 37 del 1934 e s.m.i., qualora, come accaduto nella specie, benché nel verbale delle operazioni d’esame si affermi con frase prestampata l’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell’esame e di esprimere una valutazione in merito: infatti, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico ( T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 31 gennaio 2012 n. 99 ).

-) la Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione del 2011, ha previsto tra i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali che : ” Con riferimento alle prove orali, ferma restando l’obbligatorietà dell’illustrazione delle prove scritte…che i componenti di ciascuna Sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova. Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste “. Detta delibera del 05/12/2011, risulta interamente recepita dalla Sottocommissione di esami presso la Corte d’Appello di Catania, ma in concreto non attuata nella fattispecie in quanto non si evince dagli atti che sia stato effettuato né il prescritto sorteggio delle domande, nell’ulteriore adempimento relativo alla prova scritta.

Considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto, col conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato e la statuizione dell’obbligo della Sottocommissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente la ricorrente alla prova d’esame orale, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedurali.

Ritenuto che si ravvisano valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con la conseguente statuizione di cui in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore

Francesco Brugaletta, Consigliere

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA l’11/07/2013.

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Cassazione: il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni delle commissioni giudicatrici https://www.giurdanella.it/2012/06/cassazione-il-giudice-amministrativo-puo-sindacare-le-valutazioni-delle-commissioni/ Tue, 12 Jun 2012 16:54:26 +0000 “La valutazione del giudice amministrativo non valica i confini della sua giurisdizione se si limita ad apprezzare la congruità e logicità del provvedimento impugnato, senza invadere la discrezionalità tecnica dell’amministrazione”. Così si è espressa la Corte di Cassazione civile, in Sezioni Unite, nella sentenza n. 8071 del 22 maggio 2012, rigettando i ricorsi presentati da […]

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“La valutazione del giudice amministrativo non valica i confini della sua giurisdizione se si limita ad apprezzare la congruità e logicità del provvedimento impugnato, senza invadere la discrezionalità tecnica dell’amministrazione”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione civile, in Sezioni Unite, nella sentenza n. 8071 del 22 maggio 2012, rigettando i ricorsi presentati da due professori avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 8248 del 17/12/2009.

Con quest'ultima pronuncia l'organo supremo della giustizia amministrativa, confermando la sentenza di primo grado, aveva annullato la procedura di valutazione comparativa per titoli finalizzata alla copertura di un posto come professore universitario, disponendo la  rinnovazione integrale della procedura concorsuale con l'innovazione della composizione della Commissione giudicatrice.

I professori ricorrenti, che erano stati giudicati idonei al ruolo, avevano impugnato la sentenza lamentando che i Giudici Amministrativi avevano oltrepassato, in modo palese ed evidente, i limiti del proprio sindacato sulle valutazioni tecniche assunte dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio della propria funzione, entrando nell'area riservata in via esclusiva alla commissione  giudicatrice della procedura comparativa. Contestavano, inoltre, la disposizione della rinnovazione della commissione  in quanto a loro dire, il Consiglio di Stato aveva violato “i limiti della giurisdizione per invasione della sfera riservata al potere legislativo in materia (organizzazione amministrativa e ordinamento degli uffici) coperta da riserva relativa di legge”.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno tuttavia respinto i ricorsi, dopo averli previamenti riuniti, in quanto  hanno rilevato che, come più volte già affermato (v. fra le altre, Cass. S.U. 21-6-2010 n. 14893 Cass. S.U. 9-5-2011 n. 10065 cfr. anche Cass. S.U. 19-12-2011 n. 27283,), “le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi…sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo – senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo”. Inoltre i Giudici Ermellini hanno chiarito che "le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell'atto, ovvero “quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'Amministrazione”.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, invece, la sentenza impugnata ha semplicemente riscontrato la manifesta illogicità e irragionevolezza e le gravi carenze di motivazione nella procedura di valutazione comparativa de qua, relativa al Professore ritenuto non idoneo, senza sostituirsi alla commissione giudicatrice e all'amministrazione nella scelta delle diverse opzioni valutative. Riguardo poi la contestazione della rinnovazione della commissione giudicatrice, la Cassazione rileva come il Consiglio di Stato, senza esorbitare dai limiti della propria giurisdizione e senza invadere il merito amministrativo, “ha semplicemente disposto una misura idonea ad assicurare l'attuazione del giudicato..al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità nel caso concreto”.

Sarà pertanto necessaria una nuova procedura comparativa per assegnare l'ambito posto come professore universitario oggetto della disputa  giudiziaria.

Di seguito, il testo della sentenza della Cassazione n. 8071/2012

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 27 marzo – 22 maggio 2012, n. 8071
Presidente Vittoria – Relatore Nobile

Svolgimento del processo

L.M., professore associato presso l'Università di Milano Bicocca nella materia "malattie dell'apparato locomotore", partecipava alla procedura di valutazione comparativa per titoli indetta dall'Università degli Studi dell'Insubria, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di Medicina e chirurgia nel settore della detta materia.
All'esito della procedura, con decreto del Rettore n. 411 del 2002, venivano approvati gli atti della commissione giudicatrice e dichiarati idonei i professori P.G. e T.L.P. e non idoneo il prof. L. . Il prof. P. veniva quindi nominato professore di prima fascia presso l'università dell'Insubria.
Il prof. L. impugnava davanti al TAR per la Lombardia tutti gli atti della procedura di concorso e l'atto di nomina del prof. P. .
il Con sentenza n. 1960 del 2006 il TAR accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati, giudicando irragionevole la valutazione negativa della commissione giudicatrice sulla particolare specializzazione del prof. L. nel settore della chirurgia della mano e contraddittoria quella, pure resa dalla commissione, di scarsa rilevanza dell'attività svolta all'estero.
Con nota del Rettore n. 16331 del 2006, in ottemperanza della sentenza, veniva riconvocata la commissione giudicatrice.
La sentenza del TAR veniva appellata con separati ricorsi dei professori P. e T.L. e dell'Università dell'Insubria, con domanda cautelare di sospensione.
Il Consiglio di Stato, dopo aver accolto la domanda di sospensione dell'impugnata sentenza, ritenendo prevalente nelle more del giudizio di merito l'interesse pubblico alla preservazione del consolidato assetto organizzativo, con sentenza della Sez. 6^ n. 4635 del 2007, respingeva gli appelli.
Successivamente il Rettore, non avendo approvato gli atti della valutazione nel frattempo svoltasi il 14-11-2006, stante la sospensione del'efficacia della sentenza di primo grado, con nota n. 17423 del 2007, disponeva la rinnovazione della procedura di valutazione, con l'invito a tener conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, e, con decreto n. 12454 del 2008, accettava le dimissioni dalla commissione del presidente prof. C. , provvedendo quindi, con decreto n. 12656 del 2008, alla sua sostituzione con il prof. G. e alla conferma dei restanti componenti della commissione.
Con decreto rettoriale n. 13793 del 2008, venivano infine approvati gli atti del concorso con dichiarazione di idoneità dei professori P. e T.L. e, con delibera del Consiglio di Facoltà dell'11-11-2008, veniva disposta la chiamata del prof. P. come professore di ruolo di prima fascia, per il S.S., MED/33- Malattie dell'apparato locomotore, dall'1-12-2008.
Gli atti della detta rinnovata procedura (dalla conferma dei restanti componenti della commissione fino alla chiamata del prof. P. ), venivano quindi impugnati dal prof. L. , con ricorso n. 64 del 2007 e con motivi aggiunti, dinanzi al TAR per la Lombardia.
Il controinteressato prof. P. proponeva ricorso incidentale subordinato all'accoglimento del ricorso principale.
Il TAR, con sentenza n. 3502 del 2009, accoglieva il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, e respingeva l'istanza risarcitoria ed il ricorso incidentale disponendo, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.
Con ricorso n. 4220 del 2009 il prof. P. chiedeva l'annullamento della sentenza di primo grado con domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione.
Il prof. L. si costituiva depositando memorie.
L'Università degli Studi dell'Insubria ed il Prof. T.L. , proponevano, ciascuno, appello incidentale chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado.
Depositate dalle parti ulteriori memorie, il Consiglio di Stato – Sez. 6^, con sentenza n. 8248 depositata il 17-12-2009, respingeva gli appelli, principale e incidentale, con la conferma della sentenza di primo grado nei termini di cui in motivazione.
In sintesi il Consiglio di Stato, in primo luogo affermava che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, "non vi è nell'ordinamento, salvo il diverso caso della concomitante violazione della normativa sulla formazione dell'organo, un principio o norma generale per cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell'organo che li ha adottati al fine della loro rinnovazione" e che "un tale obbligo, comportante nella specie la modifica della composizione di una commissione giudicatrice di un concorso pubblico, può perciò soltanto scaturire da una pronuncia del giudice a seguito della valutazione di condizioni specifiche connesse allo svolgimento della vicenda dedotta in giudizio".
In ordine, poi, alla rinnovata procedura comparativa, il Consiglio di Stato osservava che dalla precedente sentenza n. 4635 del 2007, doveva conseguire "la integrale rinnovazione della valutazione con la sola esclusione dei vizi rilevati in sentenza quali ragioni necessarie dell'annullamento dell'atto, individuati, nella specie, nella valutazione in termini negativi della specializzazione raggiunta dal prof. L. e nella minore considerazione della sua attività all'estero". La procedura rinnovata, andava pertanto esaminata "nel quadro dell'effetto conformativo del giudicato come prima precisato e secondo il contenuto proprio del sindacato giurisdizionale in materia, consistente nella verifica della conformità a norma del procedimento e della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle valutazioni tecniche formulate, fermo il limite del loro contenuto di merito", il tutto alla luce della normativa di riferimento (art. 4 d.P.R. n. 117 del 2000).
In particolare, quindi, il Consiglio di Stato rilevava che la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L. non risultava "svolta compiutamente" per varie carenze valutative sotto vari profili, come specificato in motivazione, e concludeva che la formazione del giudizio dato sul candidato L. , "pur nel passaggio da discreto a buono, presentava modalità simili a quelle assunte nella precedente procedura", così rilevando "tra i due giudizi una valutazione analogamente non adeguata, della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum, risultando inoltre reiterata la carente valutazione dell'attività svolta all'estero, già censurata" nella precedente sentenza n. 4635 del 2007, "in cui si era rilevata la minore considerazione di tale attività".
In tali sensi il Consiglio di Stato riteneva che la procedura in oggetto doveva essere annullata e rinnovata integralmente, dovendosi inoltre innovare "la composizione della commissione giudicatrice" "al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità trattandosi, in questo caso, della terza tornata concorsuale cui sarebbero altrimenti preposti i membri già componenti delle commissioni operanti per le due precedenti ed essendosi altresì riscontrata, come visto, inosservanza del giudicato nel quadro della seconda di tali valutazioni".
Per la cassazione di tale sentenza il prof. T.L. ha proposto ricorso con quattro motivi.
Anche il prof. P. ha proposto ricorso, con sei motivi.
Il prof. L. , dal canto suo, ha resistito ai ricorsi con rispettivi controricorsi.
Gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Infine i proff. T.L. , P. e L. hanno depositato ciascuno una propria memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 360, comma 1, n. 1, 362 c.p.c. e 27 R.D. 1054/1924, il prof. T.L. lamenta che il Consiglio di Stato "ha oltrepassato in modo palese ed evidente" i "limiti del proprio sindacato sulle valutazioni tecniche assunte dalla pubblica amministrazione nell'esercizio della propria funzione", "entrando nell'area riservata in via esclusiva alla Commissione per ben due volte: a) quando ha ritenuto di potere definire "innovativa" la tecnica del trapianto della mano; b) quando ha ritenuto che il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del prof. L. non possa prescindere da tale presupposto finendo in tale modo per esprimere…un giudizio (positivo) sulla qualità scientifica delle pubblicazioni stesse".
Con il secondo motivo, denunciando formalmente le stesse violazioni, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che "la formazione del giudizio dato sul candidato L. ad esito della procedura rinnovata presenti modalità simili, pur nel passaggio da "discreto" a "buono", a quelle assunte nella precedente procedura rilevandosi tra i due giudizi una valutazione analogamente non adeguata della produzione scientifica del candidato e sotto questo profilo in particolare della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum".
In specie il ricorrente principale evidenzia che la valutazione in termini di "adeguatezza" del giudizio della commissione "sconfina nel merito" e dunque "è preclusa al giudice amministrativo" e che parimenti l'uso dell'aggettivo "peculiare" "formula nuovamente un giudizio a contenuto tecnico-scientifico (finendo per censurare la valutazione in termini di "buono"attribuita dalla commissione).
Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta inoltre "violazione dei limiti della giurisdizione per invasione della sfera riservata al potere legislativo" in materia (organizzazione amministrativa e ordinamento degli uffici) "coperta da riserva relativa di legge", con riferimento alla statuizione dell'impugnata sentenza "relativa alla rinnovazione della commissione", non prevista, neppure implicitamente, da alcuna disposizione normativa, di guisa che, in sostanza, al riguardo il Consiglio di Stato avrebbe posto in essere una "attività creativa".
Con il quarto motivo, infine, sempre con riferimento alla statuizione relativa alla rinnovazione della commissione, premesso che "in assenza di una qualsivoglia disposizione in tal senso" è da ritenere "inequivocabile la volontà del legislatore" di rimettere "la scelta circa la rinnovazione di una commissione per effetto dell'annullamento delle operazioni concorsuali in sede di giudizio, alla decisione della pubblica amministrazione", il ricorrente principale rileva che "tale decisione è da considerarsi come attinente al merito dell'azione amministrativa e dunque ad un profilo che viene sottratto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo".
Il prof. P. , dal canto suo, con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 360 e 362 c.p.c. e 27 R.D. 1054/1924, ancora con riferimento alla disposta "rinnovazione" della commissione, parimenti sostiene che tale statuizione, ha ecceduto il limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, "imponendo alla pubblica amministrazione un facere che esula dall’ambito del sindacato di legittimità" del detto giudice e "sostanziandosi in un sindacato sul merito amministrativo, al quale deve certamente ricondursi la scelta se rinnovare o meno la commissione giudicatrice".
Con il secondo motivo il prof. P. denuncia "difetto di giurisdizione anche sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il ricorrente non aveva dedotto alcuna censura in ordine ad un preteso obbligo di rinnovazione della composizione della commissione giudicatrice in seguito all'eventuale ulteriore annullamento degli atti della procedura valutativa", essendo stato tale obbligo dedotto "dinanzi al TAR, con riferimento alla seconda valutazione (espletata in ragione del precedente giudicato) ma non con riferimento a quella successiva, da compiersi eventualmente dopo il secondo annullamento giurisdizionale".
Con il terzo motivo il prof. P. lamenta violazione dei limiti esterni della giurisdizione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto "non adeguata" la valutazione e il giudizio di "buono" del L. (così di fatto intendendo affermare che il giudizio doveva essere di "ottimo"), con "macroscopica ingerenza nel merito della valutazione riservata alla commissione".
Con il quarto motivo lo stesso ricorrente denuncia parimenti violazione dei limiti esterni della giurisdizione ed ingerenza nel merito della detta valutazione, con riferimento alla affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui "la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L. non risulta svolta compiutamente", in particolare con riguardo alla tecnica del trapianto della mano definita "indubbiamente innovativa" nonché con riferimento alla mancata valutazione degli elementi "dell'apporto individuale del candidato" e "della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica", così in sostanza superando "il motivato giudizio sulla mancanza di rigore metodologico" di tali pubblicazioni, preclusivo della valutazione degli ulteriori elementi.
Con il quinto motivo il medesimo ricorrente lamenta altra violazione dei limiti esterni della giurisdizione e ingerenza nel merito amministrativo con riferimento alla affermazione del Consiglio di Stato secondo cui "nel giudizio sulla continuità ed intensità della produzione scientifica, infine, si sottolinea criticamente un andamento cronologico invero non dissimile da quello riscontrabile per le pubblicazioni del prof. P. …", in tal modo procedendo "ad una assimilazione tra i profili dei candidati", "in contrasto con la valutazione espressa dalla commissione giudicatrice".
Con il sesto motivo il prof. P. denuncia, infine, analoga ulteriore violazione con riguardo alla affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui "l'attività di ricerca e clinica del prof. L. , oggetto del precedente giudicato, nonostante sia distinta da una notevole estensione e continuità nel tempo…e da un'ampia gamma di esperienze…..non risulta specificamente valutata sia nei giudizi individuali come in quello finale, né sono valutati incarichi in atto…..tutto ciò è infatti soltanto citato ma non ponderato per misurarne la rilevanza…". In specie il ricorrente deduce che il Consiglio di Stato è così entrato nel merito della valutazione della commissione giudicatrice in ordine al contenuto della "ponderazione" e del grado di "rilevanza" dei titoli.
In sostanza, il primo e il secondo motivo del ricorso T.L. sono simili al quarto e al terzo motivo del ricorso P. , i quali risultano connessi con il quinto e il sesto motivo dello stesso ricorso, mentre gli altri motivi riguardano la statuizione circa la "rinnovazione" della commissione, in particolare investendo la medesima questione il quarto motivo del ricorso T.L. e il primo motivo del ricorso P. , e diversi profili di censura gli altri motivi (terzo del ricorso T.L. e secondo del ricorso P. ).
Orbene, rileva in primo luogo il Collegio che come più volte affermato da queste Sezioni Unite (v. fra le altre, Cass. S.U. 21-6-2010 n. 14893 Cass. S.U. 9-5-2011 n. 10065 cfr. anche Cass. S.U. 19-12-2011 n. 27283, "le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatoci dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo – senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione – anche qualora risultino affette da illogicità manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave, o da grave difetto di motivazione".
Peraltro come pure è stato affermato da queste Sezioni Unite, deve ritenersi che "le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all'esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso" (v. fra le altre Cass. 9-11-2011 n. 23302).
In tale quadro, però, da ultimo (v. Cass. S.U. 8-3-2012 n. 3622) è stato anche precisato che "per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, e quindi valutare gli eventuali sintomi dell'eccesso di potere dai quali un atto amministrativo impugnato potrebbe essere affetto, il giudice amministrativo non può esimersi dal prendere in considerazione la congruità e la logicità del modo in cui la medesima amministrazione ha motivato l'adozione di quell’atto".
"Neppure quando perciò si tratti… di un atto a contenuto fortemente valutativo, cui certamente inerisce un ampio grado di discrezionalità anche tecnica, si può negare al giudice il potere-dovere di vagliarne la relativa motivazione, ai fini e nei limiti sopra accennati; e, se pure è vero che in siffatte situazioni, esiste il rischio che detto giudice travalichi quei limiti e sostituisca indebitamente la propria valutazione a quella dell'amministrazione, per riscontrare un tale eccesso non basta certo soltanto il fatto che il giudice si sia soffermato a soppesare gli argomenti sui quali la motivazione dell'atto impugnato si articolava. Non gli sarebbe altrimenti possibile esprimere alcun giudizio sulla congruità e logicità di quella motivazione, che si perverrebbe così all'inammissibile risultato di rendere di fatto insindacabile".
Pertanto, come è stato ulteriormente chiarito con la detta recente pronuncia, "occorre allora riuscire a cogliere la linea di discrimine – talora sottile, ma mai inesistente – tra l'operazione intellettuale consistente nel vagliare l'intrinseca tenuta logica della motivazione dell'atto amministrativo impugnato e quella che si sostanzia invece nello scegliere tra diverse possibili opzioni valutative, più o meno opinabili, inerenti al merito dell'attività amministrativa di cui si discute. Altro è l'illogicità di una valutazione, altro è la non condivisione di essa. Un conto è stabilire quali criteri di valutazione l’amministrazione intende privilegiare nel compiere una certa scelta, a quali clementi essa intende dare maggior peso ed a quali un peso minore o come ritiene di dover contemperare i primi con i secondi, altro conto è motivare la concreta applicazione di quei medesimi criteri nel caso concreto. L'insindacabilità della valutazione discrezionale dell'amministrazione ad opera del giudice non esclude che sia invece sindacabile una motivazione che non consenta di comprendere i criteri ai quali quella valutazione si è ispirata o che, peggio ancora, manifesti l'illogicità o la contraddittorietà della loro applicazione nella fattispecie concreta".
Tali principi vanno qui ribaditi, evidenziandosi come corollario necessario, che la sentenza del giudice amministrativo, impugnata dinanzi a queste Sezioni Unite, non può che essere esaminata nell'intero contesto dell'iter argomentativo svolto, non potendo estrapolarsi singole espressioni contenute nella decisione, le quali, seppure di per sé stesse (nel loro senso letterale) appaiano esprimere singolarmente una qualche ingerenza nel merito amministrativo o nella valutazione tecnica, devono comunque essere lette nel contesto complessivo della decisione stessa.
La verifica, infatti, dell'osservanza, da parte del giudice amministrativo, dei limiti (esterni) nella valutazione della congruità e logicità della motivazione dell'atto, e della non ingerenza nella scelta tra le diverse opzioni valutative non può essere incentrata soltanto su singole espressioni, o addirittura parole, estrapolate dal contesto argomentativo della decisione.
Orbene, nella fattispecie, con riferimento al primo e secondo motivo del ricorso T.L. e (id est) al quarto e terzo motivo del ricorso P. , nonché al quinto e sesto motivo di quest'ultimo ricorso, osserva il Collegio che le censure non meritano accoglimento.
Innanzitutto i ricorrenti concentrano l'attenzione su singole espressioni della impugnata sentenza, che, nel loro senso letterale, di per sé stesse, esprimerebbero, in sostanza, delle valutazioni di merito, anche di carattere tecnico ("tecnica indubbiamente innovativa", "valutazione non adeguata" con "modalità simili, pur nel passaggio da "discreto " a "buono", "peculiare esperienza", "rilevanza scientifica", "andamento cronologico invero non dissimile", attività di ricerca e clinica "specificamente valutata", "tutto ciò è infatti soltanto citato ma non ponderato").
In realtà, dalla lettura complessiva della sentenza, emerge chiaramente che si tratta di espressioni argomentative comunque tutte inserite nel quadro della verifica della congruità e logicità del modo in cui è stata motivata la valutazione comparativa in oggetto, alla luce anche del precedente giudicato amministrativo.
In specie il Consiglio di Stato, in base alla disciplina di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 117 del 2000, ha rilevato che: "nei giudizi, individuali e in particolare finale (verbale del 10 ottobre 2008) la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L. non risulta svolta compiutamente, in quanto: rispetto alla tecnica del trapianto della mano…si richiamano soltanto le valutazioni critiche e non anche quelle indicate come favorevoli nella memoria del prof. L. , e che, per quanto tali, avrebbero dovuto altresì essere considerate, nel quadro di una complessiva valutazione di una tecnica indubbiamente innovativa agli atti del solo curriculum del candidato; non risulta valutato….l'elemento dell'apporto individuale del candidato…..; né risulta valutato l'elemento della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica…..; nel giudizio sulla continuità ed intensità della produzione scientifica, infine, si sottolinea criticamente un andamento cronologico invero non dissimile da quello riscontrabile per le pubblicazioni del prof. P. …. L'attività di ricerca e clinica svolta all'estero dal prof. L. , oggetto del precedente giudicato, nonostante sia distinta da una notevole estensione e continuità nel tempo…e da un'ampia gamma di esperienze…non risulta specificamente valutata sia nei giudizi individuali come in quello finale, né sono valutati incarichi in atto…; tutto ciò è infatti soltanto citato ma non ponderato per misurarne la rilevanza, né osta a ciò la richiamata concomitanza tra l'attività svolta all'estero e quella presso l'Università di Milano, non apparendo impossibile verificare il contenuto proprio della prima comunque specifico per la diversità delle sedi e del contesto".
"In questo quadro” il Consiglio di Stato ha ritenuto conclusivamente che la formazione del giudizio dato sul candidato L. ad esito della procedura rinnovata presenti modalità simili, pur nel passaggio da "discreto" a "buono", rilevando "tra i due giudizi una valutazione analogamente non adeguata della produzione scientifica e sotto questo profilo, in particolare, della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum, risultando inoltre reiterata la carente valutazione dell'attività svolta all'estero, già censurata nella sentenza….n. 4635 del 2007…".
È evidente, quindi, che, al di là della analisi isolata delle singole espressioni o parole adottate nello sviluppo argomentativo, la sentenza impugnata ha semplicemente riscontrato la manifesta illogicità e irragionevolezza e le gravi carenze di motivazione (con riferimento all'attività all'estero anche reiterate dopo la precedente sentenza del Consiglio di Stato) nella procedura di valutazione comparativa de qua, in ordine alla "valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L. ", senza sostituirsi alla commissione giudicatrice e all'amministrazione nella scelta delle diverse opzioni valutative.
in tale chiaro contesto complessivo vanno, infatti, lette le espressioni adottate in termini di "non adeguatezza", di "tecnica indubbiamente innovativa", di "peculiare esperienza", di "rilevanza scientifica" e di "andamento cronologico non dissimile", mentre il carattere "non ponderato" della mera citazione dell'attività all'estero e degli incarichi in atto evidenzia chiaramente la (peraltro reiterata) sostanziale carenza valutativa al riguardo e non una diversità di valutazione. Peraltro neppure può ritenersi, come sostengono i ricorrenti, che la sentenza impugnata abbia comunque imposto un giudizio per il prof. L. superiore a "buono", così sostituendosi alla commissione giudicatrice, avendo il Consiglio di Stato semplicemente rilevato che, nonostante il passaggio del giudizio da "discreto" a "buono", la valutazione presentava in sostanza gli stessi vizi di manifesta illogicità e irragionevolezza e le stesse carenze di motivazione del precedente giudizio.
Così respinti i primi due motivi del ricorso T.L. e i motivi dal terzo al sesto del ricorso P. , risulta poi inammissibile il secondo motivo del ricorso P. , attenendo lo stesso, in sostanza, non alla giurisdizione (e ai suoi limiti esterni) bensì al rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Infine neppure meritano accoglimento il terzo e il quarto motivo del ricorso T.L. e il primo motivo del ricorso P. , rivolti contro la statuizione dell'impugnata sentenza relativa alla rinnovazione della commissione giudicatrice.
Al riguardo in primo luogo va rilevata la contraddittorietà tra il terzo e il quarto motivo del ricorso T.L. .
Il detto ricorrente, infatti, da un lato afferma che la statuizione del giudice amministrativo avrebbe invaso "la sfera riservata al potere legislativo", dall'altro ritiene "inequivocabile la volontà del legislatore di rimettere, in via esclusiva, la scelta circa la rinnovazione di una commissione per effetto dell'annullamento delle operazioni concorsuali in sede di giudizio, alla decisione della pubblica amministrazione", nelle cui competenze la statuizione in esame sarebbe sconfinata.
Nella fattispecie, poi, sul punto, dopo aver premesso che "non vi è nell'ordinamento, salvo il diverso caso della concomitante violazione della normativa sulla formazione dell'organo, un principio o norma generale per cui a seguito dell'annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell'organo che li ha adottati al fine della loro rinnovazione", il Consiglio di Stato, nell'annullare la procedura di valutazione comparativa in oggetto, statuendo che la stessa deve essere "rinnovata integralmente", ha altresì affermato che "deve anche essere innovata la composizione della commissione giudicatrice incaricata dello svolgimento delle operazioni concorsuali al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità trattandosi, in questo, caso, della terza tornata concorsuale cui sarebbero altrimenti preposti i membri già componenti delle commissioni operanti per le due precedenti ed essendosi altresì riscontrata, come visto, inosservanza del giudicato nel quadro della seconda di tali valutazioni".
Anche tale ultima statuizione, non può che essere inserita nel quadro dell'annullamento della procedura di valutazione comparativa de qua, come disposto dal giudice amministrativo nella vicenda concreta.
In tal senso il Consiglio di Stato, senza esorbitare dai limiti della propria giurisdizione e senza invadere il merito amministrativo, ha semplicemente disposto una misura idonea "ad assicurare l'attuazione del giudicato" (v. art. 34 lettera e) del d.lgs. n. 104 del 2010), "al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità" nel caso concreto (riguardante, in particolare, una "terza tornata concorsuale" in una ipotesi di riscontrata "inosservanza" di una precedente pronuncia del giudice amministrativo).
Del resto tale "misura" risponde palesemente all'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale propria del giudice amministrativo, nella fattispecie concreta.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti e i ricorrenti, in solido, in ragione della soccombenza vanno condannati al pagamento delle spese in favore del L. . Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti in solido a pagare in favore del L. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 12.200,00 Euro, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.

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