consumatori Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/consumatori/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 11 Oct 2024 14:14:09 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Chiarimenti sui poteri dell’AGCM: il parere del Consiglio di Stato https://www.giurdanella.it/2024/04/chiarimenti-sui-poteri-sanzionatori-dellagcm-il-parere-del-consiglio-di-stato/ Wed, 17 Apr 2024 15:22:48 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56626 Con l’art. 1, commi 5 e 6, del d.l. 104/2023, convertito con L. 136/2023, recante “Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali”, il legislatore ha assegnato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nuovi poteri investigativi e decisori. In particolare, il predetto articolo stabilisce che, qualora vengano riscontrati “problemi concorrenziali che ostacolano […]

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Con l’art. 1, commi 5 e 6, del d.l. 104/2023, convertito con L. 136/2023, recante “Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali”, il legislatore ha assegnato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nuovi poteri investigativi e decisori.

In particolare, il predetto articolo stabilisce che, qualora vengano riscontrati “problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori”, l’Autorità può imporre alle imprese interessate misure strutturali e comportamentali per porre rimedio alle distorsioni concorrenziali e, in caso di inottemperanza, può applicare le sanzioni previste dalla L. 287/1990, contenente norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Sul perimetro di detti poteri, l’AGCM ha richiesto un parere al Consiglio di Stato al fine di chiarire se – alla luce della genesi del decreto legge, della rubrica del suo articolo 1 – i nuovi poteri introdotti trovino applicazione, ratione materiae, al solo settore del trasporto aereo dei passeggeri ovvero abbiano una portata generale ed estesa a tutte le indagini conoscitive svolte dall’Autorità, a prescindere dal settore di riferimento.

Il Consiglio di Stato – con parere n. 61 del 29 gennaio 2024 – ha ritenuto che l’indagine ermeneutica non potesse arrestarsi al solo dato letterale che sembrerebbe, prima facie, militare per la limitazione dei poteri di cui ai commi 5 e 6 all’ambito oggettivo del trasporto aereo.

Infatti, nonostante la rubrica dell’art. 1, il Collegio ha valorizzato la circostanza che i primi quattro commi della disposizione facciano espresso riferimento al settore del trasporto aereo, mentre il comma 5 evoca, genericamente, i poteri dell’Autorità di attivare indagini conoscitive che conducano eventualmente all’adozione di misure strutturali e comportamentali nei confronti delle imprese interessate.

Secondo il Consiglio di Stato, neanche interrogando l’intenzione del legislatore, si ottengono indicazioni univoche; il decreto legge è preordinato alla “tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” e prevede, a tal fine, “interventi urgenti” relativi ad ambiti diversi ed eterogenei (per questo motivo il collegio parla di decreto omnibus).

Pertanto, è plausibile ritenere che il contesto normativo in cui è inserito l’articolo in analisi –  alla luce del quale va condotta l’indagine ermeneutica- non sia specifico e limitato a un singolo settore del mercato.

Il collegio ha ritenuto che, sebbene l’impulso legislativo alla base del decreto legge in analisi fosse la necessità di regolamentare il mercato del trasporto aereo – caratterizzato “dall’incapacità dell’offerta di reagire tempestivamente a repentini aumenti della domanda di trasporto aereo”- la logica complessiva dell’intervento sia quella di assicurare la concorrenza in mercati che, per la loro struttura, assistono all’attenuazione del confronto competitivo tra gli operatori economici con conseguenti pregiudizi per i consumatori.

Pertanto, limitare l’operatività dei poteri di indagine dell’AGCM a un solo specifico settore del mercato sarebbe irragionevole per due ordini di ragioni: innanzitutto, si avrebbe disparità di trattamento tra gli operatori del  settore del trasporto aereo e quelli di altri settori economici; in secondo luogo, si tradirebbe anche la finalità che ispira complessivamente il decreto legge 103/2023, volto a garantire in generale la tutela dei consumatori.

Il collegio ha concluso conclude rilevando, quindi, che “Si tratta, all’evidenza, di poteri che non presentano caratteri peculiari tali da essere “ritagliati”, in via esclusiva, sulle specificità del settore del trasporto aereo: non solo appaiono, senz’altro, suscettibili di applicazione a qualsiasi settore economico interessato da un’indagine, ma – soprattutto – sono tali che una limitazione operativa correlata al singolo settore merceologico appare prima facie ingiustificata ed irragionevole.”.

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ADR, l’alternativa per le controversie dei consumatori https://www.giurdanella.it/2015/05/adr-alternativa-controversie-consumatori/ Wed, 13 May 2015 11:09:35 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28134 Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). Come spiega la nota di […]

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Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori).

Come spiega la nota di Palazzo Chigi, “la direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese.

Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice medesimo.

Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR (acronimo di Alternative Dispute Resolution) ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia).

Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.

Il Ministero dello sviluppo economico è designato come unico punto di contato con la Commissione europea e al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo”.

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Vademecum sulle offerte commerciali dal Garante Privacy https://www.giurdanella.it/2015/04/vademecum-sulle-offerte-commerciali-garante-privacy/ Fri, 24 Apr 2015 09:58:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27745 L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il vademecum sulle offerte commerciali: “VIVA  I CONSIGLI, ABBASSO LO SPAM. Dal telefono al supermercato: il marketing a prova di privacy”. L’intento è quello di fornire  spiegazioni ai consumatori  su quali siano i loro diritti e  su come esercitarli, e di stimolare le imprese a migliorare […]

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L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il vademecum sulle offerte commerciali: “VIVA  I CONSIGLI, ABBASSO LO SPAM. Dal telefono al supermercato: il marketing a prova di privacy”. L’intento è quello di fornire  spiegazioni ai consumatori  su quali siano i loro diritti e  su come esercitarli, e di stimolare le imprese a migliorare la relazione positiva che devono instaurare con i propri utenti per evitare che il mondo delle promozioni commerciali degeneri solo nel “Far West” dello spam.

Nella guida è possibile trovare chiarimenti, consigli, regole utili a conciliare la privacy delle persone con le necessità del mercato.

Il vademecum, in particolore,  analizza in maniera specifica i problemi ricorrenti legati alle promozioni telefoniche e al funzionamento del Registro delle Opposizioni, così come alle tessere di fidelizzazione, ma anche quelli posti dalle nuove frontiere della comunicazione (come le promozioni tramite e-mail, la messaggistica istantanea e i social network).

Il testo è suddiviso in otto capitoli strutturati in forma di domanda/risposta, così da rendere più agevole l’approfondimento dei quesiti che vengono posti al Garante con maggiore frequenza:

  1. “Privacy e marketing nell’impresa”,
  2. “Libertà al consumatore: informativa e consenso”,
  3. “Finalità e disponibilità: asso pigliatutto”,
  4. “Le differenze tra i personal shopper e i disturbatori”,
  5. “La ricerca del cliente e lo scambio dei dati”,
  6. “Le promozioni al telefono”,
  7. “Web e social network, liberi dallo spam”,
  8. “Aiuto! a chi mi rivolgo?”.

Il vademecum si chiude con un’appendice ricca di riferimenti utili per chi vuole approfondire i principali provvedimenti adottati da Garante in questo settore.

Clicca qui per visionare il vademecum sulle offerte commerciali in formato pdf.

L’opuscolo può essere richiesto in formato cartaceo al Garante per la protezione dei dati personali, (piazza di Monte Citorio n. 123 – Roma), via mail  all’indirizzo ufficiostampa@garanteprivacy.it.

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Diritti dei consumatori: nuove regole dal 13 giugno https://www.giurdanella.it/2014/06/diritti-dei-consumatori-nuove-regole-dal-13-giugno/ Thu, 19 Jun 2014 06:45:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23580 Più tutele per i consumatori nei contratti a distanza, conclusi dopo il 13 giugno 2014

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Diritti dei consumatori: ecco le nuove norme per i contratti a distanza, conclusi dopo il 13 giugno 2014, tra consumatori e imprese. E’ entrato in vigore il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 (in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori), che modifica il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206).

Dal 13 giugno, dunque, aumentano le tutele dei cittadini, soprattutto quando acquistano a distanza, con contratti telefonici e via internet, o fuori dai locali commerciali. Di seguito, alcune delle novità contenute nel decreto legislativo 21 del 2014.

Informazione precontrattuale

In particolare, viene dato maggiore peso all’informazione precontrattuale, strumento necessario a garantire una scelta consapevole, e richiesta una maggiore trasparenza sui prezzi.

I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare. Gli acquirenti online non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l’ordine.

Divieto di caselle preselezionate

Vietate le caselle preselezionate nelle vendite on line (attualmente i consumatori sono spesso costretti a deselezionarle, se non desiderano i servizi supplementari proposti).

Diritto di ripensamento

Il consumatore può esercitarlo entro un termine più ampio, che passa dagli attuali 10 a 14 giorni. Più tempo, dunque, per restituire il bene. Se il consumatore non é stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il recesso viene esteso dagli attuali 60 (dalla conclusione del contratto) o 90 giorni (dalla consegna del bene), a dodici mesi;

Recesso dal contratto

In caso di recesso, il venditore ha 14 giorni (invece degli originari 30) per restituire le somme versate dal consumatore.

Acquisti con carte di credito o bancomat

Vietato applicare al consumatore aumenti di costi per acquisti effettuati con carte di credito o bancomat; analogo divieto viene previsto per la tariffa telefonica su linee dedicate e messe a disposizione del consumatore da parte del venditore, nelle vendite dirette o a distanza.

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Avvocati: anche consumatori https://www.giurdanella.it/2014/04/avvocati-anche-consumatori/ Fri, 11 Apr 2014 06:30:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22361 L’avvocato che concluda un contratto, potrà essere qualificato professionista o consumatore a seconda che quel contratto sia o meno funzionale all’esercizio della sua attività professionale

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La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5705/2014 ha affermato che “la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.), quale è l’avvocato, nel senso che il cliente può, ricorrendone le condizioni, essere qualificato consumatore nel rapporto con il suo legale, ancorché tale rapporto sia indubbiamente caratterizzato dall’intuitu personae, reciprocamente l’avvocato che concluda un contratto, potrà essere qualificato professionista o consumatore a seconda che quel contratto sia o meno funzionale all’esercizio della sua attività professionale».

Con tale argomentazione gli ermellini hanno condannato le società finanziarie, resistenti in un giudizio promosso contro un legale, al pagamento in solido delle relative spese e dichiarato la competenza del tribunale adito.

Gli enti in causa nel resistere al ricorso presentato dall’avvocato, che si era rifiutato di versare oltre all’intero quantum ricevuto in prestito a titolo di mutuo anche “una ulteriore somma asseritamente dovuta a saldo”, avevano inoltre eccepito l’incompetenza dell’organo giudicante, dal momento che nel caso di specie non poteva ravvisarsi “un rapporto di consumo, avendo l’attore concluso telefonicamente il contratto di mutuo, contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati, in veste di professionista”.

I giudici della Suprema Corte hanno invece ricordato come “la disciplina di protezione del consumatore non è limitata al caso in cui il contratto sia concluso per iscritto con rinvio a condizioni generali o mediante moduli o formulari”; ed inoltre hanno ribadito l’inderogabilità della competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati.

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Caro Tares, al vaglio dei Tar la tassa sui rifiuti. La prima pronuncia https://www.giurdanella.it/2014/01/caro-tares-al-vaglio-dei-tar-la-tassa-sui-rifiuti-la-pronuncia/ Tue, 21 Jan 2014 07:32:03 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=20887 Vari i profili di illegittimità lamentati, tra cui il vertiginoso aumento della tariffa, spesso frutto di un ampio potere discrezionale dell’ente locale

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E’ arrivata la prima sentenza di un Tribunale Amministrativo che, seppur in via cautelare, vuole vederci chiaro sul regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES di un Comune della Calabria.

Dai mesi scorsi, cioè dal momento in cui i Comuni hanno iniziato a predisporre i regolamenti in materia, si sono registrati infatti numerosi ricorsi dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e delle categorie professionali ai Tribunali Amministrativi competenti volti a farne dichiarare l’illegittimità. Vari i profili di illegittimità lamentati, tra cui spicca il vertiginoso aumento della tariffa, spesso frutto di un ampio potere discrezionale dell’ente locale che, secondo i ricorrenti, non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo della motivazione. Un aumento che, il più delle volte, non è rapportato e né comporta un sostanziale miglioramento del servizio stesso, considerato che la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto. L’articolo 14 del decreto legge 201/2011, istitutiva della Tares, al comma 20, fa infatti esplicito riferimento alla possibilità dei Comuni di rapportare le tariffe al servizio e quindi tenere conto dei disservizi e dei disagi, ai fini della riduzione fino al 20% della soglia massima.

In altri casi invece i ricorsi sono stati presentati per opporsi alla richiesta di alcuni Comuni che esortavano i cittadini a pagare un acconto della TARES 2013 senza che il Consiglio comunale avesse ancora approvato le tariffe del tributo. Secondo alcuni dei ricorsi presentati, una simile richiesta è censurabile, almeno per i seguenti motivi:

– l’art. 10 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. La condotta di questi Comuni potrebbe porsi in contrasto con il principio citato, poiché l’Ente locale sta chiedendo di pagare un acconto “al buio” (in alcuni casi l’acconto potrebbe anche superare l’importo dovuto, facendo nascere un diritto di rimborso in favore del contribuente, si veda ad es. il caso del contribuente che cessi di occupare l’immobile tassato, ad esempio per finita locazione, nei primi mesi del 2013);

– il pagamento della TARES 2013 si sovrappone a quello relativo alla TARSU 2012, con notevole aggravio finanziario per i contribuenti. La legge, invero, consente al Comune di posticipare l’acconto TARES 2013 a una data successiva all’approvazione delle tariffe del tributo. Invece, così facendo il ritardo del Consiglio comunale viene fatto gravare sui contribuenti.

Ed ecco che arriva la prima pronuncia anti-Tares.

Il T.A.R. Sez. Staccata di Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 9.1.2014, ha discusso i ricorsi 723 e 724 presentati da alcun commercianti e nei quali era anche sollecitata la richiesta di sospensione del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” e della delibera di “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013” del Comune di Siderno.

Il TAR, nel rinviare la decisione sul procedimento cautelare unitamente al merito all’esito degli incombenti istruttori, ha disposto a carico dell’Amministrazione Comunale la produzione di una relazione dettagliata sul servizio svolto nel 2013.

I ricorrenti avevano infatti esposto le gravissime disfunzioni che si erano verificate nel servizio raccolta rifiuti nell’anno 2013, evidenziando che “la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto “.

Questa l’ordinanza del TAR Calabria, n. 3 del 2014:

N. 00003/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00723/2013 REG.RIC.

N. 00724/2013 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2013, proposto da:

Racco Luciano N.Q. di Legale Rappresentante La Gru Srl, Mittica Luigi N.Q. di Legale Rappresentante di Mittica Elettrodomestici, Caridi Emilia N.Q. di Legale Rappresentante di Elettroshock Srl, Commisso Francesco N. Q. di Legale Rappresentante di Cieffe Srl, Commisso Antonio N. Q. di Legale Rappresentante di Punto Com Srl, Caridi Emilia N.Q. di Legale Rappresentante di Ideapiù Srl, Commisso Francesco N. Q. di Legale Rappresentante di Commisso F.Sco & C. Sas, Macrì Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante di Cico Snc, Figliomeni Dominick N. Q. di Legale Rappresentante di Casa del Gourmet Sas, Bolognino Melissa N. Q. di Legale Rappresentante di Ditta Individuale, Bolognino Giuseppe, Magno Nicolina, Piterna Cosimo, Lucà Tristano Titolare Ditta Individuale La Chimera, Guttà Lucia, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cecilia Gerace, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol. Trav. Amendol 15;

contro Comune di Siderno;

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2013, proposto da:

A.L.I.-Associazione Locride in Persona del Legale Rappresentante Antonio Vincenzo Albanese, Lombardo Sonia N. Q. di Legale Rappresentante di Polis 2001, Salerno Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante De “Il Gabbiano di Salerno Giuseppe & C. Sas”, Simone Antonella N. Q. di Legale Rappresentante Socia Accomandataria De “La Mimosa Sas di Simone Antonella & C.”, Ferraro Carlo N. Q. di Legale Rappresentante della “Petrolsud Sas di Ferraro Carlo & C.”, Lubieri Francesco N. Q. di Legale Rappresentante della “Agrituristica Sideros di Lubieri Francesco & C. Sas, Giorgini Immacolata N. Q. di Legale Rappresentante dell’Omonima Ditta, Crupi Mario N. Q. di Legale Rappresentante della Ditta “Pasticceria Millevoglie Sas di Crupi Mario & C.”, Sgotto Rosa N. Q. di Legale Rappresentante della Ditta Sgotto Mobili Sas, Commisso Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante di “Hotel Ristorante Stella del Jonio di Commisso G. e F.Lli Snc”, Diano Vincenzo N. Q. di Legale Rappresentante di “Grand Hotel President di Diano Vincenzo Sas”, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cecilia Gerace, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol. Trav. Amendol 15;

contro Comune di Siderno, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Satira, con domicilio eletto presso Demetrio Fusaro in Reggio Calabria, P.Geraci N. 3;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso n. 723 del 2013:

del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” approvato con Delibera n. 139 del 26/9/2013 pubblicata il 4.10.2013 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, della Deliberazione n.84 Reg. Gen. del 25 luglio 2013 pubblicazione n. 364 del 30/7/2013 della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno” e della Deliberazione n.108 del 28/8/2013 pubblicazione n. 403 del 2/9/2013 della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno “nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale, presupposto, in particolare Prot. 25872 del 2.10.13 Ufficio Tributi ed avvisi di pagamento TARES (Pagamenti tares n. Guttà Lucia n. 3612/2013 –Lucà Tristano n 4116/2013 –Piterna Cosimo n. 5532/2013 Magno Nicolina n. 4305/2013 -Bolognino Giuseppe n. 780/2013 -Bolognino Melissa n. 787/2013 -Figliomeni Dominick n. 1286 /2013 – Macrì Giuseppe n. 4233/2013 -Commisso Francesco n. 1653/2013 -Caridi Emilia n. 3680/2013 -Commisso Antonio n. 5638/2013 – Commisso Francesco n. 1456/2013 – Caridi Emilia n. 2387/2013 – Mittica Luigi n. 4712/2013 – Racco Luciano n.3829/2013 ) ..

quanto al ricorso n. 724 del 2013:

del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” approvato con Delibera n. 139 del 26/9/2013 pubblicata il 4.10.2013 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, della Deliberazione n.84 Reg. Gen. del 25 luglio 2013 pubblicazione n. 364 del 30/7/2013 della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno” e della Deliberazione n.108 del 28/8/2013 pubblicazione n. 403 del 2/9/2013 della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno “nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale, presupposto, in particolare Prot. 25872 del 2.10.13 Ufficio Tributi ed avvisi di pagamento TARES (Pagamento tares n. 5565/2013Lombardo Sonia, n.6486/13Sgotto Rosa, n.5850/2013Salerno Giuseppe, n.4655/2013Crupi Mario, n.3476/2013Giorgini Immacolata, n.7318/2013Lubieri Francesco, n.5434/2013Ferraro Carlo, n.3830/2013Simone Antonella, n. 639/2013Commisso Giuseppe, n.3509/2013 Diano Vincenzo ) ..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Siderno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva;

Visto l’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Vista la documentazione prodotta in giudizio dal Comune resistente nel ricorso n. 724/2013;

Comparati gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, che le esigenze dei ricorrenti possono essere tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto, con l’occasione, di richiedere alla Commissione Straordinaria presso il Comune di Siderno la produzione di una relazione dettagliata (sottoscritta anche dal Segretario Generale e dal Dirigente responsabile della gestione rifiuti) in ordine agli eventuali periodi – nel corso dell’anno 2013 – di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente;

Ritenuto che la predetta relazione dovrà essere depositata in giudizio entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione – o dalla notificazione a cura di parte – della presente ordinanza;

Ritenuto di fissare la trattazione nel merito delle cause riunite alla pubblica udienza del 5 giugno 2014; P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, nel termine ivi indicato.

Fissa la trattazione nel merito delle cause riunite alla pubblica udienza del 5 giugno 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente, Estensore, Caterina Criscenti, Consigliere, Valentina Santina Mameli, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/01/2014

L'articolo Caro Tares, al vaglio dei Tar la tassa sui rifiuti. La prima pronuncia proviene da Giurdanella.it.

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Recupero crediti: nuovo intervento AGCM contro le pratiche aggressive https://www.giurdanella.it/2013/06/recupero-crediti-nuovo-intervento-agcm-contro-le-pratiche-aggressive/ Fri, 28 Jun 2013 06:00:45 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14662 Sanzionata un'impresa che inoltrava atti di citazione presso sedi di Giudice di Pace incompetenti per indurre i consumatori a pagare debiti inesistenti

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso nota, con un comunicato del 15 giugno 2013, la propria delibera del 30 maggio 2013 con la quale ha sanzionato un’impresa per avere inoltrato atti di citazione presso sedi di Giudice di Pace sistematicamente incompetenti, al fine di indurre i consumatori a pagare debiti in realtà non esistenti.
Il numero di provvedimenti dello stesso tipo adottati dall’Antitrust negli ultimi sei mesi sale cosi a tre; l’obiettivo di tali decisioni è quello di contrastare con forza l’utilizzo di questa pratica, ritenuta aggressiva perché basata sulla minaccia di promuovere un’azione legale manifestamente temeraria o infondata.
Nel caso di specie il provvedimento è stato adottato nei confronti dell’impresa individuale Consuelo Paravati, in seguito alle numerose richieste di intervento pervenute da alcune associazioni di consumatori (Confconsumatori e Unione Nazionale Consumatori) le quali avevano ricevuto, nel corso degli ultimi anni, diverse segnalazioni al riguardo.
Dall’istruttoria conclusa nei confronti dell’impresa è risultato infatti che “al fine di tentare di recuperare crediti infondati o prescritti, il professionista ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione fittizia della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo”.
L’ AGCM ha ritenuto tale pratica idonea a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario.
La condotta in esame integra, secondo quanto riportato dall’Antitrust, “una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, rubricato “ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento”, è considerata aggressiva una pratica basata su qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.”
L’Autorità ha quindi sanzionato l’impresa con una multa di 50 mila euro, imponendo inoltre la pubblicazione di un estratto del provvedimento sanzionatorio su due quotidiani.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della delibera AGCM del 30 maggio 2013 (rif. PS8710).

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Il concorsista è un consumatore? Per il Tar Lazio no https://www.giurdanella.it/2013/05/il-concorsista-e-un-consumatore-per-il-tar-lazio-no/ https://www.giurdanella.it/2013/05/il-concorsista-e-un-consumatore-per-il-tar-lazio-no/#comments Fri, 24 May 2013 06:00:19 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13067 L'interesse tutelato deve essere tale che, una volta realizzato, soddisfi tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non i soli interessi particolari di singoli associati

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Il Tar Lazio, con sentenza n. 4548 dell’8 maggio 2013, torna a rilevare la carenza di legittimazione attiva del Codacons in relazione alla vicenda processuale relativa alle lamentate illegittimità della prima prova del concorso dell’Agenzia delle Entrate, bandito nel 2011 per il reclutamento di 855 funzionari.

Per la parte che qui interessa, il Collegio, in primo luogo si richiama alla costante giurisprudenza amministrativa che nega una generalizzata legittimazione per la tutela dei diritti del cittadino – contribuente a tutte quelle associazioni che, come il Codacons, sono per statuto volte alla tutela dei diritti di soli consumatori e utenti.

La legittimazione di tali enti “deve quindi essere parametrata su quegli atti che incidano, con specificità e immediatezza, sulla posizione delle sole categorie da esso istituzionalmente rappresentate”.

Stesso discorso, in buona sostanza, vale per il cittadino – concorrente in una selezione pubblica. Prosegue il Tar Lazio, “Non può, corrispondentemente, essere riconosciuta alla predetta associazione una generalizzata legittimazione alla tutela anche dell’interesse (che assume connotazione invero indifferenziata rispetto alla generalità dei consociati) al corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico”, quale può essere considerato quello alla correttezza e all’imparzialità delle procedure di accesso ai pubblici uffici.

Oltre a ciò, l’interesse tutelato deve essere tale che, una volta realizzato, soddisfi tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non i soli interessi particolari di singoli associati o sottogruppi, proprio in ragione dell’omogeneità e dell’indivisibilità dell’interesse di categoria. Anche volendo ritenere il Codacons legittimo rappresentante della categoria dei concorsisti, non potrebbe intraprendere azioni legali a tutela solo di quella parte di concorrenti che non hanno superato una prova della selezione pubblica, in quanto un’iniziativa di questo tipo finirebbe per frantumare quella stessa categoria di cui si vogliono far valere i diritti.

Pertanto, conclude il Tar Lazio “in definitiva, reputa il Collegio che il Codacons sia, nella presente controversia, carente di legittimazione sotto un duplice profilo: sul piano soggettivo, in quanto (avuto riguardo alle finalità statutarie), esso non è legittimato a rappresentare la “categoria” per la quale dichiara di agire (ovvero, l’intera, indifferenziata platea dei cittadini – contribuenti); sul piano oggettivo, in quanto manca un qualsivoglia collegamento con un’attività di produzione e/o erogazione di beni o servizi pubblici, tale da rendere almeno teoricamente ipotizzabile la lesione ovvero la messa in pericolo di interessi facenti capo ai consumatori e/o utenti”.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza in commento (Tar Lazio, Sezione II, sentenza n. 4548 dell’8 maggio)

 

 

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https://www.giurdanella.it/2013/05/il-concorsista-e-un-consumatore-per-il-tar-lazio-no/feed/ 1
Il contribuente è un consumatore? Per il Tar Lazio no https://www.giurdanella.it/2013/04/il-contribuente-e-un-consumatore-per-il-tar-lazio-no/ Fri, 26 Apr 2013 06:30:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12053 Dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Codacons contro l'IMU

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È del 20 marzo 2013 la notizia della declaratoria di inammissibilità del Tar Lazio del ricorso proposto dal Codacons per ottenere l’annullamento di tutti i provvedimenti che hanno contribuito ad introdurre l’IMU, considerata l’iniquità dell’imposta.
Il giudice amministrativo non si è spinto ad esaminare il merito delle censure prospettate, rilevando in via pregiudiziale “innanzitutto” il difetto di legittimazione ad agire del Codacons e argomentando poi l’inammissibilità del ricorso collettivo dei consumatori per la mancata allegazione di elementi sufficienti a comprovare la loro stessa legittimazione a ricorrere, nonché per la circostanza che le delibere comunali impugnate recassero o potessero recare determinazioni diverse sulle aliquote applicate nei diversi Comuni.
L’aspetto più interessante della pronuncia è sicuramente rappresentato dal teorema della non sovrapponibilità del concetto di contribuente con quello di consumatore, alla base della rilevata carenza di legittimazione attiva del Codacons.
Afferma il giudice amministrativo: “difetta innanzitutto, ad avviso del Collegio, in capo alla ricorrente Associazione, la legittimazione ad agire al fine della sollecitazione del sindacato giurisdizionale in materia di istituzione, regolamentazione e disciplina di un tributo, afferente pertanto ad un interesse non dei consumatori o degli utenti di un pubblico servizio, quanto dei contribuenti in generale”.
Ma in che cosa si differenzia la nozione di consumatore da quella di contribuente?
L’esorbitanza dell’azione promossa dal Codacons rispetto alle sue stesse finalità statutarie e alle possibilità di impugnativa riconosciute dal Codice del Consumo (Dlgs 206/2005) e dalla Legge sulle Associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), viene argomentata dal Tar Lazio in ragione della maggiore ampiezza della nozione di contribuente – che di fatto comprende tutti i cittadini – rispetto alla nozione di consumatore, che invece riguarda solo gli utenti di determinati beni o servizi. E il Codacons, al pari di qualsiasi altra associazione volta a tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori, non può prescindere dall’accertamento della lesione di un interesse collettivo della specifica categoria rappresentata, omogeneo e indivisibile.
Pertanto, conclude il Tar “la legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso di regolare iscrizione nell’apposito elenco ministeriale, legittimazione correlata ai “diritti fondamentali” che l’art. 2 comma 2 d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice dei consumatori) riconosce in favore dei consumatori e degli utenti medesimi, per quanto ampia non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario esser commisurata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti”.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza n. 2843/2013 del Tar Lazio.

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Associazioni consumatori, le nuove regole per l’iscrizione. Il testo https://www.giurdanella.it/2013/02/associazioni-consumatori-le-nuove-regole-liscrizione-il-testo/ Thu, 21 Feb 2013 12:50:41 +0000 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2013 n. 42 il decreto 21 dicembre 2012 n. 260 del ministero dello Sviluppo economico “Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo”. L’entrata in vigore del […]

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2013 n. 42 il decreto 21 dicembre 2012 n. 260 del ministero dello Sviluppo economico “Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo”.

L’entrata in vigore del provvedimento è fissata per il 6 marzo 2013

Qui il testo integrale del decreto

 

 

 

 

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