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]]>Per equipollenza si intende una piena equiparazione a livello legale tra due titoli. Ciò significa che tali titoli hanno la medesima efficacia giuridica e, dunque, anche se conseguiti in diversi ordinamenti giuridici (si pensi ai diplomi di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento) o in stati esteri, possono essere spesi allo stesso modo, permettendo così la loro utilizzazione per l’ammissione ai concorsi pubblici.
La confusione nasce dal fatto che il diploma in psicoterapia, conseguibile attraverso scuole di formazione pubbliche e private (oggi del tutto equiparate), sia stato inserito tra i “servizi equipollenti” dalla Tabella A del D.M. del 30 gennaio 1998 del Ministero della Sanità, da valutarsi come valevoli “per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera”. Ciò ha rilievo nel contesto della “valutazione dei servizi prestati” per “l’accesso alla direzione sanitaria aziendale”.
Questo primo tipo di equipollenza non è però sovrapponibile alla piena equipollenza, i cui elenchi sono riportati nella Tabella B del medesimo decreto. La Tabella B, infatti, contiene l’elencazione delle “scuole equipollenti” e, dunque, dei relativi diplomi di specializzazione. I servizi prestati nella carriera professionale non coincidono con i diplomi di specializzazione. Tant’è che la Tabella B viene utilizzata per l’accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi.
Ad ulteriore conferma di quanto detto, basti consultare l’utile la tabella riassuntiva, pubblicata come “Allegato B” al Decreto n. 109 del 4 agosto 2023 del Ministero della Giustizia. Attraverso tale allegato il Legislatore ha messo ordine e riassunto la sconfinata e ormai sedimentata disciplina legale nell’ambito delle equipollenze. Risulta immediato notare come il diploma in psicoterapia conseguito nelle relative scuole di specializzazione non venga contemplato tra le possibili equipollenze di un diploma di specializzazione in psichiatria o neuropsichiatria infantile.
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]]>Il Collegio ha rilevato che “nei concorsi pubblici la scelta dei quesiti su cui concentrare la prova orale resta riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza”.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha dichiarato legittima la prova orale di un concorso bandito da una ASL per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina legale.
I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che la prova orale era correttamente incentrata su temi riguardanti la responsabilità medica, visto e considerato che le funzioni che formavano oggetto dell’incarico dirigenziale e, quindi, del concorso risultavano in linea con la valutazione della correttezza dell’operato dei medici dell’azienda (sotto il profilo della violazione delle relative regole tecniche).
Si legge ancora dalla sentenza: “La definizione normativa dell’oggetto della prova pratica prevista per i concorsi ASL come afferente a tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso dev’essere intesa come significativa di un esame che non implica necessariamente l’esecuzione di operazioni materiali, ma che serve a verificare la capacità e l’abilità del candidato nel risolvere casi o problemi pratici che possono presentarsi al suo esame nel corso del lavoro per cui viene reclutato”.
Infine il Consiglio di Stato, per quanto concerne la questione del mancato preavviso per lo svolgimento delle prove orali, ha ribadito che il termine dilatorio previsto per la comunicazione della data della prova orale dei concorsi ASL ha la mera funzione di preavviso per il candidato circa la data di svolgimento della prova, e non serve ad assegnare un tempo maggiore per la preparazione dell’esame, potendo pacificamente ammettersi la contestualità della prova pratica e di quella orale nello stesso giorno a condizione che i due esami restino separati.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 21/11/2016
N. 04864/2016REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6279 del 2015, proposto da:
Azienda Usl N. 2 Lanciano Vasto Chieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Giungi C.F. GNGRLF64C10G482T, con domicilio eletto presso Vincenzo Scordamaglia in Roma, via della Conciliazione, n. 10;
contro
Lucia Ottaviano, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Gialloreto C.F. GLLGPP60T03C632L, con domicilio eletto presso Severino D’Amore in Roma, viale Parioli, n. 76;
sul ricorso numero di registro generale 6588 del 2015, proposto da:
Marco Piattelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Germano Belli C.F. BLLGMN72A16C632J, con domicilio eletto presso Ida Di Domenica in Roma, via Susa, n. 1;
contro
Lucia Ottaviano, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Gialloreto C.F. GLLGPP60T03C632L, con domicilio eletto presso Severino D’Amore in Roma, viale Parioli, n.76;
Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Commissione Esaminatrice Concorso, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Generoso Scarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Rolando Roffi C.F. RFFRND38B09A944G, Massimo Letizia C.F. LTZMSM52P30F839W, con domicilio eletto presso Massimo Letizia in Roma, via Monte Santo. N. 68;
Lucia Broccoli non costituito in giudizio;
per la riforma
per entrambi i ricorsi
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00151/2015, resa tra le parti, concernente la graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina legale (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lucia Ottaviano e di Generoso Scarano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Germano Belli, su delega di Rodolfo Giungi, Giuseppe Gialloreto e Massimo Letizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo annullava, in accoglimento del ricorso proposto dalla Dott.ssa Lucia Ottaviano, quarta classificata, la graduatoria pubblicata in data 11 luglio 2014 relativa al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Azienda Sanitaria Locale n.2 Lanciano-Vasto-Chieti (d’ora innanzi Azienda) per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina legale.
Avverso la predetta decisione proponevano appello, con due distinti ricorsi, il Dott. Marco Piattelli, vincitore della predetta selezione, e l’Azienda, censurando il giudizio di illegittimità pronunciato dal TAR e concludendo per la riforma della sentenza appellata e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Resisteva, in entrambi i ricorsi, la Dott.ssa Ottaviano, contestando la fondatezza degli appelli avversari e riproponendo i motivi del ricorso di primo grado rimasti assorbiti nella sentenza impugnata, della quale domandava la conferma (in ipotesi con diversa motivazione).
Nel ricorso R.G. n.6588 del 2015 si costituiva in giudizio anche il Dott. Generoso Scarano, che concludeva per l’accoglimento dell’appello.
Con ordinanza in data 10 settembre 2015 veniva sospesa l’esecutività della sentenza appellata.
I ricorsi venivano successivamente trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 10 novembre 2016.
DIRITTO
1.- Occorre preliminarmente provvedere alla riunione dei due appelli indicati in epigrafe, ai sensi dell’art.96, comma 1, c.p.a., siccome rivolti avverso la medesima sentenza.
2.- Nel merito è controversa la legittimità del concorso bandito dall’Azienda per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina legale, sotto i profili della correttezza della prova orale e di quella pratica.
Il Tribunale di prima istanza ha, infatti, giudicato illegittima sia la prima, siccome concentrata irragionevolmente sul (solo) settore della responsabilità medica, sia la seconda, siccome non espletata mediante l’esecuzione materiale e manuale di una tecnica medica.
Gli appellanti criticano la legittimità dei predetti giudizi e ne invocano la riforma.
3.- Gli appelli sono fondati, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e vanno accolti.
4.- Con riferimento alla prova orale, deve premettersi, in via generale, che la scelta dei quesiti su cui concentrare l’esame resta riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 8 febbraio 2016, n.506).
4.1- Ne consegue che, nel caso in esame, la dedotta concentrazione della prova orale su temi afferenti alla responsabilità medica deve ritenersi immune, di per sé, da profili di palese illogicità, tenuto conto che le funzioni oggetto dell’incarico dirigenziale oggetto del concorso risultano per lo più attinenti alla valutazione della correttezza dell’operato dei medici dell’azienda (sotto il peculiare profilo della violazione delle relative regole tecniche) e che, quindi, la prova orale contestata si rivela legittimamente incentrata, in coerenza con il paradigma normativa di riferimento, “sui compiti connessi alle funzioni da conferire” (art.26, coma 1 lett. c, d.P.R. 10 dicembre 1997, n.483). 4.2- Né vale obiettare, come sintomo di sviamento, che i quesiti della prova orale sarebbero stati ricavati da una pubblicazione riferibile, come coautore, a un altro candidato (il Dott. Generoso Scarano, classificatosi secondo), atteso che le domande in questione non risultano in alcun modo riconducibili al tema trattato dallo Scarano nel capitolo dell’opera collettiva da lui redatto e che, comunque, il carattere generale delle domande controverse impedisce qualsivoglia puntuale riferibilità a studi o contributi di singoli candidati.
5.- Quanto, invece, alla prova pratica, si rileva che la definizione normativa dell’oggetto della prova pratica come afferente a “tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso” (art.26, comma 1, lett. b, d.P.R. cit.) dev’essere intesa come significativa di un esame che non implica necessariamente l’esecuzione di operazioni materiali, ma che serva a verificare “la capacità e l’abilità del candidato nel risolvere casi o problemi pratici che possono presentarsi al suo esame nel corso del lavoro per cui viene reclutato” (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2012, n.6087).
5.1- Ne consegue che la prova pratica deve intendersi conforme al citato dettato normativo, se concepita ed eseguita come finalizzata alla valutazione delle competenze del candidato nella soluzione di problemi operativi, a prescindere dalle modalità con cui viene acquisita la dimostrazione della predetta attitudine.
5.2- Orbene, nella fattispecie in esame, il modus procedendi seguito dall’Azienda, e sintetizzabile nell’illustrazione da parte di ciascun candidato, per iscritto e in via orale, della “tecnica operativa più appropriata, relativamente all’esame interno, di sezione del cadavere che presenta un foro di entrata sulla superficie laterale del torace ed uno in uscita sulla superficie controlaterale”, si rivela del tutto coerente con i caratteri sopra indicati, nella misura in cui non si risolve in una trattazione teorica e, anzi, serve proprio a verificare l’abilità operativa del candidato, e, quindi, immune dai vizi erroneamente riscontrati a suo carico dai giudici di primo grado.
6.- L’accoglimento degli appelli riuniti, sulla base delle considerazioni che precedono, impone l’esame dei motivi assorbiti dal TAR e tempestivamente riproposti dall’appellata Dott.ssa Ottaviano.
6.1- Il primo motivo riproposto, con cui si deduce la violazione del termine dilatorio della prova orale, dev’essere disatteso, sulla base dell’assorbente considerazione che il termine asseritamente violato serve a preavvertire con un congruo anticipo il candidato circa la data di svolgimento della prova, e non ad assegnare un tempo maggiore per la preparazione dell’esame, sicchè, se il candidato partecipa alla prova orale senza contestare la tardività della comunicazione, non può successivamente contestarne la illegittimità, posto che, in ogni caso, la stessa ha assolto la funzione a cui risulta preordinata (Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n.2315).
6.2- Quanto alla dedotta illegittimità della contestualità dello svolgimento della prova pratica e di quella orale, è sufficiente osservare che non consta alcuna disposizione che ne vieta l’espletamento nello stesso giorno, purchè i due esami, restino, come nel caso di specie, distinti.
6.3- In ordine alla regolarità della prova pratica, già supra riscontrata, resta solo da aggiungere che la stessa, per la sua peculiarità, non esigeva né le garanzie di anonimato né la pubblicità della seduta (non imposto, infatti, da alcuna previsione normativa).
6.4- L’assunto dell’omessa predeterminazione dei criteri valutativi si rivela, poi, infondato in fatto, risultando, al contrario, che la Commissione abbia proceduto al predetto, preliminare adempimento nella seduta del 28 febbraio 2014.
6.5- L’ultima censura, con cui si deduce la violazione della par condicio in ragione dell’estrazione da parte di un candidato della traccia della prova pratica da una busta non sigillata, dev’essere dichiarata inammissibile, siccome proposta sulla base di una formulazione del tutto generica e poco intellegibile, e, comunque, infondata, siccome basata sull’illazione (del tutto indimostrata e priva di qualsiasi riscontro) della previa conoscenza della traccia da parte di uno o più candidati (così, perlomeno, pare di capire).
7.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento degli appelli e, in riforma della decisione appellata, la reiezione del ricorso di primo grado.
8.- La peculiarità di alcune questioni controverse giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Carlo Deodato | Lanfranco Balucani | |
IL SEGRETARIO
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]]>I commi da 538 a 545 recano disposizioni infatti, in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità.
In particolare, i commi da 541 a 545 sono finalizzati ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obbiettivi previsti in detti piani.
Il comma 541 impone l’obbligo alle Regione e alla Province autonome di dotarsi di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di orario di lavoro. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità verranno indette procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico e l’attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile.
Il comma 543 prevede infatti che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire e concludere – anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015 in tema di disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità – procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno di personale ai sensi del comma 541. E’ consentita una riserva di posti nella misura massima del 50% al personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge che alla data del bando abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.
Per il biennio 2016-2017, ai sensi del comma 544, le procedure in commento sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata.
Infine, il comma 545 estende all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 10, del D.L n. 101/2013 in tema di procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Si attendono quindi nuovi concorsi per l’assunzione di personale e stabilizzazione dei precari.
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