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]]>La normativa di riferimento è quella di cui al d. lgs. 24 aprile 2006, n. 166, avente ad oggetto le “norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
L’art. 11 del d. lgs. n. 166/2006, rubricato “correzione delle prove scritte”, indica le modalità di correzione cui deve attenersi la Commissione in fase di correzione degli elaborati scritti, differenziando le regole a seconda che gli elaborati ottengano un giudizio di idoneità ovvero un giudizio di non idoneità nonché, per i soli casi di elaborati giudicati non idonei, a seconda che tali elaborati contengano “nullità o gravi insufficienze” o ne siano privi.
È utile riportare per intero il richiamato articolo 11, per ragioni di chiarezza e completezza espositiva: “1. La sottocommissione di cui all’articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale. 2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità. 3. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte. 4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti. 5. Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione. 6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato. 7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.
Innanzitutto, un primo dato può darsi per pacifico: la correzione collegiale degli elaborati di ogni candidato ha la chiara finalità di condurre a un “giudizio complessivo di idoneità” e tale “giudizio complessivo di idoneità” è deliberato solo dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati.
Infatti, è solo dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati che la Commissione, ove abbia dichiarato idoneo il candidato, deve attribuire a ciascuna prova un voto da un minimo di trentacinque a un massimo di cinquanta punti, dovendo, per converso, astenersi dall’attribuire un voto numerico nel caso in cui il giudizio complessivo sia di inidoneità.
In tale ultima ipotesi, la Commissione è tenuta unicamente a motivare con delle formulazioni standard già predisposte in sede di predeterminazione dei criteri di correzione.
V’è solo un caso, fatto salvo dal comma 2 dell’art. 11, in cui il “giudizio complessivo di idoneità” può subire anticipazioni temporali, ossia quello del cosiddetto errore ostativo di cui al comma 7: è il caso in cui emergano nullità o insufficienze così gravi da non consentire alla Commissione di procedere oltre nella correzione, ben potendo la predetta formulare un giudizio di non idoneità ancor prima della lettura di tutti e tre gli elaborati.
Tutto ciò premesso, la norma pone il serio problema di comprendere quale sia l’esatto momento in cui deve avvenire la valutazione ad opera della Commissione e se, eventualmente, vi siano diversi momenti valutativi con tempi, caratteristiche e obiettivi differenti.
In altre parole, quando la Commissione deve valutare gli elaborati di un candidato? Solo all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati?
La norma sembrerebbe voler suggerire di sì, per via del richiamo costante che viene fatto al “giudizio complessivo di idoneità” solo all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, ma se fosse (solo) così, allora alla Commissione non dovrebbe potersi riconoscere il potere di anticipare la valutazione di inidoneità al primo o al secondo elaborato, nel caso in cui emergano nullità o gravi insufficienze.
Ebbene, sembra piuttosto che la norma voglia individuare due differenti momenti valutativi, che si distinguono principalmente per l’obiettivo che si prefiggono:
a) un primo momento valutativo è quello esercitato di volta in volta, a seguito della lettura del primo e del secondo elaborato, teso a liberare il campo da nullità o gravi carenze che, costituendo errori insuperabili, ostano alla prosecuzione della correzione;
b) un secondo momento valutativo è quello esercitato solo a seguito della lettura di tutti e tre gli elaborati che, secondo quanto emerge dalla lettera della norma, ben potrebbe (ancora) condurre a un giudizio di idoneità o di non idoneità.
Dalle considerazioni che precedono emerge, pertanto, che il giudizio complessivo di idoneità non è precluso dalla presenza di qualche errore nei tre elaborati, rilevando soltanto che non vi siano errori ostativi, perché quelli sì che impedirebbero in radice la formulazione di un giudizio di idoneità finale.
Del resto, se si provasse ad ammettere il contrario, se si provasse cioè a negare che un giudizio complessivo di idoneità può discendere anche dalla valutazione di elaborati che contengano qualche errore, non avrebbe senso prevedere un sistema di correzione che impone alla Commissione di non procedere oltre solo se si rileva un errore ostativo nei primi due elaborati.
La possibilità stessa di procedere oltre nella correzione, in mancanza di errori ostativi, ha come corollario che si possa deliberare l’idoneità di un candidato pur in presenza di errori non gravi.
Quanto esposto fin qui non vuole essere un ragionamento sterile e senza alcuna utilità concreta.
Infatti, la riflessione si impone per comprendere in che modo un candidato che si reputi leso da un giudizio di inidoneità finale, emesso dunque all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, debba formulare un’eventuale domanda di annullamento in giudizio.
Costui ben potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria di annullare integralmente il verbale di correzione delle sue prove e di condannare la Commissione ad effettuare ex novo una correzione di tutti e tre gli elaborati predisposti.
In alternativa, potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria di annullare solo parzialmente il verbale di correzione e di condannare la Commissione, fermo il giudizio sui primi due elaborati, ad effettuare una nuova correzione solo del terzo e ultimo elaborato nonché a formulare un nuovo giudizio complessivo di idoneità.
È facile notare che il relativo onere della prova sarà diversamente distribuito a seconda che dinanzi al giudice si prospetti l’una o l’altra domanda: nel primo caso, l’onere della prova in capo al ricorrente sarà più gravoso, atteso che egli dovrà dimostrare la piena legittimità di tutti e tre gli elaborati, mentre nel secondo caso, l’onere della prova in capo al ricorrente sarà decisamente meno gravoso.
In quest’ultima eventualità il ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dovrà fornire la piena prova della legittimità del terzo elaborato, chiedendo che la Commissione si pronunci solo su di esso e che pervenga, in definitiva, ad un giudizio complessivo di idoneità.
Certo, a questo punto l’Amministrazione potrebbe sempre difendersi affermando che, anche all’esito di una nuova correzione del terzo elaborato e finanche nel caso in cui questo appaia esente da errori, il “giudizio complessivo di idoneità” è comunque precluso.
Rimane incontestato, infatti, che le valutazioni della Commissione in sede concorsuale sono caratterizzate da un’elevata discrezionalità tecnica: è, infatti, un principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “il giudizio della Commissione […] attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza 4 marzo 2022, n. 2580; cfr. altresì, ex multis, CdS, sez. IV, sentenza n. 172 del 2006; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza 6 settembre 2013, n. 4626).
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]]>Ecco tutti i nomi dei candidati ammessi alle prove orali (questo link rimarrà attivo solo fino al 20 dicembre 2014).
Il Ministero della Giustizia ha pure diramato una nota-circolare per l’esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso da parte dei concorrenti esclusi, perché non ammessi agli orali. QUI IL MODELLO DI ISTANZA DI ACCESSO.
Le richieste di accesso potranno concernere i seguenti documenti:
– gli elaborati del richiedente;
– il verbale della seduta di correzione degli elaborati del richiedente;
– il verbale dei criteri generali di valutazione delle prove scritte;
– gli elaborati di candidati ammessi alla prova orale;
– il nominativo e l’indirizzo di un candidato risultato idoneo, per la notifica, in qualità di (eventuale) controinteressato, del ricorso giurisdizionale.
Di seguito, la circolare sull’accesso agli atti.
. . .
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto Notariato
Accesso agli atti del concorso per esami a 250 posti di notaio indetto con D.D. 22/03/2013 – L.241/90
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
L’esame dei documenti è gratuito.
Le istanze di accesso, corredate di copia di un valido documento di identificazione, debbono essere trasmesse esclusivamente secondo le due modalità di seguito indicate :
– mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio 3° Reparto Notariato – Via Arenula n. 70 – 00186 ROMA – ;
– mediante deposito presso il medesimo Ministero: “ ufficio accettazione corrispondenza” lato Via delle Zoccolette.
– mediante PEC (posta certificata) personale del candidato richiedente trasmessa all’indirizzo notariato.dgcivile.dag@giustiziacert.it.
Non si accettano istanze pervenute a mezzo fax o per email non certificata
Le istanze possono avere ad oggetto i seguenti documenti:
– elaborati del richiedente;
– verbale seduta di correzione degli elaborati del richiedente;
– verbale dei criteri generali di valutazione delle prove scritte;
– elaborati di candidati ammessi alla prova orale;
– eventuale nominativo di un candidato idoneo, per notifica ricorso amministrativo;
Nel caso di rappresentanza, il rappresentante dovrà produrre atto di delega dell’interessato con allegato copia del documento d’identità dell’interessato.
Ogni richiesta di accesso deve essere motivata; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
Le richieste, oltre che motivate, devono essere specifiche, ovvero consentire l’individuazione del documento o documenti cui si vuole accedere; in particolare l’interessato deve indicare nella richiesta:
– il documento oggetto della richiesta;
– l’interesse specifico che è alla base della richiesta.
Sulle richieste di accesso pervenute al Ministero viene apposto un timbro attestante la data di ricezione.
Il termine finale del procedimento di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio competente; tale termine resta peraltro sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta al fine della regolarizzazione.
RILASCIO COPIE
Si informa che l’Amministrazione ha provveduto a scansionare informaticamente gli elaborati di tutti i candidati corretti e di tutti i verbali di correzione; pertanto i richiedenti, per il ritiro degli atti oggetto dell’istanza, dovranno munirsi di apposita pen-drive (comunemente chiamata chiavetta USB), per poter estrarre copia degli atti dietro il pagamento del corrispettivo in marche da bollo.
Quindi i richiedenti vedranno trasferiti i file oggetto della richiesta sul proprio supporto informatico.
Pertanto non verranno rilasciate copie cartacee.
I richiedenti dovranno indicare nell’istanza un indirizzo e mail e un numero telefonico. Per il ritiro degli atti sarà dato avviso per email o per telefono dell’accoglimento della richiesta e dell’importo da corrispondere in marca da bollo.
Gli atti potranno essere ritirati solo dal momento della ricezione dell’avviso mediante email o telefonata.
Si comunica che l’email è la modalità primaria di comunicazione che verrà seguita dall’amministrazione procedente.
Trascorsi sessanta giorni dall’avviso di ritiro senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica è archiviata e l’interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
La consegna delle copie deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta dal richiedente o da un suo delegato.
Il rilascio di copia dei documenti scansionati è subordinato al pagamento del costo di riproduzione secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Giustizia dell’8 marzo 2006 e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e del Consiglio di Amministrazione degli Archivi Notarili dell’8 novembre 1994 e in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993, prot. n. UCA/27720/928/46, e del decreto 10 marzo 2014 del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia così come di seguito indicato :
di euro 0,92 per il rilascio da una a quattro pagine
di euro 1,84 per il rilascio da cinque a dieci pagine
di euro 3,68 per il rilascio da11 a 20 pagine;.
di euro 7,37 per il rilascio da 21 a 50 pagine
di euro 14,73 per il rilascio da 51 a 100 pagine
di euro 14,73 più euro 6,14 per il rilascio 100 pagine , di ulteriori 100 pagine o frazione di 100.
Le somme dovranno essere corrisposte mediante produzione di marche da bollo. Al fine di accelerare la procedura, gli interessati, come già detto, in relazione a quanto richiesto nell’istanza, verranno avvisati al proprio indirizzo di posta elettronica anche dell’importo da corrispondere; pertanto per ulteriori richieste di atti al momento del ritiro, dovranno compilare una nuova istanza e seguire l’iter della prima richiesta di accesso.
Gli atti richiesti, potranno essere ritirati presso il Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione della Giustizia civile, Ufficio III reparto notariato – III piano, – esclusivamente il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Si allega un modello per la richiesta di copia degli atti relativi al suddetto concorso.
Per qualsiasi altra informazione contattare il call-center del Ministero della Giustizia al numero 848800110.
Roma 14 novembre 2014
Il direttore dell’ufficio III
Tamara De Amicis
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]]>Ecco le tracce assegnate al concorso per notai 2013, indetto con D.D. 22 marzo 2013 (qui la commissione) durante le prove scritte del 20 e 21 e 22 novembre 2013.
Traccia Inter vivos – civile – 22.11.2013
In data 1° febbraio 2013 è deceduto Tizio di stato civile libero, senza prole né ascendenti, lasciando a sé superstiti soltanto Caio, Mevio e Sempronio, quest’ultimo interdetto, fratelli della madre premorta, i primi due uterini ed il terzo germano, con la precisazione che di Sempronio sono, rispettivamente, tutore e protutore Caio e Mevio. Il defunto ha altresì lasciato i cugini Primo e Secondo, figli di uno zio paterno a lui premorto.
Il de cuius ha disposto di una quarta parte indivisa delle sue sostanze con testamento olografo pubblicato dal notaio Romolo Romani in data 2 settembre 2013 a favore di Settimio, unico figlio della premorta zia Ottavia, e disponendo che per gli ulteriori ¾ indivisi si sarebbe operata la successione legittima.
Tizio era titolare di quanto segue:
Un fabbricato in Roma alla Via Casilina n. 1 del valore di Euro 500.000;
Un suolo edificatorio in Latina facente parte di un piano di lottizzazione recentemente convenzionato del valore di 300.000 Euro;
Crediti ceduti pro soluto al defunto con atto unilaterale per un valore di 300.000 Euro;
Quota di partecipazione sociale nella società Gamma di Filano Snc pari al 50% i cui patti sociali prevedono la continuazione della società con gli eredi del socio defunto per un valore di 150.000 Euro;
Diritti consistenti anche in brevetti del valore di 150.000 Euro derivanti dalla qualità di socio di Tizio nella Alfa Srl, società con unico socio cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno.
I beni di cui alle lettere d) ed e) sono da considerarsi ai fini divisionali un unico cespite.
Gli eredi legittimi muniti delle necessarie autorizzazioni giudiziali espongono al notaio romolo romani con studio in Roma alla Via Aurelia 619 la loro volontà di procedere alla divisione dei suddetti cespiti.
Intendono attribuire il fabbricato in Roma all’interdetto e procedere al sorteggio per gli altri cespiti definendo con conguagli contestuali la posizione nei confronti di Sempronio, e prevedendo nei confronti degli altri coeredi conguagli da corrispondersi entro due anni, di eguale importo e con sistema di ammortamento alla francese.
Vorrebbero inoltre prevedere:
un patto di prelazione in caso di vendita dei beni oggetto di divisione;
l’obbligo dell’assegnatario dei diritti sui brevetti, una volta conosciuto dalla completa definizione della divisione anche con Settimio (entro due anni e con pagamento dei conguagli), di procedere alla vendita dei suddetti diritti entro sei mesi in favore della società Beta Spa che si è obbligata ad acquistarli in forza di una opzione con la Alfa Srl società con unico socio di cui al patto di opzione medesimo.
Il candidato motivi la soluzione e parli in parte teorica degli istituti
Traccia Mortis causa – 21.11.2013
Tizio, notissimo imprenditore, gravemente malato, titolare di un ingente patrimonio, si rivolge al notaio chiedendogli di ricevere le sue volontà.
Dichiara al notaio di essere coniugato con Caia dalla quale ha avuto due figli: Primo, appena coniugato con Mevia; Secondo, in procinto di sposarsi con Seconda, cara a Tizio.
Dichiara altresì che dal rapporto con la propria domestica Sempronia è nato Terzo.
Riferisce al notaio che il figlio Terzo ha tentato di uccidere Caia e che è attualmente in corso il relativo processo penale.
Dopo tale vicenda il figlio Terzo è stato vittima di un grave infortunio sul lavoro che ha dato luogo alla sua attuale disabilità.
Tizio intende:
a) non lasciare alcunché alla moglie;
b) nominare eredi i figli Primo e Secondo;
c) sostituire a Primo — in caso gli premuoia senza figli — la domestica Sempronia;
d) lasciare a Primo — purché lo assista per tutta la vita — la somma di euro 1.000.000, attualmente depositata presso la Banca Gamma S.p.A. ovvero qualora fosse di maggiore entità l’importo pari al 40% del reddito ricavato — nell’anno successivo alla sua morte — dal palazzo nobiliare di via dei Due Macelli in Roma;
e) attribuire a Terzo il diritto a pretendere dagli eredi la liquidazione della quota a lui spettante a titolo di legittima;
f) in ogni caso, destinare l’immobile sito in Roma, via Nomentana n. 1, caratterizzato da forte redditività, al mantenimento del figlio Terzo, per tutta la durata della sua vita, designando quale gestore con pieni poteri — compreso quello di alienare il bene stesso ove ritenuto conveniente o necessario — con il reinvestimento in altri beni immobili da assoggettarsi al medesimo vincolo — il fidato commercialista Filano, prevedendo che alla cessazione di tale vincolo: 1) l’immobile, 2) i beni acquistati ovvero 3) quanto ricavato dall’eventuale alienazione, sia trasferito agli eredi del figlio Terzo;
g) attribuire alla domestica Sempronia l’usufrutto dell’appartamento in Roma, viale dei Parioli n. 3, riconoscendo alla stessa la facoltà di vendere in caso di bisogno, rimettendo ogni determinazione circa il bisogno all’amica avvocata Calpurnia. Precisa che — allo stato — sono in corso trattative per la permuta di questo immobile con altro con ingresso sullo stesso pianerottolo, avente una migliore esposizione;
h) attribuire in piena proprietà la propria azienda commerciale, gestita sotto forma di impresa individuale — della quale Tizio, essendosi allontanato dalla gestione a causa della malattia, non conosce l’esposizione debitoria ma teme che essa sia elevata — a Remo, institore della stessa, disponendo altresì che i debiti aziendali restino esclusivamente a carico di Remo;
i) lasciare la somma di euro 300.000, a titolo di risarcimento dei danni causati al vecchio amico Giulio, per il sinistro stradale da lui cagionato anni addietro e per il quale fatto egli è stato assolto con sentenza passata in giudicato.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani con studio in via Arenula n. 1, formalizzi la volontà del testatore, motivi le soluzioni adottate e tratti in parte teorica degli istituti giuridici di maggior rilievo relativi al caso proposto.
Traccia Inter vivos – Commerciale 20.11.2013
La società Alfa spa, con sede in Roma, partecipata in maniera paritaria da Tizio e Caio e amministrata dalla società Gamma srl con socio unico, ha un capitale sociale di euro 1 milione, diviso in un milione di azioni, ed esercita la sua attività attraverso due rami di azienda: uno avente ad oggetto di ristorazione e un’altro svolgente l’attività alberghiera.
La società Alfa spa intende scindersi parzialmente nella preesistente società Beta spa, con sede in Roma, la quale ha un patrimonio netto costituito dal capitale pari a Euro 200.000 diviso in 200.000 azioni e appertenenti in misura paritaria ai medesimi Tizio e Caio, da riserva legale pari a Euro 50.000 ed ha riserve facoltative costituitesi nel tempo mediante l’accantomento degli utili annuali pari a euro 500.000.
La società Alfa spa intende assegnare alla società Beta il solo ramo di azienda svolgente l’attività di ristorazione, attività questa peraltro compresa nell’oggetto sociale della beneficiaria, avente un valore netto contabile negativo di euro 400.000, ma un valore effettivo superiore a euro 400.000, come attestato da apposita perizia di stima, mentre intende conservare il ramo di azienda alberghiero, avente un valore netto contabile di Euro due milioni, posticipando gli effetti reali della scissione dopo il decorso di due mesi dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese.
Nel compendio del ramo di azienda da assegnare è compreso un immobile attualmente ricadente nella categoria catastale D nel quale sono stati commessi abusi edilizi cosiddetti minori che ne comportano la mancata conformità catastale.
Il candidato assunte le vesti del notaio Romolo Romani con studio in Roma alla via aurelia 619 rediga il verbale assembleare dell’Alfa spa adeguandolo ove necessario alle inderogabili disposizioni di legge e nel presupposto che nella predisposizione dei documenti necessari i soggetti interessati si siano tutti attenuti ai suoi suggerimenti.
Infine, premessi cenni essenziali sulla scissione semplificata, motivi le scelte adottate e tratti delle stesse in parte teorica
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]]>Le prove scritte di cui all’art. 5 del bando, si svolgeranno nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2013, a Roma (presso l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia n. 617 – 619). I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8.30.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la consegna dei testi di consultazione, secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando, presso la sede della prova, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, esibendo uno dei documenti di cui all’art. 7 comma 11 del bando di concorso, secondo il seguente ordine:
E’ previsto che non siano, in ogni caso, ammissibili i testi presentati nei giorni delle prove scritte.
Di seguito, il decreto di nomina della Commissione.
. . .
Ministro della Giustizia
Decreto 5 novembre 2013
Costituzione Commissione esaminatrice concorso notaio indetto con d.d. 22 marzo 2013
Il Ministro
Vista la legge 16 febbraio 1913 n. 89;
Vista la legge 6 agosto 1926 n. 1365;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946 n. 406;
Vista la legge 3 giugno 1950 n. 375;
Vista la legge 25 maggio 1970 n. 358;
Vista la legge 30 aprile 1976 n. 197;
Vista la legge 26 luglio 1995 n. 328;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e succ. mod;
Vista la legge 18 giugno 2009 n° 69 art. 66;
Visti i regi decreti 14 novembre 1926 n. 1953, 22 dicembre 1932 n. 1728 e 2 maggio 1932 n. 496;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950 n. 231 e 1 dicembre 2003 n. 371;
Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1997 n. 74, 8 agosto 1997 n. 290 e 10 novembre 1999 n. 456;
Visto il decreto dirigenziale 22 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 25 del 29 marzo 2013, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a 250 posti di notaio;
DECRETA
La Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 250 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 22 marzo 2013, è costituita nel modo seguente:
dott. Francesco Antonio Salvatore Genovese – Magistrato in servizio presso la Corte di Cassazione – Presidente della commissione
dott. Alberto Cozzella – Magistrato in servizio presso la Procura Generale di Roma – Vice Presidente
dott.ssa Carla Menichetti – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Latina
dott.ssa Maria Speranza Ferrara – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
dott. Luigi Argan – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
dott.ssa Gisella Dedato – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
dott. Paolo Costa – Magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Roma
dott.ssa Maria Tiziana Balduini – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
dott. ssa Margherita Libri – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
prof. Vincenzo Barba – Professore presso l’Università degli Studi “ La Sapienza” Roma
prof. Francesco Macioce – Professore presso l’Università degli Studi di “ Roma Tre”
prof. Massimiliano Vinci – Professore presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
prof. Roberto Bocchini – Professore presso l’Università di Napoli “Parthenope”
prof. Giuseppe Fauceglia – Professore presso l’Università degli Studi di Salerno
prof.ssa Angela Di Stasi – Professoressa presso l’Università degli Studi Salerno
dott. Mauro Cristiani – Notaio in Campiglia Marittima
dott. Saverio Camilleri – Notaio in Valderice
dott. Fabrizio Guerritore – Notaio in Roma
dott. Giuseppe Maiatico – Notaio in Trecate
dott. Prospero Mobilio – Notaio in Ginosa
dott. ssa Gabriella Pasquino – Notaio in Roma
dott. Francesco Riccio – Notaio in Roma
dott. Luigi Rossi Tafuri – Notaio in Bussolungo
dott. Mari Sartori – Notaio in Grezzana
(…)
L'articolo Concorso notarile: nominata la commissione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Bandito il nuovo concorso per 250 notai, in Gazzetta il testo del decreto ministeriale proviene da Giurdanella.it.
]]>La domanda di partecipazione dovrà essere presentata o spedita entro il 28 aprile 2013 in carta da bollo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’aspirante e indirizzata al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto I – Via Arenula n. 70 – cap. 00186 – Roma, allegando:
a) quietanza comprovante l’effettuato versamento della tassa erariale di € 49,58 stabilita dall’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, di cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sarà effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., Suppl. Ord. n. 293 del 17.12.97 – Serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24.12.97 (G.U., n. 3 del 05.01.98), indicando il codice tributo “729T”. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l’effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di € 1,55, stabilita dall’art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui € 0,52 per tassa di concorso ed € 1,03 per contributo alle spese di concorso.
Il diario delle prove scritte (un atto di ultima volontà e due atti tra vivi di cui uno di diritto commerciale) sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale del 27 settembre 2013, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Per la completa consultazione del bando ufficiale clicca qui:
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