L'articolo Appalti pubblici: indicazioni del Ministero del Lavoro su applicazione dei CCNL proviene da Giurdanella.it.
]]>La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiama l’attenzione dei propri organi di vigilanza alla verifica del rispetto della contrattazione collettiva negli appalti pubblici. Il parametro da tenere a riferimento è quello riferito ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per la categoria in cui opera l’impresa.
“La verifica sul contratto applicato” – si legge dalla nota – “assume rilevanza anche ai fini dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e dell’art. 2, comma 25, della Legge n. 549/1995. Le norme, infatti, impongono che il calcolo della contribuzione obbligatoria vada effettuato applicando, qualora superiore, l’importo delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria in cui opera l’impresa”.
In particolare è stato ribadito che il mancato rispetto dei citati contratti determina l’impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo che l’ordinamento riserva ad alcuni datori di lavoro, compreso l’esonero contributivo previsto dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016.
Tale principio vale anche nei confronti delle società cooperative, in quanto anch’esse devono applicare ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli fissati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di categoria.
L'articolo Appalti pubblici: indicazioni del Ministero del Lavoro su applicazione dei CCNL proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Blocco stipendi nel pubblico impiego? La parola alla Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>Il mancato adeguamento retributivo, conseguente al pit- stop del meccanismo del rinnovo contrattuale, violerebbe apertis verbis i principi sanciti all’art 36 della Costituzione, generando la violazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, come sostenuto dai sindacati Flp (Federazione lavoratori pubblici) e il Fialp (Federazione italiana lavoratori pubblici) nel ricorso da cui scaturisce l’ordinanza di rimessione.
Nel mirino della Corte i due decreti, il 78/2010 e il 98/2011, emanati dai governi Berlusconi e Monti, che ostacolano la naturale dinamica del sistema della contrattazione collettiva e violano i principi di uguaglianza delle diverse categorie lavorative, facendo gravare il sacrificio economico soltanto sui dipendenti pubblici-
Cosi l’ordinanza di rimessione: “In un regime normativo nel quale la retribuzione è determinata da accordi di categoria il rispetto del principio costituzionale della proporzionalità tra il lavoro svolto e la sua remunerazione è affidato proprio allo strumento del contratto collettivo: la inibizione prolungata della contrattazione solleva il legittimo dubbio di una conseguente violazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione”.
Nemmeno valgono, per il Tribunale rimettente, giustificazioni legate alla congiuntura economica. E infatti: “dove l’esigenza inderogabile di diminuzione della spesa derivasse dalla eccezionalità della situazione economica internazionale, ne discenderebbe la necessità di accollare tale onere sulla collettività considerata nel suo insieme e non solo di una parte dei cittadini ovvero pubblici dipendenti”.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo dell’ordinanza del Tribunale di Roma 27 novembre 2013
L'articolo Blocco stipendi nel pubblico impiego? La parola alla Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Proroga blocco stipendi pubblico impiego, il testo… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25-10-2013 il Dpr 4 settembre 2013, n. 122 – Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il provvedimento entrerà in vigore sabato 9 novembre 2013.
L'articolo Proroga blocco stipendi pubblico impiego, il testo… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Per il personale delle società in house limiti solo assimilati alle PA proviene da Giurdanella.it.
]]>Per quanto riguarda le modalità di reclutamento, regolate da ultimo dall’art. 3-bis, comma 6 secondo periodo DL 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, viene sostenuta l’interpretazione che prevede l’adozione obbligatoria da parte della società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali di propri provvedimenti contenenti i criteri e le modalità di reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo: in particolare, le società totalmente pubbliche in house devono predisporre, con proprio provvedimento, regole ispirate ai principi vigenti per l’accesso al pubblico impiego contenuti nell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001. E tuttavia tutto questo deve avvenire in modo coerente con la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale di queste società.
Per quanto invece riguarda le politiche aziendali in materia di assunzioni e di dinamica retributiva, la tendenza è quella di estendere alle società in house divieti e limitazioni valide per le pubbliche amministrazioni. Tuttavia non si applica quella norma che ha imposto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il congelamento di contratti e stipendi fino all’anno 2014. Conseguenzialmente impedimenti o limitazioni formali o sostanziali in materia di contrattazione collettiva possono venire in essere solo con apposito atto di autonomia interna della società.
Allo stesso tempo se il “bilancio consolidato” del gruppo municipale (comprensivo di quello dell’ente e delle società controllate) presenta un rapporto tra spese per il personale e spese correnti superiore al 50%, spetterà all’ente locale, in qualità di azionista unico, dare direttive alla società al fine di contribuire al ripristino del rapporto al di sotto del tetto.
L’eventuale estensione delle prescrizioni che stabiliscono divieti e limitazioni per le assunzioni del personale e/o di contenimento della spesa per il personale a carico dell’ente proprietario anche alla società in house avviene, in sostanza, a seguito di una valutazione programmatica con l’ente proprietario, seguita da un provvedimento autonomo della società che potrà ricorrere allo scopo, per esempio, alla rinegoziazione degli accordi collettivi, al blocco ai bonus, all’attivazione di contratti di solidarietà o ad altri ammortizzatori sociali.
Dalle regole in discorso sono escluse le società “strumentali” dell’ente locale, le società quotate, le società di gas ed energia e quelle miste socio privato scelto con gara a doppio oggetto.
L'articolo Per il personale delle società in house limiti solo assimilati alle PA proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Scuola: il contratto collettivo nazionale coordinato a cura dell’ARAN proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Scuola: il contratto collettivo nazionale coordinato a cura dell’ARAN proviene da Giurdanella.it.
]]>