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]]>L’accreditamento, lo ricordiamo, è uno strumento utile per poter partecipare alla distribuzione dei contributi pubblici per lo svolgimento dei corsi di formazione.
Il Tar Palermo, investito da una serie di enti ed associazioni della questione relativa alla legittimità del Decreto assessoriale sopra citato, ne ha disposto l’annullamento per un duplice ordine di motivi.
Anzitutto, prevedendo la revoca dell’accreditamento in caso di liti pendenti e/o contenziosi con l’amministrazione, esso si pone in contrasto con l’esercizio del fondamentale diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. Infatti, hanno sostenuto i giudici, l’eventuale pendenza (o sopravvenienza) di liti con l’amministrazione “non è di per sé indice della inaffidabilità dell’impresa, potendosi la lite chiudere a favore della stessa”.
Inoltre, i giudici hanno ravvisato nel provvedimento una più importante e radicale causa di illegittimità, legata al mancato rispetto delle norme sul soggetto che ha la potestà di emanare regolamenti. Infatti, essi hanno precisato che le disposizioni del Decreto “hanno la caratteristica della novità, introducendo condizioni, caratterizzate altresì dalla generalità ed astrattezza, ulteriori rispetto a quelle fino a quel momento esistenti l’accreditamento di enti di formazione e per il mantenimento dello medesimo status: in altri termini quelle di cui si discute si atteggiano quali vere e proprie norme di carattere secondario rispetto la disciplina primaria”. Dunque, veri e propri regolamenti, che, secondo l’Ordinamento della Regione Siciliana, devono essere deliberati dalla Giunta di Governo ed adottati nella forma del Decreto Presidenziale, mentre ai singoli assessori spetta esclusivamente il potere di proporre l’adozione di regolamenti nelle materie di rispettiva competenza.
Rimane, ora da chiedersi se l’annullamento del Decreto, il quale, a sua volta, abrogava i precedenti Decreti assessoriali di previsione dei requisiti per l’accreditamento, abbia come conseguenza quella di far rivivere i Decreti abrogati, facendo così permanere lo status di enti accreditati in capo a tutti quelli che lo possedevano fino all’emanazione del Decreto annullato dai giudici amministrativi. In attesa dell’intervento della Regione sul punto, la tesi dell’automatica reviviscenza del precedente elenco risulta essere la più accreditata.
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]]>E’ quanto ha affermato l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere n. 114 del 22 dicembre 2014. All’Autorità si era rivolta una società esclusa da una procedura di gara per mancato pagamento del contributo dovuto all’Autorità ai fini della partecipazione alle gare.
La società aveva contestato il provvedimento alla stazione appaltante e richiesto la riammissione alla gara, richiamando la clausola del bando di gara che recitava “Nessun contributo è dovuto dai partecipanti a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici”, una clausola che, secondo l’istante, aveva ingenerato in errore i concorrenti sull’insussistenza dell’obbligo contributivo.
L’ANAC ha rilevato che, sebbene abbia più volte chiarito la portata vincolante dell’obbligo contributivo ed il suo effetto preclusivo ai fini della partecipazione alle procedure di gara ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006, una clausola della lex specialis, come quella inserita nel bando in esame, che specifica l’insussistenza dell’obbligo contributivo in favore dell’Autorità, può chiaramente aver ingenerato nei concorrenti il dubbio che la procedura fosse esente dalla contribuzione.
Pertanto a parere dell’Autorità si ritiene applicabile il consolidato orientamento per cui la tutela dell’affidamento e la correttezza dell’azione amministrativa impediscono che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell’esclusione dalla gara. Da ciò ne consegue, dunque, che le stazioni appaltanti non possono sanzionare con l’esclusione dalla gara un concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni, fornite dalla stazione appaltante stessa, ai fini dell’interpretazione della disciplina di gara.
Concludendo, l’Autorità ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione disposto nei confronti della società per non aver proceduto al versamento del contributo per la partecipazione alle gare, confidando nella clausola del bando di gara che prevedeva espressamente l’insussistenza di alcun obbligo contributivo da parte dei concorrenti.
Si allega il testo del parere n. 114 del 22 dicembre 2014
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]]>L'articolo Contratti sponsor, convenzioni e contributi, il De… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25-10-2013 il Decreto 30 luglio 2013, n. 123 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”.
Il provvedimento è entrato in vigore sabato 26 ottobre 2013.
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]]>L'articolo Dlgs 33/13: nuove regole in tema di trasparenza per contributi, collaborazioni e appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Per agevolare la consultazione, si rende disponibile il testo del Dlgs n. 33/2013 (T.U. Trasparenza).
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