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]]>Ennesima proroga dell’entrata a regime del sistema previsto all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 per la selezione dei commissari di gara, che doveva entrare in vigore il 15 aprile 2019 dopo una prima proroga.
Se la prima proroga era dovuta al numero eccessivamente ridotto di iscritti al nuovo albo, rispetto alle gare da indire, la seconda proroga è ricollegata alla previsione del Decreto Sblocca-cantieri, ancora da pubblicare in Gazzetta.
Si legge, nel Decreto, che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.
Entro il 15 aprile avrebbero dovuto avere attuazione gli artt. 77 e 78 del Codice appalti, che prevedono la nomina dei commissari mediante l’Albo Nazionale delle commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, venendo a terminare il periodo transitorio previsto dall’art. 216 dello stesso Codice.
Come chiarito dalla nota operativa dell’ANCI, se fino a questo momento. le amministrazioni hanno potuto procedere in discrezionalmente alla nomina dei commissari di gara, a partire dall’entrata in vigore dell’Albo qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono richiedere all’ANAC la lista di esperti tra cui sorteggiare i componenti esterni della commissione.
L’obbligo di nominare i commissari esterni è assoluto per gli appalti sopra la soglia comunitaria (e per lavori superiori al milione di euro): questo dovrebbe essere l’aspetto dove interverrà il Decreto Sblocca Cantieri, prevedendo delle eccezioni a tale obbligo.
E’ possibile la nomina di componenti interni, oltre che nel caso di procedure sottosoglia o di appalti di lavori inferiori al milione di euro, per il caso di affidamento di contratti che non presentano particolare complessità.
C’è poi il caso particolare degli appalti a elevato contenuto scientifico e tecnologico o innovativo: in tal caso la nomina avviene in maniera mista, dato che l’ANAC può selezionare i componenti della Commissione anche tra gli esperti interni alla stazione appaltante, previa richiesta della stazione appaltante stessa e dopo un confronto dell’ANAC con la medisima.
Per quanto riguarda i componenti interni, è comunque richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale al fine della nomina.
Le Linee Guida Anac n. 5 hanno quindi previsto nel dettaglio i criteri di scelta dei commissari di gara e le norme sull’iscrizione degli esperti nell’Albo medesimo.
A questo punto tali linee guida saranno sicuramente riviste, alla luce del Decreto Sblocca Cantieri.
***
Di seguito il Comunicato dell’ANAC
Comunicato del Presidente del 10 aprile 2019
Oggetto: Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50
Nel Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019 è stato disposto un primo rinvio alla data del 15 aprile 2019 per la piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici e per il superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del medesimo Codice.
L’Autorità in attuazione della disposizione di cui all’art. 78 ha già adottato in modo completo la disciplina di riferimento, mediante l’adozione delle previste Linee guida, e ha predisposto il sistema informatico per l’iscrizione all’Albo già attivo in parte qua dal 10 settembre 2018 e per l’estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni giudicatrici.
L’Autorità, rilevato tuttavia che, dalle notizie apprese, nell’emanando decreto legge cosiddetto “sblocca cantieri” sarebbe presente la norma suggerita dall’Autorità stessa per consentire l’avvio dell’Albo dei Commissari e che è quindi necessario attendere l’emanazione del decreto e la sua conversione in legge al fine di poter verificare le modalità con cui dovrà essere avviato il predetto Albo, dispone il rinvio per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile p.v., della piena operatività dell’Albo e del superamento del summenzionato periodo transitorio.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 aprile 2019
Il Segretario Maria Esposito
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]]>Tar Veneto, sez. III, 6 marzo 2019, n. 297
Il Tar Veneto, con la sentenza in commento, ha annullato gli atti della procedura di gara dove la nomina della commissione di gara era avvenuta senza alcuna forma di predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza da parte della stazione appaltante, e privo di uno specifico contenuto motivazionale.
E’ l’art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 a stabilire le regole sulla nomina della commissione, in via transitoria, prima dell’entrata in vigore del sistema dell’Albo dei commissari, sancendo che “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
Il Tar Veneto ha quindi ritenuta illegittimo il provvedimento di nomina di una commissione di gara per il fatto, che al di là di un generico riferimento ai requisiti di esperienza, esso non conteneva alcuna autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione, ma si limita a indicare i nominativi dei soggetti individuati.
Ne consegue che il provvedimento di nomina della commissione risulta illegittimo, in quanto adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale
Il Tar Veneto chiarisce anche che la caducazione della nomina della commissione di gara comporta il travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli atti successivi della procedura, fino anche all’affidamento.
E infatti secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 13/2013) “dall’accertamento della illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione deriva la illegittimità di tutti gli atti conseguenti del relativo procedimento fino alla aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto nonché l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare il procedimento”.
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]]>Ai fini dell’iscrizione degli esperti, l’Albo è operativo dal 10 settembre 2018.
Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
In allegato il Comunicato dell’ANAC sull’Albo Nazionale dei commissari di gara
Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari.
In riferimento a quanto disposto dagli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle Linee guida n.5, in esito alla delibera n. 648 adottata dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018, si diramano, a beneficio degli utenti interessati, le seguenti istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari attraverso l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi.
1. L’iscrizione all’Albo, il procedimento di estrazione e la gestione dell’Albo avvengono attraverso l’Applicativo reso disponibile dall’Autorità nella sezione servizi del portale www.anticorruzione.it.
2. I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità previsti dalle Linee guida n.5 possono iscriversi all’Albo, attraverso l’Applicativo, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti. Il richiedente deve essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale, di un indirizzo PEC e disporre di credenziali username e password rilasciate dal sistema dell’Autorità.
3. I candidati predispongono la domanda di iscrizione accedendo direttamente all’Applicativo e compilando i campi previsti. I candidati possono allegare alla domanda di iscrizione esclusivamente un proprio curriculum vitae. Terminato l’inserimento dei dati, l’Applicativo genera un documento in formato .pdf che contiene le dichiarazioni rese. Il documento deve essere scaricato dall’esperto, da questi firmato digitalmente e ricaricato nell’Applicativo. La corretta ricezione del documento ricaricato e inviato perfeziona l’iscrizione all’Albo. L’esperto può verificare o modificare i dati della propria iscrizione consultando l’Albo stesso o accedendo alle apposite sezioni dell’Applicativo. Sono segnalate tramite l’Applicativo dal soggetto interessato (esperto o stazione appaltante) le modifiche che incidono sul possesso dei requisiti o altre modifiche delle condizioni soggettive dell’esperto, nonché le circostanze previste dai paragrafi 4.9 e 4.10 delle Linee guida n.5.
I candidati che possiedono i requisiti per l’iscrizione in più di una delle categorie di cui al paragrafo 2.2 delle Linee guida n.5 compilano la domanda selezionando tutti i profili posseduti e autocertificando il possesso dei requisiti di una delle categorie indicate. In ogni caso il candidato deve dichiarare se è dipendente di una stazione appaltante e se ha ricevuto sanzioni nel corso della sua attività lavorativa e professionale, anche se riferite ad una categoria diversa da quella per la quale viene autocertificato il possesso dei requisiti. Gli esperti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono iscriversi o solo come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza, oppure sia come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza che come commissari esterni per le procedure indette dalle altre stazioni appaltanti. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di professionalità di cui ai precedenti paragrafi 2.3 lettera f), 2.4 lettera g), 2.5 lettera e) e 2.6 lettera d) delle Linee guida n.5 si intende come incarico tipico dell’attività svolta una prestazione retribuita pertinente alla professionalità della sottosezione cui l’esperto intende iscriversi. Si prescinde dal requisito della retribuzione per gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici da una pubblica amministrazione. Sono inoltre valutabili, indipendentemente dalla retribuzione, gli incarichi di: RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione nonché l’aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
4. L’iscrizione all’Albo può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno solare, fermo restando che la tariffa di iscrizione stabilita dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 è dovuta per ciascun anno solare indipendentemente dalla data di iscrizione. Il mancato pagamento della tariffa comporta il rifiuto dell’iscrizione. In fase di avvio dell’Albo la tariffa versata per le iscrizioni effettuate nel 2018 è comprensiva dell’annualità dovuta per il 2019. La tariffa per gli anni successivi a quello dell’iscrizione dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Qualora l’esperto non versi la tariffa entro il predetto termine viene sospeso dall’Albo e, in difetto di regolarizzazione entro 30 giorni dal sollecito dell’Autorità, cancellato dall’Albo. Per il versamento della tariffa si osservano le istruzioni indicate nel sito dell’Autorità. La tariffa non è esigibile nei riguardi degli esperti iscritti unicamente come commissari interni delle amministrazioni aggiudicatrici di appartenenza. Il rigetto della domanda di iscrizione ovvero la cancellazione dall’Albo non comportano il diritto alla restituzione della tariffa versata, vista la necessaria attività istruttoria in capo ai competenti uffici dell’Autorità.
5. Ogni anno, entro il 31 gennaio, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, oltre al pagamento della tariffa di iscrizione se dovuta, l’esperto conferma tramite l’Applicativo la permanenza dei requisiti dichiarati. L’esperto comunica, tramite l’Applicativo, anche l’intenzione di cancellarsi dall’Albo, portando a termine comunque le attività nella commissione in cui sia stato nominato commissario. L’esperto che non sia componente di commissioni è cancellato senza ulteriori formalità, altrimenti è escluso dalla visibilità pubblica dell’Albo e definitivamente cancellato a seguito della comunicazione della stazione appaltante di cui al successivo punto 10.
6. La stazione appaltante richiede tramite l’Applicativo, in coerenza con le previsioni della documentazione di gara, che può prevedere, per ciascuna delle tipologie professionali, oltre alle sottosezioni principali, una o più sottosezioni equivalenti o subordinate, anche al fine di ridurre le probabilità che l’estrazione possa non individuare il numero di esperti richiesti, la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi del dell’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, i componenti esterni della commissione. Allo scopo indica secondo la struttura proposta dall’Applicativo:
7. La documentazione di gara deve essere redatta fornendo le predette informazioni e, allo scopo, può prevedere, per ciascuna delle tipologie professionali, oltre alle sottosezioni principali suindicate, una o più sottosezioni equivalenti o subordinate, anche al fine di ridurre le probabilità che l’estrazione possa non individuare il numero di esperti richiesti.
8. L’ANAC, tramite l’Applicativo, previa verifica delle informazioni inserite, fornisce alla stazione appaltante richiedente la lista degli esperti estratti, con i seguenti criteri:
Per le estrazioni relative alla sezione speciale si applicano inoltre gli ulteriori criteri previsti all’articolo 77, comma 3, primo periodo del Codice dei contratti pubblici.
L’estrazione si considera validamente effettuata quando il numero degli esperti estratti risulti corrispondente a quello richiesto dalla stazione appaltante. In tale ipotesi l’Applicativo genera un file formato pdf contente i nominativi e i riferimenti degli esperti estratti, che costituisce la lista di cui all’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. La disponibilità di detto file nell’Applicativo integra la comunicazione da parte dell’ANAC ai sensi della predetta disposizione. L’estrazione validamente effettuata può essere annullata, attraverso l’Applicativo, previa adeguata motivazione. In tal caso la stazione appaltante procede ad una nuova richiesta di estrazione per la stessa procedura di affidamento.
Se l’estrazione non consente di soddisfare le richieste della stazione appaltante, per insufficiente disponibilità di esperti estraibili, la stessa è invalida. L’Applicativo genera un file formato pdf contenente l’esito negativo dell’estrazione. In tale ipotesi la stazione appaltante, per la generazione della lista, dovrà ripetere la procedura di estrazione.
9. Con le stesse modalità e criteri è richiesta dalla stazione appaltante una nuova lista di esperti necessari alla costituzione o al reintegro della commissione nei casi di cui al successivo punto n.11, terzo e quarto periodo.
10. La stazione appaltante dà comunicazione all’Autorità, tramite l’Applicativo, dell’avvenuta pubblicazione della commissione sul sito della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, contestualmente alla comunicazione di cui al periodo che segue. Entro 3 giorni dalla nomina della commissione va comunicato all’Autorità tramite l’Applicativo: l’esito del sorteggio, la composizione della commissione, ivi compresi i componenti interni, e inoltre gli eventuali impedimenti che hanno escluso dal sorteggio esperti estratti o la eventuale mancata accettazione dell’incarico da parte di alcuni di essi. La tempestività della comunicazione è essenziale ai fini del corretto funzionamento dell’Applicativo, poiché gli esperti compresi nella lista rimangono in condizione di non estraibilità fino all’adempimento della presente disposizione.
11. In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3 delle Linee guida n. 5, è individuato, con nuovo sorteggio pubblico, un sostituto all’interno della lista dei rimanenti soggetti, con le stesse professionalità, già proposta dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richiede all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati. Nel caso in cui detto o altro impedimento si manifesti dopo la costituzione della commissione, la stazione appaltante richiede, tramite l’Applicativo, una nuova lista di candidati per il sorteggio del candidato da sostituire, indicando le motivazioni.
12. Entro 3 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione la stazione appaltante ne dà informazione all’ANAC tramite l’Applicativo.
13. Nel caso di richieste relative a procedure per l’affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuate nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 77, comma 3, del Codice, la stazione appaltante indica, tramite l’Applicativo, oltre quanto previsto nel precedente punto n.7:
L’Autorità può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l’Autorità non concordi su tutti o parte dei profili proposti si procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta;
14. Ai fini delle sanzioni previste a carico dell’iscritto all’Albo dal paragrafo 4.13 delle Linee guida n. 5, si intende come reiterata omissione la mancata presentazione dei documenti ivi indicati per 3 volte.
15. Ai fini delle sanzioni previste a carico dell’iscritto all’Albo dal paragrafo 4.14 delle Linee guida n. 5, il biennio ivi indicato si intende come quello composto dall’anno solare in corso e da quello ad esso precedente.
16. Ai fini dell’iscrizione degli esperti, l’Albo è operativo dal 10 settembre 2018;
17. Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
Raffaele Cantone
In allegato le Linee Guida n. 5 , di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” – Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017c
L'articolo L’Albo nazionale dei commissari di gara, le istruzioni ANAC proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti: il TAR Veneto sulla composizione della commissione di gara proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge dalla sentenza: “Si è violata anzitutto la regola – già contenuta nell’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 ed ora riproposta dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 – che impone che la Commissione di gara sia costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque”.
Sul punto è ben noto al Collegio come, nel vigore del d.lgs. n. 163/2006, la giurisprudenza abbia negato che la regola sulla composizione della Commissione di gara pubblica con un numero dispari di componenti non superiore a cinque, costituisse espressione di un principio generale, immanente nell’ordinamento e tale da implicare l’illegittimità della costituzione di un collegio con un numero pari di componenti, essendo numerose le ipotesi di collegi, sia giurisdizionali che amministrativi, che operano, o occasionalmente possono operare, in composizione paritaria (cfr. C.d.S., Sez. III, 3 ottobre 2013, n. 4884; id., 11 luglio 2013, n. 3730). Tuttavia, il Collegio sottolinea come la regola in parola, già presente nell’art. 21, comma 5, della l. n. 109/1994 e poi ribadita dall’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, sia stata riaffermata categoricamente – e senza deroghe di sorta – dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, cosicché non si vede come la procedura in esame – esperita nel vigore del d.lgs. n. 50 cit. – potesse ad essa sottrarsi”.
Come è stato ribadito dal Collegio, questa regola trova la sua ratio nel garantire, attraverso il numero dispari dei componenti della commissione, il rispetto del quorum strutturale e nel soddisfare le necessità di funzionamento del principio maggioritario.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 15/05/2017
N. 00471/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2017, proposto dalla
Associazione Studio Didattica Nordest, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Alessandra Iannacci, rappresentata e difesa dall’avv. Gianmarco Zaniol e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Giordano, in Venezia-Mestre, via Carducci, n. 45
contro
Fondazione Oderzo Cultura O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Carlo Gaino, rappresentata e difesa dall’avv. Mariagrazia Romeo e con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Venezia-Mestre, viale Ancona, n. 17
nei confronti di
Aster S.r.l., non costituita in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dei verbali in data 7 e 9 settembre 2016 della Commissione incaricata di valutare le offerte per la procedura ristretta semplificata finalizzata alla concessione del servizio di attività didattica museale per il Museo Archeologico “Eno Bellis” e la Pinacoteca “Alberto Martini” di Oderzo per la durata di tre anni, avviata dalla Fondazione Oderzo Cultura il 7 luglio 2016;
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio all’Aster S.r.l. al momento ancora non conosciuto e/o pubblicato;
– e, per quanto occorra, di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, tra cui i capitolati di gara, la nota prot. n. 488/2016 del 30 novembre 2016 ed il contratto nelle more eventualmente stipulato con l’affidataria.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visti il controricorso e la documentazione della Fondazione Oderzo Cultura O.N.L.U.S.;
Vista l’ordinanza n. 4/2017 del 12 gennaio 2017, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Viste le memorie conclusive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 19 aprile 2017 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe l’Associazione Studio Didattica Nordest (d’ora in avanti anche: Associazione) ha impugnato i seguenti provvedimenti ed atti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:
– i verbali, datati 7 e 9 settembre 2016, della Commissione incaricata di valutare le offerte per la procedura ristretta semplificata finalizzata alla concessione del servizio di attività didattica museale per il Museo Archeologico “Eno Bellis” e la Pinacoteca “Alberto Martini” di Oderzo per la durata di tre anni, avviata dalla Fondazione Oderzo Cultura O.N.L.U.S. (d’ora in poi anche: Fondazione) il 7 luglio 2016;
– il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio all’Aster S.r.l.;
– i capitolati di gara, la nota della Fondazione prot. n. 488/2016 del 30 novembre 2016, di riscontro all’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, ed il contratto nelle more stipulato dalla stessa Fondazione con l’affidataria Aster S.r.l..
A supporto del gravame l’Associazione ha dedotto, con un unico motivo, le censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si è costituita in giudizio la Fondazione Oderzo Cultura O.N.L.U.S., depositando controricorso e documenti sui fatti di causa ed eccependo la tardività, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
La controinteressata Aster S.r.l., pur evocata, non si è costituita in giudizio.
L’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente è stata respinta con ordinanza n. 4/2017 del 12 gennaio 2017, in ragione della carenza del requisito del periculum in mora, visti l’intervenuta stipula della convenzione con l’affidataria del servizio e l’inizio delle relative attività.
In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
All’udienza del 19 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve prioritariamente esaminare le eccezioni di rito sollevate dalla Fondazione Oderzo Cultura O.N.L.U.S. ed in primo luogo quella di irricevibilità del ricorso per tardività.
Sul punto si osserva quanto segue:
– la Fondazione resistente espone e documenta, nelle sue difese, che, in esito alle operazioni di gara, il 21 ottobre 2016 il suo Consiglio d’amministrazione ha deliberato l’affidamento del servizio per cui è causa (svolgimento dell’attività didattico-museale per il Museo Archeologico “Eno Bellis” e la Pinacoteca “Alberto Martini” di Oderzo per tre anni) all’Aster S.r.l., prima in graduatoria, con cui ha nel contempo sottoscritto specifica convenzione, vista l’urgenza determinata dall’avvio dell’anno scolastico (v. docc. 9 e 10 della Fondazione Oderzo Cultura O.N.L.U.S.);
– di tale affidamento le altre partecipanti alla procedura ristretta sono state informate con apposite e-mail del 25 ottobre 2016, versate in atti (v. docc. 11, 12 e 13 della Fondazione), mentre – sostiene la Fondazione stessa – all’Associazione ricorrente, quale precedente concessionaria del servizio, detta informazione sarebbe stata fornita in via telefonica il 27 ottobre 2016;
– il 2 novembre 2016 il legale rappresentante dell’Associazione si sarebbe, perciò, recato presso gli uffici della Fondazione per ritirare il materiale di sua pertinenza (lasciato nei locali del laboratorio didattico durante la precedente gestione), proprio in virtù del fatto che l’Associazione non avrebbe proseguito nella gestione delle attività didattico-museali. Di tale circostanza la Fondazione ritiene di avere fornito la prova con il deposito di dichiarazioni rese da sue dipendenti, attestanti il verificarsi della stessa (v. docc. 19 e 20 della Fondazione);
– in pari data la ricorrente ha inoltrato a mezzo P.E.C istanza ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, poi protocollata il 3 novembre 2016, con cui ha chiesto informazioni sull’esito della procedura (v. all. 9 al ricorso);
– ad avviso della Fondazione, pertanto, quale dies a quo per il decorso del termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del ricorso, ex art. 120 c.p.a., dovrebbero prendersi o la data del 27 ottobre 2016 (giorno della comunicazione informale alla ricorrente dell’esito della procedura), o, al più, quella del 2 novembre 2016 (giorno del ritiro dei materiali), con il corollario della tardività del ricorso, passato per la notifica il 16 dicembre 2016;
– la ricorrente replica che l’aggiudicazione le è stata comunicata, peraltro parzialmente, solo il 30 novembre 2016 e solo a seguito della specifica richiesta formulata dalla ricorrente stessa quasi un mese prima. Le eventuali comunicazioni informali, cui allude la Fondazione, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 50/2016 sarebbero totalmente irrilevanti. Né varrebbero in contrario le dichiarazioni delle dipendenti della Fondazione circa il ritiro dei materiali avvenuto il 2 novembre 2016: ed infatti, tali dichiarazioni, di cui comunque l’Associazione contesta ammissibilità e veridicità, non muterebbero i termini della questione, poiché le eventuali comunicazioni telefoniche intercorse non varrebbero quale adempimento agli obblighi normativi di informazione e non avrebbero messo la ricorrente in condizione di valutare la legittimità o meno della procedura. Ed il ritiro del materiale, quand’anche avvenuto il 2 novembre 2016, non avrebbe valenza giuridica dal punto di vista della conoscenza degli esiti della gara e della sua legittimità.
La suesposta eccezione di tardività va esaminata alla stregua dei principi giurisprudenziali in tema di “piena conoscenza” degli atti amministrativi lesivi.
In particolare, è orientamento consolidato in giurisprudenza quello per il quale la piena conoscenza del provvedimento – da cui decorre il termine decadenziale per proporre ricorso – è integrata dalla cognizione dei suoi elementi essenziali, del suo contenuto dispositivo e della sua lesività rispetto agli interessi del ricorrente, senza che, per contro, sia necessaria la completa acquisizione di tutti gli atti del procedimento e del contenuto integrale della determinazione conclusiva (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 14 giugno 2016, n. 2565; id., Sez. V, 7 agosto 2015, n. 3881; id., Sez. III, 16 giugno 2015, n. 3025).
In altre parole, l’impugnazione va ancorata al momento in cui in concreto si è verificata ed è stata apprezzata la situazione di lesività, poiché la piena conoscenza del provvedimento che l’ha causata non può reputarsi operante oltre ogni limite temporale, visto che ciò renderebbe l’attività della P.A. e le iniziative dei controinteressati suscettibili di impugnazione sine die (C.d.S., Sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3645).
Nondimeno, è altrettanto pacifica la facoltà di proporre motivi aggiunti, ove l’accesso agli atti abbia consentito di avere conoscenza di ulteriori profili di illegittimità dell’atto impugnato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 30 novembre 2015, n. 5398).
In ogni caso, la verifica della “piena conoscenza” dell’atto lesivo da parte del ricorrente, ai fini di individuare la decorrenza del termine di proposizione del ricorso, deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni o su deduzioni, pur se sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche: essa deve risultare incontrovertibilmente da elementi oggettivi, ai quali il giudice deve riferirsi, nell’esercizio del suo potere di verifica d’ufficio dell’eventuale irricevibilità del ricorso, o che debbono essere rigorosamente indicati dalla parte che, nel processo, eccepisca l’irricevibilità del ricorso (C.d.S., Sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4900; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 25).
Gli ora visti principi ricevono integrale applicazione anche in tema di gare pubbliche. Infatti, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dei provvedimenti relativi ad una gara pubblica, assume rilevanza l’effettiva “piena conoscenza” dei provvedimenti stessi, ancorché sia acquisita in fase di seduta pubblica o in un’altra circostanza e anteriormente alla formale comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 76 del d.lgs. n. 50/2016): ciò perché la disposizione ora menzionata, se risponde al fine di garantire piena conoscenza e certezza della data di conoscenza in relazione agli atti di esclusione e di aggiudicazione della gara, non prevede forme di comunicazione esclusive o tassative e consente che la “piena conoscenza” dell’atto sia acquisita con altre forme, ovviamente con onere della prova a carico di chi eccepisce l’avvenuta piena conoscenza con forme diverse da quelle tipiche prescritte. In definitiva, l’art. 79 cit. non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione – dalla data della notificazione, comunicazione o, comunque, piena conoscenza dell’atto – ex art. 120, comma 5, c.p.a. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 740; id., Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 11 ottobre 2016, n. 2555).
Un recente arresto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 2 febbraio 2017, n. 696) ha richiamato la ratio acceleratoria della disciplina processuale di cui all’art. 120 c.p.a., osservando che gli eventuali problemi di coordinamento con la normativa regolante l’accesso agli atti possono essere superati con il rimedio – prima ricordato – della proposizione dei motivi aggiunti per profili di illegittimità conosciuti successivamente, in virtù dell’integrale conoscenza degli atti. La decisione in commento ha, peraltro, precisato che qualsiasi profilo relativo ad eventuali impedimenti nel prendere visione degli atti di gara, ai fini della proposizione dell’impugnativa, va improntato al principio di diligenza delle parti, che debbono attivarsi tempestivamente onde ottenere l’accesso agli atti secondo i mezzi messi loro a disposizione dall’ordinamento.
Andando ad applicare i suesposti principi ed insegnamenti alla fattispecie all’esame, deve ritenersi che manchi in essa una sufficiente dimostrazione della tardività del gravame. A detta conclusione si perviene sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
È vero che si può, ragionevolmente, considerare comprovata la circostanza dell’avvenuto ritiro dei materiali, ad opera del legale rappresentante dell’Associazione ricorrente, in data 2 novembre 2016, presso gli uffici della Fondazione, vista la coincidenza esistente con l’inoltro, lo stesso 2 novembre 2016, dell’istanza ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata ad ottenere la formale comunicazione dell’esito della procedura (istanza protocollata il giorno successivo). Da tale coincidenza potrebbe dedursi che in siffatta occasione la ricorrente abbia acquisito consapevolezza del risultato ad essa sfavorevole della gara e ciò, tanto più in ragione della circostanza che al 2 novembre 2016 era già ampiamente iniziato l’anno scolastico (in connessione con il quale si attuano le iniziative educativo-didattiche oggetto della gara: v. l’art. 1 della convenzione sottoscritta dalla Fondazione e dall’Aster S.r.l.).
Tuttavia, si è già rammentata l’impossibilità di basare la “piena conoscenza” su mere supposizioni o deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche, dovendo la stessa essere supportata da elementi oggettivi che, invece, nel caso di specie latitano.
I soli elementi oggettivi rinvenibili sono, infatti:
– da un lato la richiesta presentata dall’Associazione il 2 novembre 2016 per conoscere l’esito della procedura, ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, che conteneva, però, anche una “richiesta formale” di accesso agli atti ex art. 22 della l. n. 241/1990 (tanto è vero che la stessa Fondazione la qualifica come istanza di accesso: v. doc. 14). Pertanto, la ricorrente ha ottemperato agli oneri di diligenza su di essa ricadenti secondo la giurisprudenza poc’anzi citata, attivandosi per ottenere l’accesso agli atti secondo i mezzi messi a sua disposizione dall’ordinamento;
– dall’altro, il riscontro all’ora vista richiesta, da parte della Fondazione, con nota prot. n. 466/2016 del 14 novembre 2016 (v. all. 10 al ricorso), la cui ricezione risulta avvenuta in data 18 novembre 2016 (v. doc. 15 della Fondazione): data rispetto alla quale la proposizione del ricorso – notificato il 16 dicembre 2016 – è tempestiva.
Per le ragioni ora illustrate, pertanto, la suesposta eccezione di tardività deve essere respinta. Né in contrario può obiettarsi che nel caso di specie il termine di impugnazione sarebbe decorso già dal 2 novembre 2016: infatti, a tutto voler concedere, a tale data l’Associazione ha avuto solo sentore del risultato della gara, ma senza poter acquisire cognizione degli elementi essenziali, né del contenuto dispositivo del provvedimento di aggiudicazione, per essa lesivo. Viste le peculiarità in fatto della vicenda, sopra riferite – che dimostrano l’ottemperanza della ricorrente a minimi oneri di diligenza e l’inottemperanza della P.A. agli obblighi comunicativi su di essa gravanti – non appare plausibile imporre all’Associazione un onere di impugnativa “al buio” dell’esito della gara: ciò, tanto più per l’imprescindibile necessità – ove si ammettesse una simile opzione – della successiva proposizione di motivi aggiunti ad opera della stessa ricorrente, sicché la tutela giurisdizionale di questa sarebbe ab initio vulnerata dalla sua rilevante onerosità.
Venendo adesso all’analisi dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, del pari formulata in via pregiudiziale dalla Fondazione, si osserva che detta eccezione è palesemente destituita di fondamento.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente risulta munita sia di legittimazione a ricorrere, avendo essa partecipato alla gara senza che risulti l’illegittimità di detta partecipazione, sia di interesse ad agire, per l’utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento, a prescindere dal carattere “finale” o “strumentale” di tale utilità (C.d.S., A.P., 7 aprile 2011, n. 4).
Da ultimo, la difesa della Fondazione eccepisce in via preliminare la mancata proposizione ad opera della ricorrente della domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto, stante l’inammissibilità della domanda di annullamento del contratto stesso, traendone il corollario dell’impossibilità, per il Collegio, di decidere sulla sorte del contratto stipulato in forza dell’aggiudicazione.
A tal proposito si osserva che l’Associazione ha, in effetti, presentato domanda di annullamento del contratto e che, però, secondo la giurisprudenza più recente (cfr. C.d.S., Sez. V, 17 ottobre 2016, n. 4272), nel sistema del Codice del processo amministrativo, il contratto pubblico – dalla natura e dai caratteri ben diversi dal provvedimento amministrativo – non può formare oggetto di un’azione di annullamento, potendo invece essere oggetto, ovviamente su domanda, di una pronuncia giudiziale di inefficacia (v. l’art. 122 c.p.a.).
Peraltro, la proposizione della domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto medio tempore stipulato non può essere considerata una condizione di procedibilità del ricorso, essendo facoltà del ricorrente richiedere o meno il risarcimento in forma specifica. In altre parole, al di fuori dei casi di maggiore gravità disciplinati dall’art. 121 c.p.a., la declaratoria dell’inefficacia del contratto è una mera eventualità, il cui verificarsi è subordinato alla domanda espressa del ricorrente: in tal senso, la mancata proposizione di detta domanda può rilevare solo in termini di valutazione dell’eventuale risarcibilità del danno subito per effetto dell’illegittima aggiudicazione ad un soggetto diverso, ma non anche di improcedibilità della domanda di annullamento degli atti della procedura ad evidenza pubblica (C.d.S., Sez. V, n. 4272/2016, cit.; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 17 novembre 2011, n. 1586).
Se ne evince che, ferma l’inammissibilità della domanda di “annullamento” del contratto, il ricorso è, per il resto, pienamente procedibile.
Nel merito il ricorso è fondato e da accogliere, in virtù della fondatezza delle censure (di cui ai nn. 1, 2 e 3 del ricorso) mosse alla composizione della Commissione giudicatrice ed all’affidamento ad apposite Sottocommissioni della valutazione delle offerte.
Invero, dalla documentazione in atti (cfr. il verbale del 7 settembre 2016, all. 11 al ricorso e doc. 5 della Fondazione) si ricava che la Commissione di gara era composta da due Consiglieri di Gestione della Fondazione (dr. Gal ed arch. Appoloni) e da due Conservatori del Museo Archeologico “Eno Bellis” e della Pinacoteca “Alberto Martini” (dr.ssa Mascardi e dr.ssa Bonifacio). Si ricava, altresì, che la ridetta Commissione si è divisa in due Sottocommissioni, la prima formata dai Consiglieri di Gestione, con incarico di esaminare le offerte economiche, la seconda formata dai due Conservatori, con incarico di esaminare le offerte tecniche.
In questo modo, tuttavia, si è violata anzitutto la regola – già contenuta nell’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 ed ora riproposta dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 – che impone che la Commissione di gara sia costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.
Sul punto è ben noto al Collegio come, nel vigore del d.lgs. n. 163/2006, la giurisprudenza abbia negato che la regola sulla composizione della Commissione di gara pubblica con un numero dispari di componenti non superiore a cinque, costituisse espressione di un principio generale, immanente nell’ordinamento e tale da implicare l’illegittimità della costituzione di un collegio con un numero pari di componenti, essendo numerose le ipotesi di collegi, sia giurisdizionali che amministrativi, che operano, o occasionalmente possono operare, in composizione paritaria (cfr. C.d.S., Sez. III, 3 ottobre 2013, n. 4884; id., 11 luglio 2013, n. 3730). Tuttavia, il Collegio sottolinea come la regola in parola, già presente nell’art. 21, comma 5, della l. n. 109/1994 e poi ribadita dall’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, sia stata riaffermata categoricamente – e senza deroghe di sorta – dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, cosicché non si vede come la procedura in esame – esperita nel vigore del d.lgs. n. 50 cit. – potesse ad essa sottrarsi.
La ridetta regola, del resto, risponde agli obiettivi di garantire il computo del quorum strutturale e soddisfare le necessità di funzionamento del principio maggioritario ed è coerente con il principio in base al quale i collegi perfetti (com’è la Commissione di gara) sono sempre composti da un numero dispari di membri (cfr. C.d.S., Sez. V, 6 aprile 2009, n. 2143; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 20 aprile 2011, n. 595; id., 5 marzo 2010, n. 1122).
In secondo luogo, l’affidamento alle due Sottocommissioni in cui era suddivisa la Commissione, del compito di valutare, rispettivamente, le offerte economiche e le offerte tecniche, a sua volta integra violazione dei principi in tema di funzionamento dei collegi perfetti, per cui i ridetti collegi debbono operare con l’interezza dei propri membri, dovendo le decisioni essere assunte dal plenum.
A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che “la commissione giudicatrice di gare d’appalto costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti; pertanto, le operazioni di gara propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni, tanto più quando di queste facciano parte soggetti estranei alla commissione aggiudicatrice” (cfr. C.d.S., Sez. V, 9 giugno 2003, n. 3247). “La regola della collegialità perfetta alla quale deve attenersi la Commissione di gara può essere derogata ogni qualvolta non si tratti di compiere atti a carattere valutativo e discrezionale; con la conseguenza che è possibile delegare a singoli membri o a sottocommissioni attività preparatorie” o meramente materiali (v. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 2009). “L’attività della commissione di gara può essere svolta, in special modo quando si tratti di esprimere valutazioni (spesso complesse) sotto il profilo tecnico-qualitativo, attraverso l’articolazione in sottocommissioni o gruppi di lavoro incaricati di svolgere l’istruttoria sulle singole offerte ovvero su parti dei progetti tecnici presentati dai concorrenti: la garanzia della collegialità è preservata dalla esigenza che le attività istruttorie preliminari siano esaminate dalla commissione aggiudicatrice nella sua integrale composizione, e in tale veste la commissione proceda alla attribuzione dei punteggi alle singole offerte o progetti” (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 ottobre 2007, n. 3305).
Orbene, nel caso di specie i suesposti principi giurisprudenziali non sono stati rispettati, essendosi demandata alle riferite Sottocommissioni l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed a quelle economiche, poi pedissequamente recepiti dal plenum della Commissione.
In argomento basta osservare che l’affidataria Aster S.r.l. ha ottenuto un totale di n. 90 punti per il Museo Archeologico e di n. 90 punti per la Pinacoteca (v. il verbale del plenum della Commissione delle ore 15.30 del 9 settembre 2016: doc. 8 della Fondazione).
Come si evince dai verbali delle Sottocommissioni, anch’essi in data 9 settembre 2016 (docc. 6 e 7 della Fondazione), tali punteggi, tuttavia, altro non sono che la somma di quelli attribuiti all’Aster S.r.l. dalle due Sottocommissioni: a) per l’offerta tecnica (60 punti per il Museo Archeologico e 62 punti per la Pinacoteca), b) per l’offerta economica (30 punti per il Museo Archeologico e 28 punti per la Pinacoteca).
Identico discorso vale pure per la ricorrente Associazione: questa ha ottenuto n. 85 punti totali per il Museo Archeologico e n. 85 per la Pinacoteca, che altro non sono che la sommatoria dei punteggi ad essa assegnati dalle Sottocommissioni: a) per l’offerta tecnica (55 punti per il Museo e 54 per la Pinacoteca), b) per l’offerta economica (30 punti per il Museo e 31 per la Pinacoteca: cfr. ancora i docc. 6 e 7 della Fondazione).
Se ne desume che – al di là della “approfondita discussione” riferita nel verbale del plenum della Commissione delle ore 15.30 del 9 settembre 2016 – in realtà le decisioni sui punteggi da assegnare sono state prese dalle Sottocommissioni, e che l’attività del plenum della Commissione si è limitata, in ultima analisi, alla sommatoria di detti punteggi.
Donde, in conclusione, la fondatezza della doglianza ora analizzata.
In definitiva, respinte le eccezioni processuali della resistente, salvo quella di inammissibilità della domanda di annullamento del contratto, il ricorso è fondato e da accogliere, vista la fondatezza delle doglianze appena illustrate e con assorbimento delle ulteriori doglianze. Per conseguenza, a parte il contratto stipulato tra la Fondazione e l’Aster S.r.l., vanno annullati gli atti oggetto di impugnazione ed in specie i verbali di gara e l’aggiudicazione definitiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della Fondazione Oderzo Cultura O.N.L.U.S., previa restituzione delle spese liquidate in fase cautelare, mentre sono compensate nei confronti dell’Aster S.r.l., non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità della domanda di annullamento del contratto e, per il resto, lo accoglie. Per l’effetto, annulla gli atti e provvedimenti con esso impugnati, tranne il riferito contratto, annullando in specie i verbali ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Condanna la Fondazione Oderzo Cultura O.N.L.U.S. al pagamento in favore della ricorrente delle spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), di cui € 1.000,00 (mille/00) a titolo di restituzione delle spese liquidate nella fase cautelare, oltre ad accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti dell’Aster S.r.l., non costituitasi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nelle Camere di consiglio dei giorni 19 aprile 2017 – 3 maggio 2017, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Primo Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Pietro De Berardinis | Maurizio Nicolosi | |
IL SEGRETARIO
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