L'articolo Decreto Sostegni ter e modifiche alla disciplina dei contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>Prima ancora che entrasse in vigore la legge europea n. 238/2021 (vigente dal 1 febbraio 2022), il decreto legge in parola ha ulteriormente innovato la normativa appalti, con una serie di importanti previsioni che meritano di essere singolarmente esaminate.
Il provvedimento (in vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella G.U. n. 21, ovvero il 27 gennaio 2022), etichettato come decreto Sostegni ter, reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
In particolare, l’art. 29 del d.l. 4/2022 (“Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”) ha per l’appunto inteso garantire, tramite la modifica di alcune previsioni del codice dei contratti pubblici, le misure finalizzate ad una maggiore liquidità degli operatori economici aggiudicatari di appalti pubblici.
Il comma 1 del citato art. 29 dispone innanzitutto che sino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito dell’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, per le procedure di affidamento indette successivamente al 27 gennaio dovranno essere previste le seguenti deroghe alla disciplina originaria, entrambe relative ai prezzi applicati all’interno dell’appalto.
In primo luogo, sarà obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara, delle clausole di revisione dei prezzipreviste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) del codice – che di regola prevede la mera possibilità di inserire le suddette clausole, fermo restando che le clausole debbano fissare la portata e la natura di eventuali modifiche e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, e che esse non debbano apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto.
Inoltre, per lo stesso periodo sarà derogata la previsione secondo cui, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei relativi prezzari, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario (e comunque in misura pari alla metà). Ebbene, il d.l. in commento riduce la percentuale utile per la valutazione delle variazioni di prezzo, se relative a singoli materiali di costruzione, dal 10 al 5 per cento.
In questi casi, si dovrà procedere ad una compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza (compensazione che dovrà essere determinata applicando la percentuale di variazione al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati, ai sensi del comma 3 dell’art. 29).
In merito a quest’ultima previsione, il d.l. ha disposto da un lato che l’ISTAT, entro novanta giorni, debba definire la metodologia per la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, e dall’altro che il Ministero delle Infrastrutture sia chiamato, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, a determinare con decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
La compensazione sarà possibile ove l’appaltatore, a pena di decadenza, presenti alla stazione appaltante una specifica e documentata istanza in tal senso entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dei decreti periodici del Ministero delle Infrastrutture. Sarà poi onere del direttore dei lavori verificare la sussistenza dei requisiti per la compensazione e il rispetto dei termini per l’esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma (secondo il disposto del comma 4 dell’art. 29).
La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate (mentre si prevede un’espressa esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta).
Infine, con riferimento alla citata compensazione, il decreto-legge prevede che le risorse utilizzabili a tal fine sono quelle derivanti dalle somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per l’intervento, le somme derivanti dai ribassi d’asta e quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati e già collaudati.
Ulteriori previsioni di dettaglio relativamente alle risorse disponibili per la compensazione sono previste dai commi 8 e seguenti dell’art. 29 del decreto Sostegni ter, cui si rinvia per un più approfondito esame.
In conclusione, pare opportuno dare atto – sempre nel merito delle misure adottate a favore delle imprese appaltatrici – che il recente decreto Milleproroghe 2022 (decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre), all’art. 3, comma 4, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’art. 207 del c.d. decreto rilancio (n. 34/2020), il quale ha disposto l’innalzamento, dal 20 al 30 per cento, della percentuale di anticipazione del prezzo contrattuale a favore dell’appaltatore (nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante).
Si rende disponibile il documento contenente le disposizioni normative oggetto del presente commento.
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]]>L'articolo Compensazione crediti PA. Il Decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato esteso dunque di 15 mesi il termine attualmente in vigore che prevedeva che la compensazione poteva essere chiesta per le cartelle notificate fino al 31 dicembre 2012.
Le modalita’ per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
Riportiamo di seguito lo stralcio del decreto
Decreta:
Art. 1
Compensazione nell'anno 2014 delle cartelle esattoriali
1. La compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali
notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari
di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22
maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e
integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari
al credito vantato, puo' essere effettuata, a richiesta del
creditore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 28-quater
del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29
settembre 1973.
2. Le modalita' per la compensazione sono quelle previste dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di
applicazione del presente decreto, restano ferme le modalita'
previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo
9, comma 02, del decreto legge n. 35 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 e successive
modificazioni.
L'articolo Compensazione crediti PA. Il Decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Circolare Entrate sulla compensazione crediti PA proviene da Giurdanella.it.
]]>Il codice istituito è:
Mentre, in caso di versamento con esclusione della compensazione, il codice da utilizzare è
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della risoluzione
L'articolo Circolare Entrate sulla compensazione crediti PA proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Compensazioni debiti PA, la nuova circolare INPS sul DURC proviene da Giurdanella.it.
]]>Per il rilascio del Durc in compensazione, si legge nella circolare, l’importo dei crediti certificati deve essere almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili.
Inoltre, in attesa che la piattaforma per la certificazione dei crediti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze si arricchisca di ulteriori funzioni per la verifica dei crediti e dei debiti in tempo reale, prima della conclusione dell’istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente, comunicando via PEC, le informazioni sui debiti accertati, in modo da verificare che la sommatoria dei debiti non sia superiore ai crediti vantati. In questo caso il Durc verrà rilasciato specificando che è stata attestata la regolarità nonostante i debiti contributivi pregressi nei confronti di Inail, Inps e Casse edili.
La certificazione ottenuta dalla piattaforma del Mef può essere usata anche per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari. In questo caso, la regolarizzazione dovrà essere comprovata dall’esibizione alla banca o all’intermediario finanziario di un Durc aggiornato che attesti la situazione contributiva.
Leggi il testo integrale della circolare n. 16/2014 dell’Inps
L'articolo Compensazioni debiti PA, la nuova circolare INPS sul DURC proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Durc, al via le compensazioni. Il decreto in G.U.
… proviene da Giurdanella.it.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 recante “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
L'articolo Durc, al via le compensazioni. Il decreto in G.U.
… proviene da Giurdanella.it.
L'articolo DL 35/2013: via alle compensazioni dei debiti tributari ante ruolo “scontati” proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 35/2013: via alle compensazioni dei debiti tributari ante ruolo “scontati” proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Spending Review già operativa: Durc regolare se ci sono crediti con la PA proviene da Giurdanella.it.
]]>Un ciclone potrebbe abbattersi sul circolo vizioso costituito dai ritardi nei pagamenti della PA, che comportano l’impossibilità per le imprese di mettersi in regola con i contributi previdenziali e dunque di ottenere un Durc regolare, che comporta, a sua volta, l’esclusione dalle gare d’appalto e l‘impossibilità di essere pagate proprio a causa di tale irregolarità.
E’ di qualche mese fa un’ordinanza del Tar Puglia secondo cui “la previsione normativa di cui all’art. 13 bis, comma 5 decreto legge n. 52/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94/2012 può ritenersi immediatamente operativa anche in mancanza di decreto ministeriale attuativo”.
La Prima Sezione presieduta da Laura Marzano, con l’ordinanza n. 677/2012, accoglie infatti l’istanza cautelare di un’azienda che chiedeva l’annullamento del Durc irregolare rilasciato ad alcuni comuni e del provvedimento INPS con il quale si negava la compensazione dei debiti richiesta dalla stessa.
L’ordinanza fa riferimento all’art. 13 bis, comma 5 decreto legge n. 52/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94/2012 che stabilisce “Il documento unico di regolarita’ contributiva di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
La norma sulla “certificazione” dei crediti richiamata dal Tribunale Amministrativo Pugliese sancisce infatti che “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilita’ interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”.
La nuova normativa introdotta con la c.d. Spending Review (Decreto-Legge 52/2012 convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94) prevede inoltre che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica”.
Tuttavia il Tar Puglia ha ritenuto che la normativa debba ritenersi immediatamente operativa anche in mancanza del suddetto decreto ministeriale, dovendosi pertanto effettuare ai fini del rilascio del Durc la compensazione dei debiti previdenziali con i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto, nel caso concreto, sussistendo il credito della società ricorrente verso i Comuni in misura maggiore dell’importo del debito verso gli Enti previdenziali e sussistendo il presupposto cautelare del periculum in mora, in considerazione delle difficoltà cui andrebbe incontro la società ricorrente, a seguito dell’emissione di un DURC irregolare, nell’incassare i corrispettivi d’appalto, il Tar Puglia ha accolto l’istanza cautelare richiesta sospendendo l’efficacia degli atti impugnati.
Un’ordinanza, quella del Tar Puglia, di un coraggio e di una importanza non indifferente, che dà fondate speranze alle imprese che non riescono a stare in regola con i versamenti contributivi e quindi ad ottenere un DURC regolare a causa del ritardo nei pagamenti da parte delle PA .
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 22 novembre 2012, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/11/22/durc-irregolare-per-ritardi-pagamenti-pa-dal-tar-puglia-forse-una-soluzione/
L'articolo Spending Review già operativa: Durc regolare se ci sono crediti con la PA proviene da Giurdanella.it.
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