competenza Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/competenza/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 18:58:47 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Internazionalizzazione della Pubblica Amministrazione: di cosa si tratta? https://www.giurdanella.it/2015/05/internazionalizzazione-della-pubblica-amministrazione-di-cosa-si-tratta/ Fri, 29 May 2015 13:37:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28297 L'uso dell'espressione “internazionalizzazione della Pubblica Amministrazione” intende far riferimento al fenomeno secondo il quale una Pubblica Amministrazione si adegua a gestire qualcosa di internazionale.

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L’uso dell’espressione “internazionalizzazione della Pubblica Amministrazione” intende far riferimento al fenomeno secondo il quale una Pubblica Amministrazione si adegua a gestire qualcosa di internazionale.

Il processo di internazionalizzazione è importante per lo sviluppo e la crescita di una società ed, in tale percorso, le amministrazioni pubbliche rivestono un ruolo importante.

Così come si dice che un’azienda si internazionalizza, allo stessa maniera la gestione di un territorio si internazionalizza quando componenti esterne all’ambito nazionale divengono rilevanti per la sua gestione. Si istituisce così un nesso tra la Pubblica Amministrazione ed il suo territorio in vista della sua gestione di tipo aziendale.

Tuttavia, le istituzioni pubbliche per potersi occupare di internazionalizzazione necessitano di competenze professionali e strutture organizzative specifiche.

In un primo momento, le imprese rivestivano un ruolo dominante nello scenario internazionale dei fenomeni economici, invece le istituzioni pubbliche ricoprivano un ruolo piuttosto marginale.

Queste ultime, infatti, svolgevano funzioni informative e rappresentative, circoscritte perlopiù alla mera attività di comunicazione di dati inerenti le opportunità di business per le imprese.

Col passare del tempo però, la natura delle pubbliche amministrazioni si è evoluta ed ha preso il sopravvento una visione più pro-attiva accompagnata da una concezione di servizio alle imprese più qualificata.

Le amministrazioni, dunque, oltre ad una riqualificazione delle proprie capacità interne hanno ampliato e fortificato la collaborazione con autonomie funzionali ed operatori del mondo associativo.

Tuttavia, per poter esercitare al meglio tali compiti le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a provvedere ad una rapida innovazione delle proprie competenze. D’altronde tale esigenza emerge, da un lato dalla richiesta sempre maggiore da parte delle imprese di essere affiancate, con continuità e costanza, nei loro percorsi di internazionalizzazione; dall’altro dalla differenziazione, sempre crescente, nelle domande delle imprese.

Per adattare il proprio bagaglio di competenze di fronte alla differenziazione della domanda di servizi richiesti dalle imprese, le istituzioni pubbliche stanno seguendo due percorsi tra loro complementari: lo sviluppo al proprio interno di figure professionali innovative in grado di interpretare correttamente la complessità dei processi di internazionalizzazione ed il ricorso a competenze esterne, già formate e dunque dotate di esperienza.

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Lotta alla criminalità negli appalti: la competenza è statale https://www.giurdanella.it/2015/03/lotta-alla-criminalita-negli-appalti-la-competenza-e-statale/ Wed, 25 Mar 2015 17:30:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27298 La Corte costituzionale, con sentenza pronunciata il 25 febbraio 2015 e depositata in cancelleria il 12 marzo 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Sicilia che, per gli appalti di importo superiore a 100.000,00 euro, prevedeva l’obbligo, per gli aggiudicatari, di indicare un numero di conto corrente unico sul quale le stazioni […]

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La Corte costituzionale, con sentenza pronunciata il 25 febbraio 2015 e depositata in cancelleria il 12 marzo 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Sicilia che, per gli appalti di importo superiore a 100.000,00 euro, prevedeva l’obbligo, per gli aggiudicatari, di indicare un numero di conto corrente unico sul quale le stazioni appaltanti potessero far confluire tutte le somme relative all’appalto, nonché la nullità dei contratti, qualora il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa vengano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

In particolare, la Consulta ha ritenuto che la normativa regionale fosse in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera h, della Costituzione, il quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa assoluta in materia di “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”. A tale conclusione, la Corte è giunta richiamando la sua costante giurisprudenza, a tenore della quale “l’attività contrattuale della pubblica amministrazione «non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta […] un’attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica. Ne consegue che i problemi di costituzionalità sollevati […] devono essere esaminati in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione» (sentenza n. 401 del 2007). Ciò soprattutto «alla luce della ratio dell’intervento legislativo […] così da identificare correttamente anche l’interesse tutelato» (ex plurimis, sentenza n. 69 del 2011). In applicazione di detti criteri, l’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 va senz’altro ricondotto alla materia, di esclusiva competenza statale, «ordine pubblico e sicurezza», che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ha per oggetto le «misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico» (ex plurimis, sentenza n. 118 del 2013)”.

Sostanzialmente, dunque, secondo la Corte, la portata della normativa regionale impugnata non può essere considerata solo dal punto di vista del settore su cui insiste (nella specie, quello dei lavori pubblici), ma ne va valutato, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, il contenuto precettivo. Ora, essendo la ratio delle norme impugnate quella di evitare collusioni malavitose nelle gare d’appalto e di garantire la trasparenza delle stesse, è chiaro che esse costituiscono un’ingerenza del legislatore regionale in una materia – “ordine pubblico e sicurezza” – che la Costituzione assegna esplicitamente alla competenza esclusiva dello Stato.

Si attendono ora le conseguenze della pronuncia su altre norme regionali in tema di lotta alla criminalità organizzata negli appalti pubblici.

Il link della sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=33

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Consiglio di Stato AP: TAR competente sul ricorso per motivi aggiunti https://www.giurdanella.it/2013/11/ricorso-motivi-aggiunti-competenza-territoriale-dei-tar/ Mon, 25 Nov 2013 07:26:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18429 Adunanza Plenaria: attrazione del ricorso per motivi aggiunti alla competenza del T.A.R. già adìto

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In presenza di profili di connessione con il giudizio già instaurato, alla stregua dei principi della concentrazione e della pregiudizialità cronologica e logico-giuridica, deve affermarsi l’attrazione del ricorso per motivi aggiunti, con il quale sia impugnato un atto sopravvenuto nel corso del giudizio stesso, alla competenza cognitoria del T.A.R. già adìto.

È quanto stabilisce l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Presidente: Giovannini, Estensore: Cacace) con la recente ordinanza n. 29 del 20 novembre 2013.

Secondo l’Adunanza Plenaria, “l’atto applicativo, o consequenziale, rientrante nella competenza di un determinato T.A.R. sulla base degli ordinari criteri di cui all’art. 13 c.p.a., risulterà attratto per connessione in quella del T.A.R. competente, sulla base degli stessi criteri, per l’atto presupposto già fatto oggetto di impugnazione; ciò salva l’ipotesi (…) in cui l’atto sopravvenuto nel corso del giudizio sul primo rientri in una delle tipologie di competenza funzionale, di cui all’art. 14 c.p.a., la cui particolare valenza comporta l’inapplicabilità ad esse delle regole di spostamento per ragioni di connessione”.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale dell’ordinanza del Consiglio di Stato

 

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Pluralismo religioso, Cassazione: è competente il giudice amministrativo https://www.giurdanella.it/2013/07/pluralismo-religioso-cassazione-e-competente-il-giudice-amministrativo/ https://www.giurdanella.it/2013/07/pluralismo-religioso-cassazione-e-competente-il-giudice-amministrativo/#comments Fri, 05 Jul 2013 06:00:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14941 Anche se manca una legge generale sul fenomeno religioso, il giudice amministrativo deve assicurare il pluralismo confessionale e culturale

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Pur mancando ancora una legge che disciplina in maniera generale e astratta il fenomeno religioso, il «pluralismo confessionale e culturale» e l’«eguale libertà delle confessioni religiose» sono valori costituzionali che devono essere assicurati e garantiti. E tale compito non può che spettare al giudice amministrativo.

E’ quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 16305 depositata il 28 giugno 2013, richiamando principi già enunciati in numerose pronunce della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato.

Nella pronuncia, i giudici ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dal Governo avverso una sentenza del Consiglio di Stato inerente l’avvio della trattativa, richiesta dall’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar), per stipulare un’intesa con il Governo italiano, come previsto dall’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Palazzo Chigi aveva tuttavia rigettato l’istanza dell’Uaar.

L’associazione aveva fatto però ricorso al giudice amministrativo. Il Tar del Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso, accogliendo l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione, che aveva opposto la natura di atto politico del provvedimento impugnato, ritenuto insindacabile. Ma il Consiglio di Stato accoglieva il gravame interposto dall’Uaar, e annullava con rinvio la pronuncia di primo grado.

Da qui, il ricorso in Cassazione, che con la pronuncia in esame ha stabilito che il diniego del Governo ad aprire una trattativa di tal genere non é insindacabile e che, dunque, può essere vagliato dal giudice amministrativo. «Negare la sindacabilità del diniego di apertura della trattativa per il fatto che questa é inserita nel procedimento legislativo – si legge nella sentenza – significa privare il soggetto istante di tutela e aprire la strada, come ha indicato il Consiglio di Stato, a una discrezionalità foriera di discriminazioni».

Qui il testo integrale della sentenza della Suprema Corte

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Competenza territoriale inderogabile in caso di interdittiva antimafia e divieto subappalto https://www.giurdanella.it/2013/01/competenza-territoriale-inderogabile-caso-di-interdittiva-antimafia-e-divieto-subappalto/ Mon, 21 Jan 2013 14:20:54 +0000 In tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, il criterio principale resta quello della sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato. E ciò anche in caso di lotta alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. L’unica deroga possibile è quando il criterio principale è sostituito da quello inerente gli effetti “diretti” dell’atto, qualora essi si […]

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In tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, il criterio principale resta quello della sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato. E ciò anche in caso di lotta alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. L’unica deroga possibile è quando il criterio principale è sostituito da quello inerente gli effetti “diretti” dell’atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in un diversa circoscrizione territoriale di Tribunale amministrativo regionale.

E' quanto emerge dall’ordinanza n. 33/2012, emessa dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui "Qualora col medesimo ricorso siano impugnati un provvedimento interdittivo (emesso da un Ufficio territoriale del Governo su sollecitazione di una amministrazione aggiudicatrice) e un conseguente diniego di autorizzazione al subappalto (emesso dalla medesima amministrazione, i cui atti hanno effetti limitati nella circoscrizione di un t.a.r.), sussiste la competenza territoriale inderogabile del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione aggiudicatrice, poiché il provvedimento interdittivo ‘esaurisce’ i suoi effetti nel procedimento che conduce al diniego di autorizzazione, sicché si applica il criterio principale del riparto della competenza territoriale inderogabile, cioè quello della sede della autorità che ha emesso l’atto impugnato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del codice del processo amministrativo (nella specie, la sentenza ha ravvisato la competenza del t.a.r. per la Puglia, e non quella del t.a.r. per il Lazio, a decidere il ricorso proposto avverso il provvedimento interdittivo, emesso dall’Ufficio territoriale del Governo di Messina, e il conseguente diniego di autorizzazione al subappalto, emesso da una società titolare di pubbliche funzioni, avente sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo per la Puglia)".

Pertanto si erra nell'adire il Tar Lazio per una gara d’appalto bandita in Puglia dove scatta il divieto di subappalto per effetto di un’informativa antimafia del prefetto di Messina. Competente a conoscere della controversia su entrambi i provvedimenti è il Tar Puglia, vale a dire quello della Regione dove ha sede la stazione appaltante. E ciò al di là dell’interdittiva antimafia, che proviene dalla prefettura di un’altra area del Paese. Lo stop del prefetto, infatti, l’interdittiva antimafia opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti “diretti” nell’esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest’ultimo è costituito e si svolge.

Il testo integrale dell'ordinanza n. 33/2012 dell'Ad. Plen. Consiglio di Stato

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Competenza territoriale, cosa cambia dopo il secondo correttivo al c.p.a. https://www.giurdanella.it/2012/12/competenza-territoriale-cosa-cambia-dopo-il-secondo-correttivo-al-cpa/ Thu, 27 Dec 2012 13:58:42 +0000 La sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 dicembre 2012, n. 38 fa chiarezza sui criteri di delimitazione della competenza per territorio, a seguito degli interventi realizzati con il secondo decreto correttivo del Codice del processo amministrativo, il D. Lgs. n. 160 del 14 settembre 2012.

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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato interviene, ancora una volta, sui criteri di delimitazione della competenza per territorio, specie a seguito degli ulteriori interventi realizzati con il secondo decreto correttivo del Codice del processo amministrativo – D. Lgs. n. 160 del 14 settembre 2012.
In particolare, ricordando che l’articolo 13 C.p.A. fissa il criterio ordinario di riparto della competenza per territorio con riguardo a quello della sede dell’Autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia – come chiarito, altresì, dall’Adunanza Plenaria n. 33/12 – i Giudici sottolineano la peculiarità dell’aggiunta normativa, effettuata con il suddetto Decreto del settembre scorso – al comma 4 bis.
Quest’ultimo, infatti, disponendo che “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti, tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”, intende evidentemente evitare la produzione di effetti distorsivi, sulla perimetrazione del Giudice territoriale, per effetto di atti aventi valenza meramente endoprocedimentale.
Una simile natura, per l’appunto, viene riconosciuta alle delibere dirigenziali con funzione di presupposto della vicenda oggetto dell’odierno scrutinio, con il conseguente radicarsi della competenza per territorio in capo al TAR periferico.
Si tratta, infatti, di una sequenza procedimentale i cui effetti si producono interamente in ambito regionale, con la conseguente necessità che il Giudice chiamato sia quello territorialmente più vicino, come il sommo Consesso, in tale sede, ancora una volta ricorda.

Di seguito, il testo della sentenza.

N. 00038/2012REG.PROV.COLL.

 

N. 00036/2012 REG.RIC.A.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 36 di A.P. del 2012, proposto da:
Universita' degli Studi Messina, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Caldarera, Francesco Astone, con domicilio eletto presso Mario Caldarera in Roma, via Crescenzio, 9;

contro

 

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Concetta Parrinello, Elena La Rosa, Giuseppe Foti, Raffaele Tommasini; Lucia Risicato, Marcella Tripodo, Carlo Mazzù, Graziella Scandurra, Luigi Giuseppe Angiò, Giuseppe Giuffrè, Guido Signorino, Luigi Hyerace, Giovanni Tuccari, Mauro Federico, Antonio Saittà, Carmine Ciofi, Antonella Arena, Mario Manganaro, Elvira La Rocca, Grazia Calogero, Roberto Dattola, Marco Lucio Scarpa, Antonio Puliafito, Concetta De Stefano, Mario Gattuso, Silvio Sammartano, Giovanni Cupaiolo, Salvatore Camaioni, Luigi Ciraolo, Beniamino Antonino Ginatempo, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Librizzi, Giuseppe Mormino, con domicilio eletto presso Gianfranco Passalacqua in Roma, via G. Vitelleschi, N.26;

per la riforma

 

dell' ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 08172/2012, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 08172/2012, resa tra le parti, concernente regolamento di competenza avverso ordinanza collegiale ex art.16 comma 3 c.p.a. – trasmissione provvedimento che ostacola la convocazione del corpo elettorale d'ateneo per l'elezione del magnifico rettore

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lucia Risicato e di Marcella Tripodo e di Carlo Mazzù e di Graziella Scandurra e di Luigi Giuseppe Angiò e di Giuseppe Giuffrè e di Guido Signorino e di Luigi Hyerace e di Giovanni Tuccari e di Mauro Federico e di Antonio Saittà e di Carmine Ciofi e di Antonella Arena e di Mario Manganaro e di Elvira La Rocca e di Grazia Calogero e di Roberto Dattola e di Marco Lucio Scarpa e di Antonio Puliafito e di Concetta De Stefano e di Mario Gattuso e di Silvio Sammartano e di Giovanni Cupaiolo e di Salvatore Camaioni e di Luigi Ciraolo e di Beniamino Antonino Ginatempo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2012 il Cons. Anna Leoni e uditi per le parti gli avvocati Astone, Caldarera che deposita documenti, e Librizzi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

 

1. Il Rettore dell’Università di Messina, prof. Francesco Tomasello, in carica dal 2004, veniva eletto per un secondo mandato nel 2007 (a.a. 2007/2008), con naturale scadenza al 31 ottobre 2011, non più rinnovabile per proroga di mandato e limite di legge.

2. Con D.R. 3 agosto 2010, previa delibera del Senato e del C.d.A. dell’ateneo, lo stesso Rettore apportava modifiche allo statuto, mediante le quali si disponeva (art.57) che “i mandati in corso degli organi elettivi, compresi il Collegio dei revisori dei conti ed il Nucleo di valutazione di Ateneo sono prolungati di un anno”

3. Siffatto provvedimento veniva impugnato da un gruppo di docenti e dipendenti dei ruoli tecnico- amministrativi dell’Università e annullato dal Tribunale amministrativo di Catania con sentenza 29 ottobre 2011 n. 2586 (confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 86/12).

4. Nel frattempo sopraggiungeva la legge 30 dicembre 2010 n. 240, di riforma del sistema universitario, la quale, all’art. 2, comma 9, prevedeva la proroga del Rettore in carica al momento dell’adozione del nuovo statuto (attuativo dei nuovi contenuti della riforma) per un anno accademico.

5. Il nuovo statuto dell’Università, esitato dalla competente Commissione istruttoria (art.2 comma 5 l. n. 240 del 2010) entro il termine di legge (29 luglio 2011 ex art. 2 comma 1 legge cit.) veniva adottato dagli organi di ateneo il 29 ottobre 2011.

6. Lo statuto veniva trasmesso al Ministero dell’istruzione per il controllo ex art. 6 l. 9 maggio 1989, n. 168 e restituito con nota 7 marzo 2012, n. 1243; l’ateneo deliberava di uniformarsi ai rilievi ministeriali in data 4 e 13 aprile 2012.

7. Il nuovo statuto, adottato il 29 ottobre 2011 e pubblicato nella GURI il 19 maggio 2012, entrava in vigore il 3 giugno 2012, con la conseguenza che il Rettore (scaduto il 31 ottobre 2011) veniva prorogato nel proprio ufficio ex lege per l’anno accademico 2011/12 (ex art. 2 comma 9 l. n. 240 cit.: “Il mandato dei Rettori in carica al momento dell’adozione dello Statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato sino al termine dell’anno accademico successivo” ).

8. In ragione del combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 53 primo comma dello statuto d’ateneo, le elezioni per il rinnovo della carica di Rettore dovevano celebrarsi almeno 90 giorni prima della scadenza della carica e con preavviso di almeno 30 giorni, cioè entro il 3 giugno.

9. Rilevata la mancata emissione del decreto di convocazione delle elezioni ad opera del professore decano, un gruppo di docenti e dipendenti dell’ateneo avanzavano istanza perché si procedesse negli adempimenti in questione.

10. Il Decano dava riscontro con decreto n.1608/12 con il quale, in ragione delle note ministeriali che interpretavano la norma transitoria di cui al comma 9, terzo periodo, dell’art. 2 l.n. 240 cit. nel senso che la stessa si riferiva al momento dell’adozione definitiva dello statuto, respingeva la richiesta di convocazione delle elezioni.

11. Avverso tale rigetto i prof. Risicato ed altri proponevano ricorso al TAR del Lazio, deducendo i seguenti motivi.

12. Violazione e falsa applicazione art. 2, commi 1, 5, 6, 7 e 9 l. n. 240, come interpretato dall’art. 7, comma 42 ter, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, introdotto dalla l. 7 agosto 2012, n. 135. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della mancanza dei presupposti.

Secondo il disegno normativo dell’art. 2 della l. n. 240 del 2010, le Università statali dovevano provvedere alla riforma dei propri statuti entro sei mesi (primo comma); in caso di mancato rispetto di tale termine il Ministero doveva assegnare alle università il termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie (comma 6); lo statuto adottato doveva essere trasmesso al Ministero per il previsto controllo ex art. 6, l. n. 168 del 9 maggio 1989, da esercitarsi entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso (comma 7); il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 era prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo (comma 9).

Successivamente, in sede di approvazione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 veniva introdotto, fra l’altro, un nuovo comma 42- ter dell’art. 7 del d.l. n. 95 a mente del quale “allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l’art. 2 comma 9, terzo periodo, della l. n. 240 del 2010 si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell’adozione definitiva all’esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo”.

Nella fattispecie, i controlli sul nuovo statuto dell’Università di Messina si erano conclusi con la nota ministeriale 7 marzo 2012, n. 1243, con le deliberazioni del C.d.A. e del Senato del 4 e del 13 aprile e la successiva pubblicazione nella G.U. del 19 maggio 2012, quando però il Rettore Tomasello non era più in carica, essendo cessato dalle funzioni sin dal 1 novembre 2011 alla scadenza naturale del mandato, con lo spirare dell’anno accademico 2011/2012.

Non sarebbe quindi applicabile, alla fattispecie, la estensione del mandato così come configurata dal comma 42 ter dell’art. 7 del d.l. n. 95 del 2012.

13. Violazione e falsa applicazione art. 2, commi 1, 5, 6, 7 e 9 l. n. 240, come interpretato dall’art. 7, comma 42 ter, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, introdotto dalla l. 7 agosto 2012, n. 135. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della mancanza dei presupposti. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 42 ter, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, introdotto dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, per violazione degli artt. 117, primo comma, Cost. e 6 CEDU, nonché 3, 24, 77 secondo comma e 102 Cost.

In via graduata e subordinata al mancato accoglimento del precedente motivo, si deduce la incostituzionalità del comma 42 ter dell’art. 7, d.l. n. 95 del 2012, in quanto non conterrebbe una norma di interpretazione autentica, ma di sostanziale modifica del corretto significato dell’art. 2 comma 9 della l. n. 240 del 2012, che parla di adozione e non di adozione definitiva degli Statuti universitari.

La norma in parola, con la sua portata retroattiva, lederebbe il canone della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e, applicandosi al passato e ai giudizi in corso, lederebbe l’art. 24 Cost., impedendo agli interessati di conseguire in giudizio la realizzazione dei propri diritti ed interessi, con ingiustificata invasione delle prerogative del potere giudiziario (art. 102 Cost.).

La disposizione contrasterebbe, altresì, con l’art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU sul diritto all’equo processo (sotto il profilo della necessità di conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali).

L’art. 7 comma 42 ter del d.l. n. 95 cit. sarebbe altresì incostituzionale per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., per estraneità al contenuto del d.l. cui afferisce e perché, comunque, carente di ogni presupposto di indifferibilità ed urgenza.

14. Si chiedeva quindi la condanna ex artt. 30 e 34 c.p.a. a convocare immediatamente i comizi elettorali per il rinnovo della carica di Rettore per il sessennio a.a. 2012/13- 2017/18.

Il prof. Tomasello era decaduto dalla carica di Rettore dell’Università di Messina sin dal 1 novembre 2011, sicchè ad avviso dei ricorrenti sarebbe evidente la necessità di convocare immediatamente le elezioni per il rinnovo della carica in questione e ciò anche a prescindere dall’art. 7 comma 42 ter cit., applicandosi comunque il combinato disposto dell’art. 9, comma 3 e 53, primo comma, dello statuto, secondo cui l’anno accademico inizia il 1^ ottobre e termina il 30 settembre

15. Si costituivano in giudizio l’Università degli studi di Messina, con controricorso, ed il Ministero.

L’Università eccepiva la mancata corretta instaurazione del contraddittorio, non essendo stato il ricorso notificato a tutti i contro interessati, individuati nell’intero corpo elettorale dell’Università e altresì l’infondatezza del ricorso alla luce della modifica normativa intervenuta medio tempore, nonché la infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.

16. Il TAR Lazio con ordinanza n. 8172/2012 declinava la propria competenza a favore di quella del TAR Sicilia, sede di Catania, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

a) ai sensi dell’art. 13, primo comma, c.p.a., il Tribunale amministrativo regionale è inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede;

b) nella fattispecie risulta impugnato in via principale un provvedimento del Professore decano dell’Università di Messina avente effetti diretti nell’ambito territoriale di riferimento, inerendo esclusivamente alla convocazione del corpo elettorale dell’ateneo in questione;

c) le note ministeriali richiamate nel provvedimento, impugnate dagli stessi ricorrenti con la formula “ove occorrer possa” non costituiscono atti aventi natura provvedimentale generale, essendo il primo, del 7/3/2012, rivolto direttamente al Magnifico Rettore dell’Università di Messina ed il secondo, del 1/6/12, una mera indicazione interpretativa rivolta al Presidente della CRUI;

d) il provvedimento del Professore decano ha all’origine una determinazione interpretativa di legge direttamente riconducibile a tale soggetto e ha effetti limitati all’ateneo;

e) rientra nella competenza territoriale del TAR periferico la controversia avente ad oggetto provvedimenti pur adottati da una Autorità centrale, ma con effetti limitati all’ambito territoriale di detto Tribunale;

f) non è attratta nella competenza del TAR Lazio l’impugnativa di un provvedimento dell’Autorità centrale che non ha portata generale né efficacia sull’intero territorio nazionale, bensì opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e spiega i suoi effetti diretti nell’esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest’ultimo è costituito e si svolge.

17. L’Università proponeva istanza per regolamento di competenza, sostenendo la competenza del TAR del Lazio, in quanto sarebbe errato considerare rilevante ai fini della competenza unicamente l’atto del decano, laddove, invece, anche gli atti da questo richiamati e parimenti impugnati dai ricorrenti sarebbero lesivi della sfera dei ricorrenti e non avrebbero efficacia limitata all’ambito territoriale in cui ha sede l’ateneo, trattandosi di atti aventi valore e portata generali. Si verterebbe, nel caso di specie, in una ipotesi di cd. atto plurimo, formalmente unitario, ma idealmente scindibile in una pluralità di provvedimenti autonomi. In particolare la impugnata nota ministeriale indirizzata alla CRUI assumerebbe il carattere di un atto di indirizzo nei confronti della generalità degli atenei italiani.

18. I ricorrenti depositavano memoria difensiva in ordine alla dedotta questione di incompetenza territoriale, sostenendone l’infondatezza alla luce sia della pronuncia dell’adunanza plenaria n. 33 del 24 settembre 2012, sia del comma 4 bis aggiunto all’art. 13 c.p.a. ad opera del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, entrato in vigore il 3 ottobre 2012, a mente del quale “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a se’ anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”.

Chiedevano, quindi, l’integrale conferma della ordinanza del TAR del Lazio n. 8172 del 2012, resa inter partes, dichiarando competente il TAR Catania, innanzi al quale il giudizio è già stato riassunto (Sez. III, n. 2259/2012 R.G.).

Chiedevano, altresì, la pubblicazione del dispositivo della decisione dell’ordinanza di decisione sul presente regolamento di competenza al termine della Camera di consiglio, al fine di consentire la discussione della domanda cautelare alla Camera di consiglio, già fissata innanzi al TAR di Catania per il 21 novembre p.v.

19. Il regolamento è stato assegnato all’adunanza plenaria, nella composizione integrata prevista dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato).

All’odierna Camera di consiglio il regolamento è stato introitato in decisione, previa trattazione orale.

DIRITTO

Va preliminarmente ricordato che l’art. 13 c.p.a., rubricato “Competenza territoriale inderogabile” recita:

“1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto”.

Il correttivo apportato a detta norma dall’art. 1 d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160 ha sancito l’inderogabilità della competenza dei tribunali amministrativi regionali, come stabilita dalla legge, sia essa funzionale o per territorio, anche in ordine alle misure cautelari.

Si è inteso, in tal modo, chiarire che il criterio ordinario di riparto della competenza è quello della sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia (si vedano in tal senso la relazione al codice e l’adunanza plenaria n. 33 del 2012).

Tuttavia tale criterio non opera là dove gli effetti diretti del potere siano individuabili in un ambito diverso; in tal caso la competenza è del tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano.

E’ stato, quindi, in sintesi ritenuto (adunanza plenaria n. 33 cit.) che in tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo il criterio principale sia quello della sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato e che tale criterio sia sostituito da quello inerenti gli effetti diretti dell’atto qualora essi si esplichino in luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di tribunale amministrativo regionale.

Ciò premesso, si ritiene che debbano essere condivise la considerazioni svolte dall’ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha declinato la propria competenza a decidere sul ricorso di cui si discute, a favore di quella del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Catania.

Invero, la controversia di cui trattasi ha per oggetto, in via principale, il decreto del Decano dell’Università di Messina con cui, in risposta alla richiesta di convocazione del corpo elettorale d’ateneo per l’elezione del Magnifico Rettore dell’Università ex art. 9 comma 3 dello statuto del medesimo ateneo, è stata disposta la trasmissione a tutti gli elettori che avevano sottoscritto la richiesta delle copie conformi della determina dirigenziale del 7 marzo 2012, n. 1243 e della nota ministeriale dell’1 giugno 2012, n. 508 che risultavano d’ostacolo alla convocazione del corpo elettorale d’ateneo per la elezione del Magnifico Rettore, in quanto per effetto di detti atti sarebbero derivati precisi vincoli nel senso della permanenza nell’ufficio del Rettore in carica sino al termine dell’a.a. 2012/2013 (vincoli ribaditi dalle note ministeriali di identico tenore inviate nel medesimo torno di tempo e nelle stesse circostanze a molti altri atenei italiani).

Tale atto poggia le proprie motivazioni sui due atti presupposti sopracitati: a) la delibera dirigenziale n. 1243 del 7 marzo 2012 con cui il Direttore generale del Dipartimento per l’Università e per la ricerca trasmette al Rettore dell’Università degli studi di Messina le osservazioni e le richieste di modifica sul nuovo statuto, adottato ai sensi della l. n. 240 del 2010, a seguito dello svolgimento del controllo di cui all’art. 2 comma 7 delle medesima legge e invita al loro recepimento; b) la nota n. 508 del 1 giugno 2012 del Capo di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e diretta al Presidente della CRUI avente ad oggetto chiarimenti circa dubbi interpretativi insorti a proposito della norma di cui all’art. 2 comma 9 l. n. 240 del 2012 relativamente alla durata del mandato rettorale prevista da detta norma transitoria.

La delibera dirigenziale citata ha come oggetto specifico osservazioni e proposte di modifiche allo statuto dell’ateneo: non sembra, quindi, revocabile in dubbio che abbia effetti esclusivamente limitati ad esso, ancorchè all’interno della delibera si accenni ad un nuovo dies a quo per il computo della proroga del mandato rettorale in caso di ricezione dei rilievi mossi, ostando ad ogni diversa interpretazione il principio dell’autonomia universitaria.

Per quanto riguarda, invece, la nota a firma del Capo di Gabinetto, ne va esclusa, per contenuto e forma, la natura di atto avente efficacia vincolante, quali le direttive e gli atti di indirizzo; né portata generale nei confronti della generalità degli atenei italiani. Essa si atteggia piuttosto come un parere interno all’Amministrazione, di valenza interpretativa e in seno ad essa destinato ad esaurire i propri effetti.

In definitiva, nella specie va dunque riconosciuta la competenza del TAR della Sicilia, esulando dal caso in esame alcuna possibile problematica di spostamento della competenza per ragioni di connessione. Tale interpretazione ha trovato, del resto, conferma nel disposto dell’art. 13 comma 4 bis c.p.a., aggiunto dall’art. 1 d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, il quale dispone che “La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”, la cui ratio è appunto quella di evitare che in presenza di atti meramente endoprocedimentali si produca l’effetto distorsivo di attrarre la competenza relativa all’atto finale lesivo.

Le spese della presente fase regolatoria della competenza seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, proposto dall’Università di Messina, dichiara competente il TAR della Sicilia.

Condanna l’Università degli Studi di Messina al pagamento delle spese della presente fase regolatoria di competenza, liquidandole in Euro 1000,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 19 novembre 2012, con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Giorgio Giovannini, Presidente

Riccardo Virgilio, Presidente

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Stefano Baccarini, Presidente

Paolo Numerico, Presidente

Alessandro Botto, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Guido Salemi, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

  
  
IL PRESIDENTE  
  
L'ESTENSORE  IL SEGRETARIO
  
  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 12/12/2012

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Il Dirigente della Sezione

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Secondo Correttivo Codice Processo Amministrativo: l’analisi di De Nictolis https://www.giurdanella.it/2012/12/secondo-correttivo-codice-processo-amministrativo-lanalisi-di-de-nictolis/ Fri, 07 Dec 2012 12:41:04 +0000   Riportiamo il sommario (cliccabile, per accedere al testo completo) dell’utile commento al secondo decreto correttivo, il D.Lgs. 160/2012, al Codice del Processo Amministrativo di Rosanna De Nictolis, consigliere di Stato, pubblicato sul sito della Giustizia Amministrativa 1. Quadro di insieme, entrata in vigore, regime transitorio 2. Le novità in materia di competenza 2.1. Profili generali 2.2. L’eccezione […]

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Riportiamo il sommario (cliccabile, per accedere al testo completo) dell’utile commento al secondo decreto correttivo, il D.Lgs. 160/2012, al Codice del Processo Amministrativo di Rosanna De Nictolis, consigliere di Stato, pubblicato sul sito della Giustizia Amministrativa

1. Quadro di insieme, entrata in vigore, regime transitorio

2. Le novità in materia di competenza

2.1. Profili generali

2.2. L’eccezione di incompetenza e il rilievo della incompetenza di ufficio

2.3. La decisione del giudice di primo grado sulla competenza

2.4. Rimedi contro l’ordinanza che decide sulla competenza

2.5. La tutela cautelare in pendenza del regolamento di competenza e la sorte dei provvedimenti cautelari resi dal giudice incompetente

2.6. Lo svolgimento dell’incidente sulla competenza davanti al Consiglio di Stato

2.7. Lo spostamento della competenza per ragioni di connessione

3. Il contenzioso elettorale preparatorio

4. Il principio di sinteticità e la chiarezza del ricorso introduttivo

5. L’azione di condanna e la mancata introduzione della atipicità delle azioni e del termine di un anno per l’azione risarcitoria

6. I criteri di formazione dei collegi giudicanti e i calendari di udienze e collegi

7. Il rito del giudizio di opposizione a decreto decisorio

8. Il termine di deposito dell’appello incidentale tardivo

9. Il giudizio cautelare di appello

10. Il potere della plenaria di restituire gli atti alla sezione remittente

11. Il giudizio di annullamento con rinvio

12. Il giudizio cautelare in relazione a sentenze del Consiglio di Stato

13. Il rito abbreviato comune

14. L’espunzione (formale) della giurisdizione sul contenzioso Consob

15. Giurisdizione e competenza in materia di provvedimenti adottati in situazioni di emergenza

16. La firma digitale

 

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Competenza Stato-Regioni in tema di lavori pubblici https://www.giurdanella.it/2012/03/competenza-stato-regioni-tema-di-lavori-pubblici/ Mon, 19 Mar 2012 23:00:00 +0000 Corte Costituzionale, sentenza n.52/2012

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La Suprema Corte, nella sentenza numero 52 del 9 marzo scorso, ha accolto la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale che fissava, nelle procedure di aggiudicazione di lavori ed opere pubbliche, dei criteri di selezione dei concorrenti diversi da quelli statuiti dal Decreto legislativo n.163 del 2006.

L’articolo 4,comma 3,del decreto infatti stabilisce che “in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella statale”.

La Corte ha precisato che “l’ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza”e che “nello specifico settore degli appalti pubblici vengono in rilievo norme che si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza “per” il mercato”.

Pertanto, vista la tutela di cui godono questi valori in Costituzione(art. 117 secondo comma, lettera e), non è consentito al Legislatore regionale fissare parametri che non siano volti alla loro salvaguardia.

Di seguito il testo della sentenza

…

Corte Costituzionale

Sentenza numero 52 del 9 marzo 2012

(redattore Cassese, presidente Quaranta)

(…)

Considerato in diritto

1.— Con ricorso notificato il 13 giugno 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 15 giugno 2011 (reg. ric. n. 60 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale). L’art. 2, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011), stabiliva, al comma 4, che «Nel rispetto del principio di cui all’articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, gli atti posti a base della procedura contrattuale devono prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all’elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» e, al comma 5, che «La soglia minima di cui al comma 4 non può essere superiore al 20 per cento del punteggio massimo attribuito all’elemento o agli elementi di valutazione di che trattasi». Ad avviso del ricorrente, tali previsioni violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettere e), in materia di tutela della concorrenza, e l), in materia di ordinamento civile, della Costituzione.

2.— Successivamente alla presentazione del ricorso, l’art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011 ha modificato l’art. 2 impugnato, abrogando il comma 5 e sostituendo il comma 4. Tuttavia, in assenza di elementi tali da far ritenere che le disposizioni censurate – rimaste in vigore per oltre sei mesi nella loro formulazione originaria – non abbiano trovato attuazione medio tempore, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, dovendosi così procedere allo scrutinio nel merito delle censure avanzate con il ricorso (ex plurimis, sentenze n. 341 del 2010 e n. 164 del 2009).

3.— La questione è fondata.

3.1.― L’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 20 del 2011, detta previsioni in materia di aggiudicazione di lavori od opere pubblici che riguardano l’ammissibilità delle offerte e, perciò, attengono alla fase della procedura di evidenza pubblica che precede la stipulazione del contratto. Con riferimento a tale fase, questa Corte ha precisato che «l’ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza» e che «nello specifico settore degli appalti pubblici vengono in rilievo norme che si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza “per” il mercato» (da ultimo, sentenza n. 43 del 2011).

L’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) stabilisce che in tema di «qualificazione e selezione dei concorrenti» le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa» da quella statale. Gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, dello stesso codice prevedono, rispettivamente, che «Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture», e che «Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture». Le disposizioni regionali impugnate dettano una disciplina diversa da quella del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto individuano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, laddove le norme statali li configurano come criteri di valutazione delle offerte medesime. Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della legge regionale n. 20 del 2011, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.

3.2.— Tali argomentazioni possono applicarsi anche allo ius superveniens, in quanto la nuova formulazione dell’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2011, come sostituito dall’art. 22 della legge regionale n. 20 del 2011, è sostanzialmente coincidente con quella della disposizione impugnata. Sia il testo originario, sia il testo vigente dell’art. 2, comma 4, infatti, individuano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, prevedendo – il primo come obbligo, il secondo come facoltà per la stazione appaltante – l’inserimento di tale soglia negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione. Ne discende, anche in questo caso, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.

4.— Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale), nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’articolo 2, comma 4, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012

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Natura pubblica o privata di una strada:criteri d’accertamento e giudice competente https://www.giurdanella.it/2012/02/natura-pubblica-o-privata-di-una-stradacriteri-daccertamento-e-giudice-competente/ Sun, 19 Feb 2012 23:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.728/2012

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La giurisprudenza insegna, invero, che costituisce una strada pubblica quel tratto viario che non è cieco, ma assume una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone: C.d.S., V, 7 dicembre 2010, n. 8624; che il connotato di interclusione dell’area servita esclude che vi possa sorgere un uso stradale in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per un’utilità limitata ai soli proprietari frontisti: C.d.S., V, 18 dicembre 2006, n. 7601; che un’area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato; oppure quando vi sia stato, con la cosiddetta dicatio ad patriam, l’asservimento del bene da parte del proprietario all’uso pubblico, analogamente, di una comunità indeterminata di soggetti considerati sempre uti cives, di talché il bene stesso viene ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale: Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2001, n. 6924; che ai fini della dicatio ad patriam occorre pur sempre il requisito dell’idoneità intrinseca del bene a soddisfare un’esigenza comune della collettività dei consociati uti cives : Cass. Civ., II, 13 febbraio 2006, n. 3075.

In coerenza con gli enunciati appena esposti, la giurisprudenza afferma in definitiva che, perché un’area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, è necessario, oltre all’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse. Ne consegue che deve escludersi l’uso pubblico quando il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione (Cass. Civ., II, 23 maggio 1995, n. 5637), oppure, infine, rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici (Cass. civ., I, 22 giugno 1985, n. 3761).

La Sezione, inoltre, rileva che l’accertamento giurisdizionale dell’effettiva esistenza della servitù di pubblico passaggio sulla quale le parti si dividono (pacifica essendo invece la privata appartenenza della stessa strada) compete all’autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di materia di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Il Giudice amministrativo può quindi esercitare, al riguardo, esclusivamente una cognizione incidentale sulla questione (cfr. art. 8, comma 1, CPA), senza poter fare stato sulla medesima con la propria decisione, e al solo fine di pronunciarsi sulla legittimità della determinazione dirigenziale che forma specifico oggetto di ricorso.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 728 del 14 febbraio 2012.

Per il testo inregrale della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200807225/Provvedimenti/201200728_11.XML

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