Comune Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/comune/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 02 Mar 2015 15:26:37 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Enti locali: validità del contratto senza impegno di spesa https://www.giurdanella.it/2015/03/validita-contratto-senza-impegno-di-spesa/ Mon, 02 Mar 2015 15:26:37 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26856 Ancora una volta la Giurisprudenza si è imbattuta in una controversia inerente la validità di un contratto stipulato tra una Società ed un Comune non preceduto dall’assunzione dell’impegno di spesa da parte del responsabile del servizio, nonché dall’attestazione della copertura finanziaria. Il caso è stato di recente esaminato dal Tribunale di Ragusa in una causa […]

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Ancora una volta la Giurisprudenza si è imbattuta in una controversia inerente la validità di un contratto stipulato tra una Società ed un Comune non preceduto dall’assunzione dell’impegno di spesa da parte del responsabile del servizio, nonché dall’attestazione della copertura finanziaria.

Il caso è stato di recente esaminato dal Tribunale di Ragusa in una causa che ha visto come protagonista lo studio legale Giurdanella&Partners, rappresentante del convenuto Comune di Vittoria, che ha ottenuto l’accoglimento delle proprie eccezioni contro le domande attoree.

Il Tribunale, collocandosi nel solco della consolidata opinione della Corte di Cassazione in tema di contratti senza impegno di spesa, ha ribadito che “la delibera con cui i competenti organi comunali autorizzino la stipula di un contratto che implica una spesa per l’ente sia affetta da nullità qualora manchi il relativo impegno contabile, ovvero qualora, pur in presenza dello stesso, difetti l’attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell’esistenza della necessaria copertura finanziaria”.

Una siffatta asserzione non può del resto mettersi in discussione, rinvenendo il proprio fondamento normativo nell’art. 191 comma 1° del Tuel, che a sua volta rinvia all’art. 153 comma 5° del medesimo testo unico.

Chiarito tale aspetto, il Tribunale si è soffermato sulla ulteriore questione inerente l’incidenza della causa di invalidità, che ha investito la delibera della Giunta, sulla sorte del contratto stipulato con la Società.

Ebbene, il Tribunale ha statuito che la nullità della delibera, priva della necessaria copertura finanziaria, non possa che estendersi al contratto venendo meno l’idoneità dello stesso a costituire titolo per il corrispettivo.

Con tale pronuncia si è, inoltre, precisato che il rilievo della causa di invalidità rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, potendo il medesimo valutare incidentalmente l’atto amministrativo che funga da presupposto del contratto, nonché disapplicarlo qualora sia affetto da un vizio di legittimità, in coerenza con il disposto normativo dell’art. 5 della legge 2248/1865 allegato.

Da ultimo, si evidenzia che il Giudice non abbia trascurato di tenere in considerazione i danni che la Società possa avere eventualmente subito in ragione dell’affidamento ingenerato dal comportamento del Comune in ordine alla corretta esecuzione del contratto.

Pertanto, nella misura in cui sussistano i presupposti di cui all’art. 1338 c.c., la Società, o comunque, più in generale il privato, che si interfaccia con la Pubblica Amministrazione, soddisfacendo l’onere della prova, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti, che vanno tuttavia limitati al solo interesse negativo, ossia alle spese affrontate, e ai mancati guadagni che sono occorsi in conseguenza delle ulteriori occasioni contrattuali perdute.

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Appalto lavori rete idrica del Comune, Tar Lecce: sì agli ingegneri, esclusi gli architetti https://www.giurdanella.it/2013/07/appalto-lavori-rete-idrica-del-comune-tar-lecce-si-agli-ingegneri-esclusi-gli-architetti/ https://www.giurdanella.it/2013/07/appalto-lavori-rete-idrica-del-comune-tar-lecce-si-agli-ingegneri-esclusi-gli-architetti/#comments Tue, 23 Jul 2013 06:08:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15026 Il d.lgs 129/92 ha attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri sulla progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile, tra cui le opere idrauliche

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La direzione dei lavori per l’adeguamento della rete idrica del Comune, rientrante tra le opere idrauliche, non può essere aggiudicata ad un architetto, bensì ad un ingegnere. La rete idrica non fa parte infatti della c.d. edilizia civile, che prevede la partecipazione degli architetti.

E’ quanto afferma il Tar Puglia – Lecce, con la sentenza n. 1270/2013, accogliendo il ricorso dell‘Ordine degli Ingegneri che erano stati esclusi dall’appalto.

I magistrati amministrativi precisano come i lavori sugli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell’acqua costituiscano una vera e propria opera idraulica, non rientrante nel concetto di “edilizia civile”. In quest’ultimo invece vanno ricomprese tutte quelle opere anche connesse ed accessorie, ma che riguardino pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi.

E’ infatti la legge stessa a disciplinare tale distinzione, ed in particolare  il d.lgs. 129/92, che agli articoli 1 e 2 ha attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri sulla progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile; una riserva che nessun regolamento del Comune può derogare.

Qui il testo integrale della sentenza n. 1270/2013 del Tar Puglia.

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Consiglio di Stato: il Comune non può porre limiti generici all’area dove installare antenna cellulari https://www.giurdanella.it/2013/01/consiglio-di-stato-il-comune-non-puo-porre-limiti-generici-allarea-dove-installare-antenna/ Fri, 18 Jan 2013 12:26:21 +0000 E' illegittima le delibera del Comune che, pur autorizzando la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, pone però dei limiti generici sui criteri di localizzazione dell'impianto: in particolare, un astratto “fuori dal centro abitato”. E' quanto emerge dalla sentenza n. 44 del 9 gennaio 2013, emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (Giorgio Giovannini, Presidente), che ha respinto così il ricorso dell'amministrazione comunale.

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E' illegittima le delibera del Comune che, pur autorizzando la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, pone però dei limiti generici sui criteri di localizzazione dell'impianto: in particolare, un astratto “fuori dal centro abitato”.

E' quanto emerge dalla sentenza n. 44 del 9 gennaio 2013, emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (Giorgio Giovannini, Presidente), che ha respinto così il ricorso dell'amministrazione comunale.
Nel 2006, infatti la società Autostrade per l’Italia SpA ricorreva al Tar Campania per chiedere l'annullamento del provvedimento con il quale l’Ufficio Tecnico del Comune di San Prisco (Caserta) aveva negato l’autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile in prossimità della carreggiata dell’autostrada A1. Il Comune infatti  aveva adottato una delibera nel quale individuava come sito idoneo all’installazione degli impianti di telefonia mobile un terreno di gran lunga distante dal centro abitato.

Con la sentenza n. 14448 del 2007 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania accoglieva il ricorso, osservando che, “come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 5 dicembre 2005, n. 6961, l’individuazione di un unico sito per installare un impianto di telefonia mobile, scelto unicamente in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, costituisce un limite alla localizzazione e non un criterio di localizzazione ed in quanto tale è da ritenersi illegittima”. Ad avviso del giudice di prime cure, infatti, il comune poteva legittimamente vietare l’installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali omogenei ma non poteva “introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee”.

Da qui, l'appello del Comune al Consiglio di Stato. Nel merito, il Collegio osserva che i criteri con cui procedere all’individuazione dei siti dove collocare gli impianti di telefonia mobile sono stati già oggetto di decisione del Consiglio di Stato (Sez.VI, 9 giugno 2006, n. 3452).
In base a tale indirizzo giurisprudenziale si ritiene che alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).
Ne deriva che la scelta di individuare, come nel caso di specie, un’area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito).

Qui il testo integrale della sentenza 

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Il Comune può escludere l’impresa indagata per turbativa d’asta https://www.giurdanella.it/2012/05/il-comune-puo-escludere-limpresa-indagata-turbativa-dasta/ Tue, 22 May 2012 10:20:28 +0000 La seconda sezione del Tribunale Amministrativo di Palermo con sentenza depositata il 14.05.2012, ha respinto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa dall'albo delle imprese di fiducia di un Comune, e a cui in seguito era stata revocata l'aggiudicazione definitiva di alcuni lavori, in quanto imputata per turbativa d'asta. Il Comune in […]

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La seconda sezione del Tribunale Amministrativo di Palermo con sentenza depositata il 14.05.2012, ha respinto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa dall'albo delle imprese di fiducia di un Comune, e a cui in seguito era stata revocata l'aggiudicazione definitiva di alcuni lavori, in quanto imputata per turbativa d'asta.

Il Comune in questione aveva indetto una gara di appalto, da aggiudicarsi mediante la procedura di cottimo fiduciario, avente ad oggetto i lavori di “Manutenzione straordinaria a contratto aperto della viabilità cittadina – (strade, marciapiedi, aree pubbliche e parapetti)”. La partecipazione alla gara era stata riservata esclusivamente alle imprese che, all’atto dell’indizione del bando e della successiva presentazione delle offerte, risultavano regolarmente iscritte all’albo delle imprese di fiducia del Comune stesso. La gara veniva vinta dall'impresa edile di fiducia Portelli Antonio.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto di gara, l'amministrazione appaltante scopriva che il titolare della ditta aggiudicataria era stato coinvolto nell'operazione Octopus che riguardava i reati contro la libertà degli incanti commesso nel 2003 ai danni del Comune. Pertanto l'amministrazione dopo aver escluso la ditta dall'albo delle imprese di fiducia, le revocava l'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto dell'appalto. Decisione questa che dava seguito alla direttiva comunale "percorso di legalità" atta ad escludere dall'albo di fiducia le imprese con carichi pendenti per determinati reati.

Il titolare della ditta impugnava i provvedimenti proponendo ricorso al Tar di Palermo, che lo ha rigettato ritenendolo infondato.

Per il Tribunale amministrativo infatti, la revoca dell'aggiudicazione, “è stata adottata – in via di autotutela – non per motivi di legittimità bensì per motivi di opportunità”. Anche se infatti non era stata accertata con sentenza irrevocabile la responsabilità penale del titolare, la circostanza che lo stesso era stato rinviato a giudizio per fatti penalmente rilevanti, a lui riferibili, in relazione a gare per l’affidamento di lavori nello stesso comune, “è più che sufficiente per giustificare appieno i provvedimenti di revoca impugnati”. Riguardo poi, la contestazione che i reati per i quali il titolare è imputato, “associazione a delinquere nella forma semplice”(art.416 c.p.) e “turbata libertà degli incanti”(art.353 c.p.), non erano ricompresi nella determina comunale che elencava le fattispecie penali ostative all’inserimento nell’albo delle imprese fiduciarie, il Tar di Palermo ha ritenuto illogico che la giunta, secondo il ricorrente, abbia voluto escludere determinati titoli di reato pertinenti con le aggiudicazioni dei lavori.

Per il Tar, dunque, il rinvio a giudizio per reati commessi contro il comune è stato, indubbiamente, più che sufficiente a creare sfiducia nei confronti dell'impresa e a legittimarne l'esclusione con la conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva.

Qui il testo della sentenza

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No all’azione individuale se il Comune è in dissesto https://www.giurdanella.it/2012/02/no-allazione-individuale-se-il-comune-e-dissesto/ Wed, 08 Feb 2012 23:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.226/2012

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Il principio della par condicio creditorum che riguarda la procedura del dissesto degli enti locali prevale anche nel caso in cui ci si trovi di fronte a un giudizio di ottemperanza rivolto alla mera esecuzione di un precedente giudicato. Questo è il principio riaffermato dal Consiglio di Stato con la decisione numero 226 del 19 gennaio 2012.

L’articolo 248, comma 2, del Tuel prevede che “non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione in pendenza della procedura di dissesto. Questa norma pone un divieto di un’azione esecutiva individuale nei confronti dell’ente locale che va esteso a tutte le azioni aventi un medesimo contenuto, tra le quali, rientra anche il giudizio di ottemperanza, qualora esso sia rivolto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro”

Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 269/98),al creditore resta la facoltà di agire nei confronti dell’ente, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria.

Di seguito, il testo della sentenza.

…

Consiglio di Stato, Sezione quarta

Sentenza numero 226 del 19 gennaio 2012

(estensore Sabatino, presidente Numerico)

(…)

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 7382 del 2010, Dario Masucci propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 1208 del 1° marzo 2010 con la quale è stato dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, il ricorso proposto contro il Comune di Ischia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 6112/2000 depositata in cancelleria in data 25.5.2000 recante condanna del Comune di Ischia a pagare alla Coop.va Il Pellicano la somma di L. 393.564.465 da rivalutarsi per il periodo successivo al 2.2.1993, con maggiorazione di interessi al tasso legale, recante altresì condanna al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in L. 15.000.000.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di agire, nella qualità di cessionario, giusta scrittura privata con firma autenticata in data 24 settembre 1997, del credito della Cooperativa Il Pellicano nei confronti del Comune di Ischia in virtù della sentenza n. 6112/2000 resa nel giudizio ad istanza della suddetta cooperativa contro il Comune di Ischia.

Il ricorso proposto era teso ad ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 6112/2000 del 25 maggio 2000 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato il Comune di Ischia al pagamento, in favore della cooperativa Il Pellicano, della somma di Lit. 393.564.465, da aggiornarsi per rivalutazione ed interessi fino al 2.2.1993, data di dichiarazione del dissesto del Comune di Ischia e, “salve le disposizioni di legge in materia di dissesto comunale”, da rivalutarsi per il periodo successivo e fino al soddisfo con gli indici ISTAT per la rivalutazione e tassi legali per gli interessi, per l’occupazione – esproprio di 2.018 mq. del terreno in località Fondo Bosso in catasto partita 4127 fol. 14 e di altri 591 mq. occupati sine titulo dal Comune per la realizzazione di opera di pubblica utilità. Esponeva il ricorrente di aver più volte comunicato l’intervenuta cessione del credito al Comune di Ischia, il quale, però, “ha continuato ad ignorare la vicenda contrattuale”.

Aggiungeva il ricorrente che “recentemente la Commissione Straordinaria di liquidazione ha riconosciuto il credito imputandolo alla cooperativa cedente per un importo di € 202.663,13, senza però provvedere al pagamento di nemmeno un euro”: Lamenta in proposito la circostanza che la suddetta Commissione avrebbe riconosciuto il credito, inserendolo al n. 60 dell’elenco dei creditori redatto in data 15 luglio 2008, ma con attribuzione alla Cooperativa Il Pellicano e non ad esso esponente, che non sarebbe stato neppure sentito in proposito; riferisce infine che sarebbe stato offerto il pagamento nella misura del 35,71% in contanti e, per la residua somma di euro 130.583,33 in 10 ratei mensili annuali fino al 2018 senza interessi. In data 23 marzo 2009 il ricorrente aveva notificato all’amministrazione intimata atto di diffida e messa in mora per ottenere la corresponsione delle suddette somme. Il Comune di Ischia non si costituiva in giudizio, ma faceva pervenire, in data 2 settembre 2009, una nota esplicativa redatta dal dirigente dell’Area economico-finanziaria (nella quale si riferisce che il credito in questione è stato riconosciuto dall’organo straordinario di liquidazione con proprio atto deliberativo n. 25 del 6 luglio 2004 e regolarmente inserito nel piano di estinzione delle passività dell’Ente, approvato con decreto ministeriale n. 838 del 13 febbraio 2009, sicché “il Comune sta procedendo secondo quanto disposto da predetto decreto”). Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata.

In essa, il T.A.R. riteneva inammissibile il ricorso, trattandosi di credito non opponibile all’amministrazione convenuta. Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, sottolineando l’applicabilità della disciplina civilistica in tema di cessione del credito. Nel giudizio di appello, si è costituitoa il Comune di Ischia, chiedendo di dichiarare inammissibile sotto vari profili o, in via gradata, rigettare il ricorso. All’udienza in camera di consiglio del 15 novembre 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. – Ritiene la Sezione che la decisione del giudice di prime cure vada confermata, seppur con motivazione parzialmente diversa. Occorre, infatti, evidenziare come, nel caso de qua, l’attuale appellante abbia agito al fine di conseguire il pagamento di un credito maturato e già inserito nella massa passiva dell’ente in dissesto. Si tratta quindi dell’esperimento di un’azione esecutiva individuale, volta al conseguimento del dovuto in via autonoma rispetto alle procedure di stampo concorsuali previste nell’ambito del testo unico sugli enti locali in caso di dissesto. Il credito di cui l’appellante si duole appartiene alle tipologie il cui accertamento è rimesso alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, trattandosi di un credito accertato in via giudiziale e relativo ad una fattispecie di danno antecedente rispetto alla dichiarazione di dissesto.

È quindi applicabile il disposto dell’art. 248 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che impone cheche secondo cui “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”, stante la pendenza della procedura de qua.

In merito a tale disposizione, questo Consiglio ha già evidenziato come il divieto di un’azione esecutiva individuale nei confronti del Comune vada esteso a tutte le azioni aventi un medesimo contenuto, tra le quali, indubbiamente, “anche il giudizio di ottemperanza qualora esso sia rivolto alla mera esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro”. Ciò in considerazione “che la procedura di liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, sicché la tutela della concorsualità comporta l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore” (così Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1035).

Pertanto, esclusa la via del ricorso di stampo esecutivo in violazione della regola della parità dei creditori, si deve convenire con il giudice di prime cure che le doglianze dell’appellante andavano dedotte avverso il procedimento di formazione dell’elenco dei creditori ammessi, atteso che è in quella sede che l’organo straordinario di liquidazione ha proceduto, eventualmente errando, alla formazione dell’elenco dei creditori ammessi al riparto nella procedura di dissesto finanziario del Comune di Ischia, attribuendo il credito de quo, successivamente all’intervenuta cessione, ancora alla dante causa Cooperativa Il Pellicano.

2. – L’appello va quindi respinto, sia pure per effetto di motivazione differente da quella del T.A.R.. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla parziale novità della questione decisa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 7382 del 2010;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 19 gennaio 2012.

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Le partecipazioni in societa’ ed altri organismi da parte di Comuni e Province https://www.giurdanella.it/2010/09/le-partecipazioni-societa-ed-altri-organismi-da-parte-di-comuni-e-province/ Wed, 01 Sep 2010 22:00:00 +0000 Deliberazione 14/2010

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La Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 14/2010, ha approvato la nuova indagine sul “fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di Comuni e Province”.

“La relazione conferma – recita il comunicato stampa della stessa Corte – quanto già evidenziato dalla Corte dei conti, sia in sede centrale che regionale, in merito agli aspetti maggiormente critici del fenomeno della partecipazione in organismi da parte degli enti locali, alle ragioni effettive che spesso sottostanno alla sua espansione ed agli effetti sui bilanci degli enti delle inefficienze gestorie frequentemente collegate al fenomeno stesso.

La considerazione di tali aspetti induce, infatti, a ritenere la costituzione e la partecipazione in società quale strumento spesso utilizzato per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e sovente finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali: argomenti che indubbiamente sottostanno al rigore imposto dal legislatore con la manovra finanziaria per il 2010, oggetto del d.l. 31 maggio 2010, n.78 (art.14, comma 32), da cui sembra derivare, nei confronti delle partecipazioni societarie detenute dai Comuni piccoli e medio- piccoli, che vengono vietate quasi completamente, un ridimensionamento ancora più marcato rispetto a quello già previsto dal vigente quadro normativo (i Comuni interessati dalla norma sono 7797 con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e 160 con popolazione tra 30.000 e 50.000 …)

Al di là degli effetti delle ultime disposizioni, che potrebbero essere modificate in sede di conversione, va comunque rilevata la ricaduta in termini di responsabilità organizzative, gestionali, contabili, economiche e finanziarie che investe gli enti locali di maggiori dimensioni, per effetto del rinnovato ruolo che essi rivestono nel territorio.

La funzione di regolatore nel settore dei servizi pubblici non può più intendersi limitata, per l’ente locale, alla verifica dell’economicità nella resa del servizio (peraltro, spesso carente) ma deve ritenersi anche estesa all’accertamento della compatibilità del sistema locale con un quadro normativo di riferimento articolato e stringente.

E’ pertanto necessario che l’ente predisponga strumenti di direzione e controllo del fenomeno adeguati anche a garantire il costante rispetto della legge, a partire dall’affidamento e gestione del servizio, la cui disciplina (almeno per quanto riguarda i servizi pubblici locali a rilevanza economica) appare ormai quasi del tutto definita”.

I dati presi in considerazione nell’indagine sono riferiti all’arco temporale 2005/2008.

Si riportano di seguito le considerazioni conclusive e di sintesi (il testo integrale è disponibile qui, mentre il testo della precedente relazione, approvata con delibera 13/2008 è reperibile qui).

. . . . . . 

Corte dei Conti

Sezione delle Autonomie

Delibera 30 giugno 2010 n. 14/2010

(Pres. T. Lazzaro – Rel. C. Barisano)



Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province

(…)

Considerazioni conclusive e di sintesi



Trova qui ulteriore conferma- e non necessita di essere ribadito – quanto già evidenziato nella precedente relazione del 2008 e quanto la Corte dei conti ha già esposto in occasione dell’Audizione al Parlamento sulla finanza locale del 20 gennaio 2010 in merito agli aspetti maggiormente critici del fenomeno della partecipazione in organismi da parte degli enti locali, alle ragioni effettive che spesso sottostanno alla sua espansione ed agli effetti sui bilanci degli enti delle inefficienze gestorie frequentemente collegate al fenomeno stesso.

Ed é proprio in considerazione di tali aspetti, che inducono a ritenere la costituzione e la partecipazione in società quale strumento spesso utilizzato per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e sovente finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali, che il legislatore, con la manovra finanziaria per il 2010, oggetto del d.l. 31 maggio 2010, n.78, sembra avere, tra l’altro, imposto al fenomeno delle partecipazioni societarie detenute dai Comuni un ridimensionamento ancora più marcato rispetto a quello già previsto dal vigente quadro normativo12, soprattutto con riferimento ai Comuni piccoli e medio-piccoli.

Rimane, comunque, di grande rilevanza, e non può non essere sottolineata, la ricaduta in termini di responsabilità organizzative, gestionali, contabili, economiche e finanziarie che investe gli enti locali di maggiori dimensioni (Province e Comuni grandi e medio-grandi), per effetto del rinnovato ruolo che essi rivestono nel territorio. Quali centri di governo del sistema delle partecipazioni, tali enti locali rappresentano il punto di riferimento e di garanzia del rispetto delle regole che governano il sistema stesso, ed in detta veste devono essere in grado di operare.

Il ruolo di regolatore nel settore dei servizi pubblici non può più intendersi limitato, per l’ente locale, alla verifica dell’economicità nella resa del servizio (peraltro, spesso carente) ma deve ritenersi esteso all’accertamento della compatibilità del sistema locale con un quadro normativo di riferimento articolato e stringente.

Se, infatti, all’ente locale da un lato la collettività chiede servizi svolti secondo parametri di efficacia ed efficienza, dall’altro il legislatore chiede il rispetto di vincoli ben precisi, che attengono sia all’attività dell’ente locale (obbligo dell’inerenza dell’oggetto dell’organismo societario alle proprie finalità istituzionali od all’interesse generale, obbligo di assicurare l’adeguatezza dell’assetto strutturale societario) che alla sfera d’azione e funzionamento dell’organismo societario (vincoli alle società strumentali, limiti finanziari e quantitativi ai componenti dei consigli d’amministrazione, obblighi nel reclutamento del personale e nel conferimento di incarichi, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, sottoposizione alla normativa pubblicistica in materia di costo del personale ed in materia di consulenze, assoggettamento al patto di stabilità).

Il sistema di governance del fenomeno delle partecipazioni societarie adottato dagli enti locali va certamente inteso in senso ampio, dovendo l’ente rispondere alla richiesta di servizi pubblici tanto in termini di efficacia ed efficienza quanto di regolarità, correttezza e legalità.

È pertanto necessario che l’ente predisponga strumenti di direzione e controllo del fenomeno adeguati anche a garantire il costante rispetto della legge, a partire dall’affidamento e gestione del servizio, la cui disciplina (almeno per quanto riguarda i servizi pubblici locali a rilevanza economica) appare ormai quasi del tutto definita.

Peraltro, disegni di legge in corso prevedono che il sistema dei controlli interni all’ente locale sia totalmente riformato sia sotto il profilo complessivo che con specifico riferimento ai controlli sulle società partecipate.

Se, come si auspica, l’iter formativo delle leggi in questione avrà esito positivo, l’ente locale interessato avrà l’obbligo di definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate e di organizzare sistemi informativi adeguati a rilevare l’intera attività finanziaria, organizzativa, gestionale e contabile delle società che consentano il monitoraggio periodico sul loro andamento.

A questo si affiancherà un nuovo controllo sulla qualità dei servizi erogati sia direttamente che indirettamente dall’ente.

Sembrerebbe, così, recepito l’assunto che la verifica dell’efficacia ed efficienza delle società pubbliche non possa che inquadrarsi all’interno della politica di programmazione posta in essere dal socio pubblico, di cui le società costituiscono uno strumento di attuazione.

E, peraltro, un coerente sistema informativo e di controllo è necessario al fine di rendere più trasparente e flessibile lo strumento societario stesso, anche in funzione dell’accrescimento della soddisfazione dell’utenza e della comunicazione con i cittadini.

Ma l’approdo fondamentale della normativa in itinere, destinato ad imprimere una svolta essenziale al sistema delle relazioni contabili tra ente locale e società partecipate, è rappresentato dalla previsione, nella normativa in corso, dell’obbligo per le Province e per i Comuni con più di 5000 abitanti dell’adozione del bilancio consolidato da redigere secondo il modello contabile di competenza economica.

Secondo quanto più volte richiesto dalla Corte dei conti, il bilancio consolidato non sarà più oggetto di mera facoltà, come già previsto nel TUEL, bensì di un preciso obbligo imposto in via normativa all’ente locale.

L’adozione di forme di consolidamento dei conti genera implicazioni fondamentali in due ambiti ben precisi: quello dei sistemi contabili e quello della documentazione e informazione.

Va da subito messo in chiara evidenza che l’effettiva realizzabilità del consolidamento dei conti non può andare disgiunta da una revisione complessiva del sistema contabile locale, improntata a consentire una significativa scomponibilità degli aggregati, essendo sostanzialmente impossibile cogliere dai bilanci degli enti locali informazioni disaggregate (e quindi consolidabili) sulla gestione degli organismi partecipati.

Come è illustrato nel testo, le maggiori difficoltà di lettura si riscontrano quando le norme concernenti le unità elementari e gli aggregati di bilancio fanno riferimento a contenitori generici, comportando un più frequente ricorso a voci di bilancio non specifiche o residuali (es. proventi diversi, trasferimenti, ecc.). Laddove, invece, il dettato normativo appare più preciso (es. utili netti delle aziende speciali e partecipate e dividendi di società), l’allocazione in bilancio è di regola abbastanza omogenea e la lettura più immediata.

A legislazione vigente, è pertanto essenziale che, quanto meno, sia rispettato quanto dispone il TUEL e quanto previsto nei principi contabili per gli enti locali circa gli obblighi informativi sulle partecipazioni.

E’ noto che uno degli ostacoli più difficili da superare nel consolidamento dei conti è dato dalla coesistenza all’interno del “gruppo ente locale” (ente-società partecipate) di sistemi contabili differenti: finanziario ed economico.

Di fatto tale situazione impedisce sia una lettura analitica che complessiva delle gestioni, una loro rendicontazione efficace ed una adeguata confrontabilità.

A questi fini, di grande ausilio sarebbe l’adozione di un piano dei conti unico costruito in modo da mettere in evidenza le caratteristiche distintive delle categorie contabili, in particolare di quelle che maggiormente richiamano l’attenzione del legislatore, soprattutto con riferimento ai vincoli di spesa (consulenze, personale, compensi, debito, perdite), e da rendere confrontabili e significative anche le numerose voci di spesa di carattere complessivo e residuale, riscontrabili sia nel rendiconto che nel conto economico.

Anche l’eventuale previsione di documenti di contabilità finanziaria nella gestione societaria attenuerebbe le difficoltà derivanti dalla coesistenza di sistemi contabili diversi all’interno del gruppo ente locale. Pur se è generalmente riconosciuta la maggiore adeguatezza del modello di contabilità generale a rispondere alle esigenze di accountability, non può non essere considerata l’ulteriore valenza informativa che caratterizza i documenti contabili di tipo finanziario adottati in ambito pubblico.

Estendere anche alle società partecipate l’adozione di consuntivi finanziari renderebbe più chiaramente tracciabili i flussi finanziari all’interno del “gruppo ente locale” e faciliterebbe la verifica del rispetto dei vincoli finanziari imposti alla finanza pubblica (es. in materia di indebitamento o di patto di stabilità).

E’ su una documentazione contabile esaustiva e chiara e su un’adeguata circolazione di informazioni che deve fondarsi il sistema di governo del “gruppo ente locale”.

E se i documenti contabili dell’ente locale non risultano sufficientemente analitici e dovrebbero essere opportunamente ripensati, anche quelli societari meritano senz’altro qualche riflessione. Non sembra, in particolare, che l’utilizzo del bilancio in forma abbreviata nelle società partecipate risponda in maniera idonea alle esigenze di consolidamento di conti e di adeguatezza informativa. La ragione che ne giustifica l’esistenza in ambito civilistico diventa recessiva quando socio è una pubblica amministrazione, ente esponenziale di una determinata collettività.

A prescindere dalle dimensioni societarie, il mancato coinvolgimento nella gestione dei principali stakeholder (i cittadini) lascia disattesa l’esigenza di un’informazione completa e trasparente, che non è sufficientemente soddisfatta da forme abbreviate di bilancio.

Risulterebbe anche particolarmente utile prevedere l’adozione da parte societaria di documenti previsionali e programmatici. Questi, che potrebbero affiancarsi al budget o costituirne uno specifico sviluppo, costituirebbero uno strumento essenziale per la conoscenza su base prospettica delle scelte economiche e per la valutazione della loro sostenibilità, soprattutto utile quando la separazione gestionale tra soci e amministratori è più netta, come nelle società per azioni.

L'articolo Le partecipazioni in societa’ ed altri organismi da parte di Comuni e Province proviene da Giurdanella.it.

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