contributi Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/contributi/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 12 Mar 2015 09:27:21 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Accreditamento enti: il Tar Palermo annulla il decreto https://www.giurdanella.it/2015/03/accreditamento-enti-il-tar-palermo-annulla-il-decreto/ Wed, 11 Mar 2015 16:35:31 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27096 Con sentenza depositata il 30 gennaio 2015, il Tar Palermo ha annullato il Decreto dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale del 27 luglio 2013, con il quale venivano dettate le nuove disposizioni per l’accreditamento degli organismi operanti sul territorio della Regione Sicilia. L’accreditamento, lo ricordiamo, è uno strumento utile per poter partecipare alla distribuzione dei […]

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Con sentenza depositata il 30 gennaio 2015, il Tar Palermo ha annullato il Decreto dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale del 27 luglio 2013, con il quale venivano dettate le nuove disposizioni per l’accreditamento degli organismi operanti sul territorio della Regione Sicilia.

L’accreditamento, lo ricordiamo, è uno strumento utile per poter partecipare alla distribuzione dei contributi pubblici per lo svolgimento dei corsi di formazione.

Il Tar Palermo, investito da una serie di enti ed associazioni della questione relativa alla legittimità del Decreto assessoriale sopra citato, ne ha disposto l’annullamento per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, prevedendo la revoca dell’accreditamento in caso di liti pendenti e/o contenziosi con l’amministrazione, esso si pone in contrasto con l’esercizio del fondamentale diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. Infatti, hanno sostenuto i giudici, l’eventuale pendenza (o sopravvenienza) di liti con l’amministrazione “non è di per sé indice della inaffidabilità dell’impresa, potendosi la lite chiudere a favore della stessa”.

Inoltre, i giudici hanno ravvisato nel provvedimento una più importante e radicale causa di illegittimità, legata al mancato rispetto delle norme sul soggetto che ha la potestà di emanare regolamenti. Infatti, essi hanno precisato che le disposizioni del Decreto “hanno la caratteristica della novità, introducendo condizioni, caratterizzate altresì dalla generalità ed astrattezza, ulteriori rispetto a quelle fino a quel momento esistenti l’accreditamento di enti di formazione e per il mantenimento dello medesimo status: in altri termini quelle di cui si discute si atteggiano quali vere e proprie norme di carattere secondario rispetto la disciplina primaria”. Dunque, veri e propri regolamenti, che, secondo l’Ordinamento della Regione Siciliana, devono essere deliberati dalla Giunta di Governo ed adottati nella forma del Decreto Presidenziale, mentre ai singoli assessori spetta esclusivamente il potere di proporre l’adozione di regolamenti nelle materie di rispettiva competenza.

Rimane, ora da chiedersi se l’annullamento del Decreto, il quale, a sua volta, abrogava i precedenti Decreti assessoriali di previsione dei requisiti per l’accreditamento, abbia come conseguenza quella di far rivivere i Decreti abrogati, facendo così permanere lo status di enti accreditati in capo a tutti quelli che lo possedevano fino all’emanazione del Decreto annullato dai giudici amministrativi. In attesa dell’intervento della Regione sul punto, la tesi dell’automatica reviviscenza del precedente elenco risulta essere la più accreditata.

Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza.

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Appalti senza tassa? Il parere dell’Anac https://www.giurdanella.it/2015/03/appalti-senza-tassa-il-parere-dellanac/ Wed, 04 Mar 2015 11:33:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26951 “Qualora la lex specialis contenga una clausola secondo cui non è dovuto alcun contributo all’Autorità, il concorrente che non abbia versato il contributo, confidando nella legittimità della clausola, non può essere poi escluso dalla partecipazione alla procedura per tale mancato versamento. È, infatti, costante ed ormai consolidato l’orientamento che, a tutela del legittimo affidamento ingenerato […]

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“Qualora la lex specialis contenga una clausola secondo cui non è dovuto alcun contributo all’Autorità, il concorrente che non abbia versato il contributo, confidando nella legittimità della clausola, non può essere poi escluso dalla partecipazione alla procedura per tale mancato versamento. È, infatti, costante ed ormai consolidato l’orientamento che, a tutela del legittimo affidamento ingenerato dall’erronea clausola del bando e della massima partecipazione alle gare, secondo cui l’errore commesso dalla stazione appaltante non può produrre effetti lesivi sul concorrente, né può determinarne l’esclusione dalla partecipazione alla gara.”

E’ quanto ha affermato l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere n. 114 del 22 dicembre 2014. All’Autorità si era rivolta una società esclusa da una procedura di gara per mancato pagamento del contributo dovuto all’Autorità ai fini della partecipazione alle gare.

La società aveva contestato il provvedimento alla stazione appaltante e richiesto la riammissione alla gara, richiamando la clausola del bando di gara che recitava “Nessun contributo è dovuto dai partecipanti a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici”, una clausola che, secondo l’istante, aveva ingenerato in errore i concorrenti sull’insussistenza dell’obbligo contributivo.

L’ANAC ha rilevato che, sebbene abbia più volte chiarito la portata vincolante dell’obbligo contributivo ed il suo effetto preclusivo ai fini della partecipazione alle procedure di gara ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006, una clausola della lex specialis, come quella inserita nel bando in esame, che specifica l’insussistenza dell’obbligo contributivo in favore dell’Autorità, può chiaramente aver ingenerato nei concorrenti il dubbio che la procedura fosse esente dalla contribuzione.

Pertanto a parere dell’Autorità si ritiene applicabile il consolidato orientamento per cui la tutela dell’affidamento e la correttezza dell’azione amministrativa impediscono che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell’esclusione dalla gara. Da ciò ne consegue, dunque, che le stazioni appaltanti non possono sanzionare con l’esclusione dalla gara un concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni, fornite dalla stazione appaltante stessa, ai fini dell’interpretazione della disciplina di gara.

Concludendo, l’Autorità ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione disposto nei confronti della società per non aver proceduto al versamento del contributo per la partecipazione alle gare, confidando nella clausola del bando di gara che prevedeva espressamente l’insussistenza di alcun obbligo contributivo da parte dei concorrenti.

 

Si allega il testo del parere n. 114 del 22 dicembre 2014

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Contratti sponsor, convenzioni e contributi, il De… https://www.giurdanella.it/2013/10/17601/ Tue, 29 Oct 2013 09:48:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17601 Mef - Decreto 30 luglio 2013, n. 123 - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita'

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Contratti sponsor, convenzioni e contributi, il Decreto in GU

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25-10-2013 il Decreto 30 luglio 2013, n. 123 del Ministero dell’Economia e delle Finanze  “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”.

Il provvedimento è entrato in vigore sabato 26 ottobre 2013.

Leggi il testo integrale

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Dlgs 33/13: nuove regole in tema di trasparenza per contributi, collaborazioni e appalti https://www.giurdanella.it/2013/04/dlgs-3313-nuove-regole-in-tema-di-trasparenza-per-contributi-collaborazioni-e-appalti/ Thu, 18 Apr 2013 06:00:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12047 Gli articoli 26 e 27 del recente Dlgs n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013), hanno sostituito del tutto la previgente disciplina in tema di pubblicità di contributi, incarichi di collaborazione e appalti, prima affidata al dettato dell’art. 18 del DL 83/2012, conv. in L. 134/2012. Vediamo in dettaglio […]

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Gli articoli 26 e 27 del recente Dlgs n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013), hanno sostituito del tutto la previgente disciplina in tema di pubblicità di contributi, incarichi di collaborazione e appalti, prima affidata al dettato dell’art. 18 del DL 83/2012, conv. in L. 134/2012.
Vediamo in dettaglio le novità:
Contributi: l’art. 27 comma 1 Dlgs 33/2013 elenca tutta una serie di dati da pubblicare relativi alle procedure mediante le quali le PA assegnano “sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati”. L’obbligo di pubblicazione in ogni caso riguarda i soli vantaggi economici di importo superiore a 1.000 euro e, sebbene non espressamente menzionati dall’art. 27, anche i provvedimenti di assegnazione. L’art. 26 comma 3 del Dlgs infatti stabilisce che la pubblicazione dei provvedimenti di assegnazione di importi complessivi superiori ai 1000 euro annui, nei confronti del medesimo beneficiario, costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento stesso. La pubblicazione nell’Albo pretorio, rimane pur sempre necessaria, ma non ai fini dell’efficacia dei suddetti provvedimenti.
Incarichi di collaborazione esterna: benchè l’art. 26 Dlgs cit. non contiene alcun riferimento ai “compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati” di cui al vecchio art. 18 DL 83/2012, l’art. 27 Dlgs cit. invece, al comma 1, indica tra i dati soggetti a pubblicazione il “curriculum del soggetto incaricato”. Per via di interpretazione, si ritiene che debbano essere pubblicati anche gli specifici elementi prima richiesti dall’art. 15 del decreto di riordino (benchè abolito), prima fra tutti l’indicazione della ragione dell’incarico.
Appalti: gli artt. 26 e 27 Dlgs cit. non disciplinano la pubblicità degli appalti di lavori, forniture e servizi. L’art. 37 Dlgs cit. però rinvia espressamente a tal fine alle norme del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e alla Legge 190/2012 (legge anticorruzione).

Per agevolare la consultazione, si rende disponibile il testo del Dlgs n. 33/2013 (T.U. Trasparenza).

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