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]]>Secondo il TAR Lazio (sez. III quater, sentenza 15 dicembre 2020 n. 13532) la valutazione dei titoli nell’ambito dei concorsi pubblici deve farsi sulla base dell’indirizzo sostanziale richiamato da alcune sentenze del Consiglio di Stato.
Con particolare riferimento al punteggio attribuito ai possessori di un master, il Consiglio di Stato ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, sez. VI, 26 luglio 2017 n. 3695).
Ne consegue, nel caso davanti al TAR Lazio, che è illegittimo non considerare equiparabili ai master di secondo livello i diplomi delle Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), in particolare a parità di crediti formativi e di materie.
Sempre con riferimento ai diplomi delle SSPL, il diploma di specializzazione e il master di II livello figurano entrambi nell’ottavo livello formativo del sistema di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.
Si legge nella sentenza che, pertanto, “deve ritenersi viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità, la decisione dell’amministrazione di limitare la valutazione ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione che pure rientrano nel medesimo livello formativo del sistema di referenziazione”.
Il testo della sentenza
Di seguito si riporta un estratto della sentenza del TAR Lazio
***
Occorre premettere che, in materia di valutazione dei titoli formativi post lauream ai fini dell’accesso al pubblico impiego, si registrano nella giurisprudenza amministrativa due differenti orientamenti interpretativi: uno ancorato a criteri formali o nominalistici e uno fondato su criteri di tipo sostanziale.
Tra questi due orientamenti il Consiglio di Stato ha da tempo prestato adesione a quello basato su criteri di natura sostanziale, ritenendo (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515). Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 26 luglio 2017 n. 3695.
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito, in data 20 dicembre 2012, l’Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Nel predetto Accordo, che è stato recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 febbraio 2013, il diploma di specializzazione e il master di II livello figurano entrambi nell’ottavo livello formativo del sistema di referenziazione.
Orbene, nel caso di specie, l’amministrazione non contesta la pertinenza del titolo dichiarato dalla ricorrente alle materie indicate nell’art. 2 del bando di concorso, né contesta il numero dei crediti formativi o delle ore teorico – pratiche previste per il conseguimento del predetto titolo; ne consegue, sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, che deve ritenersi viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità, la decisione dell’amministrazione di limitare la valutazione ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione che pure rientrano nel medesimo livello formativo del sistema di referenziazione.
Né può considerarsi ostativa all’accoglimento della domanda di annullamento (in parte qua) degli atti impugnati l’invocata applicazione del principio dell’autovincolo costituito dalle previsioni del bando di concorso, in quanto dette previsioni sono state impugnate dalla ricorrente nella parte in cui attraverso una interpretazione letterale vengano considerate preclusive alla valutazione del titolo formativo post lauream da essa conseguito.
Infine, non appare pertinente la giurisprudenza invocata dalla amministrazione resistente (anche di questa sezione), secondo la quale la individuazione dei titoli professionali di accesso al pubblico impiego è rimessa ad una valutazione latamente discrezionale della p.a., in relazione al profilo professionale dei posti da ricoprire; a tale riguardo, il Collegio deve rilevare che nel caso di specie la ricorrente non contesta i requisiti di accesso al concorso, quanto piuttosto i titoli valutabili dalla Commissione di concorso ai fini della attribuzione del punteggio e della collocazione nella graduatoria finale di merito.
In conclusione, per le ragioni sopra indicate, assorbita ogni altra censura, va accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui limitano l’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 9 del bando di concorso ai soli master di II livello (relativi alle materie di cui all’art. 2 del medesimo bando), con esclusione dei titoli formativi post – lauream come quello vantato dalla ricorrente (diploma di specializzazione per le professioni legali), appartenente al medesimo livello formativo, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio ad essa spettante, ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale.
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]]>L'articolo Droghe leggere: basta il consumo occasionale o singolo per l’esclusione dal concorso proviene da Giurdanella.it.
]]>Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2019, n. 2464
Con la sentenza 2464/2019, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato l’esclusione di un candidato dal concorso per il reclutamento nella Guardia di Finanza, motivato dal fatto che lo stesso fosse stato denunciato, quando era minorenne, per coltivazione di una pianta di marijuana e detenzione di una ridotta quantità di tale stupefacente in semi e in forma tritata.
E ciò anche se si trattava di un singolo episodio, avvenuto quando l’aspirante finanziere era ancora minorenne, e peraltro seguito dall’archiviazione e da una condotta di vita esemplare successiva.
Secondo il Consiglio di Stato, è sufficiente il singolo episodio per dar vita a una condotta legalmente riprovevole, che giustifica un giudizio di non completa affidabilità dell’interessato.
Come detto, è stato ritenuto irrilevante il fatto che si trattasse di un unico episodio di detenzione stupefacenti per uso strettamente personale, peraltro avvenuto in epoca risalente e in età minorenne.
In effetti il Tar Lazio, nella decisione poi annullata dal Consiglio di Stato, aveva ritenuto illegittima l’esclusione, proprio perché l’uso episodico di sostanze stupefacenti non determinerebbe una dedizione all’uso della droga che giustificherebbe il giudizio di disvalore della condotta, tanto più che la ottima condotta del giovane successivamente al verificarsi dell’episodio contestato.
Il Consiglio di Stato si richiama all’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui “il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l’accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga, sia pure consistente anche in un unico episodio accertato e per droghe non considerate “pesanti”, risulta, per un verso, congruamente motivato con riferimento all’episodio stesso e al suo evidente conflitto con i compiti che un appartenente alle Forze di Polizia è chiamato a svolgere; per altro verso, tale provvedimento non risulta affetto da eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza, tenuto conto della natura dell’episodio se si tiene conto della delicatezza e specificità delle funzioni che si aspira a svolgere per il tramite del superamento del concorso, delicatezza e specificità certamente superiori rispetto ad altre pur importanti funzioni pubbliche“.
Secondo la decisione in commento, vi sono due considerazioni che assumono portata decisiva in tal senso.
In primo luogo, il consumo di stupefacenti anche leggeri costituisce condotta legalmente riprovevole e quindi giustifica comunque una prognosi di non completa affidabilità in capo all’interessato.
In secondo luogo, è decisivo che l’utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta.
Pertanto anche il singolo episodio fa desumere una contiguità (non importa se solo occasionale) proprio con quei soggetti ( gli spacciatori) la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico, la missione istituzionale si direbbe, di contrastare e reprimere.
***
Di seguito si riporta un estratto della sentenza del Consiglio di Stato sulle droghe leggere:
(…)
Il Collegio intende infatti dare continuità all’orientamento giurisprudenziale prevalente, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l’accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga, sia pure consistente anche in un unico episodio accertato e per droghe non considerate “pesanti”, risulta, per un verso, congruamente motivato con riferimento all’episodio stesso e al suo evidente conflitto con i compiti che un appartenente alle Forze di Polizia è chiamato a svolgere; per altro verso, tale provvedimento non risulta affetto da eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza, tenuto conto della natura dell’episodio se si tiene conto della delicatezza e specificità delle funzioni che si aspira a svolgere per il tramite del superamento del concorso, delicatezza e specificità certamente superiori rispetto ad altre pur importanti funzioni pubbliche (cfr. per tutte IV Sez. n. 4602 del 2016).
A giudizio del Collegio militano in tal senso due concorrenti considerazioni.
In primo luogo, come è stato osservato, il consumo di stupefacenti anche leggeri costituisce condotta legalmente riprovevole e quindi giustifica comunque una prognosi di non completa affidabilità in capo all’interessato.
In secondo luogo, e il rilievo assume portata decisiva, l’utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti ( gli spacciatori) la cui attività delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico, la missione istituzionale si direbbe, di contrastare e reprimere.
Ciò chiarito in generale, nel caso all’esame non rileva, ad avviso del Collegio, il fatto ( sovente valorizzato dalla giurisprudenza) che l’appellato fosse all’epoca minorenne.
Infatti la condotta di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico, è penalmente rilevante non solo quando finalizzata alla cessione ma anche quando essa sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale ( cfr. Cass. penale n. 9156 del 2014) come nel caso in esame accertato inequivocabilmente dal G.I.P. presso il Tribunale dei Minorenni di Roma il quale con provvedimento del 22.3.2005 ha archiviato il procedimento a carico dell’appellato proprio in quanto la coltivazione/detenzione dello stupefacente era finalizzata all’uso personale di esso.
D’altra parte la coltivazione non autorizzata di tali piante è assai gravemente sanzionata dall’art. 73 D.P.R. 309/1990, indipendentemente dal fatto che tale coltivazione possa essere stata intrapresa in vista di un uso personale della sostanza ( cfr. al riguardo Corte cost., sentenze n. 360 del 1995 e n. 109 del 2016): e quindi la circostanza della coltivazione non autorizzata unita alla detenzione di una (pur ridotta ) quantità dello stupefacente rendono non irragionevole – e pertanto insindacabile in questa sede – il giudizio negativo formulato dall’Amministrazione.
(…)
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]]>L'articolo Tatuaggio visibile ed esclusione dai concorsi pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>Tar Lazio, sez I Quater, 25 febbraio 2019, n. 2548
Il Tar Lazio torna sulla questione dei tatuaggi visibili nei concorsi per Polizia, e in particolare sulla questione del tatuaggio rimosso con operazione chirurgica.
Nel caso di specie, il ricorrente era stato ritenuto non idoneo per via degli esiti cicatriziali da rimozione di tatuaggio all’avambraccio sinistro.
Ai sensi dell’articolo 123, comma 1, lettera C del decreto legislativo numero 443 del 1992, costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di polizia penitenziaria, “le seguenti imperfezioni e infermità: (…) I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
Il Tar Lazio, a questo proposito, richiama i propri precedenti nel senso che la presenza di un tatuaggio in zona visibile sia sufficiente per giustificare l’esclusione del candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio in questione possa risultare indicativo di personalità abnorme.
E questo perché vi è la possibilità che l’immagine del poliziotto sia deturpata dalla presenza di un tatuaggio visibile indossando l’uniforme.
Nel caso di specie, tuttavia, il tatuaggio risultava essere stato completamente rimosso con un adeguato trattamento sanitario.
Pertanto il tatuaggio non era più visibile all’atto della visita di idoneito: ne deriva che non sussistevano i presupposti per la valutazione di non idoneità, non essendo contemplata fra le cause di esclusione la cicatrice derivante dalla rimozione di un tatuaggio.
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]]>L'articolo Concorso a 50 posti di referendario TAR: il bando … proviene da Giurdanella.it.
]]>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 (4^ Serie Speciale/Concorsi) del 10/11/2017 il bando recante “Indizione del concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa”.
Il bando scade il 9 gennaio 2018.
Clicca qui per il testo del bando in Gazzetta
L'articolo Concorso a 50 posti di referendario TAR: il bando … proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il TAR Lazio su esclusione da un concorso per omessa dichiarazione di rinvio a giudizio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Collegio ha aderito all’orientamento della giurisprudenza della medesima sezione secondo cui la sentenza di assoluzione sopravvenuta comporta il venir meno del difetto del requisito previsto per la partecipazione al concorso, qualora intervenga prima della conclusione della procedura concorsuale e, comunque, sino all’approvazione della graduatoria.
Si legge dalla sentenza: “Al riguardo, va richiamato l’opposto orientamento dell’ormai consolidata giurisprudenza in materia, che ritiene che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 635 non consenta di configurare alcun “automatismo espulsivo”, con efficacia vincolante per l’autorità procedente, la quale è tenuta a prendere in considerazione il complesso di circostanze intervenienti ed anche successive, in particolare l’assoluzione dell’interessato, ancorchè successiva al provvedimento impugnato (TAR Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 9953/2016)”.
Clicca qui per il testo della sentenza
L'articolo Il TAR Lazio su esclusione da un concorso per omessa dichiarazione di rinvio a giudizio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Concorsi: la Cassazione su applicabilità della mobilità o dello scorrimento della graduatoria proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo la Suprema Corte, “la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità. di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente”.
Non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”.
Per quanto concerne la questione relativa al riparto di giurisdizione in tal materia, la Corte ha affermato che “le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente realizzano delle vere e proprie assunzioni mentre il passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinato attualmente dal d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (SS.UU. nn. 5077/2015, 26420/2006)”.
Clicca qui per la sentenza della Cassazione
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]]>L'articolo Concorso a tre posti di Consigliere di Stato: il testo in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>L’art. 1 prevede che “al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianità in tale qualifica ovvero nella ex carriera direttiva, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali e’ richiesta la laurea in giurisprudenza”.
Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell’Unione europea;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).
Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da questa verificati. Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell’economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull’economia politica e sulla politica economica e finanziaria. La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. – Servizio personale delle magistrature, via dell’Impresa, 89 – 00186 Roma, all’Ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, entro il termine di decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Clicca qui per il testo del decreto in Gazzetta
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]]>L'articolo Prove scritte di concorso: il TAR Lazio su violazione della regola dell’anonimato proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie, l’elaborato conteneva al suo interno spazi vuoti nella c.d. bella copia, il titolo della traccia in maiuscolo sottolineato.
Secondo i giudici del TAR laziale, “nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito” (dal momento che se tutte le prove “dovessero in tal caso venire annullate, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo”), con la conseguenza che detta regola va intesa “nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia ‘in astratto’ ed ‘oggettivamente’ suscettibile di riconoscibilità”; questa situazione ricorre “quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto” (così Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102).
Non può ritenersi nulla, per violazione della regola dell’anonimato, la prova scritta di un concorso pubblico, nel caso in cui l’elaborato presenti le seguenti particolarità: alcuni spazi vuoti nella c.d. bella copia, il titolo della traccia in maiuscolo sottolineato e il titolo della traccia in minuscolo sottolineato.
Tali caratteristiche, infatti, non presentano dei connotati di anomalia utili per provare “in modo certo ed inequivoco” la volontà dell’autore di fare in modo che siano facilmente identificati i propri elaborati dalla commissione o da un suo singolo rappresentante.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 13/03/2017
N. 03413/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10055 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ornella Orlando, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Leone, Francesco Foggia e Gennaro Orlando, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
nei confronti di
Diego Solinas; Carlotta D’Amico; Maria del Carmen Taschini Otero;
per l’annullamento
(ric.)
– del provvedimento di non ammissione alle prove orali emesso dal Ministero degli affari esteri nell’ambito del concorso a 35 posti di segretario di legazione in prova, bandito in data 12.4.2013, di cui si è avuta notizia tramite sito web il 27.7.2013;
– della graduatoria pubblicata dal Ministero, dei verbali e degli atti attinenti al concorso, non meglio conosciuti;
– dell’avviso di procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 35 posti di segretario di legazione in prova, indetto il 12.4.2013, per quanto di ragione;
(mm.aa.)
– di tutta la documentazione conosciuta a seguito e in occasione dell’accesso alla documentazione amministrativa, avvenuto in data 22.10.2014, e dunque: 1) del verbale n. 1 dell’8.5.2013, nella parte in cui sono indicati i criteri, le modalità di scelta, la predisposizione e la valutazione delle prove scritte e delle prove orali; 2) dei verbali nn. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 (in date tra il 15.7 e il 24.7.2013), in cui è descritta la procedura di valutazione degli elaborati e di attribuzione dei punteggi ai concorrenti; 3) della graduatoria finale di merito, non comunicata alla ricorrente e non recante l’indicazione del termine per l’impugnazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 14.10.2013 (dep. il 28.10) la dott.ssa Ornella Orlando, nel premettere di aver partecipato al concorso per 35 posti di segretario di legazione in prova indetto con bando del 12.4.2013 e di non avere superato la prova scritta in considerazione del punteggio conseguito (63 punti in storia delle relazioni internazionali, 74 in inglese, 60 in economia, 50 in diritto internazionale e dell’UE e 58 in francese, per una media di 61,3 punti con due insufficienze, a fronte della votazione media di 70, senza insufficienze, prevista per il passaggio agli orali), ha impugnato la determinazione negativa deducendo:
I) violazione della lex specialis; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza di motivazione: la commissione avrebbe escluso la ricorrente unicamente in forza del punteggio numerico attribuito alle prove, non risultando espressi giudizi, nemmeno in forma sintetica o di griglia, e non rinvenendosi sugli elaborati segni grafici o di correzione idonei a far comprendere le attività valutative;
II) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/94; violazione dei principi generali in materia di concorsi pubblici; violazione del principio di trasparenza; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione: la commissione non avrebbe predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi per le prove scritte, così incorrendo in violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/94.
L’amministrazione si è costituita in resistenza (con atto di stile depositato l’11.11.13) e ha depositato una documentata relazione sui fatti di causa (prot. 5014/P del 18.12.13; dep. 31.12.13).
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni il 19.12.2014 (dep. il 12.1.2015), la ricorrente, nel dedurre di aver potuto esercitare l’accesso alla documentazione concorsuale (elaborati dei concorrenti; verbali della commissione; graduatoria) solo in data 22.10.2014, a seguito di favorevole pronuncia del Consiglio di Stato (sent. n. 4286/2014), ha esteso l’impugnazione agli altri atti indicati in epigrafe, prospettando ulteriormente:
I) violazione della lex specialis; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza di motivazione: la visione dei verbali della commissione confermerebbe la sussistenza del vizio di carenza di motivazione già denunciato con il ricorso introduttivo, tenuto conto in particolare della genericità dei criteri stabiliti per la valutazione delle prove;
II) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/94; violazione dei principi generali in materia di concorsi pubblici; violazione del principio di trasparenza; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione: i criteri di valutazione degli scritti definiti dalla commissione nella prima seduta sarebbero illegittimi perché generici e irragionevolmente numerosi; si tratterebbe, in particolare, di parametri: a) indeterminati, in quanto consistenti in “formule vuote” (ciò con riferimento a “congruenza”, “capacità di esposizione”, “pertinenza”, “maturità culturale”), incapaci di orientare la discrezionalità dei commissari e dunque sostanzialmente inutili; b) non in grado di attagliarsi alla diversità delle materie oggetto delle prove scritte (storia delle relazioni internazionali, diritto internazionale, economia politica e lingue), tutte altamente specialistiche e pertanto meritevoli della fissazione di distinti o comunque specifici indici valutativi (anche qui a pena di inutilità);
III) violazione dell’art. 14 d.P.R. n. 487/94; eccesso di potere per carenza istruttoria; sviamento: gli elaborati di alcuni concorrenti ammessi a sostenere le prove orali (poi utilmente collocatisi in graduatoria) presenterebbero segni grafici di identificazione, con violazione della regola dell’anonimato; segnatamente: in un’ipotesi (busta n. 70), nel primo foglio della “prima copia” di ciascuna prova si riscontrerebbe un’interruzione dello scritto, con parti vuote non giustificabili (la scelta di lasciare spazi in bianco sarebbe comprensibile con riferimento alla minuta, in quanto in tal modo il candidato potrebbe procedere a successivi inserimenti di testo); in altra ipotesi (busta n. 59), i compiti recherebbero in epigrafe il titolo della traccia in carattere maiuscolo e sottolineato, con l’interposizione di un rigo bianco prima dello svolgimento del tema; in una fattispecie simile (busta n 174), i compiti recherebbero in epigrafe il titolo della traccia, in carattere minuscolo e sottolineato;
IV) violazione dell’art. 97 Cost. e del principio meritocratico; violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza istruttoria, illogicità e sviamento: il punteggio della ricorrente sarebbe manifestamente illogico, come attestato dal piano apprezzamento dei suoi elaborati, anche ove posti a raffronto con quelli dei concorrenti ammessi agli orali; la carenza di istruttoria sarebbe in particolare ravvisabile nelle prove di diritto internazionale e di lingua francese, sicuramente meritevoli di una migliore valutazione alla luce del parere degli esperti incaricati dalla ricorrente medesima (noti docenti universitari di diritto dell’Unione Europea e di Lingua Francese).
Tanto premesso, la dott.ssa Orlando ha chiesto, previa concessione di termine per integrare il contraddittorio nei confronti dei 35 vincitori del concorso (anche a mezzo di notifica per pubblici proclami), l’annullamento degli atti impugnati.
L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha dedotto l’infondatezza (mem. 3.3.2015).
All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente ha prodotto memoria di replica (15.12.16), il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, avuto riguardo all’orientamento di recente espresso dalla Sezione su fattispecie analoga con la sentenza 12 settembre 2016, n. 9669, cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a., e alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa su questioni similari (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2017, n. 11).
Ciò consente per un verso di disattendere l’istanza di integrazione del contraddittorio avanzata dalla ricorrente, potendo farsi applicazione dell’art. 49, co. 2, c.p.a. (l’integrazione del contraddittorio “non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74”), e per altro verso di non soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale.
2. Anzitutto, sono infondate le doglianze relative alla motivazione dei giudizi e ai criteri valutativi (nn. I e II ric. e mm.aa.).
Sotto il primo profilo, anche nella fattispecie all’odierno esame, come in quella presa in considerazione nella sent. n. 9669/16 cit., risulta come la commissione avesse stabilito “oltre ad alcuni fondamentali ‘criteri di massima da seguire ai fini della valutazione delle prove scritte’ (ossia, nella specie, il ‘livello adeguato di conoscenze in ciascuna delle discipline oggetto delle prove scritte’, la ‘capacità di esposizione’, lo ‘sviluppo logico del pensiero’ e la capacità di ‘ragionata sintesi redazionale e di persuasiva argomentazione’), anche precise ‘fasce di valutazione’ cui corrispondevano giudizi sintetici […] attraverso i quali, quindi, ben è possibile ricostruire la motivazione dei punteggi attribuiti ai singoli elaborati”; ciò si evince, in particolare, dal verbale n. 1 dell’8 maggio 2013.
Va, poi, ribadito che “il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, se sono stati previamente determinati – come nella specie – adeguati criteri di valutazione, atteso che in tal modo si consente di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio” (ciò in quanto “la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, beninteso sempre che siano stati puntualmente predeterminati dalla commissione esaminatrice i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove”).
Nel caso in esame, inoltre, nemmeno può sostenersi “l’assoluta indeterminatezza e/o genericità dei criteri valutativi predisposti dalla Commissione nel richiamato verbale n. 1, atteso che – pur nella loro obiettiva sinteticità – essi comunque risultavano adeguatamente integrati dalle richiamate fasce di valutazione, con conseguente possibilità, per gli interessati, di desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni rese con il voto numerico”.
Il che esclude, altresì, la necessità di apporre “glosse o di segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi” (così Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, secondo cui, ancora, “solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”).
È altresì infondata la censura concernente il punteggio attribuito agli elaborati della dott.ssa Orlando (n. IV mm.aa.).
Come rilevato nel ridetto precedente (sent. n. 9669/16), le valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice in merito alle prove di concorso “costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale, ovvero attitudinale, dei singoli candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile”, situazioni, queste ultime, non integrate nella presente fattispecie.
Mentre ai fini della confutazione del giudizio di una commissione di concorso “è irrilevante la presentazione di pareri pro veritate, atteso che spetta in via esclusiva a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e – a meno che non ricorra l’ipotesi residuale della abnormità – non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua” (Cons. Stato n. 11/2017 cit.).
Si può osservare, infine, che l’allegazione con cui la dott.ssa Orlando denuncia la sottovalutazione dei propri elaborati, rispetto all’apprezzamento riservato ai compiti di altri candidati, non supera la soglia della genericità (e comunque non è in linea generale condivisibile, posto che “la gravità e l’incidenza di un errore non necessariamente risultano apprezzabili sulla base della lettura della sola parte dell’elaborato in cui è contenuto l’errore medesimo, dovendo tenersi conto di come questa s’inserisce all’interno dello svolgimento della traccia nel suo complesso”; così Cons. Stato n. 11/2017 cit.).
Tali conclusioni si pongono in linea con il pacifico indirizzo in materia di giudizi afferenti a prove di esame o di concorso, secondo cui: i) “il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti”; ii) “il punteggio numerico vale come sintetica motivazione” (v. da ultimo Cons. Stato n. 11/2017 cit., che richiama Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871, cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.).
Va disatteso anche l’ultimo mezzo, concernente la pretesa violazione della regola dell’anonimato (n. III mm.aa.).
Per consolidata giurisprudenza, “nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito” (dal momento che se tutte le prove “dovessero in tal caso venire annullate, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo”), con la conseguenza che detta regola va intesa “nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia ‘in astratto’ ed ‘oggettivamente’ suscettibile di riconoscibilità”; questa situazione ricorre “quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto” (così Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102).
Nella fattispecie in esame, le particolarità poste in evidenza dalla ricorrente (spazi vuoti nella c.d. bella copia, titolo della traccia in maiuscolo sottolineato e titolo della traccia in minuscolo sottolineato) non presentano quei caratteri di anomalia sufficienti a comprovare “in modo inequivoco” l’intenzione degli autori di rendere conoscibili i propri elaborati alla commissione o a un suo componente, con conseguente infondatezza della doglianza (giova precisare che nel caso deciso con la sent. n. 102/13 cit. venivano in rilievo le ipotesi di “stesura dello scritto a partire dal secondo rigo della facciata”, ritenuta modalità “del tutto consueta e assai frequente”, e quella, pur meno frequente, di “lasciare in bianco la facciata su cui è stata scritta la traccia, per iniziare la stesura dell’elaborato dalla seconda facciata”).
3. In conclusione, il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Mario Alberto di Nezza | Giampiero Lo Presti | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Prove scritte di concorso: il TAR Lazio su violazione della regola dell’anonimato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Errore nella domanda di partecipazione al concorso: è applicabile soccorso istruttorio proviene da Giurdanella.it.
]]>I giudici del TAR adito hanno affermato che “la P.A., rilevate anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe potuto e dovuto interpellare la candidata per un chiarimento, in luogo di disporne l’immediata esclusione da una delle due procedure. Si dovrebbe, poi considerare che, nel caso all’esame, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un’integrazione postuma della documentazione, non consentita perché al di fuori dei termini di presentazione della domanda ed in ogni caso contrastante con la par condicio competitorum”.
Il principio trova validità anche nel caso di presentazione di domanda in modalità telematica.
Da ciò deriva che l’Amministrazione ha adottato un provvedimento illegittimo, in quanto si trattava di un mero errore materiale nella presentazione della domanda, che non trovava evidentemente riscontro nel volere della candidata esclusa, come emerso oltretutto dagli elementi insiti nella domanda stessa.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 09/02/2017
N. 00144/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2016, proposto dalla sig.ra
Loriana Sandi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Patelmo ed Alessandro Schillaci e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia-Mestre, via Miranese, n. 255
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, non costituiti in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Reg. per il Veneto, pubblicato in data 13 maggio 2016 nel sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, recante pubblicazione degli elenchi degli abbinamenti dei candidati alle aule per la prova di esame del 31 maggio 2016, relativamente al concorso a posti e cattedre per il personale docente della scuola d’infanzia, di cui al bando emesso con D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, lì dove non ha incluso il nominativo della sig.ra Sandi tra quello dei predetti candidati;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, compresa la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 17 maggio 2016, trasmessa mediante P.E.C., recante rigetto dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente ed affermazione di non poter dare seguito alla richiesta di partecipazione al concorso del 31 maggio 2016.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti l’istanza cautelare ante causam ed il decreto presidenziale n. 256/2016 del 25 maggio 2016, recante accoglimento della stessa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 344/2016 del 7 luglio 2016, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2017 il dott. Pietro De Berardinis;
Udito il difensore presente della parte costituita, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Considerato che con il ricorso in epigrafe la sig.ra Loriana Sandi impugna il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Uff. Scolast. Reg. per il Veneto, di pubblicazione degli elenchi degli abbinamenti dei candidati alle aule per la prova d’esame del 31 maggio 2016, relativamente al concorso a posti e cattedre per il personale docente della scuola dell’infanzia, di cui al bando emesso con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 105, lì dove non ha incluso il nominativo della citata ricorrente tra quello dei predetti candidati;
Considerato che la sig.ra Sandi ha impugnato, altresì, la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 17 maggio 2016, recante rigetto dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente ed affermazione di non poter dare seguito alla richiesta di partecipazione al concorso del 31 maggio 2016;
Osservato che in punto di fatto la ricorrente espone:
– di aver presentato domanda di partecipazione al concorso ordinario per il personale docente a posti comuni dell’organico della scuola dell’infanzia e primaria, indetto, su base regionale, con D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, che prevedeva la copertura di n. 6933 posti nelle scuole dell’infanzia e n. 17.299 posti nelle scuole primarie per il triennio 2016/2019. A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica (“sistema POLIS”) della domanda di partecipazione alle prove selettive, recante indicazione delle procedure (anche più di una) per cui si intendeva concorrere, nonché dei dati e titoli abilitativi richiesti;
– di aver richiesto di partecipare sia al concorso per la scuola dell’infanzia, sia a quello per la scuola primaria, provvedendo a pagare i diritti di segreteria per le due procedure concorsuali ed inviando la domanda di partecipazione il 19 marzo 2016;
– di avere però constatato, dalla visione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove, pubblicato sul sito web dell’U.S.R. per il Veneto il 13 maggio 2016, di essere stata iscritta ed inserita nell’elenco relativo al concorso per la scuola primaria e non, invece, in quello per la scuola dell’infanzia, dove pure ritiene di avere maggiori possibilità di risultare vincitrice del concorso (essendo titolare di un punteggio superiore);
– di aver presentato il 16 maggio 2016 all’Ufficio Scolastico Regionale istanza di autotutela, nella convinzione che vi fosse stato, nel modello informatico di domanda, un errore di indicazione o di ricezione circa le procedure concorsuali a cui intendeva partecipare, chiedendo perciò l’inserimento nell’elenco dei partecipanti al concorso per la scuola dell’infanzia. L’istanza veniva, però, respinta dalla P.A. con nota del 17 maggio 2016;
– di avere, quindi, presentato istanza cautelare ante causam, accolta con decreto presidenziale del 25 maggio 2016, n. 256, in virtù del quale ha potuto partecipare, il 31 maggio 2016, alle prove scritte del concorso per la scuola dell’infanzia;
Osservato che a supporto del ricorso, con cui ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa tutela cautelare, la sig.ra Sandi ha dedotto, nell’unico motivo, le seguenti doglianze: violazione del dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, violazione del principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 6 e 18 della l. n. 241/1990, carenza di motivazione;
Considerato che, in sintesi, la ricorrente lamenta di avere fornito un principio di prova dell’effettiva sua intenzione di partecipare ad entrambe le classi concorsuali, tramite l’allegazione, nella domanda di partecipazione, dei titoli abilitativi conseguiti e del pagamento dei diritti di segreteria per tutte e due le procedure concorsuali (precisandone gli estremi). Comunque la P.A., rilevate anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe potuto e dovuto interpellare la candidata per un chiarimento, in luogo di disporne l’immediata esclusione da una delle due procedure. Si dovrebbe, poi considerare che, nel caso all’esame, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un’integrazione postuma della documentazione, non consentita perché al di fuori dei termini di presentazione della domanda ed in ogni caso contrastante con la par condicio competitorum;
Considerato che l’Amministrazione, pur evocata (con notifica del ricorso a mezzo P.E.C.), non si è costituita in giudizio;
Considerato che con ordinanza n. 344/2016 del 7 luglio 2016 è stata accolta l’istanza cautelare, in quanto assistita da fumus boni juris, per avere la ricorrente fornito un principio di prova in ordine alla sua effettiva volontà di partecipare ad entrambe le classi concorsuali (scuola primaria e scuola dell’infanzia): per conseguenza, la sig.ra Sandi è stata ammessa con riserva alle prove di ambedue le ridette classi concorsuali, salvo l’esito delle stesse;
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., essendo il ricorso manifestamente fondato e da accogliere per le stesse ragioni già accennate in sede cautelare, da cui, pur ad un più approfondito esame proprio della fase di merito del giudizio, non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr., per un precedente analogo, T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 dicembre 2016, n. 1418);
Considerato che, in specie, la palese fondatezza del ricorso emerge dai seguenti elementi:
– dall’esame della domanda di partecipazione si evince l’errore in cui sarebbe incorsa la ricorrente in sede di compilazione di detta domanda, indicando, nel quadro degli insegnamenti richiesti, solo la scuola primaria (v. pag. 3 dell’all. 5);
– tuttavia, che si sia trattato di un semplice errore materiale, non corrispondente all’effettiva volontà dell’interessata, emerge dagli elementi contenuti nella domanda stessa, che la P.A., anche sulla base dell’istanza di autotutela presentata dalla candidata, avrebbe ben potuto e dovuto individuare, ove avesse eseguito un’idonea verifica di tale domanda: ciò, tenuto anche conto che l’informatizzazione dei procedimenti non può portare all’obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.);
– ed invero, nella domanda di partecipazione al concorso la sig.ra Sandi ha indicato a pag. 2, come insegnamenti per i quali risultava abilitata, sia la scuola dell’infanzia che quella primaria; da pag. 4 a pag. 7 ha, poi, indicato gli altri titoli valutabili, tra cui i servizi prestati, che si riferiscono tutti alla scuola dell’infanzia;
– inoltre, la documentazione circa il pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione al concorso (all. 4) dimostra che la candidata ha pagato tali diritti in relazione sia alla scuola dell’infanzia (cod. AAAA), sia alla scuola primaria (cod. EEEE);
– sussistevano, quindi molteplici elementi, tali da indurre la P.A. a verificare se l’indicazione fornita dalla sig.ra Sandi a pag. 3 della domanda circa l’insegnamento richiesto fosse corretta, o non fosse, invece, il frutto di un refuso, che il modello telematico di presentazione della domanda non era in grado di impedire, non essendo stato previsto per un simile tipo di errore un meccanismo di blocco automatico della compilazione del modello: ciò, del resto, sulla scorta di quanto occorso in vicende analoghe (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.);
– nessun controllo è stato, tuttavia, effettuato dalla P.A., nemmeno dopo che la ricorrente l’ha messa in grado di verificare più agevolmente l’errore, con la presentazione di un’istanza di autotutela: ed anzi la P.A. ha persistito in un atteggiamento di valutazione superficiale degli atti del procedimento, richiedendo l’esibizione di un provvedimento giurisdizionale, che ordinasse la partecipazione della candidata al concorso (v. all. 3);
– ne discende l’illegittimità dell’operato dell’U.S.R. per il Veneto, su cui incombeva l’obbligo di verificare la validità delle domande ai fini dello svolgimento delle prove scritte: ciò, con l’avviso che, una volta riscontrate le citate incongruenze nella domanda di partecipazione della sig.ra Sandi, la P.A. non avrebbe potuto disporne automaticamente l’esclusione, ma avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete. L’omissione di siffatto doveroso approfondimento istruttorio implica la palese fondatezza del ricorso;
– si rammenta, sul punto, che secondo la giurisprudenza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58);
– si è altresì affermato che, nell’ipotesi di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, tra quelle fatte pervenire tramite compilazione on-line del “form” predisposto nel sito web dell’Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l’Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero (C.d.S., Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838). Tale regola, applicata, come si è ora detto, al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, per l’ipotesi – riscontrabile nella fattispecie all’esame – della discordanza tra i dati contenuti all’interno di una stessa domanda redatta con l’(obbligatorio) modello telematico (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.);
Ritenuto in definitiva, alla luce di quanto si è esposto, di dover dichiarare il ricorso manifestamente fondato ex art. 74 c.p.a., attesa la palese fondatezza delle censure con esso dedotte;
Ritenuto, per conseguenza, di dover annullare gli atti con esso impugnati ed in particolare di dover annullare l’impugnato decreto di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi al concorso per la scuola dell’infanzia, nella parte in cui non contempla il nominativo della sig.ra Sandi tra quello dei predetti candidati;
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese del giudizio, tenuto conto del livello non elevato di complessità della controversia, restando ferma, comunque, la liquidazione delle spese già effettuata in sede cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per conseguenza, annulla gli atti impugnati, nei termini precisati in motivazione.
Compensa le spese, ferma restando la liquidazione delle spese della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Primo Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Pietro De Berardinis | Maurizio Nicolosi | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Errore nella domanda di partecipazione al concorso: è applicabile soccorso istruttorio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esclusione da concorso per errore materiale nella domanda: la sentenza del TAR Campania proviene da Giurdanella.it.
]]>A parere dei giudici del TAR, “la richiesta di rettificare l’evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz’altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l’azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici”.
Inoltre, i giudici del TAR partenopeo hanno dato applicazione alle regole previste per l’interpretazione degli atti unilaterali e, comunque, secondo il principio di buona fede.
Si riporta di seguito il testo della sentenza
***
Pubblicato il 19/12/2016
N. 05824/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2887 del 2016, proposto da:
Immacolata Giugliano, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario La Rana C.F. LRNMRA81M23E131L, domiciliati ope legis in Napoli, Segreteria Tar Campania;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
Giuseppe Borrelli non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) dell’avviso prot. AOODRCA-R.U. 6162 del 29 aprile 2016, nonché degli allegati elenchi delle sedi di esame, con la loro ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati presso quali si sono tenute le prove scritte previste dal 17 maggio 2016 al 26 maggio 2016, nella parte in cui non è inclusa la ricorrente GIUGLIANO IMMACOLATA tra i candidati ammessi a sostenere in data 23 maggio 2016, presso l’Istituto Tecnico Industriale “R. Elia” di Castellammare di Stabia (NA), la prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado – Regione Campania, laddove la stessa è stata erroneamente inclusa nell’elenco dei candidati ai posti di sostegno scuola secondaria di secondo grado; b) dei verbali redatti in data 23 maggio 2016 in occasione dello svolgimento presso l’istituto Tecnico Industriale “R. Elia” di Castellammare di Stabia della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado – Regione Campania, nella parte in cui è espresso il rigetto della richiesta della ricorrente di partecipare alla medesima; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e del Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2887 dell’anno 2016, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di aver conseguito la Laurea in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data 26 febbraio 2004 con voti 108/110;
di aver conseguito, a conclusione del Percorso Abilitante Speciale di cui al D.M. n. 58 del 25 luglio 2013, in data 15 luglio 2014 il Diploma di Abilitazione nella Scuola Secondaria di Secondo Grado presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” per la classe di concorso A052 (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) che consente di conseguire l’abilitazione (cd. a cascata) anche per le classi di concorso: A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), A051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale) ed A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media);
che possono conseguire la specializzazione al sostegno solo i docenti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione: ebbene, la ricorrente, essendo in possesso dell’abilitazione a cascata all’insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso A043) ha potuto conseguire, in data 21 dicembre 2015, la Specializzazione per il Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità — Scuola Secondaria di Primo Grado presso l’Università degli Studi di Firenze;
di aver chiesto di partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado — Regione Campania indetto dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.) con Decreto del Direttore Generale n. 107 del 23 febbraio 2016;
di aver esplicitamente dichiarato, in tale domanda, ed indicato nella sezione “Insegnamenti per i quali il candidato risulta abilitato”, gli insegnamenti relativi alle classi di concorso A050, A051, A052 ed A043;
di aver verificato di non essere stata inclusa tra i candidati ammessi a sostenere in data 23 maggio 2016 la prova scritta per i posti di sostegno della Scuola Secondaria di Primo grado, ma di essere stata inclusa, del tutto illegittimamente, tra i candidati ammessi a sostenere la prova scritta per i posti di sostegno della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
di aver quindi diffidato l’Amministrazione a rettificare l’atto, senza alcun riscontro.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 06.07.2016, con ordinanza n. 1107/2016, l’istanza cautelare è stata accolta.
All’udienza del 7.12.2016, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per errore e travisamento del fatto; quand’anche la ricorrente avesse commesso un errore nel compilare la domanda, avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell’errore scusabile.
L’Avvocatura dello Stato, in data 4.10.2016, depositava memoria in cui eccepiva l’incompetenza del Tar Campania Napoli a favore del Tar Lazio Roma e l’infondatezza del ricorso nel merito.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di incompetenza territoriale opposta dall’Avvocatura dello Stato, atteso che la ricorrente ha presentato domanda per la Regione Campania; sicché, in forza del criterio dell’efficacia dell’atto (art. 13 comma 1 secondo periodo c.p.a.), la competenza si radica in questo Tar. Giova osservare che la ricorrente chiede di partecipare al concorso, sicché essa non contesta il bando (ciò che radicherebbe la competenza del TAR Lazio) ma censura l’errata applicazione della procedura con effetti nella sola regione Campania.
Nel merito, il ricorso è fondato. Come già rilevato in sede cautelare, la ricorrente ha commesso un mero materiale errore nel compilare la domanda, e pertanto avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell’errore scusabile.
Tale orientamento è stato ribadito in diversi precedenti di questa Sezione: “La richiesta di rettificare l’evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz’altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l’azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.
Seppure la domanda di concorso è un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, trovano, infatti, applicazione le regole per l’interpretazione degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole … si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto» (1363 c.c.) e, comunque, l’interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.).
Orbene, appare evidente che, una volta ricevuta la segnalazione dell’errore, la P.A. avrebbe ben dovuto interpretare la domanda come riferita univocamente al settore AD02 (scienze motorie) piuttosto che a quello, del tutto diverso, AD04 (italiano, storia e geografia); la diversa opinione sostenuta dalla P.A. nella propria relazione – legata, peraltro, alla ‘rigidità’ connaturata al sistema informatico di ricezione delle domande – appare, in tal senso, contraddistinta da eccessivo formalismo.” (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016).
Occorre altresì osservare che l’Amministrazione resistente aveva la possibilità di riconoscere l’errore ictu oculi, in quanto la domanda digitata non era congruente con i titoli abilitanti indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 2887 dell’anno 2016 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all’avv. Mario La Rana, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli | Anna Pappalardo | |
IL SEGRETARIO
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