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]]>Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2019, n.534
Il Consiglio di Stato ha ritenuto tardivo il ricorso contro una concessione edilizia, ritenendo che i termini decorressero a partire dall’apposizione del cartello di cantiere.
Con specifico riferimento alla impugnazione dei titolo edilizi, la vicinitas di un soggetto rispetto all’area deve indurre a ritenere che lo stesso, in particolare se residente nel lotto circostante, abbia potuto avere più facilmente conoscenza dell’entità delle opere anche prima della conclusione dei lavori.
Da questo punto di vista i giudici di Palazzo Spada riprendono il principio generale, per cui la decorrenza del termine decadenziale di impugnazione 60 giorni dalla “piena conoscenza” del provvedimento non implica la conoscenza piena ed integrale del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente la conoscenza o la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne possono evidenziare la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente.
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, la presenza del cartello dei lavori integra poi una presunzione di conoscenza del provvedimento e della tipologia dei lavori, cosicché una successiva richiesta di accesso non è idonea a far differire i termini di proposizione del ricorso
La posizione del vicino nei confronti dei titoli edilizi è ulteriormente complicata dal fatto che l’apposizione del cartello di cantiere si presume sempre realizzata, fino a prova contraria
Infatti l’apposizione del cartello di cantiere deve poi ritenersi, in assenza di prova contraria fornita dall’appellante, intervenuta in quanto adempimento obbligatorio per il soggetto autorizzato ai lavori.
La violazione dell’obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire configura, infatti, una ipotesi di reato, ai sensi dell’art. 27 e 44 del TU edilizia (DPR n. 380/2001), a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell’esecutore.
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]]>L'articolo Diritto e Territorio: la nuova collana editoriale di Cesda proviene da Giurdanella.it.
]]>La collana, diretta dall’avvocato Carmelo Giurdanella e dalla dott.ssa Cristina Iemulo dello studio Giurdanella&Partners, nasce dall’esigenza di approfondire, in chiave giuridica, specifiche tematiche legate al territorio.
Edilizia, Urbanistica, Energia, Ambiente, Rivoluzione Industriale sono gli argomenti chiave che la collana intende trattare.
Gli approfondimenti verranno analizzati da esperti del settore, non solo avvocati ma anche ingegneri, architetti, economisti, agronomi e varie figure professionali che operano nel settore.
L’ebook di lancio della collana si intitola “L’Attività Edilizia” ed analizza con chiarezza e sinteticità gli aspetti tecnici e giuridici dell’Edilizia, soffermandosi sulle procedure, sulle convenzioni, sugli oneri e sulle sanzioni.
Di seguito l’indice dell’opera
INDICE
Capitolo 1 – Edilizia di libero mercato
1.1 Generalità
Capitolo 2 – L’ edilizia convenzionata
2.1 Generalità
2.2 I regimi di convenzionamento
2.2.1 Il convenzionamento nell‟edilizia residenziale ex legge 167/1962 (P.E.E.P)
2.2.2 Il convenzionamento nell‟edilizia residenziale L. 865/1971
2.2.3 Il convenzionamento di cui agli articoli 17 e 18 del Testo Unico sull‟edilizia
2.2.4 Il convenzionamento per la prima abitazione (art. 9 del D.L. 9/1982)
2.2.5 Il convenzionamento art. 32, ultimo comma, della L. 457/1978
2.2.6 Il convenzionamento nei piani di insediamento produttivo (P.I.P.)
Capitolo 3 – L’edilizia agevolata
3.1 L‟edilizia agevolata
3.2 Il Piano Casa (D.L. 112/2008)
Capitolo 4 – Gli interventi edilizi e i titoli abilitativi
4.1 Concetti generali
4.2 L‟evoluzione legislativa del Testo Unico in materia edilizia
4.3 La definizione degli interventi edilizi
4.4 Le procedure e gli atti in materia edilizia
4.5 Le opere non soggette ad alcun atto né ad alcuna procedura: la cosiddetta attività edilizia libera
4.6 Gli interventi di edilizia libera soggetti a Comunicazione di inizio lavori (C.I.L.)
4.7 Gli interventi di edilizia libera soggetti a Comunicazione di inizio lavori e relazione asseverata (C.I.L.A.)
4.8 Le opere soggette a permesso di costruire
4.9 Gli interventi soggetti a denuncia d‟inizio attività (DIA)
4.10 La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Capitolo 5 – La gestione delle procedure e degli atti abilitativi in edilizia
5.2 Lo Sportello Unico per l‟edilizia
5.3 La procedura di rilascio del permesso di costruire
5.3.1 La richiesta
5.3.2 L‟istruttoria
5.3.3 Le richieste istruttorie. Le modifiche di modesta entità
5.3.4 L‟integrazione documentale
5.3.5 La conferenza dei servizi
5.3.6 Il provvedimento finale
5.3.7 La maggiorazione dei termini
5.3.8 La conclusione del procedimento con il silenzio-assenso
5.4 Efficacia temporale del permesso di costruire
5.4.1 Inizio dei lavori
5.4.2 Ultimazione dei lavori
5.4.3 Proroga
5.4.4 Decadenza
5.5 Caratteristiche del permesso
5.6 Presupposti e condizioni per il rilascio del permesso di costruire. Salvaguardia
5.7 Le varianti al permesso di costruire
5.8 Le procedure atipiche di rilascio di permesso, art. 14 del T.U
5.9 La sanatoria (art. 36, T.U.)
5.10 La procedura della denuncia di inizio attività
5.11 La procedura della segnalazione certificata denuncia di inizio attività
Capitolo 6 – L’onerosità
6.1 Note storiche
6.2 Il contributo per il rilascio del permesso di costruzione: oneri di urbanizzazione e corrispettivo del costo di costruzione
6.2.1 Gli oneri di urbanizzazione
6.2.2 Il costo di costruzione
6.3 Riduzione o esonero dal pagamento del contributo di costruzione
6.4 Il contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
6.5 Ritardo od omissione del pagamento del contributo di costruzione
Capitolo 7 – L’agibilità
7.1 L‟evoluzione della disciplina
7.2 La disciplina attuale
7.3 La procedura
Capitolo 8 – La normativa tecnica per l’edilizia
8.1 Generalità
8.2 Le norme del codice civile
8.2.1 Le distanze nelle costruzioni e le divisioni fra i fondi
8.2.2 Le luci e le vedute
8.3 Gli standard urbanistici nel D.M. 1444 del 1968
8.3.1 La distanza tra le costruzioni nelle zone territoriali omogenee
8.3.2 L‟altezza delle costruzioni nelle zone territoriali omogenee
8.4 Le zone di rispetto
8.5 Le norme igienico-sanitarie
8.6 Standard urbanistici speciali: i parcheggi
8.7 Le norme tecniche nel Testo Unico edilizia
8.8 Le norme per le opere in cemento armato
8.9 Le norme sulle barriere architettoniche
8.10 Costruzioni in zona sismica
8.11 Le norme sugli impianti e sulla sicurezza
8.12 Il contenimento del consumo di energia negli edifici
8.13 Norme sui requisiti acustici degli edifici
8.14 Norme sulla prevenzione degli incendi
8.15 I vincoli paesaggistici
Capitolo 9 – Vigilanza e repressione in materia edilizia e urbanistica
9.1 La vigilanza in materia edilizia
9.1.1 I poteri di intervento immediato
9.1.2 Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
9.2 Opere abusive e responsabilità nella loro esecuzione
9.3 Classificazione delle sanzioni e degli interventi abusivi
9.3.1 Classificazione delle sanzioni nel Testo Unico edilizia
9.3.2 Classificazione delle tipologie degli interventi abusivi
9.4 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
9.5 Interventi sostitutivi della Regioni
9.6 Sanzioni per interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità
9.7 Sanzioni per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
9.8 Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
9.9 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
9.10 Sanzioni per interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato
9.11 Lottizzazione abusiva
9.12 Sanzioni penali
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]]>In altri termini, solamente il diretto confinante della proprietà interessata dall’intervento edilizio può contestare il rilascio del permesso di costruire. Con tale principio i giudici di Palazzo Spada hanno affrontato la delicata questione della cosiddetta vicinitas.
Sull’argomento i Giudici di Palazzo Spada hanno richiamato consolidati principi in materia di legittimazione all’impugnazione del permesso di costruire, per cui è necessaria e sufficiente, come posizione legittimante, la vicinitas, ossia l’effettivo e stabile collegamento materiale con la zona coinvolta da un certo intervento edilizio in capo al proprietario confinante.
D’altra parte identica posizione legittimante non può essere riconosciuta in capo al “confinante del confinante”, in quanto egli non è di per sé soggetto titolare di una posizione sufficiente a giustificare l’impugnazione. Se così fosse, infatti, il “vicino del vicino” si verrebbe a trovare nella posizione di “sostituto” processuale e ciò comporterebbe la violazione dell’art. 81 del c.p.c. secondo il quale “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Sull’argomento è recentemente intervenuto – con la pronuncia n. 2974 del 30 maggio scorso – il Consiglio di Stato dichiarando che l’eventuale contestazione della concessione edilizia o permesso di costruire può essere fatta valere da chi ha una stabile situazione di connessione con il terreno oggetto dell’intervento e che tale elemento rende superflua ogni eventuale indagine atta a stabilire se il lavori oggetto del permesso comportino un effettivo pregiudizio alla proprietà vicina.
Infatti, dichiarano i giudici, “il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l’annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla vicinitas, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione”.
Al contrario, invece, il problema si pone per il confinante del confinante. In tal caso, infatti, occorre un supplemento di indagine che porti a stabilire che anche questo soggetto abbia la possibilità di essere leso dal riconoscimento di un permesso di costruire a un soggetto che occupa un terreno non direttamente limitrofo con quello detenuto da chi vuol far valere le proprie ragioni.
Articolo pubblicato su LeggiOggi il 28 agosto 2013
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