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]]>Nel richiamare la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 4 del 4 febbraio 2013, il Tar romano ha ribadito che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cede il passo a quello dell’efficacia spaziale in tutti i casi in cui gli effetti diretti dell’atto si esplichino esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico. In questo caso, quindi, la competenza spetta al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano, anche nell’ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale.
Come stabilito dalla citata Adunanza Plenaria “detta soluzione normativa ed esegetica, si appalesa in linea con il più recente orientamento volto a privilegiare, anche in ragione delle possibili connessioni tra diversi giudizi, il criterio incentrato sull’ambito territoriale di efficacia del potere esercitato e vuole soddisfare l’esigenza di non accrescere oltremodo il carico del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma”.
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]]>Invero, ai sensi del secondo correttivo al codice del processo amministrativo, “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza” (art. 13 comma 4-bis).
Nel giudizio, seguito dalla sede romana dello studio Giurdanella & Partners, si è dunque data prevalenza, “ai fini della individuazione del tribunale territorialmente competente, al criterio della efficacia degli atti di cui all’art. 13, primo comma, secondo cui: ‘Sulle controversie riguardanti provvedimento, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e’ comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede’ ”.
In conseguenza, il Tar competente territorialmente a conoscere delle controversie in materia di finanziamenti è quello “periferico” (nella specie il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania) nella cui circoscrizione operano i rapporti cui afferisce l’ambito di efficacia dei provvedimento impugnati.
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