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]]>Tar Lazio, sez. II Quater, n. 2483 del 25 febbraio 2020
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 della l. 241/1990, l’amministrazione ha il dovere di indicare, con il provvedimento attributivo di vantaggi economici, i criteri e le modalità osservate nella ripartizione di essi.
In via più generale, l’art. 3 della stessa legge prevede l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi: “Ogni provvedimento amministrativo (…) deve essere motivato (…) La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Sulla base del combinato disposto di queste disposizioni, il T.A.R. Lazio ha annullato per difetto di motivazione una graduatoria perché né l’atto impugnato, né ulteriori documenti ad esso allegati, o comunque resi disponibili dall’amministrazione, avevano indicato quali criteri erano stati seguiti per la sua formazione.
In via generale il combinato disposto dell’art. 3 della l. 241/1990 sul dovere di motivazione e del sopra citato art. 12, sull’obbligo di individuare i criteri nell’attribuzione di vantaggi economici, impone una previa determinazione dei criteri per la formazione di una graduatoria finalizzata alla concessione di contributi pubblici.
In particolare una tale determinazione è necessaria ai fini di assolvere all’obbligo motivazionale mediante punteggio numerico (Cons. Stato, sez. III, n. 2725 del 2019).
Tali criteri sono tesi ad evitare arbitrii lesivi del principio di imparzialità dell’agire amministrativo.
Ciò detto, ammettono i giudici amministrativi capitolini, sarebbe anche possibile che tali criteri emergano da altro atto diverso ma richiamato, o siano persino resi noti successivamente su istanza di accesso.
Inoltre, l’amministrazione in difetto di criteri potrebbe invocare a sua difesa l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, nei casi in cui l’atto sia vincolato e quindi il suo contenuto non possa essere differente (fermo restano che il dovere di motivazione si riferisce anche agli atti vincolati, e che è solo la sua inosservanza a consentire l’applicazione di tale regola, ove ne ricorrano i presupposti, tra cui il carattere palese del dato acquisito).
Quanto ad una possibile declaratoria di nullità dell’atto per assenza di motivazione, e dunque carenza di un elemento essenziale (cd. “nullità strutturale”: art. 21 septies legge n. 241 del 1990), la sentenza chiarisce che il difetto di motivazione (e anche la sua totale assenza) rifluisce nel vizio di violazione di legge, e comporta annullabilità.
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]]>Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236
Il Consiglio di Stato (n. 1236/2019) si pronuncia sull’ambito di applicabilità del soccorso istruttorio nel procedimento amministrativo, e in particolare nel caso di procedure per la concessione di contributi pubblici.
Ai sensi dell’art. 6., comma 1, della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, tra i compiti del responsabile del procedimento rientra adottare “ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.
Ma il c.d. soccorso istruttorio qui disciplinato non può portare, come richiesto dall’appellante nel caso sottoposto al Consiglio di Stato, alla possibilità di modificare la documentazione, e in particolare alla modifica soggettiva del raggruppamento o la rinuncia da parte dei componenti del raggruppamento al progetto per il finanziamento regionale.
Con riferimento all’ampiezza del soccorso istruttorio, il Consiglio di Stato richiama la proprio giurisprudenza, che ha chiarito che “le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio” (Consiglio di Stato Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698).
In particolare, nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non può essere invocato, si legge nella sentenza, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.
Con riferimento specificamente ai contributi pubblici, l’orientamento del Consiglio di Stato è consolidato nel ritenere che i requisiti soggettivi dei partecipanti non possano essere modificati con il ricorso al soccorso istruttorio.
Per quanto riguarda la questione della modifica delle quote di partecipazione, la sentenza si richiama ai principi in materia di appalti pubblici, dove si è detto che “la mancanza dei requisiti di partecipazione non è sanabile in sede di soccorso istruttorio attraverso una modificazione delle quote di partecipazione al sub-raggruppamento, trattandosi di vizi inficianti l’offerta nel suo complesso, di cui ciascuno autonomamente sufficiente a invalidare l’offerta medesima” ( Consiglio di Stato Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5919).
Infine il Consiglio di Stato chiarisce che in una procedura per la concessione di finanziamenti pubblici, non si applica mai la regola del prevvisoai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Infatti le disposizioni relative al preavviso di rigetto non si applicano alle procedure concorsuali, disposizione che deve essere riferita a tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l’instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura.
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]]>L'articolo Sovvenzioni pubbliche: il CdS chiarisce il riparto di giurisdizione proviene da Giurdanella.it.
]]>In base a tale criterio, sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sezioni Unite, 7 gennaio 2013, n. 150).
Ugualmente la controversia appartiene al giudice ordinario quando attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, non rilevando che gli atti siano formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione.
In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. Sezioni Unite, ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776).
Appartiene, invece, al giudice amministrativo la controversia che riguardi una fase precedente al provvedimento attributivo del beneficio o quello adottato successivamente alla erogazione del beneficio per vizi che attengono al momento genetico, per la presenza di vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sezioni Unite, 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2013, n. 17).
Di seguito il testo della sentenza.
***
N. 04931/2015REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2006, proposto da:
Star Work Sky di Giovanni Subrero s.a.s., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Ludovico Ferdinando Villani e Roberto Damonte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ludovico Villani in Roma, via Asiago, n. 8;
contro
la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Baroli e Michela Sommariva, con domicilio eletto presso l’Ufficio regionale Servizio Affari Generali della Presidenza, in Roma, Piazza Madama, n. 9;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Liguria – Sezione II n. 1422/2005, resa tra le parti, concernente revoca finanziamento
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2015 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti l’avvocato Stefano Santarelli su delega dell’avvocato Roberto Damonte e l’avvocato Gabriele Pafundi su delega dell’avvocato Barbara Baroli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso al TAR Liguria n. 253 del 2002, Star Work Sky di Giovanni Subrero s.a.s. impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto dirigenziale del 6 dicembre 2001 con il quale era stata disposta la revoca del contributo Obiettivo 2 Azione 2.3; in via subordinata il bando per l’assegnazione delle concessioni limitatamente all’articolo 8 sul requisito dell’incremento occupazionale.
Chiedeva, anche l’accertamento del diritto a percepire il contributo e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patiti.
2- La società rappresentava di aver partecipato all’avviso pubblico per l’erogazione di contributi per l’attuazione dell’Obiettivo 2 1997-99 “Sviluppo Prestiti BEI/CECA” finalizzato all’acquisto di due elicotteri per il trasporto merci, di due mezzi mobili, di un tensostruttura e di una dotazione hardware e software al fine di insediare in Genova una nuova sede operativa e di aver provveduto, in tale prospettiva di sviluppo aziendale, già in data anteriore alla richiesta di contributi, alla assunzione di nove dipendenti.
La richiesta di finanziamento veniva accolta limitatamente all’acquisto di un elicottero e di un mezzo mobile per il trasporto elicotteri e veniva concesso con decreto n. 1113 del 29 dicembre 1999 il contributo di lire 587.605.000 (pari a euro 303.472,66).
Con successivo decreto del 26 marzo 2001, la Regione Liguria comunicava l’avvio del procedimento di revoca del contributo sul presupposto che la situazione occupazionale dichiarata al momento della richiesta di contributo non corrispondesse a quella attuale e che la dichiarazione medesima fosse stata resa al solo fine di conseguire il finanziamento.
Seguiva il provvedimento di revoca del 6 dicembre 2001, di cui deduceva l’illegittimità per i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’articolo 17, punto a) delle disposizioni generali di attuazione del Docup OB 2 1997/99; difetto dei presupposti;
b) violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 del bando e dell’articolo 17 delle disposizioni generali di attuazione del Docup OB 2 1997/99;
c) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 anche con riguardo alla impugnazione del bando.
3.- Il TAR Liguria con sentenza n. 1422 del 3 novembre 2005, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Ad avviso del TAR, poiché la revoca era stata disposta per inadempimento del beneficiario rispetto agli scopi perseguiti dall’amministrazione con il contributo di cui trattasi; che la posizione dell’interessato alla conservazione del contributo erogato o da erogare integrava un diritto soggettivo perfetto, declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
4.- Star Work Sky di Giovanni Subrero s.a.s ha impugnato la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento o la riforma per erroneità, in quanto:
a) la revoca di un finanziamento, essendo atto amministrativo, spetterebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo;
b) la posizione del destinatario del finanziamento sarebbe comunque di interesse legittimo, laddove la revoca intervenga prima della erogazione del finanziamento.
Nel merito ha riproposto le censure dedotte in primo grado.
5.- Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna che ha confutato le censure di parte ricorrente, concludendo per il rigetto dell’appello, essendo indubbio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
6.- Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 21 luglio 2015, il giudizio è stato assunto in decisione.
7.- L’appello è infondato e va respinto.
La giurisprudenza consolidata, confluita nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2014, ha sancito che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di sovvenzioni pubbliche va attuato in base al generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.
In base a tale criterio, sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sezioni Unite, 7 gennaio 2013, n. 150).
Ugualmente la controversia appartiene al giudice ordinario quando attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, non rilevando che gli atti siano formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione.
In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. Sezioni Unite, ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776).
Appartiene, invece, al giudice amministrativo la controversia che riguardi una fase precedente al provvedimento attributivo del beneficio o quello adottato successivamente alla erogazione del beneficio per vizi che attengono al momento genetico, per la presenza di vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sezioni Unite, 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2013, n. 17).
8.- Alla stregua della giurisprudenza citata, la posizione della Star Work Sky nella controversia in esame è di diritto soggettivo ed appartiene, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, alla giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, il contributo di cui trattasi, concesso ai sensi del Documento Unico di Programmazione – Docup 1997/1999, era finalizzato agli interventi strutturali comunitari nelle zone Obiettivo 2 della Regione Liguria con specifico riferimento alla sfera delle loro difficoltà occupazionali.
Infatti, il Fondo strutturale utilizzato è stato il FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale), la cui missione consiste nel fornire sostegno economico alla riconversione delle regioni gravemente colpite dal declino industriale.
Il contributo concesso alla società si collocava per l’appunto all’interno dell’Asse 2, denominato “Rafforzamento delle piccole e medie imprese esistenti” ed in particolare all’interno dell’Azione 2.3, denominata “Prestiti BEI/CECA” con finalità di consolidamento dello sviluppo e della competitività delle piccole e medie imprese tramite la concessione di contributi a fondo perduto sugli investimenti ammessi a fruire dei prestiti a fronte di programmi presentati dalle imprese stesse.
9.- La ricorrente che esercita l’attività di trasporto merci tramite elicotteri aveva ottenuto il contributo per l’attivazione di una unità operativa in Liguria perché il progetto prevedeva l’acquisto di due elicotteri e l’assunzione di nove unità lavorative che aveva dichiarato di avere già assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sennonché da una serie di verifiche effettuate presso gli uffici INPS successivamente alla concessione del contributo disposta con decreto direttoriale del 29 dicembre 1999, emergeva che due giorni dopo la concessione del contributo, ovvero il 31 dicembre 1999, i nove dipendenti risultavano dimessi.
Risultava, altresì, che durante i cinque mesi di attività della ditta in Liguria (23 luglio – 31 dicembre 1999) le giornate di lavoro dei nove dipendenti erano solamente 135, corrispondenti a quelle di un solo dipendente e che i tre impiegati avevano prestato complessivamente tre giornate lavorative e che i dati anagrafici di uno dei soggetti corrispondeva a quello di un noto avvocato ligure.
I fatti venivano comunicati alla Procura della Repubblica e veniva avviato il procedimento finalizzato alla revoca del beneficio concesso, le cui motivazioni facevano riferimento alla rilevata fittizietà dell’attività imprenditoriale dichiarata in domanda, con particolare riguardo all’assenza dell’aumento occupazionale promesso.
10.- In definitiva Star work aveva taciuto la pesantissima e unilaterale modifica del piano occupazionale promesso, contravvenendo alle disposizioni di attuazione del Docup che imponevano al beneficiario di comunicare preventivamente alla Regione ogni modifica dei contenuti dell’intervento finanziato; non aveva adempiuto alla prestazione coincidente con la realizzazione del progetto presentato e vagliato positivamente dalla Regione.
I fatti esposti, acclarati anche in sede penale in cui veniva disposto il rinvio a giudizio del rappresentante di Star Work, evidenziano che la fattispecie integra un tipico caso di ritiro del finanziamento sulla scorta di un inadempimento da parte del beneficiario.
Ne consegue che la controversia appartiene al giudice ordinario.
L’appello deve essere di conseguenza respinto.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Star Work Sky di Giovanni Subrero s.a.s. al pagamento in favore della Regione Liguria delle spese di giudizio liquidate nell’importo di euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 28/10/2015
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]]>Ha chiarito che la pubblica amministrazione quando deve conferire incarichi di posizioni organizzative può legittimamente inserire dei criteri di accesso, purché essi siano conformi alla contrattazione collettiva. Ciò perchè il bando di selezione per il conferimento delle posizioni organizzative viene qualificato non come atto amministrativo, ma come atto assunto con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (ex art. 5, comma 2 del Dlgs 165/01).
Il caso di specie riguardava un dipendente comunale marchigiano, caposervizio addetto alla manutenzione stradale, che aveva chiesto al Tribunale di Macerata il riconoscimento del diritto alla collocazione dell’Area posizioni organizzative (APO) del Comune ai sensi del CCNL 1998/2001 contestando i criteri selettivi di cui alla delibera di giunta municipale che avevano portato all’attribuzione di tre incarichi in APO a tre soggetti che avevano la posizione D3. L’amministrazione aveva richiesto come requisiti, il possesso del diploma di laurea e l’inquadramento nella categoria D3, due requisiti non posseduti dal dipendente che contestava che la previsione di tali criteri lo escludesse illegittimamente dall’attribuzione della posizione organizzativa.
Sia i giudici di primo grado che quelli di secondo grado hanno rigettato ricorso del dipendente ritenendo la delibera di giunta legittima valutando che l’Amministrazione, operando con i poteri del datore di lavoro privato, non aveva operato alcuna discriminazione ai danni del ricorrente e aveva, anzi, seguito quanto indicato della contrattazione collettiva applicabile.
Tale valutazione ad avviso della Cassazione appare congrua e logicamente corretta e conforme alle norme applicabili.
Inoltre ad avviso della Corte la questione dell’eventuale carattere discriminatorio del bando di selezione è stata attentamente e correttamente esaminata dalla Corte di Appello che ha accertato che lo stesso rispondeva ai criteri indicati nel CCNL applicabile.
Cosi statuendo, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza
L'articolo Incarichi PA: la Cassazione sui criteri di accesso proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Consiglio di Stato: giurisdizione amministrativa in materia di revoca di contributi e sovvenzioni proviene da Giurdanella.it.
]]>La sesta sezione dell’Adunanza, sulla questione, si è pronunciata affermando che “la revoca disposta con agevolazioni concesse ex lege 19 dicembre 1992 n. 448 sia sempre riconducibile alla giurisdizione amministrativa, anche quando venga disposta dopo la concessione provvisoria del finanziamento”.
In tal materia, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge, e alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti dettagliatamente indicati dalla legge stessa; da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P A il potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa tra gli interessi pubblici e privati.
Pertanto, nel caso di specie, i giudici affermano che “la controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati….”.
In altri termini, la revoca del finanziamento non è stata oggetto di un provvedimento vincolato dall’intervenuto accertamento della mancanza di un presupposto precisamente indicato dalla legge, quanto piuttosto rientrante nell’esercizio di un potere discrezionale, in relazione al quale la posizione del privato è di interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – n.17 del 29 luglio 2013.
L'articolo Consiglio di Stato: giurisdizione amministrativa in materia di revoca di contributi e sovvenzioni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Dlgs 33/13: nuove regole in tema di trasparenza per contributi, collaborazioni e appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Per agevolare la consultazione, si rende disponibile il testo del Dlgs n. 33/2013 (T.U. Trasparenza).
L'articolo Dlgs 33/13: nuove regole in tema di trasparenza per contributi, collaborazioni e appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Revoca dei contributi pubblici, riparto di giurisdizione: deciderà l’Adunanza Plenaria proviene da Giurdanella.it.
]]>"Nel caso in cui sia stato emanato un atto di revoca di un provvedimento che abbia disposto un contributo pubblico, si è consolidato un risalente orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, per il quale rilevano gli ordinari criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, quanto alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. A tale orientamento si è adeguata la prevalente giurisprudenza amministrativa, per la quale è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (ma non per inadempienze del beneficiario).
Ritiene al riguardo la Sezione che la consolidata giurisprudenza in materia (basata su considerazioni generali circa la nascita di un diritto soggettivo a seguito del rilascio del contributo o della sovvenzione) possa essere oggetto di una rimeditazione, ove si consideri che: a) il potere di autotutela dell’amministrazione, esercitato con un atto di revoca (o di decadenza), in base ai principi del contrarius actus, incide di per sé su posizioni d’interesse legittimo (come si evince dalla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato attinente ai casi in cui una concessione di un bene pubblico o di un servizio pubblico sia ritirata per qualsiasi ragione, anche nell’ipotesi d’inadempimento del concessionario); b) l’art. 7 del codice del processo amministrativo dispone che il giudice amministrativo ha giurisdizione nelle controversie “riguardanti provvedimenti, atti … riconducibili anche mediatamente all’esercizio” del potere pubblico (e non è dubbio che il provvedimento di ritiro di un precedente atto autoritativo a sua volta abbia natura autoritativa).
Peraltro, la sussistenza della giurisdizione amministrativa potrebbe anche essere affermata, in via esclusiva, in considerazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990, riguardante i ‘provvedimenti attributivi di vantaggi economici’, che disciplina la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”, attribuendo il nomen iuris di concessione a qualsiasi provvedimento che disponga l’erogazione del denaro pubblico. Sotto tale profilo, potrebbe risultare rilevante l’art. 133, comma 1, lettera b), sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva per le “controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici”.
La portata applicativa delle disposizioni di legge sopra richiamate non sembra riducibile in via interpretativa, per il rilievo da attribuire all’art. 44 della legge n. 69 del 2009 (che ha condotto all’approvazione del codice del processo amministrativo, disponendo che il riassetto del medesimo dovesse avvenire “alfine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele”). Infatti, la finalità di adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale ha consentito l’elaborazione dell’art. 7 del codice, ripetitivo di espressioni contenute nelle sentenze della Corte stessa n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006. Inoltre, la distinta, e parimenti rilevante, finalità di “assicurare la concentrazione delle tutele” comunque può aver giustificato l’attribuzione alla giurisdizione amministrativa delle controversie riguardanti – per il tramite dell’esercizio del potere di autotutela – il ritiro dei provvedimenti “attributivi di vantaggi economici”, aventi ex lege natura concessoria, e dunque delle controversie che peraltro già di per sé potevano essere riferite ai rapporti inerenti alla concessione di un bene pubblico (il denaro), prima ancora delle modificazioni disposte dal codice del processo amministrativo".
Qui il testo integrale dell'ordinanza n. 517/2013 di rimessione all'Adunanza Plenaria
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