contratto di appalto Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/contratto-di-appalto/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 19:04:25 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Mancata stipula del contratto di appalto e responsabilità precontrattuale della PA https://www.giurdanella.it/2019/04/responsabilita-precontrattuale-pa-mancata-stipula-contratto/ Fri, 19 Apr 2019 10:16:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=49182 Sussiste una responsabilità precontrattuale in capo alla P.A. che, omettendo di stipulare un contratto con un soggetto già individuato come affidatario, allorché l’Ente, con la propria condotta, abbia ingenerato nell’interlocutore già affidatario il legittimo affidamento relativo alla futura conclusione del contratto, anche per effetto della condotta successiva all’espletamento della procedura selettiva. Tar Molise, sez. I, […]

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Sussiste una responsabilità precontrattuale in capo alla P.A. che, omettendo di stipulare un contratto con un soggetto già individuato come affidatario, allorché l’Ente, con la propria condotta, abbia ingenerato nell’interlocutore già affidatario il legittimo affidamento relativo alla futura conclusione del contratto, anche per effetto della condotta successiva all’espletamento della procedura selettiva.

Tar Molise, sez. I, 26 marzo 2019, n.117

La sentenza del Tar Molise, alla luce dei principi sui doveri di buona fede nelle trattative contrattuali, condanna l’amministrazione al risarcimento dei danni in favore dell’aggiudicataria, pari alle spese sostenute per la partecipazione cui non è seguita la stipula del contratto.

I principi generali sulla responsabilità precontrattuale

Secondo quanto disposto, dall’art. 1337 del Codice Civile “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (1), devono comportarsi secondo buona fede”. La violazione del dovere di buone fede genera responsabilità precontrattuale.

Il TAR, a tale proposito, realizza una rassegna delle condotte che possono integrarla: abbandonare le trattative senza giusta causa, quando queste siano giunte ad un punto tale da far confidare la controparte sulla conclusione del contratto; non rendere note alla controparte cause di invalidità del contratto conosciute (1338 c.c.); indurre la controparte a stipulare un contratto con inganno; indurre la controparte a concludere un contratto pregiudizievole (1440 c.c.).

La natura giuridica della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 codice civile – pur dibattuta tra chi ritiene trattarsi di illecito aquiliano (2043 c.c.) e chi la riporta a quello contrattuale (1218 c.c.) – è posta a tutela dell’interesse, negativo, a non essere coinvolti in trattative inutili, a differenza di quanto accade nella responsabilità contrattuale (1218 c.c.) che sanziona la lesione dell’interesse positivo ad ottenere la prestazione dovuta.

La responsabilità precontrattuale della PA che non stipula il contratto dopo l’aggiudicazione dell’appalto: i parametri della giurisprudenza

Il Collegio, applicando i principi civilistici all’azione pubblica, chiarisce che sussiste una responsabilità precontrattuale in capo alla P.A. che, omettendo di stipulare un contratto con un soggetto già individuato come affidatario, pone in essere comportamenti indicativi della volontà di non procedere alla conclusione del contratto, allorché l’Ente, con la propria condotta, abbia ingenerato nell’interlocutore il legittimo affidamento relativo alla futura conclusione del contratto, anche per effetto della condotta successiva all’espletamento della procedura selettiva, culminata nell’individuazione del soggetto col quale dover procedere alla stipula.

In tal caso, si configura in capo alla P.A. una responsabilità precontrattuale, intendendo con tale espressione la lesione dell’altrui libertà negoziale, realizzata attraverso un comportamento doloso o colposo, ovvero mediante l’inosservanza del precetto della buona fede.

In questo caso, la responsabilità precontrattuale della pubblica Amministrazione può derivare da qualsiasi comportamento antecedente o successivo alla gara pubblica che risulti contrario, all’esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede.

L’onere di provare la condotta in violazione dei doveri di buona fede

Perché vi sia responsabilità precontrattuale, non basta che vi sia un legittimo affidamento del privato.

Infatti, affinché nasca la responsabilità dell’Amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose).

La sentenza del Tar, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 5/2018, individua tre presupposti:

a) che l’affidamento incolpevole sia leso da una condotta che, valutata nel suo complesso e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà;

b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’Amministrazione, in termini di colpa o dolo;

c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all’Amministrazione (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 4.5.2018, n. 5)

Il comportamento inerte dell’Amministrazione è indice di responsabilità contrattuale

Applicando i parametri generali indicati al caso di specie, è stata riconosciuta la responsabilità dell’amministrazione.

In particolare la sentenza ha valorizzato il fatto che il Comune sia rimasto inerte per anni dopo l’aggiudicazione, nonostante i diversi solleciti.

Questa protratta inerzia di Comune – durata dal 2007 al 2012 – costituisce l’indice rivelatore del comportamento negligente e scorretto che dà luogo a responsabilità precontrattuale.

Comportamenti dilatori e temporeggianti che hanno ritardato il disimpegno della ricorrente dall’impresa, alimentando fino al 2012 l’aspettativa e l’affidamento del buon esito delle procedure in atto.

Non vi è dubbio, concludono i giudici, che la violazione dei doveri di correttezza sia stata causa delle perdite economiche subite dalla ricorrente a seguito dell’inutile protrarsi della procedura di affidamento.

La sentenza del Tar Molise, pertanto, alla luce dei principi sui doveri di buona fede nelle trattative contrattuali, condanna l’amministrazione al risarcimento dei danni in favore dell’aggiudicataria, pari alle spese sostenute per la partecipazione cui non è seguita la stipula del contratto.

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Contratto d’appalto in forma elettronica: le indicazioni dell’Anac https://www.giurdanella.it/2015/11/contratto-dappalto-in-forma-elettronica-le-indicazioni-dellanac/ Thu, 12 Nov 2015 09:27:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29319 Il Presidente dell’Anac, con il comunicato del 4 novembre pubblicato sul sito dell’Autorità l’11 novembre 2015, ha fornito alle stazioni appaltanti delle indicazioni in merito al contratto d’appalto in forma elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006. Il comunicato integra e modifica la precedente  Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, recante “Indicazioni interpretative  concernenti […]

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Il Presidente dell’Anac, con il comunicato del 4 novembre pubblicato sul sito dell’Autorità l’11 novembre 2015, ha fornito alle stazioni appaltanti delle indicazioni in merito al contratto d’appalto in forma elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006.

Il comunicato integra e modifica la precedente  Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, recante “Indicazioni interpretative  concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del  Codice”, a seguito della sopravvenienza normativa di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione Italia”, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Il Presidente precisa che il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblico stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata.

Pertanto, anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica.

Clicca qui per il testo del comunicato

Clicca qui per la determinazione n. 1/2013

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La responsabilità solidale appalti dopo la conversione dei decreti Fare e Lavoro https://www.giurdanella.it/2013/10/responsabilita-solidale-appalti-dopo-conversione-decreti-fare-e-lavoro/ https://www.giurdanella.it/2013/10/responsabilita-solidale-appalti-dopo-conversione-decreti-fare-e-lavoro/#comments Fri, 04 Oct 2013 06:30:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16477 Sintesi delle novità sulla responsabilità solidale negli appalti dopo la conversione in legge del decreto Fare e del decreto Lavoro

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Lo scorso 9 agosto sono state approvate dal Parlamento le leggi n. 98 e 99, di conversione, rispettivamente, del decreto Fare (d.l. 69/2013) e del decreto Lavoro (d.l. 76/2013). All’interno dei due provvedimenti si prevedevano delle novità in tema di responsabilità solidale negli appalti che non sono state oggetto di modifica in sede di conversione e che, pertanto, hanno assunto carattere definitivo.

In primo luogo, ai sensi dell‘art. 50 del decreto Fare, il quale ha modificato l’art. 35, comma 28, del decreto legge 223 del 2006, l’appaltatore non è più responsabile in solido per il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto di opere e servizi. Sempre in ambito fiscale, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore resta tuttavia immutata in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a cui lo stesso subappaltatore è tenuto.

Sul tema della responsabilità solidale negli appalti è intervenuto anche il decreto Lavoro, il cui art. 9 chiarisce e specifica il contenuto dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276 del 2003: differentemente dalle previsioni del decreto Fare, in questo caso ci si riferisce però alla responsabilità solidale del committente o del datore di lavoro con l’appaltatore (e con gli eventuali subappaltatori) con riguardo ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti dall’appaltatore ai propri dipendenti.

La norma precisa innanzitutto che le disposizioni sulla responsabilità solidale non si applicano per gli appalti in cui committenti siano le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001.

Un’ulteriore novità riguarda la facoltà che la riforma Fornero ha riservato ai contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime della solidarietà negli appalti; tale clausola di riserva è tuttavia efficace solo con riferimento ai trattamenti retributivi. Restano dunque inderogabili le previsioni circa la responsabilità solidale per i contributi previdenziali e per quelli assicurativi.

Ma la modifica più rilevante che ha introdotto il decreto Lavoro è senz’altro quella relativa all’estensione del regime solidaristico agli obblighi di natura retributiva, previdenziale e assicurativa assunti nei confronti dei lavoratori con contratto di natura autonoma; in altri termini il committente risponderà in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori anche in relazione ai contratti di collaborazione a progetto, ai vecchi CO.CO.CO e alle prestazioni di lavoro occasionale, nonché alle prestazioni d’opera professionale il cui compenso sia superiore ai 5.000 € (sebbene limitatamente al pagamento del compenso stesso).

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Appalti pubblici Sanità, facciamo chiarezza sul 5% https://www.giurdanella.it/2012/09/appalti-pubblici-sanita-facciamo-chiarezza-sul-5/ Mon, 24 Sep 2012 12:21:30 +0000 http://www.giurdanella.it/2012/09/24/appalti-pubblici-sanita-facciamo-chiarezza-sul-5/ Il Ministro Passera intervenga senza ritardo per chiarire che la riduzione riguarda la “spesa aggregata”

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Nascosta tra le numerose norme della Spending review, ovvero del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”) convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, c’è una disposizione che in queste settimane sta rischiando di rimettere in discussione tutti i contratti d’appalto già stipulati nel settore della sanità, rendendo impossibile in tantissimi casi proseguirne l’esecuzione.
Ci riferiamo all’art. 15, comma 13, lettera a), secondo cui “… gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulate da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012”.
Occorre chiarire da subito che la riduzione imposta dal legislatore non può che intendersi riferita alla “valutazione aggregata” dei costi e delle connesse prestazioni dei contratti posti in essere dalle amministrazioni sanitarie con i singoli fornitori; è il valore complessivo dei contratti il parametro di riferimento per la applicazione della riduzione in parola.
I soggetti destinatari della norma non sono i fornitori privati, ma le pubbliche amministrazioni, alle quali il legislatore impone di adottare prassi di risparmio per contenere la spesa pubblica, attraverso la riduzione del valore di un capitolo di bilancio: quello relativo agli acquisti di beni e servizi, anche riducendo i quantitativi di beni e servizi già ordinati.
È questa la ratio della norma: contenere la spesa delle amministrazioni sanitarie, tagliando del 5% i budget relativi al complesso dei contratti d’appalto di fornitura di beni e servizi.
Non solo.
La norma non può neppure ritenersi automaticamente applicabile, in quanto impone alle amministrazioni committenti un preventivo procedimento di selezione dei contratti suscettibili di riduzione, a cui seguirà, un procedimento di rideterminazione delle prestazioni oggetto del contratto che si è scelto di ridurre, posto in essere in contraddittorio con le imprese interessate, alle quali dovrà essere comunicato l’avvio del procedimento, prima dell’adozione degli atti finali, al fine di consentire di presentare osservazioni e controdeduzioni.
Errano dunque le aziende sanitarie che, all’indomani dell’entrata in vigore del Decreto Legge, con un’interpretazione sbrigativa, pretendono dai propri fornitori uno sconto coatto del 5% sui prezzi pattuiti all’esito dell’aggiudicazione degli appalti.
Data la confusione che sta regnando sul punto, è auspicabile che il Governo intervenga con una circolare interpretativa nella quale spieghi chiaramente, una volta per tutte, che tocca alle amministrazioni risparmiare, senza pretendere sconti ma rinegoziando, nella misura in cui è possibile, i contratti “prescelti”, per il raggiungimento dello scopo finale della norma, ovvero il risparmio di spesa. Per questo ho fatto redigere una segnalazione, qui allegata, che le imprese, o le associazioni di imprese, potranno far pervenire al Ministro dello Sviluppo Economico Passera, affinché intervenga con la massima urgenza.

 

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 18 settembre 2012, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/18/spending-review-per-un-5-piu-o-meno/

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