L'articolo Processo amministrativo telematico, cosa cambia dal 1° gennaio proviene da Giurdanella.it.
]]>1) gli atti e le memorie dovranno essere depositati in forma digitale anche nei ricorsi presentati prima del 1° gennaio 2017;
2) il pagamento del Contributo Unificato dovrà avvenire esclusivamente con il Mod. F24 Elide (qui il decreto ministeriale). Dal punto di vista strettamente pratico, quindi, il versamento dovrà avvenire tramite la compilazione e la presentazione del modello in questione, compilazione che potrà essere effettuata on-line tramite home banking o tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (qui le istruzioni operative);
3) La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 1150) ha confermato anche per il nuovo anno l’obbligo della copia di “cortesia”, prorogando di fatto tale obbligo che si sarebbe dovuto concludere a partire dal 1° gennaio 2018.
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]]>L'articolo Ricorso per motivi aggiunti: non è dovuto il contributo unificato se non si amplia l’oggetto della controversia proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo la normativa italiana, infatti, oltre al contributo dovuto per la proposizione del ricorso, si deve corrispondere un ulteriore contributo unificato, di importo pari a quanto già versato, per ogni singolo ricorso per motivi aggiunti.
Tuttavia, si è ormai consolidato un filone giurisprudenziale in controtendenza che pone delle deroghe importanti rispetto al principio della moltiplicazione del contributo unificato.
In particolare, da ultima, una sentenza della Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze (sent. n. 1126 del 13 novembre 2017) ha annullato un invito al pagamento del contributo disposto dal TAR Toscana relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l’annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliavano in misura significativa l’oggetto della controversia.
La sentenza, pertanto, costituisce puntuale applicazione della nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 06/10/2015, nella causa C-61/14 – “Orizzonte Salute”, con la quale è stato introdotto, in estrema sintesi, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, il principio secondo cui “il giudice è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia pendente”.
La sentenza della Commissione Tributaria di Firenze, che si inserisce, tra gli altri, sulla stessa direzione di precedenti delle Commissioni Tributarie di Pisa (sent. n. 279/2016) e di Genova (sent. n. 346/2017), muove dal presupposto che può essere giustificata un’applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi sono effettivamente distinti e ampliano l’oggetto della lite, ragion per cui, in caso contrario, tale obbligo si pone in netto contrasto con l’accessibilità dei mezzi di ricorso garantita dalla direttiva 89/665 e con il principio di effettività.
Per il testo della sentenza della Commissione Tributaria di Firenze, CLICCA QUI
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]]>L'articolo Modalità di versamento del contributo unificato nel processo amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 recante “Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana”.
Il provvedimento entrerà in vigore dal 1° settembre 2017.
Clicca qui per il testo del decreto in Gazzetta
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]]>L'articolo Contributo Unificato: il Ministro annuncia una revisione per le fasce deboli proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Ministro, replicando alle accuse concernenti l’aumento del contributo unificato negli ultimi anni, ha dapprima spiegato che tale aumento è stato utilizzato esclusivamente per investire sul processo civile telematico, consentendo agli avvocati di risparmiare sui diritti di copia (in questo modo si è trattato di una mera compensazione), aggiungendo subito dopo che “che si debba e si possa discutere di una revisione del contributo unificato rispetto ad alcune categorie più deboli.”
La riforma del contributo unificato potrà realizzarsi grazie ai risparmi di spesa conseguenti allo sviluppo del processo civile telematico.
Il Ministro ha inoltre annunciato anche una riforma della legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura, rivedendone le modalità del funzionamento del disciplinare. L’obiettivo del Ministro è che ci siano più donne sia a guidare gli uffici giudiziari che all’interno del Consiglio superiore della magistratura.
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]]>L'articolo Il contributo unificato alla luce della decisione della Corte di Giustizia 6 ottobre 2015 proviene da Giurdanella.it.
]]>Al Convegno di Studi, che sarà introdotto dall’avv. Girolamo Rubino, Delegato della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti per la Regione Sicilia, parteciperà l’avv. Carmelo Giurdanella, che ha seguito il giudizio in Corte di Giustizia nell’interesse dell’associazione di consumatori Cittadini Europei, parte in causa.
Il Convegno vedrà inoltre i seguenti interventi:
Dott. Michele Corradino, Consigliere di Stato – ANAC
Dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere T.A.R. Sicilia – Catania
Avv. Carmelo Giurdanella, Avvocato in Catania.
Prof. avv. Fabio Saitta, Professore Università Magna Grecia
Avv. Andrea Scuderi, Avvocato in Catania.
La sintesi dei lavori sarà svolta dal prof. avv. Filippo Lubrano, Segretario della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.
La partecipazione è libera e gratuita (la prenotazione è obbligatoria e va effettuata on line sul sito www.siaaitalia.it, sezione Convegni).
E’ stata avviata inoltre la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (le presenze saranno registrate all’ingresso).
Clicca qui per visionare la locandina
L'articolo Il contributo unificato alla luce della decisione della Corte di Giustizia 6 ottobre 2015 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Contributo Unificato Appalti: l’intervista agli avvocati Giurdanella e Menchetti proviene da Giurdanella.it.
]]>Con la sentenza la Corte di Giustizia non ha ritenuto il contributo unificato italiano confliggente con il diritto dell’Unione Europea così come non ritiene confliggente la somma dei contributi unificati in uno stesso giudizio.
Abbiamo intervistato gli avvocati Carmelo Giurdanella e Patrizio Menchetti, intervenuti nella causa come rappresentanti dell’associazione di consumatori Cittadini Europei, per analizzare e comprendere il contenuto della sentenza
Avvocato Menchetti, Avvocato Giurdanella, quali sono i punti fondamentali della decisione?
Avv. Menchetti: Innanzi tutto la Corte di Giustizia non ritiene il contributo unificato italiano confliggente con il diritto dell’Unione Europea così come non ritiene confliggente la somma dei contributi unificati in uno stesso giudizio.
A questo proposito i giudici europei sono andati nel merito, affermando che i tributi giudiziari per proporre ricorsi giurisdizionali amministrativi in materia di appalti pubblici che non siano superiori al 2% del valore dell’appalto in questione non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione in materia di appalti pubblici.
Avv. Giurdanella: La Corte di Giustizia ha sostanzialmente affermato che il contributo unificato italiano non viola il principio di effettività della tutela per via del fatto che l’ammontare della tassazione non supera il 2% del valore dell’appalto.
Inoltre, secondo i giudici europei, se un’impresa partecipa alla procedura di appalto ciò implica che possiede, di per sé, la capacità di pagare dette imposte. Per non parlare del fatto la Corte dà del tutto per scontato che il contributo verrà rimborsato al ricorrente vittorioso, mentre sappiamo benissimo che nel processo amministrativo ciò avviene solo in una bassissima percentuale di occasioni.
Qual è l’opinione dei giudici europei, che emerge dalla sentenza, in materia di cumulo dei contributi nel medesimo giudizio?
Avv. Menchetti: Si tratta dell’unico elemento di novità in una sentenza che è, per il resto, del tutto conservativa.
Sostanzialmente si afferma che, da un lato, il moltiplicarsi di contributi nel medesimo processo non sia di per sé contrario al diritto comunitario, ma allo stesso tempo nulla vieti al Giudice Nazionale di valutare se nel giudizio di merito un’eventuale nuovo atto possa determinare una “modifica considerevole” dell’oggetto del giudizio tale da non richiedere il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
In quest’ultimo caso, il giudice italiano potrà dispensare la parte dall’obbligo di pagamento dell’imposta, perché in questo caso applica immediatamente il diritto comunitario.
Ma onerare il giudice italiano di valutare di volta in volta la congruita dei contributi non è una vera tutela per il cittadino, poiché implicherà, dal punto di vista pratico, un ulteriore ricorso, questa volta al giudice tributario.
Si potrebbe immaginare, per esempio, che venga contestato un contributo richiesto in fase di regolarizzazione in modo ingiustificato e non congruo. Oppure, ancora, una società non italiana ma di un paese europeo potrebbe impugnare il provvedimento di tassazione, per via delle sproporzioni tra la tassazione nel proprio paese e quella in italia. Basti pensare, a titolo di esempio, che in Francia il giudizio in materia di appalti non richiede il pagamento di nessun tipo di imposta.
Avv. Giurdanella: Per quanto riguarda il cumulo, si afferma che la normativa italiana è ragionevole: e ciò sulla base del fatto che “la sola circostanza che la finalità di questa persona sia quella di ottenere un determinato appalto non comporta necessariamente l’identità di oggetto dei suoi ricorsi o dei suoi motivi”.
Ma è chiaro come si tratti di un ragionamento del tutto astratto, e il diritto così sembra allontarsi irrimediabilmente dalla vita vera, dalle esigenze vere delle persone.
Lo stesso potere del giudice di ridurre la tassazione è ipocrita, anche perché vuole aggiungere un’altra impugnazione tributaria, con nuove incombenze processuali e nuove spese (compreso un nuovo contributo unificato!) per fare affermare l’inesistenza di una “modifica sostanziale” dell’oggetto del giudizio e pertanto la riduzione dell’imposta.
C’era un certo ottimismo nei confronti della decisione, in particolare in seguito alle conclusioni dell’Avvocato Generale. Come vi spiegate questa svolta?
Avv. Menchetti: L’impressione che si ha è che la Corte, nell’attuale composizione, sia portatrice di una visione più conservatrice dell’ordinamento europeo, e probabilmente ciò è dovuto all’ultimo allargamento dell’UE a 28 paesi.
Molti dei provvedimenti emanati in questi giorni, non a caso probabilmente, sono molto favorevoli alle norme che consentono agli stati membri di incamerare più soldi. Si assiste insomma ad un’Unione Europea che mette al centro le questioni finanziarie a discapito della spinta innovatrice.
Avv. Giurdanella: Tutti i segnali di apertura e di interesse mostrati dalla Corte in sede di udienza sembrano svaniti nel nulla. E’ come se i giuristi in udienza avessero ancora conservato un’anima, che è stata totalmente persa nella decisione, perché i giudici sono schiacciati dalle esigenze di finanza.
Assistiamo all’Europa della finanza che ha sopraffatto l’Europa dei principi e degli ideali, compresi quelli di concorrenza leale tra le imprese.
Ci si dimentica dell’economia vera per guardare solo alle finanze degli stati: il risultato scontato è una risposta formalistica e finanziaria alle domanda di giustizia.
Vi date per vinti, o è ancora possibile faro qualcosa?
Avv. Menchetti: Ovviamente non ci sono mezzi di impugnazione per una sentenza della CGE, né in questo momento è possibile pensare al ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Tuttavia ciò non impedisce una nuova pronuncia dei giudici europei, tenuto conto che la stessa domanda potrebbe essere riproposta alla Corte in presenza di circostanze parzialmente diverse. In particolare ben potrebbe un’impresa straniera in Italia contestare la normativa italiana nel momento in cui le renda estremamente difficoltoso una difesa effettiva nei confronti di una discriminazione.
Avv. Giurdanella: Si potrebbe concludere non ci resta che l’ANAC, finché per i procedimenti dinnanzi all’Autorità Anticorruzione non vi sarà un ingente obolo fiscale da pagare. Al contrario il giudice amministrativo in questo momento declina la sua giurisdizione sulle procedure a evidenza pubblica, autorizzato a fare ciò dal giudice comunitario. Ma questo non vuol dire che ci fermeremo, perché in ogni caso si continua questa battaglia di civiltà giuridica contro una giustizia a pagamento, che non è vera giustizia.
Lo sproporzionato Contributo Unificato è in realtà uno snodo fondamentale, e pertanto non può essere abbandonato se non arrendendosi ad abbandonare un’intero sistema di tutele, che va al di la della singola impresa o del singolo appalto.
Si tratta di lottare contro le stesse persone che voglio abolire i Tar e rendere innocua e impotente la giustizia amministrativa.
Ma non bisogna mai dimenticare il messaggio che c’è dietro la difesa di un interesse legittimo che si svolge dinnanzi al giudice amministrativo: il processo amministrativo è perseguire l’interesse legittimo e quindi la buona amministrazione, e bloccando il processo amministrativo è bloccare la buona amministrazione.
Tutte queste motivazioni ci fanno continuare a lavorare, anche perché il revirement dei giudici è sempre possibile.
E poi è sempre meglio perdere le cause giuste che vincere le cause sbagliate.
L'articolo Contributo Unificato Appalti: l’intervista agli avvocati Giurdanella e Menchetti proviene da Giurdanella.it.
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]]>Come abbiamo ampiamente visto la sentenza ha disatteso le aspettative di tutto coloro che da anni lottano contro gli importi elevati del contributo unificato nel settore degli appalti che di fatto rendono sempre più difficile l’accesso alla giustizia amministrativa e una concorrenza effettiva e meritocratica tra le imprese.
Dopo aver raccolto le impressioni a caldo dell’avv. Giurdanella presente in udienza per la lettura del dispositivo in qualità di rappresentante dell’associazione cittadini europei, parte in causa, riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza.
***
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
6 ottobre 2015 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 89/665/CEE – Appalti pubblici – Normativa nazionale – Tassazione per l’accesso alla giustizia amministrativa nell’ambito degli appalti pubblici – Diritto a un ricorso effettivo – Tassazione dissuasiva – Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi – Principi di effettività e di equivalenza – Effetto utile»
Nella causa C‑61/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italia), con decisione del 21 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2014, nel procedimento
Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato
contro
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona San Valentino – Città di Levico Terme,
Ministero della Giustizia,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Segretario generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento,
con l’intervento di:
Associazione Infermieristica D & F Care,
Camera degli Avvocati Amministrativisti,
Camera Amministrativa Romana,
Associazione dei Consumatori Cittadini europei,
Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons),
Associazione dei Giovani Amministrativisti (AGAmm),
Ordine degli Avvocati di Roma,
Società italiana degli Avvocati Amministrativisti (SIAA),
Ordine degli Avvocati di Trento,
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze,
Medical Systems SpA,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 febbraio 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato, da M. Carlin, M. Napoli, M. Zoppolato e M. Boifava, avvocati;
– per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona San Valentino – Città di Levico Terme, da R. De Pretis, avvocato;
– per la Camera degli Avvocati Amministrativisti, da A. Grappelli, M. Ida Leonardo, M. Rossi Tafuri, F. Marascio, M. Martinelli, E. Papponetti e M. Togna, avvocati;
– per la Camera Amministrativa Romana, da F. Tedeschini, C. Malinconico, P. Leozappa, F. Lattanzi, A. M. Valorzi, avvocati;
– per l’Associazione dei Consumatori Cittadini europei, da C. Giurdanella, P. Menchetti, S. Raimondi e E. Barbarossa, avvocati;
– per il Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), da C. Rienzi, G. Giuliano, V. Graziussi e G.Urzini, avvocati;
– per l’Associazione dei Giovani Amministrativisti (AGAmm), da G. Leccisi e J. D’Auria, avvocati;
– per l’Ordine degli Avvocati di Roma, da S. Orestano, S. Dore e P. Ziotti, avvocati;
– per la Società italiana degli Avvocati Amministrativisti (SIAA), da F. Lubrano, E. Lubrano, P. De Caterini, A. Guerino, A. Lorang, B. Nascimbene, E. Picozza, F. G. Scoca, F. Sorrentino, avvocati;
– per la Medical Systems SpA, da R. Damonte, M. Carlin e E. Boglione, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo ellenico, da K. Paraskevopoulou e V. Stroumpouli, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da M. Fruhmann, in qualità di agente;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da F. Moro e A. Tokár, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU L 335, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva 89/665»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato (in prosieguo: «Orizzonte Salute»), da una parte e, dall’altra, l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme (in prosieguo: l’«Azienda»), nonché il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Segretario generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con riguardo alla proroga di un appalto di servizi infermieristici e alla gara di appalto successivamente bandita nonché ai tributi giudiziari da versare per proporre ricorsi giurisdizionali amministrativi in materia di appalti pubblici.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi del terzo considerando della direttiva 89/665, l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza [dell’Unione] rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione e occorre, affinché essa sia seguita da effetti concreti, che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del diritto [dell’Unione] in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto.
4 L’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso», dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [GU L 134, pag. 114], a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di tale direttiva.
Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto [dell’Unione] in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.
2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto [dell’Unione] e le altre norme nazionali.
3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
(…)».
5 L’articolo 7 della direttiva 2004/18, intitolato «Importi delle soglie degli appalti pubblici», fissa le soglie dei valori stimati a partire dalle quali l’aggiudicazione di un appalto deve essere effettuata conformemente alle norme della medesima direttiva.
6 Tali soglie sono modificate a intervalli regolari da regolamenti della Commissione europea e adattate alle circostanze economiche. Alla data dei fatti del procedimento principale, la soglia concernente gli appalti di servizi assegnati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali era fissata in EUR 193 000 dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 314, pag. 64).
Diritto italiano
7 L’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115, del 30 maggio 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (in prosieguo: il «decreto»), ha introdotto un regime di tassazione degli atti giudiziari, costituito da un contributo unificato fissato in proporzione al valore della controversia.
8 A differenza di quanto previsto per i processi civili, l’articolo 13, comma 6 bis, del decreto fissa l’importo del contributo unificato indipendentemente dal valore della controversia nell’ambito dei processi amministrativi.
9 Ai sensi di detto articolo 13, comma 6 bis, per i ricorsi proposti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, l’importo del contributo unificato è pari, in linea di principio, a EUR 650. Tuttavia, in questa stessa disposizione, per specifiche materie sono fissati importi diversi, che possono essere ridotti o aumentati.
10 In forza di detto articolo 13, comma 6 bis, lettera d), del decreto, il contributo in materia di appalti pubblici è pari a:
– EUR 2 000 quando il valore dell’appalto è pari o inferiore a EUR 200 000;
– EUR 4 000 per le controversie di valore compreso tra EUR 200 000 e 1 000 000, e
– EUR 6 000 per quelle di valore superiore a EUR 1 000 000.
11 Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, del decreto, per i procedimenti in materia di aggiudicazione di appalti pubblici tali importi sono maggiorati del 50%.
12 Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del decreto, quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
13 Risulta dalla decisione di rinvio che, ai sensi della normativa applicabile, il contributo unificato è versato non solo all’atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ma anche per il ricorso incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
14 Dall’articolo 14, comma 3, del decreto si evince che il valore della causa corrisponde non al margine di utile che si può trarre dall’esecuzione del contratto d’appalto fissato dalle amministrazioni aggiudicatrici, bensì all’importo posto a base d’asta dell’appalto stesso.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 Orizzonte Salute è un’associazione che fornisce servizi infermieristici a favore di enti pubblici e privati. Con il suo ricorso, integrato più volte con motivi aggiunti, essa contesta dinanzi al giudice del rinvio le successive attribuzioni della gestione dei servizi infermieristici da parte dell’Azienda all’Associazione Infermieristica D & F Care nonché altre decisioni adottate dall’Azienda.
16 La gestione di tale servizio è stata attribuita, inizialmente, con proroga del contratto concluso con l’Associazione Infermieristica D & F Care per un periodo precedente e, successivamente, nel contesto di un bando di gara cui si invitavano a partecipare unicamente talune associazioni accreditate dal collegio degli Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia (IPASVI), di cui Orizzonte Salute non era membro.
17 Orizzonte Salute ha pagato, a titolo di tributi giudiziari, un contributo unificato di un importo pari a EUR 650, corrispondente al costo della proposizione di un ricorso amministrativo ordinario.
18 Con decisione del 5 giugno 2013, il Segretario generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha invitato Orizzonte Salute a completare il pagamento precedentemente effettuato in quanto, in ragione dei motivi aggiunti, la controversia ricadeva ormai nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti pubblici, per raggiungere la somma del contributo unificato relativa a tale tipo di controversie, che era pari, pertanto, a EUR 2 000.
19 Con un nuovo ricorso, proposto il 2 luglio 2013, Orizzonte Salute ha impugnato tale decisione, facendo valere la violazione dell’articolo 13, comma 6 bis, del decreto e, inoltre, l’illegittimità costituzionale di detta disposizione.
20 È alla luce di tale ricorso che le amministrazioni statali hanno proposto un’azione giurisdizionale eccependo il difetto di competenza del giudice amministrativo del rinvio, dal momento che il contributo unificato costituirebbe una prestazione fiscale la cui contestazione ricadrebbe nella competenza del giudice tributario. Esse hanno altresì contestato la fondatezza di detto ricorso.
21 Il giudice del rinvio, pur riconoscendo che il contributo unificato possiede il carattere di una tassa, rileva che, nella causa pendente dinanzi ad esso, si tratta di un atto emanato dal suo Segretario generale, che possiede la natura di una decisione amministrativa. In tal senso, a suo avviso, occorre assoggettare la decisione del 5 giugno 2013 al controllo del giudice amministrativo. Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che Orizzonte Salute disponga di un interesse all’annullamento della domanda di pagamento dei tributi giudiziari maggiorati.
22 Detto giudice ricorda che, per i processi amministrativi, contrariamente a quanto è previsto per i processi civili, l’importo del contributo unificato non è vincolato al valore della lite e, per particolari materie di diritto amministrativo, sono fissati importi specifici.
23 Il giudice del rinvio rileva che, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, il contributo unificato da versare è considerevolmente più elevato degli importi da versare per le controversie amministrative assoggettate al procedimento ordinario.
24 Detto giudice considera che la tassazione dei ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, soprattutto in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, possa dissuadere le imprese dal proporre un’azione giurisdizionale e pone pertanto problemi di conformità con i criteri e i principi dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Esso presume che il beneficio dell’impresa sia pari, in genere, a circa il 10% dell’importo dell’appalto e ritiene che il versamento anticipato di un contributo unificato superiore all’importo di detto beneficio possa indurre gli amministrati a rinunciare a taluni meccanismi processuali.
25 In tal modo, secondo il giudice del rinvio, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale limita il diritto di agire in giudizio, incide sull’effettività del controllo giurisdizionale, discrimina gli operatori che possiedono una debole capacità finanziaria rispetto a quelli che dispongono di un’elevata capacità finanziaria e li pone in una situazione svantaggiosa rispetto a coloro che, nell’ambito delle proprie attività, adiscono i giudici civili e commerciali. Esso ritiene che il costo sopportato dallo Stato ai fini del funzionamento della giustizia amministrativa in materia di appalti pubblici non sia sensibilmente differente, distinto o più elevato di quello relativo ai procedimenti legati ad altri tipi di contenzioso.
26 Il giudice del rinvio fa riferimento alla dottrina secondo la quale il legislatore nazionale ha certamente inteso alleggerire il peso del contenzioso arretrato e facilitare sia la realizzazione di opere pubbliche sia l’acquisizione pubblica di beni e servizi e rileva, al riguardo, che il contenzioso in materia di appalti pubblici ha avuto una significativa flessione a partire dal 2012.
27 Detto giudice precisa che il valore dell’appalto pubblico, globalmente calcolato, è superiore al limite previsto dalla direttiva 2004/18 e considera, pertanto, che i principi di effettività, celerità, non discriminazione e accessibilità, di cui all’articolo 1 della direttiva 89/665, siano applicabili al procedimento principale. A suo avviso, la normativa nazionale in parola viola tali principi nonché il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, ribadito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
28 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se i principi fissati dalla direttiva 89/665 (…) ostino ad una normativa nazionale (…) che [ha] stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici».
Sulla ricevibilità delle osservazioni scritte presentate alla Corte dalle parti intervenienti nel procedimento principale
29 Sono intervenuti nel procedimento principale a sostegno di Orizzonte Salute e hanno presentato osservazioni scritte alla Corte il Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), la Camera Amministrativa Romana, l’Associazione dei Consumatori Cittadini europei, l’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Associazione dei Giovani Amministrativisti e la Società italiana degli Avvocati Amministrativisti (in prosieguo, congiuntamente: gli «intervenienti nel procedimento principale»).
30 Il governo italiano fa valere l’irricevibilità delle osservazioni scritte depositate dalle parti intervenute dopo la pronuncia della decisione di rinvio e la sospensione del procedimento principale. Tale irricevibilità discenderebbe dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il giudice nazionale non potrebbe, dopo la sospensione del procedimento, valutare la ricevibilità di un intervento successivo al rinvio. Secondo tale governo, occorre escludere dagli atti le osservazioni scritte depositate da persone fisiche e giuridiche diverse da quelle in causa alla data in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata introdotta, per evitare che il procedimento si trasformi in actio popularis.
31 A tal riguardo occorre ricordare che, quanto alla partecipazione al procedimento pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 23 dello Statuto della Corte, possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte le parti nel procedimento principale, gli Stati membri, la Commissione, nonché, eventualmente, l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione europea che ha adottato l’atto sulla cui validità o interpretazione si controverte, gli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri, l’Autorità di vigilanza AELS e gli Stati terzi interessati. Dato che l’elenco contenuto in tali disposizioni è esaustivo, questo diritto non può essere esteso a persone fisiche o giuridiche che non siano espressamente previste.
32 Le «parti nel procedimento principale», ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sono determinate in quanto tali dal giudice del rinvio, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale. Conseguentemente, spetta al giudice del rinvio determinare, secondo le norme processuali nazionali, le parti del procedimento principale dinanzi ad esso pendente.
33 Non spetta alla Corte verificare se una decisione del giudice del rinvio che consente un intervento dinanzi ad esso sia stata adottata conformemente a tali norme. La Corte deve attenersi a tale decisione fintantoché esso non sia stato revocato nell’ambito dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale (v., per analogia, sentenze Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz, C‑309/02, EU:C:2004:799, punto 26, nonché Burtscher, C‑213/04, EU:C:2005:731, punto 32).
34 Orbene, nella specie non si sostiene che la decisione relativa all’ammissibilità delle parti intervenienti nel procedimento principale non sia stata conforme alle norme che disciplinano il procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio né che sia stato proposto un ricorso avverso tale decisione.
35 Non può riconoscersi la qualità di «parte nel procedimento principale» ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con l’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia, ad una persona, e quest’ultima non può essere ammessa ad un procedimento dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, qualora questa persona introduca dinanzi a un giudice nazionale la sua domanda di intervento non per assumere un ruolo attivo nella prosecuzione dell’azione dinanzi al giudice nazionale, ma al solo fine di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte (v., in tal senso, ordinanza Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2009:789, punto 9).
36 Tuttavia, occorre rilevare che nessun elemento del fascicolo indica che gli intervenienti nel procedimento principale non intenderebbero assumere un ruolo attivo nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio e vorrebbero manifestarsi esclusivamente nel contesto del procedimento dinanzi alla Corte.
37 Infine, sarebbe incompatibile con il principio di buona amministrazione della giustizia e con l’esigenza di trattare le questioni pregiudiziali entro un termine ragionevole il fatto che il procedimento scritto dinanzi alla Corte, in ragione di successive ammissioni di interventi e del termine di due mesi previsto dall’articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia per il deposito delle osservazioni scritte di tali intervenienti, non possa concludersi o che la fase scritta del procedimento debba essere riaperta.
38 È in tale contesto che l’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte prevede che, quando un giudice nazionale comunica alla Corte l’intervento di una parte nuova nel procedimento principale, e la causa è già pendente dinanzi alla Corte, la nuova parte accetti di assumere la causa nello stato in cui essa si trova alla data di tale informazione.
39 In tal modo, la Corte può essere indotta a consentire che un interveniente nel procedimento principale depositi osservazioni scritte solo entro il termine di cui godono, a tal fine, gli interessati ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte, ai quali la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata inizialmente notificata.
40 Si deve rilevare che, nell’ambito del presente procedimento, il deposito delle osservazioni scritte delle parti intervenienti ammesse al procedimento principale dal giudice del rinvio non ha costituito un rischio per la buona amministrazione della giustizia né per il trattamento della causa entro un termine ragionevole. La Corte ha pertanto considerato che non occorreva far ricorso alla facoltà menzionata al punto che precede della presente sentenza.
41 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere gli argomenti del governo italiano intesi a far dichiarare irricevibili le osservazioni scritte depositate dagli intervenienti al procedimento principale. Tali osservazioni scritte sottoposte alla Corte sono ricevibili.
Sulla questione pregiudiziale
42 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 della direttiva 89/665 nonché i principi di equivalenza e di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale impone, all’atto di proposizione di un ricorso nei procedimenti giurisdizionali amministrativi in materia di appalti pubblici, il versamento di tributi giudiziari più elevati che in altre materie.
43 L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665 impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per garantire l’esistenza di ricorsi efficaci e quanto più rapidi possibile contro le decisioni delle autorità aggiudicatrici incompatibili con il diritto dell’Unione, garantendo un’ampia accessibilità dei ricorsi da parte di chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
44 Tale direttiva riconosce agli Stati membri un potere discrezionale nella scelta delle garanzie procedurali da essa previste e delle formalità ad esse relative (v. sentenza Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie e a., C‑568/08, EU:C:2010:751, punto 57).
45 Segnatamente, la direttiva 89/665 non contiene alcuna disposizione attinente specificamente ai tributi giudiziari da versare da parte degli amministrati per proporre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva medesima, un ricorso di annullamento avverso una decisione asseritamente illegittima relativa ad un procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici.
46 Secondo costante giurisprudenza, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta a ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale degli Stati membri, stabilire le modalità della procedura amministrativa e quelle relative alla procedura giurisdizionale intese a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione. Tali modalità procedurali non devono, tuttavia, essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall’ordinamento interno (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenze Club Hotel Loutraki e a., C‑145/08 e C‑149/08, EU:C:2010:247, punto 74 nonché eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, punto 39).
47 Inoltre, dato che siffatti tributi giudiziari costituiscono modalità procedurali di ricorso giurisdizionale destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione ai candidati ed agli offerenti lesi da decisioni delle autorità aggiudicatrici, essi non devono mettere in pericolo l’effetto utile della direttiva 89/665 (v., in tal senso, sentenze Universale-Bau e a., C‑470/99, EU:C:2002:746, punto 72, nonché eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, punto 40).
48 Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha già avuto modo di affermare che esso implica un’esigenza di tutela giurisdizionale, sancita dall’articolo 47 della Carta, che il giudice nazionale è tenuto a rispettare (v., in tal senso, sentenza Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 35 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
49 In tal senso, l’articolo 1 della direttiva 89/665 deve necessariamente essere interpretato alla luce dei diritti fondamentali sanciti da tale Carta, in particolare il diritto al ricorso effettivo dinanzi a un giudice, previsto dal suo articolo 47 (v., in tal senso, sentenza Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, punto 29).
50 Occorre pertanto verificare se una normativa come quella oggetto del procedimento principale possa essere considerata conforme ai principi di equivalenza e di effettività nonché all’effetto utile della direttiva 89/665.
51 I due aspetti di questa verifica riguardano, da una parte, l’importo del contributo unificato da versare per la proposizione di un ricorso in procedimenti giurisdizionali amministrativi in materia di appalti pubblici e, dall’altra, l’ipotesi di cumulo di tali contributi versati nel contesto di una stessa procedura giurisdizionale amministrativa in materia di appalti pubblici.
Sul contributo unificato da versare per la proposizione di un ricorso in procedimenti giurisdizionali amministrativi in materia di appalti pubblici
52 In primo luogo, occorre ricordare, al pari del governo austriaco, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665, detta direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/18, a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di quest’ultima direttiva.
53 Orbene, ai sensi dell’articolo 7, che si trova nel capo II della direttiva 2004/18, intitolato «Campo di applicazione», detta direttiva si applica solo agli appalti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie previste dalla stessa disposizione.
54 Ne consegue che agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da autorità governative centrali il cui valore sia inferiore a EUR 193 000 non si applica la direttiva 2004/18 e, conseguentemente, nemmeno la direttiva 89/665.
55 Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che il regime dei tributi giudiziari oggetto del procedimento principale prevede tre importi fissi di contributo unificato pari a EUR 2 000, 4 000 e 6 000, per le tre categorie di appalti pubblici, vale a dire quelli di valore pari o inferiore a EUR 200 000, quelli il cui valore si situa tra EUR 200 000 e 1 000 000, e quelli il cui valore è superiore a EUR 1 000 000.
56 Dagli atti sottoposti alla Corte risulta che il sistema degli importi fissi di contributo unificato è proporzionale al valore degli appalti pubblici che ricadono in queste tre differenti categorie a possiede, complessivamente inteso, carattere degressivo.
57 Infatti, il contributo unificato da versare, espresso in percentuale dei valori «limite» delle tre categorie di appalti pubblici, varia dall’1,0% all’1,036% del valore dell’appalto se esso si situa tra EUR 193 000 e 200 000, dallo 0,4 al 2,0% se tale valore si situa tra EUR 200 000 e 1 000 000, e corrisponde allo 0,6% del valore dell’appalto o a una percentuale inferiore, se detto valore è superiore a EUR 1 000 000.
58 Orbene, i tributi giudiziari da versare per proporre ricorsi giurisdizionali amministrativi in materia di appalti pubblici che non siano superiori al 2% del valore dell’appalto in questione non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione in materia di appalti pubblici.
59 Nessuno degli elementi dedotti dal giudice del rinvio o dagli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte rimette in questione tale affermazione.
60 Segnatamente, per quanto riguarda la fissazione del contributo unificato in funzione del valore dell’appalto oggetto del procedimento principale e non in funzione del beneficio che l’impresa partecipante al bando di gara può legittimamente attendersi dall’appalto stesso, occorre indicare, da un canto, che diversi Stati membri riconoscono la possibilità di calcolare i tributi processuali da versare basandosi sul valore dell’oggetto della controversia.
61 D’altro canto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle conclusioni, nell’ambito degli appalti pubblici un sistema che imponga calcoli specifici per ogni procedura di aggiudicazione di un appalto e per ogni impresa, il cui risultato potrebbe essere contestato, risulterebbe complicato e imprevedibile.
62 Quanto all’applicazione del contributo unificato italiano a svantaggio degli operatori che possiedono una debole capacità finanziaria, occorre rilevare, da un canto, al pari della Commissione, che tale contributo è imposto indistintamente, quanto alla sua forma e al suo importo, nei confronti di tutti gli amministrati che intendano proporre ricorso avverso una decisione adottata dalle amministrazioni aggiudicatrici.
63 Occorre rilevare che tale sistema non crea una discriminazione tra gli operatori che esercitano nel medesimo settore di attività.
64 Peraltro, risulta dalle disposizioni delle direttive dell’Unione in materia di appalti pubblici, quali l’articolo 47 della direttiva 2004/18, che la partecipazione di un’impresa ad un appalto pubblico presuppone una capacità economica e finanziaria adeguata.
65 Infine, sebbene la parte ricorrente abbia l’obbligo di anticipare il contributo unificato all’atto di proposizione del proprio ricorso giurisdizionale avverso una decisione in materia di appalti pubblici, la parte soccombente è tenuta, in linea di principio, a rimborsare i tributi giudiziari anticipati dalla parte che risulta vincitrice.
66 Quanto al principio di equivalenza, la circostanza per la quale, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, il contributo unificato da versare è considerevolmente più elevato, da una parte, degli importi da versare per le controversie amministrative assoggettate al procedimento ordinario e, dall’altra parte, dei tributi giudiziari percepiti nei procedimenti civili, non può, di per sé, dimostrare una violazione di detto principio.
67 Il principio di equivalenza, infatti, come è stato ricordato al punto 46 della presente sentenza, implica un pari trattamento dei ricorsi fondati su una violazione del diritto nazionale e di quelli, simili, fondati su una violazione del diritto dell’Unione, e non l’equivalenza delle norme processuali nazionali applicabili a contenziosi di diversa natura, quali il contenzioso civile, da un lato, e quello amministrativo, dall’altro, o a contenziosi che ricadono in due differenti settori del diritto (v. sentenza ÖBB Personenverkehr, C‑417/13, EU:C:2015:38, punto 74).
68 Nella specie, nessuno degli elementi fatti valere dinanzi alla Corte è tale da supportare l’argomento secondo cui il sistema del contributo unificato italiano si applicherebbe in modo diverso ai ricorsi fondati su diritti che spettano agli amministrati in forza del diritto dell’Unione relativo agli appalti pubblici rispetto a quelli che si fondano sulla violazione del diritto interno aventi il medesimo oggetto.
69 Se ne deve trarre la conclusione che i tributi giudiziari da versare all’atto di proposizione di un ricorso nei procedimenti giurisdizionali amministrativi in materia di appalti pubblici, quali il contributo unificato oggetto del procedimento principale, non lede né l’effetto utile della direttiva 89/665 né i principi di equivalenza e di effettività.
Sul cumulo dei contributi unificati versati nel contesto di una stessa procedura giurisdizionale amministrativa in materia di appalti pubblici
70 Secondo la normativa nazionale, il contributo unificato deve essere versato non solo all’atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio avverso la decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, ma il medesimo importo deve essere parimenti versato per i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti che introducono domande nuove nel corso del giudizio.
71 Dalla decisione di rinvio risulta che, ai sensi di una circolare del Segretario generale della Giustizia Amministrativa del 18 ottobre 2001, solo l’introduzione di atti procedurali autonomi rispetto al ricorso introduttivo del giudizio e intesi ad estendere considerevolmente l’oggetto della controversia dà luogo al pagamento di tributi supplementari.
72 La percezione di tributi giudiziari multipli e cumulativi nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale amministrativo non si pone in contrasto, in linea di principio, né con l’articolo 1 della direttiva 89/665, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, né con i principi di equivalenza e di effettività.
73 Una tale percezione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale degli Stati membri e dissuade l’introduzione di domande che siano manifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare il procedimento.
74 Tali obiettivi possono giustificare un’applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente.
75 Se la situazione non è in tali termini, l’obbligo di pagamento aggiuntivo di tributi giudiziari in ragione della presentazione di tali ricorsi o motivi si pone, invece, in contrasto con l’accessibilità dei mezzi di ricorso garantita dalla direttiva 89/665 e con il principio di effettività.
76 Quando una persona propone diversi ricorsi giurisdizionali o presenta diversi motivi aggiunti nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale, la sola circostanza che la finalità di questa persona sia quella di ottenere un determinato appalto non comporta necessariamente l’identità di oggetto dei suoi ricorsi o dei suoi motivi.
77 Nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.
78 Peraltro, dinanzi alla Corte non è stato sollevato alcun argomento tale da rimettere in questione la conformità del cumulo delle contribuzioni unificate con il principio di equivalenza.
79 Considerato quanto precede, occorre risolvere la questione presentata come segue:
– L’articolo 1 della direttiva 89/665 nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.
– L’articolo 1 della direttiva 89/665 nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.
Sulle spese
80 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.
2) L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.
Firme
L'articolo Contributo Unificato Appalti: il testo della sentenza shock della CGUE proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Contributo Unificato Appalti: le tappe del processo proviene da Giurdanella.it.
]]>Il giorno 11 febbraio 2015 si è tenuta la prima udienza a Lussemburgo, nel corso della quale lo stesso Presidente della Corte ha voluto precisare che il contributo unificato non rappresenta affatto l’unica spesa che un’impresa deve affrontare per ottenere la concreta possibilità di aggiudicarsi la gara; oltre alle spese legali, infatti, ogni operatore economico deve preventivare anche spese quali quelle per il rilascio delle copie dei documenti o, da ultimo, per poter integrare la propria documentazione (c.d. soccorso istruttorio). E lo stesso Giudice Relatore si chiedeva se non sarebbe opportuno prevedere un limite al numero di atti della stessa parte sottoposti al contributo unificato in un medesimo procedimento.
Lo stesso Avvocato Generale, nelle conclusioni depositate nel corso dell’udienza del 7 maggio 2015, ribadisce la sua posizione, e sottolinea la contrarietà all’art. 47 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione Europea e alla direttiva 89/665 della riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto
Tuttavia il “cauto ottimismo” determinato dall’andamento della processo a Lussemburgo si è dovuto arenare dinnanzi una pronuncia che si pone in una direzione totalmente diversa in quanto, come abbiamo visto, la Corte di Giustizia non ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario la normativa italiana in materia di contributo unificato.
L'articolo Contributo Unificato Appalti: le tappe del processo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Contributo Unificato Appalti: per la CGUE non confligge con il diritto UE proviene da Giurdanella.it.
]]>Se le conclusioni dell’Avvocato Generale avevano suscitato grande soddisfazione in chi sta conducendo la battaglia per ricondurre il sistema italiano di tassazione dell’accesso alla giustizia amministrativa in materia di appalti ad una maggiore conformità al diritto europeo, la sentenza della Corte invece ha suscitato una fortissima delusione.
In attesa che venga pubblicata la sentenza, abbiamo contattato l’avv. Carmelo Giurdanella, presente in udienza in qualità di rappresentante dell’associazione di consumatori Cittadini Europei, parte in causa, per conoscere in anteprima il contenuto. L’avv. Giurdanella, con grande rammarico, spiega che la Corte di Giustizia non ritiene il contributo unificato italiano confliggente con il diritto dell’Unione Europea così come non ritiene confliggente la somma dei contributi unificati in uno stesso giudizio. Ed è proprio su quest’ultimo punto che erano riposte le speranze di chi da anni conduce la lotta avverso l’importo elevato del contributo unificato negli appalti, soprattutto a seguito delle conclusioni dell’Avvocato Generale che pur avendo escluso che un contributo unificato più alto in materia di appalti fosse incompatibile con la normativa comunitaria, aveva ribadito più volte che poteva diventarlo qualora si traducesse in un ostacolo significativo per l’esercizio del diritto alla difesa, ossia quando, come avviene attualmente in Italia, il versamento del contributo venga richiesto non solo per il ricorso introduttivo, ma anche per l’impugnazione di atti relativi alla stessa procedura oggetto del ricorso principale, con ciò rendendo impossibile preventivare il costo di un’azione giudiziaria.
Non dello stesso avviso, dunque, la Corte di Giustizia che ha valutato compatibile con il diritto comunitario la previsione di più contributi unificati in uno stesso giudizio.
Perplesso l’avvocato Giurdanella anche sull’ultimo punto della sentenza in cui la Corte “concede” al Giudice Nazionale di valutare se nel giudizio di merito un’eventuale nuova domanda possa determinare una “modifica considerevole” dell’oggetto del giudizio tale da non chiedere il pagamento di un ulteriore contributo unificato. Difficile immaginare come questa valutazione possa essere compiuta dal giudice amministrativo, e come possa influire sulle regole del processo amministrativo una nozione così generica e atecnica come “modifica considerevole”.
Nonostante la sentenza non positiva l’avvocato Giurdanella replica che continuerà ad occuparsi della questione e a lottare contro gli importi elevati del contributo unificato che rendono sempre più difficile l’accesso alla giustizia amministrativa e una concorrenza effettiva e meritocratica tra le imprese.
Non appena disponibile pubblicheremo il testo della sentenza.
L'articolo Contributo Unificato Appalti: per la CGUE non confligge con il diritto UE proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Contributo Unificato in CGUE, intervista agli avvocati Giurdanella e Menchetti proviene da Giurdanella.it.
]]>Le conclusioni dell’Avvocato Generale hanno suscitato grande soddisfazione in chi sta conducendo la battaglia per ricondurre il sistema italiano di tassazione dell’accesso alla giustizia amministrativa in materia di appalti ad una maggiore conformità al diritto europeo.
Per capire perché, abbiamo incontrato ed intervistato, a Bruxelles, subito dopo l’udienza, gli Avvocati Patrizio Menchetti e Carmelo Giurdanella, rappresentanti dell’associazione di consumatori Cittadini Europei, parte in causa.
Avvocato Menchetti, Avvocato Giurdanella, quali sono i punti fondamentali delle conclusioni dell’Avvocato Generale?
Avv. Menchetti: “Sostanzialmente, l’Avvocato Generale ha escluso che la previsione di un contributo unificato più alto in materia di appalti sia, di per sé, incompatibile con la normativa comunitaria, ribadendo più volte che, però, essa può diventarlo qualora si traduca in un ostacolo significativo per l’esercizio del diritto alla difesa, ossia quando, come avviene attualmente in Italia, il versamento del contributo venga richiesto non solo per il ricorso introduttivo, ma anche per l’impugnazione di atti relativi alla stessa procedura oggetto del ricorso principale. Né tale incompatibilità sarebbe in alcun modo sanata dal fatto che il contributo venga rimborsato qualora siano accolte le conclusioni del ricorrente; tale eccezione, avanzata dalla difesa del Governo italiano, è stata, condivisibilmente, considerata irrilevante da parte dell’Avvocato Generale, che ha chiaramente affermato l’applicabilità dell’art. 47 della Carta di Nizza anche alle ipotesi in cui il tributo giudiziario che, per la sua particolare onerosità, limiti significativamente l’accesso alla giustizia, possa essere in seguito recuperato”.
Avv. Giurdanella: “L’Avvocato Generale ha affermato che non è contrario alla normativa europea il fatto che uno Stato membro preveda al proprio interno un sistema di tassazione diversificato per il contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici, potendo il pagamento di un più alto contributo unificato costituire un sistema di finanziamento dei costi della giustizia ed un freno alle azioni temerarie, ma, allo stesso tempo, ribadisce che l’importo dovuto non debba essere talmente alto da ostacolare l’esercizio del diritto alla difesa, peraltro riconosciuto e tutelato anche dall’art. 47 della Carta di Nizza, norma sovente richiamata dall’Avvocato Generale. Tuttavia, la tassazione cumulativa posta in essere in Italia sarebbe una forma di dissuasione dal proseguire il giudizio del tutto sproporzionata e, pertanto, si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario, poiché sarebbe, così, del tutto vanificato il ricorso”.
E’, dunque, condivisibile l’entusiasmo che le conclusioni hanno suscitato?
Avv. Menchetti: “E’ indubbio che si tratti di un entusiasmo assolutamente giustificato: si tratta, infatti, di una gran bella vittoria per i ricorrenti, perché gli importanti principi affermati nelle conclusioni consentono di restituire dignità al diritto di accesso alla giustizia amministrativa italiana in materia di appalti pubblici, nonché di riportare ad un piano di maggiore razionalità il sistema nazionale di tassazione degli atti giudiziari”.
Avv. Giurdanella: “Le conclusioni dell’Avvocato Generale depositate oggi hanno segnato un importantissimo passaggio per le imprese, le quali potrebbero, finalmente, avere la possibilità, qualora vogliano proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo in relazione a procedure ad evidenza pubblica, di conoscere fin dall’inizio quanto l’azione giudiziaria inciderà sulle proprie finanze, indipendentemente dal numero di atti della procedura che si renderà necessario impugnare”.
Quali saranno le implicazioni delle conclusioni dell’Avvocato Generale sulle sorti del contributo unificato?
Avv. Menchetti: “Si dovranno, chiaramente, attendere la decisione della Corte e le determinazioni del giudice del rinvio nazionale, ma sarà interessante vedere cosa succederà nel nostro ordinamento, atteso che, quando si deve dare applicazione al diritto comunitario, il giudice nazionale ha poteri più ampi di quelli previsti dal codice di procedura interno, così come sancito dalla stessa Corte di giustizia con la sentenza Factortame”.
Avv. Giurdanella: “Se non dovessero esserci colpi di scena, le conseguenze sul contributo unificato dovrebbero riguardare solo il quantum del tributo e non, invece, l’an dello stesso. Tuttavia, rimane ancora da chiarire se il pagamento dello stesso sia dovuto una tantum per tutti i gradi di giudizio o se, invece, il cumulo sia illegittimo solo all’interno del singolo grado di giudizio. Rimaniamo in attesa degli sviluppi”.
Qualche ultima considerazione sulle conclusioni?
Avv. Menchetti: “Terrei a sottolineare che si tratta di conclusioni apprezzabili, in particolar modo, per il fatto di essere le stesse il logico e coerente esito del ragionamento condotto dall’Avvocato Generale, il quale, già all’udienza dell’11 febbraio scorso, aveva posto l’attenzione sulla natura di tributo giudiziario cumulativo del contributo unificato, chiedendo chiarimenti sulla circostanza che, perché venga rispettato il principio di concorrenza nelle gare ad evidenza pubblica, l’impresa debba necessariamente impugnare, con le correlate spese, una serie di atti”.
Avv. Giurdanella: “Mi ha molto colpito l’incipit, nel quale l’Avvocato Generale cita la frase ironica, attribuita al giudice del XIX secolo Sir James Matthew, «in Inghilterra la giustizia è aperta a tutti, come l’Hotel Ritz», chiedendosi se anche per i procedimenti amministrativi in materia di appalti in Italia si possa dire lo stesso. Si tratta, infatti, di un’introduzione dalla quale traspare la filosofia che permea le conclusioni stesse, caratterizzate da un’analisi obiettiva e ragionata della questione”.
Intervista a cura di Graziana Muratore, pubblicata sul sito LeggiOggi.it
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