L'articolo Ricorso elettorale: contestare i verbali della commissione elettorale non richiede querela di falso proviene da Giurdanella.it.
]]>Tar Sicilia – Palermo, sez. I, 8 marzo 2019, n. 701
Mediante ricorso elettorale al TAR, venivano impugnati i verbali con i quali venivano contati un certo numero di voti a dei candidatati in lista elettorale, in contrasto a quanto era riportato nelle tabelle di scrutinio.
Veniva contestato, tuttavia, che la contestazione delle risultanze fidefacienti dei verbali delle sezioni elettorali avrebbe richiesto la proposizione della querela di falso innanzi al giudice ordinario, dato che fanno piena prova fino a querela di falso.
Il Tar Palermitano, a tale proposito, cita il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla scorta della decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 32 del 20 novembre 2014.
E’ vero che i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione elettorale, in quanto atti pubblici, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza.
Tuttavia, secondo l’orientamento citato, ciò non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto (che resta coperto dalla fede privilegiata), ma piuttosto l’esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti, anch’essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la correttezza del contenuto del verbale, posto che, in tale evenienza, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale (che richiederebbe, quella sì, la proposizione di querela di falso), ma solo la regolarità formale delle annotazioni in esso riportate (ex plurimis Consiglio di Stato, III, 3 agosto 2016, n. 3518).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente contestava che i verbali della Commissione elettorale risultavano compilati in difformità dalle risultanze delle tabelle di scrutinio: in tale caso la contestazione dei dati in essi riportati non esige la querela di falso, giustificandosi la verificazione ordinata dal TAR ai fini del computo esatto dei voti riportati dai candidati.
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]]>L'articolo Legge Elettorale Regionale, premio di maggioranza e voti validi: per il CGA, tutto come prima proviene da Giurdanella.it.
]]>Non lascia alcun margine di incertezza il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, nella sentenza n. 273 del 25 febbraio 2013 (Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore), con la quale respinge il ricorso di due candidati al consiglio comunale di Vittoria alle elezioni amministrative dello scorso maggio/giugno 2011.
Ad avviso dei ricorrenti, il combinato disposto degli artt. 4, comma 6 della L.R. 35/1997 e art. 6 L.R. 6/2011 non sarebbe stato compatibile con l'operato dell'Ufficio centrale elettorale che, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, ha incluso nel novero dei “voti validi” non solo il numero dei voti attribuiti alle liste (con esclusione, ovviamente, di quelli attribuiti alle liste che non hanno raggiunto lo sbarramento del 5%), ma anche i voti validamente espressi soltanto in favore di uno dei candidati alla carica di Sindaco. A sostegno di tale tesi i due candidati non eletti sostenevano che l'entrata in vigore delle legge di interpretazione autentica delle legge elettorale regionale avesse apportato una modifica interpretativa nell'ordinamento tale per cui per "voti validi" ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza si sarebbe dovuto fare riferimento ai soli voti validi espressi dagli elettori per il consiglio comunale e non anche ai voti validi espressi in favore del sindaco, superando così l'esigenza di stabilità sottesa all'attribuzione del premio di maggioranza.
Il Comune di Vittoria, difeso in primo e in secondo grado dagli avvocati Angela Bruno e Carmelo Giurdanella, sosteneva invece il corretto operato dell'ufficio elettorale nell'attribuire il premio, non solo perché conforme a decenni di giurisprudenza amministrativa univoca, ma anche perché avallato da concrete esigenze di governabilità dell'ente locale. A tal proposito, la ratio dell'interpretazione seguita dall'ufficio elettorale sta tutta nell'aver evitato al Comune di Vittoria il c.d. effetto "anatra zoppa", ovvero la costituzione di una maggioranza consiliare opposta al sindaco eletto.
L'organo di vertice della giustizia amministrativa siciliana, aderendo in toto alle argomentazioni difensive dell'ente, sottolinea come "la giurisprudenza di questo Consiglio ha da tempo univocamente chiarito che l’espressione “voti validi” contenuta nel comma 6 dell’art. 4 comprende, oltre ovviamente ai voti attribuiti alle liste, anche i voti conferiti solo al sindaco e non alle liste ad esso collegate (cfr. CGA n. 514 del 2005)". Ma non solo CGA, dal momento che "anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato interpreta in questo senso la normativa sostanzialmente analoga contenuta nell’art. 72 comma 10 del T.U.E.L. (cfr. V Sez. n. 802 del 2012)"
"La ratio sottesa alla regola generale dell’attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al sindaco eletto, ancorchè non maggioritaria nel computo dei soli voti di lista, sia proprio, ed esclusivamente, quella di assicurare la stabilità del governo locale, messa altrimenti in discussione dalla formazione di una maggioranza consiliare che risulti espressione di una parte politica antagonista rispetto a quella nella quale si riconosce il Sindaco eletto", si legge in sentenza.
"Ne consegue che il riferimento legislativo alla metà più uno dei “voti validi” opera in funzione derogatoria rispetto alla regola generale (attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al sindaco eletto). Trattandosi di previsione derogatoria, se ne impone una interpretazione restrittiva, nel senso che “all’esigenza di garantire quanto più possibile la stabilità del governo locale mediante attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al Sindaco eletto, ancorchè eventualmente minoritaria rispetto ad altra lista in competizione, il legislatore regionale accorda un temperamento ed un correttivo nel solo caso-limite in cui lo squilibrio tra le forze in campo risulti a tal punto accentuato da comportare la formazione di una maggioranza consiliare in manifesta ed insanabile contraddizione con la volontà democraticamente espressa dal corpo elettorale: il che si verifica soltanto quando il numero dei suffragi complessivamente espressi per la lista non collegata al Sindaco eletto sia addirittura superiore alla metà più uno di tutti i voti validamente espressi nella competizione elettorale unitariamente considerata”, conclude il Collegio.
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]]>L'articolo Elezioni Regionali 2013: incandidabili i condannati in via definitiva proviene da Giurdanella.it.
]]>Lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Stefano Baccarini, con la sentenza n. 695 del 6 febbraio 2013.
Il collegio respinge così il ricorso proposto da un candidato per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Molise, prevista per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, contro l'Ufficio Centrale Regionale Per L'Elezione del Pres. e Giunta Reg. della Regione Molise, U.T.G. – Prefettura di Campobasso, Ministero dell'Interno per la riforma della sentenza breve del T.A.R. MOLISE n. 00027/2013, concernentela cancellazione del nominativo del candidato dalla lista regionale.
Dal casellario giudiziale risultava infatti a carico del ricorrente, una sentenza definitiva di condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Campobasso, divenuta definitiva il 19.12.2001, relativa al delitto di abuso d’ufficio.
L’Ufficio Centrale Regionale per le elezioni regionali in Molise, aveva dunque cancellato il nominativo del ricorrente dalla lista dei candidati in ragione della ritenuta ricorrenza della causa di incandidabilità sancita dall’art. 7, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Il ricorrente sosteneva invece che la normativa inibitoria di cui al D.Lgs. n. 235/2012 sarebbe stata applicabile solo con riferimento alle sentenze successive alla sua entrata in vigore.
Tuttavia l'organo di vertice della giustizia amministrativa osserva come "l’applicazione delle cause ostative di cui allo jus superveniens alle sentenze di condanna intervenute in un torno di tempo anteriore non si pone in contrasto con il dedotto principio, ricavabile dalla Carta Costituzionale e dalle disposizioni della CEDU, dell’irretroattività delle norme penali e, più in generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive".
"La disposizione in questione contempla casi di non candidabilità che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di configurare in relazione al fatto che l'aspirante candidato abbia subito condanne in relazione a determinate tipologie di reato caratterizzate da uno speciale disvalore (Corte Cost. sentt. n. 407/1992; n. 114/1998). – si legge nella sentenza – Il fine primario perseguito è quello di allontanare dallo svolgimento del rilevante munus pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia. In questo quadro la condanna penale irrevocabile è presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di "indegnità morale" a ricoprire determinate cariche elettive: la condanna stessa viene, quindi, configurata alla stregua di "requisito negativo" o “qualifica negativa” ai fini della capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica (Corte Cost., sentenza 31 marzo 1998, n. 114, con riguardo all’analoga fattispecie delle cause di incandidabilità previste, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16)".
"L’applicazione della richiamata disciplina ai procedimenti elettorali successivi alla sua entrata in vigore, pur se con riferimento a requisiti soggettivi collegati a fatti storici precedenti, non dà la stura ad una situazione di retroattività ma costituisce applicazione del principio generale tempus regit actum che impone, in assenza di deroghe, l’applicazione della normativa sostanziale vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo", aggiunge il collegio.
Quindi risulta vano invocare la Costituzione o la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: non è un problema di irretroattività della legge penale, ma l’aver subito una condanna penale definitiva costituisce un requisito negativo che giustifica l'esclusione dalla partecipazione alla competizione.
Qui il testo integrale della sentnza n. 695/2013 del Consiglio di Stato
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]]>L'articolo Elezioni politiche 2013, esclusione liste : ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione proviene da Giurdanella.it.
]]>I giudici amministrativi sono fermi nel ritenere il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice amministrativo che del giudice ordinario, atteso che gli artt. 66 Cost. e 22 e 87, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 riservano alla autodichia di ciascuna Camera il potere di verificare la legittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale relativo alle elezioni politiche.
"Considerato, in particolare, che in tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, l'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'Assemblea elettiva, tramite le rispettive Giunte parlamentari, la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo” (Cassazione civile sez. un.08 aprile 2008, n. 9151; T.A.R. Trento Trentino Alto Adige, 11 aprile 2008, n. 92; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 04 novembre 2008, n. 9574)", si legge nella sentenza breve.
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]]>L'articolo Elezioni 2013: voto con procedura speciale e rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda. Le circolari del Ministero proviene da Giurdanella.it.
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Circolare n. 19/2013/E.P.
AI SIGG. SINDACI, COMMISSIONI STRAORDINARIE E COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA =LORO SEDI=
OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.
Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purché gli stessi siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione.
Ciò premesso, rinviandosi alla circolare prefettizia n. 6 del 9 gennaio 2013 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto dei detenuti, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e alla circolare n. 4 dell'8 gennaio 2013 (lett. g) per l'ammissione al voto domiciliare, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle consultazioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori di seguito evidenziate.
INDICE
a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, candidati alle elezioni politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi.
b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
c) Naviganti (marittimi e aviatori).
d) Degenti in ospedali e case di cura.
e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, candidati alle elezioni politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi (art. 48 del D. P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
-Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del comune o, nel caso del presidente, in altro comune della circoscrizione per l'elezione della Camera o della circoscrizione regionale per l'elezione del Senato. Si rammenta, al riguardo, che possono essere nominati agli incarichi di scrutatore e di segretario solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il seggio elettorale mentre la designazione del presidente di seggio viene effettuata dal presidente della Corte d'appello sulla base dei nominativi inclusi nell'apposito albo istituito, nell'ambito del distretto della Corte, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1990;
– i rappresentanti delle liste di candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione (Camera e Senato);
– i candidati alle elezioni politiche votano in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti;
– gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale.
Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto "ope legis".
b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240)
I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.
Al riguardo la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, con nota che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti al fine dell'avviamento alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.
Le SS.LL. vorranno attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).
Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto "ope legis".
c) Naviganti (marittimi e aviatori) ( art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)
I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.
Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:
– l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
– il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne informa telegraficamente, o con altro mezzo equivalente, il comune nelle cui liste elettorali il navigante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
– il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
– il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
– il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
– il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.
d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale.
Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione .
Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
– ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
– a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma o con altro mezzo equivalente, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
– a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura.
– La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.
I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:
1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti- letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. Si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste di candidati, se designati – sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopracennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;
3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario. Le funzioni del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste dei candidati, se designati -, sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.
L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede anche la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.
Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.
e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del D.P.R. 361/1957 e art. 42 del D.P.R. n. 570/1960)
Come evidenziato anche in occasione di precedenti tornate elettorali, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi degli articoli summenzionati, purché siano elettori di un qualsiasi comune del territorio nazionale, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.
La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
Le SS.LL. vorranno sensibilizzare al riguardo i direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.
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Nel richiamare i contenuti della circolare n. 4 dell'8 gennaio 2013 (lettera h), si rammenta ulteriormente che ciascun ufficio elettorale di sezione dovrà essere dotato di un bollo di sezione aggiuntivo per ogni seggio speciale o per ogni ufficio distaccato di sezione (c.d.seggio volante ) istituito, anche ai fini della raccolta del voto domiciliare, nell'ambito della sezione medesima.
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Al fine di agevolare le operazioni dei seggi speciali e degli uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), i comuni vorranno, come per gli ammessi al voto domiciliare, apportare agli appositi elenchi degli altri elettori ammessi a votare con modalità speciale (naviganti, detenuti, ricoverati in ospedali e case di cura, tossicodipendenti degenti presso comunità) una ulteriore apposita annotazione ("vota solo Camera") a fianco dei nominativi degli elettori che, alla data di domenica 24 febbraio 2013, non avranno compiuto i venticinque anni di età e, pertanto, avranno titolo a votare solo per la Camera dei deputati e non già per il Senato della Repubblica.
Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti delle sezioni nelle cui circoscrizioni esistono seggi speciali o seggi "volanti".
Sul rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale, leggi la circolare n. 19/2013
L'articolo Elezioni 2013: voto con procedura speciale e rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda. Le circolari del Ministero proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Elezioni Politiche 2013: come si vota. La legge elettorale e il manuale proviene da Giurdanella.it.
]]>Si voterà, come per le precedenti elezioni politiche del 2006 e 2008, con il sistema proporzionale con soglie di sbarramento e premio di maggioranza, introdotto dalla legge n. 270 del 2005.
I principali elementi che caratterizzano tale sistema sono:
– la possibilità delle liste di aderire a coalizioni, indicando previamente il nome del leader della coalizione;
– la previsione di un articolato sistema di soglie di sbarramento;
– l’attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione (o lista) vincente.
Per poter accedere all’assegnazione dei seggi alla Camera, sono previste soglie calcolate sul totale dei voti validi a livello nazionale, pari al 10 per cento per le coalizioni, al 2 per cento per le singole liste che aderiscono ad una coalizione, al 4 per cento per le liste non coalizzate e per quelle le cui coalizioni non hanno raggiunto il 10 per cento. Per il Senato le percentuali di soglia sono più alte: rispettivamente il 20, il 3 e l’8 per cento, calcolate su base regionale, anziché a livello nazionale.
Il premio di maggioranza è attribuito secondo modalità sensibilmente diverse tra i due rami del Parlamento. Alla Camera, il premio è assegnato alla coalizione di liste (o lista singola) più votata a livello nazionale. Il premio consiste nell’assegnazione di un certo numero di seggi necessario a raggiungere la quota di 340 deputati su 630. Se la coalizione raggiunge o supera tale soglia, ovviamente il premio non scatta.
Al Senato, il premio è attribuito a livello regionale: in ciascuna regione (tranne Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, regioni per le quali vigono disposizioni particolari) viene assegnato alla coalizione (o alla lista) più votata in quella regione il numero di seggi necessario a raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione.
I seggi sono ripartiti tra le regioni in proporzione alla popolazione residente, ma nessuna regione può avere meno di sette senatori, tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno e il Molise, che ne ha due.
Non è previsto alcun quorum minimo per l’attribuzione del premio che è assegnato alla coalizione (o alla lista) più votata.
Infine, sia alla Camera sia al Senato non è prevista l’espressione del voto di preferenza, e l’ordine degli eletti è dato dalla successione dei candidati in ciascuna lista.
Una diversa disciplina elettorale è prevista per la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero (sei senatori e dodici deputati eletti con metodo proporzionale in una apposita “circoscrizione Estero”). Sono altresì previste specifiche disposizioni per talune regioni (Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige) caratterizzate da bassa popolazione o dalla presenza di consistenti minoranze linguistiche.
Il decreto-legge n. 223 del 18 dicembre 2012 (convertito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232), modifica, in caso di conclusione anticipata della legislatura, alcune norme sul numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati, sulle cause di ineleggibilità e sulla garanzia del diritto di voto ai cittadini che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali (si veda il tema Disposizioni urgenti in materia elettorale). Le disposizioni si applicano limitatamente alle elezioni politiche del 2013.
Sulla materia delle cause di incandidabilità, è stato emanato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il provvedimento reca un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
Qui le slides riassuntive predisposte dal Ministero dell'Interno
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]]>In base all'articolo 64 del Dpr 570/1960, infatti, sono nulle le schede che contengono scritte o segni estranei all'espressione del voto, e questi puntini fanno presumere che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere.
Di seguito, il testo integrale della sentenza:
N. 00012/2013REG.PROV.COLL.
N. 08914/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8914 del 2011, proposto da Giuseppe Maida, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Picozza, Annalisa Di Giovanni ed Evelina Porcelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via di San Basilio 61;
contro
Comune di Chiaravalle Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Morcavallo e Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Arno, 6;
nei confronti di
Gregorio Tino, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Arnò e Francesco Pitaro, con domicilio eletto presso Maurizio De Filippo in Roma, via Filippo Corridoni 25;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 01262/2011, resa tra le parti, concernente operazioni elettorali per il rinnovo della carica di sindaco e consiglio comunale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiaravalle Centrale e di Gregorio Tino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Annalisa Di Giovanni, Oreste Morcavallo e Giuseppe Pitaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 15 e 16 maggio 2011 si svolgevano le elezioni amministrative nel Comune di Chiaravalle Centrale, centro con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
All’esito risultava eletto Sindaco il sig. Gregorio Tino, collegato alla lista n. 2 “Chiaravalle Futura”, che riportava 1.335 voti. Il sig. Giuseppe Maida, candidato Sindaco con la lista n. 3, “Unione Democratica”, ne conseguiva invece 1.331. Il distacco tra i due risultava, pertanto, pari a quattro voti.
Il candidato Maida impugnava, quindi, dinanzi al T.A.R. per la Calabria, il verbale del 17 maggio 2011 delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni e di proclamazione degli eletti alla carica, deducendone l’illegittimità e chiedendo l’annullamento integrale delle operazioni elettorali, ovvero, in via gradata, l’annullamento del risultato delle elezioni e la rinnovazione delle stesse, limitatamente alle sezioni per le quali l’esito elettorale fosse risultato illegittimo.
In via ulteriormente gradata, egli chiedeva l’attribuzione dei voti dichiarati nulli dalle Commissioni elettorali, oltre quelli già ottenuti dalla propria lista elettorale.
Il ricorrente esponeva pertanto, a fondamento del gravame, i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 48 Cost., degli artt. 42 e 44 del DPR 16 maggio 1960 n. 570, dell’art. 53 del DPR n. 361/57.
La struttura sanitaria denominata “Domus Aurea” avrebbe avanzato esplicita richiesta di un seggio elettorale c.d. volante. Eppure la commissione elettorale della sezione n. 2, cui sarebbe stata trasmessa la richiesta ad opera del Comune, non avrebbe ricevuto alcuna richiesta di seggio mobile, né elenco dei degenti ricoverati.
Tutto ciò aveva impedito ai sette degenti ospiti della struttura di esprimere il proprio voto, il quale, stante lo scarto di voti tra i due candidati a sindaco, avrebbe potuto essere determinante.
2) Violazione dell’art. 53 deL DPR n. 361/57.
Le operazioni di spoglio sarebbero state costellate di errori, che avevano portato all’annullamento complessivo di ben 98 schede elettorali.
In particolare, sarebbero state illegittimamente annullate :
1) nella Sez. n. 4 :
a) due schede, con segno croce sul contrassegno della lista n. 3, recanti sottolineatura delle preferenze;
b) due schede recanti, oltre al segno croce sul contrassegno della lista n. 3, la dicitura, nello spazio inerente al voto di preferenza per il candidato a consigliere, “Avv. Cortese”;
2) nella Sez. n. 5 :
– una scheda con la dicitura, nello spazio inerente al voto di preferenza per il candidato a consigliere, “Cortese Mimmo”;
3) nella Sez. n. 7 :
a) una scheda recante voto sul simbolo della lista n. 3 (“Unione Democratica”), con simbolo sbarrato più volte;
b) una scheda recante voto sullo stesso simbolo della lista n. 3, con puntini sulla preferenza;
4) nella Sez. n. 8, infine :
– quattro schede recanti, analogamente, il voto sul simbolo della lista n. 3 “Unione Democratica”, con puntini sulla preferenza.
Si costituiva in giudizio in resistenza all’impugnativa il Comune di Chiaravalle Centrale, che deduceva l’inammissibilità del gravame sotto più profili. In particolare, veniva eccepita l’assoluta genericità dell’oggetto del ricorso, che avrebbe avuto carattere esplorativo; la sua mancata notificazione a tutti i controinteressati, costituiti dai consiglieri eletti; infine, la mancata prova dell’illegittimo annullamento di undici voti, pur dedotto in ricorso. Il gravame, in ogni caso, sarebbe stato anche privo di fondamento nel merito.
Resisteva altresì al ricorso il controinteressato sig. Gregorio Tino.
Questi, eccepita l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli altri eletti quali controinteressati, nonché l’inammissibilità della richiesta di rivalutazione delle schede dichiarate nulle, e non assegnate, per carenza sia di un principio di prova che della c.d. prova di resistenza, deduceva comunque anche l’infondatezza dell’impugnativa.
Il controinteressato spiegava, inoltre, ricorso incidentale, con il quale, sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rilasciate da rappresentanti di lista, assumeva quanto segue :
a) nella Sez. n. 2 non sarebbe stato attribuito alla lista del candidato ricorrente incidentale il voto corrispondente ad una scheda recante segno sul simbolo della lista n. 2 “Chiaravalle Futura”, con voto di preferenza in favore del candidato consigliere “Rag. Garito”;
b) nella Sez. n. 3 sarebbe stato illegittimamente attribuito un voto alla lista n. 3 (candidato sindaco sig. Maida) risultante da una scheda recante, nello spazio destinato alla preferenza, le parole “Gregorio Tino”;
c) nella Sez. n. 4 sarebbero stati, in realtà, illegittimamente attribuiti alla stessa lista avversaria quattro voti, relativi ad altrettante schede riportanti il voto sul simbolo della lista n. 3, di cui due schede recanti la sottolineatura delle preferenze, e le altre due l’indicazione della preferenza per il candidato consigliere “Avv. Cortese”;
d) nella Sez. n. 4 sarebbe stata illegittimamente annullata una scheda recante voto sul simbolo della lista n. 2 “Chiaravalle Futura”, con preferenza in favore del candidato consigliere “sig.ra Sanzo”;
e) nella Sez. n. 7 sarebbero stati illegittimamente attribuiti alla lista rivale due voti, relativi ad una scheda riportante il voto sul simbolo sbarrato più volte e ad altra con puntini sulla preferenza;
f) nella Sez. n. 8 sarebbero stati illegittimamente attribuiti alla stessa lista avversaria quattro voti desunti da schede che presentavano dei puntini sulla preferenza.
Il ricorrente con atto notificato il 16 luglio 2011 proponeva motivi aggiunti.
All’esito il T.A.R. adìto, con la sentenza n. 1262/2011 in epigrafe, respingeva il ricorso principale e dichiarava, di riflesso, improcedibile quello incidentale.
Da qui l’appello a questo Consiglio del ricorrente soccombente, che con il suo nuovo gravame riproponeva, in sostanza, le proprie doglianze, criticando la pronuncia impugnata per averle respinte e disatteso la propria richiesta istruttoria.
Si costituivano anche in questa sede in resistenza all’impugnativa sia il Comune interessato che il sig. Gregorio Tino, che con le loro rispettive memorie reiteravano le loro eccezioni di inammissibilità, anche sotto il profilo della tardività dei motivi aggiunti avversari, ed argomentavano per l’infondatezza dell’appello.
Il controinteressato riproponeva il proprio ricorso incidentale.
L’appellante, dal canto suo, con una conclusiva memoria controdeduceva alle eccezioni avversarie ed insisteva sulle proprie doglianze e richieste.
All’udienza del 24 febbraio 2012 l’appellante dichiarava di rinunziare, come già anticipato in memoria, al primo motivo di appello.
La Sezione indi, con ordinanza n. 1544 del 19 marzo 2012, oltre a stabilire l’integrazione del contraddittorio processuale, disponeva incombenti istruttori, onerandone il Prefetto di Cosenza.
Segnatamente, veniva disposta la verificazione delle specifiche schede formanti oggetto di controversia, alla luce delle doglianze introdotte con gli originari ricorsi principale ed incidentale e riproposte in questa sede.
Donde la richiesta della Sezione di accertare, tra le schede che erano state ufficialmente dichiarate nulle, l’esistenza di esemplari aventi le specifiche caratteristiche delle 11 schede complessivamente indicate dalla ricorrente, quali sopra descritte; e di rimettere a questo Consiglio, in proposito, una relazione con indicazione delle schede riscontrate effettivamente in possesso delle suddette caratteristiche, e con le valutazioni della Prefettura in ordine agli elementi emersi e alla loro incidenza sulla proclamazione degli eletti.
Nello stesso modo veniva stabilito di procedere, inoltre, alla verifica delle schede formanti oggetto delle deduzioni del ricorso incidentale, con riferimento alle tre ipotesi descritte nella relativa elencazione, sopra, alle lettere a), b) e d).
Con successiva ordinanza n. 3567 del 19 giugno 2012 gli incombenti istruttori così disposti venivano confermati, affidandone però l’espletamento alla Prefettura di Catanzaro, competente per territorio.
La verificazione veniva quindi regolarmente espletata.
La difesa dell’appellante chiedeva poi l’acquisizione agli atti di causa di una scheda della Sez. n. 5 che, nonostante la sua richiesta di verifica, non era stata, però, né verificata, né acquisita agli atti.
L’istanza veniva ribadita nella conclusiva memoria della stessa parte, che, nell’insistere nuovamente sulle proprie censure, replicando altresì alle eccezioni avversarie, instava per l’accoglimento dell’appello.
Il Comune, dal canto suo, dall’esito degli incombenti istruttori traeva spunto per argomentare ulteriormente sull’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnativa avversaria, e per la conferma della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
1 Osserva la Sezione che le risultanze dell’istruttoria hanno fatto emergere con immediatezza l’inconsistenza delle doglianze dell’appellante, di guisa che conviene prescindere dall’esame delle molteplici eccezioni di inammissibilità opposte dalle parti appellate per concentrare senz’altro l’attenzione sul merito di causa.
2 La verificazione prefettizia ha riguardato preliminarmente, in conformità delle prescrizioni impartite dalla Sezione, l’eventuale presenza, tra le schede dichiarate nulle, di esemplari aventi le specifiche caratteristiche delle 11 schede complessivamente indicate e descritte dal ricorrente.
Ebbene, l’esito di questa ricognizione è stato negativo, salvo che per una sola scheda: quella unita al verbale di verificazione come all. 2, appartenente alla Sez. n. 8 e riconducibile al profilo di censura di cui al punto n. 4 (“schede recanti … il voto sul simbolo della lista n. 3 “Unione Democratica”, con puntini sulla preferenza”).
3 Con riferimento a tale scheda è però facile avvedersi dell’inconsistenza delle doglianze mosse dal ricorrente avverso l’annullamento del relativo voto, che per la propria evidente ed ingiustificabile anomalia era inficiato da un sicuro segno di riconoscimento.
Secondo l’uniforme interpretazione giurisprudenziale, invero, l'art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso (C.d.S., V, 18 novembre 2011, n. 6070; 18 gennaio 2006, n. 109).
E questa è proprio la situazione che si prospetta nel caso di specie, dove l’elettore, dopo avere marcato nella forma consueta il contrassegno prescelto ed aver regolarmente espresso una preferenza, per imperscrutabili ragioni ha ritenuto di aggiungere sulla scheda anche una serie di puntini, presenza del tutto anomala e priva di qualsivoglia giustificazione che è stata dunque giustamente sanzionata dall’Ufficio elettorale con la nullità (la fattispecie è perciò ben diversa da quella sulla quale la Sezione si è pronunciata con la decisione 16 settembre 2011 n. 5169, quando ha ritenuto legittimo il voto espresso con una scheda nella quale non risultava barrato il contrassegno di lista, bensì solo segnati alcuni puntini tutt’intorno ad esso, ravvisando in questi ultimi, appunto, la presuntiva funzione di esprimere l’intenzione di voto dell’elettore a favore dello stesso contrassegno).
4 Nel corso della verificazione l’appellante ha richiesto inoltre l’acquisizione agli atti di due ulteriori schede, appartenenti alla Sez. n. 4, che sono state unite al verbale istruttorio come all. 3 e 4.
Ad avviso dell’appellante le schede sarebbero riconducibili al profilo di censura di cui al punto n. 1 lett. a), il che è stato contestato ex adverso con l’obiezione a verbale che le stesse schede sarebbero, invece, “fuoridall’ordinanza del Consiglio di Stato e dal ricorso”, e l’ulteriore rilievo che le medesime sarebbero comunque state rettamente annullate dall’ufficio elettorale.
Osserva in proposito la Sezione che le anzidette due schede risultano effettivamente estranee al fuoco della controversia, così come fissato nel rispetto dei rigorosi termini perentori posti dalla legge.
La doglianza introdotta dall’appellante, e di riflesso l’ordinanza istruttoria emessa dalla Sezione, riguardavano, quanto al profilo di censura di cui al punto n. 1 lett. a), che viene ora richiamato, delle “schede, con segno croce sul contrassegno della lista n. 3, recanti sottolineatura delle preferenze”. Laddove le due schede in discorso non presentano simili caratteristiche, e segnatamente una “sottolineatura”, giacché l’una (all. 3) reca per due volte il cognome “Sestito”, di cui una prima in modo incompleto e con segno di cancellatura sovrapposto; l’altra (all. 4), invece, una evidentissima cancellatura. Sicché nessuna reca la presenza di quella “sottolineatura” che connotava l’ipotesi di illegittimità che formava oggetto della censura di parte e del conseguente approfondimento istruttorio.
Le due schede risultano, pertanto, estranee all’oggetto del giudizio, in quanto afferenti ad un’ipotesi sostanzialmente diversa da quelle dedotte attraverso il relativo atto introduttivo. E la richiesta di vedere esteso ad esse il sindacato di legittimità della Sezione integra un inammissibile motivo nuovo irritualmente dedotto.
5 Alla stregua di quanto precede, infine, attese la differenza di suffragi registrata tra i contendenti, pari a 4 voti, e l’emersa inconsistenza delle contestazioni sopra passate in rassegna, non si rivela sorretta da alcun effettivo interesse l’istanza di integrazione documentale presentata dall’appellante per ottenere l’acquisizione agli atti di causa di un’ulteriore scheda elettorale.
6 L’appello deve pertanto essere respinto, con la conseguente improcedibilità del ricorso incidentale del controinteressato per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale del controinteressato.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese processuali del presente grado, che vengono liquidate nella misura di euro duemila in favore di ciascuna delle due parti avversarie costituite, con gli accessori di legge, oltre ad euro trecento per le spese di verificazione, da rimborsare alla Prefettura di Catanzaro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>L'articolo Irregolarità elettorali: il TAR può pronunciarsi senza attendere esito processo penale proviene da Giurdanella.it.
]]>Il ricorso era volto ad ottenere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V n. 4395/2012, concernente il verbale di proclamazione degli eletti relativo alle elezioni per il Consiglio della Regione Piemonte del 28/29 marzo 2010. La sentenza infatti, pur respingendo un ricorso dell'ex presidente Mercedes Bresso, di fatto riapriva la partita davanti ai giudici del Tar del Piemonte. I giudici di Palazzo Spada si erano detti del parere che i loro colleghi piemontesi avrebbero potuto decidere autonomamente, senza cioé aspettare l'esito dei processi penali o civili, se la vicenda Giovine fosse stata o meno viziata da irregolarità. E dall'entourage di Bresso erano subito partiti nuovi ricorsi.
I supremi giudici amministrativi, confermando la loro decisione precedente, hanno affermato che il Tar del Piemonte puo' pronunciarsi sui presunti falsi elettorali di Giovine senza attendere l'esito del processo penale.
"la Sezione, – si legge nella sentenza – non potendo esercitare prerogative decisionali che sul limitato thema decidendum devolutole in quella sede, ma resa, nondimeno, documentalmente edotta del grave fatto costituito dai pronunciamenti con cui il Giudice penale aveva accertato anche in sede di appello –sia pure in forma non definitiva- delle falsità inerenti alle operazioni elettorali sub judice, reputava opportuno segnalare al Giudice di prime cure l’astratta possibilità di tenere conto di tutto ciò ai fini della decisione di sua competenza (“Ciò dunque non esclude che possano ora essere autonomamente valutate dal giudice di prime cure … anche le risultanze del processo penale”), rimettendo espressamente il thema al suo “ulteriore approfondimento”.
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]]>L'articolo Secondo Correttivo Codice Processo Amministrativo: l’analisi di De Nictolis proviene da Giurdanella.it.
]]>Riportiamo il sommario (cliccabile, per accedere al testo completo) dell’utile commento al secondo decreto correttivo, il D.Lgs. 160/2012, al Codice del Processo Amministrativo di Rosanna De Nictolis, consigliere di Stato, pubblicato sul sito della Giustizia Amministrativa
1. Quadro di insieme, entrata in vigore, regime transitorio
2. Le novità in materia di competenza
2.2. L’eccezione di incompetenza e il rilievo della incompetenza di ufficio
2.3. La decisione del giudice di primo grado sulla competenza
2.4. Rimedi contro l’ordinanza che decide sulla competenza
2.6. Lo svolgimento dell’incidente sulla competenza davanti al Consiglio di Stato
2.7. Lo spostamento della competenza per ragioni di connessione
3. Il contenzioso elettorale preparatorio
4. Il principio di sinteticità e la chiarezza del ricorso introduttivo
6. I criteri di formazione dei collegi giudicanti e i calendari di udienze e collegi
7. Il rito del giudizio di opposizione a decreto decisorio
8. Il termine di deposito dell’appello incidentale tardivo
9. Il giudizio cautelare di appello
10. Il potere della plenaria di restituire gli atti alla sezione remittente
11. Il giudizio di annullamento con rinvio
12. Il giudizio cautelare in relazione a sentenze del Consiglio di Stato
14. L’espunzione (formale) della giurisdizione sul contenzioso Consob
15. Giurisdizione e competenza in materia di provvedimenti adottati in situazioni di emergenza
L'articolo Secondo Correttivo Codice Processo Amministrativo: l’analisi di De Nictolis proviene da Giurdanella.it.
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