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]]>E’ stato esteso dunque di 15 mesi il termine attualmente in vigore che prevedeva che la compensazione poteva essere chiesta per le cartelle notificate fino al 31 dicembre 2012.
Le modalita’ per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
Riportiamo di seguito lo stralcio del decreto
Decreta:
Art. 1
Compensazione nell'anno 2014 delle cartelle esattoriali
1. La compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali
notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari
di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22
maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e
integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari
al credito vantato, puo' essere effettuata, a richiesta del
creditore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 28-quater
del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29
settembre 1973.
2. Le modalita' per la compensazione sono quelle previste dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di
applicazione del presente decreto, restano ferme le modalita'
previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo
9, comma 02, del decreto legge n. 35 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 e successive
modificazioni.
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]]>Il codice istituito è:
Mentre, in caso di versamento con esclusione della compensazione, il codice da utilizzare è
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della risoluzione
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