compensazione Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/compensazione/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 19:03:25 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Decreto Sostegni ter e modifiche alla disciplina dei contratti pubblici https://www.giurdanella.it/2022/02/decreto-sostegni-ter-e-modifiche-alla-disciplina-dei-contratti-pubblici/ Thu, 03 Feb 2022 19:29:54 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55416 Il d.l. 4 del 2022 (c.d. Sostegni ter) ha previsto alcune importanti deroghe alla disciplina ordinaria degli appalti in tema di clausole di revisione del prezzo e di variazioni prezzi per gli appalti di lavori.

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Il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto a modifica della disciplina dei contratti pubblici con il recente decreto Sostegni ter (d.l. 27 gennaio 2022, n. 4).

Prima ancora che entrasse in vigore la legge europea n. 238/2021 (vigente dal 1 febbraio 2022), il decreto legge in parola ha ulteriormente innovato la normativa appalti, con una serie di importanti previsioni che meritano di essere singolarmente esaminate.

Il provvedimento (in vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella G.U. n. 21, ovvero il 27 gennaio 2022), etichettato come decreto Sostegni ter, reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

In particolare, l’art. 29 del d.l. 4/2022 (“Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”) ha per l’appunto inteso garantire, tramite la modifica di alcune previsioni del codice dei contratti pubblici, le misure finalizzate ad una maggiore liquidità degli operatori economici aggiudicatari di appalti pubblici.

Il comma 1 del citato art. 29 dispone innanzitutto che sino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito dell’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, per le procedure di affidamento indette successivamente al 27 gennaio dovranno essere previste le seguenti deroghe alla disciplina originaria, entrambe relative ai prezzi applicati all’interno dell’appalto.

In primo luogo, sarà obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara, delle clausole di revisione dei prezzipreviste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) del codice – che di regola prevede la mera possibilità di inserire le suddette clausole, fermo restando che le clausole debbano fissare la portata e la natura di eventuali modifiche e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, e che esse non debbano apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto.

Inoltre, per lo stesso periodo sarà derogata la previsione secondo cui, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei relativi prezzari, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario (e comunque in misura pari alla metà). Ebbene, il d.l. in commento riduce la percentuale utile per la valutazione delle variazioni di prezzo, se relative a singoli materiali di costruzione, dal 10 al 5 per cento.

In questi casi, si dovrà procedere ad una compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza (compensazione che dovrà essere determinata applicando la percentuale di variazione al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati, ai sensi del comma 3 dell’art. 29).

In merito a quest’ultima previsione, il d.l. ha disposto da un lato che l’ISTAT, entro novanta giorni, debba definire la metodologia per la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, e dall’altro che il Ministero delle Infrastrutture sia chiamato, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, a determinare con decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

La compensazione sarà possibile ove l’appaltatore, a pena di decadenza, presenti alla stazione appaltante una specifica e documentata istanza in tal senso entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dei decreti periodici del Ministero delle Infrastrutture. Sarà poi onere del direttore dei lavori verificare la sussistenza dei requisiti per la compensazione e il rispetto dei termini per l’esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma (secondo il disposto del comma 4 dell’art. 29).

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate (mentre si prevede un’espressa esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta).

Infine, con riferimento alla citata compensazione, il decreto-legge prevede che le risorse utilizzabili a tal fine sono quelle derivanti dalle somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per l’intervento, le somme derivanti dai ribassi d’asta e quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati e già collaudati.

Ulteriori previsioni di dettaglio relativamente alle risorse disponibili per la compensazione sono previste dai commi 8 e seguenti dell’art. 29 del decreto Sostegni ter, cui si rinvia per un più approfondito esame.

In conclusione, pare opportuno dare atto – sempre nel merito delle misure adottate a favore delle imprese appaltatrici – che il recente decreto Milleproroghe 2022 (decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre), all’art. 3, comma 4, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’art. 207 del c.d. decreto rilancio (n. 34/2020), il quale ha disposto l’innalzamento, dal 20 al 30 per cento, della percentuale di anticipazione del prezzo contrattuale a favore dell’appaltatore (nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante).

Si rende disponibile il documento contenente le disposizioni normative oggetto del presente commento.

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Compensazione crediti PA. Il Decreto in Gazzetta https://www.giurdanella.it/2014/10/compensazione-crediti-pa-decreto-in-gazzetta/ Tue, 14 Oct 2014 06:30:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24319 Nella Gazzetta Ufficiale  n. 236 del 10 ottobre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia che estende fino al 31 marzo 2014 il periodo delle somme iscritte al ruolo che possono formare oggetto di compensazione per i crediti PA. Il Decreto infatti stabilisce che la compensazione può essere richiesta per le cartelle esattoriali […]

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Nella Gazzetta Ufficiale  n. 236 del 10 ottobre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia che estende fino al 31 marzo 2014 il periodo delle somme iscritte al ruolo che possono formare oggetto di compensazione per i crediti PA. Il Decreto infatti stabilisce che la compensazione può essere richiesta per le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.

E’ stato esteso dunque di 15 mesi il termine attualmente in vigore che prevedeva che la compensazione poteva essere chiesta per le cartelle notificate fino al 31 dicembre 2012.

Le modalita’ per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.

Riportiamo di seguito lo stralcio del decreto

Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Compensazione nell'anno 2014 delle cartelle esattoriali 
 
  1. La compensazione, nell'anno  2014,  delle  cartelle  esattoriali
notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle  imprese  titolari
di  crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,   per
somministrazioni, forniture,  appalti  e  prestazioni  professionali,
maturati  nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni e certificati  secondo  le  modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze  22
maggio 2012 e 25  giugno  2012,  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.143  del  21  giugno  2012  e  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 2 luglio  2012,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o  pari
al  credito  vantato,  puo'  essere  effettuata,  a   richiesta   del
creditore, in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  28-quater
del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29
settembre 1973. 
  2. Le modalita' per  la  compensazione  sono  quelle  previste  dal
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  25  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012  e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012. 
  3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano  nell'ambito  di
applicazione  del  presente  decreto,  restano  ferme  le   modalita'
previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo
9, comma 02, del decreto  legge  n.  35  del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 64  del  6  giugno  2013  e  successive
modificazioni.

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Circolare Entrate sulla compensazione crediti PA https://www.giurdanella.it/2014/03/circolare-entrate-sulla-compensazione-crediti-pa/ Thu, 06 Mar 2014 07:30:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21715 L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per i versamenti dei crediti in compensazione

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/E del 4 marzo 2014  ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi” delle somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014.

Il codice istituito è:

  • “260E” denominato “Restituzione, da parte delle PP. AA., del credito utilizzato in compensazione – art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”;

Mentre, in caso di versamento con esclusione della compensazione, il codice da utilizzare è

  • “2600” denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione – art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della risoluzione

 

 

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Compensazioni debiti PA, la nuova circolare INPS sul DURC https://www.giurdanella.it/2014/02/compensazioni-debiti-pa-la-nuova-circolare-inps-sul-durc/ Wed, 12 Feb 2014 07:24:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21422 Per il rilascio del Durc in compensazione, l’importo dei crediti certificati deve essere almeno pari all'ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali

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L’Inps con la nuova circolare 30/01/2014 n. 16 fornisce ulteriori spiegazioni a quanti intendono farsi rilasciare il Durc compensando i debiti e i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per il rilascio del Durc in compensazione, si legge nella circolare, l’importo dei crediti certificati deve essere almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili.

Inoltre, in attesa che la piattaforma per la certificazione dei crediti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze si arricchisca di ulteriori funzioni per la verifica dei crediti e dei debiti in tempo reale, prima della conclusione dell’istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente, comunicando via PEC, le informazioni sui debiti accertati, in modo da verificare che la sommatoria dei debiti non sia superiore ai crediti vantati. In questo caso il Durc verrà rilasciato specificando che è stata attestata la regolarità nonostante i debiti contributivi pregressi nei confronti di Inail, Inps e Casse edili.

La certificazione ottenuta dalla piattaforma del Mef può essere usata anche per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari. In questo caso, la regolarizzazione dovrà essere comprovata dall’esibizione alla banca o all’intermediario finanziario di un Durc aggiornato che attesti la situazione contributiva.

Leggi il testo integrale della circolare n. 16/2014 dell’Inps

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Durc, al via le compensazioni. Il decreto in G.U. … https://www.giurdanella.it/2013/07/durc-al-via-le-compensazioni-il-decreto-in-g-u/ https://www.giurdanella.it/2013/07/durc-al-via-le-compensazioni-il-decreto-in-g-u/#comments Wed, 17 Jul 2013 08:28:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15270 E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto"

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Durc, al via le compensazioni. Il decreto in G.U.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

Qui il testo

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DL 35/2013: via alle compensazioni dei debiti tributari ante ruolo “scontati” https://www.giurdanella.it/2013/04/dl-352013-via-alle-compensazioni-dei-debiti-tributari-ante-ruolo-scontati/ Fri, 26 Apr 2013 06:00:45 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11967 Possibilità di compensare imposte accertate e sanzioni per violazioni tributarie con crediti per somministrazione, forniture e appalti vantati dal contribuente nei confronti della pa

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Tra le più significative novità introdotte dal recente Decreto Legge n. 35/2013 sul pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ve n’è una di particolare rilievo per i contribuenti, siano essi persone fisiche o imprese. Si tratta del dettato dell’art. 9 del DL cit. che ha introdotto l’art. 28-quinquies all’interno del DPR n. 602/1973 (TU riscossione imposte sul reddito), rubricato “Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”.
In buona sostanza l’art. 28-quinquies prevede la possibilità di compensare imposte accertate e sanzioni per violazioni tributarie con crediti per somministrazione, forniture e appalti vantati dal contribuente nei confronti della pubblica amministrazione, che siano maturati alla data del 31 dicembre 2012 e siano certi liquidi esigibili e non prescritti. Benchè il decreto sia in vigore dal 9 aprile 2013, si attende ancora la definizione di termini e modalità di attuazione ad opera di un decreto del MEF da emanare.
La novità risiede nell’estensione della possibilità della compensazione in epoca precedente la fase esecutiva (cd. compensazione ante ruolo), a differenza di quanto già previsto nell’art. 28-quater DPR 602/1973. Tale norma infatti prevede che a partire dal 1° gennaio 2011 si possano compensare crediti commerciali verso la PA e debiti tributari le cui somme siano già state iscritte a ruolo, osservando la particolare procedura di cui al decreto 25 giugno 2012 (che prevede il necessario coinvolgimento dell’agente della riscossione).
I debiti tributari compensabili in base al nuovo art. 28-quinquies invece, sono quelli accertati con adesione, acquiescenza all’accertamento, definizione agevolata, conciliazione giudiziale e mediazione, che consentono al contribuente di fruire dei relativi benefici in termini di abbattimento delle sanzioni edittali ad 1/3 o ad 1/6 a seconda dei casi. Gli unici strumenti deflativi esclusi sono quelli in cui manca a monte un provvedimento di accertamento dell’amministrazione finanziaria, e cioè il ravvedimento operoso e la definizione bonaria a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e IVA, rispettivamente previsti dall’art. 13 e 2 e 3 del Dlgs n. 472/1997.
Unici nei della nuova disciplina sono rappresentati dalla necessità per il contribuente di acquisire preventivamente la certificazione dell’esistenza del credito da parte dell’amministrazione debitrice (Stato, enti pubblici nazionali, Regioni, Enti locali, enti del SSN) e dal fatto che il credito in questione debba esser già maturato alla data del 31 dicembre 2012 (non vale cioè per il futuro).
Quanto alle modalità del pagamento mediante compensazione, è necessario utilizzare il modello F24 da trasmettere telematicamente ai servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate che a sua volta trasmetterà la richiesta alla piattaforma elettronica del MEF per il rilascio della certificazione del credito da parte dell’amministrazione debitrice. Il rilascio della certificazione avverrà su istanza del contribuente-creditore entro il termine di 30 giorni e, ove tale termine giunga a scadenza inutilmente, sempre su istanza del creditore verrà nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Per questo ed ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del DL n. 35/2012.

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Spending Review già operativa: Durc regolare se ci sono crediti con la PA https://www.giurdanella.it/2012/11/spending-review-gia-operativa-durc-regolare-se-ci-sono-crediti-con-la-pa/ Thu, 22 Nov 2012 11:35:49 +0000 Accolta l’istanza cautelare di un’azienda che chiedeva l’annullamento del Durc irregolare rilasciato ad alcuni Comuni e del provvedimento INPS con il quale si negava la compensazione dei debiti richiesta dalla stessa.

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Un ciclone potrebbe abbattersi sul circolo vizioso costituito dai ritardi nei pagamenti della PA, che comportano l’impossibilità per le imprese di mettersi in regola con i contributi previdenziali e dunque di ottenere un Durc regolare, che comporta, a sua volta, l’esclusione dalle gare d’appalto e l‘impossibilità di essere pagate proprio a causa di tale irregolarità.

E’ di qualche mese fa un’ordinanza del Tar Puglia secondo cui “la previsione normativa di cui all’art. 13 bis, comma 5 decreto legge n. 52/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94/2012 può ritenersi immediatamente operativa anche in mancanza di decreto ministeriale attuativo”.

La Prima Sezione presieduta da Laura Marzano, con l’ordinanza n. 677/2012, accoglie infatti l’istanza cautelare di un’azienda che chiedeva l’annullamento del Durc irregolare rilasciato ad alcuni comuni e del provvedimento INPS con il quale si negava la compensazione dei debiti richiesta dalla stessa.

L’ordinanza fa riferimento all’art. 13 bis, comma 5 decreto legge n. 52/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94/2012 che stabilisce “Il documento unico di regolarita’ contributiva di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

La norma sulla “certificazione” dei crediti richiamata dal Tribunale Amministrativo Pugliese sancisce infatti che “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché  gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilita’ interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”.

La nuova normativa introdotta con la c.d. Spending Review (Decreto-Legge 52/2012 convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94) prevede inoltre che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità  di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica”.

Tuttavia il Tar Puglia ha ritenuto che la normativa debba ritenersi immediatamente operativa anche in mancanza del suddetto decreto ministeriale, dovendosi pertanto effettuare ai fini del rilascio del Durc la compensazione dei debiti previdenziali con i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, nel caso concreto, sussistendo il credito della società ricorrente verso i Comuni in misura maggiore dell’importo del debito verso gli Enti previdenziali e sussistendo il presupposto cautelare del periculum in mora, in considerazione delle difficoltà cui andrebbe incontro la società ricorrente, a seguito dell’emissione di un DURC irregolare, nell’incassare i corrispettivi d’appalto, il Tar Puglia ha accolto l’istanza cautelare richiesta sospendendo l’efficacia degli atti impugnati.

Un’ordinanza, quella del Tar Puglia, di un coraggio e di una importanza non indifferente, che dà fondate speranze alle imprese che non riescono a stare in regola con i versamenti contributivi e quindi ad ottenere un DURC regolare a causa del ritardo nei pagamenti da parte delle PA .

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 22 novembre 2012, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/11/22/durc-irregolare-per-ritardi-pagamenti-pa-dal-tar-puglia-forse-una-soluzione/

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