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]]>Tar Calabria – Reggio Calabria, 10 maggio 2019 n. 321
Un Carabiniere, convivente, impugnava l’atto con il quale il Comando ha dichiarato inammissibile l’istanza di trasferimento da lui presentata, “in quanto non riunisce i requisiti previsti dalla circolare n. 944001-1/ T-16/Pers. Mar del 9.2.2010 riguardante il ricongiungimento al coniuge lavoratore, poiché non sussiste rapporto di coniugio”.
La difesa del Carabiniere contesta la legittimità della declaratoria di inammissibilità della domanda di trasferimento in discorso, sottolineando come qualsiasi forma di discriminazione giuridica della convivenza rispetto al matrimonio civile si porrebbe in grave violazione dell’articolo 2 della Costituzione.
Il Tar Calabria, sez. di Reggio Calabria, ha quindi accolto con la sentenza n. 321 del 2019 il ricorso, stabilendo che non è possibile discriminare, nell’applicazione dell’istituto del ricongiungimento familiare, tra coniugi e conviventi more uxorio.
Infatti, alla luce della tutela delle famiglie di fatto, ormai presente nel nostro ordinamento, l’esclusione della convivenza more uxorio – stabile ed accertata a mente della ripetuta legge 20 maggio 2016, n. 76 – dal novero delle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare, sarebbe irragionevole.
La sentenza prende atto dell’evoluzione del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui (anche dello stesso sesso), e della progressiva e conseguente valorizzazione della convivenza stabile quale fonte di effetti giuridici rilevanti.
Il T.A.R. parte dagli arresti della Corte Costituzionale che pur chiarendo come nessuna norma costituzionale o principio fondamentale possa cancellare le ontologiche differenze tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, ha posto il principio della tutela costituzionale della famiglia di fatto.
Infatti la stessa Consulta ha evidenziato la necessità di tutelare i diritti individuali dell’uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, specificando che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione” (Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138), ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto.
Nel diritto positivo il riconoscimento si è tramutato nell’approvazione della legge 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) la quale, recependo in alcuni casi le sollecitazioni della giurisprudenza, equipara il convivente more uxorio al coniuge sotto molteplici profili (per esempio, quanto all’assistenza ospedaliera, ai poteri di rappresentanza conferibili in caso di malattia e incapacità di intendere e di volere, in ordine al subentro nel contratto di locazione della casa di residenza intestato al convivente deceduto).
Passando alla questione del ricongiungimento familiare, il T.A.R. cita ancora una volta la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 183 del 30 maggio 2008, ha evidenziato che “il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore.”
Nel caso specifico dei Carabinieri, l‘art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri preveda che “i sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere”.
Seconda la sentenza il citato diritto all’unità della famiglia, presupposto del ricongiungimento familiare e che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, nel silenzio della legge n. 76/2016, può essere invocato anche dai conviventi di fatto: il Collegio ritiene che solo questa ultima interpretazione sia conforme ai principi costituzionali.
Si legge nel provvedimento che l’elemento unificante tra il coniugio e la convivenza è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto all’unità familiare, nella sua accezione più ampia, collocabile, come si disse, tra i diritti inviolabili dell’uomo ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Di talché, l’esclusione della convivenza more uxorio – stabile ed accertata a mente della ripetuta legge 20 maggio 2016, n. 76 – dal novero delle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare, sarebbe irragionevole.
***
Di seguito si riporta il passaggio integrale della sentenza del T.A.R.
(…)
La questione verte sull’interpretazione da dare all’istituto del ricongiungimento familiare in ambito militare con riferimento, in particolare, alla possibilità di applicare tale istituto ai conviventi more uxorio.
Osserva il Collegio come la Corte Costituzionale abbia ripetutamente chiarito come nessuna norma costituzionale o principio fondamentale possa cancellare le ontologiche differenze tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, legate ad una scelta delle stesse parti interessate (quella cioè di sposarsi o meno). Cionondimeno, la stessa Consulta ha evidenziato la necessità di tutelare i diritti individuali dell’uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, specificando che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione” (Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138), ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto.
6.2. Tale riconoscimento risponde, per altro, anche alle indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, in particolare dalla Carta di Nizza (o Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che afferma il principio di libertà individuale nella scelta del modello familiare, di talché la Corte Europea dei diritti dell’uomo si è da tempo premurata di chiarire che la nozione di «vita privata e familiare», contenuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale (v., tra le tante, sent. 27 ottobre 1994, caso Kroon).
6.3. Si deve, dunque, dare atto dell’evoluzione del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui (anche dello stesso sesso), e della progressiva e conseguente valorizzazione della convivenza stabile quale fonte di effetti giuridici rilevanti.
Tale evoluzione, a livello di produzione normativa, è culminata nella legge 20 maggio 2016 n. 76.
La prima parte della legge (art. 1, co. 1 – 35) è dedicata alla disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda (art. 1, co. 36 – 68) alla convivenza di fatto tra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile» (comma 36); la legge, al comma 37, prevede altresì che per l’accertamento della stabile convivenza si faccia riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 ed alla lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del regolamento di cui al DPR 30.05.1989 n. 223.
La citata normativa, recependo in alcuni casi le sollecitazioni della giurisprudenza, equipara il convivente more uxorio al coniuge sotto molteplici profili (per esempio, quanto all’assistenza ospedaliera, ai poteri di rappresentanza conferibili in caso di malattia e incapacità di intendere e di volere, in ordine al subentro nel contratto di locazione della casa di residenza intestato al convivente deceduto).
7. Venendo al caso specifico dell’istituto del ricongiungimento familiare, va ricordato come l’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri preveda che “i sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere“.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 30 maggio 2008, ha evidenziato che “il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore.”
7.1. Il tema è, dunque, se il citato diritto all’unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, nel silenzio della legge n. 76/2016, possa essere invocato solamente dai coniugi e dai soggetti uniti civilmente, come sostiene la difesa del Ministero, ovvero se non debba ritenersi esteso anche ai conviventi di fatto.
Il Collegio ritiene che solo questa ultima interpretazione sia conforme ai principi costituzionali. La Consulta ha, infatti, sottolineato più volte (da ultimo, con la sentenza n. 213 del 23.09.2016) che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 della Costituzione.
In questo caso l’elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto all’unità familiare, nella sua accezione più ampia, collocabile, come si disse, tra i diritti inviolabili dell’uomo ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Di talché, l’esclusione della convivenza more uxorio – stabile ed accertata a mente della ripetuta legge 20 maggio 2016, n. 76 – dal novero delle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare, appare irragionevole.
8. È fondata, da ultimo, anche la dedotta censura afferente al contrasto tra il gravato provvedimento e la circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. 201/1-1 del 27 luglio 2005 che, mai abrogata dalle successive disposizioni, esplicitamente, al punto 2 stabilisce che “al militare dell’Arma “convivente” devono essere applicate le norme regolamentari previste per l’ammogliato, solo se egli possa dimostrare una convivenza more uxorio”. Alla luce della citata disposizione, non può che concludersi per l’applicabilità del ripetuto art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma anche ai rapporti di convivenza. Deve convenirsi, dunque, con la difesa del ricorrente che la circolare n. 944001-1/T-16/Pers. Mar. del 9.2.2010, non vieta esplicitamente ai conviventi la possibilità di presentare domanda di ricongiungimento, come pure avrebbe dovuto, se fosse fondata la tesi dell’amministrazione, stante il chiarissimo tenore del precedente del 2005. Non sembra, per altro, logico pensare che il Comando Generale dell’Arma conscio, sin dal 2005, del fatto che la convivenza possa essere comparata per alcuni fini giuridici al matrimonio sia voluto tornare sui propri passi, in presenza dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale descritta.
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Di seguito la sintesi delle disposizioni.
Le unioni civili
L’unione civile tra persone dello stesso sesso – considerata “formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione – è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civilee alla presenza di due testimoni.
Il regime patrimoniale ordinario dell’unione civile omosessuale consiste nella comunione dei beni (art. 159 c.c.), fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale. Resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
Sono disciplinati dalla proposta di legge i diritti e doveri derivanti dall’unione civile omosessuale, sulla falsariga dell’art. 143 del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell’obbligo di fedeltà). Oltre all’applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile, la costituzione dell’unione comporta che le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: in particolare, si fa riferimento all’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Analogamente, è stabilito che l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti. Viene, inoltre, estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina del cd. ordine di protezione da parte del giudice, in caso di grave pregiudizio per l’integrità fisica o morale di una delle parti.
In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
In relazione alla successione, si applicherà ai partner dell’unione civile parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
Con l’eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e di quelle della legge sull’adozione, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, troveranno applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quanto allo scioglimento dell’unione civile, viene ripresa gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Saranno, poi, applicabili alle stesse unioni civili le discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio (negoziazione assistita, procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile).
Viene poi data attuazione a quanto indicato dalla Corte costituzionale con riguardo alla rettificazione del sesso di uno dei coniugi: se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.
La presenza di specifiche cause impeditive individuate dalla proposta di legge è causa di nullità dell’unione. Il vincolo giuridico derivante dall’unione civile è, in particolare equiparato a quello derivante dal matrimonio per un ulteriore aspetto:tra le citate cause impeditive è indicata – oltre la sussistenza di un vincolo matrimoniale – anche la sussistenza di una precedente unione civile omosessuale.
Le convivenze di fatto
In base alla nuova legge, la convivenza di fatto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi (in buona parte sono così codificati alcuni orientamenti giurisprudenziali). Si tratta, tra gli altri: di diritti previsti dall’ordinamento penitenziario, del diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario; alla facoltà di designare il partner come rappresentante per l’assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi; di diritti inerenti la casa di abitazione; di facoltà riconosciute in materia interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
I partner possono, inoltre, stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali.
La proposta specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso il quale i partner possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, cui si applicano le regole del codice civile.
Il contratto di convivenza si risolve in caso di morte; di recesso unilaterale o di accordo tra le parti; in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo.
Alla cessazione della convivenza di fatto potrà conseguire il diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner. Tale diritto deve essere affermato da un giudice ove il convivente versi in stato di bisogno e non sia non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (ex art. 438 c.c.). Spetta allo stesso giudice determinare la misura degli alimenti (quella prevista dal codice civile) nonché la durata dell’obbligo alimentare in proporzione alla durata della convivenza..
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