Crocetta Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/crocetta/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 04 Dec 2014 19:14:48 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Sicilia, pubblicata in Gazzetta la Legge di Stabilità 2014 (quel che resta…) https://www.giurdanella.it/2014/02/sicilia-pubblicata-gazzetta-la-legge-stabilita-2014-quel-che-resta/ Sat, 01 Feb 2014 11:46:39 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21271 Il testo della finanziaria siciliana senza le norme impugnate dal Commissario dello Stato

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Sono stati pubblicati ieri sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la Legge di Stabilità e il Bilancio di previsione della Regione  per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 senza le parti impugnate, circa due terzi, dal Commissario dello Stato. (Leggi l’impugnativa integrale del Commissario)

Lo scorso 24 gennaio l’Assemblea siciliana aveva infatti votato un ordine del giorno che impegnava il governatore a pubblicare sulla Gazzetta ufficiale la parte non impugnata in modo da sbloccare i pagamenti urgenti dell’amministrazione, compresi gli stipendi dei dipendenti regionali.

Leggi il testo pubblicato in Gazzetta

 

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Abolizione Province e consorzi dei comuni. La sentenza del TAR Sicilia https://www.giurdanella.it/2014/01/abolizione-delle-province-il-tar-sicilia-rigetta-il-ricorso-dellupi/ Fri, 10 Jan 2014 06:50:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=20404 Il TAR Sicilia, con sentenza depositata ieri (qui un primo commento di Massimo Greco), ha rigettato il ricorso dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Unione delle Province Regionali Siciliane (URPS) contro la decisione del Presidente della Regione Crocetta di commissariare le province (nella specie, quella di Caltanissetta), in applicazione dell’articolo unico della legge regionale 27 […]

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Il TAR Sicilia, con sentenza depositata ieri (qui un primo commento di Massimo Greco), ha rigettato il ricorso dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Unione delle Province Regionali Siciliane (URPS) contro la decisione del Presidente della Regione Crocetta di commissariare le province (nella specie, quella di Caltanissetta), in applicazione dell’articolo unico della legge regionale 27 marzo 2013 n. 7.

La legge regionale, voluta fortemente dal Governatore Crocetta, aveva previsto la sostituzione delle attuali province regionali con liberi consorzi comunali; sostituzione che sarebbe dovuto avvenire con successiva legge regionale che il legislatore aveva imposto (a se stesso) di approvare entro il 31 dicembre 2013. Nel frattempo, via al commissariamento degli enti e divieto assoluto di rinnovarne la rappresentanza.

E dunque, poche settimane dopo il pronunciamento del TAR Sardegna (che ha mandato la riforma delle province in Corte Costituzionale), i giudici palermitani (qui la loro decisione sul commissariamento della provincia di Ragusa) hanno rigettato tutte le censure di costituzionalità proposte contro la legge, osservando che:

“La diretta elettività degli organi della provincia non è munita di copertura costituzionale.

E ciò, a fortiori, in un contesto – qual è quello regionale siciliano – in cui la diretta elettività è prevista da una legge regionale (l.r. n. 9/1986), che ben può essere abrogata o modificata, sul punto, da una successiva fonte di pari grado attuativa del precetto costituzionale contenuto nell’art. 15 dello Statuto.

Anzi, ad avviso del Collegio, potrebbe non andare esente da censure di incostituzionalità proprio la sistematica ordinamentale recata nelle legge regionale del 1986 che si intende modificare, la quale ha sostanzialmente disciplinato l’ente provincia – in contrasto con il ridetto art. 15 – alla stregua di un ente intermedio elettivo della collettività di riferimento.

L’esponenzialità è garantita dai rappresentanti dei componenti dei comuni riuniti in consorzio, con maggiore coerenza alla realtà locale di quanto possa avvenire nei consorzi di scopo o meramente gestionali.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 164/1990, ha affermato che i soggetti istituzionali rientranti nel novero degli enti locali dovessero essere individuati “sulla base di più complesse coordinate istituzionali, quali la territorialità e la rappresentatività diretta o indiretta degli interessi comunitari”; e, nella successiva sentenza n. 286/1997 ha rilevato come “non vi è un principio costituzionale per cui i servizi pubblici debbono essere erogati solo da soggetti che siano rappresentanti diretti della collettività servita”.

Di seguito, il testo della sentenza.

.    .    .


Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Sentenza del 9 gennaio 2014 numero 17 

(presidente Filoreto D’Agostino, estensore Maria Cappellano)

(…)

Diritto

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’Unione delle Province d’Italia (d’ora in poi “UPI”) e dall’Unione delle Province Regionali Siciliane (d’ora in poi “URPS”) avverso il decreto del Presidente della Regione di commissariamento della Provincia Regionale di Caltanissetta, emesso in applicazione dell’articolo unico della legge Regione Siciliana 27 marzo 2013, n. 7.

Le ricorrenti assumono l’illegittimità costituzionale della norma regionale appena citata, e dell’art. 15 dello Statuto Regionale Siciliano, di cui lo stesso articolo unico della l.r. n. 7/2013 costituisce dichiarata attuazione.

Viene, quindi, rimessa al Collegio la valutazione, oltre che della rilevanza, della non manifesta infondatezza della su indicata questione, di necessaria pregiudizialità rispetto alla (eventuale) caducazione del provvedimento impugnato.

B. – E’ preliminare all’esame della questione la decisione sull’unica censura avverso il decreto di commissariamento sulla quale è possibile una pronuncia, almeno in parte, di reiezione; mentre, il resto della disamina sulla stessa doglianza deve ritenersi assorbito nel contesto della sollevata questione di illegittimità costituzionale, attenendo a profili strettamente collegati con la conformità a parametri costituzionali della scelta operata dal legislatore regionale.

Si, assume, pertanto la violazione dell’art. 145 della l.r.s. n. 16/1965, in quanto il ricorso allo strumento del commissariamento esulerebbe dalla fattispecie che lo prevede, e verrebbe utilizzato per impedire il fisiologico e democratico rinnovo degli organi della Provincia regionale.

L’art. 1 della l.r. n. 7/2013 stabilisce che:

1. Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana, disciplina l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina, inoltre, l’istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane.

3. Al fine di consentire la riforma della rappresentanza locale secondo quanto previsto al comma 1, è sospeso il rinnovo degli organi provinciali. Agli organi delle Province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina prevista dall’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per gli organi delle Province regionali già sottoposti a commissariamento, i poteri e le funzioni dei commissari straordinari in carica cessano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina di cui all’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

E’ evidente che, una volta prevista la modificazione ordinamentale degli enti indicati nella norma statutaria come liberi consorzi comunali, la sorte delle strutture fino ad allora operanti debba essere ricondotta alla gestione generale delle fattispecie inerenti la precoce chiusura delle attività ordinarie degli enti territoriali, in perfetta conformità a quanto previsto – per analoghe ma non esclusive ipotesi – dall’articolo 145 della legge Regione Siciliana 15 marzo 1965, n. 16.

Tale risultato ermeneutico è peraltro reso agevole dalla lettura del terzo comma appena riportato: l’applicazione, che l’atto impugnato ha fatto, dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia deriva direttamente dalla disposizione normativa appena trascritta, la quale ha utilizzato l’istituto previsto dalla norma espressamente richiamata (art. 145) al fine di attuare la riforma delle province; sicché, l’atto impugnato si pone su un piano meramente esecutivo della norma regionale.

Né convince il lamentato impedimento al rinnovo democratico degli organi della provincia, atteso che in una fase transitoria – qual è quella disciplinata dalla norma regionale – il commissariamento rappresenta un istituto per attuare la riforma, proprio al fine di evitare una inutile, ed antieconomica, consultazione del corpo elettorale nelle more della compiuta attuazione della riforma stessa, prevista, peraltro, con l’adozione di apposita legge regionale entro un ristretto limite temporale (31 dicembre 2013).

Restano, invero, fuori dall’ambito di osservazioni qui svolte le doglianze inerenti l’asserita violazione degli articoli 5 e 114 Cost., per le quali si rinvia al prosieguo.

C. – La vera questione centrale attiene, come è evidente, all’asserita illegittimità costituzionale della l.r. n. 7/2013 e dell’art. 15 dello Statuto regionale siciliano.

C.1. – Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’ontologica natura di ente a base elettiva popolare anche delle province siciliane sarebbe già stata presente nella Costituzione anche prima della riforma del Titolo V, attuata nel 2001. In ogni caso, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 avrebbe definitivamente consacrato le province come enti territoriali a livello intermedio insopprimibili, se non con una modifica della stessa Carta.

Da qui, in estrema sintesi, derivano le conclusioni raggiunte in gravame sulla questione di costituzionalità della norma dello Statuto Regionale, con l’affermazione che, per quanto mai posta, la stessa verrebbe oggi in rilievo, atteso che il precetto recato nell’articolo 15 dello Statuto dovrebbe ritenersi superato dalla riforma costituzionale citata.

La questione, come prospettata, non è condivisibile e, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata.

Giova in primo luogo rilevare come la ricostruzione degli insegnamenti della Corte costituzionale in materia di province siciliane, contenuta nel ricorso, sia in larga parte destituita di ogni fondamento.

Così, tanto per esemplificare una non lodevole metodica di citazione, a pagina 10 del ricorso si riproduce una affermazione della sentenza n. 96 del 1968 della Corte costituzionale del seguente tenore “la Provincia è per sua natura un ente territoriale e lo è anche la Provincia siciliana”, dimenticando però di aggiungere quanto si legge di seguito in quell’arresto, che così continua ”la quale, sia pure con l’attuale regime di “amministrazione straordinaria”, sopravive fino a quando verranno creati i liberi consorzi tra Comuni (art. 266 ord. amm. R.S.).”

Negato perciò ogni rilievo a una ricostruzione dogmatica priva di sicure fondamenta, è opportuno passare all’esame del precetto costituzionale regionale.

Recita l’art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana:

1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana.

2. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Com’è noto, lo Statuto è stato approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d’Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948); ed è stato successivamente modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 26 dell’1 febbraio 2001).

Il processo di costituzionalizzazione dello Statuto siciliano non trova peraltro limitazione nel richiamo operato dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 all’articolo 116 Cost., come sembra suggerire parte ricorrente, secondo la quale la formula escluderebbe le disposizioni statutarie in contrasto con norme costituzionali inderogabili.

Un risultato ermeneutico di questo tipo è astrattamente ipotizzabile, ma non trova certo conferma in un precetto, quale l’originario articolo 116 Cost., che è per definizione non limitativo di competenze o di attribuzioni costituzionali, ma soltanto legittimante il passaggio utile per fornire a una legge ordinaria (quale originariamente era lo Statuto Siciliano) la dignità, il rango e la collocazione gerarchica tra le fonti costituzionali.

E’, quindi, pacifica la natura di norma costituzionale dell’art. 15; natura, la quale, di per sé, non esclude la (teorica) possibilità che la disposizione possa porsi in contrasto con i principi fondamentali contenuti nella parte prima della Costituzione, anche tenendo conto della risalente epoca in cui il testo dello Statuto venne approvato.

Va, tuttavia, rilevato che detta fonte di rango costituzionale è stata oggetto di modifiche con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; sede, nella quale ben avrebbe potuto il legislatore costituzionale apportare eventuali modifiche anche all’art. 15 in esame.

Ma, a prescindere da tale dato, non convince la prospettazione, per cui la norma dello Statuto si porrebbe in contrasto con l’art. 5 Cost., in relazione all’art. 114 Cost..

Su tale punto, vale la pena richiamare i principi affermati dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 14/2009, la quale, sebbene riferita alla diversa posizione dello Stato rispetto agli altri enti indicati nella Carta Fondamentale, afferma principi pianamente applicabili al caso di specie:

“…come visto, il giudice a quo muove dalla premessa che la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione configura un rapporto di «pari ordinazione» tra lo Stato e gli altri enti territoriali (ivi compresa la Provincia), in considerazione della comune funzione di perseguire «interessi generali delle rispettive comunità», traendo da tale premessa la conseguenza che la scelta del legislatore di applicare solo allo Stato l’esenzione tributaria in questione è priva di giustificazione e rappresenta, pertanto, un vulnus al principio di eguaglianza e di pari ordinazione tra gli enti che costituiscono la Repubblica, ai sensi dell’art. 114 Cost.;

che, in proposito, va tuttavia evidenziato che le pur rilevanti modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non comportano una innovazione «tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l’ordinamento repubblicano, cosí da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali» (sentenza n. 365 del 2007); principio, del resto, già affermato nella sentenza n. 247/2003, in cui la Consulta ha statuito che “Lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro.”.

Dall’esame degli artt. 5 e 114, si desume, in sostanza, la indefettibile presenza di più livelli di governo, senza che, invece, possa inferirsene la necessaria regolamentazione identica tra i diversi livelli (nello specifico, tra comuni e province).

Tale considerazione risulta ulteriormente avvalorata proprio dalla riforma del titolo V della Costituzione, la quale, rafforzando la presenza di diversi soggetti istituzionali come componenti dell’ordinamento statale, ha costituzionalizzato, all’art. 118, il principio di sussidiarietà verticale, il quale attribuisce al Comune la titolarità principale dell’esercizio delle funzioni amministrative, in quanto ente più vicino ai cittadini, al quale spetta, in via prioritaria, il compito di esercitare concretamente i compiti amministrativi.

Detto principio, se postula l’inderogabile presenza di una pluralità di livelli di governo per l’esercizio delle funzioni amministrative a partire dall’ente locale di base, non implica, per ciò stesso, una totale equiparazione, sotto tutti gli aspetti, dei relativi ordinamenti, con salvezza comunque dell’autonomia statutaria, presidiata dall’art. 114 Cost..

In altre parole, la circostanza che, in base all’art. 5 della Costituzione, siano riconosciuti, nella loro essenzialità gli enti costitutivi della Repubblica Italiana, non è di per sé indicativa in ordine alla posizione reciproca e ai poteri, di cui ciascuno risulta provvisto. Per l’interprete resta fermo e intangibile il principio di sussidiarietà verticale, il cui rispetto impone (a costituzione invariata) la salvaguardia anche del livello intermedio di governo locale.

Del resto, che il comune e la provincia possano essere differenziati, si evince indirettamente dall’esame della stessa Carta Fondamentale: basti fare riferimento all’art. 133 Cost., il quale, mentre per l’istituzione o la modifica (delle circoscrizioni e denominazioni) dei Comuni, prevede che debbano essere sentite le popolazioni interessate, relativamente al mutamento delle circoscrizioni provinciali e alla istituzione di nuove province, prevede l’iniziativa dei Comuni.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la connotazione della provincia – in Sicilia, del libero consorzio di comuni – come ente “autonomo” (art. 114 Cost.) non implica per ciò stesso che comune e provincia debbano necessariamente essere regolati in maniera identica, anche per quanto attiene al meccanismo di elezione dei componenti degli organi dell’ente intermedio (tra regione e comune).

Né è dato rinvenire nella Carta fondamentale un principio cogente sulla indefettibilità del metodo diretto di elezione; consentendosi, in linea di principio, al legislatore – nel nostro caso, regionale – di scegliere tra il metodo diretto e quello indiretto, ovviamente fuori dai casi in cui, espressamente, la Costituzione prevede l’elezione diretta da parte del popolo (artt. 56 e 58 Cost.).

Non si può neppure sostenere l’esistenza di una equazione elettività-democraticità ed elettività-autonomia, in quanto l’elettività costituisce solo un modo per conferire la titolarità di un ufficio, e non coincide con l’autonomia, la quale si atteggia, nel quadro costituzionale, come complesso di istituti atti a garantire la libertà di scelta ordinamentale nel quadro delle attribuzioni conferite ex lege, ma non già a presidiare le stesse fin dal momento della formazione dell’ente o dell’organo che della stessa autonomia usa.

La nozione di democrazia, infatti, non può essere ridotta al mero fenomeno elettivo diretto quasi che, una volta scelti i rappresentanti, ne sia stata assicurata la realizzazione.

E’ perfino ovvio che la volontà popolare debba essere espressa per consentire determinazioni a favore, quanto meno nella accezione di democrazia in senso sostanziale quale disegnata dalla migliore dottrina, dell’intera collettività; ma tale risultato non sempre e necessariamente deve passare attraverso lo strumento dell’elezione diretta, posto che ciò che veramente interessa è la giusta ponderazione tra libertà degli elettori e perseguimento degli interessi pubblici del contesto territoriale di riferimento: il che ben può realizzarsi, almeno in parte, anche attraverso elezioni di secondo grado.

Anche in queste ultime è garantita, per mezzo della individuazione elettiva dei componenti dell’organo di primo grado, la composizione dell’ente di secondo grado in conformità ed armonia con le scelte dell’elettorato che occupa il relativo territorio.

A prescindere da questo aspetto, giova ricordare che anche nei Comuni, cioè negli enti sicuramente e imprescindibilmente a elezione diretta, notevoli poteri amministrativi sono posti nelle mani di soggetti (gli assessori) privi nella normalità dei casi di legittimazione elettiva, ma inseriti nell’amministrazione comunale dal sindaco quale organo munito di investitura popolare.

Le attività degli organi elettivi finiscono, a questa stregua, per risolversi in controllo sull’operato degli organi amministrativi secondo un meccanismo di distacco tra amministrazione e controllo innestato all’interno di unico ente.

Il che significa come vada anche riconsiderata la stessa tradizionale impostazione del rapporto dei poteri nell’ente locale e della nozione di rappresentanza democratica, spesso affidata alla figura, in certo qual modo carismatica, del sindaco.

La diretta elettività degli organi della provincia non è, pertanto, munita di copertura costituzionale.

E ciò, a fortiori, in un contesto – qual è quello regionale siciliano – in cui la diretta elettività è prevista da una legge regionale (l.r. n. 9/1986), che ben può essere abrogata o modificata, sul punto, da una successiva fonte di pari grado attuativa del precetto costituzionale contenuto nell’art. 15 dello Statuto.

Anzi, ad avviso del Collegio, potrebbe non andare esente da censure di incostituzionalità proprio la sistematica ordinamentale recata nelle legge regionale del 1986 che si intende modificare, la quale ha sostanzialmente disciplinato l’ente provincia – in contrasto con il ridetto art. 15 – alla stregua di un ente intermedio elettivo della collettività di riferimento.

L’esponenzialità è, in questo schema, garantita dai rappresentanti dei componenti dei comuni riuniti in consorzio, con maggiore coerenza alla realtà locale di quanto possa avvenire nei consorzi di scopo o meramente gestionali.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 164/1990, ha affermato che i soggetti istituzionali rientranti nel novero degli enti locali dovessero essere individuati “sulla base di più complesse coordinate istituzionali, quali la territorialità e la rappresentatività diretta o indiretta degli interessi comunitari”; e, nella successiva sentenza n. 286/1997 ha rilevato come “non vi è un principio costituzionale per cui i servizi pubblici debbono essere erogati solo da soggetti che siano rappresentanti diretti della collettività servita”.

Tanto basta a rendere priva di consistenza anche la dedotta violazione del principio di diretta elettività.

Si vuole, in ultima analisi, significare che, per quanto l’euforia istituzionale del passato abbia generato per l’ordinamento italiano ben quattro livelli di amministrazione in un Paese di dimensioni territoriali articolate, ma non certo imponenti rispetto a quello di altri Stati europei, non necessariamente da tale quadro deriva la soggezione alla regole dell’elezione diretta da parte dei cittadini per quanto concerne il livello intermedio.

Non si rinviene, al riguardo, alcun principio fondamentale sul quale innestare perplessità di rilievo costituzionale.

C.2. – Quanto alla presunta illegittimità della l.r. n. 7/2013 per contrasto con l’art. 3 della Carta Europea dell’autonomia locale – dedotta con la terza censura – è sufficiente rilevare che la disposizione internazionale invocata, lungi dal recare un contenuto precettivo, presenta un contenuto definitorio (v. Corte Costituzionale, sentenza, 17 novembre 2010, n. 325).

Per quanto attiene, poi, alla reiterata doglianza sul presunto impedimento del democratico rinnovo degli organi di governo delle province, oltre a quanto già rilevato al superiore punto B., è sufficiente richiamare il precedente di questo Tribunale, in cui si è affermato – con argomentazioni sovrapponibili al caso di specie, anche se riferibili alla precedente l.r. n. 14/2012 – che “il principio democratico non risulta violato non solo perché la l.r. n. 14/2012 individua in una data oltremodo vicina (il 31 marzo 2013) il momento entro la quale cesserà il commissariamento e dovrà procedersi alla elezione dei nuovi organi provinciali, ma anche perché il rispetto di tale principio deve essere bilanciato con quello del tendenziale equilibrio dei bilanci e di contenimento della spesa pubblica cui dovrà ispirarsi il riassetto ordinamentale delle province (v. art. 1, c. 2, l.r. n. 14/2012 e art. 97, c. 1, Cost., come introdotto dalla l. cost. 20/4/2012, n. 1, in tema di equilibrio dei bilanci delle pp.aa.)”. (v. T.A.R. Sicilia, III, sentenza breve, 19 giugno 2012, n. 1276).

Sulla questione relativa alla rappresentatività indiretta, si rinvia al punto C.1..

D. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.

E. – Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio; mentre nulla deve statuirsi nei riguardi di quelle non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

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Tar Sicilia: no all’assenza di contenziosi pendenti per fare formazione https://www.giurdanella.it/2013/12/tar-palermo-al-requisito-dellassenza-contenziosi-pendenti-formazione/ Fri, 20 Dec 2013 07:31:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19725 Il Tar Sicilia dà scacco alla Giunta Crocetta in tema di Formazione Professionale

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Con ordinanza n. 784 del 2013 il Tar Sicilia (Presidente: Giamportone, Estensore: Valenti) ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del D.A. 23 luglio 2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del 29 luglio 2013, recante “Disposizioni 2013 per l’accreditamento degli organismi operanti sul territorio della Regione siciliana”, proposta da A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia ed ulteriori Associazioni C/Ti.

La sezione II del Tribunale Amministrativo palermitano ha, infatti, sospeso il Decreto assessoriale nella parte in cui prevede l’assenza di liti e/o contenziosi pendenti con le amministrazioni quale requisito di ammissibilità dell’accreditamento e nella parte in cui dispone la revoca dell’accreditamento in caso di liti pendenti e/o contenziosi con le stesse.

Uno scacco al nuovo Decreto dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Giunta Crocetta, il cui cui principio di piena e totale armonia fra enti di formazione e amministrazione regionale è stato non solo disatteso con la proposizione di un nuovo ricorso, ma anche sospeso con la pronuncia del Tar Palermo. Quest’ultimo, nel ritenere sussistenti i profili del periculum in mora e del fumus boni iuris, ha già fissato per la trattazione di merito la data dell’udienza pubblica

 

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1 ottobre: scadono gli ATO rifiuti in Sicilia… … https://www.giurdanella.it/2013/10/1-ottobre-scadono-gli-ato-rifiuti-in-sicilia/ https://www.giurdanella.it/2013/10/1-ottobre-scadono-gli-ato-rifiuti-in-sicilia/#comments Tue, 01 Oct 2013 07:26:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16574 ATO rifiuti in Sicilia: il testo dell'ordinanza del presidente della Regione, Crocetta

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1 ottobre: scadono gli ATO rifiuti in Sicilia…

Ecco il testo dell’ordinanza del presidente della Regione, Crocetta, del 27 settembre 2013 sulla gestione  liquidatoria degli ATO ambiente fino al 30 settembre e sul passaggio alle nuove SRR.

Ordinanza presidenziale n. 8/rif del 27 settembre 2013, sulla gestione  liquidatoria unitaria prevista dagli artt. 45 comma 6 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 e 19, comma 2 bis, della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 (in deroga agli articoli 14 e 19 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Nei giorni scorsi, l’assessore regionale all’ambiente, Nicolò Marino, aveva dichiarato che “dal 1 ottobre siamo pronti a sostituirci a tutti gli amministratori per far sì che i rifiuti non rimangano per strada, pur essendo un compito loro. Riteniamo di accompagnare gli enti territoriali che compongono l’ex ambito in questo passaggio: rendere operative le Srr, avallare la liquidazione unica, che verrà attivata presso l’assessorato al Bilancio, e sostituirsi inizialmente agli amministratori locali per far sì che non vengano lasciati rifiuti per strada“.

Qui le linee guida emanate dall’Assessorato, nelle more dell’adozione dei piani d’ambito per i rifiuti.

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Sicilia. Il Governo Crocetta vara il ddl sulle città metropolitane https://www.giurdanella.it/2013/09/sicilia-il-governo-crocetta-vara-il-ddl-sulle-citta-metropolitane/ https://www.giurdanella.it/2013/09/sicilia-il-governo-crocetta-vara-il-ddl-sulle-citta-metropolitane/#comments Fri, 20 Sep 2013 07:00:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16015 52 i comuni che saranno accorpati trasformandosi in municipalità. Messina, Catania e Palermo diverranno città metropolitane

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La giunta Crocetta, giovedì 12 settembre,  ha approvato il ddl sulle città metropolitane. Ben 52 i comuni che saranno accorpati trasformandosi in municipalità, mentre Messina, Catania e Palermo saranno le tre grandi città metropolitane che oltre alle attuali competenze dei Comuni si occuperanno anche di settori oggi di competenza della Regione.

Scompariranno i consigli comunali dei comuni accorpati, mentre la figura del sindaco si trasformerà in presidente della Municipalità, con competenze locali come cura del verde, manutenzione strade e raccolta rifiuti.

I cittadini, dunque, delle municipalità eleggeranno consiglio e sindaco della città metropolitana  e il presidente della propria municipalità. Il consiglio metropolitano sarà composto da 35 consiglieri eletti a suffragio universale contestualmente al sindaco, a cui si affiancherà la giunta metropolitana composta massimo da 9 membri. Oltre tali organi ci sarà la conferenza metropolitana composta da tutti i presidenti delle municipalità.

Previsto nel ddl un regime transitorio finalizzato all’elaborazione dello statuto della citta’ metropolitana e al trasferimento in favore del nuovo ente territoriale delle funzioni e dei compiti amministrativi delle province e dei comuni soppressi oltre che della Regione.

L’obiettivo è quello di accelerare la creazione dei consorzi dei Comuni che dovranno sostituire le abolite Province. Grande soddisfazione per il governatore Rosario Crocetta. Ma su tale riforma pesa la questione dei 6 mila dipendenti provinciali, che in mancanza di una norma nazionale non possono essere trasferiti entro il 31 dicembre alla Regione o ai Comuni. Lo stesso Crocetta ha infatti spiegato che al momento le leggi nazionali non acconsentono di trasferire i 6 mila dipendenti delle Province ai Comuni, alla Regione, agli istituendi Consorzi dei Comuni e alle città metropolitane ma ha rassicurato che insieme al ministro Gianpiero D’Alia è stato chiesto un confronto con il ministro Graziano Delrio per trovare una  veloce soluzione normativa.

Infatti il problema dei 6 mila dipendenti potrebbe bloccare l’intero progetto di Riforma. Il ddl dovrà ora passare l’esame dell’Ars.

 

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No Muos, Regione contro Ministero Difesa davanti al TAR https://www.giurdanella.it/2013/04/no-muos-regione-contro-ministero-difesa-davanti-al-tar/ Fri, 26 Apr 2013 15:08:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12609 Sconcertante. Questo il termine usato da Rosario Crocetta, Presidente della Regione Sicilia,  alla notizia del ricorso, da parte del Ministero della Difesa, contro la revoca delle autorizzazioni alla installazione a Niscemi del Muos, il sistema satellitare della marina militare americana, disposta dalla Regione. Legambiente per prima aveva divulgato la notizia mercoledì scorso, ma la Regione negava di essere a conoscenza dell’impugnazione da […]

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Sconcertante.

Questo il termine usato da Rosario Crocetta, Presidente della Regione Sicilia,  alla notizia del ricorso, da parte del Ministero della Difesa, contro la revoca delle autorizzazioni alla installazione a Niscemi del Muos, il sistema satellitare della marina militare americana, disposta dalla Regione.

Legambiente per prima aveva divulgato la notizia mercoledì scorso, ma la Regione negava di essere a conoscenza dell’impugnazione da parte del Ministero. Solo richieste di chiarimenti, confermava Crocetta.

Poi ieri, l’Ansa: NISCEMI (CALTANISSETTA), 25 APR – E’ stata fissata per il prossimo 10 maggio, davanti la Camera di consiglio della prima sezione del Tar di Palermo, l’udienza del ricorso del ministero della Difesa contro la revoca delle autorizzazioni relative al sistema Muos della marina militare Usa di Niscemi e la sospensione dei lavori disposte dalla Regione Siciliana. Il ricorso, come si evince dal sito del Tar, che ha come oggetto il risarcimento danni, ha il numero di registro 808/2013.

Il Ministero della Difesa chiede un risarcimento danni alla Regione pari a 25mila euro al giorno a partire dal 29 marzo 2013, per il ritardo nel lancio del satellite Muos. Ma sembra che il ricorso contenga anche la richiesta di un danno non patrimoniale da quantificare successivamente. Il Ministero teme infatti che i provvedimenti di revoca adottati dalla Regione incidano negativamente sui rapporti tra l’Italia, gli Stati Uniti e la Nato.

Il ricorso è stato depositato il 20 aprile. Il 24 il Ministero ha depositato ad integrazione ben 59 documenti. “Resistenti”, l’Assessore regionale territorio e ambiente Mariella Lo Bello, la giunta regionale e il governatore Crocetta.

Insomma, una brutta storia. Da un lato, la salute pubblica, che secondo gli studi effettuati (tanti: veri, presunti, confermati e ancora senza riscontri), sarebbe gravemente in pericolo qualora il sistema  satellitare entrasse in funzione. Dall’altro,  gli accordi internazionali, limite invalicabile di qualsiasi potestà legislativa, sia statale sia regionale. Su tutto, l’ombra incombente di penali da capogiro che qualcuno dovrà pagare, qualora la revoca delle autorizzazioni fosse confermata.

Il Presidente Crocetta è furioso, e parla di voltafaccia del Governo. “Il ricorso al Tar da parte del Ministero della Difesa è totalmente infondato e non rispetta l’accordo col Governo nazionale – si legge nel comunicato stampa diffusa stamane. – Lo stesso Ministro ha partecipato all’incontro tra i governi regionale e nazionale, che ha deciso la sospensione dell’istallazione delle parabole, subordinando il proseguimento di tali lavori alla realizzazione dello studio sulla salute umana e la valutazione sull’impatto ambientale. Trovo veramente assurdo questo comportamento, e trovo assurdo che un Ministero pretenda da una regione comportamenti contrari alle normative vigenti”.

Il Governo, dal canto suo, fonda il ricorso sul rispetto dei trattati internazionali, un limite che trova legittimazione costituzionale nell’art. 117 Cost. comma 1, nella formulazione introdotta con la L. cost. n. 3 /2001, e nel quale si afferma che l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è condizionata dal rispetto degli obblighi internazionali.

“Non esiste alcun trattato tra Italia e U.S.A. sul Muos di Niscemi, c’è un accordo politico istituzionale che non ha valore di trattato e che pertanto non e’ obbligatorio, ma attiene soltanto alle politiche delle buone relazioni. Il diritto costituzionale alla salute, inoltre, è uno dei diritti fondamentali dell’uomo e pertanto, anche gli accordi tra stati assumono valenza minore rispetto a quel diritto”, risponde il Governatore della Sicilia Crocetta.

Ma il TAR potrebbe non essere l’unico Tribunale di scontro tra Sicilia e Ministero. In queste ore sembra prendere piede l’ipotesi di un conflitto di attribuzione Stato-Regioni davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Costituzione. In questo caso la Corte Costituzionale sarebbe chiamata a decidere se la Regione, nell’esercizio delle sue competenze in materia di tutela dell’ambiente, possa adottare atti che pure risultino in violazione di trattati internazionali stipulati dallo Stato.

Articolo pubblicato su LeggiOggi.it il 26.04.2013

 

 

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Sicilia, abolizione delle Province: cancellate le elezioni 2013 https://www.giurdanella.it/2013/03/sicilia-abolizione-delle-province-cancellate-le-elezioni-2013/ Wed, 27 Mar 2013 14:00:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11150 Approvata con il voto finale dell'aula la riforma voluta dalla Giunta Crocetta. Via le Province avanti i liberi Consorzi di Comuni e via le elezioni 2013

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Il 19 marzo 2013 veniva approvata, dall’Assemblea Regionale Siciliana, il maxi-emendamento al disegno di legge di abolizione delle Province siciliane, che ha sospeso le elezioni provinciali previste per il 2013; mancava solo il voto finale dell’aula, una pura formalità, avutosi il giorno seguente, mercoledì 20 marzo 2013. Annunciata tre settimane fa nel salotto televisivo domenicale di Giletti, fortemente voluta dal Presidente della Regione Rosario Crocetta con il sostegno del M5S e altrettanto fortemente osteggiata dall’opposizione di centrodestra, la cancellazione delle Province pone la Sicilia in una posizione d’avanguardia rispetto al resto d’Italia.

Via le Province, avanti i liberi Consorzi di Comuni, peraltro già previsti dallo Statuto siciliano, o in alternativa le Città Metropolitane della nostra carta costituzionale.

Non solo. Via le Province, via le elezioni. Per effetto della norma infatti non si terranno più le consultazioni elettorali 2013 per il rinnovo delle Province, visto che “gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali saranno eletti con sistema indiretto di secondo grado”, ovverosia saranno scelti dai Sindaci dei Comuni interessati tra i loro rappresentanti. Risultato: gettone di presenza unico, per un risparmio stimato in 10 milioni di euro subito (pari al costo di Giunte e Consigli) e 50 milioni di euro a regime.

L’Ars avrà tempo fino al 31 dicembre per varare una norma che disciplini l’istituzione dei nuovi organismi, e per sciogliere gli ultimi dubbi, specie quelli relativi alla sorte dei 6.500 dipendenti provinciali e all’espletamento di compiti tradizionalmente affidati alle province come la riscossione delle tasse automobilistiche o la manutenzione di scuole e strade interne. Nel frattempo gli enti verranno commissariati, sostituendo i Consigli provinciali con un Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore alle Autonomie Locali.

Di seguito si rende disponibile il testo integrale del ddl approvato dall’Ars e del maxi emendamento del 19 marzo 2013.

 

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Appalti in Sicilia, arriva la nuova circolare antimafia https://www.giurdanella.it/2013/01/appalti-sicilia-arriva-la-nuova-circolare-antimafia/ Thu, 31 Jan 2013 09:57:22 +0000 E' dell' 8 gennaio 2013 la Deliberazione n. 5, recante "Disposizioni applicative connesse all'attuazione della normativa antimafia", redatta e firmata dal Presidente Crocetta e dalla sua Giunta. Il provvedimento, che mira al contrasto del fenomeno mafioso negli appalti pubblici, incide in maniera importante sullo svolgimento delle procedure di appalto in cui la Regione Siciliana è stazione appaltante, aggiungendo alla procedure attualmente vigenti alcuni sub procedimenti integrativi.

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E’ dell’ 8 gennaio 2013 la Deliberazione n. 5, recante “Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia“, redatta e firmata dal Presidente Crocetta e dalla sua Giunta.

Il provvedimento, che mira al contrasto del fenomeno mafioso negli appalti pubblici, incide in maniera importante sullo svolgimento delle procedure di appalto in cui la Regione Siciliana è stazione appaltante, aggiungendo alla procedure attualmente vigenti alcuni sub procedimenti integrativi.

La necessità – si legge nel provvedimento – è quella di “impartire ulteriori disposizioni in materia … in considerazione della notevole permeabilità del sistema economico siciliano rispetto alle aggressioni della criminalità organizzata di stampo mafioso, a danno anche della libera concorrenza”.

Ecco, dunque, tutte le innovazioni introdotte.

1) Tutte le nomine di competenza regionale dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla dichiarazione antimafia e dalla dichiarazione relativa a carichi pendenti.

2) L’amministrazione regionale dovrà acquisire sempre le informative antimafia anche nei casi previsti dal decreto legislativo n. 159/2011, di regola esclusi. Tale obbligo riguarda non solo la regione Siciliana ma anche le Società partecipate dalla Regione stessa.

3) Ove si acquisiscano informative tipiche, si dovrà procedere comunque all’immediata revoca dei rapporti secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

4) La prima innovazione di rilievo è quella secondo cui per i contratti pluriennali l’Amministrazione regionale dovrà acquisire le informative con cadenza semestrale, ed in ogni caso di modifica della compagine sociale dei contraenti. Si tratta certamente di un’integrazione che merita un plauso: un lievissimo aggravio nell’esecuzione dei contratti pluriennali, che però garantisce in tempo reale il controllo della Regione sull’estraneità ai fatti di mafia degli operatori economici con essa contraenti.

5) La novità principale è senza dubbio il sub procedimento di revoca di aggiudicazione in caso di acquisizione di un’informativa cd. atipica, che tra l’altro “vale anche per gli affidamenti in essere” alla data del 8 gennaio.

In tali ipotesi, infatti, i Dipartimenti regionali in qualità di stazioni appaltanti, “dovranno avviare obbligatoriamente il procedimento per l’eventuale revoca del contratto, assegnando alla ditta il termine di 15 giorni per eventuale presentazione di memorie e/o controdeduzioni”. La novità è costituita dunque dall’obbligatorietà del contraddittorio, che prima delibera in commento, l’amministrazione regionale – come ogni altra stazione appaltante – avrebbe potuto scegliere se attivare o meno, risultando invero obbligatoria solo la specifica valutazione in concreto circa gli effetti dell’informativa atipica sul singolo appalto.

Nessuna novità sul passaggio successivo: decorso il suddetto termine e valutate le eventuali osservazioni presentate, i Dipartimenti adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione.

Ulteriore novità – forse la più importante sotto il profilo dei suoi effetti concreti – è la seguente: qualora il Dipartimento regionale appaltante, alla luce del predetto contraddittorio, decida di confermare l’aggiudicazione malgrado l’informativa atipica, l’Assessore sarà obbligato a sottoporre tale intendimento alla Giunta regionale.

Quest’ultimo step, così formulato, rischia di ritardare la stipula dei relativi contratti, sia perchè la delibera non chiarisce quale debba essere la modalità di sottoposizione della conferma alla Giunta (trasmissione di tutti gli atti del procedimento o della sola delibera di conferma dell’aggiudicazione?), sia soprattutto perché non vengono specificati i relativi termini, né quello entro il quale l’Assessore dovrà effettuare la suddetta trasmissione, sia – ancor più pericoloso – il termine entro il quale la Giunta dovrà pronunciarsi.

Ora, ferme le prioritarie esigenze di contrasto alla mafia, sarebbe forse opportuno fissare termini più precisi e stringenti, atteso che la celerità delle procedure di gara costituisce un valore assoluto, ormai codificato dalla legge nazionale e comunitario, ai fini di un’effettiva tutela dell’interesse pubblico.

Giustamente dure, infine, le conseguenze di eventuali inadempimenti: nel caso in cui siano disattese le suddette deliberazioni, sarà avviato il procedimento disciplinare per la decadenza nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente competente.
Qui il provvedimento integrale.

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 30 gennaio 2013, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2013/01/30/appalti-pubblici-e-mafia-nuovo-giro-di-vite-sicilia/

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Addetti stampa Regione Sicilia, licenziamento legittimo https://www.giurdanella.it/2013/01/addetti-stampa-regione-sicilia-licenziamento-legittimo/ Thu, 10 Jan 2013 17:26:26 +0000 E' legittimo il licenziamento in tronco dei 21 addetti stampa della Regione siciliana posto in essere dal presidente Crocetta. Lo afferma con sentenza il giudice del lavoro Gianfranco Pignataro. Rigettato pertanto il ricorso presentato dall'Assostampa contro lo smantellamento dell'Ufficio stampa di Palazzo d'Orleans. Nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo viene destituito di fondamento […]

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E' legittimo il licenziamento in tronco dei 21 addetti stampa della Regione siciliana posto in essere dal presidente Crocetta. Lo afferma con sentenza il giudice del lavoro Gianfranco Pignataro. Rigettato pertanto il ricorso presentato dall'Assostampa contro lo smantellamento dell'Ufficio stampa di Palazzo d'Orleans.

Nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo viene destituito di fondamento il presunto “comportamento antisindacale” del nuovo Presidente della Regione siciliana, che sarebbe venuto meno agli obblighi fissati dall'articolo 34 del Contratto nazionale di Lavoro giornalistico. L'articolo in questione sancisce i diritti e i poteri del “comitato di redazione” e, tra queste prerogative, ci sarebbe anche quella di “esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore. Tali pareri – prosegue la norma – saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista”.

A sostegno del ricorso, l'Assostampa lamentava come la procedura di licenziamento non sia passata attraverso la concertazione col comitato di redazione. Da qui, l'illegittimità del licenziamento in blocco dei giornalisti.

Diversa invece l'opinione de giudice del Lavoro: “l'applicabilità alla fattispecie dell'articolo 34 implica la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato”. Secono il giudice, infatti, quello degli addetti stampa con la Regione era un rapporto di natura diversa, non di lavoro subordinato bensì di “collaborazione professionale”. I giornalisti pertanto non potevano considerarsi “dipendenti” della Regione in senso stretto. “Tale rapporto – si legge nella sentenza – non assume le vesti di un lavoro subordinato (tanto meno a tempo indeterminato), bensì di una collaborazione professionale eminentemente fiduciaria, che esclude che i giornalisti facciano parte dell'organico del personale della Regione”.

Ad avallare questa interpretazione della natura lavorativa del rapporto anche il connotato della fiduciarietà tra giornalista e Governatore. “Il rapporto del giornalista addetto all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione, si fonda, – prosegue il giudice –  oltre che sul requisito indefettibile dell'idoneità professionale, su un particolare elemento di fiduciarietà intercorrente tra il soggetto incaricato e gli Organi di vertice della Regione. Non a caso, infatti l'Ufficio stampa è stato posto funzionalmente 'alle dirette dipendenze del Presidente della Regione'. Il rapporto che si instaura, quindi, prescindendo nel momento genetico da ogni accertamento valutativo-comparativo di tipo concorsuale, non ha natura di lavoro alle dipendenze della PA, bensì di collaborazione professionale esterna”. 
A questo tipo di rapporto professionale, insomma, non può estendersi l'articolo 34 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Semmai, l'unico legame col Contratto sarebbe, secondo il giudice, nell'aver voluto parificare “il trattamento economico degli addetti stampa a quello fissato per il redattore capo”. Per questo motivo la Presidenza della Regione “ha ritenuto
– conclude la sentenza – nella sua piena discrezionalità riconosciutale dalla legge, di non proseguire il rapporto professionale con i giornalisti già addetti all'ufficio stampa”.

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