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]]>Corte Costituzionale, sentenza n. 33 del 4 marzo 2019
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33/2019, si pronuncia sull’art. o all’art. 14, comma 28 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78. Secondo la Corte, l’obbligo imposto ai Comuni di svolgere in associazione una serie di funzioni, senza possibilità di deroga, sconta un’eccessiva rigidità perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui tale obbligo non realizza risparmi.
La normativa statale, in sintesi, stabilisce le funzioni fondamentali dei Comuni e prevede l’obbligo per i più piccoli di tali enti (quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti o a 3.000, se montani) di esercitare le predette funzioni in forma associata; la normativa regionale, in attuazione di una delle impugnate disposizioni statali, individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea funzionale all’esercizio associato, nonché le scadenze temporali per l’avvio di tale modalità di gestione.
Per i Comuni di minori dimensioni tutte le funzioni fondamentali, salvo limitate eccezioni, devono essere svolte in forma associata, con conseguente obbligo di aggregazione della relativa organizzazione burocratica
La legge lascia all’autonomia degli enti locali interessati l’alternativa tra due istituti (convenzione e unione), i cui caratteri costitutivi e funzionali consentono agli enti stessi di modulare il rispetto della norma con valutazioni proprie dell’indirizzo politico : infatti, questi possono optare tra la modalità convenzionale e quella dell’unione, comportante una più stretta integrazione quale conseguenza del conferimento delle funzioni e delle connesse risorse finanziarie.
La Corte Costituzionale richiama la precedente giurisprudenza costituzionale, secondo la quale gli interventi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che incidono sull’autonomia degli enti territoriali devono svolgersi secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’intervento normativo rispetto all’obiettivo prefissato
La previsione generalizzata dell’obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali (ad esclusione della lett. l del comma 27) sconta, infatti, in ogni caso un’eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l’unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell’intera disciplina.
La Consulta individua tre casi, in via esemplificativa, dove non è possibile realizzare un risparmio di risorse:
a) non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati;
b) esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri Comuni non in situazione di prossimità;
c) la collocazione geografica dei confini dei Comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.
Si tratta di situazioni dalla più varia complessità che però – secondo la sentenza – meritano attenzione perché il sacrificio imposto all’autonomia comunale non realizza quei risparmi di spesa cui è finalizzata la normativa stessa.
Pertanto la sentenza conclude nel senso che la disposizione che impone ai Comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali (trasporto pubblico, polizia municipale, ecc.) è incostituzionale là dove non consente ai Comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.
In ogni caso la Consulta ha rinviato al legislatore i provvedimenti volti a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che richiedono apposita regolamentazione, e in particolare i meccanismi di interlocuzione tra enti locali ed enti statali volti ad autorizzare tali “gestioni in deroga” da parte dei piccoli comuni.
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]]>L'articolo L’autonomia finanziaria dei Comuni e i trasferimenti di funzioni senza risorse proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regine Sicilia ha sollevato la questione di costituzionalità della normativa regionale che sopprime le IPAB e obbliga i Comuni ad assorbirne il patrimonio e il personale (Cga 15 ottobre 2018, n. 556)
Secondo l’Ordinanza del C.G.A., nel nostro Ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, espressamente declinato sia dall’art. 119 della Costituzione, che dai singoli Statuti delle Regioni.
Corollario di tale principio è quello secondo cui ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un’attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte; principio che vale, all’evidenza, anche per il caso di trasferimento di complessi patrimoniali che determinino oneri (quali spese di manutenzione, restauro etc.) forieri di perdite economiche, nonché – nota il Collegio – per il caso di trasferimento di personale.
Tale “principio di correlazione fra funzioni e risorse” è desumibile dall’intero assetto del Titolo V della Carta costituzionale; e, in particolare, dai commi primo, quinto e sesto dell’art. 119 della Costituzione, disposizioni costituzionali che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti locali – e dunque un valore costituzionale di base – sono ad essi comunque applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale.
Il primo comma dell’art. 119 della Costituzione stabilisce che “i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa”.
Il quinto comma dell’art. 119 della Costituzione stabilisce che “Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni (… omissis …) di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.
Il sesto comma dell’art. 119 della Costituzione stabilisce che “… per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni …”.
Proprio occupandosi della questione del “trasferimento di funzioni senza risorse”, la Corte Costituzionale ha affermato (Corte Cost., n. 145 del 2008; nonché n. 29 del 2004; n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994) che le norme di legge che consentono operazioni istituzionali di tal fatta sono da considerare costituzionalmente illegittime – in quanto lesive del “principio di correlazione fra funzioni e risorse”, nonché del “principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica” e del “principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici” declinati dagli artt. 117, lettera ‘e’ e 119 primo, settimo ed ottavo comma della Costituzione (Corte cost., n. 52 del 2010, nn. 139 e 237 del 2009, e n. 417 del 2005; nonché 217 del 2012 e nn. 82, 176, 238, 239, 263, 272 e 273 del 2015) – quando determinano i seguenti due effetti:
a) un’alterazione del “rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte”;
b) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un “grave squilibrio” nel bilancio.
Si legge nell’Ordinanza che tali principi fondamentali sembrano essere stati disattesi dal legislatore siciliano, il quale con il quarto comma dell’art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 ha creato un meccanismo idoneo a gravare i Comuni di una nuova funzione (quella di gestione e manutenzione dei patrimoni in dissesto delle soppresse I.P.A.B.; e quella, di natura socio-assistenziale, di ricollocazione ed eventuale riqualificazione del personale da esse dipendente), senza dotarli (di un minimo) di risorse finanziarie (aggiuntive) necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo.
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]]>L'articolo ANAC: chiarito il rapporto tra centrale unica di committenza e stazione unica appaltante proviene da Giurdanella.it.
]]>La disposizione impone ai Comuni non capoluogo di Provincia di centralizzare i procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori, secondo precise modalità: in particolare, i Comuni possono accorpare i procedimenti presso un’unica struttura nell’ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti, oppure attraverso la costituzione di un accordo consortile, oppure attraverso gli uffici, anche delle Province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore. La ratio della norma, specifica l’ANAC, è quella di ridurre il numero dei soggetti che generano domanda di lavori, beni e servizi.
Il principale dubbio che l’Autorità ha voluto chiarire riguarda la possibilità che l’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, sia correttamente adempiuto qualora i comuni affidino, convenzionandosi tra loro, le funzioni di centrali di committenza alla stazione unica appaltante già individuata nel provveditorato alle opere pubbliche, soddisfacendo, così, contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis.
A tal proposito, l’ANAC ha ricordato che il d.p.c.m. del 30 giugno 2011, all’art. 2, comma 2, ha espressamente riconosciuto alla SUA la natura di centrale di committenza. Da ciò ne discende che SUA e soggetti aggregatori godono di un comune denominatore – l’essere, appunto, centrali di committenza – con l’unica differenza che, come chiarito dall’Autorità, il soggetto aggregatore è una centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (ex lege o tramite valutazione dell’ANAC) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgano.
Ora, dal momento che l’art. 33, comma 3, del D.lgs. 163/2006, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano affidare le funzioni di stazione appaltante per l’acquisizione di lavori o ad una centrale di committenza o ai provveditorati, ne consegue che l’obbligo previsto al comma 3-bis possa intendersi validamente adempiuto nel caso in cui un’unione di comuni o un accordo consortile tra comuni conferisca le funzioni di stazione appaltante al provveditorato, eventualmente già individuato anche come soggetto che svolge le funzioni di SUA.
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]]>L'articolo Incarichi a contratto nei Comuni, l’articolo 110 aggiornato proviene da Giurdanella.it.
]]>Art. 110
Incarichi a contratto
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]]>L'articolo Organo di revisione contabile nei comuni siciliani, monocratico o collegiale? proviene da Giurdanella.it.
]]>A distanza di nove anni dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006, non è ancora chiaro se in Sicilia l’organo di revisione contabile, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, sia monocratico o collegiale.
La legge finanziaria 2007 riduceva ad un solo componente l’organo di revisione nei comuni sotto i 15.000 abitanti.
Le sezioni riunite della Corte dei Conti, sezioni riunite, nel 2008 (parere n. 2 del 4 marzo) si erano pronunciate per la non applicabilità in Sicilia delle disposizioni che estendevano ai comuni sotto i 15.000 abitanti il revisore unico (prima previsto solo per i comuni con meno di 5.000 abitanti).
In forza di tale parere, i comuni siciliani con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti, hanno continuato a nominare tre revisori dei conti.
Il comune di Calatabiano (che ha più di 5.000 ma meno di 15.000 residenti) con delibera del consiglio comunale n. 28 del 2008 aveva eletto l’organo di revisione economico-finanziaria in forma monocratica applicando l’art. 234 comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000.
L’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, forte dell’autorevole parere della Corte dei Conti, ritenendo non applicabile in Sicilia la normativa del Testo Unico degli Enti Locali, aveva invitato il comune ad integrare l’organo di revisione mediante la nomina di tre componenti dello stesso, come previsto dalla normativa regionale.
Di fronte all’opposizione del comune, l’Assessore con decreto assessoriale n. 525 del 2010, aveva nominato un commissario ad acta al fine di procedere all’integrazione dell’organo di revisione.
L’atto di nomina del commissario era stato impugnato avanti al T.A.R. Catania dal comune il quale ne aveva chiesto l’annullamento.
I giudici di prima istanza, hanno accolto nel merito il ricorso del comune di Calatabiano, con una sentenza, poi, condivisa anche dal C.G.A. che ha rigettato l’appello formulato dall’Assessorato regionale (n. 402/13 reg. sent.).
Per i magistrati amministrativi le normative susseguitesi nel tempo hanno sempre considerato la disciplina della composizione dell’organo di revisione come parte integrante dell’ordinamento finanziario degli enti locali.
Per questo motivo il C.G.A., condividendo l’orientamento del Tar, ha ritenuto che la composizione dell’organo di revisione poiché concerne l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed in considerazione del fatto che il legislatore regionale siciliano ha deciso a priori (con l’art. 1 lettera i) della legge reg. n. 48 del 1991) di recepire, in toto, questo specifico ordinamento come di volta in volta modificato dalla legge nazionale.
La questione sembrava chiusa ma non è stato così. La Corte dei Conti, sezioni di controllo per la Regione siciliana, è tornata ad occuparsi di composizione dell’organo di revisione contabile.
Secondo i magistrati contabili la specifica normativa regionale ha “cristallizzato” le disposizioni in materia di composizione dell’organo di revisione, determinandolo in un solo componente nei comuni fino a 5.000 abitanti ed in tre membri per tutti gli altri enti locali.
Per la Corte dei Conti, la modifica apportata dall’art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006, non trova applicazione per gli enti locali siciliani, non essendo stata espressamente recepita nell’ordinamento regionale.
L’interpretazione dei giudici amministrativi non trova adesione da parte di quelli contabili poiché basata su un concetto di “ordinamento finanziario e contabile” assolutamente formale, ancorato alla mera intitolazione delle norme e non al loro contenuto.
La previsione legislativa di cui trattasi, secondo la Corte dei Conti, non è ascrivibile all’ordinamento contabile in senso stretto degli enti locali (che regolamenta solamente alcuni istituti tipici: bilancio di previsione e sua gestione; rilevazione dei risultati di gestione, conto consuntivo) bensì all’organizzazione di Comuni e Province (oggi denominate Liberi consorzi).
Seguendo tale impostazione, la materia dell’istituzione del Collegio dei revisori non può che essere ricondotta all’ordinamento generale degli enti locali, rispetto al quale la Regione siciliana possiede legislazione esclusiva.
Il rinvio operato dalla legge regionale in materia di composizione dell’organo di revisione è, quindi, statico e non dinamico.
Tesi supportata dal fatto che la disciplina regionale ha già derogato rispetto alle previsioni della legge nazionale (voto limitato ad un componente anziché a due ed elezione dei membri dell’organismo in vece del sorteggio).
Ai Comuni siciliani inseriti nella fascia demografica tra 5.000 e 15.000 abitanti non resta che decidere se privilegiare l’interpretazione della Corte dei Conti, rischiando l’annullamento della deliberazione consiliare da parte dei giudici amministrativi, o l’interpretazione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, rischiando censure da parte della Corte dei Conti.
Sicuramente sarebbe ora che la Regione torni a legiferare sulla materia, magari modificando anche le modalità di nomina dei revisori.
Probabilmente lo farà rispetto alle Unioni di comuni, in sede di parziale recepimento della L. n. 56/2014 (cosiddetta legge Delrio).
Sulle modalità di nomina, il legislatore nazionale, con l’articolo 16, comma 25 del DL 138/2011 convertito dalla L. 148/2011, ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data d’entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il 20 marzo 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il Regolamento, previsto dalla norma, che definisce i criteri per l’inserimento degli interessati in tale elenco.
Tale procedura è finalizzata a rendere l’organo di revisione più indipendente rispetto agli amministratori locali sottoposti a controllo.
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]]>L'articolo Caro Tares, al vaglio dei Tar la tassa sui rifiuti. La prima pronuncia proviene da Giurdanella.it.
]]>Dai mesi scorsi, cioè dal momento in cui i Comuni hanno iniziato a predisporre i regolamenti in materia, si sono registrati infatti numerosi ricorsi dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e delle categorie professionali ai Tribunali Amministrativi competenti volti a farne dichiarare l’illegittimità. Vari i profili di illegittimità lamentati, tra cui spicca il vertiginoso aumento della tariffa, spesso frutto di un ampio potere discrezionale dell’ente locale che, secondo i ricorrenti, non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo della motivazione. Un aumento che, il più delle volte, non è rapportato e né comporta un sostanziale miglioramento del servizio stesso, considerato che la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto. L’articolo 14 del decreto legge 201/2011, istitutiva della Tares, al comma 20, fa infatti esplicito riferimento alla possibilità dei Comuni di rapportare le tariffe al servizio e quindi tenere conto dei disservizi e dei disagi, ai fini della riduzione fino al 20% della soglia massima.
In altri casi invece i ricorsi sono stati presentati per opporsi alla richiesta di alcuni Comuni che esortavano i cittadini a pagare un acconto della TARES 2013 senza che il Consiglio comunale avesse ancora approvato le tariffe del tributo. Secondo alcuni dei ricorsi presentati, una simile richiesta è censurabile, almeno per i seguenti motivi:
– l’art. 10 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. La condotta di questi Comuni potrebbe porsi in contrasto con il principio citato, poiché l’Ente locale sta chiedendo di pagare un acconto “al buio” (in alcuni casi l’acconto potrebbe anche superare l’importo dovuto, facendo nascere un diritto di rimborso in favore del contribuente, si veda ad es. il caso del contribuente che cessi di occupare l’immobile tassato, ad esempio per finita locazione, nei primi mesi del 2013);
– il pagamento della TARES 2013 si sovrappone a quello relativo alla TARSU 2012, con notevole aggravio finanziario per i contribuenti. La legge, invero, consente al Comune di posticipare l’acconto TARES 2013 a una data successiva all’approvazione delle tariffe del tributo. Invece, così facendo il ritardo del Consiglio comunale viene fatto gravare sui contribuenti.
Ed ecco che arriva la prima pronuncia anti-Tares.
Il T.A.R. Sez. Staccata di Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 9.1.2014, ha discusso i ricorsi 723 e 724 presentati da alcun commercianti e nei quali era anche sollecitata la richiesta di sospensione del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” e della delibera di “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013” del Comune di Siderno.
Il TAR, nel rinviare la decisione sul procedimento cautelare unitamente al merito all’esito degli incombenti istruttori, ha disposto a carico dell’Amministrazione Comunale la produzione di una relazione dettagliata sul servizio svolto nel 2013.
I ricorrenti avevano infatti esposto le gravissime disfunzioni che si erano verificate nel servizio raccolta rifiuti nell’anno 2013, evidenziando che “la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto “.
Questa l’ordinanza del TAR Calabria, n. 3 del 2014:
N. 00003/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00723/2013 REG.RIC.
N. 00724/2013 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2013, proposto da:
Racco Luciano N.Q. di Legale Rappresentante La Gru Srl, Mittica Luigi N.Q. di Legale Rappresentante di Mittica Elettrodomestici, Caridi Emilia N.Q. di Legale Rappresentante di Elettroshock Srl, Commisso Francesco N. Q. di Legale Rappresentante di Cieffe Srl, Commisso Antonio N. Q. di Legale Rappresentante di Punto Com Srl, Caridi Emilia N.Q. di Legale Rappresentante di Ideapiù Srl, Commisso Francesco N. Q. di Legale Rappresentante di Commisso F.Sco & C. Sas, Macrì Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante di Cico Snc, Figliomeni Dominick N. Q. di Legale Rappresentante di Casa del Gourmet Sas, Bolognino Melissa N. Q. di Legale Rappresentante di Ditta Individuale, Bolognino Giuseppe, Magno Nicolina, Piterna Cosimo, Lucà Tristano Titolare Ditta Individuale La Chimera, Guttà Lucia, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cecilia Gerace, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol. Trav. Amendol 15;
contro Comune di Siderno;
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2013, proposto da:
A.L.I.-Associazione Locride in Persona del Legale Rappresentante Antonio Vincenzo Albanese, Lombardo Sonia N. Q. di Legale Rappresentante di Polis 2001, Salerno Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante De “Il Gabbiano di Salerno Giuseppe & C. Sas”, Simone Antonella N. Q. di Legale Rappresentante Socia Accomandataria De “La Mimosa Sas di Simone Antonella & C.”, Ferraro Carlo N. Q. di Legale Rappresentante della “Petrolsud Sas di Ferraro Carlo & C.”, Lubieri Francesco N. Q. di Legale Rappresentante della “Agrituristica Sideros di Lubieri Francesco & C. Sas, Giorgini Immacolata N. Q. di Legale Rappresentante dell’Omonima Ditta, Crupi Mario N. Q. di Legale Rappresentante della Ditta “Pasticceria Millevoglie Sas di Crupi Mario & C.”, Sgotto Rosa N. Q. di Legale Rappresentante della Ditta Sgotto Mobili Sas, Commisso Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante di “Hotel Ristorante Stella del Jonio di Commisso G. e F.Lli Snc”, Diano Vincenzo N. Q. di Legale Rappresentante di “Grand Hotel President di Diano Vincenzo Sas”, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cecilia Gerace, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol. Trav. Amendol 15;
contro Comune di Siderno, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Satira, con domicilio eletto presso Demetrio Fusaro in Reggio Calabria, P.Geraci N. 3;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 723 del 2013:
del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” approvato con Delibera n. 139 del 26/9/2013 pubblicata il 4.10.2013 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, della Deliberazione n.84 Reg. Gen. del 25 luglio 2013 pubblicazione n. 364 del 30/7/2013 della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno” e della Deliberazione n.108 del 28/8/2013 pubblicazione n. 403 del 2/9/2013 della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno “nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale, presupposto, in particolare Prot. 25872 del 2.10.13 Ufficio Tributi ed avvisi di pagamento TARES (Pagamenti tares n. Guttà Lucia n. 3612/2013 –Lucà Tristano n 4116/2013 –Piterna Cosimo n. 5532/2013 Magno Nicolina n. 4305/2013 -Bolognino Giuseppe n. 780/2013 -Bolognino Melissa n. 787/2013 -Figliomeni Dominick n. 1286 /2013 – Macrì Giuseppe n. 4233/2013 -Commisso Francesco n. 1653/2013 -Caridi Emilia n. 3680/2013 -Commisso Antonio n. 5638/2013 – Commisso Francesco n. 1456/2013 – Caridi Emilia n. 2387/2013 – Mittica Luigi n. 4712/2013 – Racco Luciano n.3829/2013 ) ..
quanto al ricorso n. 724 del 2013:
del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” approvato con Delibera n. 139 del 26/9/2013 pubblicata il 4.10.2013 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, della Deliberazione n.84 Reg. Gen. del 25 luglio 2013 pubblicazione n. 364 del 30/7/2013 della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno” e della Deliberazione n.108 del 28/8/2013 pubblicazione n. 403 del 2/9/2013 della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno “nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale, presupposto, in particolare Prot. 25872 del 2.10.13 Ufficio Tributi ed avvisi di pagamento TARES (Pagamento tares n. 5565/2013Lombardo Sonia, n.6486/13Sgotto Rosa, n.5850/2013Salerno Giuseppe, n.4655/2013Crupi Mario, n.3476/2013Giorgini Immacolata, n.7318/2013Lubieri Francesco, n.5434/2013Ferraro Carlo, n.3830/2013Simone Antonella, n. 639/2013Commisso Giuseppe, n.3509/2013 Diano Vincenzo ) ..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Siderno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva;
Visto l’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Vista la documentazione prodotta in giudizio dal Comune resistente nel ricorso n. 724/2013;
Comparati gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, che le esigenze dei ricorrenti possono essere tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;
Ritenuto, con l’occasione, di richiedere alla Commissione Straordinaria presso il Comune di Siderno la produzione di una relazione dettagliata (sottoscritta anche dal Segretario Generale e dal Dirigente responsabile della gestione rifiuti) in ordine agli eventuali periodi – nel corso dell’anno 2013 – di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente;
Ritenuto che la predetta relazione dovrà essere depositata in giudizio entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione – o dalla notificazione a cura di parte – della presente ordinanza;
Ritenuto di fissare la trattazione nel merito delle cause riunite alla pubblica udienza del 5 giugno 2014; P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, nel termine ivi indicato.
Fissa la trattazione nel merito delle cause riunite alla pubblica udienza del 5 giugno 2014.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente, Estensore, Caterina Criscenti, Consigliere, Valentina Santina Mameli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/01/2014
L'articolo Caro Tares, al vaglio dei Tar la tassa sui rifiuti. La prima pronuncia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo IMU. Delibere online: termine scaduto. Le conseguenze proviene da Giurdanella.it.
]]>Scaduto il termine, per le amministrazioni comunali che avranno rese pubbliche le nuove aliquote sull’IMU, il quadro sarà definitivo e si conoscerà l’esatta somma da versare. Ci sarà circa una settimana di tempo, fino al 16 dicembre, per provvedere al pagamento.
Nel caso di omessa pubblicazione i contribuenti dovranno fare riferimento a quanto previsto per il 2012.
In base alle disposizioni vigenti l’Imu si applica a qualunque immobile, fatte salve l’abitazione principale e relative pertinenze e gli altri casi di esenzione previsti dalla legge (o dalla delibera comunale che può assimilare alcune fattispecie all’abitazione principale). Ed è quindi dovuta su:
– fabbricati;
– aree fabbricabili (conta il valore commerciale al 1° gennaio 2013);
– terreni, tranne quelli posseduti e condotti dall’imprenditore agricolo o coltivatore diretto.
E’ concessa ai Comuni la facoltà di allargare o restringere l’ambito di esenzione da imposta, facendovi rientrare o meno: gli immobili dati in comodato d’uso a genitori e figli, le case di anziani ricoverati in casa di cura, gli italiani iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero.
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Degli effetti delle pubblicazioni online degli atti amministrativi, si parlerà giovedì 12 dicembre 2013 nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
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]]>Cinque le macro aree di intervento:
INTERVENTI PER PERSONE, FAMIGLIE, SOCIETÀ
INTERVENTI PER LE IMPRESE
INVESTIMENTI
Legge Stabilità 2014, leggi il testo approvato e aggiornato
Legge Stabilità 2014, guarda il video della conferenza stampa di presentazione
PERSONE, FAMIGLIE, SOCIETÀ
Riduzione dell’IRPEF per i lavoratori dipendenti
Contributo di solidarietà sui redditi alti
Viene prorogato per il triennio 2014‐2016 il contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a 300.000 euro.
Rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni
Nuove misure contro la povertà
Interventi per gli esodati
La Legge di Stabilità interviene sulla questione “esodati”, già affrontata dal governo nel mese di settembre. Saranno infatti altri 6.000 i lavoratori che saranno ammessi al pensionamento con le vecchie regole.
5 x 1000
La Legge di Stabilità stanzia, per il 2014, 400 milioni di euro per il 5 x 1000. I fondi saranno destinati al finanziamento di associazioni di volontariato, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche e delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Finanziamento del Fondo per le Università
La Legge di Stabilità incrementa di 150 milioni di euro per il 2014 il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.
Potenziamento della Protezione Civile
La Legge di Stabilità stanzia 50 milioni di euro. Ulteriori risorse da destinare alla Protezione Civile saranno ottenute dalla vendita di un Airbus 319 e due Falcon 900 facenti parte della flotta degli aerei di Stato, saranno destinate alla flotta anti‐incendio penalizzata dai tagli delle ultime leggi di bilancio.
Piano per la difesa del suolo
La Legge di Stabilità stanzia complessivamente 180 milioni di euro per la tutela del suolo (30 per il 2014, 50 per il 2015 e 100 per il 2016) affinché:
Viene inoltre creato un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2014, 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per il 2016 per finanziare un piano di tutela e gestione delle risorse idriche finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani.
Infine è istituito un Fondo di 30 milioni per il 2014 e altri 30 per il 2015 per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive.
INTERVENTI PER LE IMPRESE
Riduzione del costo del lavoro per le imprese
La Legge di Stabilità rende più conveniente il lavoro stabile, tagliando i costi per le imprese per un totale di 1,2 miliardi di euro per il 2014.
Tre gli interventi previsti:
Potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
Gli utili reinvestiti generano crescita e sviluppo. Per questo motivo la Legge di Stabilità aumenta l’incentivo alla patrimonializzazione delle imprese. La Legge di Stabilità riduce lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio. Con l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) la deduzione dal reddito complessivo di importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio passa dal 3% di oggi al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016.
Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni
La legge di Stabilità prevede la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni. Questo provvedimento permette alle imprese di far valere la loro reale patrimonializzazione e avere una maggiore base sulla quale calcolare gli ammortamenti.
Incremento del Fondo di garanzia per le PMI
La Legge di Stabilità rifinanzia il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese per 1,8 miliardi di euro, che consentirà di attivare nuove risorse per circa 27 miliardi di euro nel triennio.
Il Fondo di Garanzia permette l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese. È una fonte preziosa e spesso unica di accesso al credito per le PMI.
Con il Fondo di Garanzia lo Stato crede e scommette nelle proprie imprese.
Stop all’aumento IVA per le imprese sociali
L’Iva resta al 4%
La legge di stabilità 2013 prevedeva che a partire dal prossimo anno scattasse dal 4 al 10% l’aumento dell’aliquota Iva di asili, ospizi e Residenze Sanitarie Assistenziali, assistenza domiciliare, comunità per minori, centri per disabili ecc. gestiti dalle cooperative sociali. L’aumento èstato cancellato: l’Iva resta al 4%. Stanziati 130 milioni per questa finalità.
Rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo
La Legge di Stabilità stanzia 300 milioni complessivi per il triennio 2014‐2016 per i contratti di sviluppo, finanziamenti agevolati per investimenti volti al rafforzamento della struttura produttiva del nostro Paese, soprattutto al Sud.
Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile
Con la Legge di Stabilità, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 50 milioni di euro per finanziamenti agevolati per progetti di ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici individuati nel programma quadro comunitario Orizzonte 2020.
INVESTIMENTI
Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per Province e Comuni
Si prevede che nel Patto di stabilità per gli enti locali non siano considerati –per un importo complessivo di 1 miliardo di di euro per il 2014 – i pagamenti in conto capitale (ossia quelli destinati agli investimenti) sostenuti dai Comuni.
Per accelerare, inoltre, il percorso già in atto, il pagamento dei debiti pregressi degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) relativi a spese in conto capitale è escluso dal Patto di Stabilità interno, per complessivi 500 milioni di euro nel 2014.
È fatto divieto a Regioni ed enti locali di:
Completamento del sistema MOSE di Venezia
La Legge di Stabilità stanzia risorse per il riavvio immediato dei lavori del sistema MOSE di Venezia sino alla sua completa e definitiva realizzazione. A tal fine, nell’ambito di una programmazione pluriennale e previa presa d’atto del CIPE, si autorizza la spesa di:
Ricostruzione de L’Aquila
Per accelerare la ricostruzione post‐terremoto, è anticipata l’erogazione di risorse destinate a l’Aquila che ammontano complessivamente a 1,3 miliardi di euro (500 milioni all’anno nel biennio 2014‐2015 e 300 milioni nel 2016).
Sono inoltre stanziati 7,5 milioni di euro nel triennio 2014‐2016 per il terremoto del Pollino.
Fondi ANAS per le infrastrutture e Salerno‐Reggio Calabria
In linea con quanto già avviato con il “decreto Fare”, la Legge di Stabilità stanzia risorse per la manutenzione straordinaria della rete stradale e la prosecuzione degli interventi previsti dall’accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e l’Anas. Per il 2014 le risorse autorizzate ammontano a 335 milioni di euro.
Via libera anche allo sblocco di ulteriori risorse per la Salerno‐Reggio Calabria (secondo stralcio del Macrolotto 4), con lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2014, 170 per il 2015 e 120 per il 2016.
Manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e velocizzazione del Corridoio Adriatico, Alta Velocità Brescia Padova, Alta Velocità Napoli Bari
La Legge di Stabilità stanzia risorse per oltre 1 miliardo di euro, nel triennio, per la rete ferroviaria italiana. In particolare, si autorizzano:
Trasporto pubblico locale
La legge di Stabilità stanzia complessivamente risorse per 500 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e regionale nel triennio. In particolare, si autorizzano:
Ecobonus e ristrutturazioni edilizie
La Legge di Stabilità proroga a tutto il triennio 2014‐2016 gli sconti per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico.
Le detrazioni saranno pari rispettivamente al 50% e al 65% per il 2014 – confermando l’agevolazione introdotta per il 2013 – e
scenderanno al 40% e al 50% per il successivo biennio 2015‐2016.
SERVICE TAX
La nuova Service Tax «Vedo, pago, voto»
Con la Legge di Stabilità arriva finalmente il riordino del sistema di tassazione locale che pone l’Italia in linea con gli standard europei.
Nel complesso l’operazione consentirà un alleggerimento del carico tributario sugli immobili pari ad 1 miliardo di euro. La cifra verrà infatti trasferita dallo Stato ai Comuni che dunque non subiranno perdite di risorse. Saranno i sindaci a decidere le modalità attraverso le quali applicare gli sgravi.
La nuova Service Tax avrà due gambe:
La tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti (TARI). È calcolata in base ai metri quadrati o alla quantità di rifiuti e la versa chi occupa l’immobile.
La tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni (TASI). È calcolata sul valore catastale ed è pagata dai proprietari. Nel caso di immobili affittati il conduttore partecipa per una piccola quota, tra il 10 e il 30%.
Sulla prima casa al posto di IMU e TARES si verserà la tassa sui servizi municipali. Per la parte riferita ai servizi indivisibili, per il 2014 l’aliquota massima è fissata al 2,5 per mille.
Per le altre proprietà immobiliari il Comune potrà riscuotere l’imposta relativa ai servizi indivisibili insieme all’IMU, ma la somma tra le due non potrà essere superiore alla cifra prevista applicando l’attuale aliquota massima dell’IMU.
La Service Tax vuol dire piena autonomia: una tassa locale pagata ai Comuni per pagare i servizi dei Comuni.
COFINANZIAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014‐2020
Il cofinanziamento dei Fondi Strutturali europei 2014‐2020
La Legge di Stabilità stanzia significative risorse per il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei e nazionali per le politiche di coesione territoriale, impegnando il governo a fare la propria parte per i prossimi anni in modo strutturato con il concorso di Ue e regioni. In particolare, si stanziano 24 miliardi di euro di quota di compartecipazione nazionale (che si aggiungono ai quasi 30 miliardi di fondi strutturali UE).
La Legge di Stabilità ha stanziato 54,8 miliardi per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo Fas) per il 2014‐2020 per infrastrutture, di cui l’80% in favore del Mezzogiorno.
In totale si arriva quindi a circa 110 miliardi di euro nei prossimi sette anni per le politiche di coesione territoriale.
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]]>Al di là dei già annunciati tagli alla sanità, sembrerebbero essere in arrivo notizie positive sulle detrazioni per il lavoro. Ma voci di corridoio annunciano anche un aumento della nuova tassa sulla casa che, anche se sostituirà l’odiosissima Imu, potrebbe comportare un aumento dell’1 per mille, l’aliquota massima prima prevista.
Dalla bozza diffusa nella serata di ieri, si registrano anche dei tagli sulle pensioni più alte e un aggravio sulla tassazione delle rendite finanziarie.
Ma il Governo tra ieri sera ed oggi è già intervenuto più volte a ribadire di non prestare ascolto alle voci e alle bozze in circolazione e di attendere la conclusione del Consiglio dei Ministri fissato per oggi.
Di seguto, il riepilogo delle misure contenute nella bozza:
– SANITA’: La bozza della legge di stabilità 2014 prevede tagli per 2,6 miliardi, dovuti anche ad una stretta sulla spesa farmaceutica e su quella ospedaliera. Ma il governo sarebbe intenzionato a ridurre l’apporto del capitolo sanitario sulla manovra.
– DETRAZIONE LAVORO: La detrazione ‘base’ riconosciuta ai lavoratori dipendenti potrebbe salire da un valore di 1.338 a 1.450 euro. il meccanismo, che prevede una riduzione dello ‘sconto’ in proporzione al reddito, si annulla attorno ai 55.000 euro. Rimane immutato lo sconto per chi non supera gli 8.000 euro.
– SCONTI IRAP: Deduzioni Irap in arrivo per i nuovi assunti, ipotizzate per un massimo di 15.000 euro a dipendente.
– ARRIVA LA TRISE: Nuove tasse locali sulla casa, che sostituiranno l’IMU e la TARES. Le pagheranno, in forma ridotta, anche gli inquilini. A questa si aggiunge la Tari, la quota che si paga sui rifiuti.
– AUMENTO TASSA SU RENDITE FINANZIARIE: La tassa sulle rendite finanziarie passerebbe dal 20% al 22%, ma il Governo sta tentando di ridurre o eliminare l’aumento
– BLOCCO CONTRATTO STATALI: Il blocco dei contratti nel pubblico impiego relativo al triennio 2010-2012 viene esteso fino al 31 dicembre 2014. Per i dipendenti pubblici arriva il taglio del 10% della spesa degli straordinari.
– PENSIONI, STRETTA SU QUELLE RICCHE: Le pensioni più ricche, sopra i 3.000 euro, non saranno adeguate al costo della vita nel 2014. Arriva invece una vera e proprio tassa per quelle d’oro: sopra i 100.000 euro ci sarà un contributo “con la finalità di concorrere al mantenimento dell’equilibrio del sistema pensionistico”. Sarebbe del 5% per la parte eccedente i 100 mila euro fino 150 mila, del 10% oltre i 150 mila e del 15% oltre i 200 mila.
– 2 MILIARDI A COMUNI: Esclusione del patto di stabilità interno ”al fine di consentire agli enti locali nel 2014 e 2015 i pagamenti in conto capitale”: l’allentamento vale 1 mld nel 2014 e uno sul 2015. Regioni e enti locali non potranno più ricorrere ai derivati. Tagli per un miliardo, invece, sulle Regioni.
– CIG IN DEROGA: Gli ammortizzatori sociali in deroga saranno rifinanziata per il 2014 per un importo di 600 milioni di euro. Il Fondo per la social card è incrementato di 250 milioni di euro per il 2014. La carta acquisti non è più riservata solo ai cittadini italiani ma a “cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo”.
Leggi il testo della bozza Legge Stabilità 2014
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]]>L'articolo La Consulta cancella i limiti a società strumentali e agli altri enti proviene da Giurdanella.it.
]]>Tramite la sentenza 229/2013 (presidente Gallo, relatore Tesauro) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del dl 95/2012, che introduceva obblighi di privatizzazione e scioglimento delle società strumentali degli enti locali.
Al fine di razionalizzazione della spesa pubblica, il decreto del Governo Monti ha imposto (entro il termine del 30 giugno, ora prorogato al 31 dicembre) l’alienazione o lo scioglimento delle società a controllo pubblico che ottengono dall’amministrazione almeno il 90 % del proprio fatturato, a meno che non svolgano servizi di interesse generale o che per ragioni del contesto socio-economico non sia possibile un efficace ricorso al mercato (condizione da valutare da parte dell’Antitrust).
La Consulta ha ribadito che lo Stato può anche limitare l’attività delle Regioni ponendo obiettivi di riequilibrio della spesa, ma non può prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di questi obiettivi. L’art. 4 del dl 95 fa proprio questo, entrando nel dettaglio e invadendo le competenze regionali, ed è quindi incostituzionale per quanto attiene alle società delle Regioni Ordinarie.
Per le Regioni a Statuto speciale invece questa norma è radicalmente inoperante, dato che la spending review di applica solo nei casi in cui è prevista la speciale procedura per adattarla ai vari Statuti.
Ma se nelle Regioni autonome i vincoli alle società in questione non si applicano neanche agli enti locali, la norma continua ad operare per Comuni e Province delle Regioni ordinarie, perché in questo caso l’ordinamento degli enti locali è di competenza della normativa statale.
Con un altra sentenza a distanza ravvicinata, la 236/2013 (presidente Gallo, relatore Napolitano), la Corte ha invece salvato gli enti agenzie e organismi comunque denominati creati per svolgere, anche in via strumentale, le funzioni fondamentali degli enti territoriali.
L’art. 9 del dl 95 del 2012 prevedeva che Regioni, Province e Comuni dovessero accorpare o sopprimere tali enti, agenzie, consorzi e organismi, in ogni caso tagliando la spesa di almeno il 20 per cento. Contestualmente era previsto che in caso di inadempienza vi fosse la soppressione automatica di tali enti e la nullità dei loro atti.
La Consulta ha stabilito, per quanto riguarda le Regioni ordinarie, che rimane in vita l’obbligo di ridurre la spesa, mentre la sanzione automatica della soppressione degli enti è incostituzionale in quanto manifestamente irragionevole, dato che pone a rischio lo svolgimento delle funzioni fondamentali ad essi affidate, rischio aggravato dalla previsione delle nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine. Inoltre l’irragionevolezza deriva anche dalla difficoltà di individuare quali siano gli enti strumentali effettivamente soppressi e la necessità per gli enti locali di riorganizzare i servizi e le funzioni da questi svolte.
Per le Regioni autonome invece non ci sono vincoli di riduzione della spesa, perchè, anche in questo caso, la norma deve ritenersi inoperante fino a quando non venga recepita tramite le apposite procedure previste dalla normativa statutaria.
L'articolo La Consulta cancella i limiti a società strumentali e agli altri enti proviene da Giurdanella.it.
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