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]]>Tar Lazio, sez. I, 31 maggio 2019, n. 6926
Il Tar Lazio annulla, dopo averlo già sospeso in precedenza, il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la determinazione dei compensi dei commissari di gara, nella parte in cui prevedeva un compenso minimo: secondo i giudici il decreto sarebbe andato oltre quanto stabilito dalla legge, l’art. 77 del Codice Appalti.
Oggetto della sentenza n. 6926 del Tar Lazio è il decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018, avente ad oggetto “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”.
Il Comune che aveva presentato il ricorso sosteneva che il compenso minimo, previsto in 3000 euro per gli appalti di valore più basso, rendeva sostanzialmente impossibile per un piccolo ente procedere a buona parte delle gare necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, attesa l’esosità dei rimborsi minimi previsti per i commissari di gara.
Oggetto di annullamento è il decreto emanato in virtù del comma 10 dell’art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice degli appalti”) che, al secondo capoverso, ha previsto che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante”.
Il decreto del 12 febbraio 2018, in attuazione della disposizione, ha ha fissato anche i compensi minimi dei commissari, posti come limite minimo inderogabile, con previsione di tre scaglioni di valore: è stato previsto, per lo scaglione più basso, quale compenso minimo per ciascun commissario, l’importo di € 3.000,00 oltre rimborso spese.
Tuttavia, secondo la sentenza, il decreto impugnato, travalicando i limiti normativamente imposti al suo oggetto, ha fissato anche il compenso minimo in mancanza di copertura legislativa.
Invero andava considerato il principio secondo cui il legislatore ubi voluit dixit: nella disposizione in rassegna il legislatore parla espressamente di compenso “massimo”, senza lasciare margini interpretativi in ordine alla possibilità di stabilire anche un compenso “minimo” o un compenso tout court.
Aggiungere un diverso limite sarebbe pertanto illegittimo “in quanto finirebbe per far dire alla legge una cosa che la legge non dice (e che, si presume, secondo il suddetto canone interpretativo, non voleva dire)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 6 marzo 2019, n. 3023).
Inoltre il Ministero dei Trasporti, secondo il Collegio, doveva avere riguardo alla ratio sottesa alla disposizione in parola, che è quella del contenimento della spesa, reso possibile anche attraverso specifici meccanismi di trasparenza.
A questo fine viene citata la relazione illustrativa della disposizione, dove è espressamente indicato che “le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Lo stesso comma prevede l’emanazione di un decreto ministeriale (emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC) per la determinazione della tariffa di iscrizione all’albo e del compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante”.
Dunque, dovendo le spese per il funzionamento della commissione costituire una voce del quadro economico dell’intervento, mentre si spiega la fissazione di un compenso “massimo”, va in direzione decisamente contraria la fissazione di un compenso “minimo”.
Sotto il profilo della legittimità del Decreto, conclude il TAR, è irrilevante il parere dell’ANAC del 2 novembre 2017, favorevole a tale compenso minimo.
Infatti non può attribuire legittimità al provvedimento il fatto che la previsione di una misura minima dei compensi era stata condivisa con l’ANAC, che, con proprio parere del 2 novembre 2017, aveva evidenziato come la fissazione di un limite minimo del compenso avrebbe consentito “di scongiurare il rischio di determinazione del compenso al ribasso, a detrimento della prestazione”: si tratta di una esigenza che, per quanto apprezzabile, non poteva essere soddisfatta con lo strumento in parola, ma attraverso una disposizione di legge.
Si riporta di seguito un estratto della sentenza in commento (TAR Lazio n. 6926/2019)
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(…)
1. Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto del 12 febbraio 2018, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018, avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”, nella parte in cui fissa anche un compenso minimo come da allegato A del decreto.
Si tratta di decreto emanato in virtù del comma 10 dell’art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice degli appalti”) che, al secondo capoverso, ha previsto che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante”.
Il Ministero, con il decreto impugnato, ha fissato anche i compensi minimi dei commissari, posti come limite minimo inderogabile.
Inoltre, nella tabella dei compensi allegata al decreto, sono previsti solo tre scaglioni di valore ed il primo, quello minore, è stato così fissato: € 20.000.000,00 per gli appalti di lavori – concessioni di lavori; € 1.000.000,00 per appalti e concessioni di servizi – appalti di forniture; € 200.000,00 per appalti di servizi di ingegneria e di architettura. Con riferimento a tutte le tre riportate tipologie di gara è stato previsto, per lo scaglione più basso, quale compenso minimo per ciascun commissario, l’importo di € 3.000,00 oltre rimborso spese.
Il Comune riferisce di non disporre, nella propria pianta organica, di figure professionali in numero sufficiente a ricoprire tutti i ruoli di commissari nelle commissioni giudicatrici di gare pubbliche e osserva che nel suo caso, comune di piccole dimensioni in cui la maggior parte delle gare sono di importi di gran lunga inferiori allo scaglione minimo per tutte e tre le tipologie di appalti, il decreto in parola comporterà l’impossibilità di procedere a buona parte delle gare necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, attesa l’esosità dei rimborsi minimi previsti per i commissari di gara.
Quindi ha censurato il provvedimento per i seguenti motivi.
1) Illegittimità – violazione di legge: art. 77 comma 10 del Codice degli appalti – eccesso di potere per eccesso dell’attribuzione di competenza ed erroneità dei presupposti – arbitrarietà – difetto di istruttoria.
L’atto impugnato violerebbe l’art. 77, comma 10, del “Codice degli appalti” il quale demanda al Ministero la previsione di un compenso massimo per i commissari, al fine di contenere la spesa pubblica e non anche, dunque, la previsione di un compenso minimo.
2) Eccesso di potere: illogicità – irragionevolezza – sviamento – violazione dell’art. 37 Codice degli appalti.
Sarebbe illogica e viziata la previsione di un compenso minimo di € 3.000,00 da corrispondere a ciascun componente la commissione giudicatrice, sia per l’attività prestata per un appalto di lavori per complessivi € 20.000.000,00 sia per un appalto di importo ben inferiore, ad esempio di € 80.000,00.
Inoltre molte gare bandite dai Comuni sono rese possibili dall’utilizzo di finanziamenti europei FESR, per i quali è espressamente previsto che le spese generali siano contenute nel limite massimo del 10/12 %; limite che, di fatto, viene rispettato anche in gare non finanziate. Tuttavia detto limite non potrebbe essere rispettato stanti i minimi tariffari fissati dall’impugnato decreto. Infatti, con un costo per il funzionamento della commissione non inferiore a €. 10.980.00, sarebbe impossibile bandire tutte le gare di importo inferiore o uguale a €. 91.500,00, perché già il solo costo della commissione risulterebbe superiore/uguale al 12% fissato per le spese generali.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio solo formalmente, depositando una nota esplicativa a firma del Ragioniere Generale dello Stato, nella quale si chiarisce che la fissazione del compenso minimo era stata concordata con l’ANAC.
Con ordinanza n. 4713 del 2 agosto 2018 il DM impugnato è stato sospeso limitatamente alla fissazione di tariffe minime.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2019, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art. 77, comma 10, D.Lgs. 50/2016 prevede che “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari”.
Come già rilevato in sede cautelare, il decreto impugnato, travalicando i limiti normativamente imposti al suo oggetto, ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore degli appalti a partire da € 3.000,00, ma ciò in mancanza di copertura legislativa.
Non può essere condivisa quindi la tesi dell’amministrazione, rilevabile dalla nota del 3 luglio 2018 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo cui la fissazione di un compenso minimo è una “eventualità non proibita dalla norma primaria”.
Invero va considerato il principio secondo cui il legislatore ubi voluit dixit: nella disposizione in rassegna il legislatore parla espressamente di compenso “massimo”, senza lasciare margini interpretativi in ordine alla possibilità di stabilire anche un compenso “minimo” o un compenso tout court, sicché ogni opzione ermeneutica che si risolvesse nell’aggiunta di un diverso “limite” da fissare dev’essere rifiutata “in quanto finirebbe per far dire alla legge una cosa che la legge non dice (e che, si presume, secondo il suddetto canone interpretativo, non voleva dire)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 6 marzo 2019, n. 3023).
Inoltre deve aversi riguardo alla ratio sottesa alla disposizione in parola, che è quella del contenimento della spesa, reso possibile anche attraverso specifici meccanismi di trasparenza.
Invero, nella relazione illustrativa della disposizione è espressamente indicato che “le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Lo stesso comma prevede l’emanazione di un decreto ministeriale (emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC) per la determinazione della tariffa di iscrizione all’albo e del compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante”.
Dunque, dovendo le spese per il funzionamento della commissione costituire una voce del quadro economico dell’intervento, mentre si spiega la fissazione di un compenso “massimo”, va in direzione decisamente contraria la fissazione di un compenso “minimo”.
Né, ad attribuire legittimità all’impugnato decreto, può soccorrere la circostanza, rappresentata dall’amministrazione nella nota innanzi citata, che la previsione di una misura minima dei compensi era stata condivisa con l’ANAC, che, con proprio parere del 2 novembre 2017, aveva evidenziato come la fissazione di un limite minimo del compenso avrebbe consentito “di scongiurare il rischio di determinazione del compenso al ribasso, a detrimento della prestazione”; si tratta di una esigenza che, per quanto apprezzabile, non poteva essere soddisfatta con lo strumento in parola, non essendo tale possibilità contemplata in una norma primaria.
Per completezza espositiva, e ferma restando l’illegittimità del decreto per le ragioni evidenziate, deve ulteriormente osservarsi che, se la ratio della censurata opzione, consistita di fatto in uno sconfinamento dal perimetro dei poteri normativamente attribuiti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fosse da ravvisare nella volontà di dare decoro e dignità alla prestazione del commissario di gara, risulterebbe altresì irragionevole la soglia minima del compenso, così come livellata uniformemente in € 3.000,00 pur a fronte di procedure di complessità e di valore significativamente diversi.
Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il decreto impugnato deve essere annullato nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del “Codice degli appalti”.
3. Le spese del giudizio, stante la novità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2018, nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice.
(…)
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]]>L'articolo Da oggi in vigore un nuovo decreto sui parametri professionali proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ utile riportare i termini del dibattito tra Consiglio di Stato e Ministero, sul delicato tema dei parametri/compensi/tariffe dei professionisti.
A) Cosa ha detto il Consiglio di Stato
“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti.
La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni.
Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.
V’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.
La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.
B) Come ha risposto il Ministero della Giustizia
“… Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l’attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;
Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi;
Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe”.
– – –
Il parere contrario del Consiglio di Stato
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]]>L'articolo Decreto su parametri e tariffe professionali
(v… proviene da Giurdanella.it.
]]>– – –
Ministero della Giustizia
Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106
Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(GU Serie Generale n.223 del 23.9.2013)
Il Ministro della Giustizia
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.
140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2013;
Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le
principali fasi in cui si articola l’attivita’ notarile, nonche’, in
via meramente esemplificativa, alcune delle attivita’ che rientrano
in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale
integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare
la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo
introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per
poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,
atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente
collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;
Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di
Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri
rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto
l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei
compensi;
Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla
individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai
(«altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione
degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si
traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e
rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla
liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati
con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri
inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto
che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come
orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice,
trattandosi di parametri e non tariffe;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 2 luglio 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140
1. All’articolo 30, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente comma:
«1 bis. L’attivita’ notarile si articola in tre fasi: fase
istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella
fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti
attivita’: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni
fiscali relative all’atto, verifiche prescritte dalla normativa
antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalita’
pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni
pregiudizievoli all’atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo
di esempio: controllo di legalita’ del contenuto dell’atto, controllo
della validita’ delle procure, verifica del versamento necessario dei
conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa’ di
capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo
di esempio: registrazione dell’atto con versamento delle imposte
dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalita’
ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle
denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.».
2. All’articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono
sostituite dalle seguenti: «reale».
3. All’articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» e’
introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono
sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».
4. All’articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro
25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».
Art. 2
Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto
del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140
1. Le tabelle A, B, C e D – Notai sono modificate come da allegato
1 al presente decreto.
Art. 3
Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140
1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20
luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti:
«Capo V-bis – Disposizioni concernenti gli assistenti sociali
Articolo 39-bis (Tipologia di attivita’). – 1. Ai fini della
liquidazione di cui all’articolo 1, le attivita’ degli Assistenti
sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell’articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,
sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione
riportata nella tabella A – Assistenti Sociali: Area Relazionale,
Area Gruppi e Comunita’, Area Didattico-Formativa, Area Studio e
Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei
servizi.
Articolo 39-ter (Criteri e Parametri). – 1. Ai fini della
liquidazione del compenso, l’organo giurisdizionale tiene conto,
orientativamente, per ciascuna attivita’, dell’importo relativo al
valore medio di riferimento dell’intervento come riportato nella
Tabella B – Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la
forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo
a quello della prestazione effettivamente svolta.
2. Per valore medio di riferimento dell’intervento si intende la
quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale,
complessivamente considerata, che non implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficolta’ o tenuita’.
3. Il compenso di cui al comma 1 puo’ essere aumentato o ridotto,
anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in
considerazione:
a) dell’importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli
interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;
b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi
indicati nella tabella A;
c) della complessita’ della prestazione tenuto conto dell’impegno
profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di
questioni tecniche di particolare difficolta’ o tenuita’, della
necessita’ di operare in situazioni ambientali disagiate;
d) dell’urgenza della prestazione;
e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee
di soggetti, del cliente.
4. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere
ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B – Assistenti
Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e’
liquidato a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di ora.
Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata.
Il compenso per la prima vacazione e’ di euro 90,00; per le
successive e’ di euro 80,00. Si applica il comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si
applica l’articolo 40.
Capo V-ter – Disposizioni concernenti gli attuari
Art. 39-quater (Tipologia di attivita’ e parametri). – 1. Ai fini
della liquidazione di cui all’articolo 1, l’attivita’ degli attuari
iscritti alla sezione A dell’Albo Nazionale degli Attuari si
distingue in: attivita’ riservate per legge; altre attivita’.
2. Le attivita’ riservate per legge si distinguono in:
a) autorizzazione a esercitare l’attivita’ assicurativa;
b) attivita’ su incarico delle imprese che esercitano attivita’
assicurativa nei rami vita e responsabilita’ civile di auto e
natanti;
c) attivita’ per le societa’ di revisione.
3. Ai fini della liquidazione delle attivita’ di cui al comma 2,
l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna
categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per
ogni scaglione, nella tabella A – Attuari, aumentato o ridotto fino
al 20 per cento in considerazione della difficolta’ e complessita’
della prestazione, dell’impegno richiesto al professionista e del
grado di responsabilita’ che il professionista assume anche nei
confronti delle autorita’ di controllo e di sorveglianza previste
dalla legge.
4. Rientrano tra le «altre attivita’» quelle elencate nella tabella
B – Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attivita’, l’organo
giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio
indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in
considerazione dei parametri di cui al comma 3.
5. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere
ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A – Attuari e B –
Attuari neppure in via analogica, il compenso e’ liquidato, in via
eccezionale, a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di
ora. Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una
giornata. Per ogni vacazione e’ liquidato un compenso da euro 200,00
a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e’
derogabile.
Articolo 39-quinquies (Attuari junior). – 1. Il compenso per
l’attivita’ professionale svolta dall’iscritto alla sezione B
dell’Albo Nazionale degli Attuari e’ liquidato a vacazione. La
vacazione e’ di un’ora o frazione di ora. Non possono essere
liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione
e’ liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il
parametro numerico di cui al periodo precedente e’ derogabile.
Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu’ clienti). – 1. Per
l’Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato
nell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel
caso in cui l’incarico sia conferito per piu’ imprese appartenenti
allo stesso Gruppo societario il compenso e’ di regola liquidato
sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti
per cento limitatamente alle imprese controllate.
2. Nel caso vi sia un’organizzazione interna al Gruppo tale da
consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente
richiesto per lo svolgimento dell’incarico nei confronti di imprese
indipendenti, il compenso di cui al comma 1 e’ ridotto fino al
cinquanta per cento.
Articolo 39-septies (Rinvio). – 1. Per quanto non espressamente
previsto dal presente capo, si applica l’articolo 40.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 agosto 2013
Il Ministro: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013
– – –
ALLEGATI
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]]>“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.
La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).
Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.
Superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.
Insomma, v’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.
La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.
Di seguito, il testo integrale del parere del Consiglio di Stato.
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Numero 00905/2013 e data 26/02/2013
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013
NUMERO AFFARE 00237/2013
Oggetto:
Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.
Parere sullo schema di decreto ministeriale concernente: “Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.
La Sezione
Vista la relazione n. 502.U del 24 gennaio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Roberto Chieppa;
Premesso:
Riferisce l’Amministrazione che il presente decreto ministeriale introduce modifiche al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
L’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali (comma 1) e ha stabilito, al comma 2, che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».
In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato adottato il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, previo parere di questa Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 21 giugno 2012.
Successivamente, il Ministero della giustizia ha trasmesso a questa Sezione un primo schema di regolamento, contenente modifiche al citato decreto ministeriale, relative in particolare ai parametri utilizzati per gli avvocati. Su tale schema, questa Sezione ha espresso il proprio parere nella adunanza del 20 dicembre 2012, formulando alcune osservazioni critiche.
L’attuale schema di regolamento contiene ulteriori modifiche e integrazioni al d.m. n. 140/2012; le modifiche riguardano i parametri utilizzati per i notai, mentre le integrazioni concernono gli ordini professionali degli assistenti Sociali e degli attuari.
Lo schema di regolamento in esame si compone di quattro articoli e otto tabelle allegate.
Considerato:
1. Lo schema di regolamento in esame contiene alcune modifiche e integrazioni al recente decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Le modifiche riguardano i parametri per la liquidazione dei compensi per i notai e sono giustificate, nella relazione dell’Amministrazione, dall’esigenza di superare alcune criticità emerse nel confronto con l’ordine professionale dei notai.
I parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia sono stati introdotti di recente con il citato d.m. n. 140/2012, pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012 n. 195.
Come già rilevato nel citato parere del 20 dicembre 2012, relativo alle modifiche proposte per gli avvocati, le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.
Inoltre, va ricordato che la scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).
Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità e, per evitare tale rischio, si richiama l’attenzione dell’amministrazione sulla esigenza di evitare interventi continui di modifica, e di attendere l’effettiva applicazione della nuova normativa al fine di comprendere in modo maggiormente ponderato le eventuali criticità.
Va poi ribadito che, superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.
Nel precedente parere n. 3126/12, reso nella adunanza del 21 giugno 2012, questa Sezione aveva messo in guardia dal pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”, formulando alcune osservazioni in relazione alla previsione di un compenso unitario, comprensivo delle spese; alla eliminazione di qualsiasi riferimento a diminuzioni minime del compenso, e alla esigenza di contenere il quantum del valore medio di liquidazione.
Nell’adottare il d.m. 20 luglio 2012 n. 140 l’Amministrazione non ha recepito diverse osservazioni del Consiglio di Stato, senza che nelle premesse del decreto siano state indicate le ragioni del mancato recepimento di alcune delle osservazioni formulate nel parere.
Al riguardo, la Sezione, nel richiamare i propri precedenti pareri , non può che limitarsi in questa sede ad esprimere il proprio avviso sulle sole modifiche e integrazioni proposte.
2. Per quanto concerne il titolo del decreto, occorre inserire gli estremi del d.m. che viene modificato (decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012 n. 140).
3. L’art. 1, comma 1, dello schema aggiunge, dopo il comma 1 dell’art. 30 del d.m. n. 140/2012, il comma 1-bis al fine di descrivere l’attività notarile. La disposizione distingue le tre fasi principali in cui si articola la prestazione professionale del notaio (istruttoria, di stipula e successiva alla stipula) e, in via meramente esemplificativa, indica, per ciascuna delle tre fasi, alcune delle attività che ne fanno parte.
Secondo l’amministrazione la norma recepisce un’esigenza fortemente avvertita dall’Ordine notarile al fine di valorizzare la complessità della loro attività professionale.
Al riguardo, si osserva che tale modifica non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai.
Nelle allegate tabelle, infatti, non vi è alcuna corrispondenza tra i parametri da utilizzare per la liquidazione del compenso e le tre menzionate fasi dell’attività notarile.
Peraltro, se la finalità della modifica fosse quella di introdurre una suddivisione delle fasi dell’attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, la Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe.
Ogni intervento di maggiore dettaglio dei parametri deve, quindi, essere esaminato con attenzione al fine di evitare tale rischio, e va valutato positivamente solo se effettivamente diretto a distinguere attività tra loro diverse, come nel caso degli interventi, contenuti nello schema, volti a tenere distinte la disciplina delle prestazioni di garanzie reali da quella delle prestazioni di garanzie personali, sui quali non vi sono osservazioni critiche da formulare.
4. Ulteriori interventi sono diretti a modificare gli scaglioni utilizzati per la liquidazione e a correggere, in parte in aumento, i valori medi contenuti nelle tabelle relative ai notai, che vengono integralmente sostituite.
L’introduzioni di nuovi scaglioni può effettivamente rispondere alla esigenza di porre rimedio ad alcune criticità: ad esempio, la mancanza dello scaglione da € 5.000 a € 25.000 lasciava senza una disciplina di dettaglio la liquidazione di atti come la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale minimo di € 10.000, o le “nuove” società a responsabilità limitata con capitale ridotto.
Tuttavia, la contestuale rimodulazione delle percentuali, per lo più in rialzo, e la modifica dell’art. 32, comma 3, determinano un potenziale aumento dei compensi da liquidare, che non appare giustificato da alcun concreto profilo di criticità.
Come già rilevato nei precedenti citati pareri, si ribadisce l’esigenza di contenere la misura dei parametri di liquidazione, già segnalata e posta in relazione anche alla crisi finanziaria in atto nel Paese.
Con riferimento alla tabella D (altri atti dei notai), l’attuale previsione si limita a stabilire il valore indicativo di liquidazione da euro 30 ad euro 500 con aumento fino al doppio.
La modifica proposta dall’amministrazione individua due sezioni: la sezione A elenca (in maniera tendenzialmente esaustiva) una serie di atti, per i quali il parametro va da euro 50 ad euro 900 con aumento fino al doppio, mentre la sezione B elenca (anche in questo caso in modo tendenzialmente esaustivo) una serie di atti – definiti “procedimentalizzati” – per i quali il parametro va da euro 600 ad euro 4000.
Anche in questo caso si deve rilevare come il maggiore dettaglio rischia di irrigidire i parametri e, tenuto conto del valore meramente indicativo degli stessi, appare più coerente con la finalità di liberalizzazione delle professioni della norma primaria lasciare una unica sezione, anche con un elenco meramente esemplificativo degli atti, senza aumentare l’attuale minimo di 30 euro, e limitandosi eventualmente ad un aumento del massimo (resta ferma, in ogni caso, l’osservazione già formulata nei precedenti pareri, contraria all’introduzione di minimi dei parametri di liquidazione e si prende atto del mancato – non motivato – recepimento della stessa).
5. L’art. 3 dello schema contiene le integrazioni del d.m. n. 140/2012, che riguardano specificatamente gli ordini professionali degli assistenti sociali e degli attuari, per i quali – secondo l’amministrazione – il mero rinvio all’applicazione in via analogica delle disposizioni del decreto è risultato insufficiente, in considerazione della peculiare natura delle prestazioni professionali in questione.
Il decreto n. 140/2012 viene, pertanto, integrato introducendo paramenti specifici per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi relativi alle attività professionali dei menzionati professionisti.
L’amministrazione correttamente ricorda che detti parametri sono stati individuati mantenendo fermo l’impianto del decreto con specifico riferimento alla circostanza che il ricorso ai parametri deve comunque essere concepito come ipotesi residuale e non fisiologica (la circostanza che sia l’organo giurisdizionale il solo destinatario dei predetti, evoca palesemente la patologia del rapporto tra professionista e cliente); nella sua attività liquidatoria, inoltre, l’organo giurisdizionale potrà farne ricorso “di regola”, non necessariamente.
Con riferimento all’introdotto art. 39-quater, comma 4, si rileva che tale disposizione prevede che “Rientrano tra le “altre attività” quelle elencate nella tabella B-Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3”.
La tabella B – Attuari non contiene compensi medi, ma include la sola descrizione di una serie di altre attività e andrebbe, quindi, chiarito a quale tabella il citato comma rinvia nel richiamare i compensi medi.
P.Q.M.
Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa
Luigi Cossu
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]]>L'articolo Consulenti del lavoro. In vigore i nuovi compensi… proviene da Giurdanella.it.
]]>Entra in vigore oggi (22 maggio) il decreto del Ministro del Lavoro del 21 febbraio 2013 n. 46, recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio scorso.
L’art. 16 del regolamento, recante “Disposizione temporale“, prevede che le “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore“.
L'articolo Consulenti del lavoro. In vigore i nuovi compensi… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il CNF propone nuove tabelle per la liquidazione dei compensi degli avvocati proviene da Giurdanella.it.
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]]>L'articolo Consulenti del lavoro: in GU il decreto sui parametri per i compensi professionali proviene da Giurdanella.it.
]]>Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del DM n. 46/2013, pubblicato in GU n. 105 del 7 maggio 2013.
L'articolo Consulenti del lavoro: in GU il decreto sui parametri per i compensi professionali proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Parametri liquidazione spese legali, il parere del Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.
]]>I giudici sottolineano subito come il nuovo intervento arriva a pochi mesi dal Dm 140/12, a testimonianza del fatto che qualcosa, nella disciplina odierna, va corretta.
Palazzo Spada mostra perplessità su decreti ingiuntivi e precetti: "Non si ravvisano ragioni per aumentare i parametri numerici dei compensi per l’ingiunzione monitoria e per il precetto, giustificati dall’Amministrazione con l’esigenza di riferire anche a tali attività la componente di studio". Dubbi anche sull’introduzione, nel settore civile, della voce “studio” per la fase esecutiva sia mobiliare sia immobiliare. «Se la fase esecutiva va intesa in modo da essere ricompresa quale completamento per la realizzazione del bene, come sostenuto dall’Amministrazione nella originaria relazione, non vi è alcuna ragione – si legge nel parere – per inserire all’interno di tale fase una voce “studio”, che finirebbe per costituire una duplicazione della fase di studio, già prevista con dignità autonoma». Positiva invece l'introduzione, nel penale, dell’autonoma voce della fase di «investigazione», introdotta per porre su un piano paritario accusa e difesa nel giudizio.
Bocciato l'aumento del compenso, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento, per le spese forfettarie di tutti i professionisti, vale a dire quelle inerenti il funzionamento dello studio che riesce tuttavia difficile documentare: le legge parla di compenso unitario e la modifica che il ministero ha in mente finirebbe, secondo il parere, per aggravare la criticità già segnalata dalla stessa sezione secondo cui si rischierebbe che i nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.
Parere favorevole, ma con riserva, al compenso forfetizzato in favore dell’attività stragiudiziale degli avvocati, previsto tenendo conto anche del tempo impiegato dal professionista per lo svolgimento della sua attività. L’importo è quantificato, orientativamente, in una percentuale calcolata tra il 5 e il 20 per cento del valore dell’affare. Per i giudici di Palazzo spada si tratta di un'idea in astratto positiva, anche se bisognerebbe indicare non solo un tetto massimo, più basso dell’attuale, senza soglia minima, ma anche un vincolo all’emolumento inerente al successo dell’attività prestata: «In tal modo, si premia non l’assistenza ad una qualsiasi attività di mediazione, ma l’ausilio ad una mediazione coronata da buon esito, o comunque svolta dal professionista con proposte idonee a favorire il buon esito».
Promossa a pieni voti, poi, la «soccombenza qualificata»: la norma prevede un significativo aumento del compenso liquidato a carico della parte soccombente quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate. I consiglieri di Stato accolgono con il massimo favor la disposizione, che non scoraggia soltanto le liti temerarie ma punta «a valorizzare, premiandola, l’abilità tecnica dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie».
Parere positivo anche all'introduzione delle misure anti-contenzioso seriale, che introducono un incremento fino al triplo di compenso spettante all’avvocato che difende più persone con la medesima posizione processuale. Condivisibile infatti la ratio della norma, avente la «finalità di evitare l’incentivazione dell’instaurazione di più giudizi aventi identici petita e causae petendi al solo fine di conseguire un maggior compenso sommando la liquidazione prevista per ciascun procedimento».
Parimenti condivisibile, a parere dei giudici, la modifica dell’articolo 9 del d.m. n. 140/2012 (Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e patrocinio a spese dello Stato) con la soppressione della possibile riduzione a metà del compenso spettante all’avvocato che presta la sua assistenza a soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché a soggetti a questi equiparati dal Dpr 115/02 nel procedimento penale. Infatti, come evidenziato dal Ministero, l’esclusione della riduzione alla metà del compenso ripristina la differenza tra la difesa in ambito civile e quella ambito penale già introdotta dal Dpr 115/02 con norma primaria (dove i compensi per la difesa nel procedimento civile dei soggetti sopra citati sono ridotti alla metà) in un’ottica di recupero della funzione sociale dello Stato, che si fa carico per intero di delicate difese di soggetti con insufficienti mezzi economici.
Parere favorevole, infine, anche per il venir meno della possibilità di riduzione alla metà del compenso dell’avvocato che assiste d’ufficio un minorenne: «La modifica consente di evitare che la difesa di soggetti deboli sia considerata di minore dignità, e non le sia attribuito quel riconoscimento che è dovuto per la delicatezza dell’incarico».
https://www.giurdanella.it/sites/default/files/compensi_parere_161_2013.pdfQui il testo integrale del parere del Consiglio di Stato
L'articolo Parametri liquidazione spese legali, il parere del Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.
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