L'articolo Regolamento elezioni forensi: al Tar si decide il 20 Maggio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Consiglio di Stato infatti lo scorso 20 Febbraio, accogliendo il ricorso cautelare, aveva sollecitato il Tar alla fissazione di una nuova udienza di merito, dal momento che aveva ritenuto condivisibili le censure dei ricorrenti che evidenziavano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il nuovo regolamento impugnato in tema di tutela delle minoranze.
C’è grande fermento negli ambienti forensi perchè la decisione potrebbe mettere in discussione tutte le elezioni che si sono svolte dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento (25 novembre 2014) introdotto con la recente riforma forense. L’udienza del 20 maggio sarà anche l’occasione per risolvere definitivamente i dubbi sulle pronunce in contrasto dello stesso Tar Lazio e del successivo Consiglio di Stato.
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]]>Con tale ordinanza il Tar del Lazio, sezione prima, aveva respinto la domanda incidentale di sospensione del regolamento elettorale forense approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170.
I Giudici di primo grado romani non avevo ritenuto sussistenti i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare con la quale i ricorrenti chiedevano la sospensione del decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014.
Ad avviso del Tar Lazio i motivi di ricorso “non apparivano assistiti da sufficiente fumus alla luce di una corretta lettura dei commi 2 e 3 dell’art. 28, l. 31 dicembre 2012, n. 247, dei quali il Ministro, nell’impugnato Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi di cui al decreto 10 novembre 2014, ad avviso dei giudici, ha dato corretta attuazione.”
Il merito della questione riguardava per l’appunto il rapporto tra il comma 2 e il comma 3 del citato art. 28. Ad avviso dei ricorrenti tali commi introducono disposizioni autonome tra loro, con la conseguenza che il Regolamento previsto dal comma 2 non può modificare la disciplina dettata ex lege dal successivo comma 3 perché non coperto da delega.
Ad avviso del Tar Lazio invece, il comma 2, nella parte in cui (quarto alinea) disciplina la manifestazione del voto al dichiarato fine di tutelare i generi, prevedendo la possibilità di esprimere “un numero maggiore di preferenze” se destinate ai due generi, introduce una deroga alla disciplina generale dettata dalla stessa legge sull’espressione di voto, e quindi una deroga al comma 3.
Per tale motivo, ad avviso dei Giudici, il Regolamento , nelle disposizioni dettate dal combinato disposto degli artt. 7 e 9, non appare porsi in contrasto con la normativa primaria di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 nè tantomeno le disposizioni regolamentari appaiono inficiate dai profili di illegittimità.
Così statuendo, il Tar del Lazio, aveva respinto la domanda incidentale di sospensione del Regolamento, ma a seguito della successiva ordinanza del Consiglio di Stato, dovrà ora fissare l’udienza di merito.
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]]>L'articolo Il Consiglio di Stato sul regolamento elettorale forense proviene da Giurdanella.it.
]]>I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto condivisibili le censure dei ricorrenti che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione.
Ad avviso dei giudici il limite di voti (due terzi) di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge è da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro tale limite, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010.
Infine il Consiglio di Stato ha considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.
Per tali motivi ha accolto l’istanza cautelare di primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del Tar Lazio.
Di seguito il testo dell’ordinanza
***
N. 00735/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00552/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2015, proposto da:
ANAI Associazione nazionale avvocati italiani, Maurizio De Tilla, Giulio Prosperetti, Isabella Maria Stoppani, Antonio Leonardo Fraioli, Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Olga Simeoni, Roberto Zazza, Pietro Pozzaglia, Alessandro Graziani, Walter Palombi, Nilia Aversa, Flonja Shuli, Cristina Bellini, Maria Grazia Bosco, Elisabetta Silva, Antonio Finelli, Manlio Marino, Chiara Valcepina, Alessio Straniero, Silvia Belloni, Edilberto Giannini, Bruno Mario Caterina, Claudio Acampora, Roberto Renzella, Nicola Ferraro, Maria Andretta, Danilo Cerulli, Gilda Longino Lombardi, Caterina De Tilla, Andrea Esposito, Brunella Borgo, Nadia Giuseppina Carnevale, Maria Carmen Raffa, Francesco Attanasio, Maria Francesca Straticò, Daniela Di Sanzo, Vincenzo Mari, Elisabetta Verrina, Teresa Farciniti, Giancarlo Bria, Domenico Laghi, Giusy Aiello, Fanny Malomo, Mario Bellusci, Pompeo Niger, Angela Aversa, Rosalba Amato, Carmine Chimenti, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Prosperetti e Isabella Maria Stoppani, con domicilio eletto presso Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta n. 2/A;
contro
Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mazzoncini e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso Francesca Sbrana in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione prima, n. 151/2015, resa tra le parti e concernente il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Prosperetti, Stoppani Sbrana, Lipani, per delega dell’avvocato Mazzoncini, Papa e l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione;
Considerato che, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010;
Considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 552/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>L'articolo Nuovo regolamento elezioni Consigli Ordine Avvocati proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre, il decreto ministeriale n. 170/2014 recante Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Un nuovo tassello si aggiunge alla riforma forense.
La principale novità è rappresentata dalla introduzione del principio della tutela della rappresentanza di genere negli organismi forensi, che viene disciplinata nel Regolamento sia nella fase delle candidature che nella fase della formazione delle liste e della proclamazione degli eletti.
Le elezioni dovranno essere convocate entro il 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni.
Per consentire il pieno esercizio dell’elettorato attivo e passivo in relazione ai cambiamenti conseguenti alla nuova geografia giudiziaria è stabilito che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine accorpante siano indette entro il 7 gennaio 2015 e che al primo gennaio 2015 gli iscritti dell’Ordine soppresso siano iscritti di diritto nell’albo tenuto dall’Ordine accorpante.
Aggiornamento 2015: il Regolamento è stato oggetto di diverse pronunce anche in contrasto tra loro.
1) Ecco l’ordinanza del Tar Lazio che in un primo momento ha respinto la domanda di sospensione del Regolamento.
2) Qui l’ordinanza del Consiglio di Stato che accogliendo il ricorso dell’ANAI sollecita la fissazione di un udienza di merito
Per consultare il testo ufficiale del regolamento ministeriale clicca qui
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]]>L'articolo Soppressione Ordini forensi, il parere del CNF
… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Cnf ha inviato al ministero della Giustizia un articolato parere contro la soppressione degli ordini forensi corrispondenti ai tribunali che chiuderanno ufficialmente il 13 settembre, quando entrerà in vigore la riforma delle circoscrizioni giudiziarie.
Secondo il CNF l’intenzione del Ministero di sopprimere implicitamente anche gli ordini “non è perseguibile”: “Manca una norma di legge che stabilisca la sorte degli Ordini, degli albi, dei rapporti di lavoro e dei contratti in corso”.
Pertanto, per il CNF, gli Ordini forensi degli uffici giudiziari soppressi potranno continuare a operare nei territori degli ex circondari di tribunale.
Qui il testo integrale del parere del Consiglio Nazionale Forense
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]]>L'articolo Cassazione: no alla pubblicità occulta dell’avvocato sotto forma di intervista proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie veniva in rilevo un’intervista ad un avvocato pubblicata su un inserto mensile allegato ad un quotidiano nazionale (“Tra Germania e Italia accompagnando clienti nella costituzione di joint venture e partnership all’estero”), in cui si evidenziava l’attività professionale svolta e la struttura dello studio legale corredata da numerose fotografie, sanzionata dal competente Consiglio forense con la misura dell’avvertimento.
I giudici della Suprema Corte sottolineano come non sia in discussione il diritto al libero esercizio di una pubblicità promozionale dell’attività professionale, pacificamente riconosciuto dall’attuale assetto normativo, ma bensì le modalità di realizzazione della stessa, che devono sottostare a precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti.
Difatti L’art. 4 del DPR 3 agosto 2012, n. 137, al comma secondo, statuisce che la pubblicità informativa deve essere “funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”, ovverosia deve svolgersi con modalità non lesive del decoro e della dignità della professione.
Ebbene, per le Sezioni Unite ciò non è avvenuto nel caso di specie, come ha evidenziato le sentenza impugnata: “il tipo di pubblicazione, il titolo dell’articolo (…), e la forma dell’intervista, costituivano, in una considerazione unitaria e nella loro contestualità, una modalità non consona, perchè << non consentivano al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi al cospetto di una informazione pubblicitaria>>, che ben poteva, quindi, definirsi occulta. Una informazione pubblicitaria confezionata, cioè, sotto altre spoglie, senza dichiarare espressamente che di effettivamente di pubblicità si tratta”.
Infine, è del tutto irrilevante che il Dlgs n. 145/2007, recante la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa, attribuisca i relativi poteri sanzionatori all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), poiché le violazioni riscontrate sono violazioni al codice di deontologia forense, come tali sanzionabili solo dal Consiglio dell’ordine di appartenenza del legale.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza n. n. 10304 del 3 maggio 2013 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
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]]>L'articolo Antitrust: i Consigli forensi non possono penalizzare gli avvocati abilitati in Spagna proviene da Giurdanella.it.
]]>Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della delibera Agcm del 23 aprile 2013.
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]]>L'articolo STP – la circolare dei consulenti del lavoro
… proviene da Giurdanella.it.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulle società professionali (avvenuta il 22 aprile 2013), i Consigli degli Ordini professionali sono chiamati ad attivarsi nel più breve tempo possibile per rendere operativa sin da subito l’iscrizione ai relativi albi delle neocostituite società tra professionisti.
Il primo a farlo è stato il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro che ha emanato la circolare n. 1092 del 22 aprile 2013 con cui si forniscono le prime istruzioni per la costituzione delle STP.
Oltre alle indicazioni già contenute nel DM n. 34 dell’8 febbraio 2013, attuativo della L. 183/2011, la circolare invita i Consigli provinciali a provvedere alla creazione un’apposita sezione nell’Albo dedicata alle società tra professionisti e alla fissazione della quota annuale di iscrizione all’Albo della STP in misura pari a quella prevista per l’iscrizione individuale delle persone fisiche. Costituita la società e presentata la richiesta di iscrizione, il Consiglio provinciale avrà 60 giorni per convalidare l’iscrizione all’Albo, previa verifica del possesso di tutti i requisiti imposti dalla legge e dal DM.
L'articolo STP – la circolare dei consulenti del lavoro
… proviene da Giurdanella.it.
L'articolo Consiglio Ordine Dottori Commercialisti, elezioni a rischio annullamento proviene da Giurdanella.it.
]]>Il 15 e 16 novembre 2012 sono stati eletti nove componenti del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e Modica: Presidente, Vicepresidente e sette Consiglieri.
Si è trattato di elezioni senza dubbio bizzarre, in quanto le uniche candidate alla rappresentanza del Consiglio dell’Ordine erano la lista I, per la componente Dottori Commercialisti, e la lista 1, per i Ragionieri Commercialisti. Le altre due liste candidate sono state infatti escluse dalla competizione elettorale.
Al di là del grave danno che le esclusioni hanno procurato all’espressione democratica del voto e, perciò, all’organo rappresentativo della categoria, ciò che salta all’occhio è l’illegittima interpretazione che il Presidente del Consiglio territoriale, con i provvedimenti di esclusione, e il Consiglio Nazionale, con un parere, hanno dato delle norme di legge.
L’esclusione è stata disposta perché, a loro dire, le liste presentate contenevano un numero di candidati inferiore rispetto a quello fissato nei commi 10 e 11 dell’art. 64 del d.lgs. n. 139 del 2005 e nell’art. 6 del Regolamento elettorale. Un’interpretazione sicuramente sui generis, dal momento che le disposizioni non stabiliscono né un numero minimo di candidati, né, tantomeno, prevedono la sanzione dell’esclusione delle liste.
Così come per le elezioni comunali e provinciali (d.lgs. n. 267 del 2000 e l. n. 122 del 1951), anche per quelle del Consiglio dell’Ordine il legislatore ha voluto escludere solo le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito dalla legge. Si tratta, quindi, di un numero massimo che non bisogna superare.
L’art. 11 del Regolamento elettorale e l’art. 64 del d.lgs. n. 139 del 2005 stabiliscono che in aggiunta al voto di lista è ammessa la facoltà di esprimere tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere, nel caso erano 4, e che in assenza di preferenze espresse, il voto va alla lista e ai primi 4 (dottori commercialisti) o 3 (ragionieri commercialisti) candidati. L’indicazione di un candidato in meno, pertanto, non può alterare il meccanismo del voto, confluendo quest’ultimo solamente ai primi quattro o ai primi tre candidati a consigliere. Piuttosto, riduce le possibilità di voto, determinando uno svantaggio per la lista con meno candidati: meno candidati si includono nella lista, meno possibilità di ottenere voti.
L’interpretazione secondo Costituzione della procedura per la presentazione delle liste impone di dare priorità all’interesse alla stabilità del risultato elettorale, soprattutto quando, come nel caso, le prescrizioni di legge non contengono nel dettaglio le modalità da seguire per la presentazione delle liste . Nel caso di specie, tra l’altro, il numero dei candidati era pari a quelli da eleggere e come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa “Nel vigente sistema è legittimo presentare liste comprendenti tanti candidati quanti sono i seggi da assegnare”.
Il Ministero della Giustizia, intervenendo sulle elezioni in questione, seppur a livello nazionale, ci ricorda del resto che l’interpretazione che tiene conto dei principi costituzionali impone, in definitiva, di garantire il rispetto del principio di uguaglianza e di massima partecipazione alla competizione elettorale, momento di espressione dei principi di democrazia che anche gli ordinamenti professionali devono osservare.
La presentazione di liste di candidati nelle competizioni elettorali è, infatti, una delle manifestazioni tipiche ed essenziali di partecipazione, che si esprime in modo collettivo nei Consigli dell’Ordine, quali formazioni sociali considerate dall’art. 2 e 48 e ss. della Costituzione.
Si tratta di principi che il Consiglio Nazionale ben conosce, ma, e non si sa il perché, non utilizza nel caso di Ragusa e Modica.
Esistono, infatti, dei precedenti sul punto. Quello più recente, riguarda il Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, il quale ha riammesso alla competizione elettorale una lista esclusa dall’Ordine territoriale, composta da un candidato in meno rispetto alle altre liste.
Lo scorso 9 novembre, infatti, il Consiglio Nazionale, ha confermato l’esclusione di un candidato deliberata dal Consiglio territoriale per mancanza del requisito dell’elettorato passivo, ma ha riammesso la lista dei Ragionieri Commercialisti alla competizione elettorale. A Roma, quindi, il Consiglio Nazionale ha ammesso la presentazione di una lista con un numero di candidati identico alla lista 2, esclusa a Ragusa senza un serio perché.
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 29 novembre 2012, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/11/29/elezioni-ordine-dottori-commercialisti-liste-escluse-senza-un-perche/
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]]>Il 15 e 16 novembre 2012 si sono tenute le elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e Modica in carica dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Abbiamo chiesto al dott. Giovanni di Blasi, candidato della lista “Compatti e coesi per un futuro migliore”esclusa dalla competizione elettorale, alcuni chiarimenti sulle vicende che hanno colpito in questi ultimi giorni gli Ordini di Bari, Enna, Ragusa e Modica.
Il Ministro della Giustizia, Paola Severino, ha commissariato i Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari ed Enna fino all’insediamento dei nuovi Consigli e comunque fino al 1° gennaio 2013. Quale è stato il motivo e che influenza ha avuto sulle elezioni del Consiglio Nazionale?
Il Presidente dell’Ordine di Bari e quello di Enna hanno rassegnato le dimissioni rispettivamente nel luglio e nel settembre di quest’anno. La scelta del commissariamento dei due Ordini è conseguenza dell’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 139 del 2005, il quale prevede lo scioglimento di diritto dell’Ordine in caso di dimissioni del Presidente, e dell’art. 17 dello stesso d.lgs., il quale attribuisce al Ministero della Giustizia il compito di disporre la nomina del commissario fino alle successive elezioni.
Il commissariamento disposto dal Ministero della Giustizia ha creato da subito forti incertezze sull’elezione del nuovo Consiglio Nazionale tenutasi il 15 ottobre 2012.
I numeri non tornavano: bisognava o no contare i voti degli ordini commissariati? Se per alcuni, i voti dei Consigli degli Ordini territoriali non andavano conteggiati, perché il Consiglio doveva ritenersi sciolto in caso di dimissioni del Presidente, per altri il mancato commissariamento dell’Ordine all’epoca delle elezioni rendeva validi i voti espressi.
Sulla questione è intervenuto il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero il quale, in una lettera che accompagnava i decreti di commissariamento, ha, per un verso, ricordato al Presidente Nazionale dell’Ordine che alle dimissioni del Presidente dell’Ordine la legge fa conseguire lo scioglimento automatico del Consiglio e per l’altro, ha evidenziato che il Consiglio Nazionale era obbligato dalla legge a comunicare le dimissioni dei due Presidenti. Il Consiglio Nazionale ha omesso, infatti, di comunicare al Ministero della Giustizia le dimissioni dei Presidenti dell’Ordine di Bari ed Enna, procurando una grave situazione di incertezza sulla validità delle elezioni del 15 ottobre ed impedendo al Ministero stesso di intervenire in una fase così delicata. Come ha ricordato lo stesso Ministero, l’art. 29, lettera e), del d.lgs. n. 139 obbliga il Consiglio Nazionale “a vigilare sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine”.
Il 12 novembre 2012 assieme ai candidati della Sua lista e ai candidati della lista collegata dei Ragionieri Commercialisti ha proposto reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, per quale motivo?
Il 27 ottobre 2012 il Consiglio territoriale di Ragusa e Modica ha deciso di non ammettere le liste II e 2 presentate dai Dottori Commercialisti e dai Ragionieri Commercialisti, per essere, a suo dire, il numero dei candidati indicati inferiore a quello di legge.
Si è fatto scudo del parere del Consiglio Nazionale del 17 ottobre 2012 che, per dare risposta al quesito del Presidente del Consiglio di Ragusa e Modica, si pronunciava per l’illegittimità delle liste composte da un numero di candidati inferiore a 9 candidati più il Presidente per i Dottori Commercialisti e da 8 candidati più il Vicepresidente per quella dei Ragionieri Commercialisti, laddove le due liste da noi presentate si componevano rispettivamente di 8 candidati più il Presidente e di 7 più il Vicepresidente.
Noi abbiamo chiesto l’annullamento dei provvedimenti di esclusione delle liste perché non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma che contempli la sanzione dell’esclusione dalla competizione elettorale nel caso di asserita indicazione di un candidato in meno. Non solo. L‘indicazione di un candidato in meno rispetto alle altre liste non è in grado di alterare né l’espressione di voto degli elettori, né il meccanismo del voto di lista, perché i numeri dei candidati delle liste elettorali debbono essere intesi come numeri massimi. Semmai l’indicazione di un candidato in meno riduceva le possibilità di voto, determinando uno svantaggio per la nostra lista e per quella dei Ragionieri Commercialisti. Il Consiglio Nazionale non si è ancora pronunciato, ma è forte la convinzione dell’illegittimità dei provvedimenti censurati.
Anche i candidati al Consiglio dell’Ordine di Roma hanno proposto reclamo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, perché?
L’8 novembre 2012 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha parzialmente accolto il reclamo presentato da una lista della componente Ragionieri Commercialisti, esclusa il 24 ottobre 2012 dal Consiglio territoriale di Roma, per mancanza del requisito dell’elettorato passivo in capo ad un candidato.
Il Consiglio Nazionale, pur confermando l’esclusione del candidato deliberata dal Consiglio territoriale per mancanza del requisito ex art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 139 del 2005, ha riammesso la lista dei Ragionieri alla competizione elettorale con un numero di canditati pari a quelli della lista dei Ragionieri Commercialisti collegata alla nostra ed esclusa. Il Consiglio Nazionale ha disposto non solo il rinvio dell’Assemblea elettorale al 20 e 21 dicembre 2012, ma ha anche annullato tutte le operazioni elettorali successive al 24 ottobre, incluse le votazioni per corrispondenza.
Si tratta di una situazione identica a quella dell’Ordine di Ragusa e Modica, ma trattata in maniera diversa. Nel caso di Roma il Consiglio Nazionale si è pronunciato per l’ammissione di una lista con 8 candidati, rinviando la data dell’Assemblea elettorale e annullando tutte le operazioni elettorali successive alla data dell’esclusione, nel caso di Ragusa, si pronuncia per l’esclusione. Una giustizia sbilanciata.
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 21 novembre 2012, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/11/21/roma-ragusa-un-peso-e-due-misure/
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